• Non ci sono risultati.

imposta comunale sugli immobili (ICI). Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2010.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "imposta comunale sugli immobili (ICI). Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2010."

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

imposta comunale sugli immobili (ICI). Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2010.

L’assessore al Bilancio svolge la seguente relazione:

“Visto il decreto legislativo n. 504/92 istitutivo dell’Imposta comunale sugli Immobili (ICI) e successive modificazioni e/o integrazioni ed il vigente Regolamento dell’Imposta comunale sugli Immobili approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 14 dicembre 1998, ravvisata priva di vizi di legittimità dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 22 marzo 1999, sub. n. 1813, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 16 dicembre 2002, divenuta esecutiva il 30 dicembre 2002, ai sensi dell’art. 30 del L.R. 49 del 12 settembre 1991, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 29 novembre 2004, divenuta esecutiva il 18 dicembre 2004, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 21 dell’11 dicembre 2003;

Premesso che l’art. 6 del decreto legislativo n. 504/92 attribuisce ai comuni la potestà di deliberare le aliquote relative all’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e che l’art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001 fissa il termine di determinazione delle aliquote in materia di ICI entro la data prevista per l’approvazione del bilancio preventivo del Comune;

Richiamato l’art. 1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per l’anno 2007) ai sensi del quale spetta al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi;

Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per l’anno 2007) ai sensi del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Richiamato l’art. 42 comma 2 lett. f) del decreto legislativo n. 267/2000 dal quale si evincono le competenze del Consiglio Comunale in materia di istituzione ed ordinamento dei tributi;

Visto il Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito nella Legge 126/2008;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 26 novembre 2007 con la quale sono state fissate, per l’anno 2008, le seguenti aliquote:

a) l’aliquota del 7 per mille per unità abitative tenute a disposizione o non locate (sfitte), ad eccezione di quelle i cui proprietari dichiarino un reddito annuo lordo, riferito all’anno 2007, non superiore a 17.000 (diciassettemila) euro (desumibile dall’ultimo mod. UNICO o CUD o da altra dichiarazione valida ai fini della denuncia sui redditi). Nel caso in cui l’unità abitativa tenuta a disposizione sia di proprietà di più soggetti, il reddito per ciascun proprietario, riferito all’anno 2007, non dovrà essere superiore ai 17.000 (diciassettemila) euro (desumibile dall’ultimo mod. UNICO o CUD o da altra dichiarazione valida ai fini della denuncia sui redditi), per potersi applicare l’aliquota del 5,5 per mille anziché del 7 per mille;

b) l’aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nei casi previsti dal 1°

comma dell’art. 5 del vigente regolamento comunale ICI. In particolare, nei casi di cui al punto d) la circostanza dovrà risultare da apposita dichiarazione di comodato, regolarmente registrato, da presentare entro e non oltre il termine fissato dalla legge per il pagamento della rata di saldo. La dichiarazione non è necessaria qualora sia stata già presentata per gli anni precedenti. Adeguata documentazione dovrà pure essere presentata, sempre entro e non oltre il termine fissato dalla legge per il pagamento della rata di saldo, per i casi contemplati ai punti b) c) ed e) della norma regolamentare sopra richiamata.

Per quanto riguarda la fattispecie prevista all’art.5 punto 5 del Regolamento Comunale, si precisa che la circostanza dovrà essere documentata da idonea autocertificazione, da presentare entro e non oltre il termine fissato dalle legge per il pagamento della rata di saldo.

c) l’aliquota del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), comprese:

c.1) le unità abitative locate con regolare contratto (l’aliquota del 5,5 per mille compete proporzionalmente al periodo di locazione);

c.2) le unità abitative non locate (sfitte) per le quali siano in atto lavori di manutenzione straordinaria, purché i proprietari dimostrino l’impossibilità di locazione per l’anno d’imposta, previa presentazione di adeguata documentazione (autodichiarazione riportante gli estremi dell’autorizzazione o concessione edilizia o della

(2)

denuncia di inizio attività). L’aliquota del 5,5 per mille compete per il periodo compreso fra la data di inizio lavori, se posteriore al 1° gennaio 2008, e fino al la data di fine lavori o del rilascio del certificato di abitabilità, se anteriore al 31 dicembre 2008.

di stabilire che per un periodo massimo di 180 giorni dalla data di acquisto dell’immobile o del rilascio del certificato di abitabilità, il contribuente possa fruire, a seconda dei casi, dell’aliquota ordinaria (5,5 per mille) o di quella per abitazione principale (4 per mille) anziché essere assoggettato all’aliquota del 7 per mille prevista per le abitazioni sfitte. Entro tale termine, tuttavia, ove l’interessato non provveda, nel primo caso, a locare l’immobile, nel secondo caso a trasferirvi la propria residenza e stabilirvi la proprio dimora, lo stesso sarà assoggettato all’aliquota del 7 per mille fin dal primo giorno di possesso;

di fissare in 103,50 Euro la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

d) di riconoscere per l’anno 2008, ai sensi del D.L. 50/1997, convertito nella Legge 9 maggio 1997, n.

122, un aumento di 103, 50 Euro da aggiungersi alla detrazione dall’imposta ICI di 103,50 Euro stabilita dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 504/1992, così come modificato dalla Legge 662/1996 e dalla Legge 446/1997, ai contribuenti che si trovino nelle condizioni che seguono:

d.1 essere proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale (con eventuali pertinenze: garage, cantina, ecc.);

d.2 di non essere proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di nessun altro immobile, sull’intero territorio italiano, oltre a quello previsto al punto 1);

d.3 non aver venduto, nell'ultimo quinquennio, beni immobili per un valore superiore a Euro 36.000;

d.4. che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano, ad alcun titolo, proprietà immobiliari;

d.5 sono escluse dal beneficio le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9;

d.6 avere avuto, nell'anno 2007, il seguente reddito imponibile familiare:

d.6.1 nucleo familiare costituito da un unico componente avente età non inferiore a 60 anni: reddito complessivo annuo imponibile di importo non superiore a Euro 9.500;

d.6.2 nucleo familiare costituito da due o più componenti, con capofamiglia avente età non inferiore a 60 anni: reddito complessivo annuo imponibile di importo non superiore a Euro 13.000.=;

Le condizioni di cui sopra devono sussistere, cumulativamente, alla data del 1° gennaio 2008;

di determinare i seguenti criteri applicativi:

- il contribuente dovrà presentare istanza documentata, su stampato messo a disposizione del Comune, con allegata dichiarazione dei redditi complessivi percepiti nell’anno 2007 dall’intero nucleo familiare, nella quale dovrà dichiarare: nome, cognome indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a complessivi Euro 207,00;

- la domanda dovrà essere inviata tramite raccomandata R/R al COMUNE DI PORDENONE – Ufficio I.C.I. - Piazzetta Calderari, n. 1, oppure essere consegnata a mano al medesimo indirizzo. La domanda dovrà pervenire al protocollo del Comune entro il 31 maggio 2008. Sarà facoltà dell’Amministrazione accogliere domande pervenute oltre tale termine, non oltre comunque la data del 15 novembre 2008;

- i contribuenti che avranno fatto pervenire l'istanza entro il 31 maggio 2008 riceveranno comunicazione dell'ammissione o meno alla detrazione, in tempo utile per il pagamento della rata di acconto dell'imposta. I contribuenti che avranno fatto pervenire la domanda entro il 15 novembre 2008, riceveranno comunicazione dell'ammissione o meno alla detrazione, in tempo utile per il pagamento della rata di saldo dell’imposta;

- l’Amministrazione comunale si riserverà di richiedere, se del caso, documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;

e) di confermare altresì, anche per l’anno d’imposta 2008, la seguente aliquota ICI agevolata a beneficio di particolari categorie di immobili e di contribuenti, e precisamente:

(3)

e.1 - ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 30 dicembre 1992, 504, così come modificato dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662: aliquota agevolata del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (i cosiddetti “immobili merce”) dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione degli immobili, per un massimo di anni tre dalla data di ultimazione lavori.

Di stabilire che per aver diritto alla agevolazione di cui al precedente punto e.1) le imprese interessate dovranno presentare al Comune, entro e non oltre il termine fissato dalle legge per il pagamento della rata di saldo dell’I.C.I., autocertificazione contenente le seguenti indicazioni: ubicazione, estremi catastali, rendita e data ultimazione lavori di tutti gli immobili per i quali viene richiesta l’agevolazione, nonché dichiarazione che non si tratta di “fabbricati-beni patrimoniali”.

f) di confermare, per l’anno 2008, la seguente aliquota a beneficio di particolari categorie di immobili e di contribuenti e precisamente:

f.1 - ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 4, della Legge del 9 dicembre 1998, n. 431: aliquota del 4 per mille per gli immobili destinati ad uso abitativo e concessi in locazione con contratto agevolato, a condizione che i conduttori iscrivano sugli immobili medesimi la loro residenza a titolo di abitazione principale;

g) di introdurre, per l’anno 2008, la seguente aliquota a beneficio ai particolari categorie di immobili e di contribuenti e precisamente:

g.1 - ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della Legge del 9 dicembre 1998, n. 431 e dell’art. 3 D.M.

30 dicembre 2002: aliquota del 4 per mille per gli immobili destinati ad uso abitativo e concessi in locazione, con contratto agevolato, a studenti iscritti alle facoltà universitarie site nel comune di Pordenone;

Relativamente alla fattispecie sopra evidenziata i contribuenti interessati dovranno inoltrare al Comune di Pordenone, Settore II – Servizio Tributi, Ufficio ICI, Piazzetta Calderari n. 1 – 33170 Pordenone, entro e non oltre il termine fissato dalla legge per il pagamento della rata di saldo dell’I.C.I., una comunicazione riportante gli estremi catastali degli immobili oggetto della locazione agevolata, con allegata una copia del/i contratti di locazione agevolata, debitamente sottoscritti e registrati, già in essere o stipulati nel corso dell’anno 2008.

Visto il vigente Regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 16 febbraio 2009, con la quale sono state confermate, anche per l’anno 2009, le aliquote I.C.I. approvate con la sopra richiamata deliberazione;

Ritenuto di integrare le norme applicative dell’imposta anche in considerazione della particolare congiuntura stabilendo che per un periodo massimo di 180 giorni dalla data di risoluzione del contratto di locazione il contribuente (locatore) possa fruire dell’aliquota ordinaria (5,5 per mille) anziché essere assoggettato all’aliquota del 7 per mille prevista per le abitazioni sfitte, con la condizione che se entro il predetto termine l’interessato non avrà provveduto a locare l’immobile, lo stesso sarà assoggettato all’aliquota del 7 per mille fin dalla data della risoluzione medesima;

Ritenuto di confermare, anche per l’anno 2010, le aliquote e detrazioni, in vigore per l’anno 2009;

Dato atto che per l’anno 2010 i programmi dell’Amministrazione, l’andamento della spesa e delle altre poste d’entrata consentono il raggiungimento del pareggio di bilancio con un gettito derivante dall’ICI pari ad Euro 9.650.000,00.=;

Ritenuto che per rispettare tale previsione si possano mantenere, anche per l’anno 2010 l’aliquota del 4 per mille attualmente in vigore per l’abitazione principale e di riconfermare la detrazione per l’abitazione principale in 103,50 Euro, mantenendo altresì nella stessa misura del 7 per mille l’aliquota per le unità abitative tenute a disposizione o non locate (sfitte), e nella stessa misura del 5,5 per mille l’aliquota su tutte le altre unità immobiliari, precisando che il gettito derivante dall’imposta verrà in parte utilizzato per l’ammortamento dei mutui in corso, ed in parte per le spese del personale e per gli incrementi dei costi di gestione delle spese obbligatorie legati all’aumento dei costi della vita;

(4)

Ritenuto altresì di precisare che, per le unità abitative tenute a disposizione e di proprietà di più soggetti, il reddito complessivo, riferito all’anno 2009, di ciascun proprietario non dovrà essere superiore ai 17.000 (diciassettemila) euro (desumibile dall’ultimo mod. UNICO o CUD o da altra dichiarazione valida ai fini della denuncia sui redditi), per potersi applicare l’aliquota del 5,5 per mille anziché del 7 per mille;

Preso atto di quanto disposto dal succitato Decreto Legge 93 del 27 maggio 2008, convertito nella legge 126/2008 e dalla Risoluzione n. 1/F emanata dal ministero dell’Economia e delle Finanze il 4 marzo 2009, che ha precisato che le abitazioni concesse in comodato gratuito agli affini restano escluse dall’esenzione e quindi sono soggette all’I.C.I.”.

IL CONSIGLIO COMUNALE Udita e fatta propria la suestesa relazione;

Dato atto che:

 con deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 30 marzo 2009, regolarmente esecutiva, è stata approvata l’attuale macrostruttura dell’Ente;

 con decreto sindacale n. 21 del 10 luglio 2006 al sig. Bernardo Ambrosio è stato conferito l’incarico dirigenziale relativo al Settore 2 “Finanze e Bilancio – Pianificazione” a decorrere dal 10 luglio 2006 e per tutta la durata del mandato elettivo attualmente in essere;

Richiamato l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali , dove sono previste le competenze dei Consigli Comunali;

Visto il D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 3, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il successivo D.L. 11 marzo 1997, n. 50, convertito con Legge 9 maggio 1997, n. 122;

Visti l’art. 58, comma 3, del D.Lgs 446/1997;

Dato atto che la presente deliberazione è stata esaminata, in bozza, dalla competente commissione consiliare;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, onde poter disporre della stessa in sede di approvazione del bilancio di previsione 2010;

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000:

 parere favorevole del Responsabile del settore interessato in ordine alla regolarità tecnica;

 parere favorevole del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità, come richiesto dalla direttiva del Sindaco del 21 aprile 2006;

Con voti

D E L I B E R A

1.di approvare, per l’anno 2010, le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Comunale sugli immobili come segue:

a) l’aliquota del 7 per mille per unità abitative tenute a disposizione o non locate (sfitte), ad eccezione di quelle i cui proprietari dichiarino un reddito annuo lordo, riferito all’anno 2009, non superiore a 17.000 (diciassettemila) euro (desumibile dall’ultimo mod. UNICO o CUD o da altra dichiarazione valida ai fini della denuncia sui redditi). Nel caso in cui l’unità abitativa tenuta a disposizione sia di proprietà di più soggetti, il reddito per ciascun proprietario, riferito all’anno 2009, non dovrà essere superiore ai 17.000 (diciassettemila) euro (desumibile dall’ultimo mod. UNICO o CUD o da altra dichiarazione valida ai fini della denuncia sui redditi), per potersi applicare l’aliquota del 5,5 per mille anziché del 7 per mille;

(5)

b) l’aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, preso atto dell’esenzione dall’imposta prevista dal Decreto Legge 93 del 27 maggio 2008, convertito nella legge 126/2008, da quanto previsto dalla Risoluzione n. 1/F emanata dal ministero dell’Economia e delle Finanze il 4 marzo 2009 e ai fini della gestione complessiva dell’imposta. In particolare, per i casi di cui all’art. 5, comma 1 lettera d) del Regolamento Comunale la circostanza dovrà risultare da apposita dichiarazione con allegato il contratto di comodato, regolarmente registrato, da presentare entro e non oltre il termine fissato dalle legge per il pagamento della rata di saldo. La dichiarazione non è necessaria qualora sia stata già presentata per gli anni precedenti. Adeguata documentazione dovrà pure essere presentata, sempre entro e non oltre il termine fissato dalle legge per il pagamento della rata di saldo, per i casi contemplati all’art. 5, comma 1, lettera e) della norma regolamentare sopra richiamata. Per quanto riguarda la fattispecie prevista all’art.5 punto 5 del Regolamento Comunale, si precisa che la circostanza dovrà essere documentata da idonea dichiarazione.

c) l’aliquota del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), comprese:

c.1) le unità abitative locate con regolare contratto (l’aliquota del 5,5 per mille compete proporzionalmente al periodo di locazione);

c.2) le unità abitative non locate (sfitte) per le quali siano in atto lavori di manutenzione straordinaria, purché i proprietari dimostrino l’impossibilità di locazione per l’anno d’imposta, previa presentazione di adeguata documentazione (autodichiarazione riportante gli estremi dell’autorizzazione o concessione edilizia o della denuncia di inizio attività). L’aliquota del 5,5 per mille compete per il periodo compreso fra la data di inizio lavori, se posteriore al 1° gennaio 2010, e fino al la data di fine lavori o del rilascio del certificato di abitabilità, se anteriore al 31 dicembre 2010.

2. di stabilire che per un periodo massimo di 180 giorni dalla data di acquisto dell’immobile o del rilascio del certificato di abitabilità, il contribuente possa fruire, a seconda dei casi, dell’aliquota ordinaria (5,5 per mille) o di quella per abitazione principale (4 per mille) anziché essere assoggettato all’aliquota del 7 per mille prevista per le abitazioni sfitte. Entro tale termine, tuttavia, ove l’interessato non provveda, nel primo caso, a locare l’immobile, nel secondo caso a trasferirvi la propria residenza e stabilirvi la proprio dimora, lo stesso sarà assoggettato all’aliquota del 7 per mille fin dal primo giorno di possesso;

3. di stabilire che per un periodo massimo di 180 giorni dalla data di risoluzione del contratto di locazione il contribuente (locatore) possa fruire dell’aliquota ordinaria (5,5 per mille) anziché essere assoggettato all’aliquota del 7 per mille prevista per le abitazioni sfitte con la condizione che se entro il predetto termine l’interessato non avrà provveduto a locare l’immobile, lo stesso sarà assoggettato all’aliquota del 7 per mille fin dalla data della risoluzione medesima;

d) di fissare in 103,50 Euro la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

4.di confermare altresì, anche per l’anno d’imposta 2010, l’aliquota ICI agevolata del 4 per mille a beneficio di particolari categorie di immobili e di contribuenti, e precisamente:

a. per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (i cosiddetti “immobili merce”) dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione degli immobili, per un massimo di anni tre dalla data di ultimazione lavori, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 30 dicembre 1992, 504, così come modificato dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, Per aver diritto a tale agevolazione le imprese interessate dovranno presentare al Comune, entro e non oltre il termine fissato dalle legge per il pagamento della rata di saldo dell’I.C.I., autocertificazione contenente le seguenti indicazioni: ubicazione, estremi catastali, rendita e data ultimazione lavori di tutti gli immobili per i quali viene richiesta l’agevolazione, nonché dichiarazione che non si tratta di “fabbricati-beni patrimoniali”;

b. per gli immobili destinati ad uso abitativo e concessi in locazione con contratto agevolato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 4, della Legge del 9 dicembre 1998, n. 431, a condizione che i conduttori iscrivano sugli immobili medesimi la loro residenza a titolo di abitazione principale;

(6)

c. per gli immobili destinati ad uso abitativo e concessi in locazione, con contratto agevolato, a studenti iscritti alle facoltà universitarie site nel comune di Pordenone, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, della Legge del 9 dicembre 1998, n. 431 e dell’art. 3 D.M. 30 dicembre 2002.

Relativamente alle fattispecie sopra evidenziate i contribuenti interessati dovranno inoltrare al Comune di Pordenone, Settore II – Servizio Tributi, Ufficio ICI, Piazzetta Calderari n. 1 – 33170 Pordenone, entro e non oltre il termine fissato dalla legge per il pagamento della rata di saldo dell’I.C.I., una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante gli estremi catastali degli immobili oggetto della locazione agevolata, con allegata una copia del contratto di locazione agevolata, debitamente sottoscritto e registrato, già in essere o stipulato nel corso dell’anno 2010, nonché, ove richiesta, la data di iscrizione della residenza del/i conduttore/i, nell’immobile oggetto della locazione medesima.

5. di dare atto che gli effetti della presente determinazione delle aliquote e delle maggiori detrazioni concesse sono considerati nel bilancio di previsione del Comune per l’anno 2010;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi della vigente normativa, onde poter disporre della stessa in sede di approvazione del bilancio di previsione 2010.

Riferimenti

Documenti correlati

1) per l’unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale (resid enza anagrafica) ovvero concessa in uso gratuito a parenti in linea retta senza limite di

Il proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e la detrazione – commisurata a 4 mesi di possesso del fabbricato come abitazione principale – pari a euro 25,82

1) per i fabbricati adibiti dal soggetto passivo ad abitazione principale (residenza anagrafica) ovvero concessi in uso gratuito a parenti in linea retta senza limite di grado o

Il proprietario indicherà, nel primo settore, 12 me- si di possesso e 10 mesi di riduzione, mentre, nel secondo settore, specificherà che il fabbricato non ha, alla data del 31

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e a pena di decadenza dal beneficio, dovrà essere presentata da ognuno degli aventi diritto, o congiuntamente,

- il comma 753 indica l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari

Se un’area edificabile non può essere utilizzata a causa della sua conformazione, nella determinazione del valore non si scende al di sotto di quello attribuito alle aree destinate

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. 160/2019, conferma che