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SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILIARE *** Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra le parti:

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SCHEMA DI

CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILIARE

***

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra le parti:

A.S.P. CASA VALLONI, con sede in Rimini, Via Di Mezzo n. 1 (P. Iva e Cod.

Fisc. 03732210400), in persona del Responsabile del Settore Amministrazione Finanza e Controllo, Dott.ssa Federica Vandi, nata a Rimini il 23.05.1973, domiciliata per la carica presso la sede dell’Ente, autorizzata al presente atto in forza della deliberazione n.35 del 25.10.2011, di seguito denominata “locatrice”;

E

………

di seguito denominata “conduttrice”

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1. Oggetto

L’A.S.P. Casa Valloni concede in locazione a ………, che accetta, il seguente immobile di sua proprietà, esattamente indicato nell’allegata planimetria, e così costituito:

fabbricato sito in Rimini, Via Graf n. 14, censito al N.C.E.U. del Comune di Rimini al Fg. 88, Partic. 1773, categoria catastale B/1, avente le seguenti caratteristiche, da destinarsi ad alloggio e servizi per le categorie di popolazione che possono essere incluse nel concetto di nuove povertà (anziani soli; giovani coppie; genitori single; disoccupati):

- n. 3 piani (terra, primo e secondo) di circa mq 110 cadauno;

- n. 8 mini appartamenti di mq 25 cadauno (ambiente unico notte/giorno con angolo cottura; bagno) collocati al primo e secondo piano;

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- piano terra con ampia zona comune, diversi stanzini, una possibile zona lavanderia; ascensore; cantina; cortile a verde.

L’immobile viene concesso in locazione per essere destinato esclusivamente ad alloggio e servizi per le categorie di popolazione che possono essere incluse nel concetto di nuove povertà (anziani soli; giovani coppie; genitori single; disoccupati).

Art. 2. Stato dell’immobile e sua conservazione

La Conduttrice dichiara di avere visionato l’immobile concesso in locazione, di averlo trovato in perfetto stato di manutenzione ed agibilità, completamento ristrutturato, adatto ed idoneo al proprio uso ed esente da difetti che possano influire sulla salute di chi vi alloggia.

Dichiara altresì di prenderlo in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode del medesimo e quindi direttamente responsabile verso la locatrice per qualsiasi danno venga arrecato a detto immobile anche ad opera di terzi ed anche per fatti dolosi o colposi compiuti da terzi.

La Conduttrice si obbliga a osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi dei locali per l’uso stabilito ed a riconsegnarli al termine della locazione in buono stato, salvo il normale deperimento d’uso.

Art. 3. Durata

La locazione avrà durata di anni sei (6), decorrenti dal ……….

Alla prima scadenza la locazione sarà rinnovata tacitamente per eguale periodo, salvo che non sopravvenga disdetta da comunicarsi all’altra parte, con lettera raccomandata da inviarsi almeno 12 mesi prima.

Alla prima scadenza contrattuale, la locatrice si riserva di esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione ove rilevi la necessità di occupare l’immobile per l’esercizio di attività tendenti al conseguimento delle proprie finalità istituzionali o di altra finalità prevista

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dall’art. 29 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, con preavviso di 12 mesi.

Art. 4. Canone

Il canone della locazione è stabilito in Euro ………

(………) annui, da corrispondersi in n. 2 rate semestrali anticipate di eguale importo, a mezzo bonifico bancario sul conto della Locatrice (IBAN IT48B0899524201011000027434). Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% dell’aumento dei prezzi al consumo come accertati dall’ISTAT (indice F.O.I.), a

partire dal secondo anno.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1282 c.c. in caso di ritardato pagamento la Conduttrice è tenuta a corrispondere, in ragione del periodo di ritardo, gli interessi di mora nella misura legale, senza necessità che la Locatrice proceda a costituirlo in mora.

Art. 5. Destinazione dell’immobile

L’immobile viene concesso in locazione per essere destinato esclusivamente ad alloggio e servizi per le categorie di popolazione che possono essere incluse nel concetto di nuove povertà (anziani soli; giovani coppie; genitori single; disoccupati), secondo le modalità specificate nel progetto di gestione presentato come offerta qualitativa.

E’ fatto assoluto divieto alla locatrice di adibire l’immobile ad uso diverso da quello

pattuito, anche solo in parte, intendendosi tale clausola come risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c..

La locazione è subordinata ad un utilizzo che non arrechi danno all’immobile, che non sia di disturbo e che non contrasti con le vigenti norma in materia di sicurezza e di ordine pubblico, pena la risoluzione del contratto.

L’uso e il godimento della conduttrice resta limitato esclusivamente agli spazi, anche esterni e pertinenziali, espressamente individuati nella planimetria allegata al presente contratto.

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Art. 6. Obbligazioni della Locatrice

La Locatrice è tenuta a garantire l’effettivo godimento dell’immobile locato da parte della Conduttrice, secondo la destinazione e le finalità indicate al precedente art. 1.

Art. 7. Restituzione dell’immobile

Nel caso di mancata o ritardata riconsegna dell’immobile alla scadenza del contratto, la Conduttrice dovrà pagare alla Locatrice un’indennità per l’abusiva occupazione pari al canone di locazione a quel momento dovuto in virtù del presente contratto, fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.

Resta salvo il diritto della Locatrice a procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo della porzione immobiliare.

Alla fine della locazione, la Locatrice procederà alla verifica dell’immobile locato e potrà, a propria discrezione, esigere il ripristino dei locali, degli arredi e degli impianti nello stato di fatto nel quale sono stati consegnati alla Conduttrice salvo il normale deperimento d’uso. In caso di diniego da parte della Conduttrice, l’importo necessario per il ripristino dell’immobile locato sarà escusso dalla garanzia fideiussoria.

Resta salvo il diritto della Locatrice a richiedere il risarcimento del maggior danno, anche giudizialmente.

Art. 8. Clausola risolutiva espressa

Il mancato pagamento, per qualsiasi causa, del canone, decorsi 20 (venti) giorni dalle scadenze previste, costituisce motivo di risoluzione del presente contratto ipso iure per fatto e colpa della Conduttrice, decorsi 7 (sette) giorni dalla richiesta all’uopo effettuata a mezzo raccomandata.

Art. 9. Garanzie

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, la Conduttrice consegna alla Locatrice, una garanzia fideiussoria

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della__________________________________________________n.________________

di Euro ___________ (euro____________ /00)

Art. 10. Divieto di sublocazione e cessione del contratto

È vietata la sublocazione, sia totale che parziale, anche gratuita dell’immobile locato così come la cessione, anche parziale, del contratto.

E’ fatto divieto di mutamento di destinazione d’uso, pena la risoluzione del contratto.

Art.11. Divieto di modifiche

La conduttrice non potrà eseguire alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali concessi in locazione o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto della Locatrice.

I lavori autorizzati e le eventuali autorizzazioni idonee alla loro esecuzione presso le Autorità competenti sono e rimangono a esclusivo carico della Conduttrice.

Al termine del contratto di locazione sarà facoltà della Locatrice valutare di tenerli e, in questo caso, nulla sarà dovuto, oppure richiedere l’immediato ripristino dello stato originario ad esclusiva cura e spese della Conduttrice.

Art. 12. Manutenzione ordinaria e altri oneri accessori

Nel corso della durata del contratto la Conduttrice provvederà a effettuare a propria cura e spese tutti gli interventi di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari.

Ai sensi degli artt. 1576 e 1609 codice civile, sono a carico della conduttrice tutte le riparazioni ordinarie di qualunque natura, come quelle da eseguirsi agli impianti di acqua, gas, luce, sanitari, serrature, chiavi, cardini degli infissi, superfici dei muri, dei soffitti e degli infissi ed alla pavimentazione, che dovrà provvedervi con tempestività, salvo il diritto della Locatrice di sostituirsi alla Conduttrice in caso di inadempienza di quest’ultima, con diritto della Locatrice all’integrale rimborso delle spese sostenute entro gg. 15 dalla richiesta, a mezzo raccomandata A.R. In caso di diniego da parte della

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Conduttrice, l’importo della spesa sostenuta sarà escusso dalla garanzia fideiussoria.

Per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della “Tabella oneri accessori”

concordata tra Confedilizia e Sunia-Sicet-Uniat, di cui ricevono copia allegata al contratto. In ogni caso sono interamente a carico della Conduttrice tutte le spese relative alle forniture di servizi e utenze in genere quali, a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle relative al servizio di pulizia, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria nonché ogni altra spesa connessa all’utilizzo del fabbricato e delle sue pertinenze.

La Locatrice potrà in ogni momento, salvo preavviso da comunicare almeno 10 gg.

prima, ispezionare o far ispezionare i locali oggetto del contratto, per ogni verifica in merito al rispetto degli impegni assunti dalla Conduttrice.

Art. 13. Manutenzione straordinaria

Sono a carico della Locatrice, ai sensi del Codice Civile, le eventuali opere di manutenzione straordinaria da eseguirsi solo se ritenute dalla Locatrice medesima inderogabili.

Riparazioni e manutenzioni di carattere straordinario restano a carico della Locatrice.

Qualora nel corso del rapporto di locazione fosse necessario procedere a riparazioni urgenti, non differibili al termine della locazione, le stesse dovranno essere eseguite dalla Locatrice in modo ed in tempi tali da cagionare il minor incomodo alla Conduttrice, escluso sin d’ora in ogni caso il diritto di quest’ ultima a pretendere risarcimenti, indennizzi o riduzioni del canone per il mancato godimento dell’immobile.

Per l’eventuale ripartizione si farà riferimento alla già citata “Tabella oneri accessori”

concordata tra Confedilizia e Sunia-Sicet-Uniat.

Art. 14. Assicurazione contro i danni

La Conduttrice dovrà obbligatoriamente stipulare apposita polizza “globale” fabbricati

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RCT – RCO per la copertura dei seguenti rischi: incendio, fulmine, scoppio, eventi socio-politici, eventi atmosferici per un massimale unico di Euro 2.500.000,00 nonché di tutti i danni a terzi procurati nello svolgimento della locazione oggetto del presente contratto a cose, persone, animali per un massimale unico di Euro 2.500.000,00.

La polizza dovrà prevedere che per i danni subiti dalla Locatrice, la compagnia è tenuta a risarcire direttamente la Locatrice stessa .

Art. 15. Responsabilità per danni diretti ed indiretti

La Conduttrice esonera espressamente la Locatrice da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni dei suoi dipendenti o suoi aventi causa.

Art. 16. Forma convenzionale

Qualunque modifica al presente contratto dovrà essere provata solo mediante atto scritto.

Art.17. Foro convenzionale esclusivo

Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell’esecuzione del presente contratto, Foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Rimini.

Art.18. Rinvio

Per quanto qui non previsto, le parti si rimettono a quanto stabilito, in materia locativa di immobili ad uso diverso da abitazione, dalla vigente legislazione, nonché dagli usi e consuetudini locali.

Art. 19. Spese

Le parti danno atto che il presente contratto non è soggetto ad IVA.

Le spese di bollo e registrazione del presente atto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.

Art. 20. Consenso ex D.Lgs. 193/2003

La Conduttrice dichiara di essere stata informata circa le finalità e le modalità del

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trattamento dei propri dati, la natura del conferimento, le conseguenze dell’eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione degli stessi, nonché i diritti di cui al D.Lgs. 196/2003, la ragione sociale e la sede del Titolare del trattamento e del Responsabile. In base a detta informativa la Conduttrice conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.

Art. 21 Allegati

Costituiscono allegati al presente contratto:

1) Planimetria

2) “Tabella oneri accessori” concordata tra Confedilizia e Sunia-Sicet-Uniat.

Rimini,

A.S.P. CASA VALLONI (Federica Vandi)

____________________________

La Conduttrice

________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 Cod. Civ. le parti dichiarano di accettare specificatamente tutte le clausole ed in particolare: gli artt. 2 (stato dell’immobile e sua conservazione), 3 (durata), 4 (canone), 10 (Divieto di sublocazione e cessione del contratto), 15 (Responsabilità per danni diretti ed indiretti), 19 (Spese).

Per ciò che è stato omesso nel presente contratto valgono le condizioni di legge.

A.S.P. CASA VALLONI (Federica Vandi)

_____________________

La Conduttrice

___________________________

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