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Direttive sull ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano servizio, in caso di maternità e paternità (DIPG)

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(1)

Direttive sull’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per le persone che

prestano servizio, in caso di maternità e paternità (DIPG)

Valide dal 1° luglio 2005 Stato: 1° luglio 2021

318.701.i DIPG

07.21

(2)

Premessa

Le modifiche necessarie dal 1° luglio 2005 (soprattutto di tipo redazionale) sono tali da richiedere l’elaborazione di una nuova edizione.

La presente edizione delle DIPG contiene sia gli adeguamenti dovuti all’entrata in vigore della riforma Esercito XXI, il 1° gennaio 2004, sia quelli resisi necessari in seguito alla modifica della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) entrata in vigore il 1° luglio 2005. Inoltre, sulla base delle esperienze accumulate nella prassi, sono stati precisati alcuni punti e apportate modifiche di tipo redazionale.

Nel quadro di Esercito XXI è stata adottata una nuova formula di reclutamento, che potrà durare ora fino a tre giorni. I giorni

necessari a tale scopo danno diritto ad un soldo e sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio. In funzione dell’Arma d’incorporazione, la durata della scuola reclute varia da 18 a 21 settimane. Gli aspiranti che scelgono la carriera militare

assolvono una scuola reclute di durata ridotta e passano, di regola già durante la SR, alla scuola aspiranti. Inoltre, per i cosiddetti militari in ferma continuata, esiste la possibilità di svolgere in una sola volta tutti i giorni di servizio d’istruzione obbligatori.

Con l’introduzione dell’indennità di maternità sono state aumentate anche l’indennità di base versata a chi presta servizio, passata dal 65 all’80 per cento del reddito medio percepito prima dell’entrata in servizio, e l’indennità prevista per le reclute, fissata ora a 54 franchi al giorno. Inoltre l’assegno per i figli è ora dell’8 per cento per

ciascun figlio (e non più del 20 % per il primo e del 10 % per i seguenti).

Se la LIPG, l’OIPG o le presenti direttive non dispongono altrimenti, al settore delle IPG sono applicabili per analogia le disposizioni della LPGA, della LAVS, dell’OAVS e delle relative direttive e circolari.

Ciò riguarda in particolare le prescrizioni relative ai datori di lavoro, alle casse di compensazione, all’Ufficio centrale di compensazione,

(3)

alla revisione delle casse e al controllo dei datori di lavoro, alla responsabilità per danni, all’obbligo d’informare, all’esonero fiscale, alle tasse postali, al computo dei termini, all’autorità di cosa

giudicata delle decisioni e alla loro esecuzione.

(4)

Premessa al supplemento 3, valido dal 1° febbraio 2015

Una delle principali modifiche del supplemento 3 è la limitazione del diritto a un’indennità fino al massimo al compimento dell’età

ordinaria di pensionamento (65 anni per gli uomini e 64 anni per le donne). Lo scopo delle IPG è di compensare (in parte) la perdita di guadagno per il periodo in cui una persona presta servizio militare, servizio di protezione civile o servizio civile. Generalmente, le persone che hanno raggiunto l’età ordinaria di pensionamento non sono più attive professionalmente e di conseguenza non possono subire una perdita di guadagno. Lo stesso vale per le persone che riscuotono anticipatamente la rendita di vecchiaia.

Un’ulteriore modifica riguarda la soppressione definitiva del foglio complementare 3 per la richiesta di indennità da parte di persone esercitanti un’attività lucrativa durante la formazione professionale, introdotto nel 1976 a seguito della 4a revisione delle IPG. La prassi attuale prevede infatti condizioni più severe riguardo alla

documentazione dell’inizio di un’eventuale attività lucrativa, cosicché il fatto che una persona sia iscritta presso l’assicurazione contro la disoccupazione per la ricerca di un impiego non costituisce di per sé un elemento determinante.

Il presente supplemento contiene inoltre aggiunte, alcune

precisazioni sul piano del contenuto e modifiche di tipo redazionale resesi necessarie in base alla giurisprudenza del Tribunale federale o alle esperienze accumulate nella prassi.

Se la LIPG, l’OIPG o le presenti direttive non dispongono altrimenti, al settore delle IPG sono applicabili per analogia le disposizioni della LPGA, della LAVS, dell’OAVS e delle relative direttive e circolari.

Ciò riguarda in particolare le prescrizioni relative ai datori di lavoro, alle casse di compensazione, all’Ufficio centrale di compensazione, alla vigilanza della Confederazione, all’obbligo di mantenere il

segreto, al regolamento dei conti e dei pagamenti, alla contabilità, alla revisione delle casse e al controllo dei datori di lavoro, alla responsabilità per danni, all’obbligo d’informare, all’esonero fiscale, alle tasse postali, al computo dei termini, all’autorità di cosa

giudicata delle decisioni e alla loro esecuzione.

(5)

Premessa al supplemento 5, valido dal 1° dicembre 2018 Il presente supplemento contiene le modifiche entrate in vigore il 1° dicembre 2018. L’aggiunta 12/18 evidenzia i numeri marginali modificati.

Il 1° gennaio 2018 sono entrate in vigore le disposizioni legali sull’ulteriore sviluppo dell’esercito, che comprendevano anche modifiche concernenti le IPG. Per diverse ragioni, nella

pianificazione dei servizi d’istruzione da parte dell’esercito, non è possibile garantire che servizi d’istruzione di durata più lunga per l’ottenimento di un grado superiore si susseguano sempre

ininterrottamente. Pertanto sono ammesse interruzioni di al

massimo sei settimane. Durante l’interruzione i militari hanno diritto al soldo e, a determinate condizioni, anche all’indennità di perdita di guadagno. Per registrare queste prestazioni di servizio sono stati introdotti due nuovi codici. Con il presente supplemento vengono disciplinate le relative condizioni di diritto e viene stabilita la

procedura per far valere tale diritto.

I primi militari a cui si applicheranno le nuove disposizioni entreranno in servizio nel gennaio del 2019. I giorni di servizio saranno loro attestati e rimborsati retroattivamente dall’inizio dell’interruzione (48a settimana).

(6)

Premessa al supplemento 6, valido dal 1° gennaio 2020 Il presente supplemento contiene le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2020. L’aggiunta 01/20 evidenzia i numeri marginali modificati.

In seguito all’operazione ARGUS, al fine di garantire il controlling nella protezione civile i Cantoni hanno dovuto tra l’altro trasferire i dati delle persone tenute a prestare servizio di protezione civile nel sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA). Per impedire abusi in materia d’indennità di perdita di guadagno (IPG), nel quadro della modifica della legge federale del 3 ottobre 2008 sui sistemi d’informazione militari (LSIM; RS 510.91) è stato concesso all’Ufficio centrale di compensazione (UCC) il diritto di accedere ai dati delle persone incorporate nella protezione civile per confrontarli con le richieste di IPG avanzate (art. 13 lett. f, 15 cpv. 3 e 16 cpv. 1 lett. h e cpv. 1bis LSIM). L’UCC allestisce il sistema SEODOR, collegato

tramite un’interfaccia al sistema PISA, attraverso il quale i giorni di servizio di protezione civile prestati vengono notificati

quotidianamente all’UCC. In futuro, prima di ogni versamento di IPG le casse di compensazione AVS dovranno consultare attraverso il servizio online i dati delle persone che prestano servizio di

protezione civile e quelli concernenti i reclutamenti registrati nel sistema PISA. Se non vi si trovano dati sul servizio prestato oppure questi dati differiscono da quelli indicati nel modulo di richiesta IPG, il trattamento della richiesta è interrotto e il caso è inoltrato all’IPG controlling dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) per ulteriori accertamenti. Al fine di evitare per quanto possibile ritardi nel trattamento, le organizzazioni della protezione civile sono tenute a registrare i giorni di servizio nel sistema PISA al più tardi entro tre giorni lavorativi dalla consegna della relativa

richiesta di IPG.

Il 1° gennaio 2018 sono entrate in vigore le disposizioni legali sull’ulteriore sviluppo dell’esercito, che comprendevano anche modifiche concernenti le IPG e delle relative disposizioni. In relazione a queste modifiche, il presente supplemento apporta alcune precisazioni e aggiunte sulla base delle esperienze pratiche e dei riscontri degli organi d’esecuzione, oltre ad alcuni adeguamenti

(7)

Premessa al supplemento 7, valido dal 1° gennaio 2021

Il presente supplemento contiene le modifiche relative alla revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali e alla revisione totale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, entrate in vigore il 1° gennaio 2021. L’aggiunta 1/21 evidenzia i numeri marginali modificati.

(8)

Premessa al supplemento 8, valido dal 1° luglio 2021

Il presente supplemento contiene una nuova disposizione relativa al calcolo del reddito determinante dei lavoratori indipendenti, quando essi non conseguono alcun reddito o ne conseguono solo uno

ridotto a causa di malattia, infortunio, servizio ai sensi dell’articolo 1a LIPG, maternità o assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell’articolo 16o LIPG. I periodi in questione possono essere esclusi dal calcolo. L’aggiunta 7/21 evidenzia i numeri marginali modificati.

(9)

Indice

Abbreviazioni ... 14

1. Richiesta ... 18

1.1 Regole generali ... 18

1.1.1 Consegna del modulo di richiesta per le indennità, dei fogli complementari e del modulo di richiesta per l’assegno per spese di custodia ... 18

1.1.1.1 Richiesta ... 18

1.1.1.2 Smarrimento o nullità del modulo di richiesta ... 19

1.1.1.3 Fogli complementari e modulo di richiesta per l’assegno per spese di custodia ... 20

1.1.2 Compiti dei contabili ... 22

1.1.3 Compiti della persona prestante servizio ... 23

1.1.3.1 Trasmissione del modulo di richiesta ... 23

1.1.3.2 Trasmissione dei fogli complementari ... 25

1.1.3.3 Trasmissione del modulo di richiesta per l’assegno per spese di custodia ... 25

1.1.4 Compiti del datore di lavoro ... 25

1.1.5 Compiti della cassa di compensazione ... 26

2. Organo competente per la registrazione del modulo di richiesta ... 27

2.1 Principio ... 27

2.2 Registrazione del modulo di richiesta da parte della cassa di compensazione ... 27

2.2.1 Persone soggette all’obbligo contributivo ... 27

2.2.2 Persone non soggette all’obbligo contributivo ... 29

2.2.3 Svizzeri all’estero ... 29

2.2.4 Determinazione della cassa competente in casi speciali o di disaccordo ... 29

2.3 Registrazione del modulo di richiesta da parte del datore di lavoro ... 29

3. Diritto ... 30

3.1 Principio ... 30

3.2 Esercizio del diritto all’indennità ... 34

3.2.1 Principio ... 34

3.2.2 Esercizio del diritto a opera di familiari ... 34

(10)

3.2.3 Esercizio del diritto a opera di membri della famiglia del

gerente dell’azienda agricola ... 35

3.2.4 Esercizio del diritto a opera dei datori di lavoro ... 35

3.3 Prescrizione del diritto ... 35

4. Indennità e importi ... 36

4.1 Indennità di base ... 36

4.1.1 Principio ... 36

4.1.2 Importo dell’indennità di base ... 36

4.1.2.1 Durante il servizio d’istruzione di base ... 36

4.1.2.2 Durante il servizio normale (altri servizi) ... 38

4.1.2.3 Durante il servizio di avanzamento ... 41

4.2 Altre indennità ... 44

4.2.1 Assegni per i figli ... 44

4.2.1.1 Definizione di figlio ... 44

4.2.1.2 Persone aventi diritto agli assegni per i figli ... 44

4.2.1.3 Nascita del diritto ... 44

4.2.1.4 Estinzione del diritto ... 45

4.2.1.5 Importo dell’assegno per i figli ... 45

4.2.2 Assegno per spese di custodia ... 45

4.2.2.1 Principio ... 45

4.2.2.2 Spese supplementari per la custodia ... 46

4.2.2.3 Spese supplementari in dettaglio ... 46

4.2.2.4 Giustificazione delle spese supplementari ... 47

4.2.2.5 Casi speciali ... 48

4.2.2.6 Importo dell’assegno per spese di custodia ... 48

4.2.3 Assegno per l’azienda ... 49

4.2.3.1 Persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente 49 4.2.3.1.1Diritto ... 49

4.2.3.1.2Definizione di azienda ... 49

4.2.3.1.3Condizione nell’azienda della persona prestante servizio 50 4.2.3.2 Familiari che collaborano in un’azienda agricola ... 51

4.2.3.2.1Diritto ... 51

4.2.3.2.2Definizione di membro della famiglia che collabora in un’azienda agricola ... 51

4.2.3.2.3Definizione di periodi di servizio di una certa durata ... 52

4.2.3.2.4Definizione di sostituta/o ... 52

4.2.3.3 Importo dell’assegno per l’azienda ... 53

(11)

4.2.5 Tavole per il calcolo delle indennità giornaliere ... 54

5. Determinazione del reddito giornaliero medio conseguito prima di prestare servizio ... 54

5.1 Distinzione tra persone attive e non attive ... 54

5.2 Reddito determinante dei salariati ... 55

5.2.1 In generale ... 55

5.2.2 In caso di reddito regolare ... 57

5.2.2.1 Principio ... 57

5.2.2.2 Salariati retribuiti al mese ... 57

5.2.2.3 Salariati retribuiti all’ora ... 58

5.2.2.4 Salariati retribuiti in altro modo ... 59

5.2.3 In caso di reddito irregolare o soggetto a forti variazioni .. 59

5.2.4 Salario determinante in casi particolari ... 61

5.3 Indipendenti ... 62

5.3.1 Principio ... 62

5.3.2 Eccezioni ... 63

5.4 Persone contemporaneamente salariate e indipendenti .. 64

5.5 Reddito determinante delle persone non soggette all’obbligo contributivo secondo la LAVS ... 65

5.6 Calcolo dell’indennità spettante alle persone che seguono una formazione (apprendistato o studi) ... 65

5.6.1 Principio ... 65

5.6.2 In caso di reddito regolare ... 66

5.6.3 In caso di reddito irregolare ... 66

5.6.4 Qualora la persona prestante servizio renda verosimile che il servizio ha impedito l’esercizio di un’attività lucrativa .... 66

6. Determinazione e pagamento dell’indennità ... 67

6.1 Determinazione da parte della cassa di compensazione . 67 6.2 Determinazione da parte del datore di lavoro ... 68

6.3 Pagamento dell’indennità ... 69

6.3.1 Condizioni per il pagamento ... 69

6.3.2 Termine e modalità di pagamento ... 71

6.3.3 Persone legittimate a riscuotere le indennità ... 72

6.3.4 Organo responsabile del versamento ... 73

6.3.4.1 Cassa di compensazione ... 73

6.3.4.2 Datore di lavoro ... 74

(12)

6.3.5 Interessi di mora ... 74

7. Cessione, pignoramento, restituzione, compensazione, condono dell’obbligo di restituire e ammortamento .. 75

7.1 Cessione e pignoramento ... 75

7.1.1 Inalienabilità del diritto all’indennità ... 75

7.1.2 Pignorabilità relativa del diritto all’indennità ... 75

7.2 Restituzione ... 75

7.2.1 Obbligo di restituzione ... 75

7.2.2 Persone tenute alla restituzione ... 76

7.2.3 Prescrizione del credito in restituzione ... 76

7.2.4 Procedura ... 77

7.3 Condono dell’obbligo di restituzione ... 77

7.4 Crediti in restituzione d’indennità irrecuperabili ... 78

7.5 Compensazione ... 78

8. Contributi dovuti all’ordinamento delle IPG ... 78

8.1 Principio ... 78

8.2 Riscossione dei contributi sulle indennità per perdita di guadagno ... 79

8.2.1 In generale ... 79

8.2.2 Conteggio dei contributi per i salariati ... 80

8.2.2.1 Indennità versate da un datore di lavoro tenuto a pagare i contributi ... 80

8.2.2.2 Indennità versate da un datore di lavoro che non è tenuto a pagare i contributi ... 81

8.2.2.3 Indennità versate dalla cassa di compensazione direttamente all’assicurato ... 81

8.2.3 Conteggio dei contributi per i lavoratori indipendenti e per le persone senza attività lucrativa ... 82

8.2.3.1 In generale ... 82

8.2.3.2 Persone prestanti servizio, contemporaneamente salariate e indipendenti ... 83

8.2.4 Funzionari internazionali ... 83 8.3 Contabilizzazione dei contributi prelevati sulle indennità . 84 9. Disposizioni concernenti l’organizzazione e il

(13)

9.2 Organizzazione ... 84

9.3 Conservazione degli atti ... 85

9.4 Contenzioso ... 85

10. Entrata in vigore ... 85

Allegato I Esempi ... 86

Allegato II Indennità totale massima e aliquote giornaliere delle singole indennità ... 90

Allegato III Riscossione dei contributi AVS/AI/IPG sulle indennità per perdita di guadagno ... 91

Allegato IV Designazione dei codici per i moduli di richiesta 93 Allegato V Diritto a IPG durante l’interruzione tra due servizi d’istruzione ... 94

Indice alfabetico ... 98

(14)

Abbreviazioni

AD Assicurazione contro la disoccupazione AI Assicurazione invalidità

AINF Assicurazione contro gli infortuni AM Assicurazione militare

art. articolo

AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti BLEs Base logistica dell’esercito

CAP Centro d’accertamento professionale CC Codice civile svizzero

CIGAI Circolare sulle indennità giornaliere dell’AI

CIGI Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’AI CPAI Circolare sulla procedura nell’AI

cpv. capoverso

D CA/CI Direttive concernenti il certificato di assicurazione ed il conto individuale

D-RegIPG Direttive sul registro delle IPG e sullo scambio dei dati IPG (disponibili in tedesco e francese)

DR Direttive sulle rendite dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

DTF Decisione del Tribunale federale

E-ZIVI Sistema d’informazione automatizzato del servizio civile

(15)

G+S Gioventù e Sport

IBA Istruzione di base ampliata IBF Istruzione di base alla funzione IBG Istruzione di base generale IDR Istruzione di reparto

IPG Indennità di perdita di guadagno

LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura (RS 836.1)

LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (RS 831.20)

LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20)

LAVS Legge federale del 20 settembre 1946

sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)

lett. lettera

LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (RS 834.1)

LPC Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.30)

LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)

N. Numero marginale

OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (RS 831.201)

(16)

OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)

OIPG Ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno (RS 834.11)

OPC-AVS/AI Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.301)

OPGA Ordinanza del 19 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.11)

PC Prestazioni complementari all’AVS/AI

PISA Sistema di gestione del personale dell’esercito

RCC Rivista mensile sull’AVS/AI/IPG, pubblicata dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (i numeri rinviano all’anno di pubblicazione e alla pagina)

SAM Centro d’accertamento medico dell’AI

seg. seguente

segg. seguenti

SEODOR Interfaccia IPG tra le organizzazioni presso cui viene prestato servizio e il registro IPG

Suva Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

TFA Tribunale federale delle assicurazioni UCC Ufficio centrale di compensazione

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

UFPP Ufficio federale della protezione della popolazione

(17)

VSI Rivista mensile sull’AVS/AI/IPG e sugli assegni familiari, pubblicata dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (i numeri rinviano all’anno di pubblicazione e alla pagina)

(18)

1. Richiesta

1.1 Regole generali

1.1.1 Consegna del modulo di richiesta per le

indennità, dei fogli complementari e del modulo di richiesta per l’assegno per spese di custodia 1.1.1.1 Richiesta

Solo i contabili dell’esercito e della protezione civile, gli organizzatori di corsi G+S e dei corsi per monitori di

giovani tiratori nonché gli organi d’esecuzione del servizio civile sono autorizzati a consegnare il modulo di richiesta per le indennità (in seguito: modulo di richiesta) alle

persone prestanti servizio. Determinanti sono le istruzioni seguenti:

– Istruzioni dell’UFAS per i contabili dell’esercito relative all’attestazione del numero di giorni di servizio prestati secondo l’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (318.702);

– Istruzioni dell’UFAS per i contabili della protezione civile relative all’attestazione del numero di giorni di servizio prestati secondo l’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (318.705);

– Istruzioni dell’UFAS agli organi d’esecuzione del servizio civile sull’attestazione del numero di giorni di servizio prestati secondo l’ordinamento dell’indennità di perdita di guadagno (318.707);

– Istruzioni sull’attestazione del numero di giorni di corso per la formazione dei quadri di G+S secondo

l’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (318.703).

In caso di smarrimento del modulo di richiesta, di consegna 1001

1002

1002.1 2/15

1003

1004

1005

(19)

d’esecuzione del servizio civile, sono applicabili i N. 1007 segg.

1.1.1.2 Smarrimento o nullità del modulo di richiesta Se il modulo di richiesta consegnato è andato perso, non è quello giusto o non è stato debitamente compilato, la cassa di compensazione – su domanda e presentando il libretto di servizio (servizio militare), il certificato di partecipazione alla formazione dei quadri (G+S), il certificato del portale E-ZIVI (servizio civile) o consultato il sistema SEODOR (protezione civile e reclutamento) – può fornirne un duplicato:

– per le persone incorporate nell’esercito e nella protezione civile (318.734);

– per le persone che prestano servizio civile (318.732);

– per le persone nella protezione civile (318.738);

– per le persone che seguono un corso per monitori di G+S (318.736);

– per le persone che partecipano ai corsi per monitori di giovani tiratori. In tal caso la cassa di compensazione aggiunge, in modo ben leggibile sul modulo l’indicazione

«Instruktionskurs für Jungschützenleiter» (318.736).

La cassa di compensazione competente compila

debitamente il duplicato, basandosi sul giustificativo fornito dalla persona prestante servizio, e lo invia a quest’ultima.

Le casse di compensazione devono garantire che le iscrizioni trascritte sul duplicato relative alle persone prestanti servizio ed al servizio stesso siano esatte. Non devono invece né verificare le iscrizioni contenute nel giustificativo fornito né chiarire se la richiesta del duplicato sia giustificata.

1006 1/21

1007

1008 1009 1009.1 1/12 1010

1011

1012

(20)

Le casse di compensazione sono tenute a eseguire ulteriori accertamenti se una persona prestante servizio militare dichiara di necessitare di un modulo di richiesta IPG per il periodo d’interruzione tra due servizi d’istruzione (servizi contrassegnati dai codici 15 e 16). A tal fine

devono consultare la BLEs. Le casse di compensazione possono rilasciare il modulo di richiesta solo se è

assolutamente certo che durante l’interruzione in questione la persona prestante servizio militare era senza lavoro.

Eccezionalmente, il duplicato può essere anche compilato secondo un’attestazione speciale rilasciata dal contabile dell’esercito o dall’organo d’esecuzione del servizio civile, a condizione però che la persona prestante servizio non abbia il suo libretto di servizio e non si possa esigere che attenda, per fare valere il suo diritto, di poterlo presentare con l’indicazione del numero di giorni di servizio.

Il N. 1013 si applica per analogia alle persone che prestano servizio civile.

L’attestazione deve essere firmata dal contabile

dell’esercito e provvista del bollo della truppa. Essa deve indicare la durata del periodo di servizio, il numero di giorni di servizio prestati, il grado della persona prestante servizio e il genere di quest’ultimo.

1.1.1.3 Fogli complementari e modulo di richiesta per l’assegno per spese di custodia

I fogli complementari e il modulo di richiesta per l’assegno per spese di custodia sono consegnati alle persone

prestanti servizio da contabili, organi d’esecuzione, casse di compensazione o datori di lavoro.

Le casse cantonali di compensazione provvedono affinché le loro agenzie tengano a disposizione dei contabili

dell’esercito un numero sufficiente di fogli complementari in ciascuna delle lingue ufficiali.

1012.1 12/18

1013

1014

1015

1016 2/15

1017

(21)

Alle persone prestanti servizio che richiedono un assegno per i figli va consegnato il foglio complementare 1.

La richiesta d’assegni per l’azienda come membro della famiglia che collabora in un’azienda agricola deve essere accompagnata dal foglio complementare 2.

soppresso

Se la persona prestante servizio ha già riempito il modulo di richiesta e un foglio complementare 1 per il medesimo servizio o per il primo servizio prestato durante l’anno civile, dovrà riempire un nuovo foglio complementare solo se la sua situazione personale è nel frattempo mutata.

Ad ogni modulo di richiesta deve essere allegato un foglio complementare 2 per il periodo di servizio ivi indicato, se per esso viene richiesto un assegno per l’azienda. Se durante un servizio sono necessari più fogli

complementari 2, a partire dal secondo si dovranno compilare soltanto le parti I, III e IV.

soppresso

Se, in qualità di membro della famiglia che collabora

nell’azienda agricola, richiede un assegno per l’azienda, la persona prestante servizio deve fornire nel foglio

complementare 2 un’attestazione del gerente dell’azienda o del sostituto sull’esattezza delle indicazioni relative al legame di parentela con il gerente, ai giorni di occupazione di un sostituto e alle conseguenti spese. Inoltre su questo modulo la cassa di compensazione può richiedere

un’attestazione supplementare da parte dell’agenzia comunale AVS.

Le persone prestanti servizio che richiedono un assegno per spese di custodia devono utilizzare il modulo 318.743.

1018

1019

1020 2/15 1021

1022

1023 2/15 1024

1025

(22)

Il modulo di richiesta per l’assegno per spese di custodia può essere inoltrato con ogni modulo di richiesta per il periodo di servizio in questione.

Il foglio complementare 4 (modulo 318.753) deve essere compilato dalle persone prestanti servizio che intendono chiedere l'IPG per il periodo d’interruzione tra due servizi d’istruzione durante il quale erano senza lavoro. Il modulo è rilasciato loro dai contabili dell’esercito. Se una persona prestante servizio necessita invece di un duplicato

(N. 1006 segg.), spetta alla BLEs consegnare il foglio complementare 4.

1.1.2 Compiti dei contabili

I contabili o gli organi di esecuzione del servizio civile forniscono ad ogni persona alla quale versano il soldo o l’indennità giornaliera un’attestazione del numero di giorni di servizio effettuati sull’apposito modulo di richiesta.

I contabili dell’esercito attestano i giorni di servizio con soldo per il periodo d’interruzione tra due servizi

d’istruzione solo se durante questo periodo la persona prestante servizio militare era senza lavoro. Se le

condizioni non sono adempiute, non può essere rilasciato un modulo di richiesta per il periodo d’interruzione e i giorni di servizio con soldo non possono dunque essere attestati.

I contabili dell’esercito utilizzano il modulo di richiesta 318.730. Nel campo relativo al servizio vanno inseriti i codici seguenti:

– 10 per i servizi d’istruzione della truppa (CR) – 11 per la scuola reclute

– 12 per i servizi d’avanzamento – 13 per il reclutamento

– 14 per i quadri in ferma continuata

– 15 per interruzione prima della scuola sottoufficiali – 16 per interruzione durante il servizio d’avanzamento.

1026

1026.1 12/18

1027 12/18

1027.1 12/18

1028 12/18

(23)

Gli organi d’esecuzione nell’ambito del servizio civile

utilizzano il modulo di richiesta 318.731. Nel campo relativo al servizio vanno inseriti i codici seguenti:

– 40 per i servizi normali e

– 41 per i servizi retribuiti con l’importo previsto per le reclute.

I contabili della protezione civile utilizzano il modulo di richiesta 318.737. Nel campo relativo al servizio vanno inseriti i codici seguenti:

– 20 per il servizio della truppa;

– 21 per il servizio considerato come istruzione di base;

– 22 per l’istruzione dei quadri.

Per quanto concerne la formazione dei quadri di G+S l’organizzatore utilizza il modulo di richiesta 318.735. Nel campo relativo al servizio va inserito il codice 30.

Per quanto concerne i corsi per monitori di giovani tiratori i contabili attestano nel modulo di richiesta 318.730 tutti i giorni di corso che danno diritto al soldo di funzione. Nel campo relativo al servizio va inserito il codice 50.

1.1.3 Compiti della persona prestante servizio 1.1.3.1 Trasmissione del modulo di richiesta

La persona prestante servizio compila il modulo di richiesta e, se necessario, un foglio complementare e li trasmette immediatamente a chi di diritto.

Le persone che, prima d’entrare in servizio, erano

esclusivamente salariate trasmettono il modulo di richiesta al loro datore di lavoro.

Le persone disoccupate trasmettono il modulo di richiesta al loro ultimo datore di lavoro. Se la ditta non esiste più, lo inviano alla cassa cantonale di compensazione del loro Cantone di domicilio. Quest’ultima stabilisce quale era la cassa di compensazione competente per l’ultimo datore di lavoro e le trasmette il modulo di richiesta.

1029

1030 1/21

1031

1032

1033

1034

1035

(24)

Gli studenti salariati (v. N. 5060 segg.) trasmettono il modulo di richiesta al loro ultimo datore di lavoro.

La persona che ha lavorato simultaneamente per più datori di lavoro sceglie la cassa di compensazione che dovrà determinare l’indennità (v. art. 19 cpv. 1 OIPG) inviandole il modulo di richiesta. Essa deve inoltre richiedere agli altri datori di lavoro le dichiarazioni di salario.

Nel caso di persone contemporaneamente salariate e indipendenti, la cui indennità deve essere fissata dalla cassa di compensazione competente della riscossione dei contributi provenienti dall’esercizio dell’attività indipendente (v. N. 2010), il datore di lavoro deve inoltrare il modulo di richiesta, munito della dichiarazione di salario, non alla sua cassa di compensazione, ma a quella cui la persona

prestante servizio è affiliata come indipendente.

Tutte le persone prestanti servizio provenienti dall’estero che non sono obbligatoriamente assicurate a norma dell’articolo 1a capoverso 3 LAVS devono trasmettere il modulo di richiesta alla Cassa svizzera di compensazione.

I cittadini svizzeri all’estero, obbligatoriamente assicurati conformemente all’articolo summenzionato, devono consegnarlo invece al loro datore di lavoro.

Le persone che prima di entrare in servizio lavoravano all’estero come salariati senza essere obbligatoriamente assicurate ai sensi dell’articolo 1a capoverso 3 LAVS, devono produrre una speciale dichiarazione di salario conformemente alle istruzioni della Cassa svizzera di compensazione.

I funzionari internazionali devono trasmettere il modulo di richiesta alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio (alla Cassa di compensazione delle banche svizzere per il personale della BRI, alla Cassa di

compensazione del Cantone di Ginevra per il personale della Federazione internazionale delle Società della Croce 1036

1037

1038

1039

1040

1041

(25)

1.1.3.2 Trasmissione dei fogli complementari Per la trasmissione dei fogli complementari sono applicabile per analogia i N. 1033 segg.

1.1.3.3 Trasmissione del modulo di richiesta per l’assegno per spese di custodia

Il modulo deve essere in qualsiasi caso inoltrato

direttamente alla cassa di compensazione competente. I giustificativi delle spese supplementari per la custodia dei figli devono essere allegati.

Il modulo deve essere trasmesso alla cassa di

compensazione anche se, conformemente ai N. 6005 segg., il datore di lavoro è competente per la

determinazione e il versamento dell’indennità.

1.1.4 Compiti del datore di lavoro

Nella parte del modulo di richiesta prevista allo scopo, il datore di lavoro fornisce i dati relativi al salario versato prima del servizio e durante il medesimo necessari per determinare il reddito medio da attività lucrativa percepito prima dell’entrata in servizio.

Le indicazioni sul reddito assoggettato all’obbligo contributivo AVS prima dell’entrata in servizio devono essere fornite almeno una volta all’anno da ogni datore di lavoro cui è stato trasmesso il modulo di richiesta, anche se il datore di lavoro fissa lui stesso l’indennità. Se le indicazioni sono già state trasmesse nel corso dell’anno civile e non vi sono cambiamenti, il datore di lavoro può apporre una crocetta alla posizione corrispondente. Le casse di compensazione intimano ai datori di lavoro di completare i moduli di richiesta incompleti.

1042

1043

1044

1045

1046

(26)

Se il reddito giornaliero medio conseguito prima del

servizio supera l’importo massimo indicato all’articolo 16a capoverso 1 LIPG, non occorre indicare il salario esatto, ma è sufficiente un’annotazione in merito.

Se il datore di lavoro è competente per la fissazione dell’indennità, ne deve annotare le modalità di calcolo sul modulo di richiesta.

Se non è incaricato di fissare l’indennità, il datore di lavoro invia il modulo di richiesta ed eventualmente il foglio

complementare alla sua cassa di compensazione.

1.1.5 Compiti della cassa di compensazione La cassa di compensazione esamina se il modulo di richiesta, il foglio complementare o il modulo di richiesta per l’assegno per spese di custodia sono stati compilati correttamente. Se necessario ritorna questi documenti affinché vengano completati o richiede documenti supplementari.

– Se la cassa di compensazione constata in base al

modulo di richiesta che la persona prestante servizio ha concluso la sua formazione immediatamente prima dell’entrata in servizio, la cassa di compensazione competente deve eseguire d’ufficio gli accertamenti necessari per il calcolo dell’indennità secondo il salario iniziale usuale per il luogo e il settore in questione (N. 5042).

I moduli di richiesta rilasciati dai contabili dell’esercito e della protezione civile, dagli organi d’esecuzione del servizio civile o dagli organizzatori di corsi G+S non

possono essere compilati a mano né presentare correzioni apportate a mano al punto 2 della parte A. I moduli

compilati in modo scorretto vanno rifiutati. Per la procedura si vedano i N. 1066 segg.

1047

1048

1049

1050

1050.1 1/20

1050.2 1/20

(27)

Attraverso le rappresentanze svizzere all’estero o i servizi AVS/AI, la Cassa svizzera effettua le inchieste necessarie per esaminare il diritto alle indennità di persone prestanti servizio che risiedono all’estero.

2. Organo competente per la registrazione del modulo di richiesta

2.1 Principio

Una sola cassa di compensazione è competente per

fissare e versare le indennità richieste con un unico modulo di richiesta. Questo vale anche nel caso in cui la persona cambi datore di lavoro durante il servizio e il nuovo datore di lavoro non sia affiliato alla stessa cassa di

compensazione.

Il datore di lavoro può essere incaricato di fissare e versare l’indennità al posto della cassa di compensazione (v.

N. 6005 segg. e 6037 segg.).

2.2 Registrazione del modulo di richiesta da parte della cassa di compensazione

2.2.1 Persone soggette all’obbligo contributivo

Per determinare e pagare l’indennità di persone esercitanti un’attività lucrativa assoggettate all’obbligo contributivo, è competente la cassa di compensazione che ha riscosso i contributi sul reddito determinante per fissare l’indennità secondo la LAVS.

Per il salariato è dunque competente la cassa di

compensazione alla quale è affiliato il suo ultimo datore di lavoro e per l’indipendente lo è la cassa di compensazione alla quale egli deve versare i suoi contributi.

1051

2001

2002

2003

2004

(28)

Per i disoccupati e per gli studenti salariati (v. N. 5060 segg.) la cassa di compensazione competente è sempre quella alla quale è affiliato l’ultimo datore di lavoro.

Per fissare e versare l’indennità per persone considerate senza attività lucrativa è competente la cassa di

compensazione che riscuote i loro contributi.

Per gli studenti senza attività lucrativa è competente la cassa cantonale di compensazione nel luogo dove si seguono gli studi.

Se più casse di compensazione erano competenti per la riscossione dei contributi, in quanto la persona prestante servizio esercitava contemporaneamente diverse attività lucrative, allora per calcolare e versare l’indennità è competente:

– la cassa di compensazione del datore di lavoro al quale la persona prestante servizio ha trasmesso il modulo di richiesta, nei casi in cui la persona lavora

contemporaneamente per più datori di lavoro (v.

N. 1037);

– in generale, la cassa di compensazione alla quale la persona prestante servizio deve versare i contributi in qualità di indipendente; ciò vale anche nel caso in cui la persona esercita un’attività indipendente a titolo

accessorio e l’attività dipendente a titolo principale (v.

N. 1038);

soppresso

Se una persona presta servizio durante o subito dopo la fine di un provvedimento d’integrazione dell’AI e se durante l’integrazione aveva diritto a un’indennità giornaliera dell’AI, per il diritto all’indennità è competente la cassa di

compensazione che ha pagato l’indennità giornaliera.

2005

2006

2007

2008

2009

2010 1/20

2011 1/20 2012

(29)

2.2.2 Persone non soggette all’obbligo contributivo Con riserva del N. 2014, per la determinazione e il pagamento delle indennità spettanti alle persone non soggette all’obbligo contributivo è competente la cassa cantonale di compensazione del loro Cantone di domicilio.

2.2.3 Svizzeri all’estero

Le persone che rientrano dall’estero per prestare servizio e non sono obbligatoriamente assicurate ai sensi della LAVS possono far valere i loro diritti presso la Cassa svizzera di compensazione.

2.2.4 Determinazione della cassa competente in casi speciali o di disaccordo

Se deve essere rilasciato un duplicato e più casse di compensazione entrano in considerazione per la determinazione e il versamento dell’indennità (p. es.

quando le persone lavorano per diversi datori di lavoro o sono contemporaneamente salariate e indipendenti), le casse in questione si devono accordare per evitare un doppio pagamento dell’indennità.

In caso di disaccordo tra le casse di compensazione in merito alla loro competenza la decisione spetta all’UFAS.

2.3 Registrazione del modulo di richiesta da parte del datore di lavoro

La cassa di compensazione può assegnare a datori di lavoro che offrono le necessarie garanzie il compito di determinare e versare l’indennità di base nonché gli assegni per i figli.

I datori di lavoro non possono tuttavia essere incaricati di determinare l’indennità per le persone prestanti servizio che

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(30)

– prima di entrare in servizio lavoravano presso più datori di lavoro;

– si trovavano in un rapporto di lavoro a diversi livelli;

– erano contemporaneamente salariati e indipendenti.

Se il datore di lavoro o la persona prestante servizio si oppongono per motivi particolari alla determinazione dell’indennità da parte del datore di lavoro, questa viene calcolata e versata dalla cassa di compensazione.

3. Diritto 3.1 Principio

Il diritto all’indennità può nascere al più presto il giorno in cui cui la persona che presta servizio compie il 18° anno di età. Fanno eccezione i partecipanti ai corsi federali e

cantonali di formazione dei quadri G+S, che devono compiere il 18° anno di età entro la fine dell’anno in cui frequentano il corso.

Il diritto alle indennità si estingue l’ultimo giorno del mese che precede quello in cui nasce il diritto alla rendita di vecchiaia ai sensi della LAVS (rendita di vecchiaia

anticipata giusta l’art. 40 LAVS o raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento giusta l’art. 21 LAVS).

Se l’avente diritto muore durante il servizio, il diritto all’indennità si estingue. È versata ancora l’indennità dovuta il giorno del decesso.

Hanno diritto all’indennità:

– tutte le persone che prestano servizio nell’esercito svizzero (compresi coloro che sono al servizio della Croce Rossa) per ogni giorno di servizio con soldo;

2019

2020 2021 2022

3001 1/16

3001.1 2/15

3001.2 2/15

3001.3 2/15 3002 1/20

(31)

– in deroga a questa regola, durante l’interruzione tra due servizi d’istruzione in cui permane il diritto al soldo, le persone prestanti servizio hanno diritto all’indennità solo a condizione che siano senza lavoro (v. N. 3007.1

segg.);

– tutti i partecipanti al reclutamento per ogni giorno di reclutamento con diritto al soldo e registrato nel sistema PISA;

– tutte le persone che compiono un servizio civile, per ogni giorno di servizio preso in considerazione in conformità alla legge sul servizio civile;

– tutte le persone che prestano servizio nella protezione civile svizzera per ogni giorno di servizio con diritto al soldo e registrato nel sistema PISA (la registrazione nel sistema PISA è effettuata solo per i servizi prestati dal 1°

gennaio 2018);

– tutti i partecipanti ai corsi federali e cantonali per la formazione dei quadri di G+S (escluse le persone che si occupano della direzione del corso), conformemente all’articolo 9 della legge del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport, come pure le persone che partecipano a questi corsi nel Principato del

Liechtenstein, a condizione che siano domiciliate in Svizzera e che vi siano inviate da un servizio cantonale di G+S, per ogni giorno intero di corso;

– tutti i partecipanti ai corsi per monitori di giovani tiratori (escluse le persone che si occupano della direzione del corso), per ogni giorno di corso effettuato che dà diritto al soldo di funzione.

Il diritto all’indennità sussiste indipendentemente dall’esercizio di una attività lucrativa e dal luogo di residenza (in Svizzera o all’estero) prima dell’entrata in servizio.

3002.1 12/18

3002.2 1/20

3003

3004 1/20

3005 2/15

3006

3007

(32)

Sono esclusi da questo principio i militari durante

l’interruzione tra due servizi d’istruzione (p. es. la scuola sottoufficiali e il pagamento del grado). In questo caso, si ha diritto all’IPG solo se durante questo periodo la persona prestante servizio era senza lavoro. È considerato «senza lavoro» chi durante l’interruzione non ha esercitato

nessuna attività lucrativa e/o non disponeva più di un

contratto di lavoro. Le persone che già prima dell’entrata in servizio non esercitavano un’attività lucrativa non sono considerate «senza lavoro». Lo stesso vale per le persone iscritte all’AVS come lavoratori indipendenti.

Durante un’interruzione tra due servizi d’istruzione, i militari hanno dunque diritto all’IPG se prima dell’entrata in

servizio adempiono le condizioni di cui all’articolo 1

capoversi 1 e 2 lettere a e c OIPG, ma durante il servizio militare non dispongono di alcun contratto di lavoro. Sono in particolare:

– i militari il cui contratto di lavoro o di tirocinio è stato disdetto prima dell’entrata in servizio o durante quest’ultimo;

– i militari disoccupati, a condizione che fino all’entrata in servizio sia stata versata loro un’indennità giornaliera dell’AD;

– i militari che negli ultimi 12 mesi prima dell’entrata in servizio hanno esercitato un’attività lucrativa per almeno 4 settimane o 20 giorni lavorativi o 160 ore e che durante l’interruzione non dispongono di alcun contratto; per l'accertamento di questa condizione non è determinante l’inizio dell’interruzione ma la data effettiva dell’entrata in servizio.

Esempio

Un militare inizia la scuola reclute il 25 giugno e assolve in seguito la scuola sottoufficiali, che conclude il

25 novembre. Segue un’interruzione di 6 settimane. Se negli ultimi 12 mesi prima del 25 giugno soddisfa il criterio della durata minima di attività lucrativa (v.

N. 5001 segg.) e durante l’interruzione non dispone di 3007.1

12/18

3007.2 1/20

(33)

Chi durante il servizio militare dispone di un contratto di lavoro valido non ha diritto all’indennità durante

l’interruzione tra due servizi d’istruzione. Ciò vale anche per i contratti a tempo determinato e per i contratti di lavoro su chiamata.

Chi, durante l’interruzione, svolge un lavoro occasionale (p. es. cameriere ausiliario o agente di sicurezza per una festa) dal quale consegue però un reddito di poco conto ha diritto all’indennità, a condizione che il salario percepito non superi in media i 310 franchi a settimana.

Per i giorni in cui è stata esercitata un’attività occasionale di poco conto non sussiste alcun diritto all’IPG.

Il diritto all’indennità sussiste per ogni giorno di servizio che dà diritto al soldo nell’esercito e nella protezione civile e al soldo di funzione nei corsi per monitori di giovani tiratori.

Nel servizio civile, il diritto all’indennità sussiste per ogni giorno di servizio da considerare in conformità alla legge sul servizio civile, mentre per i corsi federali e cantonali per la formazione dei quadri di G+S esso sussiste per ogni giorno intero di corso.

Se il modulo di richiesta è stato smarrito e la cassa di compensazione è tenuta a sostituirlo con un duplicato conformemente al N. 1011, tutte le prestazioni di servizio iscritte nella colonna «numero dei giorni di servizio» del libretto di servizio della protezione civile sono considerate assoldate. I giorni di servizio senza soldo sono

espressamente designati come tali nel libretto di servizio.

Lo stesso vale per i corsi per monitori di giovani tiratori.

Per i militari, nel libretto di servizio è fatta distinzione tra i giorni di servizio computabili e i giorni di servizio con soldo.

È determinante la colonna riguardante questi ultimi.

Occorre però tenere conto del N. 1012.1.

Per il servizio civile, la cassa di compensazione definisce il numero di giorni di servizio determinanti consultando il 3007.3

12/18

3007.4 12/18

3007.5 12/18 3008 2/15

3009 2/15

3009.1 12/18

3010 2/15

(34)

certificato del portale E-ZIVI. In caso di dubbio deve rivolgersi agli organi d’esecuzione del servizio civile’.

Per quanto concerne i corsi di G+S, per conoscere il

numero di giorni che dà diritto all’indennità giornaliera ci si deve rivolgere agli uffici cantonali competenti in materia di G+S o presso l’ufficio G+S a Macolin.

3.2 Esercizio del diritto all’indennità 3.2.1 Principio

Il diritto all’indennità di base e agli assegni per i figli può essere fatto valere sia dalla persona prestante servizio sia dai suoi familiari o dal datore di lavoro.

Il diritto all’assegno per spese di custodia può essere fatto valere dalla persona prestante servizio e dai suoi familiari, ma in nessun caso dal datore di lavoro.

3.2.2 Esercizio del diritto a opera di familiari

Sono considerati familiari il coniuge e i figli della persona prestante servizio.

I familiari possono rivendicare l’indennità a loro nome soltanto se la persona prestante servizio non rispetta gli obblighi d’assistenza o di mantenimento nei loro confronti.

I familiari che vogliono far valere il diritto all’indennità devono richiedere un duplicato alla cassa di

compensazione competente se non sono in possesso del modulo di richiesta. Se non è possibile fornire la prova dei giorni di servizio effettuati, il caso va sottoposto all’UFAS.

3011 2/15

3012

3013

3014

3015

3016

(35)

3.2.3 Esercizio del diritto a opera di membri della famiglia del gerente dell’azienda agricola Quando un membro della famiglia del gerente che collabora nell’azienda agricola ha diritto all’assegno per l’azienda e non lo fa valere, il gerente può agire in

sostituzione se è stato assunto e retribuito un sostituto. In questo caso il gerente dell’azienda deve compilare il foglio complementare 2.

3.2.4 Esercizio del diritto a opera dei datori di lavoro I datori di lavoro della persona prestante servizio possono esercitare il diritto all’indennità solo se versano uno

stipendio o un salario durante il servizio e questa rimunerazione corrisponde almeno all’importo dell’indennità.

Qualora non dispongano del modulo di richiesta, i datori di lavoro che intendono avvalersi del diritto all’indennità devono chiedere un duplicato alla loro cassa di

compensazione. Se non sono in grado di fornire la prova del numero di giorni di servizio effettuati, il caso viene sottoposto all’UFAS.

I datori di lavoro sono tenuti a consegnare alla loro cassa di compensazione il modulo di richiesta debitamente compilato e, eventualmente, il foglio complementare 1, anche nel caso in cui siano loro stessi a determinare l’indennità.

3.3 Prescrizione del diritto

Il diritto all’indennità si prescrive cinque anni dopo l’ultimo giorno di servizio per il quale questa è dovuta.

3017

3018

3019

3020 2/15

3021

(36)

4. Indennità e importi 4.1 Indennità di base 4.1.1 Principio

Tutte le persone che prestano servizio hanno diritto all’indennità di base. Questo diritto è indipendente dallo stato civile e dall’esercizio di un’attività lucrativa.

4.1.2 Importo dell’indennità di base

4.1.2.1 Durante il servizio d’istruzione di base Definizione dell’istruzione di base

Durante l’istruzione di base i membri dell’esercito, della protezione civile e del servizio civile acquisiscono le

conoscenze di base e le capacità fondamentali proprie alla loro funzione. Sono considerati istruzione di base la scuola reclute, l’istruzione di base nel quadro della protezione civile e il numero di giorni computabili corrispondente alla durata di una scuola reclute effettuati nel quadro del servizio civile.

Giorni di reclutamento

Per i membri dell’esercito, della protezione civile e del servizio civile il reclutamento dura di regola al massimo tre giorni (in casi eccezionali cinque giorni). Nel modulo IPG il reclutamento è contrassegnato separatamente (codice 13).

Le giornate di reclutamento danno diritto al soldo e sono computate nei giorni di servizio d’istruzione obbligatori della persona interessata. Il relativo diritto all’indennità è disciplinato conformemente ai N. 4006–4008. Questo non vale tuttavia per la giornata informativa, che non dà diritto né al soldo né, di conseguenza, all’IPG.

4001

4002

4003 2/15

(37)

Reclute

Per principio, sono considerate reclute i membri

dell’esercito che assolvono una scuola reclute, vale a dire durante l’IBG, l’IBA, l’IBF o l’IDR. Per quanto riguarda l’indennità, le reclute sono considerate tali anche quando, durante la scuola reclute, ricevono iI soldo previsto per i soldati o gli appuntati.’

soppresso

L’indennità di base giornaliera versata alle reclute

ammonta, per principio, al 25 per cento dell’indennità totale massima prevista dall’articolo 16a capoverso 1 LIPG.

Questo principio si applica anche quando immediatamente prima dell’entrata in servizio, la recluta percepiva

un’indennità giornaliera dell’AI o dell’AINF d’importo

superiore. L’articolo 9 OIPG non trova dunque applicazione nel caso delle reclute.

Le disposizioni di cui al N. 4006 si applicano anche ai militari che hanno un’interruzione tra la fine della scuola reclute e l’inizio della scuola sottoufficiali (servizio

contrassegnato dal codice 15) e che soddisfano le condizioni di diritto all’IPG (art. 10a LIPG).

Se invece sono adempiute le condizioni per il versamento degli assegni per i figli, l’indennità di base concessa alle reclute esercitanti un’attività lucrativa prima dell’entrata in servizio è fissata secondo il N. 4016.

Per le reclute che non esercitano alcuna attività lucrativa e hanno diritto agli assegni per i figli l’indennità di base è fissata secondo il N. 4017.

4004 12/18

4005 12/18 4006 2/15

4006.1 12/18

4007

4008

(38)

Militari in ferma continuata (inclusi i quadri)

Durante l’istruzione di base (IBG / IBA / IBF / IDR) i militari in ferma continuata sono equiparati alle reclute.’ Il diritto all’indennità dei quadri in ferma continuata è regolato conformemente ai N. 4006–4008.

Persone che prestano servizio di protezione civile Le persone che partecipano all’istruzione di base (10- 19 giorni) nell’ambito della protezione civile ricevono l’indennità prevista per le reclute (v. N. 4006–4008).

Questo vale anche per i membri dell’esercito che sono stati trasferiti nella protezione civile ed hanno frequentato la scuola reclute durante un periodo inferiore a 40 giorni.

Persone che prestano servizio civile

Le persone che prestano servizio civile senza aver svolto la scuola reclute sono equiparate alle reclute fino a quando non hanno effettuato il numero di giorni di servizio

corrispondente a tale scuola (v. N. 4006–4008).

Se le persone che prestano servizio civile non sono assegnate ad alcuna Arma, i primi 124 giorni di servizio computabili corrispondono alla durata di una scuola reclute.

Se la persona, prima di essere ammessa al servizio civile, è stata invece assegnata ad un’Arma, è determinante la durata della scuola reclute di quest’ultima.

4.1.2.2 Durante il servizio normale (altri servizi) Definizione del servizio normale (altri servizi)

Per principio, sono considerati come servizio normale tutti i servizi di perfezionamento della truppa (SPT), i servizi 4009

12/18

4010 2/15

4011

4012

4013

4014

4015 12/18

(39)

d’avanzamento, i servizi di protezione civile successivi all’istruzione di base nell’ambito della protezione civile e le prestazioni di servizio civile dopo un servizio di durata pari ad una scuola reclute. Contano come servizio normale anche le formazioni dei quadri di G+S e i corsi per monitori dei giovani tiratori.

Persone in servizio di perfezionamento delle truppe e servizi d’istruzione delle formazioni (CR)

Per le persone senza figli che prima di entrare in servizio esercitavano un’attività lucrativa, l’indennità di base giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio, ma almeno al 25 per cento dell’indennità totale massima prevista nell’articolo 16a capoverso 1 LIPG.

Per le persone con figli, all’indennità di base viene aggiunto l’assegno per i figli. In questo caso, con un figlio, l’indennità di base complessiva è pari al 40 per cento dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a capoverso 1 LIPG e, con due o più figli, al 50 per cento.

Per le persone senza figli che, prima di entrare in servizio, non esercitavano alcuna attività lucrativa l’indennità di base giornaliera ammonta al 25 per cento dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a capoverso 1 LIPG.

Per le persone con figli, all’indennità di base viene aggiunto l’assegno per i figli. In questo caso, con un figlio, l’indennità di base complessiva è pari al 40 per cento dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a capoverso 1 LIPG e, con due o più figli, al 50 per cento.

Militari in ferma continuata (inclusi i quadri)

Se dopo l’IBG, l’IBA, l’IBF o l’IDR non viene effettuato alcun servizio di avanzamento, l’indennità versata per i rimanenti giorni di servizio è stabilita secondo i N. 4016–

4017.

4016

4017 2/15

4018 12/18

(40)

Per i militari quadri in ferma continuata senza figli che prima di entrare in servizio esercitavano un’attività lucrativa, dopo aver assolto l’IBG, l’IBA, l’IBF e l’IDR’

l’indennità di base giornaliera per i giorni di servizio rimanenti ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio, ma almeno al 37 per cento dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a

capoverso 1 LIPG.

Per i militari quadri in ferma continuata con figli,

all’indennità di base viene aggiunto l’assegno per i figli. In questo caso, con un figlio, l’indennità di base complessiva è pari almeno al 55 per cento dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a capoverso 1 LIPG e, con due o più figli, ad almeno il 62 per cento.

Per i militari quadri in ferma continuata senza figli che prima di entrare in servizio non esercitavano alcuna attività lucrativa, dopo aver assolto l’IB generale (ev. l’IBF e l’IDR) e la scuola per quadri, l’indennità di base giornaliera per i giorni di servizio rimanenti ammonta al 37 per cento dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a capoverso 1 LIPG.

Per i militari quadri in ferma continuata con figli,

all’indennità di base viene aggiunto l’assegno per i figli. In questo caso, con un figlio, l’indennità di base complessiva è pari al 55 per cento dell’indennità totale massima

secondo l’articolo 16a capoverso 1 LIPG e, con due o più figli, al 62 per cento.

Persone che prestano servizio di protezione civile Dopo l’istruzione di base (v. N. 4010 seg.) le persone che prestano servizio di protezione civile hanno diritto ad un’indennità secondo i N. 4016–4017.

4019 12/18

4020 2/15

4021

(41)

Persone che prestano servizio civile

Dopo un servizio di durata pari a quella di una scuola

reclute (v. N. 4012–4014), le persone che prestano servizio civile hanno diritto ad un’indennità secondo i N. 4016–

4017.

Formazione dei quadri di G+S

Le persone che seguono una formazione dei quadri di G+S hanno diritto ad un’indennità secondo i N. 4016–4017.

Corsi per monitori dei giovani tiratori

Le persone che seguono un corso per monitori dei giovani tiratori hanno diritto ad un’indennità secondo i N. 4016–

4017.

4.1.2.3 Durante il servizio di avanzamento Definizione del servizio d’avanzamento

Sono considerati servizi d’avanzamento tutti i servizi prestati in scuole, corsi e corsi speciali che hanno quale scopo il perfezionamento dell’istruzione al fine di accedere ad un grado superiore o ad una nuova funzione. Questi servizi, da soli o combinati con altri servizi nell’ambito di un periodo d’istruzione omogeneo, devono però durare

complessivamente almeno 18 giorni. Sono fatti salvi unicamente i casi in cui il servizio di avanzamento non raggiunge il numero di giorni prescritto perché la persona interessata è stata congedata anzitempo (per malattia o infortunio).

Una deroga è prevista per le persone che presentano un’interruzione durante il servizio d’avanzamento, perché i servizi d’istruzione per l’ottenimento di un grado superiore non si susseguono ininterrottamente. Il periodo

d’interruzione non è considerato servizio d’avanzamento.

L’indennità cui si ha diritto ammonta all’80 per cento del 4022

4023 2/15

4024

4025

4025.1 12/18

(42)

reddito medio conseguito prima del servizio (art. 10a LIPG). Non sussiste alcun diritto all’importo minimo dell’indennità giusta l’articolo 16 capoverso 1 LIPG.

Non tutte le persone chiamate a prestare servizio in uno dei corsi o in una delle scuole summenzionati prestano necessariamente un servizio di avanzamento. Questo vale solo per coloro che prestano servizio con lo scopo di

accedere ad un grado superiore o ad una nuova funzione.

In caso di dubbio, per sapere se il periodo di servizio prestato è considerato come servizio di avanzamento, la cassa di compensazione può rivolgersi alla Base logistica dell’esercito a Berna.

Servizio d’istruzione di base per quadri in generale Per le persone senza figli che seguono una scuola per quadri e prima di entrare in servizio esercitavano un’attività lucrativa, l’indennità di base giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio, ma almeno al 45 per cento dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a capoverso 1 LIPG.

Per le persone con figli, all’indennità di base viene aggiunto l’assegno per i figli. In questo caso, con un figlio, l’indennità di base complessiva è pari almeno al 65 per cento

dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a capoverso 1 LIPG e, con due o più figli, almeno al 70 per cento.

Per le persone senza figli che seguono una scuola per quadri e prima di entrare in servizio non esercitavano alcuna attività lucrativa l’indennità di base giornaliera ammonta al 45 per cento dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a capoverso 1 LIPG.

Per le persone con figli, all’indennità di base viene aggiunto l’assegno per i figli. In questo caso, con un figlio, l’indennità 4026

4027

4028

4029

(43)

totale massima secondo l’articolo 16a capoverso 1 LIPG e, con due o più figli, al 70 per cento.

Servizio d’istruzione di base per quadri in ferma continuata

Per i quadri in ferma continuata senza figli che assolvono una scuola per quadri e prima di entrare in servizio

esercitavano un’attività lucrativa, l’indennità di base giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio, ma almeno al 37 per cento dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a

capoverso 1 LIPG.

Per i quadri in ferma continuata con figli, all’indennità di base viene aggiunto l’assegno per i figli. In questo caso, con un figlio, l’indennità di base complessiva sarà pari almeno al 55 per cento dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a capoverso 1 LIPG e, con due o più figli, almeno al 65 per cento.

Per i quadri in ferma continuata senza figli che assolvono una scuola per quadri e prima di entrare in servizio non esercitavano alcuna attività lucrativa l’indennità di base giornaliera ammonta al 37 per cento dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a capoverso 1 LIPG.

Per le persone con figli, all’indennità di base viene aggiunto l’assegno per i figli. In questo caso, con un figlio, l’indennità di base complessiva è pari al 55 per cento dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a capoverso 1 LIPG e, con due o più figli, al 62 per cento.

I quadri in ferma continuata (codice 14 nel campo relativo al servizio) che passano dal modello di servizio in ferma

continuata a quello normale (codice 12 nel campo relativo al servizio) non hanno diritto al versamento della differenza rispetto all’indennità che sarebbe spettata loro nel caso in cui avessero prestato servizio in unico periodo senza interruzioni.

4030

4031

4032 2/15

(44)

4.2 Altre indennità 4.2.1 Assegni per i figli 4.2.1.1 Definizione di figlio

Sono considerati figli che danno diritto all’assegno:

– i figli che hanno un rapporto di filiazione con la persona prestante servizio (art. 252 CC), ovvero che sono iscritti nel registro delle famiglie quali figli della persona

prestante servizio.

Il diritto all’assegno per i figli sussiste indipendentemente dal fatto che la persona prestante servizio provveda al mantenimento del figlio. È fatto salvo il N. 4036.

– i figli elettivi per i quali la persona prestante servizio ha assunto gratuitamente e in modo durevole le spese di mantenimento e di educazione, ovvero quelli che soddisfano le condizioni previste dall’articolo 49 capoverso 1 OAVS (v. N. 3207 segg. DR). Il diritto all’assegno per i figli si estingue se l’affiliato ritorna

presso uno dei suoi genitori o se uno di essi provvede al suo mantenimento (art. 49 cpv. 3 OAVS).

4.2.1.2 Persone aventi diritto agli assegni per i figli In linea di massima, soltanto i genitori hanno diritto all’assegno per i figli. Tuttavia, in caso di rapporto di affiliazione ai sensi del N. 4035, il diritto all’assegno per i figli è riconosciuto solo ai genitori affilianti.

Il diritto all’assegno per i figli sussiste per entrambi i coniugi se tutti e due prestano servizio simultaneamente.

4.2.1.3 Nascita del diritto

Il diritto all’assegno per i figli nasce:

4033 4034

4035 1/12

4036

4037

4038

(45)

filiazione secondo l’articolo 252 CC (nascita,

riconoscimento, constatazione giudiziaria o adozione);

– per i figli elettivi, il giorno in cui vengono accolti dalla famiglia affiliante.

4.2.1.4 Estinzione del diritto

Il diritto all’assegno per i figli si estingue quando il figlio compie i 18 anni. L’assegno è versato ancora per il giorno del 18° compleanno.

Se il figlio è agli studi o segue una formazione

professionale, il diritto all’assegno si estingue il giorno che segue quello in cui gli studi o la formazione professionale sono conclusi o interrotti, ma al massimo quando il figlio compie i 25 anni. L’assegno è pagato ancora il giorno del 25° compleanno.

Per la nozione di formazione sono applicabili i N. 3358 segg. delle DR.

4.2.1.5 Importo dell’assegno per i figli

Per ogni figlio l’assegno giornaliero è pari all’8 per cento dell’importo massimo dell’indennità totale giusta

l’articolo 16a capoverso 1 LIPG. Sono fatte salve le disposizioni generali sulle riduzioni (v. N. 4087).

4.2.2 Assegno per spese di custodia 4.2.2.1 Principio

L’assegno per spese di custodia è concesso solo per un periodo di servizio di almeno due giorni consecutivi e a condizione che la persona prestante servizio possa dimostrare che il servizio gli provoca delle spese supplementari per la custodia dei figli.

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