VADEMECUM MICOTOSSINE 2014
PREMESSA
1. LIMITI VIGENTI ... 2
1.1 MANGIMI 2
1.2 ALIMENTI 3
1.2.1 Aflatossine 3
1.2.2 Deossinivalenolo DON 4
1.2.3 Ocratossina A 5
1.2.4 Fumonisine 6
1.2.5 Patulina 6
2. UNITA’ DI MISURA E CONVERSIONE ... 7 3. ANALISI ... 8 4. PREZZI E SCONTI ... 8
PREMESSA
Questo vademecum ha il solo scopo di aiutare nelle scelte imposte dall’ennesima annata in cui una o l’altra micotossina, diventano una variabile impazzita o importante del mercato. Le informazioni contenute sono perciò strumenti da conoscere per poterli applicare riducendo i rischi che ogni scelta porta con sé.
L’Associazione Granaria di Milano lo ha redatto con la collaborazione dell’Associazione Regionale Allevatori della Lombardia – ARAL - con cui collabora per lo svolgimento delle analisi.
La struttura del vademecum è volutamente asciutta e costruita in modo da poterlo stampare, tutto o in parte, secondo le proprie necessità.
Ogni capitolo è introdotto dal minimo numero di parole necessario alla comprensione.
Per informazioni: segretario@granariamilano.it – rdpgranaria@granariamilano.it – 02 82 43 184
1. LIMITI VIGENTI\
• le tabelle riportano i limiti vigenti secondo tossina e destinazione d’uso della merce
• vigenti significa di legge secondo l’ordinamento italiano
• le norme vigenti si diversificano per i mangimi o per gli alimenti
1.1.MANGIMI
tossina fonte di riferimento mangimi – prodotti destinati all’alimentazione degli animali
limite massimo in mangime col 12% di umidità
unità di misura Aflatossina B1 Reg. (UE) 574/2011
Commissione
materie prime per mangimi 0,02 mg/kg = ppm
mangimi complementari e completi 0,01 mg/kg = ppm
fanno eccezione ed hanno altri limiti:
• mangimi composti per bovini da latte e vitelli, ovini da latte ed
agnelli, caprini da latte e capretti, suinetti e pollame giovane 0,005 mg/kg = ppm
• mangimi composti per bovini, ovini, caprini, suini, pollame ad
eccezione dei mangimi per il bestiame giovane sopra indicato 0,02 mg/kg = ppm Ocratossina A Decreto Ministero
Salute 15.05.2006
materie prime per mangimi – cereali e prodotti derivati dai cereali 0,25 mg/kg = ppm mangimi completi e complementari e razione giornaliera:
• per suini 0,05 mg/kg = ppm
• per pollame 0,1 mg/kg = ppm
Deossinivalenolo – DON
Raccomandazione Commissione
17.08.2006
materie prime per mangimi:
• cereali e prodotti a base di cereali ad eccezione dei
sottoprodotti del mais 8 mg/kg = ppm
• sottoprodotti del mais 12 mg/kg = ppm
mangimi complementari e completi 5 mg/kg = ppm
fanno eccezione ed hanno altri limiti
• mangimi complementari e completi per suini 0,9 mg/kg = ppm
• mangimi complementari e completi per vitelli (età < 4 mesi),
agnelli e capretti 2 mg/kg = ppm
Zearalenone Raccomandazione
Commissione 17.08.2006
materie prime per mangimi:
• cereali e prodotti a base di cereali ad eccezione dei
sottoprodotti del mais 2 mg/kg = ppm
• sottoprodotti del mais 3 mg/kg = ppm
mangimi complementari e completi: mg/kg = ppm
• per suinetti e scrofette 0,1 mg/kg = ppm
• per scrofe e suini da ingrasso 0,25 mg/kg = ppm
• per vitelli, bovini da latte, ovini (agnelli comprese) e caprini
(capretti compresi) 0,5 mg/kg = ppm
Fumonisine B1 + B2 Raccomandazione Commissione
17.08.2006
materie prime per mangimi:
• mais e prodotti derivati 60 mg/kg = ppm
mangimi complementari e completi:
• per suini, equini, conigli e animali da compagnia 5 mg/kg = ppm
• pesci 10 mg/kg = ppm
• pollame, vitelli di meno di 4 mesi, agnelli e capretti 20 mg/kg = ppm
• ruminanti di oltre 4 mesi, visoni 50 mg/kg = ppm
1.2.1 ALIMENTI – AFLATOSSINE
tossina fonte di riferimento prodotti
(la numerazione del paragrafo è nel regolamento originale)
limite massimo unità di misura
B1 somma
B1+B2+G1+G2
mg/kg (ppb) Aflatossine Reg. (UE) 165/2010
Commissione
2.1.11.Tutti i cereali e loro prodotti derivati, compresi i prodotti trasformati a base di cereali, eccetto i prodotti alimentari di cui ai punti 2.1.12, 2.1.15 e 2.1.17
2,0 4,0 //////////
2.1.12.Granoturco e riso da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano diretto o dell’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari
5,0 10,0 //////////
2.1.15.Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti ed i
bambini 0,10 ////////// //////////
2.1.13.Latte crudo, latte trattato termicamente e latte destinato alla
fabbricazione di prodotti a base di latte ////////// ////////// 0,05
2.1.16.Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, compreso il
latte per lattanti ed il latte di proseguimento ////////// ////////// 0,025 2.1.17.Alimenti dietetici a fini medici speciali destinati specificatamente
ai lattanti 0,10 ////////// //////////
2.1.1. Arachidi e altri semi oleosi da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari.
Fanno eccezione: le arachidi e gli altri semi oleosi da sottoporre a pressatura per la produzione di oli vegetali raffinati
8,0 15,0 //////////
2.1.2. Mandorle, pistacchi e semi di albicocca da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari
12,0 10,0 //////////
2.1.3. Nocciole e noci del Brasile da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari
8,0 15,0 //////////
2.1.4 Frutta a guscio, diversa dalla frutta a guscio di cui ai punti 2.1.2 e 2.1.3, da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’impiego quale ingrediente di prodotti alimentari
5,0 10,0 //////////
2.1.5. Arachidi e altri semi oleosi e relativi prodotti di trasformazione, destinati al consumo umano diretto o all’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari.
Fanno eccezione: gli oli vegetali crudi destinati alla raffinazione e gli oli vegetali raffinati
2,0 4,0 //////////
2.1.6. Mandorle, pistacchi e semi di albicocca destinati al consumo umano diretto o dell’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari
8,0 10,0 //////////
2.1.7. Nocciole e noci del Brasile destinati al consumo umano diretto
o dell’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari 5,0 10,0 //////////
2.1.8. Frutta a guscio, diversa dalla frutta a guscio di cui ai punti 2.1.6 e 2.1.7, e relativi prodotti di trasformazione destinati al consumo umano diretto o dell’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari
2,0 4,0 //////////
2.1.9. Frutta secca da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’impiego quale ingrediente di prodotti alimentari
5,0 10,0 //////////
prosegue
1.2.1 ALIMENTI – AFLATOSSINE - proseguimento
tossina fonte di riferimento prodotti
(la numerazione del paragrafo è nel regolamento originale)
limite massimo unità di misura
B1 somma
B1+B2+G1+G2
mg/kg (ppb) Aflatossine Reg. (UE) 165/2010
Commissione
2.1.10.Frutta secca e relativi prodotti di trasformazione destinati al consumo umano diretto o dell’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari
2,0 4,0 //////////
2.1.14.Le seguenti specie di spezie:
• Capsicum spp. (frutti secchi dello stesso, interi o macinati, compresi peperoncini rossi, peperoncino rosso in polvere, pepe di Caienna e paprica)
• Piper spp. (frutti dello stesso, compreso il pepe bianco e nero)
• Myristica fragrans (noce moscata)
• Zingiber officinale (zenzero)
• Curcuma longa (curcuma)
• Miscele di spezie contenenti una o più delle suddette
5,0 10,0 //////////
1.2.2 ALIMENTI – DEOSSINIVALENOLO -- DON
tossina fonte di
riferimento
prodotti
(la numerazione del paragrafo è nel regolamento originale) limite massimo unità di misura Deossinivalenolo
DON
Reg. (UE) 1126/2007 Commissione
2.4.1.Cereali non trasformati diversi da grano duro, avena e granturco 1.250 mg/kg (ppb)
2.4.2.Grano duro e avena non trasformati 1.750 mg/kg (ppb)
2.4.3.Granoturco non trasformato ad eccezione del granoturco non
trasformato destinato alla molitura ad umido 1.750 mg/kg (ppb)
2.4.4.Cereali destinati al consumo umano diretto, farina di cereali, crusca e germe come prodotto finito commercializzato per il consumo umano diretto, eccetto i prodotti alimentari di cui ai punti 2.4.7, 2.4.8 e 2.4.9
750 mg/kg (ppb)
2.4.5.Pasta secca 750 mg/kg (ppb)
2.4.6.Pane (compresi piccoli prodotti da forno), prodotti della pasticceria, biscotteria, merende a base di cereali e cereali da colazione
500 mg/kg (ppb)
2.4.7.Alimenti a base di cereali trasformati e altri alimenti destinati ai
lattanti e ai bambini 200 mg/kg (ppb)
2.4.8.Frazioni della molitura del granoturco di dimensioni > 500 micron di cui al codice NC 1103 13 o 1103 20 40 e altri prodotti della molitura del granoturco non destinati al consumo umano diretto di dimensioni > 500 micron di cui al codice NC 1904 10 1
750 mg/kg (ppb)
2.4.9.Frazioni della molitura del granoturco di dimensioni ≤ 500 micron di cui al codice NC 1102 20 e altri prodotti della molitura del granoturco non destinati al consumo umano diretto di dimensioni ≤500 micron di cui al codice NC 1904 10 1
1.250 mg/kg (ppb)
ù
1.2.3 ALIMENTI – OCRATOSSINA A
tossina fonte di
riferimento
prodotti
(la numerazione del paragrafo è nel regolamento originale) limite massimo unità di misura Ocratossina A Reg. (UE)
1881/2006 Commissione
2.2.1.Cereali non trasformati 5,0 mg/kg (ppb)
2.2.2.Tutti i prodotti derivati dai cereali non trasformati, compresi i prodotti trasformati a base di cereali e i cereali destinati al consumo umano diretto, eccetto i prodotti alimentari di cui ai punti 2.2.9 e 2.2.10
3,0 mg/kg (ppb)
2.2.9.Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai
bambini 0,5 mg/kg (ppb)
2.2.10 Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai
bambini 0,5 mg/kg (ppb)
2.2.4.Caffè torrefatto in grani e caffè torrefatto macinato, escluso il
caffè solubile 5,0 mg/kg (ppb)
2.2.5.Caffè solubile istantaneo 10,0 mg/kg (ppb)
2.2.6.Vini (compreso il vino spumante ed esclusi i vini liquorosi e i vini con un titolo alcolometrico non inferiore al 15 % vol) e vini di frutta
2,0 mg/kg (ppb)
2.2.7.Vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail
aromatizzati di prodotti vitivinicoli 2,0 mg/kg (ppb)
2.2.8.Succo d'uva, succo d'uva concentrato ricostituito, nettare d'uva, mosto d'uva e mosto d'uva concentrato ricostituito, destinati al consumo umano diretto
2,0 mg/kg (ppb)
Reg. (UE) 105/2010 Commissione
Le seguenti specie di spezie:
• Capsicum spp. (suoi frutti secchi, interi o macinati, compresi peperoncini, peperoncini in polvere, pepe di Caienna e paprica)
• Piper spp. (suoi frutti, compreso il pepe bianco e nero)
• Myristica fragrans (noce moscata)
• Zingiber officinale (zenzero)
• Curcuma longa (curcuma)
• Miscele di spezie contenenti una o più delle suddette
15 mg/kg (ppb)
• Liquirizia (Glycyrrhiza glabra, gonfia e altre specie): radice,
ingrediente per infusioni 20 mg/kg (ppb)
• Liquirizia (Glycyrrhiza glabra, gonfia e altre specie):
estratto 80 mg/kg (ppb)
1.2.4 ALIMENTI – FUMONISINE
tossina fonte di
riferimento
prodotti
(la numerazione del paragrafo è nel regolamento originale)
limite massimo
somma di B1 + B2 unità di misura
Fumonisine Reg. (UE)
1126/2007 Commissione
2.6.1.Granoturco non trasformato ad eccezione del granoturco non
trasformato destinato alla molitura ad umido 4.000 mg/kg (ppb)
2.6.2.Granoturco destinato al consumo umano diretto, prodotti a base di granoturco destinati al consumo umano diretto, ad eccezione degli alimenti indicati ai punti 2.6.3 e 2.6.4
1.000 mg/kg (ppb)
2.6.3.Cereali da colazione e merende a base di granoturco 800 mg/kg (ppb) 2.6.4.Alimenti a base di granoturco trasformato e altri alimenti
destinati ai lattanti e ai bambini 200 mg/kg (ppb)
2.6.5.Frazioni della molitura del granoturco di dimensioni > 500 micron di cui al codice NC 1103 13 o 1103 20 40 e altri prodotti della molitura del granoturco non destinati al consumo umano diretto di dimensioni > 500 micron di cui al codice NC 1904 10 1
1.400 mg/kg (ppb)
2.6.6.Frazioni della molitura del granoturco di dimensioni ≤ 500 micron di cui al codice NC 1102 20 e altri prodotti della molitura del granoturco non destinati al consumo umano diretto di dimensioni ≤500 micron di cui al codice NC 1904 10 1
2.000 mg/kg (ppb)
1.2.5 ALIMENTI – PATULINA
tossina fonte di
riferimento
prodotti
(la numerazione del paragrafo è nel regolamento originale) limite massimo unità di misura
Patulina Reg. (UE)
1881/2006 Commissione
2.3.1.Succhi di frutta, succhi di frutta concentrati ricostituiti e nettari di
frutta 50 mg/kg (ppb)
2.3.2.Bevande spiritose, sidro e altre bevande fermentate derivate
dalle mele o contenenti succo di mela 50 mg/kg (ppb)
2.3.3.Prodotti contenenti mele allo stato solido, compresi la composta di mele e il passato di mele, destinati al consumo diretto eccetto i prodotti alimentari di cui ai punti 2.3.4 e 2.3.5
25 mg/kg (ppb)
2.3.4.Succo di mela e prodotti contenenti mele allo stato solido, compresi la composta e il passato di mele, per lattanti e bambini, etichettati e venduti come tali
10 mg/kg (ppb)
2.3.5.Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dagli alimenti a
base di cereali 10 mg/kg (ppb)
2. UNITA’ DI MISURA E CONVERSIONE
• i limiti di presenza massima delle micotossine sono stati riportati secondo l’unità di misura adottata nella fonte indicata nella tabella
• ove l’analisi è condotta con metodi riferiti alle norme, il risultato è espresso adottando l’unità di misura prevista dalla norma di riferimento
• ove l’analisi è condotta con riferimenti diversi, l’unità di misura è quella prevista dal metodo di analisi
• i risultati sono confrontabili soltanto se espressi nella stessa unità di misura o se il valore è comunicato con l’unità di misura in cui è stato espresso
• per passare da risultati espressi in massa (quello che una volta si chiamava peso) a parti, può essere necessario fare delle equivalenze e per questo si propone una sorta di regolo
• le due sezioni del regolo vanno lette separatamente. Seguendo il percorso dell’1 si ottengono le equivalenze. In ogni caso, il vecchio metodo delle proporzioni funziona sempre
esempio: l’analisi dice che nel campione sono state trovate 50 ppb, lasciamo da parte di cosa. Come trasformare il risultato in ppm o mg ? dal regolo sappiamo che 1 ppb equivale a 0,001 ppm. Applichiamo la proporzione come segue:
50 ppb : X ppm =1 ppb : 0,001 ppm =
sviluppata, diventa:
X ppm = 50 per 0,001 = 0,05 ppm = 0,05mg/kg 1
gli zeri successivi all’ultimo numero significativo dopo la virgola, non contano: 0,090000000000 = 0,09.
unità di misura di massa
chilo - kg grammo - g milligrammo - mg microgrammo - mg nanogrammo - ng
1 1.000 1.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000.000
0,001 1 1.000 1.000.000 1.000.000.000
0,000001 0,001 1 1.000 1.000.000
1,0×10
-90,000001 0,001 1 1.000
1,0×10
-120,000000001 0,000001 0,001 1
unità di misura in parti
ppm = mg/kg ppb = m/kg ppt = nanogrammi chilo
1 1.000 1.000.000
0,001 1 1.000
0,000001 0,001 1
3. ANALISI
• sono presentate solo le metodologie di analisi di laboratorio, cioè diverse dalle analisi rapide.
• ove previsto, il metodo ufficiale di analisi è per HPLC, che diventa il metodo valido per le contestazioni sia contrattuali che legali.
• altro metodo applicato in laboratorio è quello ELISA.
• il laboratorio ARAL è il laboratorio di riferimento della Granaria ed è accreditato per ambedue i metodi sui mangimi e per HPLC sul mais
• la scelta fra i metodi di analisi da richiedere al laboratorio dipende da alcuni fattori:
4. COSTI
• considerando l’eccezionalità della campagna, la Granaria propone ai Soci una campagna straordinaria, di analisi a prezzi ulteriormente ridotti
• la campagna straordinaria vale per i campioni presentati dai Soci entro il 31 gennaio 2015 e prevede prezzi diversi secondo il numero complessivo di campioni presentati entro la scadenza indicata
• i prezzi non comprendono iva e spese di segreteria e smaltimento campioni
obiettivo HPLC ELISA
contestazione prodotto rispetto al contratto/legale vince perde
rapidità perde vince
controllo/monitoraggio analisi delle eseguite in proprio perde vince
costo perde vince
accreditamento:
aflatossina si si
altre no no
HPLC ELISA
numero totale campioni presentati
1 - 4 5 - 15 oltre 15 1 - 4 5 - 15 oltre 15
aflatossine 84 78 70 45 43 40
DON 84 78 70 45 43 40
fumonisine 84 78 70 45 43 40
ocratossina A 81 75 68 45 43 40
T2 84 78 70 45 43 40