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ALLEGATO A- PROSPETTO ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI ANNO 2021

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Academic year: 2022

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0,55 per cento

1- ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE

Si intende per abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

L’aliquota si applica alle pertinenze, intendendosi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

DETRAZIONE: Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

ESENZIONI abitazioni principali ed

assimilate, ESCLUSE LE CATEGORIE CATASTALI A1, A8 E

A9, e relative pertinenze

Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie catastali diverse dall'A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Si intende per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'esenzione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

L’esenzione si applica alle pertinenze, intendendosi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Sono pure esenti le fattispecie sotto riportate, assimilate ad abitazione principale, di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze ( classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.) ANZIANI E DISABILI

E' assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non

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risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO

E' assimilata ad abitazione principale la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

FORZE DI POLIZIA

E' assimilato ad abitazione principale un solo immobile ad uso abitativo, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.

139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA

Sono assimilate ad abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

ALLOGGI SOCIALI

Sono assimilati ad abitazione principale gli alloggi sociali come definiti dal DM Infrastrutture del 22/04/2008, adibiti ad abitazione principale.

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Alloggi locati a canone concordato 0,76 per cento

2- ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI

Si applica agli alloggi locati, ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della L.431 del 09/12/1998, a canone concordato. La medesima aliquota si estende alle pertinenze (categorie catastali C/6, C/2 e C/7), se comprese nel contratto d’affitto.

L'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% ai sensi art. 1, comma 760, della L.n. 160/2019 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e a pena di decadenza dal beneficio, dovrà essere presentata da ognuno degli aventi diritto, o congiuntamente, apposita dichiarazione, compilando e consegnando entro il 31 gennaio dell'anno successivo, apposito modello predisposto dall'Ufficio, corredato da copia del contratto di locazione e di ricevuta attestante la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. E’ fatto salvo il diritto del Comune di verificare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti e delle condizioni.

Se non sono intervenute variazioni e sussistono i medesimi requisiti, sono da ritenersi valide le dichiarazioni presentate nelle annualità precedenti.

Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata a seguito di cessazione o recesso anticipato del contratto di locazione deve essere presentata all'ufficio, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione/recesso, dichiarazione di cessazione utilizzando l'apposito modello messo a disposizione .

Alloggi in comodato gratuito a parenti entro

1' grado 0,86 per cento

Si applica agli alloggi, e relative pertinenze (categorie catastali C/6, C/2 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna categoria), concessi in comodato gratuito a parenti maggiorenni entro il primo grado (genitori e figli), a condizione che l’utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e a pena di decadenza dal beneficio, dovrà essere presentata da ognuno degli aventi diritto, o congiuntamente, apposita dichiarazione, compilando e consegnando entro il 31 gennaio dell'anno successivo, apposito modello predisposto dall'Ufficio. E’ fatto salvo il diritto del Comune di verificare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti e delle condizioni.

Se non sono intervenute variazioni e sussistono i medesimi requisiti, sono da ritenersi valide le dichiarazioni presentate nelle annualità precedenti.

Qualora vengano meno i requisiti per usufruire dell'aliquota agevolata deve essere presentata all'ufficio, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della perdita dei requisiti, dichiarazione di cessazione utilizzando l'apposito modello messo a disposizione.

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RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE (il beneficio si estende,in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori) Ai sensi dell'art. 1, comma 747, lett. c) della L.n.160/2019 e successive modifiche ed integrazioni, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile delle unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- il proprietario dell'immobile dato in comodato non deve possedere altre unità abitative in Italia (neppure in percentuale) oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso Comune di quello oggetto di comodato e purché non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- il comodato deve essere registrato;

- il beneficiario del comodato deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato;

- il proprietario dell'immobile dato in comodato deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato;

Al verificarsi delle predette condizioni, che prevedono la riduzione della base imponibile, dovrà essere presentata da ognuno degli aventi diritto, o congiuntamente, apposita dichiarazione, compilando e consegnando entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposito modello predisposto dall'Ufficio corredato da:

-copia della ricevuta attestante l'avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, in caso di contratto di comodato stipulato verbalmente e registrato;

-copia del contratto stesso e della ricevuta attestante l'avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, in caso di contratto di comodato redatto in forma scritta.

L'aliquota prevista per l'alloggio in comodato gratuito e la riduzione della base imponibile (se spettante) si applica anche alle pertinenze indicate nel contratto di comodato registrato.

Se non sono intervenute variazioni e sussistono i medesimi requisiti, sono da ritenersi valide le dichiarazioni presentate nelle annualità precedenti.

Qualora vengano meno i requisiti per usufruire delle agevolazioni (aliquota agevolata e/o riduzione della base imponibile), deve essere presentata all'Ufficio, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della perdita dei requisiti, dichiarazione di cessazione utilizzando l'apposito modello messo a disposizione.

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Alloggi non rientranti nelle fattispecie

precedenti

0,96 per cento

Si applica agli alloggi non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: alloggi affittati a canone libero, in comodato d'uso gratuito, esclusi i comodati a parenti entro il primo grado, ecc.) né nella fattispecie sottostante (alloggi a disposizione del proprietario). L'aliquota agevolata si applica anche alle pertinenze, categoria catastale C/6, C/2 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria. In presenza di contratti/comodati regolarmente redatti in forma scritta e registrati l'aliquota si estende a tutte le pertinenze, categoria catastale C/6, C/2 e C/7, riportate nei medesimi contratti/comodati.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e a pena di decadenza dal beneficio, dovrà essere presentata da ognuno degli aventi diritto, o congiuntamente, apposita dichiarazione, compilando e consegnando entro il 31 gennaio dell'anno successivo, apposito modello predisposto dall' Ufficio. E’ fatto salvo il diritto del Comune di verificare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti e delle condizioni.

Se non sono intervenute variazioni e sussistono i medesimi requisiti, sono da ritenersi valide le dichiarazioni presentate nelle annualità precedenti.

Qualora vengano meno i requisiti per usufruire dell'aliquota agevolata deve essere presentata all'ufficio, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della perdita dei requisiti, dichiarazione di cessazione utilizzando l'apposito modello messo a disposizione.

1,06 per cento

3- ALIQUOTA PER ALLOGGI A DISPOSIZIONE

Si applica agli alloggi e alle loro pertinenze (categorie catastali C/6, C/2 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna categoria) a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente.

Per alloggi a disposizione si intendono le unità immobiliari possedute in aggiunta a quella adibita ad abitazione principale del contribuente, per le quali non esistono né contratti di affitto/comodato registrati, né uso a parenti entro il 1° grado e comunque in tutti i casi in cui tali immobili non siano utilizzati a titolo di abitazione principale con residenza anagrafica, da altri soggetti.

0,5 per cento

4.1- ALIQUOTA AGEVOLATA – FABBRICATI A DESTINAZIONE PRODUTTIVO/TERZIARIO E COMMERCIALE

L'aliquota si applica agli immobili accatastati nella categoria catastale A/10, B/8, C/1, C/2, C/3

* sia nel caso in cui il possessore, soggetto passivo IMU, li abbia locati con contratto registrato a:

- Start up innovative (DL 179/2012, art.25 comma 2) registrate nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese (art.

25, comma 8).

- PMI innovative (DL 3/2015, art.4 comma 1) (qualsiasi impresa di piccole e medie dimensioni caratterizzata da una forte componente innovativa, a prescindere dal livello di maturità aziendale conseguito) registrate nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese (art. 4, comma 2).

* sia nel caso in cui il possessore, soggetto passivo IMU, li utilizzi

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direttamente e interamente per le attività sopradescritte.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e a pena di decadenza dal beneficio, dovrà essere presentata da ognuno degli aventi diritto, o congiuntamente, apposita dichiarazione, compilando e consegnando entro il 31 gennaio dell'anno successivo, apposito modello predisposto dall'Ufficio. E’ fatto salvo il diritto del Comune di verificare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti e delle condizioni.

0,88 per cento

4.2- ALIQUOTA AGEVOLATA – FABBRICATI A DESTINAZIONE PRODUTTIVO/TERZIARIO E COMMERCIALE

L'aliquota si applica agli immobili accatastati nella categoria catastale D/1, D/3, D/5, D/7 e D/8

* sia nel caso in cui il possessore, soggetto passivo IMU, li abbia locati con contratto registrato a:

- Start up innovative (DL 179/2012, art.25 comma 2) registrate nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese (art. 25, comma 8).

- PMI innovative (DL 3/2015, art.4 comma 1) (qualsiasi impresa di piccole e medie dimensioni caratterizzata da una forte componente innovativa, a prescindere dal livello di maturità aziendale conseguito) registrate nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese (art. 4, comma 2).

* sia nel caso in cui il possessore, soggetto passivo IMU, li utilizzi direttamente e interamente per le attività sopra descritte

NUOVE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI: La medesima aliquota si applica anche nel caso in cui gli immobili accatastati nella categoria catastale D/1, D/3, D/5, D/7 e D/8 siano posseduti e direttamente e interamente utilizzati da soggetti che abbiano avviato negli stessi immobili una attività di impresa di nuova costituzione.

Per attività di nuova costituzione si intende quella avviata per la prima volta in corso d'anno, come risultante dalla data di prima iscrizione nel registro della Camera di Commercio.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e a pena di decadenza dal beneficio, dovrà essere presentata da ognuno degli aventi diritto, o congiuntamente, apposita dichiarazione, compilando e consegnando entro il 31 gennaio dell'anno successivo, apposito modello predisposto dall'Ufficio. E’ fatto salvo il diritto del Comune di verificare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti e delle condizioni.

0,96 per cento

5- ALIQUOTA PER I TERRENI AGRICOLI

L'aliquota si applica ai terreni agricoli posseduti e non qualificati esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019 (legge di stabilità 2020): “sono esenti da imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgvo n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione”to

1,00 per cento

6- ALIQUOTA PER LE AREE EDIFICABILI

(7)

0,25 per cento

7- ALIQUOTA FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANE TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI

CASO LOCATI (cosiddetti beni-merce)

0,10 per cento 8- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 30/12/1993, N.557, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA

LEGGE N. 133/1994 e s.m.i., che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, nel caso di categoria diversa, sia presente

l'annotazione di ruralità nel certificato catastale (visura).

1,00 per cento

9- ALIQUOTA ORDINARIA

Si applica a tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti.

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