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Comune di Avellino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22/2022 del 29/04/2022

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2022 - CONFERMA ALIQUOTE

Il giorno 29/04/2022 alle ore 16:03 e seguenti in Avellino, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge e dello statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seconda convocazione, sessione straordinaria urgente, per l’approvazione della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

PRESENTI ASSENTI PRESENTI ASSENTI

GIANLUCA FESTA P ETTORE IACOVACCI A

UGO MAGGIO P FRANCESCO IANDOLO P

MONICA SPIEZIA A ALESSANDRA ANTONIA IANNUZZI A

GENNARO CESA P FRANCESCA MEDUGNO P

LUCA CIPRIANO A GERARDO MELILLO P

ANTONIO COSMO P CARMINE MONTANILE P

GIOVANNI CUCCINIELLO A MIRKO PETROZZIELLO A

TERESA CUCCINIELLO P FERDINANDO PICARIELLO P

GABRIELLA D'ALIASI A COSTANTINO PREZIOSI P

ANTONELLO DE RENZI P LUIGI PREZIOSI P

ELIA VIRGINIO DE SIMONE P FRANCESCO RUSSO A

FRANCESCA DE VITO A AMALIO SANTORO P

CARMINE DI SAPIO A MARIO SPINIELLO P

GIANLUCA GAETA P JESSICA TOMASETTA A

MARIETTA GIORDANO A LUIGI URCIUOLI A

NICOLA GIORDANO P GIOVANNA VECCHIONE P

DIEGO GUERRIERO P

Assiste: GIANLUIGI MAROTTA - Vice Segretario Presiede: UGO MAGGIO - Presidente del Consiglio

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N° PAP-02149-2022 Il presente atto viene affisso all'Albo

Pretorio on-line dal 11/05/2022 al 26/05/2022 L'incaricato della pubblicazione

ANTONIO PETROZZIELLO

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Verificato il numero legale, UGO MAGGIO - Presidente del Consiglio, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all’oggetto, sulla quale i Dirigenti dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata

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Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2022 - CONFERMA ALIQUOTE

Su proposta dell’Assessore al Bilancio dott. Vincenzo Cuzzola IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che:

• a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

• in base all’ articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006):

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell’IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della L. n.

296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Visto il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 52/2021.

Dato atto che l’art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

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3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell’art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classi- ficate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l’art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibi le;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 di- cembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell’art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25%

dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.

431, già previsto dal comma 53, dell’art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell’art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste nel 2020:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla 2

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presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con inter- venti di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all’abitazione principale prevista dall’art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l’assimilazione già prevista per le annualità 2021 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Preso atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 21 agosto 2019 avente ad oggetto: “Piano di riequilibrio Pluriennale art. 243 bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i ”, il Comune di Avellino ha approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale con accesso al Fondo di Rotazione.

Il Piano è stato vagliato dal Ministero dell’Interno che ha trasmesso in data 02/12/2021 la relazione di merito alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti Campania per la definitiva approvazione del Piano (art. 243 – quater comma 3 TUEL), ad oggi non è ancora avvenuta.

- con il D.L. MILLEPROROGHE (decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), approvato in via definitiva, è stata concessa la proroga di trenta giorni del termine entro il quale i comuni in predissesto, che abbiano approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, possano comunicare la facoltà di rimodulare o di riformulare il piano (articolo 3, comma 5-bis, lett.b) e c);

- il Sindaco del Comune di Avellino, con prot. 7400 del 29/01/2022 ha comunicato alla Corte dei Conti ed al Ministero dell’Interno la volontà di rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario, alla luce di quanto già realizzato rispetto alle previsione del predetto PRFP, ed alla luce della ridefinizione della massa passiva, di cui alla delibera n. 112 del 18/10/2021.

Vista deliberazione consiliare n. 44 del 28.04.2021 con la quale sono state confermate, per l’anno 2021 le aliquote deliberate per l’anno 2020 cosi come di seguito riportate per le diverse tipologie:

IMU

FATTISPECIE NORMA DI

RIFERIMENTO ALIQUOTA

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abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7

Art. 1 comma 748 DL 160/2019 ESENTI

abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9

Art. 1 comma 749 DL 160/2019 0.6 %

Detrazione di € 200,00 Fabbricati rurali strumentali

(art. 9 co. 3-bis DL 557/93) Art. 1 comma 750 DL 160/2019 0,1 % Fabbricati costruiti e

destinati dall’impresa costruttrice alla vendita

Art. 1 comma 751 DL 160/2019 0,25 %

Terreni agricoli Art. 1 comma 752 DL 160/2019 1,06 %

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

Art. 1 comma 753 DL 160/2019 1,06 %

Immobili diversi

dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui sopra

Art. 1 comma 754 DL 160/2019 1,06 %

Richiamato l’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Rilevato che in ogni caso solo dopo l’adozione del decreto suddetto vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazio ne del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante.

Considerato che ad oggi il suddetto decreto non è stato emesso, si ritiene di poter confermare le aliquote deliberate per l’anno 2021 e confermate per l’anno 2022;

Richiamato l’art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd beni merce), finché' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2022 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Bilancio in data 27/04/2022;

Visti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario dr. G. Marotta ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs.18/8/2000, n.267;

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- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti (art. 239 lett. B) pt. 7);

- il parere della commissione Bilancio acquisito nella seduta del 27/04/2022;

- il parere di conformità dell’atto all’ordinamento giuridico reso dal Segretario Generale;

Con voti:

Presenti:

n. 20

Votanti: n. 20 Favorevoli: n. 14 Contrari: n. 6 Astenuti: n. 0

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di confermare per l’anno 2022 le seguenti aliquote dell’Imposta municipale propria (IMU), determinandole come segue:

IMU

FATTISPECIE NORMA DI

RIFERIMENTO ALIQUOTA

abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7

Art. 1 comma 748 DL 160/2019 ESENTI

abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9

Art. 1 comma 749 DL 160/2019 0.6 %

Detrazione di € 200,00 Fabbricati rurali strumentali

(art. 9 co. 3-bis DL 557/93)

Art. 1 comma 750 DL 160/2019 0,1 %

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita

Art. 1 comma 751 DL 160/2019 ESENTI

Terreni agricoli Art. 1 comma 752 DL 160/2019 1,06 %

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

Art. 1 comma 753 DL 160/2019 1,06 %

Immobili diversi

dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui sopra

Art. 1 comma 754 DL 160/2019 1,06 %

3. di stabilire la detrazione concessa per l’abitazione principale e le relative pertinenze ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2022 nella misura pari a euro 200,00 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze.

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La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro decreto MEF, ai sensi dell’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019.

5. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2022 ai sensi dell’articolo 172 del D.Lgs. 267/2000;

6. di dare atto che la presente deliberazione seguirà le procedure e le specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20/07/2021, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. lgs 267/2000, con votazione: N. 14 favorevoli, N. 6 contrari per un totale di n. 20 presenti e votanti.

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Con riferimento alla proposta n. 95 del 26/03/2022 il Segretario Generale rende il parere favorevole di conformità dell’atto all’ordinamento giuridico espresso ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs 267/2000.

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Presidente MAGGIO

Oggi vi sono tre argomenti importanti all’ordine del giorno, il cui relatore sarà l’Assessore Cuzzola, che ringraziamo per la presenza nonostante i suoi problemi. Gli facciamo un grosso augurio, in bocca al lupo.

Primo argomento, la proposta n. 95.

Imposta municipale unica anno 2022: conferma aliquote

Consigliere PREZIOSI C.

Presidente, prima che iniziamo la seduta, sull’ordine dei lavori vorrei consegnare all’Assessore Mazza il nuovo decreto che è stato pubblicato dal ministero per quanto riguarda l’aiuto e quindi i contributi che possono essere chiesti per i morosi incolpevoli, cioè gli inquilini, per cui è una cosa che può essere utile.

Prego, se la stampa ne dà diffusione in modo che tutti ne possono, oppure lo fa lei che a me interessa che gli inquilini lo sappiano più che pigliarmi quei cinque minuti di gloria. Però ritengo che, essendo un decreto recentissimo che è proprio per gli inquilini morosi incolpevoli, glielo consegno in modo che lei con la sua struttura può fare dei comunicati stampa, faccia quello che ritiene. Però può accedere a questi contributi per andare incontro.

Presidente MAGGIO

Ce ne vuole dare lettura e poi lo mettiamo agli atti o lo mettiamo direttamente agli atti?

Consigliere PREZIOSI C.

Le nuove linee prevedono differenti modalità di gestione per il fondo morosità incolpevoli, estendendo questa possibilità a tutti i Comuni, non solo a quelli ad alta tensione abitativa. Inoltre, a seguito della circolare n. 642360 del 22 dicembre 2021, per consentire la liquidazione dei Comuni secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste di erogazione è necessario che le richieste siano accompagnate da provvedimento in istruttoria.

L’aggiornamento si è reso necessario a seguito della pubblicazione di due decreti del Mims del 19 luglio 2021 e 30 luglio 2021 che introducono alcune novità ai fini dell’ampliamento della platea tra cui il riferimento all’ISEE per la determinazione dei limiti di accesso in luogo dell’ISE, l’inclusione tra i beneficiari anche dei soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti di sfratto, presentino un’autocertificazione nella quale dichiarano di aver subito una perdita del proprio reddito ai fini Irpef superiore al 25 per cento, certificato attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l’imponibile complessivo derivante dalla dichiarazione fiscale 2021 e 2020. La possibilità di accesso al contributo anche da parte di coloro che hanno registrato tardivamente il contratto di locazione.

Ci sono gli estremi.

Presidente MAGGIO

Grazie, Consigliere Preziosi. L’Assessore Mazza ne farà tesoro.

Quindi procediamo con il primo argomento, come dicevo, la proposta n. 95. La parola all’Assessore Cuzzola, prego.

Assessore CUZZOLA

Con la proposta n. 95 del 29 marzo non facciamo che proporre all’Aula di dare conferma delle aliquote IMU applicate per l’anno precedente, ovviamente nella misura massima, perché essendo

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ente in piano di riequilibrio non possiamo permetterci alcun tipo di riduzione. Potevamo anche non presentare questa proposta di delibera, perché ormai tutti quanti abbiamo capito che, quando in tema di aliquote dei tributi non si interviene nell’anno in corso, rimangono confermate le aliquote dell’anno precedente. Quindi, essendo in misura massima, sarebbero state confermate in misura massima. Ma c’è una doppia ragione per cui comunque la presentiamo: da un lato quello poi di dare corso a tutti gli adempimenti successivi, quali quello per esempio della trasmissione di questo atto al Ministero delle finanze, ma anche perché, proprio essendo ente in piano di riequilibrio, risulta molto ordinato dare trasparenza in atti a quello che si è deciso di perseguire.

Nel nostro caso questa è una proposta di delibera abbastanza semplice. Purtroppo nulla potevamo e nulla possiamo operare, per cui propongo l’approvazione della delibera stessa nel modo più semplice possibile.

Presidente MAGGIO

Apriamo la discussione dopo la relazione dell’Assessore. Chi vuole intervenire? Ci sono interventi? Nel merito.

No, quindi passiamo direttamente alla votazione. Vogliamo farla per alzata di mano, essendo tutti in presenza? Va bene per alzata di mano.

Chi è favorevole?

Chi è contrario?

Per l’immediata eseguibilità, stessa votazione.

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Comune di Avellino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2022 - CONFERMA ALIQUOTE

Il Dirigente del BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Avellino, 29/03/2022

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Comune di Avellino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2022 - CONFERMA ALIQUOTE

Il Dirigente del BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Avellino, 29/03/2022

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Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio Vice Segretario

UGO MAGGIO GIANLUIGI MAROTTA

________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Avellino, 10/05/2022

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 20/05/2022, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il Sottoscritto __________________________________________________________________________________

in qualità di ____________________________________________________________________________________

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 22/2022 è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Avellino, lì _____________________

Firma e Timbro dell’Ufficio _____________________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

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