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VADEMECUM MICOTOSSINE 2014

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VADEMECUM MICOTOSSINE 2014

PREMESSA

1. LIMITI VIGENTI ... 2

1.1 MANGIMI 2

1.2 ALIMENTI 3

1.2.1 Aflatossine 3

1.2.2 Deossinivalenolo DON 4

1.2.3 Ocratossina A 5

1.2.4 Fumonisine 6

1.2.5 Patulina 6

2. UNITA’ DI MISURA E CONVERSIONE ... 7 3. ANALISI ... 8 4. PREZZI E SCONTI ... 8

PREMESSA

Questo vademecum ha il solo scopo di aiutare nelle scelte imposte dall’ennesima annata in cui una o l’altra micotossina, diventano una variabile impazzita o importante del mercato. Le informazioni contenute sono perciò strumenti da conoscere per poterli applicare riducendo i rischi che ogni scelta porta con sé.

L’Associazione Granaria di Milano lo ha redatto con la collaborazione dell’Associazione Regionale Allevatori della Lombardia – ARAL - con cui collabora per lo svolgimento delle analisi.

La struttura del vademecum è volutamente asciutta e costruita in modo da poterlo stampare, tutto o in parte, secondo le proprie necessità.

Ogni capitolo è introdotto dal minimo numero di parole necessario alla comprensione.

Per informazioni: segretario@granariamilano.it – rdpgranaria@granariamilano.it – 02 82 43 184

(2)

1. LIMITI VIGENTI\

• le tabelle riportano i limiti vigenti secondo tossina e destinazione d’uso della merce

• vigenti significa di legge secondo l’ordinamento italiano

• le norme vigenti si diversificano per i mangimi o per gli alimenti

1.1.MANGIMI

tossina fonte di riferimento mangimi – prodotti destinati all’alimentazione degli animali

limite massimo in mangime col 12% di umidità

unità di misura Aflatossina B1 Reg. (UE) 574/2011

Commissione

materie prime per mangimi 0,02 mg/kg = ppm

mangimi complementari e completi 0,01 mg/kg = ppm

fanno eccezione ed hanno altri limiti:

• mangimi composti per bovini da latte e vitelli, ovini da latte ed

agnelli, caprini da latte e capretti, suinetti e pollame giovane 0,005 mg/kg = ppm

• mangimi composti per bovini, ovini, caprini, suini, pollame ad

eccezione dei mangimi per il bestiame giovane sopra indicato 0,02 mg/kg = ppm Ocratossina A Decreto Ministero

Salute 15.05.2006

materie prime per mangimi – cereali e prodotti derivati dai cereali 0,25 mg/kg = ppm mangimi completi e complementari e razione giornaliera:

• per suini 0,05 mg/kg = ppm

• per pollame 0,1 mg/kg = ppm

Deossinivalenolo – DON

Raccomandazione Commissione

17.08.2006

materie prime per mangimi:

• cereali e prodotti a base di cereali ad eccezione dei

sottoprodotti del mais 8 mg/kg = ppm

• sottoprodotti del mais 12 mg/kg = ppm

mangimi complementari e completi 5 mg/kg = ppm

fanno eccezione ed hanno altri limiti

• mangimi complementari e completi per suini 0,9 mg/kg = ppm

• mangimi complementari e completi per vitelli (età < 4 mesi),

agnelli e capretti 2 mg/kg = ppm

Zearalenone Raccomandazione

Commissione 17.08.2006

materie prime per mangimi:

• cereali e prodotti a base di cereali ad eccezione dei

sottoprodotti del mais 2 mg/kg = ppm

• sottoprodotti del mais 3 mg/kg = ppm

mangimi complementari e completi: mg/kg = ppm

• per suinetti e scrofette 0,1 mg/kg = ppm

• per scrofe e suini da ingrasso 0,25 mg/kg = ppm

• per vitelli, bovini da latte, ovini (agnelli comprese) e caprini

(capretti compresi) 0,5 mg/kg = ppm

Fumonisine B1 + B2 Raccomandazione Commissione

17.08.2006

materie prime per mangimi:

• mais e prodotti derivati 60 mg/kg = ppm

mangimi complementari e completi:

• per suini, equini, conigli e animali da compagnia 5 mg/kg = ppm

• pesci 10 mg/kg = ppm

• pollame, vitelli di meno di 4 mesi, agnelli e capretti 20 mg/kg = ppm

• ruminanti di oltre 4 mesi, visoni 50 mg/kg = ppm

(3)

1.2.1 ALIMENTI – AFLATOSSINE

tossina fonte di riferimento prodotti

(la numerazione del paragrafo è nel regolamento originale)

limite massimo unità di misura

B1 somma

B1+B2+G1+G2

mg/kg (ppb) Aflatossine Reg. (UE) 165/2010

Commissione

2.1.11.Tutti i cereali e loro prodotti derivati, compresi i prodotti trasformati a base di cereali, eccetto i prodotti alimentari di cui ai punti 2.1.12, 2.1.15 e 2.1.17

2,0 4,0 //////////

2.1.12.Granoturco e riso da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano diretto o dell’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari

5,0 10,0 //////////

2.1.15.Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti ed i

bambini 0,10 ////////// //////////

2.1.13.Latte crudo, latte trattato termicamente e latte destinato alla

fabbricazione di prodotti a base di latte ////////// ////////// 0,05

2.1.16.Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, compreso il

latte per lattanti ed il latte di proseguimento ////////// ////////// 0,025 2.1.17.Alimenti dietetici a fini medici speciali destinati specificatamente

ai lattanti 0,10 ////////// //////////

2.1.1. Arachidi e altri semi oleosi da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari.

Fanno eccezione: le arachidi e gli altri semi oleosi da sottoporre a pressatura per la produzione di oli vegetali raffinati

8,0 15,0 //////////

2.1.2. Mandorle, pistacchi e semi di albicocca da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari

12,0 10,0 //////////

2.1.3. Nocciole e noci del Brasile da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari

8,0 15,0 //////////

2.1.4 Frutta a guscio, diversa dalla frutta a guscio di cui ai punti 2.1.2 e 2.1.3, da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’impiego quale ingrediente di prodotti alimentari

5,0 10,0 //////////

2.1.5. Arachidi e altri semi oleosi e relativi prodotti di trasformazione, destinati al consumo umano diretto o all’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari.

Fanno eccezione: gli oli vegetali crudi destinati alla raffinazione e gli oli vegetali raffinati

2,0 4,0 //////////

2.1.6. Mandorle, pistacchi e semi di albicocca destinati al consumo umano diretto o dell’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari

8,0 10,0 //////////

2.1.7. Nocciole e noci del Brasile destinati al consumo umano diretto

o dell’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari 5,0 10,0 //////////

2.1.8. Frutta a guscio, diversa dalla frutta a guscio di cui ai punti 2.1.6 e 2.1.7, e relativi prodotti di trasformazione destinati al consumo umano diretto o dell’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari

2,0 4,0 //////////

2.1.9. Frutta secca da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’impiego quale ingrediente di prodotti alimentari

5,0 10,0 //////////

prosegue

(4)

1.2.1 ALIMENTI – AFLATOSSINE - proseguimento

tossina fonte di riferimento prodotti

(la numerazione del paragrafo è nel regolamento originale)

limite massimo unità di misura

B1 somma

B1+B2+G1+G2

mg/kg (ppb) Aflatossine Reg. (UE) 165/2010

Commissione

2.1.10.Frutta secca e relativi prodotti di trasformazione destinati al consumo umano diretto o dell’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari

2,0 4,0 //////////

2.1.14.Le seguenti specie di spezie:

Capsicum spp. (frutti secchi dello stesso, interi o macinati, compresi peperoncini rossi, peperoncino rosso in polvere, pepe di Caienna e paprica)

Piper spp. (frutti dello stesso, compreso il pepe bianco e nero)

Myristica fragrans (noce moscata)

Zingiber officinale (zenzero)

Curcuma longa (curcuma)

• Miscele di spezie contenenti una o più delle suddette

5,0 10,0 //////////

1.2.2 ALIMENTI – DEOSSINIVALENOLO -- DON

tossina fonte di

riferimento

prodotti

(la numerazione del paragrafo è nel regolamento originale) limite massimo unità di misura Deossinivalenolo

DON

Reg. (UE) 1126/2007 Commissione

2.4.1.Cereali non trasformati diversi da grano duro, avena e granturco 1.250 mg/kg (ppb)

2.4.2.Grano duro e avena non trasformati 1.750 mg/kg (ppb)

2.4.3.Granoturco non trasformato ad eccezione del granoturco non

trasformato destinato alla molitura ad umido 1.750 mg/kg (ppb)

2.4.4.Cereali destinati al consumo umano diretto, farina di cereali, crusca e germe come prodotto finito commercializzato per il consumo umano diretto, eccetto i prodotti alimentari di cui ai punti 2.4.7, 2.4.8 e 2.4.9

750 mg/kg (ppb)

2.4.5.Pasta secca 750 mg/kg (ppb)

2.4.6.Pane (compresi piccoli prodotti da forno), prodotti della pasticceria, biscotteria, merende a base di cereali e cereali da colazione

500 mg/kg (ppb)

2.4.7.Alimenti a base di cereali trasformati e altri alimenti destinati ai

lattanti e ai bambini 200 mg/kg (ppb)

2.4.8.Frazioni della molitura del granoturco di dimensioni > 500 micron di cui al codice NC 1103 13 o 1103 20 40 e altri prodotti della molitura del granoturco non destinati al consumo umano diretto di dimensioni > 500 micron di cui al codice NC 1904 10 1

750 mg/kg (ppb)

2.4.9.Frazioni della molitura del granoturco di dimensioni ≤ 500 micron di cui al codice NC 1102 20 e altri prodotti della molitura del granoturco non destinati al consumo umano diretto di dimensioni ≤500 micron di cui al codice NC 1904 10 1

1.250 mg/kg (ppb)

(5)

ù

1.2.3 ALIMENTI – OCRATOSSINA A

tossina fonte di

riferimento

prodotti

(la numerazione del paragrafo è nel regolamento originale) limite massimo unità di misura Ocratossina A Reg. (UE)

1881/2006 Commissione

2.2.1.Cereali non trasformati 5,0 mg/kg (ppb)

2.2.2.Tutti i prodotti derivati dai cereali non trasformati, compresi i prodotti trasformati a base di cereali e i cereali destinati al consumo umano diretto, eccetto i prodotti alimentari di cui ai punti 2.2.9 e 2.2.10

3,0 mg/kg (ppb)

2.2.9.Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai

bambini 0,5 mg/kg (ppb)

2.2.10 Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai

bambini 0,5 mg/kg (ppb)

2.2.4.Caffè torrefatto in grani e caffè torrefatto macinato, escluso il

caffè solubile 5,0 mg/kg (ppb)

2.2.5.Caffè solubile istantaneo 10,0 mg/kg (ppb)

2.2.6.Vini (compreso il vino spumante ed esclusi i vini liquorosi e i vini con un titolo alcolometrico non inferiore al 15 % vol) e vini di frutta

2,0 mg/kg (ppb)

2.2.7.Vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail

aromatizzati di prodotti vitivinicoli 2,0 mg/kg (ppb)

2.2.8.Succo d'uva, succo d'uva concentrato ricostituito, nettare d'uva, mosto d'uva e mosto d'uva concentrato ricostituito, destinati al consumo umano diretto

2,0 mg/kg (ppb)

Reg. (UE) 105/2010 Commissione

Le seguenti specie di spezie:

Capsicum spp. (suoi frutti secchi, interi o macinati, compresi peperoncini, peperoncini in polvere, pepe di Caienna e paprica)

Piper spp. (suoi frutti, compreso il pepe bianco e nero)

Myristica fragrans (noce moscata)

Zingiber officinale (zenzero)

Curcuma longa (curcuma)

• Miscele di spezie contenenti una o più delle suddette

15 mg/kg (ppb)

Liquirizia (Glycyrrhiza glabra, gonfia e altre specie): radice,

ingrediente per infusioni 20 mg/kg (ppb)

Liquirizia (Glycyrrhiza glabra, gonfia e altre specie):

estratto 80 mg/kg (ppb)

(6)

1.2.4 ALIMENTI – FUMONISINE

tossina fonte di

riferimento

prodotti

(la numerazione del paragrafo è nel regolamento originale)

limite massimo

somma di B1 + B2 unità di misura

Fumonisine Reg. (UE)

1126/2007 Commissione

2.6.1.Granoturco non trasformato ad eccezione del granoturco non

trasformato destinato alla molitura ad umido 4.000 mg/kg (ppb)

2.6.2.Granoturco destinato al consumo umano diretto, prodotti a base di granoturco destinati al consumo umano diretto, ad eccezione degli alimenti indicati ai punti 2.6.3 e 2.6.4

1.000 mg/kg (ppb)

2.6.3.Cereali da colazione e merende a base di granoturco 800 mg/kg (ppb) 2.6.4.Alimenti a base di granoturco trasformato e altri alimenti

destinati ai lattanti e ai bambini 200 mg/kg (ppb)

2.6.5.Frazioni della molitura del granoturco di dimensioni > 500 micron di cui al codice NC 1103 13 o 1103 20 40 e altri prodotti della molitura del granoturco non destinati al consumo umano diretto di dimensioni > 500 micron di cui al codice NC 1904 10 1

1.400 mg/kg (ppb)

2.6.6.Frazioni della molitura del granoturco di dimensioni ≤ 500 micron di cui al codice NC 1102 20 e altri prodotti della molitura del granoturco non destinati al consumo umano diretto di dimensioni ≤500 micron di cui al codice NC 1904 10 1

2.000 mg/kg (ppb)

1.2.5 ALIMENTI – PATULINA

tossina fonte di

riferimento

prodotti

(la numerazione del paragrafo è nel regolamento originale) limite massimo unità di misura

Patulina Reg. (UE)

1881/2006 Commissione

2.3.1.Succhi di frutta, succhi di frutta concentrati ricostituiti e nettari di

frutta 50 mg/kg (ppb)

2.3.2.Bevande spiritose, sidro e altre bevande fermentate derivate

dalle mele o contenenti succo di mela 50 mg/kg (ppb)

2.3.3.Prodotti contenenti mele allo stato solido, compresi la composta di mele e il passato di mele, destinati al consumo diretto eccetto i prodotti alimentari di cui ai punti 2.3.4 e 2.3.5

25 mg/kg (ppb)

2.3.4.Succo di mela e prodotti contenenti mele allo stato solido, compresi la composta e il passato di mele, per lattanti e bambini, etichettati e venduti come tali

10 mg/kg (ppb)

2.3.5.Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dagli alimenti a

base di cereali 10 mg/kg (ppb)

(7)

2. UNITA’ DI MISURA E CONVERSIONE

• i limiti di presenza massima delle micotossine sono stati riportati secondo l’unità di misura adottata nella fonte indicata nella tabella

• ove l’analisi è condotta con metodi riferiti alle norme, il risultato è espresso adottando l’unità di misura prevista dalla norma di riferimento

• ove l’analisi è condotta con riferimenti diversi, l’unità di misura è quella prevista dal metodo di analisi

• i risultati sono confrontabili soltanto se espressi nella stessa unità di misura o se il valore è comunicato con l’unità di misura in cui è stato espresso

• per passare da risultati espressi in massa (quello che una volta si chiamava peso) a parti, può essere necessario fare delle equivalenze e per questo si propone una sorta di regolo

• le due sezioni del regolo vanno lette separatamente. Seguendo il percorso dell’1 si ottengono le equivalenze. In ogni caso, il vecchio metodo delle proporzioni funziona sempre

esempio: l’analisi dice che nel campione sono state trovate 50 ppb, lasciamo da parte di cosa. Come trasformare il risultato in ppm o mg ? dal regolo sappiamo che 1 ppb equivale a 0,001 ppm. Applichiamo la proporzione come segue:

50 ppb : X ppm =1 ppb : 0,001 ppm =

sviluppata, diventa:

X ppm = 50 per 0,001 = 0,05 ppm = 0,05mg/kg 1

gli zeri successivi all’ultimo numero significativo dopo la virgola, non contano: 0,090000000000 = 0,09.

unità di misura di massa

chilo - kg grammo - g milligrammo - mg microgrammo - mg nanogrammo - ng

1 1.000 1.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000.000

0,001 1 1.000 1.000.000 1.000.000.000

0,000001 0,001 1 1.000 1.000.000

1,0×10

-9

0,000001 0,001 1 1.000

1,0×10

-12

0,000000001 0,000001 0,001 1

unità di misura in parti

ppm = mg/kg ppb = m/kg ppt = nanogrammi chilo

1 1.000 1.000.000

0,001 1 1.000

0,000001 0,001 1

(8)

3. ANALISI

• sono presentate solo le metodologie di analisi di laboratorio, cioè diverse dalle analisi rapide.

• ove previsto, il metodo ufficiale di analisi è per HPLC, che diventa il metodo valido per le contestazioni sia contrattuali che legali.

• altro metodo applicato in laboratorio è quello ELISA.

• il laboratorio ARAL è il laboratorio di riferimento della Granaria ed è accreditato per ambedue i metodi sui mangimi e per HPLC sul mais

• la scelta fra i metodi di analisi da richiedere al laboratorio dipende da alcuni fattori:

4. COSTI

• considerando l’eccezionalità della campagna, la Granaria propone ai Soci una campagna straordinaria, di analisi a prezzi ulteriormente ridotti

• la campagna straordinaria vale per i campioni presentati dai Soci entro il 31 gennaio 2015 e prevede prezzi diversi secondo il numero complessivo di campioni presentati entro la scadenza indicata

• i prezzi non comprendono iva e spese di segreteria e smaltimento campioni

obiettivo HPLC ELISA

contestazione prodotto rispetto al contratto/legale vince perde

rapidità perde vince

controllo/monitoraggio analisi delle eseguite in proprio perde vince

costo perde vince

accreditamento:

aflatossina si si

altre no no

HPLC ELISA

numero totale campioni presentati

1 - 4 5 - 15 oltre 15 1 - 4 5 - 15 oltre 15

aflatossine 84 78 70 45 43 40

DON 84 78 70 45 43 40

fumonisine 84 78 70 45 43 40

ocratossina A 81 75 68 45 43 40

T2 84 78 70 45 43 40

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