Chiarimenti ai quesiti pervenuti entro il 07/09/2020
Oggetto: Accordo quadro relativo all’affidamento del Servizio Educativo di nido 0‐3 anni da realizzarsi in strutture di proprietà di Roma Capitale in conformità ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 24 maggio 2012, (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) e al D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 (G.U. n. 90 del 4 aprile 2020) QUESITO 1
In riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria previsti per i servizi educativi e di refezione scolastica, indicati nel Disciplinare di Gara al punto 7.2 lett d 1).
Si chiede conferma che per partecipare a tutti e sette i lotti occorra un fatturato specifico medio annuo (2016/2017/2018) pari a € 540.140,92 IVA Esclusa, indicato per il lotto di maggiore importo (lotto n. 1), di cui il 75% sia afferente allo svolgimento del Servizio Educativo e il 25% sia afferente al servizio di ristorazione scolastica.
RISPOSTA Si. (07/09/2020) QUESITO 2
In riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria previsti per i servizi di pulizia e derattizzazione scolastica, indicati nel Disciplinare di Gara al punto 7.2 lett d 2), si chiede se possano essere soddisfatti attraverso l’istituto dell’avvalimento.
RISPOSTA
Si legga attentamente l’art 8 del Disciplinare di Gara. (07/09/2020)
Quesito 3
Relativamente alla possibilità di partecipazione in Raggruppamenti Temporanei di Imprese
1a) Si chiede conferma che sia ammessa la partecipazione di RTI di “tipo verticale”.
1b) Si chiede conferma che sia ammessa la partecipazione di RTI di tipo verticale in cui l’impresa mandataria sia una cooperativa sociale che svolgerà i servizi educativi e di ristorazione scolastica, mentre la mandante sia un’impresa di servizi che svolgerà i servizi di pulizia e derattizzazione.
1c) Si chiede se il REQUISITO DI IDONEITA’ debba essere posseduto da “ciascuna delle imprese raggruppate” inteso nel senso che ogni impresa dovrà essere iscritta alla CCIAA per attività coerenti con quelle che andrà effettivamente a svolgere nel RTI
1d) il REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA di cui al punto 7.2, lett. d.1) “per i servizi educativi e di ristorazione scolastica” possa essere interamente soddisfatto dalla Impresa sociale che svolgerà i servizi educativi e di ristorazione e il requisito di cui al punto 7.2, lett. d.2) “per i servizi di pulizia e
derattizzazione” possa essere interamente soddisfatto dalla impresa di servizi che svolgerà i servizi di pulizia e derattizzazione
1e) il REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE di cui al punto 7.3, lett. g.1) “esecuzione negli ultimi tre anni dei principali seguenti servizi analoghi” possa essere posseduto sia dalla mandataria sia dalla mandante “in relazione alle rispettive prestazioni effettuate”
1f) il REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE di cui al punto 7.3, lett. k) “per i servizi di pulizia e derattizzazione” possa essere interamente soddisfatto dall’impresa di servizi svolgente i servizi di pulizia e derattizzazione.
2a) Si chiede conferma che sia ammessa la partecipazione di un RTI di “tipo misto”.
2b) Si chiede conferma che sia ammessa la partecipazione di RTI in cui l’impresa mandataria sia una cooperativa sociale che svolgerà i servizi educativi, mentre le mandanti siano un’impresa di servizi che svolgerà il servizio di ristorazione scolastica e un’altra impresa di servizi che svolgerà i servizi di pulizia e derattizzazione.
2c) Si chiede se il REQUISITO DI IDONEITA’ debba essere posseduto da “ciascuna delle imprese raggruppate” inteso nel senso che ogni impresa dovrà essere iscritta alla CCIAA per attività coerenti con quelle che andrà effettivamente a svolgere nel RTI;
2d) il REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA di cui al punto 7.2, lett. d.1) “per i servizi educativi e di ristorazione scolastica” possa essere posseduto dal “raggruppamento nel suo complesso”
inteso nel senso che ogni impresa dovrà possedere il requisito per la parte di servizio che andrà effettivamente a svolgere
2e) il REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE di cui al punto 7.3, lett. g.1) “esecuzione negli ultimi tre anni dei principali seguenti servizi analoghi” possa essere posseduto sia dalla mandataria sia dalla mandante “in relazione alle rispettive prestazioni effettuate”
3) In riferimento al REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA di cui al punto 7.2, lett. d.1) “per i servizi educativi e di ristorazione scolastica” si chiede se possa ritenersi analogo al settore oggetto della gara, un servizio di gestione diretta di nido d'infanzia con cucina interna (in cui a seguito di fornitura da parte di ditta esterna delle derrate alimentari vengono preparati e somministrati i pasti agli utenti del servizio).
4) In riferimento al REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA di cui al punto 7.2, lett. d.1)
“per i servizi educativi e di ristorazione scolastica” nel disciplinare si legge che “Per ristorazione scolastica si intende la ristorazione collettiva non commerciale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: […] case di riposo etc.)” si chiede se soddisfa il requisito l’aver svolto servizi di gestione di nidi d’infanzia comprensivi cioè del solo servizio educativo (ma non del servizio di ristorazione scolastica) e distinta attività di ristorazione in case di riposo (nelle cui cucine interne vengono preparati i pasti agli utenti del servizio).
5) Relativamente alla modalità di comprova del requisito di cui al punto 7.2, lett. d.1) “per i servizi educativi e di ristorazione scolastica” si chiede se le due modalità di COMPROVA previste siano ALTERNATIVE tra di loro, ovvero, nel caso in cui sia presentato un servizio di gestione di nido d'infanzia con ristorazione interna, la comprova dovrà avvenire con “fatture e contratti afferenti alle due diverse tipologie di prestazioni globalmente intese” mentre, nel caso in cui sia presentato un servizio di gestione di nido d'infanzia comprensivo del solo servizio educativo e distinto servizio di ristorazione scolastica, la comprova dovrà avvenire con “fatture e/o contratti specifici afferenti alle due diverse tipologie di prestazioni” che devono avere rispettivamente le seguenti percentuali: “servizio educativo pari almeno al 75% del valore del fatturato sopra riportato di ciascun lotto ‐ servizio di ristorazione scolastica pari almeno al 25% del valore del fatturato sopra riportato di ciascun lotto”. Nello specifico si chiede se, nel caso in cui sia presentato un servizio di gestione di nido d'infanzia con ristorazione interna, la modalità di comprova richiesta sia la presentazione di “fatture e contratti afferenti alle due diverse tipologie di prestazioni globalmente intese”
senza che sia necessario il rispetto delle percentuali del 25% e 75% come sopra riportato.
Relativamente alla possibilità di SUBAPPALTO
6a) Si chiede se il subappalto sia ammesso per tutte le prestazioni oggetto di gara nel rispetto di quanto indicato dall’art. 105 del Codice per una quota massima del 40%.
6.b) Si chiede se conformemente a quanto previsto dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto‐legge 18 aprile 2019, n. 32 che dispone la sospensione fino al 31.12.2020 del comma 6 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi, debbano essere solo indicate le parti del servizio da subappaltare e non i nominativi dei subappaltatori e che pertanto quanto indicato nel disciplinare e cioè che “I subappaltatori devono possedere i requisiti di cui all’art. 80 del Codice” sia riferito alla fase successiva di aggiudicazione e di verifica dei requisiti da parte dei subappaltatori che verranno individuati dall’aggiudicatario.
Relativamente alla possibilità di AVVALIMENTO
7.a) Si chiede se sia ammesso avvalimento per i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto d.2) “iscrizione nel registro imprese” per le fasce di classificazione indicate.
7.b) Si chiede se sia ammesso avvalimento per i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto k
“per i servizi di pulizia e derattizzazione” consistente nella “la registrazione EMAS” ovvero nella
“certificazione ISO 14001:2015”.
RISPOSTA
1a) Con riferimento alla partecipazione di R.T.I. di tipo verticale, questa è ammessa come si evince dal punto 7.4 del disciplinare di gara, in coerenza con le prestazioni secondarie come indicate alla tabella 2 del paragrafo 3 del disciplinare medesimo Servizio di pulizia e derattizzazione ‐ cpv 90919300‐5 e 90921000‐9.
(07/09/2020)
1b) Con riferimento al quesito la risposta è affermativa purché ciascun soggetto facente parte del R.T.I. sia in possesso dei relativi requisiti di partecipazione in funzione delle diverse prestazioni. (07/09/2020)
1c) Si conferma che il requisito di idoneità deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata, in relazione alla diversa tipologia di prestazioni che ogni impresa svolgerà.
1d) Si. (07/09/2020)
1e) Si. (07/09/2020)
1f) Si. (07/09/2020)
2a) La risposta è affermativa purché ciascun soggetto sia in possesso dei relativi requisiti di partecipazione in funzione delle diverse prestazioni. (07/09/2020)
2b) Come si evince al punto III1.2.) del bando di gara, con riferimento al fatturato specifico medio annuo per servizi analoghi, si specifica che i servizi relativi alla prestazione principale devono essere intesi come servizi complessivi di gestione degli asili nido comprensivi del servizio educativo e del servizio di ristorazione scolastica.
Tuttavia, "Per la comprova del requisito afferente al fatturato è possibile produrre o fatture e contratti afferenti alle due diverse tipologie di prestazioni globalmente intese ovvero fatture e/o contratti specifici afferenti alle due diverse tipologie di prestazioni rispettivamente nelle seguenti percentuali: servizio educativo pari almeno al 75% del valore del fatturato sopra riportato di ciascun lotto; servizio di ristorazione scolastica (nella accezione sopra individuata) pari almeno al 25% del valore del fatturato sopra riportato di ciascun lotto come indicato nel disciplinare di gara".
Pertanto, considerando che per la prestazione principale sono stati individuati due diversi CPV ‐ e segnatamente 80110000‐8 e 55524000‐9 (per tutti i lotti) ‐ afferenti le due tipologie di prestazioni, e considerando che sono state specificate nella lex specialis le percentuali minime di fatturato richiesto, con riferimento alla configurazione come prospettata dal richiedente, in un ottica di favor partecipationis, la risposta è positiva, in quanto la prestazione di gestione degli asili nido sebbene complessivamente intesa, risulta disarticolabile e comprovabile in due diverse tipologie di prestazioni relative sia ai servizi educativi, sia ai servizi di ristorazione scolastica; pertanto in caso di R.T.I. orizzontale ciascun operatore raggruppato contribuisce al raggiungimento del fatturato richiesto purchè nelle percentuali minime individuate rispettivamente nella lex specialis del 75% e del 25%, purchè il requisito sia soddisfatto nel complesso e la mandataria possegga detto requisito in misura maggioritaria.
Per le prestazioni secondarie di pulizia e derattizzazione può essere costituito un R.T.I. di tipo verticale.
(07/09/2020)
2c) Si conferma che il requisito di idoneità deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata in relazione alla diversa tipologia di prestazioni; in particolare per le imprese che partecipano in funzione delle prestazioni di pulizia/derattizzazione il requisito della iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, ai sensi della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e secondo le fasce di classificazione di volume
di affari al netto dell'I.V.A., di cui all’art. 3 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, deve essere posseduto in relazione alle fasce individuate al punto III.1.2 del bando di gara e al paragrafo 7.2, lett. d.2) del disciplinare di gara.
(07/09/2020)
2d) Si rispettando le percentuali del 75% del fatturato relativo al servizio educativo e del 25% relativo al servizio di ristorazione scolastica e in ogni caso come previsto al punto 7.4. del disciplinare di gara il requisito di cui trattasi deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria (07/09/2020)
2e) Si come espressamente previsto all'ultimo capoverso del punto 7.4. del disciplinare di gara (07/09/2020)
3) Si.
4) Si comunque nel rispetto delle percentuali dell’incidenza dei servizi educativi del 75% e della ristorazione scolastica 25%.
5) Nel confermare l'alternatività delle due modalità di comprova del requisito di cui al punto 7.2, lett. d.1) si precisa:
“per la comprova del requisito afferente al fatturato è possibile produrre o fatture e contratti afferenti alle due diverse tipologie di prestazioni globalmente intese; ovvero per la comprova del requisito afferente al fatturato è possibile produrre fatture e/o contratti specifici afferenti alle due diverse tipologie di prestazioni rispettivamente nelle seguenti percentuali: servizio educativo pari almeno al 75% del valore del fatturato sopra riportato di ciascun lotto; servizio di ristorazione scolastica pari almeno al 25% del valore del fatturato sopra riportato di ciascun lotto”.
In tale ultimo caso, laddove non sia possibile dimostrare dalla fatturazione il rispetto delle percentuali richieste, dette percentuali si intendono rispettate laddove i servizi siano stati resi e fatturati dalla Stazione Appaltante Roma Capitale che li ha configurati in dette percentuali; laddove invece la prestazione complessivamente intesa sia stata resa per altre Stazioni Appaltanti, il concorrente dovrà allegare specifica dichiarazione riportante l’incidenza percentuale delle due tipologie di attività. (07/09/2020)
6a) Si conferma che il subappalto è ammesso per tutte le prestazioni oggetto della gara purché il subappatatore sia in possesso di tutti i relativi requisiti; la percentuale minima di cui all'art. 105, comma 2 del Codice deve intendersi superata dalla prevalente giurisprudenza comunitaria. (07/09/2020)
6b) si conferma la necessità di individuare in sede di gara le sole parti che si intendono subappaltare e non anche i nominativi dei subappaltatori. Si conferma altresì che l'indicazione ‐ conforme al disciplinare tipo ANAC ‐ che I subappaltatori devono possedere i requisiti di cui all’art. 80 del Codice” è riferito alla successiva fase di verifica dei requisiti dei subappaltatori che verranno individuati dall’affidatario ‐ ai sensi
dell'art. 105, comma 6 del Codice ‐ almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. (07/09/2020)
7a) e 7b) Si. Si legga attentamente l’art 8 del Disciplinare di Gara. (07/09/2020)
QUESITO 4
In riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria previsti per i servizi educativi e di refezione scolastica, indicati nel Disciplinare di Gara al punto 7.2 lett d 1).
1) Si chiede conferma che per partecipare a tutti e sette i lotti occorra un fatturato specifico medio annuo (2016/2017/2018) pari a € 540.140,92 IVA Esclusa, indicato per il lotto di maggiore importo (lotto n. 1), di cui il 75% sia afferente allo svolgimento del Servizio Educativo pari ad € 405.105,69 Iva esclusa e il 25% sia afferente al servizio di ristorazione scolastica pari ad € 135.035,23 Iva esclusa.
2) In riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria previsti per i servizi di pulizia e derattizzazione scolastica, indicati nel Disciplinare di Gara al punto 7.2 lett d 2), si chiede se possano essere soddisfatti attraverso l’istituto dell’avvalimento.
RISPOSTA 1) Si. (07/09/2020)
2) Si legga attentamente l’art 8 del Disciplinare di Gara. (07/09/2020)