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COSTITUZIONE DELL ASSOCIAZIONE GIORGIO GABBARINI. Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, in data Italiani, signori:

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COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE “ GIORGIO GABBARINI”

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, in data i sottoscritti cittadini Italiani, signori:

- D’Angelo Laura, nata a Genzano di Roma il 07/07/1978, residente in Genzano di Roma Via Montegiove 34-00045, codice fiscale DNG LRA 78L47 D972K,

- Giannini Marzia, nata a Genzano di Roma il 18/02/1977, residente in Genzano di Roma Via E. Romagna 38- 00045,codice fiscale GNN MRZ 77B58 D972V;

- Benzi Barbara, nata a Albano Laziale il 20/10/1976, residente in Genzano di Roma Via Ferruccio Parri 22– 00045, codice fiscale BNZ BBR 76R60 A132W;

- Bertucci Francesca, nata a Marino il 25/12/1977, residente in Nemi Via Giulia, 44 - 00040, codice fiscale BRT FNC 77T65 E958I;

- Galeotti Iolanda, nata a Albano Laziale 23/08/1979, residente in Genzano di Roma via Selva 21-00045, codice fiscale GLT LND79M63A132J;

previa dichiarazione di ben conoscersi tra loro, con il presente atto, convengono che fanno risultare quanto segue:

Art. 1) È costituita tra i sottoscritti e quant’altri verranno in futuro a farne parte, un’Associazione denominata:

“Giorgio Gabbarini”

Art. 2) L’associazione ha sede in Genzano di Roma, Via Montegiove n. 34-00045. La sede potrà essere trasferita altrove per deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 3) La durata dell’associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 4) L’associazione è un centro permanente di vita associativa, apolitico e aconfessionale, non persegue finalità di lucro ed opera in conformità del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, per quanto previsto per gli Enti non commerciali di tipo associativo. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 5) Lo scopo, l’amministrazione, gli organi amministrativi e tutte le altre norme che regoleranno l’attività e la vita dell’associazione sono contenute nello statuto sociale di cui in prosieguo. I soci fondatori convengono di costituire il primo Consiglio Direttivo, per la durata e con le competenze di cui all’art. 13 e segg. dello statuto sociale di cui in prosieguo, composto di 5 (cinque) membri nelle persone dei signori:

- Laura D’Angelo – Presidente;

- Marzia Giannini – Vicepresidente;

- Barbara Benzi – Tesoriere;

- Francesca Bertucci – Segretario;

- Iolanda Galeotti – Consigliere;

i quali dichiarano di accettare la carica.

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Gli effetti del presente atto decorrono da oggi, e da tale data tutti gli incassi e tutte le spese riferitesi all’attività degli associati saranno considerati di competenza dell’associazione a tutti gli effetti.

Art. 6) La quota di iscrizione degli associati che entreranno a far parte dell’associazione durante il primo anno viene simbolicamente determinata in euro 5,00 (cinque).

Art. 7) Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2015.

Art. 8) Il Collegio dei Revisori verrà nominato alla prima assemblea degli associati, ove necessario.

Art. 9) Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell’associazione.

Art. 10) L’associazione è costituita sotto l’osservanza delle norme contenute sin qui e nello Statuto allegato al presente atto.

F.to - D’Angelo Laura ………

- Giannini Marzia ...……….

- Benzi Barbara ………

- Bertucci Francesca ………

- Galeotti Iolanda ...

(3)

STATUTO

Art. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita in Genzano di Roma l’associazione denominata “GIORGIO GABBARINI” di seguito chiamata Associazione ART 2 – SEDE

L’Associazione ha sede legale in Genzano di Roma, in Via Montegiove 34, ma può, con delibera del Consiglio Direttivo, porre sede amministrativa ed istituire delegazioni e sezioni in altre località italiane, europee ed estere. Il Consiglio Direttivo è autorizzato a trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune di Genzano di Roma.

ART 3 – SCOPI E FINALITA’

L’Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. L’Associazione ha lo scopo esclusivo di perseguire finalità di promozione sociale e culturale quali:

1. La diffusione dell’interesse per la fotografia attraverso mostre, corsi e concorsi fotografici, eventi sia per i soci che per la collettività;

2. La collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali e sportive, consorzi e cooperative che perseguono scopi e finalità simili;

3. La promozione e la diffusione della cultura, dell’arte, dello spettacolo, dello sport e del gioco, quali strumenti educativi;

4. La promozione e/o la gestione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali, nella propria realtà e dovunque si renda necessaria e utile la presenza dell’Associazione;

5. La progettazione e la realizzazione di attività ludiche, didattiche, formative, educative, e civiche.

Le finalità sopraccitate verranno perseguite attraverso l’intervento dei soci nei campi indicati, anche mediante associazione con parti terze; partecipazione a bandi relativi all’erogazione di finanziamenti volti al perseguimento dell’oggetto sociale da chiunque emanati: unione europea, stato italiano, regioni, province, comuni, enti privati, pubblici e di natura mista; ricerca fondi e contributi presso persone fisiche, istituzioni pubbliche, persone giuridiche ed enti di governo transnazionale, nazionale e locale, oltre che fondazioni ed ONLUS. L’Associazione potrà collaborare con altre associazioni affini che perseguono obiettivi analoghi, sia in ambito nazionale che internazionale.

È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

ART. 4 – COLLABORAZIONI

L’Associazione può stabilire rapporti di collaborazione e scambio con altre associazioni, enti ed istituzioni di qualsivoglia natura, ed accettare patrocini, purché non ne venga limitata l’autonomia di scelte programmatiche e di esecutori.

ART. 5 – ENTRATE

L’Associazione trae i mezzi per la realizzazione dei suoi scopi sociali dalle quote associative, da contributi di enti pubblici e privati, da sovvenzioni e lasciti, dalle raccolte pubbliche di fondi e dal ricavato di eventuali pubblicazioni o sponsorizzazioni e dal ricavato delle manifestazioni ed eventi organizzati per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

ART. 6 – PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito: dai beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell’Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

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ART. 7 – SOCI

I fondatori sono soci di diritto. Possono essere altresì soci, persone fisiche, persone giuridiche ed altri enti. Acquistano la qualità di soci coloro che intendono contribuire, operando con impegno e secondo le loro possibilità e competenze, al raggiungimento delle finalità ed alla realizzazione delle attività dell’Associazione.

I soci si dividono in cinque categorie: a) fondatori: sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione. Hanno potere decisionale e organizzativo sulle attività dell’Associazione; b) sostenitori: persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che sostengono le iniziative dell’associazione, mediante un contributo economico, in modo rilevante al funzionamento dell’associazione; c) ordinari: sono tutti coloro che possono usufruire di tutte le attività svolte dall’Associazione, versando una quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo secondo le statuizioni del Regolamento interno; d) onorari: sono i soci che hanno particolarmente operato per l’attività dell’Associazione e per il raggiungimento dei suoi obiettivi, o che, anche in relazione alla carica ricoperta, svolgono un’attività anche di carattere rappresentativo dell’Associazione; essi non sono tenuti al versamento di alcuna quota. I Soci onorari possono partecipare solo come osservatori alle riunioni dell’Assemblea dei Soci. L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

ART. 8 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad accettare ed osservare Statuto e Regolamenti dell’

Associazione. Il Consiglio Direttivo decide, anche senza obbligo di motivazione, l’eventuale inammissibilità per ragioni che possano nuocere all’esistenza ed al buon nome dell’Associazione stessa. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall’inizio del secondo mese dal giorno successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

ART. 9 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO

La qualità di socio si perde oltre che per il recesso, per morte o per esclusione per gravi motivi, deliberata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. E’ escluso qualsiasi rimborso al socio che esce dall’Associazione per qualunque causa.L’associato radiato non può essere più ammesso.

ART 10 – PARTECIPAZIONE

I soci fondatori, sostenitori, ordinari, regolarmente iscritti nel relativo registro-soci, costituiscono l’Assemblea ed hanno diritto, purché maggiorenni e capaci giuridicamente di agire: a) di partecipare a parità di diritto con tutti gli altri iscritti, con piena libertà di espressione, alle deliberazioni dell’Associazione, attraverso l’organo assembleare; b) di contribuire personalmente alle attività svolte dall’Associazione; c) di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute (per conto dell’Associazione) nell’ambito dei fini istituzionali dell’Associazione, salvo preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo e/o su esplicito incarico del medesimo Consiglio; a tal fine il Consiglio Direttivo dovrà redigere un apposito regolamento interno. Ogni socio fondatore, sostenitore ed ordinario, che intende mantenere i diritti sopraccitati, ha il dovere di pagare la quota tessera (annua) fissata dal Consiglio Direttivo, pena la decadenza e/o l’esclusione della qualità di socio.

ART. 11 – ORGANI ASSOCIATIVI

Sono organi dell’Associazione: 1) l’Assemblea; 2) il Consiglio Direttivo; 3) il Presidente ed il Vicepresidente; 4) il Tesoriere; 5) il Segretario; 6) l’organo di revisione (nel caso in cui venga nominato, ai sensi del successivo art. 17).

ART. 12 – ASSEMBLEA

Organo fondamentale di direzione dell’Associazione è l’assemblea generale dei soci.

L’Assemblea ogni tre anni elegge

• il Consiglio Direttivo

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• l’organo di revisione, di cui al successivo art. 17.

Le deliberazioni assunte dall’Assemblea sono impegnative per tutti i soci e per tutti gli organi sociali. I soci possono farsi rappresentare, per delega scritta in calce all’avviso di convocazione, da altro socio. Ciascun delegatario può rappresentare al massimo due deleganti. Le votazioni sono di norma palesi, per alzata di mano; saranno effettuate a scrutinio segreto qualora si tratti di questioni inerenti direttamente o indirettamente uno o più soci, che dovranno astenersi in tal caso dal partecipare alla specifica discussione e votazione. L’Assemblea è convocata tramite comunicazione personale scritta dal Presidente da inviarsi a ciascun socio almeno otto giorni prima della data dell’Assemblea. La convocazione può essere fatta per lettera raccomandata o, in alternativa, a mezzo posta elettronica con ricevuta di notifica/lettura, fax, mezzi elettronici in genere purché supportati da idonea prova di avvenuta consegna, ovvero mediante affissione dell’avviso di convocazione, contenente sempre l’ordine del giorno, la data e l’orario dell’assemblea, presso la sede dell’Associazione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma spedito almeno tre giorni prima dell’adunanza. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che è assistito da un segretario nominato dallo stesso tra i soci presenti nell’adunanza.

L’Assemblea è convocata :

• almeno una volta l’anno, non oltre sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio e per programmare le linee dell’attività dell’Associazione;

• quando il Presidente ovvero, in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente lo ritengano opportuno;

• quando sia fatta la richiesta da un quinto dei soci o da due terzi del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un terzo dei soci, presenti in proprio o per delega. Essa delibera, fatto salvo quando disposto nei due successivi capoversi, a maggioranza semplice dei presenti in proprio o per delega; in caso di seconda convocazione, l’Assemblea delibera qualunque sia il numero dei presenti in proprio o per delega. L’Assemblea può deliberare lo scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’articolo 21 c.c. comma 4 e quindi con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Le delibere assembleari relative alle modifiche dello statuto possono essere assunte con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto della maggioranza dei presenti o, in alternativa, per atto pubblico. Tutte le decisioni assunte dall’Assemblea dovranno essere verbalizzate in apposito registro conservato a cura del Consiglio Direttivo, a disposizione di qualsiasi socio.

ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, da tre a sette membri. I consiglieri sono esclusivamente i soci fondatori. Ogni carica dura tre anni e le cariche vengono stabilite dal Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione dell’Associazione.

Al Consiglio Direttivo, oltre a svolgere il ruolo di consulenza e di ratifica dell’opera del Presidente, compete: a) la gestione e l’amministrazione dell’Associazione; b) la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo; c) l’elezione tra i suoi membri del Presidente, del Vicepresidente, del Tesoriere e del Segretario; d) la competenza nella determinazione della quota associativa, ammissione ed esclusione dei soci, l’attribuzione della qualifica di socio onorario e beneficiario, rimborsi spese ai soci; e) il coordinamento delle attività sociali, secondo le direttive individuate dall’Assemblea dei soci; f) le convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con i soggetti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento dello scopo sociale; g) l’assunzione di dipendenti e di collaboratori e di ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico; h) l’acquisto o la vendita dei beni, l’accettazione di donazioni e lasciti ed ogni altra operazione finanziaria di competenza dell’Associazione; i) la promozione di liti attive e la resistenza in liti passive; j) il conferimento di incarichi professionali; k) la nomina di procuratori generali e speciali per determinati atti o categorie di atti, con quelle attribuzioni e retribuzioni che riterrà del caso; l) l’approvazione di un regolamento interno; m) l’istituzione di sezioni staccate sul territorio nazionale e internazionale, anche temporanee.

Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte le proprie funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso, in circostanze specifiche e per particolari attività.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno, o della maggioranza dei membri.

La convocazione è effettuata con lettera scritta dal Presidente da inviarsi a ciascun consigliere almeno otto giorni prima della data della riunione. La convocazione può essere fatta per lettera raccomandata o, in alternativa, a mezzo

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posta elettronica con ricevuta di notifica/lettura, fax, mezzi elettronici in genere purché supportati da idonea prova di avvenuta consegna, ovvero mediante affissione dell’avviso di convocazione, contenente sempre l’ordine del giorno, la data e l’orario della riunione, presso la sede dell’Associazione. Solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato nelle ventiquattro ore mediante posta elettronica con ricevuta di notifica/lettura, fax.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono comunque valide ove siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, che è assistito da un segretario, nominato dal Presidente stesso. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l’adunanza. Il Consiglio Direttivo può demandare il compimento di singoli atti, o di categorie di atti, a taluni suoi componenti, attribuendo in tali casi rimborsi spese ed indennità. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, il verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Qualora si renda necessario sostituire uno o più consiglieri può provvedere il Consiglio stesso attraverso la nomina di altro/i consigliere/i; qualora venga meno la maggioranza il Consiglio deve essere reintegrato ad opera dell’Assemblea dei soci. La carica di Consigliere si intende a titolo gratuito.

ART. 14 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Egli coordina il lavoro dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e presiede le relative adunanze. In caso di sua assenza o impedimento dichiarati, viene sostituito dal Vicepresidente.

ART. 15 – IL TESORIERE

Il Tesoriere ha il compito specifico di supportare il Presidente ed il Vicepresidente nella tenuta della contabilità e nella redazione del bilancio annuo; è responsabile dell’eventuale patrimonio dell’Associazione; cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene opportuna contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ART. 16 – IL SEGRETARIO

Il Segretario collabora con il Presidente ed il Vicepresidente ed ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro dei soci; è responsabile della redazione e conservazione dei verbali; provvede al disbrigo della corrispondenza.

ART. 17 – ORGANO DI REVISIONE

L’assemblea potrà nominare (eventualmente anche tra i soci), qualora lo ritenga opportuno, l’organo di revisione che sarà costituito da un revisore contabile. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo. Il revisore dei conti cura la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipa di diritto alle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verifica la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, da parere sui bilanci.

ART.18 – BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

ART. 19 – AVANZI DI GESTIONE

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano

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imposte per legge o siano effettuate a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 20 – SCIOGLIMENTO

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione si impegna a devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di tipo associativo e ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 21 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un organismo di mediazione.

ART. 22 – LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.

F.to - D’Angelo Laura ………

- Giannini Marzia ...……….

- Benzi Barbara ………

- Bertucci Francesca ………

- Galeotti Iolanda ...

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