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CITTÀ DI PORTICI (Provincia di Napoli)

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CITTÀ DI PORTICI

(Provincia di Napoli)

Provincia di Napoli

DELIBERA n. 156 del22/12/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO:

Approvazione Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici

economici.

SEDUTA PUBBLICA

L'anno duemilaquattordici, ìl giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 11.00 in seconda chiamata, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avviso Pro t. Gen. n. 36123 del 16.12.2014 e successiva comunicazione Pro t. Gen. n. 36198 del 17.12.2014, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione.

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di 16 (sedici) compreso il Sindaco, accertato a mezzo appello eseguito dal Segretario Generale, come segue:

l) MARRONE Nicola (Sindaco) Presente 14) MAZZONE Mauro 2) BORRELLI Raffaele Presente 15) OLIVIERI Massimo

3) PASQUA Omelia Assente 16) BIMONTE Salvatore

4) TEODONNO Claudio Assente 17) DELLA PIA Alessandro 5) MINICHINO Maurizio Assente 18) IACOMINO Salvatore 6) ESPOSITO Ciro Presente 19) RISI Aniello

7) FARRONI Fernando Presente 20) GHERARDELLI Michele 8) VISCARDI Gianluca Presente 21) SCALA Vincenzo

9) SANNINO Pasquale Presente 22) SANTOMARTINO Franco l O) RUFFINO Vincenzo Assente 23) DI BARTOLOMEO Raffaele 11) MANZO Luca Assente 24) IACONE Giovanni

12) MIRANDA Michele Presente 25) CIOTOLA Vincenzo 13) FIMIANI Alessandro Presente

Presiede l'Assemblea il Dr. Farroni Fernando nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta

il

Segretario Generale Dr. Angelo Cucco.

Presente Presente Presente Assente Presente Assente Presente Presente Presente Presente Assente Assente

E' presente, nel corso della medesima l'Assessore Cuorvo, l'Assessore Pignalosa, l'Assessore Maisto e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'assemblea dell'odierno Consiglio.

(2)

(OMISSIS)

In continuazione di seduta, alle ore 13.16 del 22/12/2014, sono presenti in aula 19 Consiglieri, oltre il Sindaco, e assenti i restanti 5 Consiglieri (Miranda, Borrelli, Teodonno, Olivieri e Ciotola).

Il Presidente, esauritasi la trattazione del punto precedente, pone in discussione il successivo punto dell'ordine del giorno, relativo a: "Approvazione Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici", dando lettura della proposta di deliberazione agli atti dei lavori odierni e cedendo poi la parola all'Assessore Cuorvo che illustra l'atto in parola.

Successivamente, riprende la parola il Presidente del Consiglio che comunica all'Assemblea del deposito di due emendamenti a firma del Presidente della 6" Commissione Consiliare "Politiche Sociali", Dott.

Raffaele Di Bartolomeo, corredati del parere tecnico del dirigente competente, dandone lettura.

Il primo emendamento propone di aggiungere alla fine del comma 2 dell'art. 12 il periodo: "e comunque mai superiore al 50% del contributo concesso inizialmente", mentre il secondo propone di "ttbrogare l'ultimo capoverso degli artt. 9 comma 5 e 10 comma 4".

Il Presidente, Dott. Farroni, preso atto che non vi sono altre richieste di intervento in merito agli emendamenti presentati pone in votazione il primo emendamento, invitando il Segretario Generale a procedere per appello nominale.

Voti favorevoli n. 23, espressi, all'unanimità, per appello nominale dai 22 Consiglieri, oltre il Sindaco, presenti e votanti, escluso n. 2 Consiglieri assenti (Della Pia e Ciotola). L'emendamento è pertanto approvato.

Di seguito si procede alla votazione del secondo emendamento, mentre si registra l'ingresso in aula del Consigliere Della Pia: voti favorevoli n. 24, espressi, all'unanimità, per appello nominale dai 23 Consiglieri, oltre il Sindaco, presenti e votanti, escluso il Consigliere Ciotola assente. L'emendamento è pertanto approvato.

Gli interventi dei Consiglieri, dell'Assessore e del Presidente, sono riportati integralmente nel verbale della seduta odierna al quale si rinvia, al fine di formare parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Presidente, constatato che non vi sono richieste di interventi, sottopone a votazione la proposta di delibera "Approvazione Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici" corredata dal parere favorevole di regolarità tecnica e dal visto contabile, così come emendata.

Al momento della votazione sono presenti n. 22 Consiglieri, oltre il Sindaco ed assenti i restanti n. 2 Consiglieri (Bimonte e Ciotola).

Votano a favore n. 22 Consiglieri, oltre il Sindaco, espressi all'unanimità per appello nominale.

Di seguito il Presidente invita a votare l'immediata eseguibilità del deliberato, registrandosi, nel frattempo, l'ingresso del Consigliere Bimonte.

Al momento della votazione sono presenti 23 Consiglieri, oltre il Sindaco ed assente il Consigliere Ciotola.

Votano a favore n. 23 Consiglieri, oltre il Sindaco, espressi all'unanimità per appello nominale.

Il Presidente del Consiglio, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento invita a passare al successivo punto all'ordine del giorno.

Sono le ore 13.27

IL CONSIGLIO COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di propria competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 42 del D. L.gvo n°

267 del 18.08.2000 e s.m. i., dello Statuto e dei vigenti Regolamenti Comunali;

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione, con annessa relazione istruttoria, relativa all'argomento segnato in oggetto, corredata dal prescritto parere di regolarità tecnica di cui ali 'att.49 -

comma l o-del D. Lgvo n.267/2000 e dal visto contabile; ~

Ritenuto di doverla approvare;

Atteso l'esito delle votazioni innanzi descritte;

DELIBERA

l. di approvare in ordine all'argomento indicato in oggetto, la proposta di deliberazione così come formulata, nell'apposito documento che viene riportato in allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e che si intende nel presente dispositivo ripetuta e trascritta, integrata dagli emendamenti proposti e approvati in narrativa;

2. dichiarare la presente, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'alt. 134, comma 4 del D.

Lgvo n. 267/2000;

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CITTÀ DI PORTICI

PROVINCIA DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

L'articolo 12 della legge n. 241/1990 prevede la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili fmanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi .

Il D.P.R. 7.4.2000 n. 118 Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59 prescrive che, oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente.

L'articolo 26 del D.Lgs.n. 33/2013 prescrive inoltre che le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Oltre ciò , devono essere pubblicati gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili fmanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dci provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.

Secondo le indicazioni dell' Autorità Nazionale An ti Corruzione (AN A C), delibera n. 59/2013, tali pubblicazioni assolvono anche le funzioni dell'Albo dei beneficiari di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 118/2000, ove adeguatamente strutturate.

Per tutto quanto sopra, per assicurare il rispetto della richiamata normativa, la Giunta Comunale con delibera n.

353 dcl17 luglio 2014 ha approvato uno schema di regolamento per la disciplina della materia di che trattasi.

Per quanto sopra, si propone alla Consiglio comunale, l'approvazione dello schema di regolamento allegato , previo esame delle competenù commissioni consiliari.

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Letta la relazione istruttoria, si propone al Consiglio Comunale di approvare la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 12 della legge n. 241/1990 che prevede la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili fmanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi .

VISTO il D.P.R. 7.4.2000 n. 118 Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59 il quale prescrive che, oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente.

VISTO l'articolo 26 del D.Lgs.n. 33/2013 che prescrive inoltre che le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Oltre ciò , devono essere pubblicati gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.

VISTE, inoltre le indicazioni dell' Autorità Nazionale An ti Corruzione (ANAC), delibera n. 59/2013, tali pubblicazioni assolvono anche le funzioni dell'Albo dei beneficiari di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 118/2000, ove adeguatamente strutturate

VISTO lo schema di regolamento adottato dalla Giunta Comunale con delibera n. 353 del 17 luglio 2014 e proposto all'approvazione di questo Consiglio

Dato atto che :

tale regolamento costituisce uno strumento necessario per rispettare la normativa sopra richiamata.

la precedente regolamentazione in vigore presso l'ente non è adeguata agli sviluppi normativi e giurisprudenziali. Sopravvenuti;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del TUEL D.Lgs.n. 267 /2000;

DELIBERA

1. Approvare l'allegato Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici.

(Dott. Nicola Marrone)

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CITTA' DI PORTICI

( Provincia di Napoli)

Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici

Testo coordinato con gli emendamenti approvati

l

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Comune di Portici

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINIO E ALTRI BENEFICI ECONOMICI

Articolo 1-Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 12 della legge 8 agosto 1990 n. 241, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici.

2. Le norme del presente regolamento non si applicano:

a) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune a soggetti cui lo stesso partecipa, a causa di tale partecipazione;

b) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale;

c) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune di Portici a titolo di corrispettivo o di rimborso spese, a causa di rapporti di natura patrizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/ o eventi in collaborazione con altri soggetti;

d) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite;

e) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali.

3. Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi e beni mobili e immobili di proprietà del Comune contenute nei vigenti regolamenti comunali di settore.

4. In relazione alle disposizioni di cui al comma precedente, le disposizioni del presente regolamento costituiscono norma generale e di principio e pertanto trovano applicazione per quanto non previsto e disciplinato dai regolamenti comunali di settore.

Articolo 2 - Principi

1. La concessione di contributi, del patroclllio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è fmalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività

di interesse generale.

i_

2. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse · pubbliche.

3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

4. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto. Ove, a seguito dell'entrata in vigore di dette norme, si renda necessario procedere a un adeguamento delle norme del presente regolamento, tale adeguamento viene operato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

5 L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al presente regolamento nella concessione dei contributi e benefici economici deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione o di proposta di concess10ne .

Articolo 3 - Definizioni

2

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1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

a) Contributi ordinari: somme di denaro erogate a sostegno dell'attività ordinaria, esercitata dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione per lo meno semestrale;

b) Contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale, e giudicate dalla Amministrazione di particolare rilievo;

c) Patrocinio: riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica adesione del Comune;

d) Altri benefici economici: prestazioni gratuite di servizi, fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale; possibilità di utilizzare il personale dipendente alle condizioni di cui all'art.14, comma 4;

e) Struttura competente: l'articolazione organizzativa del Comune, competente alla gestione dei procedimenti e dei processi relativi a un determinato ambito di intervento e alla quale il PEG ha assegnato i relativi capitoli di spesa.

Articolo 4 - Settori di intervento

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:

a) sociale e socioassistenziale: per l'organizzazione e la gestione di attività e servizi socio assistenziali e per l'avvio e la gestione di iniziative di promozione e educazione sociale;

b) istruzione, formazione, ricerca scientifica e giovani: per attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico e delle problematiche giovanili; per iniziative e interventi fmalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative; per incontri, convegni dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche; per interventi socio educativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati; per iniziative e attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;

c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici: per le attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città; per allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura della città; per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali; per iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo musicale, teatrale e cinematografico;

d) sport e tempo libero: per attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività

sportive; per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei soggetti portatori di~

handicap e degli anziani; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio culturale;

e) tutela dell'ambiente: per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale; per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali;

f) turismo: per l'organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni ed eventi e iniziative in genere di richiamo turistico; per le attività e le iniziative di promozione turistica del territorio, anche mediante la partecipazione a fiere ed eventi non organizzati sul territorio comunale;

g) sviluppo economico: per l'organizzazione di iniziative ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali; per la partecipazione a fiere ed eventi non organizzati sul territorio comunale volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali; per le attività volte allo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica da applicare alle attività del territorio;

h) protezione civile: per lo svolgimento di attività educative e formative per favorire e accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile; per l'organizzazione di

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eventi volti a promuovere e valorizzare le attività e i compiti della protezione civile; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile;

i) attività umanitarie e di sostegno alla pace: per lo svolgimento di attività educative e formative; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza;

Articolo 5 - Soggetti beneficiari

1. Salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento, possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici:

a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;

b) associazioni e fondazioni, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;

c) associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;

d) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento.

2. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali

Articolo 6 - Concessione di contributi ordinari

1. La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG finanziario relativo all'esercizio e le sue successive modifiche, stabilisce, per ciascun settore di intervento, la somma da destinare alla concessione di contributi la somma individuata non può essere inferiore al 75% della somma complessiva da destinare alla concessione di contributi.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, le strutture comunali competenti nei vari settori di intervento adottano e pubblicano un bando per la concessione di contributi ordinari. Ove a tale data non sia ancora stato approvato il bilancio di previsione, sono presi a riferimento gli importi dell'esercizio precedente, salvo conguaglio a bilancio approvato.

3. Nel bando devono essere indicati almeno:

a) l'ammontare della somma a disposizione per i contributi ordinari per l'ambito di intervento di riferimento;

b) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;

c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;

d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;

e) se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici, ai

sensi dell'articolo 14; (\ /_

f) i criteri che verranno seguiti per la concessione dei contributi; ~

g) le modalità di erogazione del contributo.

4. Il bando deve essere adeguatamente pubblicizzato e diffuso, anche attraverso la diffusione sul sito del Comune di Portici e attraverso l'affissione del bando presso gli uffici decentrati dell'Amministrazione Comunale.

5. I contributi ordinari vengono concessi dal Responsabile della struttura competente, con propria determinazione, sulla base dei criteri previsti dall'articolo seguente.

6. Il provvedimento di cui al comma precedente deve essere adottato entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione, e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.

7. Il Responsabile della struttura competente, con il provvedimento di cui al comma 6, può concedere un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.

4

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8. Per la valutazione dei programmi di attività dei richiedenti, il Responsabile della struttura competente può avvalersi di una Commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.

9. L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.

10. Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate spese le voci di spesa relative a prestazioni del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'attività con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.

Articolo 7 - Criteri per la concessione dei contributi ordinari

1. Nella concessione e quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, il Responsabile della struttura competente adotta i seguenti criteri:

-livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;

-grado di rilevanza territoriale dell'attività;

-livello di coerenza con le linee pro grammatiche dell'Amministrazione;

-quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;

- originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;

-livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;

- quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata, e relative modalità di svolgimento;

- quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;

- gratuità o meno delle attività programmate.

-accessibilità alle persone diversamente abili.

2. Nell'adozione dei bandi di cui all'articolo 6, il Responsabile della struttura competente può prevedere, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.

Articolo 8 - Concessione di contributi straordinari

l. I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione. La somma da destinare a contributi straordinari non può essere superiore al 25% della somma complessiva da destinare alla concessione di contributi. Per favorire la partecipazione di tutte le associazioni alla vitalità

socioculturale cittadina, almeno il 25% di tali risorse potrà essere destinata a contributi inferiori alla~ soglia dei 500€.

2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda alla struttura comunale competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo straordinario, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

3. La richiesta deve contenere:

a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata di svolgimento, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;

b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine della città;

c) il tipo di beneficio economico richiesto, nel caso in cui questo consista, esclusivamente o parzialmente in un altro beneficio economico, ai sensi dell'articolo 14.

4. Alla richiesta devono essere allegati il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.

S. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione.

Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, 5

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entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.

6. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

7 Al termine dell'istruttoria che accerta i presupposti previsti dal regolamento e l'accoglibilità dell'istanza, il responsabile del procedimento predispone relazione motivata e proposta di deliberazione dell'organo deliberante.

8. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo tenuto conto:

- della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;

- della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, della città;

- dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;

- della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;

-gratuità o meno dell'iniziativa.

9. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.

10. Non è consentito concedere contributi straordinari per attività o iniziative rientranti nell'attività ordinaria del richiedente.

11. L'ammontare del contributo concesso non può superare il 50% della spesa complessiva effettivamente sostenuta e, comunque, non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.

12. Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate spese le voci di spesa relative a prestazioni personali del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario.

Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'iniziativa con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.

Articolo 9 - Erogazione dei contributi ordinari

1. I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile della struttura competente entro 90 giorni dallo svolgimento dell'attività o dallo svolgimento delle singole iniziative che compongono l'attività complessiva ammessa a contributo.

2. A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 60 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:

1) una relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;

2) rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la~

specifica destinazione del contributo;

3) copia delle fatture e dei documenti di spesa.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari per i tre anni success1V1.

4. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Responsabile della struttura competente, con proprio provvedimento, riduce il contributo concesso.

5. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. E' fatta, eofm±flqtle, salva ht possibilità di

eompeflsare il debito eofl il beHefieio eoneesso.1

6. Al contributo si applica la ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla normativa vigente

1 Eliminato in sede di approvazione.

6

(11)

Articolo 10-Erogazione dei contributi straordinari

1. Per l'erogazione dei contributi straordinari, i soggetti beneficiari, entro 180 giorni dalla data di

svolgimento dell'evento o della manifestazione ammessa a contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:

1) una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'evento o della manifestazione per cui è stato concesso il contributo;

2) la rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;

3) copia delle fatture e dei documenti di spesa.

2. I contributi straordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile della struttura competente entro i trenta giorni successivi.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi straordinari per i tre anni success1V1.

4. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. E' flltts, eotmtftque, salva la possibilità d:i COtnpCRSafe il debito COft il bcftcfieio COftCCSSO. 2

5. Al contributo si applica la ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 11- Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.

2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "con il contributo del Comune di Portici'.

Articolo 12 - Decadenza

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, dall'articolo 10 , comma 3 e in caso di inadempimento di quanto previsto dall'art. l l, i beneficiari decadono dal contributo concesso:

a) nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo ordinario non sia stata svolta. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;

b) nel caso in cui l'iniziativa o l'evento per cui è stato concesso un contributo straordinario non sia stata

svolta entro quattro mesi dalla concessione del contributo. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore ~

debitamente motivati e documentati;

c) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo, sia ordinario che straordinario.

2. Nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo ordinario sia stata svolta in misura parziale, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta e comunque mai superiore al 50% del contributo concesso inizialmente. 3.

3. Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dal contributo ai sensi del presente articolo, il richiedente non potrà beneficiare di contributi per l'anno successivo.

Articolo 13 - Patrocinio

1. Il patrocinio rappresenta un riconoscimento simbolico e una forma di apprezzamento del Comune di Portici nei confronti di iniziative ritenute meritevoli.

2 Eliminato in sede di approvazione.

3 In grassetto viene riportata l'integrazione apportata in sede di approvazione.

7

(12)

2. Il patrocinio può essere concesso per iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico, economico, sportivo, ovvero ritenute di particolare significato o di rilievo istituzionale per il Comune e non aventi scopo di lucro.

3. Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione Comunale, promuovendone l'immagine ed il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.

4. Possono richiedere il patrocinio persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale.

S. Il patrocinio può essere concesso a soggetti di esterni al territorio comunale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per la città o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

6. Il patrocinio è concesso dal Sindaco con proprio provvedimento motivato, sentito l'Assessore competente per il settore di intervento, oppure, in caso di assenza del Sindaco, dall'Assessore competente per il settore di intervento, con proprio provvedimento motivato.

7. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda alla struttura competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il patrocinio, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. La domanda deve indicare il tipo di iniziativa e le sue finalità, il programma, tempi, luoghi e modalità di svolgimento. el caso in cui la richiesta non comprenda le agevolazioni e i benefici di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 il termine di cui al presente comma è ridotto a 10 giorni.

8. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione.

el caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso c riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.

9. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di patrocinio viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

1 O. Nel caso in cui, contestualmente al patrocinio, sia richiesta anche la concessione di un contributo straordinario, si applicano integralmente gli articoli 8 e 1 O.

11. La concessione del patrocinio non deve comportare l'assunzione di alcun onere economico da parte del Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di canoni e tariffe, nei limiti e con le modalità stabilite dai regolamenti di settore.

12. In presenza della concessione del patrocinio per iniziative senza scopo di lucro è consentito fornire ai richiedenti coppe, targhe, medaglie e simili, nonché provvedere, a carico del comune, alla stampa di

manifesti cd inviti relativi all'iniziativa ~

13. La fornitura di coppe, targhe, medaglie e materiale tipografico è disposta dal Responsabile della struttura competente, con proprio provvedimento, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 7, e nei limiti delle risorse disponibili.

14. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente a utilizzare lo stemma del Comune limitatamente all'iniziativa.

15. Tutto il materiale pubblicitario relativo all'iniziativa deve recare la seguente dicitura: "con il patrocinio del Comune di Portici'.

Articolo 14 - Concessione di altri benefici economici

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli altri benefici economici sono considerati contributi ordinari e sono concessi secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 7.

2. Il valore economico del beneficio è computato nell'ambito della somma che la Giunta Comunale destina a contributi mediante l'approvazione del PEG

3. Ai fini della determinazione del valore economico del beneficio, in caso di fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale, si tiene conto

8

(13)

dei prezzi ordinariamente praticati. Nel caso di utilizzo di personale dipendente, il valore economico del beneficio è pari al costo orario del personale utilizzato.

4. Il personale del Comune è utilizzabile soltanto ove non comprometta il normale svolgimento dei compiti istituzionale e comunque nei limiti e nel rispetto delle normative in materia di personale.

S. L'utilizzo dei benefici economici di cui alle presenti disposizioni, nel caso in cui non sia già disciplinato dai regolamenti comunali di settore, è disciplinato da apposita convenzione.

6. Il beneficiario è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.

7. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste. Nel caso in cui il beneficiario non si sia attenuto alle modalità previste o concordate, fatte salve le eventuali norme regolamentari vigenti, questi è obbligato a corrispondere all'Amministrazione Comunale il valore economico del beneficio, fatto, comunque, salvo il riconoscimento di eventuali ulteriori danni.

8. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile.

9. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

1 O. Alla concessione temporanea di beni appartenenti al patrimonio del Comune si applicano le disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale per la gestione del patrimonio, salvo che per la procedura di concessione di cui al precedente articolo 7.

Articolo 15- Albo dei beneficiari-Adempimenti per la trasparenza

1 E' istituito l'Albo dci beneficiari di provvidenze di natura economica, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000 n. 118 la cui tenuta è di competenza della Struttura dirigenziale Politica di bilancio.

2 All'atto dell'annotazione dell'impegno di spesa contenuto nel provvedimento di concessione o del rilascio del parere contabile su di qualsiasi provvedimento comportante sovvenzione, contributo, sussidio ed ausilio finanziario e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, la struttura iscrive il beneficiario nell'albo annotando nello stesso i contenuti previsti dall'articolo 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

3 Tali dati sono immediatamente pubblicati nei modi e nelle forme di cui al citato articolo 27 e la loro pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.

4 Il dirigente la struttura Politiche di bilancio individua un responsabile della tenuta dell'Albo e della pubblicazione dei dati. Il responsabile direttamente provvede alla pubblicazione dei dati ove abbia accesso diretto alla Sezione del sito ccAmministrazione Trasparente" ovvero trasmette i dati da\\

J..

pubblicare all' unità organìzzativa che ne ha la gestione. ~

Articolo 16-Norma di prima applicazione, finale e di rinvio

1. Le norme del presente regolamento acquistano efficacia il quìndicesimo giorno successivo alla avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

2. Dalla data di entrata in vigore delle norme del presente regolamento cessano di avere efficacia le norme regolamentari approvate in precedenza in tema di contributi, patrocini e vantaggi economici in genere trattati nel presente regolamento.

2. Alle richieste di contributi presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni del presente regolamento per le fasi del procedimento non ancora esaurite.

3. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale c regionale vigente.

9

(14)

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: Approvazione Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49- comma 1°-T.U.E.L. n. 267/2000 Parere di regolarità tecnica, anche con specifico riferimento alla garanzia della tutela della privacy nella redazione degli atti e diffusione - pubblicazione dei dati sensibili ed agli altri contenuti ai sensi ed in conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale degli atti ex art. 32 della Legge n.69/2009 e ss.

mm. 11.:

IRI si esprime parere FAVOREVOLE -

O si esprime parere CONTRARIO- per il seguente motivo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PARERE SULLA REGOLARITA' CON ILE (Art. 49-comma 1°- T.U.E.L. n. 267/2000)

~ si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere CONTRARlO per il seguente motivo : - - - -

~VISTO:

atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

IL DIRIGENTE DELLE POLITICHE DEL BILANCIO E DELLE ENTRA TE Dr. Salvatore N

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Intervento n° _ _ _ _ _ _ Cap. PEG n° _ _ _ _ _ __ Art.- - - - Competenza/anno- - - -

Rif. Ex cap. n° _ _ _ _ _ _ _ _ _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183-co.3-del T.U.E.L. n.267/0 n° - - - -per

€ _ _ _ _ __ _

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. 1 e 6 - del T n° _ __ _ per

€ _ _ _ _ _ _ _ OGGETTO:

E POLITICHE DEL BILANCIO E DELLE ENTRA TE Dr. Salvatore Nacarlo

(15)

C.C. n. 156/2014 viene così sottoscritto, per quanto di propria competenza:

Prot.~ J =---- ) _ _

1 9 GEN. 2015

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi prcvio inserimento sul sito istituzionale da parte del Messo/Responsabile

Portici, li

1 9 GEN. 2015

Portici, li _ _ _ _ _ _ IL RESPONSABILE/INCARICATO SETT./SERV. AA.GG

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata ali' Albo Pretorio on line mediante inserimento sul sito istituzionale per quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL RESPONSABlLE/MESSOALBO ON LINE VISTO: p. IL SEGRETARIO GENERALE

Portici, Il _ _ _ _ _ _

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' ,

l

7 /

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno

1ZJ Jol{ A~

perché:

a) b)

La presente deliberazione viene trasmessa a:

fl-

Presidente del Consiglio j! Sindaco

D

Portici, lì

1 9 G E N . 2 015

,%- Segretario Generale

fr

Assessore

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·RV.AA.GG.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRAriVO.

Portici, lì _ _ _ __ _ IL RESPONSABILE/INCARICATO SETr.tSERV. AA.GG.

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