LE ORIGINI – SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
In Italia e negli altri paesi industrializzati, iniziamo a parlare e a produrre normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro durante l’ultimo scorcio del XIX secolo.
A seguito della rivoluzione industriale avviatasi in Inghilterra all’inizio del secolo grazie all’invenzione di tecniche innovative ed all’utilizzo di rinnovate fonti energetiche, si avvertì l’esigenza di disciplinare il lavoro nelle fabbriche, in cui erano impiegati macchinari rudimentali e privi di apprestamenti di sicurezza, dai quali si originava un numero esponenziale di infortuni e malattie professionali.
INFORTUNI
Danno al lavoratore provocato da causa violenta in occasione di lavoro.
È da considerarsi infortunio sul lavoro quello che si verifica in occasione di lavoro.
In altri termini, l’infortunio è un evento che se consegue all´esposizione del lavoratore a un rischio specifico.
MALATTIE PROFESSIONALI
Una malattia professionale è dovuta all'azione nociva di un fattore di rischio o comunque dannoso (ad esempio, tipo di lavoro o materiali usati durante l'attività) presente nell'ambiente in cui si svolge la prestazione lavorativa.
É definita dalla legge come quell'evento dannoso per il lavoratore, che agisce sulla sua capacità lavorativa e che origina da cause non violente (come invece nell'infortunio), ma comunque connesse con lo svolgimento dell'attività lavorativa.
I PRINCIPI DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO Nei confronti di infortuni e malattie professionali, attuiamo misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali). Tali misure devono essere adottate dal datore di lavoro, dai suoi collaboratori (i dirigenti e i preposti) e dai lavoratori stessi, per migliorare le condizioni di lavoro, ridurre la possibilità di infortuni ai dipendenti, ai collaboratori esterni ed a quanti si trovano, anche occasionalmente, all'interno dell’Organizzazione.
Misure di igiene e tutela della salute devono essere adottate al fine di proteggere il lavoratore da malattie professionali.
TRA LE MISURE PREVENTIVE PIU’ IMPORTANTI, CONSIDERIAMO L’INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO
Pertanto, all’interno di ogni organizzazione produttiva, piccola o grande che sia, operano diversi attori, ognuno dei quali, per quanto concerne la sicurezza, deve assumersi delle responsabilità ed esercitarle in stretta relazione con quelle degli altri.
La sicurezza nel lavoro deve diventare cultura aziendale consolidata, fatta di linguaggi, comportamenti, regole, controlli, strutture, ecc.
Soprattutto deve essere espressa da persone che, formate ed addestrate correttamente, prendono su di sé la responsabilità verso se stessi e verso gli altri come un impegno costante, utile a tutti.
Legge 12 marzo 1898, n. 30
Istitutiva dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, che mirava, solamente per alcune lavorazioni, a dare ristoro per le lesioni subite, esonerando i datori di lavoro dall’obbligo di risarcimento e riferendolo alla competenza dell’ente assicuratore (di libera scelta da parte dell’imprenditore).
La norma introduceva il principio di riparazione del danno per i sinistri (ritenuti eventi fortuiti, causati da forza maggiore o da colpa del datore di lavoro - in questo caso perseguibili a querela del danneggiato), che si materializzava in un indennizzo economico per il lavoratore, il quale, con questo sistema, veniva garantito anche nell’evenienza di insolvibilità del titolare dell’attività.
L’evento avverso trattato quindi come tragica fatalità, in un panorama produttivo volto al massimo profitto, in cui il rischio lavorativo era considerato insito ed ineluttabile, risarcibile, ma non prevenibile.
Si volevano anche evitare possibili disordini sociali fondati sulle rivendicazioni dei lavoratori che diventavano sempre più pressanti ed erano portate avanti dal nascente associazionismo sindacale.
LA PRIMA NORMA PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO (1898)
Regolamento generale sulla prevenzione degli infortuni, contenente i primi precetti tecnici per proteggere la vita e l’integrità personale degli operai.
Ad esso seguirono:
• (R.D. n. 231/1899): misure di prevenzione nelle miniere, cave e torbiere;
• (R.D. n. 232/1899): misure di prevenzione nelle industrie di prodotti esplodenti;
• (R.D. n. 205/1900): misure di prevenzione nelle attività di costruzioni;
N.B: tutti ispirati, più che da reali intenti prevenzionistici, dall’esigenza di contenere il dato degli infortuni all’interno dei parametri del rischio previsto dagli enti assicuratori e calcolato sul numero
R.D. 18 giugno 1899, n° 230
• frammentazione della disciplina (che spesso vedeva notevoli differenze di tutela a seconda del tipo di lavorazione);
• limitatezza del campo di applicazione (i settori tutelati erano prevalentemente quelli industriali, con la conseguente assenza di protezione per la maggior parte della popolazione lavorativa dell’epoca, dedita per lo più a mansioni agricole);
• assenza quasi totale di sanzioni che potessero svolgere una funzione di deterrente alla evasione normativa ;
• mancanza di previsione di una vigilanza ispettiva sul rispetto della normativa.
CRITICITÀ DELLE NORME INDICATE:
L’inversione di tendenza è da riportare all’emanazione del nuovo Codice penale, il R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 (Codice Rocco, per il riferimento al suo principale estensore), nel quale furono inseriti:
• art. 437 “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro”:
“Chiunque omette di collocare impianti apparecchi impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”. “Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni ”
Giurisprudenza sull’art. 437
Riguardo al dolo richiesto da questa norma, “è sufficiente la consapevolezza e accettazione del pericolo insito nell’operare senza le misure necessarie per prevenire disastri, o infortuni sul lavoro, qualunque ne sia la ragione e anche se
1938 – NUOVO CODICE PENALE (CODICE ROCCO) – R.D. 19 ottobre 1930
• art. 451 “Omissione colposa di cautele e difese contro disastri o infortuni sul lavoro”:
“Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa (…)”
• art. 589 Omicidio colposo
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 2 a 5 anni.
• art. 590 Lesioni colpose
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a 3 mese o con la multa fino a 300 euro.
1938 – NUOVO CODICE PENALE (CODICE ROCCO) – R.D. 19 ottobre 1930
Con l’inserimento dell’art. 2087 all’interno del Codice civile del 1942, viene chiaramente sancita l’esistenza di un obbligo giuridico del datore di lavoro a garantire la sicurezza dei lavoratori e, corrispondentemente, il diritto di questi all’integrità psico-fisica. Si tratta di una norma cardine, anche essa ancora presente nell’attuale ordinamento. Riferimento imprescindibile del sistema prescrittivo sulla sicurezza sul lavoro, che impone una verifica continua dell’organizzazione del lavoro e dell’aggiornamento costante delle misure adottate o da adottare.
1942 - Art.2087 Codice civile
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1942 - Art.2087 Codice civile
ART. 2087: “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, a seconda della particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore”. ( IL COSIDDETTO DEBITO DI SICUREZZA DEL DATORE DI LAVORO NEI CONFRONTI DEI PROPRI COLLABORATORI)
OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO!!!
Massima sicurezza tecnologicamente fattibile
Particolarità del lavoro: in base alla quale devono essere individuati i rischi e le nocività specifiche.
Esperienza: devono essere previste le conseguenze dannose, sulla scorta di eventi già verificatisi e di pericoli già valutati in precedenza.
Tecnica: in base alle nuove conoscenze in materia di salute e sicurezza messe a disposizione dal progresso tecnico scientifico.
1942 - Art.2087 Codice civile
(LA DILIGENZA DEL DATORE DI LAVORO) Il DATORE DI LAVORO deve adoperarsi, nello svolgimento di quella che è una specifica attività professionale, con diligenza particolare, in base alla quale deve adottare tutte le misure dettate dalla particolarità del lavoro, dall’esperienza, dalla tecnica.
Massima sicurezza tecnologicamente fattibile L’applicazione delle norme tecniche, buone prassi e linee guida, così come definite dall’art.2 del D Lgs 81/08, è funzionale alla realizzazione della massima sicurezza tecnologicamente fattibile imposta dall’art.
2087 c.c
Giurisprudenza sull’art. 2087
“L’art. 2087, per le sue caratteristiche di norma aperta, vale a supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio ed ha una funzione, sussidiaria rispetto a quest’ultima, di adeguamento di essa al caso concreto”
Cass. sent. 20 aprile 1998 n. 4012
ART. 1176: Diligenza nell’adempimento “….. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata ”.
ART. 2050: “chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.
Altri articoli del Codice civile
Il valore sempre maggiore che vanno assumendo gli interventi in questa materia è confermato, qualche anno più tardi, dall’introduzione dei fondamentali principi costituzionali di tutela del lavoro e della salute (artt. 1, 4, 32, 35 e 38 Cost.), nonché di subordinazione dell’iniziativa economica privata al pieno rispetto della sicurezza, libertà e dignità umana (art. 41 Cost.).
1948 - PRINCIPI COSTITUZIONALI (1)
L’inderogabile diritto alla salute enunciato dal primo comma dell’art. 32 della Carta costituzionale (“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti) viene così qualificato non solo come un diritto fondamentale per l’uomo, per i valori di cui lo stesso è portatore come singolo, ma anche come interesse della collettività, in quanto bene di rilevanza collettiva e sociale (a presidio del quale è quindi stato posto un sistema pubblico di controllo).
La lettura dell’art. 32 cost., come già sopra accennato, deve sempre essere combinata con l’art. 41 Cost., che recita, nei primi due commi: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.
Il potere dell’imprenditore, la sua autonomia nel “decidere che cosa, quanto, come e dove produrre”, non possono essere considerati come assoluti perché devono sempre relazionarsi con le esigenze protettive dell’individuo, operandosi un bilanciamento tra interessi diversi, che fa sicuramente spiccare l’intento di socializzare il sistema economico nazionale.
La libertà economica non viene contraddistinta da quei caratteri di assolutezza, indisponibilità ed inviolabilità di cui, invece, gode il diritto alla salute (inscindibile dal soggetto e irrinunciabile per ragioni di natura etico-sociale), con la conseguenza che essa risulta così sottoposta al potere conformativo e di controllo delle pubbliche autorità.
1948 - PRINCIPI COSTITUZIONALI (2)
A corollario di questo accostamento va anche inserito l’art. 35 Cost., che, con i suoi primi due commi (“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori”), mostra di voler prescindere dalla tipicità della forma di lavoro (la garanzia deve essere perciò di livello onnicomprensivo).
La costituzionalizzazione di principi in parte già esistenti ed il derivato passaggio dalla sfera privatistica a quella pubblicistica determinano così una nuova visione della materia.
Dalla previsione di tali precetti ha origine la scelta del legislatore di sanzionare penalmente il generale dovere di protezione della sicurezza dei lavoratori, che avrà esplicazione nella legislazione di dettaglio varata successivamente.
1948 - PRINCIPI COSTITUZIONALI (3)
La legge 12 febbraio 1955, n. 51 delegò il Governo ad adottare un corpus legislativo in materia prevenzionistica, per cui videro la luce provvedimenti di natura generale:
• (D.P.R. n. 547/1955 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”
• (D.P.R. n. 303/1956 “Norme generali per l’igiene del lavoro”) e provvedimenti di natura specifica
• (D.P.R. n. 164/1956 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”),
• (D.P.R. n. 321/1956 “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa”),
• (D.P.R. n. 322/1956 “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nell’industria cinematografica e della televisione”),
• (D.P.R. n. 323/1956 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici”).
Si avviò per la prima volta data una visione sistematica e minuziosa alla tematica, nell’(inarrivabile) intento di coprire l’intero spettro delle attività lavorative.
1955/1956 – Legge delega n° 51 del 12 febbraio 1955 e DPR emanati
Contenuto fondamentale dei DPR del 1955/1956
Tutti questi decreti prevedevano un campo di applicazione in cui fossero presenti:
• lavoratori subordinati o equiparati,
• l’individuazione capillare dei soggetti obbligati (talora anche esterni al processo produttivo),
• contravvenzioni per la violazione di norme antinfortunistiche,
• un impianto pubblico di enti di controllo,
Erano ispirati ad una visione di protezione oggettiva (previsione di un ambiente di lavoro tecnologicamente sicuro, realizzato con il presupposto di un “distanziamento” tra situazione pericolosa e corpo del lavoratore, atto a tutelarlo anche in ordine ad incidenti derivanti da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, prescindendo del tutto dal fattore umano quale possibile causa di eventi dannosi).
Consentirono il definitivo passaggio dalle disposizioni risalenti alla fine dell’Ottocento, di scopo esclusivamente assicurativo e non direttamente protettive, ad una legislazione contraddistinta dalla centralità della persona lavoratore e dalle responsabilità del datore di lavoro.
Dopo qualche anno si pone la necessità di garantire la salute come interesse collettivo (art.32 della Costituzione), realizzata attraverso l’inserimento dell’art.9 all’interno della legge 20 maggio 1970, n.
300 (comunemente nota come Statuto dei lavoratori):
“i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”.
(un diritto potestativo delle rappresentanze dei lavoratori, che prescinde dal preventivo assenso del datore di lavoro, in quanto non si rintracciano limiti o condizionamenti di sorta).
Promozione delle misure di tutela da adottare secondo una logica partecipativa tipica delle più recenti relazioni industriali.
1970 – Statuto dei lavoratori – Legge 300 del 20 maggio 1970 (art. 9)
LAVORATORE = SOGGETTO ATTIVO
Il Decreto Legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 è stato emanato in recepimento della direttiva CE 89/391. A differenza della normativa italiana, non ha introdotto specifiche prescrizioni a cui il Datore di Lavoro deve sottostare, ma ha indicato principi basilari per la tutela della sicurezza e delle salute dei lavoratori, nel rispetto del principio cardine: “eliminare i rischi eliminabili e ridurre al minimo gli altri”.
1994 – D.Lgs. 19 settembre 1994, n° 626
La valutazione dei rischi, che è sicuramente la novità maggiore di questo filone normativo, diventa la chiave per poter ovviare sia alla eccessiva genericità delle prime fonti (Codice civile e Carta costituzionale) sia alla troppa specificità che contrassegnava l’apparato degli anni Cinquanta. Il procedimento della valutazione dei rischi consente, infatti, ad ogni datore di lavoro di individuare i precisi contenuti di salute e sicurezza da adottare, per adempiere correttamente
I principi di riferimento non cambiano (tanto è vero che la normativa previgente rimane ancora pienamente in vigore), muta il modello applicativo del dovere di sicurezza, che da un’impostazione prevalentemente prescrittiva transita verso una gestione sistematica degli interventi previsti e che non guarda più solamente al “cosa” fare e “come” farlo, ma prende in attenta considerazione “chi” deve farlo.
Lo schema cui riportarsi si trasforma da quello basato sulla protezione oggettiva in uno del tutto nuovo, focalizzato sulla prevenzione soggettiva.
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: novità principali
L’impostazione è in pratica la stessa già tracciata con il D.Lgs. n. 626/1994, ma si coglie l’opportunità di prevedere un campo di applicazione ancora più allargato (tutti i settori di attività, privati e pubblici, tutte le tipologie di rischio, nonché tutti i lavoratori e le lavoratrici, subordinati e autonomi, ed ai soggetti ad essi equiparati (art. 3, commi 1 e 4, D.Lgs. n. 81/2008).
IL D.LGS 81/2008
Il 9 aprile 2008 il Presidente della Repubblica firma il D.Lgs. n. 81, in recepimento della legge delega n. 123 del 2007. Il testo ingloba e abroga i seguenti dispositivi legislativi:
DPR 547/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
DPR 164/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni DPR 303/1955 Norme generali per l’igiene del lavoro
D.Lgs. 277/1991 Protezione contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici D.Lgs. 626/1994 Miglioramento salute e sicurezza dei lavoratori
D.Lgs. 758/1994 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro D.Lgs. 493/1996 Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute
D.Lgs. 494/196 Prescrizioni minime di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili D.Lgs. n. 187/05 Esposizione a vibrazioni meccaniche
D.Lgs. 257/07 Prescrizioni minime di salute e sicurezza relative ai campi elettromagnetici Direttiva 2006/25/CE Prescrizioni minime di salute e sicurezza relative alle radiazioni ottiche
SCHEMA DEL D.LGS. 81/2008
(306 ARTICOLI – 13 TITOLI – 51 ALLEGATI)
TITOLO I: Principi generali (art. 1 – 61) (allegati da I a III)
TITOLO II: Ambienti di lavoro (art. 62 – 68) (allegato IV)
TITOLO III: Attrezzature di lavoro e DPI (art. 69 – 87) (allegati da V a IX)
TITOLO IV: Cantieri temporanei e mobili (art. 88 –160) (allegati da X a XXIII)
TITOLO V: Segnaletica (art. 161–166) (allegati da XXIV a XXXII)
TITOLO VI: Movimentazione Manuale dei Carichi (art. 167–171) (allegato XXXIII)
TITOLO VII: Attrezzature munite di VDT (art. 172–179) (allegato XXXIV)
TITOLO VIII: Agenti fisici (art. 180–220) (allegati da XXXV a XXXVII)
TITOLO IX: Sostanze pericolose (art. 221–265) (allegati da XXXVIII a XLIII)
TITOLO X: Agenti Biologici (art. 266–286) (allegati da XLIV a XLVIII)
TITOLO X bis: Protezione dalle ferite da taglio e da punta (art. 286bis – 286 septies)
nel settore ospedaliero e sanitario
Testo Unico – D.lgs. 81/2008 - Principi generali (Titolo I):
q obblighi delle figure aziendali (Datore di lavoro, dirigente, preposto);
q organizzazione della sicurezza (RSPP, Medico Competente, RLS, incaricati antincendio, incaricati del primo soccorso);
q valutazione dei rischi;
q gestione delle emergenze;
q rischi associati: all’interno del titolo I viene specificata che deve essere
fatta la valutazione di tutti i rischi presenti nell’attività, a prescindere che
siano o non siano specificatamente normati nei titoli successivi.
Testo Unico – D.lgs. 81/2008 - Ambienti di lavoro (Titolo II):
Rimanda all’allegato IV per le prescrizioni relative alle caratteristiche del luogo di lavoro;
Rischi associati:
q caduta dall’alto;
q scivolamenti;
q inciampamenti;
q urti;
q rischio incendio;
q caduta di materiale dall’alto.
Testo Unico – D.lgs. 81/2008 - Attrezzature di lavoro (Titolo III):
Composto da tre capi: attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale, rischio elettrico;
rischi associati:
q schiacciamento;
q tagli / abrasioni;
q impigliamenti;
q cesoiamenti;
q schiacciamenti;
q contatto con punti in tensione (contatto diretto, contatto indiretto, fulminazione).
Testo Unico – D.lgs. 81/2008 - Cantieri temporanei e mobili (Titolo IV):
Regola le attività in cantiere, riportando le prescrizioni previste nel D.P.R.
164/56; regola i rapporti tra le aziende che operano all’interno del medesimo cantiere: coordinamento;
rischi associati:
q cadute dall’alto;
q crollo;
q caduta di materiali;
q seppellimento;
q rischi elettrici;
q ...
Testo Unico – D.lgs. 81/2008 - Segnaletica (Titolo V):
q segnalare i rischi residui (triangolari, pittogrammi neri su fondo giallo);
q segnalare norme comportamentali:
divieti (circolari, pittogrammi neri su fondo bianco);
obblighi (circolari, pittogrammi bianchi su fondo blu).
q segnali antincendio:
presidi (rettangolari, fondo rosso e pittogramma bianco);
emergenza (rettangolari, pittogramma bianco su fondo verde).
Testo Unico – D.lgs. 81/2008 - Movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI):
v quando sollevo pesi superiori a 30 kg. almeno una volta al giorno o oggetti di peso superiore a 3 kg. per più di 8 volte al giorno:
sollevamento (metodo NIOSH, ISO 11228-1);
tiro e spinta (metodo Snook-Ciriello, ISO 11228-2).
v quando eseguo movimenti frequenti e ripetitivi:
movimenti ripetuti (metodo OCRA, ISO 11228-3).
Testo Unico – D.lgs. 81/2008 - Attrezzature munite di videoterminali (Titolo VII):
q uso di attrezzature munite di videoterminali per più di venti ore la settimana.
q affaticamento visivo;
q disturbi muscolo – scheletrici;
q fatica mentale.
Testo Unico – D.lgs. 81/2008 - Agenti fisici (Titolo VIII):
q rumore (capo II);
q ultrasuoni;
q infrasuoni;
q vibrazioni meccaniche (capo III);
q campi elettromagnetici (capo IV);
q radiazioni ottiche artificiali (capo V);
q microclima;
q atmosfere iperbariche.
Testo Unico – D.lgs. 81/2008 - Sostanze pericolose (Titolo IX):
q agenti chimici (capo I);
q agenti cancerogeni e mutageni (capo II);
q amianto (capo III).
Testo Unico – D.lgs. 81/2008 - Agenti Biologici (Titolo X):
q esposizione deliberata (laboratorio, industrie casearie);
q esposizione non deliberata (pulizia, assistenza alle persone).
Testo Unico – D.lgs. 81/2008 - Atmosfere esplosive (Titolo XI):
q classificazione delle aree in base alla direttiva ATEX:
Area 0-1-2;
Area 20-21-22
q sostanze infiammabili;
q gas combustibili;
q polveri combustibili.
Art. 2. D.lgs. 81/2008
Definizione di datore di lavoro
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
b) «datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei
Art. 2. D.lgs. 81/2008 Definizione di lavoratore
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, e successive modificazioni;
MISURE GENERALI DI TUTELA – Art. 15 D.Lgs 81/2008
Le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori rappresentano la concreta applicazione del diritto alla salute previsto dall’art. 32 della Costituzione.
Nell’elenco dei principi e delle misure si applica anche il principio della massima sicurezza tecnicamente fattibile ricavabile dall’art. 2087 del Codice Civile.
MISURE GENERALI DI TUTELA – Art. 15 D.Lgs 81/2008
Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
v La valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
v la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
v l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
v il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro
monotono e di quello ripetitivo;
v la riduzione dei rischi alla fonte;
v la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
MISURE GENERALI DI TUTELA – Art. 15 D.Lgs 81/2008
v la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
v l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
v la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
v il controllo sanitario dei lavoratori;
v l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
v l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
v l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
v l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
v l’istruzioni adeguate ai lavoratori;
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
Art. 20 D.Lgs 81/2008
OBBLIGHI DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di Art. 20 D.Lgs 81/2008
OBBLIGHI DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA
https://www.ispettorato.gov.it/it- it/strumenti-e-servizi/Pagine/Testo- unico-salute-e-sicurezza.aspx
IL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE:
Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Provvede a (art. 33 D.Lgs. 81/2008):
1. Individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
2. Elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28 comma. 2 del D.Lgs 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure;
3. Elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
4. Propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
5. Partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008;
6. Fornisce ai lavoratori le informazioniart. 36 del D.Lgs 81/2008.
DATORE DI LAVORO
RSPP
DIRIGENTI E PREPOSTI
LAVORATORI
RLS
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE
MEDICO
COMPETENTE ASPP
DATORE DI LAVORO: Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. (art. 2 D. Lgs. 81/2008).
OBBLIGHI INDELEGABILI (art. 17 D.Lgs. 81/2008):
1. la valutazione dei rischi, con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi.
(ammenda da 2.000 a 4.000 euro in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3)
(ammenda da 1.000 a 2.000 euro in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a) primo periodo ed f)
2. nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
(arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400)
DATORE DI LAVORO DI FATTO – NOZIONE
Nei luoghi di lavoro il datore di lavoro va considerato più che il titolare di un contratto di lavoro con il lavoratore il titolare del rapporto di lavoro con lo stesso, potendo rientrare in tale categoria anche colui che, secondo un principio di effettività, riveste la figura di datore di lavoro “di fatto”. Al di là quindi dell’assunzione formale di un di un rapporto di lavoro subordinato, qualunque sia il tipo, nei confronti del lavoratore la posizione del datore di lavoro è insita nel pieno ed effettivo esercizio dei poteri datoriali.
(Cassazione Sezione IV penale – sentenza n° 36878 del 22/09/2009.)
Art. 299 D. Lgs. n. 81/2008 - esercizio di fatto dei poteri direttivi secondo il quale “le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) (datore di lavoro), d) (dirigente) e e) (preposto) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a
ALTRI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: art. 18 D.Lgs. 81/2008 (1)
Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’art. 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività seconde le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro)
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro)
articoli 36 e 37;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro)
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro)
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200)
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro) agli articoli 36 e 37;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro)
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto
dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro)
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda.
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro)
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro con riferimento agli infortuni superiori a un giorno)
(sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni) [L’applicazione della sanzione di cui … (sopra)…, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124]
[...]
1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro) aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al
sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro)
2
.
Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro)
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
IL DIRIGENTE – art. 2 D.Lgs 81/2008 comma 1 lett. d
persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
Formazione:(D.Lgs. 81/2008 artt. 15 – 37 comma 7) corsi di formazione obbligatori (minimo 12 ore ed aggiuntivi a quelli previsti per i lavoratori) a seconda del settore di riferimento e dei rischi specifici di settore.
Alcuni compiti,se svolti dal Dirigente, devono essere affidati con specifica Delega.
Art. 16 D. Lgs. 81/2008 – Delega di funzioni
1. La delega di funzioni, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a. che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b. che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d. che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
e. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. (L’obbligo di cui al precedente periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30, comma 4).
IL RSPP – RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Definizione: (art. 2 lett. f) del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.) “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art.32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
Le capacità ed i requisiti professionali del RSPP sono individuati dall'art.32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., mentre i compiti nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione sono dettagliati all'art. 33 del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.
RSPP Datore di lavoro (svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi) – art. 34 comma 1 D.Lgs. 81/2008
Il datore di lavoro, salvo che nei casi previsti dall’Allegato II del D.Lgs. 81/2008, può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi…….dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori, nei seguenti casi:
- AZIENDE ARTIGIANE E INDUSTRIALI (fino a 30 dipendenti) (escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del Dpr 17/05/1988 N° 175 – centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari….);
- AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECNICHE (fino a 30 lavoratori) - AZIENDE DELLA PESCA (fino a 20 lavoratori)
RSPP DATORE DI LAVORO (svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi) – art. 34 comma 1 D.Lgs. 81/2008
Formazione: (art. 34 comma 2 D.Lgs. 81/2008) corsi di formazione obbligatori da 16 a 48 ore a seconda del settore di riferimento e dei rischi presenti sul luogo di lavoro, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante l’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e provincie autonome del 21/12/2011.
Accordo Stato Regione del 21/12/2011
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°8 dell’ 11/01/2012 – Entrato in vigore il 26/01/2012
Formazione dei Lavoratori:
Per quanto concerne i lavoratori, questi dovranno frequentare un modulo formativo generale di 4 ore, più un modulo formativo specifico di durata variabile a seconda della tipologia di attività:
- 4 ore, attività a rischio basso quali attività impiegatizie, commercio, piccoli artigiani, alberghi e ristoranti, associazioni;
- 8 ore, attività a medio rischio quali agricoltura, pesca, trasporti e magazzini, pubblica amministrazione, istruzione;
- 12 ore, attività a rischio elevato quali cantieri edili ed estrattivi, industrie, smaltimento rifiuti, sanità.
Previsto anche l'aggiornamento periodico. Per chi non ha mai frequentato corsi di formazione, il datore di lavoro deve concludere entro un anno il percorso formativo. Per chi ha già frequentato dei corsi di formazione, in accordo a quanto prima previsto, dovrà solo rispettare le scadenze di
Accordo Stato Regione del 21/12/2011
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°8 dell’ 11/01/2012 – Entrato in vigore il 26/01/2012
Formazione dei preposti e dei dirigenti:
Per i preposti e dirigenti, previsti un percorso formativo specifico da 8 e 12 ore rispettivamente con, anch'essi, obbligo di aggiornamento periodico.
Aggiornamento:
L’aggiornamento ha una durata modulata in relazione ai tre livelli di rischio individuati nell’Accordo e più precisamente:
• 6 ore per le attività a rischio basso,
• 10 ore per le attività a rischio medio,
• 14 ore per quelle a rischio alto.
L’aggiornamento, va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica sia a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 che a quei datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 95 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626.
ASPP – Addetto servizio prevenzione e protezione
Requisiti formativi e professionali analoghi a quelli dell’RSPP (Art. 32 D.Lgs 81/2008) Quali sono i sui compiti? Aiutare l’RSPP nello svolgimento dei compiti in capo al Servizio.
Quali sono i suoi obblighi? Nessuno in particolare; l’obbligo fondamentale è quello della collaborazione con l’RSPP secondo criteri oggettivi di professionalità legati alla specifica mansione.
ASPP – Negli Istituti d’istruzione, di formazione professionale e universitari
……….
8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.
9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.
10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l’incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.
MEDICO COMPETENTE – Art. 2 D.lgs 81/2008
Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D. Lgs. 81/08.
• Non è sempre (ma quasi) necessario;
• Deve essere nominato formalmente e la sua nomina deve essere controfirmata per accettazione;
• Deve essere informato di nuove assunzioni, dimissioni, cambi di mansione e cambi dell’attività.
MEDICO COMPETENTE – Requisiti e Competenze (Art. 38 D.Lgs. 09/04/08, n° 81)
§ Medico specializzato in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.
§ Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e in psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro.
§ Autorizzazione di cui all’art. 55 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n.277.
§ Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
Il medico competente deve partecipare al programma E.C.M. Educazione continua in medicina con programma triennale.
L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
MEDICO COMPETENTE – Compiti e obblighi (Art. 25 D.Lgs 81/2008) (1)
Quali sono i suoi compiti? Gestire la parte sanitaria del sistema di prevenzione e protezione dei lavoratori.
Quali sono i suo obblighi? Visitare i luoghi di lavoro una volta l’anno, partecipare alla valutazione dei rischi, predisporre il protocollo sanitario, curare il servizio di primo soccorso, visitare i lavoratori, fornire indicazioni in merito ai risultati delle visite.
Collabora con il datore di lavoro e il RSPP:
• Alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria.
• Alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico- fisica dei lavoratori.
• All’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza.
• All’ organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
MEDICO COMPETENTE – Compiti e obblighi (Art. 25 D.Lgs 81/2008) (2)
Effettua le visite mediche all’atto di:
• Assunzione;
• Periodicamente (periodicità stabilita dal medico);
• Cambio di mansione.
Il medico compila la cartella sanitaria (segreta) e il giudizio di idoneità (che il DdL
può leggere). Può essere un’idoneità, idoneità con prescrizioni, non idoneità.
SORVEGLIANZA SANITARIA – Art. 41 D. Lgs 81/2008
Gli accertamenti preventivi e periodici devono essere organizzati dal medico competente secondo un protocollo sanitario organizzato e definito dal medico che si avvale di Linee Guida emanate da istituzioni pubbliche e associazioni scientifiche
Il protocollo Sanitario indica le tipologie delle visite mediche da eseguirsi e la loro periodicità.
Gli esiti della visita medica devono essere allegati ad una specifica cartella sanitaria secondo il modello previsto dall’art. 54 del D.Lgs. 81/08.
La sorveglianza sanitaria non si esaurisce nella tradizionale visita preventiva e periodica ma presenta un quadro più articolato e definito la cui finalità è formulato dal medico competente in giudizio di idoneità che, in base alla mansione specifica, deve esprimere:
a) idoneità;
SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA – ESEMPI
• Utilizzo VDT > 20 h/sett.;
• Movimentazione manuale dei carichi;
• Rischio chimico non basso;
• Rischio cancerogeno;
• Amianto;
• Rischio biologico deliberato;
• Rumore con esposizione giornaliera superiore ad 85 dB(A);
• Rischio vibrazioni con esposizione superiore a 0,5 m/s2(WBV) o 2,5 m/s2 (HAV);
• Lavoro notturno;
• Nei casi in cui il datore di lavoro ne ravvisa la necessità.
GLI ADDETTI ALLE EMERGENZE
L’ ADDETTO PREVENZIONE INCENDI: (D. Lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81, art. 46 – D.M. 10/03/1998, All.IX, 9.5)
LIVELLI DI RISCHIO INCENDIO DEI LUOGHI DI LAVORO: (art.2 comma 4 del D.M. 10/03/1998)
RISCHIO D’INCENDIO BASSO: sono quelli in cui sono presenti sostanze a basso tasso d’infiammabilità e le condizioni degli ambienti offrono bassa possibilità di sviluppo di principio d’incendio ed in cui è limitata la probabilità di propagazione.
RISCHIO D’INCENDIO MEDIO: sono quelli in cui sono presenti sostanze infiammabili, e/o condizioni di locali e/o di esercizio, che possono favorire lo sviluppo d’incendio ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione è limitata. L’allegato IX del D.M.10/03/1998 riporta alcuni esempi: (i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze ,infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto).
RISCHIO D’INCENDIO ELEVATO: sono quelli in cui, per la presenza di sostanze altamente infiammabili, e/o per le condizioni dei locali e/o di esercizio, sussiste notevole probabilità di sviluppo d’incendi e di propagazione delle fiamme. In tale classe vanno considerati anche quei luoghi in cui, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili, l’affollamento degli ambienti, lo stato dei