APPROVATO CON D.G.C. n° 55 del 30/07/2019
Norme Tecniche di Attuazione
Art. 1) Destinazioni d'uso ammesse:
Tale zona è destinata esclusivamente alla costruzione di abitazioni:
a) Negozi e botteghe, con commercializzazione al minuto;
b) Studi professionali e commerciali;
c) Luoghi di svago, locali per lo spettacolo ed il ritrovo;
d) Alberghi, pensioni, ristoranti, trattorie, bar, caffè;
e) Attrezzature ed impianti: cabine elettriche e telefoniche, ecc.;
f) Sono ammessi altresì i servizi pertinenti agli insediamenti residenziali, in relazione agli standard urbanistici.
Sono esclusi dalle zone residenziali:
a) Industrie, depositi (anche a cielo aperto) di materiali infiammabili;
b) Autorimesse pubbliche o private, stazioni di servizio;
c) Banche;
d) Cinema, teatri;
e) Ospedali;
f) Macelli;
g) Stalle, scuderie, fabbricati adibiti ad allevamenti di animali domestici;
h) Magazzini e depositi in genere e commercio all'ingrosso, di dimensioni superiori a mq 300;
i) Micro laboratori e piccoli artigiani, i cui impianti non producono rumori molesti;
j) Modesti magazzini e depositi commerciali, limitatamente ai piani terreni o seminterrati, con commercializzazione al minuti con massimo di 300 mq;
k) Tutte le attività ricettive che a giudizio del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, risultino moleste, pericolose o in contrasto con il carattere residenziale di zona.
Art. 2) Tipologia edilizia:
Ferma restando quindi, ogni facoltà interpretativa del progettista ed ogni sua possibilità di operare nello spirito di una libera creazione, viene di seguito elencata una serie di elementi tipologici da rispettare, ciò al fine di costituire una traccia progettuale ed esclusiva e consentire il permanere del patrimonio edilizio locale e del paesaggio, evitandone la manomissione o la scomparsa, oltre che assicurare il concetto di armonia, l'equilibrio delle masse, la concordanza e proposizione tra vari elementi, quali ad esempio, i colori o le semplici linee.
L'edilizia sarà del tipo: Isolato (unifamiliare o bifamiliare con divisione del tipo cielo – terra);
a schiera (con divisione del tipo cielo – terra);
a blocco;
in linea;
composto.
a) Il tetto del fabbricato si articolerà con copertura del tipo "a falde" (due o più spioventi), "piana" o "a terrazzo";
sono ammesse anche le c.d. "coperture verdi", intendendo con ciò i sistemi di copertura che impiegano il
"verde" (intensivo o estensivo) come finitura del tetto. Sarà ammessa la copertura a falda unica (ad uno spiovente), per i volumi in discontinuità al principale ma accorpati allo stesso. La Commissione Edilizia ha la facoltà di apportare variazioni grafiche e suggerire l'imposizione di particolari prescrizioni, atte ad uniformare la tipologia;
b) La linea di displuvio o di colmo principale dovrà svilupparsi longitudinalmente, parallelamente al lato più lungo del corpo di fabbrica;
c) Il manto di copertura dei tetti "a falde" dovrà essere realizzato con tegole curve;
d) Le teste e le parti in aggetto delle falde non dovranno formare richiami di frontone o timpano;
e) La pendenza della falda dovrà essere compresa tra il 30 ed il 35 per cento;
f) Le tinteggiature dovranno essere realizzate con tinte tenui. Le tonalità scure sono vietate.
Art. 3) Costruzioni accessorie, opere pertinenziali e altro, non ammesse:
Non sono ammesse:
a) le costruzioni di corpi accessori isolati, sfruttando, la potenzialità edificatorie del lotto;
b) le costruzioni di corpi accessori sia in ampliamento, sia in discontinuità;
c) la posa in opera o la costruzione di serbatoi di combustibile o altro prospettanti la via;
d) la costruzione di scale esterne di collegamento a piani di calpestio posti ad una quota maggiore di cm 120 rispetto alla quota del marciapiede fronteggiante il fabbricato;
e) la formazione di accumuli di terreno o altro materiale a ridosso del fabbricato, aventi dislivello maggiore di cm 50 rispetto alla quota del marciapiede allo stesso prospettante;
f) la costruzione di aggetti (poggioli, balconi, terrazzi, tettoie, ecc.) con o senza sovrastanti corpi chiusi o sporti (di gronda, ecc.) aventi una sporgenza maggiore di cm 120 rispetto il filo esterno della facciata da cui sporgono;
g) la costruzione di recinzione sul fronte strada in difformità allo schema tipo previsto dalle presenti norme;
Art. 4) Parametri edificatori:
• Tipologia edilizia: l'edilizia sarà del tipo unifamiliare isolato, a schiera, binato, a blocco, in linea o composto;
• Densità edilizia fondiaria: massimo 1,3535 mc/mq;
• Altezza massima dei fabbricati: ml 10,50 (dieci e cinquanta), misurato dalla quota del marciapiede antistante il fabbricato all'intradosso dell'ultimo solaio;
• Numero massimo dei piani abitabili: 3 (tre) fuori terra, oltre all'eventuale interrato o seminterrato;
• Indice di copertura massima: 40% (quaranta per cento) della superficie del lotto per le case a schiera, 35% (trentacinque per cento) per le altre tipologie, della superficie del lotto;
• Superficie permeabile: 40% (quaranta per cento) della superficie del lotto. A tal fine gli
spazi vengono conteggiati con le seguenti percentuali:
• pavimentazioni forate, ghiaia, ecc. Comunque fornite di drenaggi: 20%;
• aree con soprastante terreno drenante o equivalente soluzione di coperture a verde estensivo: 40%;
• aree con soprastanti 40-80 cm di terreno drenante (copertura arbustiva): 60%;
• aree con soprastanti oltre 80 cm di terreno drenante (copertura arborea): 80%.
• Distanze minime dai confini di proprietà: ml 5,00 (cinque)
• Distanza minima tra i fabbricati: ml 10,00 (dieci)
• Distanza dal ciglio stradale: ml 7,50 (sette e cinquanta)
Art. 5) Parcheggi e standard:
Per ogni fabbricato o complesso di fabbricati a destinazione residenziale dovranno comunque essere previsti, ai sensi della legge 24.03.1989 n. 122 appositi spazi a parcheggio di autoveicoli, nella misura di 1 mq ogni 10 mc; deve essere assicurato almeno un posto macchina coperto per alloggio nella misura minima di 15 mq, e ricavato, di norma, all'interno dell'edificio principale. Per fabbricati a destinazione non residenziale dovranno essere ricavati gli standard previsti dalla normativa vigente in materia, come integrati dalle norme attuative dello strumento urbanistico generale.
Art. 6) Recinzioni:
Le recinzioni in questa zona dovranno rispettare obbligatoriamente le norme di seguito riportate:
Recinzioni fronteggianti gli spazi pubblici:
• Altezza massima pari a ml 1,50
• Dovranno essere del tipo zoccolo – ringhiera e realizzate secondo lo schema tipo predisposto, di cui all'allegato grafico della tav. n. 11
Recinzioni non fronteggianti gli spazi pubblici, lungo i confini di proprietà:
• Altezza massima pari a ml 1,50 Potranno essere realizzate:
a) con rete metallica plastificata in maglia sciolta o rigida, su stanti in acciaio sempre color verde scuro, oppure;
b) con rete metallica plastificata in maglia sciolta o rigida, su stanti in acciaio sempre color verde scuro, sovrastanti zoccolo in cls, o muratura, avente la parte cieca non superiore a cm 50 dal piano campagna.
Art. 7) Accessi:
Gli accessi dovranno essere realizzati singolarmente o accoppiati alle diverse proprietà, in base alle dimensioni del lotto e alla tipologia.
L'esatta ubicazione sarà definita sia progettualmente che in corso d'opera, secondo le indicazioni del Comune.
Art. 8) Decoro degli edifici e degli spazi:
Gli edifici e gli spazi esterni devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano, devono avere specifica destinazione ed essere convenientemente sistemati.
Qualora detti fabbricati o aree, se visibili da spazi pubblici, costituiscano deturpamento dell'ambiente o vizio estetico, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, e acquisito il parere di specialisti, impone ai proprietari la sistemazione e la rimozione del vizio.
Non costituisce divisione del lotto (urbanisticamente) la suddivisione dell'area urbana finalizzata all'esclusivo utilizzo delle superfici esclusive di pertinenza delle singole unità immobiliari.