• Non ci sono risultati.

Città di Spoleto

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Città di Spoleto"

Copied!
15
0
0

Testo completo

(1)

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E CUSTODIA DEI BAGNI PUBBLICI SITI NEL COMUNE DI SPOLETO PER LA DURATA DI MESI 24 ATTRAVERSO IL ME.PA.

La presente procedura è indetta con determinazione a contrarre n. 427 del 09/05/2018; la gara è esperita ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, lett. b).

Responsabile del Procedimento: Roberto Ricci (Tel. 0743.218487 fax: 0743.218482– posta elettronica:

roberto.ricci@comunespoleto.gov.it)

PEC (posta elettronica certificata): comune.spoleto@postacert.umbria.it . Codice Identificativo Gara – CIG: 7498331A7B.

PARTE PRIMA

Art. 1 LUOGO DI ESECUZIONE ED OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale è nel Comune di Spoleto e concerne l' affidamento dei servizi di custodia e pulizia di n. 3 bagni pubblici e precisamente di quelli ubicati in Piazza della Vittoria, Via strada Romana e Piazza della Signoria.

A RT . 2 M O DA L IT A ' DI S V O L GI M E NT O DE I SE R VI ZI DI C U ST O DI A E P U LI ZI A

L'aggiudicatario dovrà provvedere:

PULIZIE CON FREQUENZA GIORNALIERA, INCLUSI I FESTIVI:

- pulizia e lavaggio dei pavimenti, sanificazione e disinfestazione di tutti gli accessori dei WC., comprese le piastrelle di rivestimento delle pareti;

- fornitura dei materiali di consumo ( sapone liquido, carta igienica, carta asciugamani, detergenti, disinfettanti, deodoranti ecc.).

La pulizia dovrà concernere anche le zone di pertinenza antistanti l'ingresso degli impianti stessi.

Gli interventi suddetti dovranno essere effettuati ogni qualvolta sia necessario per garantire la costante pulizia dei bagni di che trattasi;

PULIZIA CON FREQUENZA SETTIMANALE:

- lavaggio a umido di porte, infissi, battiscopa, soglie e davanzali;

PULIZIA CON FREQUENZA MENSILE:

- spolvero delle pareti, dei soffitti, dei corpi illuminanti e dei vetri delle finestre;

CUSTODIA:

Il Fornitore dovrà garantire la custodia continuativa durante l'apertura dei bagni stessi.

ART. 3 ORARI DI APERTURA E CHIUSURA

Orari di apertura e chiusura giornaliera, inclusi anche i festivi:

-nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre apertura ore 09.00 chiusura ore 21.00;nei restanti mesi l'apertura dovrà essere effettuata alle ore 10.00 e la chiusura alle ore 19.00;

-durante il periodo di svolgimento del Festival dei Due Mondi e delle manifestazioni di particolare importanza organizzate durante l'anno dal Comune di Spoleto la chiusura di tutti i bagni avverrà alle ore 01.00 od oltre nei

(2)

casi in cui sarà necessario per la pubblica sicurezza.

ART. 4 DURATA

Il servizio avrà durata di ventiquattro mesi decorrenti dalla stipula del contratto o dall’effettivo avvio del servizio anche nelle more di stipulazione del contratto, previa aggiudicazione definitiva, ovvero per una durata inferiore, qualora detti bagni siano oggetto di ristrutturazione edilizia che comporterebbe pertanto la chiusura dei medesimi, o nel caso in cui l'Ente ritenga opportuno chiuderli in conseguenza di diverse esigenze ad oggi non prevedibili;

ART. 5 IMPORTO POSTO A BASE DI GARA – MODALITA' DI PAGAMENTO

L’importo globale presunto posto a base di gara (IVA esclusa) è pari ad euro 49.800,00 oltre IVA ai sensi di legge.

Detto importo è dato dal costo unitario delle pulizie di € 17,77 al mq/mese per il totale dei mq 116,74 circa nei diversi periodi dell'anno e dalla attività di custodia continuativa da espletarsi nei diversi siti con apertura e chiusura differenziata nel corso dell'anno.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della fattura che dovrà essere emessa con cadenza bimestrale posticipata, mediante emissione di mandati di pagamento e per il tramite della Tesoreria comunale. Il pagamento verrà effettuato nel caso in cui tutte le condizioni di contratto siano state rispettate fatta salva la verifica della correttezza contributiva (DURC).

Con il pagamento del corrispettivo pattuito, l’Ente è liberato da ogni e qualunque altro obbligo nei confronti dell’affidatario.

Le spese di bonifico sono a carico dell'Aggiudicatario.

Art. 6 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO L’ Impresa si obbliga, sotto la propria responsabilità:

a) a comunicare al Responsabile del Procedimento/Esecuzione, almeno un giorno prima dell’inizio dell’espletamento dei servizi, in apposito elenco il numero complessivo del personale che verrà impiegato nello svolgimento dei servizi in oggetto, i nominativi ed i dati anagrafici, nel pieno rispetto comunque della normativa riguardante il trattamento dei dati sensibili;

b) a provvedere, a proprie spese e cura esclusiva, a tutti gli oneri assicurativi e previdenziali relativi ai propri dipendenti adibiti al servizio di che trattasi ed a praticare nei loro confronti trattamento normativo ed economico in piena conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore per la categoria; il Comune resta comunque sollevato da ogni obbligo e/o responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali e quanto altro dovuto in base alle leggi ed ai contratti di lavoro vigenti.

c) a presentare l’elenco completo delle attrezzature e dei prodotti che verranno utilizzati con le relative schede tecniche e di sicurezza;

d) a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; a tale proposito l’Aggiudicatario s’impegna a comunicare in forma scritta al Responsabile del Procedimento/Direttore dell’Esecuzione, almeno un giorno prima dell’inizio del servizio, il nome del Responsabile aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione ed ad istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ ambiente.

L’Aggiudicatario dovrà dotare il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti ed alle macchine e prodotti utilizzati, impegnandosi altresì, sotto la propria responsabilità, ad applicare tutte le norme vigenti, in particolare quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro;

e) a dare immediata esecuzione alle disposizioni eventualmente impartite dal Comune in ordine allo svolgimento dei servizi;

f) a dare esecuzione ai servizi nella forma più scrupolosa, esatta e completa in modo tale da avere un risultato a perfetta regola d’arte;

(3)

g) a redigere il proprio DVR, specifico per i luoghi di lavoro oggetto dell'affidamento,indicante le misure di prevenzione da adottare per garantire le lavorazioni in sicurezza.

h) a tenersi costantemente in regola con quanto prescritto dalla L. n° 68/99 in materia di collocamento dei disabili.

Nel caso di variazioni di quanto sopra, l’Amministrazione comunale dovrà esserne immediatamente informata in forma scritta.

Art. 7 PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CUSTODIA E PULIZIE

L’Aggiudicatario deve incaricare per lo svolgimento dei servizi persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori e nei riguardi dell’utenza.

L’Aggiudicatario garantisce l’ idoneità, onestà e correttezza dei dipendenti a suo carico, assumendosi ogni onere derivante da molestia e danno arrecato nel corso dei servizi.

Il Comune può chiedere all’Aggiudicatario l’allontanamento dai servizi di propri dipendenti o soci che durante lo svolgimento degli stessi abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro.

Art. 8 COORDINATORE DEL SERVIZIO

L’Aggiudicatario si impegna a scegliere ed a nominare tra i suoi addetti un Coordinatore del Servizio (appresso indicato C.S.) ed un suo sostituto, in caso di assenza, con il compito di fungere da interlocutore privilegiato dell’

Amministrazione e del Responsabile del Procedimento/Direttore dell’esecuzione.

Il C.S. dovrà essere sempre reperibile nell’arco della giornata, anche tramite apparecchio radio mobile o telefono cellulare.

Il nominativo del C.S. e del suo sostituto dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile del Procedimento/Direttore dell’esecuzione almeno il giorno precedente l’ inizio dell’ espletamento dei servizi. Il Responsabile del Procedimento/Direttore dell’esecuzione potrà ottenere, dietro motivata richiesta, la sostituzione con altro nominativo senza che l’affidatario possa opporre eccezione alcuna.

Il suddetto C.S. vigilerà sugli addetti affinché osservino le direttive impartite per lo svolgimento dei servizi in oggetto.

Art. 9 MATERIALI D’ USO E ATTREZZATURE

L’Aggiudicatario garantisce, assumendosene la responsabilità, l’uso di materiali, macchinari ed apparecchiature di buona qualità rispondenti ai requisiti richiesti dalle leggi vigenti, in particolare quelle riguardanti la sicurezza e la tutela dei lavoratori nell’ambiente di lavoro e garantisce adeguata copertura assicurativa sollevando l’Ente da ogni responsabilità verso terzi derivanti dallo svolgimento del servizio.

L’Impiego degli attrezzi, delle macchine e dei prodotti, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere compatibili con l’uso degli edifici, dovranno essere rispettose dei limiti di rumorosità, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato; inoltre dovranno essere dotate di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni; dovranno pertanto essere conformi a tutta la normativa antinfortunistica vigente.

Su tutte le attrezzature di proprietà dell’Aggiudicatario dovrà essere applicata una targhetta indicante il nominativo ed il contrassegno dell’Aggiudicatario stesso.

La Ditta sarà inoltre responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati.

Tutti i prodotti chimici utilizzati nell’ espletamento del servizio, forniti dall’Aggiudicatario, dovranno essere rispondenti alle normative vigenti per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità d’ uso.

Sono a carico dell’Amministrazione la fornitura dell’acqua e dell’energia elettrica occorrenti per il funzionamento delle macchine ed attrezzature impiegate.

ART. 10 CLAUSOLA SOCIALE

Ai fini di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, si applica l'art. 50 del d.lgs. 50/2016; detta clausola deve essere interpretata secondo la costante giurisprudenza formatasi in materia (Consiglio di Stato 5 maggio

(4)

2017, n. 2078; Consiglio di Stato 30 marzo 2016, n. 1255; Consiglio di Stato 9 dicembre 2015, n. 5598; Consiglio Stato 2 dicembre 2013, n. 5725).

ART. 11 PENALI

Per ogni mancato adempimento, anche parziale, degli obblighi contrattuali in termini sia di modalità di prestazione dei servizi che di rispetto della tempistica e/o di inosservanza delle disposizioni impartite dal Responsabile del Procedimento/Direttore dell’Esecuzione, l’Amministrazione provvederà ad applicare una penale di €. 100,00 (euro cento/00).

Per ogni riscontro in sede di verifica da parte del Responsabile del procedimento di utilizzo di prodotti non conformi a quanto stabilito nella presente lettera, verrà applicata una penale di euro 50,00 (euro cinquanta/00)

La contestazione dell’addebito viene inviata tramite lettera AR o PEC all’impresa, invitando la stessa a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 giorni naturali e consecutivi.

Qualora l’Aggiudicatario non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata la relativa penale.

L’applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

A seguito l'applicazione di cinque penalità per la stessa inadempienza o l’importo delle penali applicate raggiunga il 10% di quello contrattuale, il Comune potrà avviare le procedure previste per la risoluzione del contratto di cui al successivo articolo 15.

L’importo derivante dall’applicazione delle penali sarà detratto dal compenso dovuto all’Aggiudicatario ai sensi del precedente articolo 5 o dalla cauzione definitiva di cui al successivo articolo 21.

Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penalità di cui al presente articolo, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest’ultima in caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell’avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della cauzione entro il termine prescritto è causa di risoluzione del contratto, sempre salvo il diritto del Comune di Spoleto al risarcimento del maggior danno.

ART. 12 CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, rubricato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165” e dell'art. 32 del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Spoleto – sezione III Codice di Comportamento -, redatto dal Comune di Spoleto e approvato con D.G.C. n.45 del 02.03.2017, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e in applicazione della Legge 06.11.2012 n. 190, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente capitolato sono da intendersi qui integralmente trascritti e, per l'effetto, da considerarsi parte integrante dello stesso – poiché consultabili on line sul sito istituzionale del Comune di Spoleto.

Art. 13 CLAUSOLA DI LEGALITA'

1. Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva al Comune e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del12 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici dipendenti o amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.

2. Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p.,318c.p., 319c.p., 319- bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353

c.p. e 353-bis c.p.”.

3. Nei casi di cui ai punti 1 e 2 del precedente comma, l’esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte del Comune della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in 12 alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alla condizione di cui all’art.32 del D.L.90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114.

(5)

ART. 14 Forma di manifestazione della volontà

1. Il contratto si intenderà stipulato mediante lo scambio dei documenti di offerta e di accettazione sottoscritti con Firma Digitale dal Fornitore e dal soggetto aggiudicatore, secondo quanto previsto dal regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia e dell'art.53 delle regole del sistema di e-procurement della P.A.

2. Il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di chiedere l'avvio delle attività oggetto della presente procedura in pendenza della stipula del contratto.

ART. 15 RISOLUZIONE

1. Il Comune di Spoleto procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati all’Aggiudicatario. In tale ipotesi il Responsabile del procedimento procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti all’Aggiudicatario e assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Aggiudicatario abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all’Aggiudicatario con raccomandata A/R o a mezzo PEC.

2. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

a) fallimento dell’Aggiudicatario;

b) mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui al successivo articolo 21;

c) cessione del contratto e subappalto in base a quanto precisato al successivo articolo 16;

d) nelle ipotesi previste al precedente art. 11.

e) effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;

f) nelle ipotesi previste dalla legge.

3. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell’Aggiudicatario, il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dei servizi oggetto di gara. L’affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara.

4. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al successivo articolo 21.

5. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell’Aggiudicatario, salvo l’eventuale danno ulteriore.

6. Il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto per ragioni di interesse pubblico per giusta causa o per mutamenti di carattere organizzativo, o per le ipotesi previste dalla legge, previa formale comunicazione all’Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni.

In tal caso l’Appaltatore avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, detratto l’ammontare del pregiudizio economico derivante alla Stazione appaltante per il danno subito, con la esclusione del riconoscimento di ogni eventuale ulteriore onere a qualsiasi titolo richiesto.

7. Ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, qualora nel corso della durata del contratto sopravvenisse una Convenzione Consip con condizioni migliorative a quelle del contratto di cui alla presente procedura, le Amministrazioni concedenti si riservano la facoltà di rinegoziare il contratto medesimo o di recedere dallo stesso alle condizioni stabilite nel sopra richiamato articolo.

ART. 16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO - CESSIONE DEI CREDITI

1. E’ vietata ogni forma totale o parziale di cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, c. 1,lett. d) del d.lgs. 50/2016.

(6)

2. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata all’amministrazione debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia. Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art.106.

3. Il sub-appalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Aggiudicatario si impegna a trasmettere al Comune di Spoleto tutti i contratti sottoscritti con gli eventuali sub-appaltatori e sub-contraenti nei quali dovrà essere necessariamente inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 17 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

L’affidatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente procedura ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.

L'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato che sarà comunicato alla stipula del contratto, unitamente alla indicazione dei soggetti abilitati al eseguire movimentazioni sullo stesso.

L’affidatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione al Comune di Spoleto e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Perugia.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il seguente codice Codice Identificativo Gara:7498331A7B

L'inadempimento degli obblighi previsti dal presente articolo comportano la risoluzione del contratto ai sensi del precedente art. 15.

ART. 18 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia nascente dall’applicazione e/o dall’interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente nell’ambito del contenzioso civile il Tribunale di Spoleto e, nell’ambito del contenzioso Amministrativo il T.A.R. dell'Umbria.

Art. 19 DIVIETO REVISIONE PREZZI

I prezzi offerti dall’Impresa devono intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Art. 20 VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

Il Responsabile del Procedimento/Direttore dell’esecuzione procederà periodicamente alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni, accertando che le attività eseguite siano conformi ai documenti contrattuali. In particolare il Responsabile del Procedimento/Direttore dell’esecuzione accerterà che il servizio sia stato eseguito a regola d’arte, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e della normativa di settore in quanto applicabile.

(7)

In caso di esito negativo della verifica, il Responsabile del Procedimento/Direttore dell’esecuzione ne darà comunicazione tramite posta elettronica certificata all’Aggiudicatario il quale sarà tenuto a rendere le prestazioni contestate nelle modalità contrattualmente previste, entro il termine eventualmente indicato dal Responsabile, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al precedente art. 11.

Art. 21 CAUZIONE DEFINITIVA – POLIZZA RCT

1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni e l’applicazione di penali, l'Affidatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016, d’importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale offerto in sede di gara.

2. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e sarà svincolata nelle modalità indicate nell'art. 103.

3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’aggiudicatario è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sul primo pagamento utile.

4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica il servizio al soggetto che segue in graduatoria.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art.103 del d.lgs. n. 50/2016.

6. Per tutta la durata del contratto l'Affidatario è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione del servizio, sia a terzi, sia al Comune di Spoleto e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti ed i destinatari dello stesso.

A tal fine l'Affidatario è tenuto a contrarre apposita polizza RTC/O per la copertura della responsabilità civile verso terzi derivante dalla gestione del servizio in affidamento, con primaria compagnia assicuratrice, con massimali pari a € 1.000.000,00 (unmilione/00).

Detta polizza dovrà essere consegnata al Comune di Spoleto prima della stipula del contratto di cui al precedente art.

14.

PARTE SECONDA

ART. 22 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Alla gara sono ammessi tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (la elencazione ivi contenuta non è da intendersi esaustiva in quanto occorre far riferimento alla nozione di operatore economico così come individuato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale) CHE SIANO ISCRITTI AL MEPA NELLA CORRISPONDENTE CATEGORIA e che siano in possesso dei requisiti di cui ai successivi paragrafi 23.1, 23.2., 23.3.:

22.1. Requisiti generali (dichiarazione da rendersi preferibilmente attraverso il Modello All. A Istanza partecipazione e Dichiarazioni):

A) non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016;

B) non incorrere nelle condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter del d.lgs. 165/2001.

(8)

22.2. Requisiti di idoneità professionale (dichiarazione da rendersi preferibilmente attraverso il Modello all. A - Istanza partecipazione e Dichiarazioni):

A) (per i soggetti tenuti a detta iscrizione) Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.

22.3. Capacità economica e finanziaria e Capacità tecniche e professionali (dichiarazione da rendersi preferibilmente attraverso il Modello all. A - Istanza partecipazione e Dichiarazioni):

A) Aver svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente lettera invito, servizi di pulizia/custodia per un importo, iva esclusa, non inferiore ad euro 48.000,00 (con indicazione, per ciascun incarico, del committente, dell'oggetto, del periodo di svolgimento e dell'importo del servizio);

B) essere in possesso della certificazione ISO 9001:2008 oppure ISO 9001:2015.

art. 23. REQUISITI IN CASO DI OPERATORI ECONOMICI IN FORMA AGGREGATA E CONSORZI

Alla gara possono presentare offerta operatori economici appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi degli articoli 45 e 48 del d.lgs. n. 50/2016. Ai raggruppamenti temporanei ed ai consorzi ordinari di operatori economici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

In caso di Raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario già costituiti o costituendi, di aggregazione di imprese di rete, i requisiti di cui ai precedenti artt. 22.1. e 22.2. devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande aderenti al contratto di rete, tenute per legge. In caso di consorzi di cui all'art. 45, c.2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016, i suddetti requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dalla/e impresa/e consorziata/e indicata/e come esecutrice/i, tenute per legge.

Il requisito di cui all'art. 22.3.A deve essere posseduto:

a. in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice;

b. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;

c. in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice.

Il requisito di cui all'art. 22.3.B) deve essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del codice dei contratti, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Sempre in caso di raggruppamenti occorre indicare, ai sensi dell’art. 48 commi 4 e 8 del d.lgs. 50/2016 le parti del servizio oggetto di appalto che saranno eseguite dalle singole imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

(9)

In caso di Raggruppamenti temporanei, l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni di cui al successivo art. 26.1 (da rendersi preferibilmente a mezzo del Modello allegato A alla presente lettera), devono essere RESE e sottoscritte da ciascuna impresa costituente il raggruppamento.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Inoltre il consorziato indicato deve rendere la dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 (a tal fine può essere utilizzato il modulo allegato A alla presente lettera).

24. AVVALIMENTO

L'avvalimento è disciplinato dall'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016. Il concorrente che voglia far ricorso all’avvalimento dovrà presentare la documentazione ed il contratto di avvalimento previsti dal sopracitato art. 89.

In caso di avvalimento il concorrente dovrà indicare i requisiti di cui intende avvalersi e la/e impresa/e ausiliaria/e.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, nella busta virtuale ”documentazione amministrativa”, il concorrente dovrà inserire la seguente documentazione:

a) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

Ciascuna impresa ausiliaria indicata dovrà compilare e allegare in sede di offerta, nell'ambito della busta A -“documentazione amministrativa”.

b) una dichiarazione sostitutiva resa dall'ausiliaria, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - sottoscritta dal legale rappresentante dell'ausiliaria medesima, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

ART. 25 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà al concorrente che avrà offerto la percentuale unica di ribasso maggiore.

Non sono ammesse offerte il cui importo sia superiore a quello posto a base di gara.

ART 26 BUSTA VIRTUALE “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta virtuale deve contenere i seguenti documenti :

26.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI (può essere utilizzato il modulo allegato All. “A”) contenente tutti i dati anagrafici ed identificativi dell’offerente (compreso il codice fiscale, partita IVA, e le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

A1. di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 commi 1,2,4, e 5 del D. Lgs. 50/2016:

(10)

1 (art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. (art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016) di non incorrere nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

3. (art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all’art.

80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e in particolare:

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità;

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs.

50/2016;

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;

f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) che l'operatore economico che rappresento non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

(11)

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.

55;

i) (alternativamente):

di non essere assoggettato agli obblighi di cui alla legge 68/1999 in materia di tutela del lavoro dei soggetti disabili in quanto impresa che occupa meno di 15 dipendenti o che occupa da 15 a 35 dipendenti ma che non ha effettuato assunzioni dal 18/01/2000,

oppure

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili di cui alla legge 68/1999 in quanto impresa che occupa più di 35 dipendenti o che occupa da 15 a 35 dipendenti e che ha effettuato assunzioni dal 18/01/2000;

l) (alternativamente):

□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991,

oppure

□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria;

oppure

□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981.

m) (alternativamente):

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con altro partecipante alla presente procedura di gara, né in qualsiasi relazione, anche di fatto;

oppure

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente che rappresento, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente che rappresento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ma di aver formulato l’offerta autonomamente.

A2) che l’operatore economico che rappresento è iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti a quelle oggetto di gara (indicando luogo, numero e data di iscrizione, oggetto, durata, nominativi di tutti i soggetti muniti di rappresentanti, dei soci e degli eventuali cessati dalla carica nell’anno antecedente l'invio della presente lettera invito);

A3) di aver preso visione e di accettare i documenti di gara e di essere in grado di svolgere i servizi secondo le modalità negli stessi indicati;

A4) Di avere giudicato l'offerta economica presentata remunerativa e tale da consentire lo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento;

A5) di aver svolto, nel triennio precedente alla data di pubblicazione della RDO sul sito www.acquistinretepa.it, servizi nel settore oggetto di gara un importo fatturato, iva esclusa, non inferiore ad euro 48.000,00.

A6) di essere iscritto al ME PA nel bando:“ Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione”

A7) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto in data 15 luglio 2016 tra il Comune di Spoleto e la Prefettura di Perugia e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; di essere altresì a conoscenza del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2017-2019, redatto dal Comune di Spoleto e approvato con DGC n. 45 del 02/03/2017;

(12)

A8) di impegnarsi, qualora aggiudicatario, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.;

A9) di impegnarsi ad osservare rigorosamente ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di sicurezza, salute e ambiente, nonché di osservare la normativa in materia di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

A10) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei propri confronti, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari;

A11) (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI) indicazione, ai sensi dell’art. 48 commi 4 e 8, del d.lgs. 50/2016 delle parti dei servizi oggetto di appalto che saranno eseguite dalle singole imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio; in caso di raggruppamenti e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, nella busta “documenti”, deve essere altresì inserita la dichiarazione da parte dei soggetti costituenti il raggruppamento o il consorzio, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

A12) (SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, co. 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016), indicare per quali consorziati il consorzio concorre;

A13) indicare il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata - P.E.C.

26.2 FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE o RICONOSCIMENTO del/i sottoscrittore/i.

26.3 PROCURA originale o copia autenticata (solo nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore).

26.4 Documento comprovante la COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PARI AD EURO 996,00 ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 50/2016, da costituirsi, a scelta del concorrente:

a. in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del d.lgs.231/2007), mediante versamento presso la Tesoreria comunale Banca Popolare di Spoleto, piazza L. Pianciani n. 5 - con la seguente causale: “cauzione provvisoria gara servizi CUSTODIA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI”);

b. con bonifico bancario o postale utilizzando il codice IBAN IT53Q0570421811000000012038 -con la seguente causale: “cauzione provvisoria gara CUSTODIA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI”);

c. con assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;

d. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonchè la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile.

L’importo della garanzia può essere ridotto ai sensi dell’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016; per fruire delle riduzioni di cui al sopra citato comma 7,l'operatore economico segnala, in sede di offerta nell'ambito dell'allegato A – Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni), il possesso dei relativi requisiti e lo documenta ne i modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

(13)

26.5 Impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario. Detto impegno può essere contenuto nell’ambito del documento costituente la cauzione provvisoria di cui precedente punto Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

26.6 (SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) di allegare le dichiarazioni ed il documento contrattuale di cui all’art. 89 del d.lgs. 50/2016;

26.7 (Solo per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e per i consorzi ordinari già costituiti) atto costitutivo e statuto consorzio in copia autentica.

26.8 (Solo per i raggruppamenti temporanei già costituiti) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

N.B.

Le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all'art. 80 commi 1 e 2 del d.lgs. 50/2016 devono essere rese anche dai soggetti di cui al medesimo art. 80, comma 3 e quindi:

(dal titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Le suddette dichiarazioni devono essere rese anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della lettera invito).

Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art.

80, commi 1 e 2 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice (in carica o cessati), la suddetta dichiarazione può essere resa senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti. Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1 e 2 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1 e 2, del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

ART. 27 BUSTA VIRTUALE “OFFERTA ECONOMICA”

L'offerta economica, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico, deve essere redatta utilizzando il file generato automaticamente dal sistema nel rispetto delle specifiche indicazioni operative previste dalla Piattaforma telematica ME.PA. A tal fine il concorrente dovrà indicare:

- la percentuale unica di ribasso offerta sull'importo posto a base di gara per lo svolgimento dei servizi oggetto di gara per il periodo di affidamento;

- l'importo relativo ai propri costi della manodopera (con riferimento al presente appalto);

- l’importo relativo agli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (cd. costi di sicurezza aziendale) di cui all'art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016.

(14)

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

ART. 28 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DI SOTTOSCRIZIONE

1. La documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale secondo quanto stabilito dalle regole del Me.PA.

2. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più documenti distinti;

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il documento “Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni” (all. A al presente lettera invito) e l’offerta economica devono essere sottoscritti, nelle su richiamate forme, dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante della società.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non costituiti il documento “Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni” (all. A alla presente lettera invito ), deve essere resa e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio; sempre in caso di RTI o consorzio ordinario non costituiti l’offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

ART. 29 SVOLGIMENTO DELLA GARA

La procedura di aggiudicazione della RDO si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione MEPA. La prima seduta telematica pubblica per l'apertura e l'esame della documentazione contenuta nella Busta virtuale A sarà effettuata dal RUP lo stesso giorno della scadenza per la presentazione dell'offerta , salvo rinvio.

ART. 30 - MEZZI DI PROVA dei requisiti di Capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali (art.

86 e all. XVII del d.lgs. 50/2016)

In applicazione di quanto disposto dall'art. 86 e dall'allegato XVII del d.lgs. 50/2016, di seguito si indicano i mezzi di prova relativi ai requisiti indicati nel precedente art. 23:

- per il requisito di cui all'art. 22.2: C.C.I.A.A.;

- per il requisito di cui all'art. 22.3 a) la comprova è fornita in uno dei seguenti modi:

• originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/soggetto contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

• copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;

• dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto e il relativo importo, il nominativo del contraente e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

- per il requisito di cui al all'art. 22.3 b): copia conforme all'originale della certificazione ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015;

(15)

ART. 30 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, art. 13):

1. Il Comune di Spoleto informa che i dati personali conferiti saranno trattati nell’ambito di questo procedimento e per le operazioni previste dalla legge e dal regolamento che lo disciplinano. Il trattamento dei dati giudiziari avviene secondo quanto stabilito dal “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Comune di Spoleto” adottato dal Consiglio comunale con la deliberazione n° 72 dell’8 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il trattamento avviene manualmente e con strumenti informatici. L’ambito di comunicazione e diffusione delle informazioni personali è definito dall’articolo 13 del “Codice dei contratti pubblici” e dalle norme in materia di regime di pubblicazione degli atti del Tuoel.

3. La ditta potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa. Il diritto è fatto valere mediante richiesta presentata al dott. Claudio Gori, quale Responsabile del Trattamento (e-mail: claudio.gori@comunespoleto.gov.it).

ART. 31 ULTERIORI INFORMAZIONI

1. La partecipazione alla presente procedura di gara comporta da parte di ciascun concorrente l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni riportate nei documenti di gara.

2. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

3.Qualora due o più concorrenti presentino uguale offerta economica, verrà richiesto loro, sempre a mezzo MEPA una offerta migliorativa; se non vengono presentate offerte migliorative si procederà mediante sorteggio.

4. Si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. Il Comune può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

5. Il Comune si riserva, discrezionalmente, in qualunque momento, la facoltà di sospendere, annullare, non procedere o revocare l’affidamento e/o la relativa procedura, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

6. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario di prorogare la durata del contratto, agli stessi patti e condizioni, per il tempo utile alla conclusione della procedura eventualmente indetta per l'individuazione del nuovo aggiudicatario, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016;

7. Qualora ne ricorrano le ipotesi la stazione appaltante applicherà il soccorso istruttorio nelle modalità di cui all'art.

83, c. 9 del d.lgs. 50/2016.

8. Il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte ritenute, a suo giudizio, anormalmente basse.

9. Il Comune si riserva la facoltà, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della fornitura fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto di cui all'art. 106 c. 12 d.Lgs 50/2016.

ALLEGATI:

- ALL. 1 “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE”

Spoleto, 24 maggio 2018

ILDIRIGENTE DIREZIONE FINANZIARIA

Dott. CLAUDIO GORI

Riferimenti

Documenti correlati

50/2016 sono ammessi a partecipare Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) e consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta

• qualora il partecipante non sia soggetto ad iscrizione presso il registro delle imprese, dovrà indicare in questa tabella l’eventuale iscrizione

Alla gara potranno presentare offerta anche le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate nei termini di legge o consorziate, purché rientrino nelle categorie

Sempre in caso di raggruppamenti occorre indicare, ai sensi dell’art. 50/2016 le parti dei servizi oggetto di appalto che saranno eseguite dalle singole imprese costituenti il

11. l’insussistenza, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile

Ai raggruppamenti temporanei ed ai consorzi ordinari si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 37 del decreto legislativo n. È fatto divieto ai concorrenti

Con riferimento alla partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari di concorrenti si applicano le relative norme del D.Lgs.

Con riferimento alla partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari di concorrenti si applicano le relative norme del D.Lgs.