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Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d Agri Lagonegrese DIREZIONE GENERALE Area IV Servizio 1 Ufficio 2

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Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese

DIREZIONE GENERALE

Area IV Servizio 1 Ufficio 2

NULLA OSTA

del 05 novembre 2015 Parere Favorevole con prescrizioni

R. d. A. n.238/2015

Oggetto: istanza di taglio inerente la realizzazione di interventi selvicolturali su superfici boscate governate a ceduo in agro di Spinoso (PZ).

Richiedente: Area Programma Val d’Agri Ambito territoriale: Comune di Spinoso (PZ).

IL RESPONSABILE DELL'AREA NATURA

Vista l’istanza trasmessa dall’Area Programma Val d’Agri , prot. n. 3551 del 29 settembre 2015, pervenuta in data 02 ottobre 2015 ed acquisita agli atti con prot. n. 4194/E, per conto del sig.

Domenico Solimando nato a Lagonegro ( PZ ) il 02/09/1982 e residente a Spinoso (PZ) in Vico IV Garibaldi 5, volta ad ottenere il nulla osta per il taglio di un bosco governato a ceduo, ricadenti nel Foglio n. 1, particella n. 911 in agro di Spinoso (PZ), di superficie catastale totale pari a 00.63.09 ha di cui boscata e da utilizzare 00.63.09 ha;

Dato atto che gli interventi previsti ricadono nel territorio del Parco Zona 1“di elevato interesse naturalistico e paesaggistico con inesistente o limitato grado di antropizzazione”;

Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;

Visto, in particolare, l’art. 13 della Legge n. 394/91 e s.m.i., il quale prevede che il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco, è sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente Parco;

Visto il D.P.R. 8 dicembre 2007, il quale, in attuazione dell’art. 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n.426, istituisce l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese;

Visto, in particolare, l’art. 2, comma 1, lettera a), b), ed e), dell’allegato “A” al D.P.R. 8 dicembre 2007“Tutela e promozione” che assicura, su tutto il territorio del Parco:

a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali, di formazioni geologiche, di singolarità paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) la tutela del paesaggio;

c) l’applicazione di metodi di gestione del territorio idonei a favorire una integrazione tra uomo ed ambiente mediante il mantenimento e lo sviluppo delle attività agro silvo-pastorali tradizionali;

d) la conservazione del bosco e la gestione delle risorse forestali attraverso interventi che non modifichino le caratteristiche fondamentali dell’ecosistema;

Visto l’art.3,comma 1, lettera b),dell’allegato ‘A’ al D.P.R. 8 dicembre 2007 “Divieti generali”, che vieta, su tutto il territorio del Parco:

b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali, nonché la raccolta di funghi, tartufi e degli altri prodotti del bosco nel rispetto delle vigenti

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normative e degli usi civici;

Visto in particolare, l’art.4, comma 1, lettera c), dell’allegato ‘A’ al D.P.R. 8 dicembre 2007 “Divieti in zona 1” il quale stabilisce, in particolare, che in zona 1 sono vietate:

c) le utilizzazioni boschive non previste nei piani di assestamento forestale approvati dall'Ente Parco, fatti salvi gli interventi necessari alla prevenzione degli incendi, gli interventi fitosanitari, le cure colturali e gli interventi selvicolturali ritenuti dall'ente Parco opportuni per la salvaguardia dei boschi;

Dato atto che l’utilizzazione boschiva proposta in istanza rientra come intervento selvicolturale ordinario di gestione selvicolturale del soprassuolo boschivo;

Vista a legge Regionale della Regione Basilicata n. 42 del 10 novembre 1998 “Norme in materia forestale”, pubblicata sul B.U.R. della Regione Basilicata n. 65 del 13 novembre1998, e s.m.i;

Visto il Regolamento di attuazione recante le norme per il taglio dei boschi, approvato con D.G.R.

Basilicata n.956 del 20 aprile 2000 e pubblicato sul B.U.R. della Regione Basilicata n. 41 del 3 giugno 2000;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata del 18 marzo 2005, n. 55, adoggetto: L. R. 28/94 – Approvazione elenco delle specie della flora lucana da proteggere;

Visto la D.G.R. 655 del 6 maggio 2008 avente come oggetto “Approvazione della “Regolamentazione in materia forestale per le aree della Rete Natura 2000 in Basilicata, in applicazione del D.P.R. 357/97, del D.P. R. 120/2003 e del Decreto MATTM del 17.10.2007”;

Considerato che le opere, così come descritte nell’istanza, sono in linea con le “Misure di Salvaguardia”, allegate al D.P.R. 8 dicembre 2007;

Vista la determinazione n. 440 del 17/10/2013 relativa all’approvazione del regolamento per le utilizzazioni boschive ricadenti nell’area Parco;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la determinazione direttoriale n. 257 del 17/06/2015 ad oggetto “comma 1 bis, art.17, D.Lgs n.

165/2001 e succ. modifiche. Delega competenza di funzioni”, con la quale si conferiva alla sottoscritta espressa delega relativamente all’esercizio dei poteri e compiti a decorrere dal 17 giugno per quanto attiene alle funzioni organizzative degli Uffici n. 1, 2, 3 Servizio 1, Area IV;

Accertata altresì la propria competenza ad adottare il provvedimento, la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza;

tutto ciò premesso

D I S P O N E C H E

Nulla Osta all’Area Programma Val d’Agri, per conto del sig. Domenico Solimando nato a Lagonegro ( PZ ) il 02/09/1982 e residente a Spinoso (PZ) in Vico IV Garibaldi 5, per la realizzazione di

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interventi selvicolturali relativi ad una bosco governato a ceduo di superficie catastale totale pari a 00.63.09 ha di cui boscata e da utilizzare 00.63.09 ha, ricadenti in zona 1 nella particella catastale n.

911 del foglio di mappa n 1, in agro di Spinoso (PZ), subordinandolo alle seguenti prescrizioni:

a. l’eliminazione di soggetti individuati come possibili vettori di propagazione di funghi e/o patogeni;

b. preservare piante con presenza di nidi e/o cavità di nidificazione;

c. preservare se presenti piante di dimensioni maggiori (>70 cm di diametro) non irrimediabilmente compromesse e degli individui stramaturi, in grado di assolvere ad una funzione ambientale e paesaggistica;

d. preservare soggetti radicati sulle linee displuviali e lungo i margini dei fossi costituenti l’idrografia interna, al fine di garantire la massima difesa del dissesto idrogeologico;

e. garantire un’idonea presenza di specie sporadiche e rare, quale misura di conservazione della biodiversità, oltre che di specie fruttifere, sia arbustive che arboree per alimentazione dell’avifauna;

f. evitare il danneggiamento della rinnovazione, laddove presente;

g. preservare eventuali alberi di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, in segno di

“Eredità Biologica”;

h. preservare le piante in avanzata fase di necrotizzazione al fine di consentire la conservazione degli equilibri ecologico ambientale, nonché quelle che si presentino fenotipicamente più appariscenti o che presentino una particolare dicotomia, le quali costituiscono arricchimento del paesaggio naturale;

i. il materiale legnoso tagliato dovrà essere prontamente esboscato ed eventualmente accatastato in appositi imposti di carico al di fuori del bosco;

j. è vietato l’abbruciamento dei residui vegetali provenienti dalle operazioni di utilizzazione forestale: la ramaglia ed i cimali fino ad un diametro di 3-4 cm ed ogni altro residuo vegetale delle lavorazioni andranno ridotti di dimensioni o in alternativa, potranno essere sminuzzati anche mediante trinciatrice o cippatrice e rilasciati in parte al suolo, sparsi in modo uniforme sulla superficie della tagliata, evitando comunque la formazione di cumuli ed il rilascio lungo i margini delle strade e delle piste di servizio;

k. margini delle strade e delle piste di servizio; utilizzare la viabilità forestale esistente per le operazioni di allestimento ed esbosco, prestando particolare attenzione a non arrecare danno alle piante da rilasciare a dote del bosco;

l. è fatto obbligo segnalare i lavori di utilizzazioni forestali mediante l’apposizione di un cartello di cantiere, collocato in posizione visibile all’entrata dello stesso cantiere di utilizzazioni forestali per tutta la durata dei lavori: tale cartello dovrà riportare il nominativo del proprietario e il nominativo dell’eventuale Ditta utilizzatrice, e gli estremi delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;

m. è vietato il taglio o il danneggiamento in ogni modo di tutte le specie vegetali a protezione assoluta a norma dell’art. 2 del D.P.G.R. 18.03.2005, n. 55, ed osservate le disposizioni di cui ai successivi artt. 3 e 4 in merito al rispetto delle specie vegetali a protezione limitata;

n. è vietato il taglio di tutte le piante che producono frutti (genere Prunus, Malus, Pirus, Sorbus, Cornus, Crataegus, etc.) necessari per alimentare la fauna selvatica presente;

D I S P O N E A L T R E S Ì

1. di trasmettere copia della presente Autorizzazione al Coordinamento Territoriale del Corpo Forestale dello Stato per l’Ambiente di Moliterno ed al Comando Stazione del Corpo Forestale di Spinoso (PZ) per gli adempimenti di competenza;

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2. l’obbligo dell’osservanza e del rispetto delle norme in materia previste dal c.c., dalle leggi dello stato e regionali, nonché dal vigente strumento urbanistico del comune ove vengono eseguiti i lavori;

3. che le varianti ai lavori oggetto del presente provvedimento dovranno essere preventivamente sottoposti al Nulla Osta di questo Ente per non incorrere nelle sanzioni previste dalle leggi vigenti;

4. che il richiedente del presente Nulla Osta dovrà comunicare all’Ente Parco e al Coordinamento Territoriale del Corpo Forestale dello Stato per l’Ambiente di Moliterno (PZ) la data di inizio e termine dei lavori.

DA A T T O

che il presente Nulla Osta, reso ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e D.P.R. 8 dicembre 2007, non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per la durata di giorni 15 (quindici) all’Albo Pretorio dell’Ente Parco, nonché all’Albo Pretorio del Comune di competenza territoriale.

Alla presente autorizzazione, sono fatte salve i diritti e le competenze spettanti ad altri Enti e/o Uffici ed eventuali diritti reali di terzi.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il dott. Luciano Ferraro e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al numero 0975/344222.

Il Responsabile del Procedimento IL RESPONSABILE DELL’AREA

f.to Dott. Luciano Ferraro f.to Ing. Donata Coppola

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PUBBLICAZIONI

N. ______ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Il presente nulla osta, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito web www.parcoappenninolucano.it per quindici giorni consecutivi, dal ______________al________________.

Il Responsabile

f.to sig. ra Rossana Votta

La presente è copia autentica all’originale depositata in atti

L'incaricato ________________

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