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Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense.

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Decreto n. 47/2016

Autore: Redazione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 25 febbraio 2016, n. 47

Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense.

(GU n.81 del 7-4-2016) Vigente al: 22-4-2016

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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1, comma 3, e 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 25 giugno 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,effettuata con nota del 2 dicembre 2015;

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A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per «legge» si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247. Per CNF si intende il Consiglio nazionale forense di cui al titolo III, capo III, della legge.

Art. 2

Modalita' di accertamento dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente

1. Il consiglio dell'Ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all'Albo, anche a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, la sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La verifica di cui al periodo precedente non e' svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all'Albo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica anche all'avvocato iscritto alla sezione speciale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

2. La professione forense e' esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato:

a) e' titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una societa' o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;

b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attivita' professionale, anche in associazione professionale, societa' professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;

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da altro professionista;

d) e' titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;

e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalita' e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;

f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilita' civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge.

3. I requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni personali previste per legge.

4. La documentazione comprovante il possesso delle condizioni di cui al comma 2, e' presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L'obbligo di cui al comma 2, lettera f), decorre dall'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge.

5. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalita' con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 3

Cancellazione dall'Albo. Impugnazioni

1. La cancellazione dall'Albo e' disposta quando il consiglio dell'Ordine circondariale accerta la mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l'avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.

2. Il consiglio dell'Ordine circondariale, prima di deliberare la cancellazione dall'Albo invita l'avvocato, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando non e' possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni, in forma scritta, entro un termine non inferiore a trenta giorni.

L'avvocato che ne fa richiesta e' ascoltato personalmente.

3. La delibera di cancellazione e' notificata entro quindici giorni all'interessato.

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4. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge, nonche', per quanto di ragione, il comma 18 del predetto articolo 17 e l'articolo 36, comma 7, della legge.

5. La cancellazione dell'avvocato dall'Albo comporta la cancellazione dagli elenchi di cui all'articolo 15 della legge a cui e' eventualmente iscritto al momento della cancellazione, fatta eccezione per gli elenchi rispetto ai quali l'esercizio dell'attivita' professionale non costituisce condizione per

l'iscrizione.

6. L'avvocato cancellato dall'Albo a norma del presente decreto e' iscritto nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), della legge.

Art. 4

Nuova iscrizione all'Albo

1. L'avvocato cancellato dall'Albo nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b), d), f), ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di avere acquisito i predetti requisiti.

2. L'avvocato cancellato dall'Albo nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, c), ed e) non puo' esservi nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione e'

divenuta esecutiva.

Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 febbraio 2016

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Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2016

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 815

https://www.diritto.it/normativa/decreto-n-472016/

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