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Cassa Integrazione 2016, nuove integrazioni salariali

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Cassa Integrazione 2016, nuove integrazioni salariali

written by Noemi Secci | 03/12/2015

CIG, CIGS, contratti e Fondi di solidarietà 2016: trattamenti estesi e rimodulati.

Il nuovo Decreto di riordino degli ammortizzatori sociali [1] ha esteso le categorie di lavoratori destinatari della Cassa Integrazione e dei contratti di Solidarietà, ed ha rimodulato tutte le integrazioni salariali. Vista l’ampiezza della portata della normativa, l’Inps, con una nuova Circolare appena pubblicata [2], ha riassunto e spiegato le principali novità per i dipendenti: dall’estensione della tutela per l’apprendistato professionalizzante, alla revisione dei requisiti soggettivi e dei limiti massimi di durata, alle norme speciali per l’industria e l’edilizia.

Vediamo insieme le principali novità, con particolare riguardo alla Cassa Integrazione Ordinaria (Cig o Cigo) e Straordinaria (Cigs).

Ammortizzatori sociali 2016

Il Decreto di riordino degli ammortizzatori sociali, attuativo del Jobs Act, ha

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introdotto numerosi cambiamenti, oltreché nell’indennità di disoccupazione e di mobilità, nei seguenti trattamenti:

– Trattamenti di integrazione salariale (Cig o Cigo, Cigs, Cig o Cigs in deroga);

– Fondi di solidarietà;

– Contratti di solidarietà espansiva.

Cig e Cigs 2016

Per quanto concerne la Cassa Integrazione, sia straordinaria che ordinaria, è stata innanzitutto ampliata, dal Decreto, grazie all’estensione dell’obbligo contributivo CIGO/CIGS ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, e di un nuovo contributo addizionale.

Nel dettaglio, i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e straordinaria possono essere concessi:

– ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno;

– ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale;

– ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante (se l’azienda, nello specifico, è beneficiaria di Cigs, gli apprendisti potranno fruire della Cigs, se beneficiaria di Cigo, potranno fruire solo della Cigo, e fruiranno solo della Cigo

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anche se l’azienda beneficia di entrambi i trattamenti; il periodo formativo sarà allungato in corrispondenza delle ore integrate).

Per beneficiare dell’integrazione salariale, compresa la Cig, o Cigo, il lavoratore dovrà però possedere 90 giorni di effettivo lavoro, nella stessa Unità produttiva, alla data della domanda. Sono contati come giorni di effettivo lavoro anche le domeniche, i giorni liberi, i festivi, e le giornate in cui il dipendente e assente per infortunio o maternità obbligatoria.

Sono invece esclusi:

– i dirigenti;

– i lavoratori a domicilio;

– i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

– i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Cig e Cigs 2016: a quanto ammontano

Nel 2016, il trattamento per le integrazioni salariali ammonterà, parimenti a quanto previsto dalla precedente normativa, all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario ordinario contrattuale.

Non potranno essere però superati i seguenti limiti:

– 971,71 Euro (da aumentare nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli

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operai e impiegati) quando la retribuzione mensile di riferimento (compresi ratei di tredicesima e quattordicesima) è pari o inferiore a 2.102,24 Euro;

– 1.167,91 Euro (da aumentare come sopra), quando la retribuzione mensile di riferimento è superiore a 2.102,24 Euro.

Gli importi massimi sono aumentati del 20% le imprese del settore edile e lapideo, per intemperie stagionali.

Cig e Cigs 2016: durata

Il Decreto attuativo ha modificato i limiti massimi di durata degli interventi di integrazione salariale, prevedendo un nuovo limite massimo complessivo di 24 mesi (30 mesi per il settore edilizio e lapideo)nel quinquennio mobile, tra Cig e Cigs: i 24 mesi vanno intesi come somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale.

Per controllare il limite anzidetto nell’ambito del quinquennio “mobile” si procede in questo modo:

– si considera la prima settimana oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, si valutano le 259 settimane precedenti (cioè il quinquennio mobile); se nel periodo sono già state autorizzate 104 settimane (cioè 24 mesi) non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto; il conteggio deve essere riproposto per ogni ulteriore settimana di integrazione salariale richiesta.

Il limite è invece allungato a 36 mesi se la Cig o la Cigs sono sommate ai contratti di solidarietà, o per i soli contratti di solidarietà.

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La durata massima della sola Cig non potrà superare le 52 settimane in un biennio mobile, e le ore autorizzate non devono eccedere il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda.

Contributo addizionale 2016

Il nuovo decreto ha anche introdotto un contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale non più commisurato all’organico dell’impresa, ma all’effettivo utilizzo del trattamento. Quindi, il contributo sarà più alto per quelle aziende che fanno un maggiore utilizzo di Cig e Cigs. Il contributo va dal 9% al 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, nei periodi di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

Cig e Cigs 2016: contributi figurativi

Nei periodi di sospensione o riduzione dell’attività per cassaintegrazione il lavoratore ha diritto all’accredito della contribuzione figurativa: tali contributi sono riconosciuti utili per il diritto e la misura della pensione anticipata o di vecchiaia.

Cig e Cigs 2016: pagamento

Il pagamento delle integrazioni salariali sarà effettuato dall’impresa ai dipendenti con orario ridotto o sospensione in atto, mettendo a conguaglio l’importo anticipato nella denuncia contributiva mensile.

Il pagamento diretto dall’Inps al lavoratore del trattamento e degli assegni familiari potrà essere effettuato solo per serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa.

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Cig e Cigs 2016: malattia

Il Jobs Act ha confermato espressamente il principio di prevalenza della CIG sulla malattia: se, dunque, durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a zero ore) il lavoratore si ammala, continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: questo, in quanto l’attività lavorativa è totalmente sospesa e non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non sarà tenuto a comunicare lo stato di malattia.

Se, invece, la malattia precede l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa, e la sospensione interessa la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto o squadra, il dipendente in malattia entrerà in integrazione salariale; qualora, al contrario, la sospensione non interessi la totalità la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto o squadra cui il dipendente appartiene, continuerà a fruire dell’indennità di malattia. Lo stesso accadrà per l’orario ridotto.

Cig e Cigs 2016: nuove condizioni

I dipendenti beneficiari di integrazioni salariali, con riduzione oraria superiore al 50%, dovranno essere convocati dal centro per l’impiego per stipulare il patto di servizio personalizzato.

Inoltre, chi svolgerà altro lavoro, autonomo o subordinato, durante il periodo di integrazione salariale, non avrà diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate, e decadrà dal trattamento qualora non sia stata data comunicazione all’Inps della nuova attività (se di lavoro subordinato, varranno comunque le comunicazioni fatte dall’azienda, Unilav o Unisomm).

Cig e Cigs 2016: aziende destinatarie

Le aziende che potranno fruire delle integrazioni salariali nel 2016, nel dettaglio, sono:

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– imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;

– cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali;

– imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;

– cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri, per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

– imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

– imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

– imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

– imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

– imprese addette all’armamento ferroviario;

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– imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

– imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;

– imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

– imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei.

Cig 2016: cause che danno diritto al trattamento

Le causali che, nel 2016, daranno diritto alla cassa integrazione ordinaria sono:

– situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;

– situazioni temporanee di mercato.

Per la Cigs, le situazioni che daranno luogo all’integrazione salariale sono:

– riorganizzazione aziendale;

– crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal primo gennaio 2016, dei casi di

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cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa;

– contratto di solidarietà.

Cig e Cigs 2016: politiche attive

Infine, anche i beneficiari di trattamenti Cig e Cigs, come i percettori d’indennità di disoccupazione, una volta stipulato il patto di servizio saranno tenuti a partecipare a tutte le attività di politiche attive del lavoro previste dal Centro per l’Impiego (formazione, incontri di orientamento, etc.).

Per l’assenza ad incontri, convocazioni, corsi ed altri impegni prestabiliti, le conseguenze possono arrivare anche alla decadenza dell’indennità.

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