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L organizzazione aziendale per la sicurezza

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Academic year: 2022

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(1)

Lorganizzazione

aziendale per la sicurezza

Formazione/Informazione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 Titolo I – Capo III – Artt. 36 e 37

Sincrotrone Trieste S.C.p.A.

Servizio di Prevenzione e Protezione

L’organizzazione  aziendale  per  la  sicurezza Scheda

(2)

Schema generale dellorganizzazione della sicurezza aziendale

L’organizzazione  aziendale  per  la  sicurezza Scheda

Linea operativa per la gestione della prevenzione

Datore di lavoro

Dirigent i

Preposti Lavoratori

Organizzazione tecnico-professionale di supporto alla linea operativa

Servizio di Prevenzione e Protezione Servizio di Radioprotezione

Esperto Qualificato

Addetti alla Gestione delle Emergenze

Fonte:

Legislazione sicurezza anni ’50 (DPR 547/55 – DPR 303/56 – etc.) D.Lgs 81/08 - D.Lgs 626/94 e ss.mm. ed ii.

Medico Competente - Autorizzato

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

(3)

Il Datore di Lavoro

L’organizzazione  aziendale  per  la  sicurezza Scheda

Il Datore di Lavoro è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, in quanto titolare dei

poteri decisionali e di spesa”

Il Datore di Lavoro è la figura cardine del sistema di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro ed ha svariati obblighi, tra cui i principali sono:

•  DESIGNARE il Responsabile del SPP – Compito non delegabile

•  NOMINARE il Medico Competente

•  PROVVEDERE alla valutazione dei rischi – Compito non delegabile

•  REDARRE il Documento di Valutazione dei Rischi – Compito non delegabile

•  DESIGNARE gli Addetti del SPP

•  NOMINARE i lavoratori Addetti alla Gestione dell’Emergenza

•  DESIGNARE gli Addetti al Primo Soccorso

•  ADOTTARE il piano di emergenza ed evacuazione

•  INDIRE la Riunione Periodica – Compito non delegabile

•  INFORMARE E CONSULTARE i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

•  FORMARE E INFORMARE i lavoratori sui rischi presenti negli ambienti di lavoro

•  AGGIORNARE le misure di prevenzione destinate a contenere i rischi nei luoghi di lavoro

•  COLLABORARE con le ditte appaltatrici alla gestione della sicurezza comune

(4)

Il Datore di Lavoro in ST

L’organizzazione  aziendale  per  la  sicurezza Scheda

Nel caso di imprese gestite da società di capitali la responsabilità dell’attuazione delle norme di sicurezza ricade sul soggetto che, in base allo statuto societario, a delibere del Consiglio di Amministrazione o al conferimento di specifico atto di delega, abbia la responsabilità della sicurezza in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Datore di Lavoro = Amministratore Delegato

La posizione di Datore di Lavoro non può derivare esclusivamente da una investitura formale ma

deve essere accompagnata da una effettiva autonomia operativa e finanziaria, la quale, secondo

il principio di effettività, venga esercitata in concreto nella conduzione operativa dell’Ente.

(5)

I Dirigenti e i Preposti in tema di sicurezza

L’organizzazione  aziendale  per  la  sicurezza Scheda

Il Dirigente: organizza, coordina, dispone, vigila (anche, e non solo, attraverso i Preposti) e adotta tutte le misure necessarie a garantire le migliori condizioni di sicurezza nella struttura/settore di competenza affidatogli (ciò riguarda ambienti strutturali, impianti, macchine, organizzazione del lavoro, formazione/informazione dei lavoratori), affinché il lavoro si svolga nel rispetto delle condizioni imposte dalle norme vigenti.

Alcune definizioni evincibili dalla Giurisprudenza precedente il D.Lgs 81/08:

Il Preposto: svolge la sorveglianza e il controllo sul gruppo di lavoratori a lui affidati. La vigilanza deve essere indirizzata allo scopo di far sì che il lavoro, oltre a essere svolto in accordo con il programma, si svolga in condizioni di sicurezza nell’ambito delle misure prescritte, delle direttive impartite dai superiori, nel rispetto della comune prudenza, diligenza e perizia, esigendo, nel contempo, che i lavoratori rispettino le norme e usino i dispositivi di protezione individuali.

Le definizioni all’interno del D.Lgs 81/08 (Art. 2, comma 1):

d) "dirigente": persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) "preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

(6)

I Dirigenti e i Preposti in tema di sicurezza

L’organizzazione  aziendale  per  la  sicurezza Scheda

NB: nell’individuazione delle figure aziendali che possono essere ricondotte alla categoria dei Dirigenti piuttosto che a quella dei Preposti in tema di sicurezza del lavoro non bisogna confondersi con i ruoli dirigenziali derivanti direttamente dall’inquadramento contrattuale dei lavoratori.

Dirigenti e Preposti possono essere “individuati”, NON “nominati”. Sono ruoli automaticamente assunti a seguito delle attività aziendali svolte, non nomine specifiche

•  ruoli e responsabilità conseguenti non possono essere rifiutati

•  le responsabilità sono “automatiche” e non derivano dall’individuazione formale

L’organizzazione del lavoro e l’adozione delle misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei

lavoratori gravano sul Datore di Lavoro e sui Dirigenti, mentre il Preposto sarà tenuto alla mera

sorveglianza sull’esecuzione dei lavori rispetto alle direttive ricevute (Cass., Sez. IV penale 17 ottobre

2003 n. 41985)

(7)

Il Servizio di Prevenzione e Protezione

L’organizzazione  aziendale  per  la  sicurezza Scheda

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è composto dal Responsabile del SPP e da eventuali Addetti al SPP: i compiti del SPP sono dettagliati all’Art. 33 del D.Lgs 81/08:

•  individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;

•  elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i Dispositivi di Protezione Individuali;

•  elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

•  proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

•  partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 35;

•  fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36.

È una funzione di staff NON di linea operativa. È un consulente del Datore di Lavoro per l’organizzazione del lavoro in sicurezza.

NB: A differenza di Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti, nel D.Lgs 81/08 non ci sono compiti sanzionati a carico del RSPP, ma recenti pronunce giurisprudenziali confermano la responsabilità penale del RSPP in riferimento alla propria attività professionale (Cass., Sez. IV penale, 17 aprile 2007 n. 15266)

(8)

Il SPPin ST

L’organizzazione  aziendale  per  la  sicurezza Scheda

Attualmente il SPP in Sincrotrone Trieste è così composto:

Dott. Flavio Bavdaz: Responsabile SPP

Tel. 040-375-8437 – GSM 3357551663 (89755) E-mail: [email protected]

Dott.ssa Teresa Bonifacio: Supporto tecnico-amministrativo Tel. 040-375-8297

E-mail: [email protected]

Sig. Massimo Divo: Supporto tecnico Tel. 040-375-8705 – GSM 3351272647 E-mail: [email protected]

http://www.elettra.trieste.it/Safety

(9)

Lavoratore (1/2)

L’organizzazione  aziendale  per  la  sicurezza Scheda

È chi presta la propria opera con rapporto di lavoro subordinato anche temporaneo, speciale, solo per apprendere un mestiere o una professione con o senza retribuzione.

Ha diritto di:

" 

ricevere DPI adatti ai rischi a cui è esposto

" 

abbandonare posto di lavoro in caso di pericolo grave

" 

ricevere compiti commisurati alle capacità e alla salute

" 

verificare, attraverso gli RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza

" 

ricevere un'adeguata formazione e informazione

(10)

Lavoratore (2/2)

L’organizzazione  aziendale  per  la  sicurezza Scheda

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

(11)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

L’organizzazione  aziendale  per  la  sicurezza Scheda

In tema di sicurezza, rappresenta i lavoratori, dai quali è eletto, nei confronti del datore di lavoro.

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;

d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;

h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;

l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;

m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

(12)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in ST

L’organizzazione  aziendale  per  la  sicurezza Scheda

Fabio Barbo

Tel. 040-375-8508 – GSM 3351272633 (89503) E-mail: [email protected]

Valentina Chenda

Tel. 040-375-8022 – GSM 3351272638 (89508) E-mail: [email protected]

Cristina Pasotti

Tel. 040-375-8229/8510/8576 - GSM 3315791777 (89747)

E-mail: [email protected]

(13)

Medico Competente - Autorizzato

L’organizzazione  aziendale  per  la  sicurezza Scheda

È un medico con i requisiti professionali specifici richiesti dalla normativa, che si cura dello stato di salute dei lavoratori e segue gli aspetti di carattere più strettamente medico della prevenzione.

" 

collabora col DL ed il SPP alla valutazione dei rischi e alla

attuazione delle misure di sicurezza

" 

effettua gli accertamenti sanitari sui lavoratori

" 

istituisce e aggiorna la cartella sanitaria di ogni lavoratore,

anche in riferimento all’esposizione a radiazioni ionizzanti

" 

informa i lavoratori sul significato e sull'esito degli

accertamenti sanitari

" 

esprime giudizi sulla idoneità alla mansione dei

lavoratori

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