S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
--- I V L E G I S L A T U R A --- ---
(N. 1153) D I S E G N O D I L E G G E
presentato dal Ministro dell’Interno (TAVIANI)
di concerto col Ministro degli Affari Esteri (FANFANI)
col Ministro di Grazia e Giustizia (REALE)
col Ministro delle Finanze ( TREMELLONI )
col Ministro dell’Industria e del Commercio (LAMI STARNUTI)
e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (DELLE FAVE)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1965
Norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europa
Onorevoli Senatori. — In base all'arti
colo 189 del T rattato di Roma le « diret
tive » della C om unità econom ica europea vincolano gli S tati m em bri cui sono rivolte p er quanto concerne il risu ltato da raggiun
gere, p u r restan do salva la « competenza degli organi nazionali in m erito alla form a ed ai mezzi ».
La direttiva com unitaria, quindi, al con
trario del « regolam ento », non pone norm e im m ediatam ente efficaci nell’ordinam ento interno degli S tati e p o stu la u n adattam en
to di questo stesso, a cura dei com petenti
organi nazionali, ogni qualvolta essa con
tenga disposizioni che com portano un a a r
monizzazione delle legislazioni degli S tati m em bri.
Con l’unito disegno di legge viene data aipplicazione, in arm onia col T rattato di Ro
m a, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, a tre distinte direttive com unitarie nell'ordm am ento in
terno.
La prim a (pubblicata sulla Gazzetta Uffi
ciale delle Com unità europee n. 56 del 4 aprile 1964 - D irettiva 64/220/CEE) soppri
TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750) — 2/3/4
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m e le restrizioni al trasferim ento e al sog
giorno dei cittad in i degli S tati m em bri che desiderano stab ilirsi o eseguire dei servizi nel te rrito rio di altro S tato m em bro.
Le restrizioni vengono soppresse, in que
sto caso, a favore di q uan ti intendono eser
citare attiv ità non salariate nell'area com u
n itaria e delle rispettive famiglie.
La seconda, allegata al Regolamento n u m ero 38/64 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della C om unità (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle C om unità europee n. 62 del 17 aprile 1964), sopprim e le restrizioni, nello stesso settore, in favore dei lavoratori degli S tati m em bri e delle loro famiglie.
La terza com pleta le prim e due direttive, nel senso che, coordinando le disposizioni giustificate da m otivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica — tu tto ra consentite agli S tati m em bri a te r
m ini deH’articolo 55 del T rattato di Roma
— arm onizza le norm e di d iritto interno degli S tati stessi al fine di meglio favorire con adeguate garanzie, la libera circolazione delle persone (Gazzetta Ufficiale delle Comu
n ità europee n. 56 del 4 aprile 1964 - D iret
tiva 64 221/CEE).
Questa terza direttiva, per le finalità cui provvede, concerne quindi sia coloro che intendono trasferirsi all'in terno della Comu
n ità in qualità di lavoratori indipendenti e di d estinatari di servizi e sia coloro che si spostano in q ualità d i salariati.
Da quanto so p ra risu lta chiaro che le tre direttive della CEE hanno u n a p o rta ta gene
rale e presentano particolare im portanza in quanto costituiscono la indispensabile p re m essa p e r la integrale liberalizzazione della circolazione delle persone all'interno della C om unità. Le agevolazioni previste da que
ste direttive in m a teria di circolazione e sog
giorno si accompagnano', in fatti, alla elim i
nazione delle restrizioni che ostacolano il li
bero esercizio dell’attiv ità economica.
Va an zitutto chiarito che quelle concer
nenti la soppressione delle restrizioni fanno cenno, in numeroise disposizioni, al « p er
m esso di soggiorno » m entre in Italia, con
form em ente all’articolo 262 del regolam ento 6 maggio 1940, di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n, 773, le au to rità d i pubblica sicurezza, ove nulla osti, rilasciano allo straniero, che abbia se
gnalato la p ro p ria presenza sul territo rio dello Stato, attrav erso la dichiarazione di soggiorno, u n a semplice « ricevuta ». Per
tanto, il disegno di legge, nel m entre rece
pisce scrupolosam ente i nuovi princìpi co
m u n itari nella m ateria ( riconoscim ento del d iritto , adem pim enti, dispense eccetera), non accenna ovviam ente al docum ento indivi
duato in sede com unitaria con nom e di
« perm esso di soggiorno » — agli effetti degli ordinam enti di a ltri S tati m em bri nei quali esiste — docum ento che il nostro ordina
m ento non contem pla e al quale corrispon
de, in definitiva, la « ricevuta » di eseguita dichiarazione di soggiorno.
Nei prim i tre articoli, il disegno di legge si occupa delle categorie dei beneficiari delle due prim e direttive: indipendenti (artico
lo 1), salariati (articolo 2), p restato ri e de
stin a tari di servizi (articolo 3) dando, p er ciascuna categoria, un quadro com pleto delle varie disposizioni in m ateria di d iritto al soggiorno.
Siffatta im postazione risponde, so p rattu t
to, alla viva preoccupazione di rendere age
vole la consultazione della legge e il più chiara possibile, in p ari tem po, la nuova, com plessa norm ativa com u nitaria sull’a r
gomento.
Gli articoli 4 e 5 non richiedono particola
ri note di com m ento.
Il prim o disciplina il caso dei cittadin i che, diversi da quelli elencati nelle disposi
zioni precedenti, siano am m essi ad esercita
re u n ’attiv ità sul te rrito rio di altro Stato m em bro in forza della legislazione nazionale di questo stesso, m en tre il secondo fissa i c a ra tte ri (d u ra ta e rinnovabilità autom atica)
del soggiorno perm anente.
L’articolo 6 contem pla, dal canto suo, le ipotesi di deroga alla disciplina com unitaria prevista nella m ateria, riproducendo al
l ’uopo alcuni princìpi della direttiva per il coordinam ento dei provvedim enti speciali giustificati da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica.
Tali princìpi concernono, in particolare, l’incidenza delle condanne penali ai fini del
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l'adozione dei provvedim enti speciali di cui sopra, i lim iti di tem po entro i quali l'inso r
genza d i m alattie e in ferm ità può giustifi
care l’allontanam ento dal te rrito rio nazio
nale, l'obbligo di p o rta re a conoscenza del
l'interessato, ove non vi si oppongano ra gioni ineren ti alla sicurezza dello Stato, i m otivi che hanno im posto l'adozione del provvedim ento speciale e via di seguito.
Gli articoli 7, 8 e 9 contengono disposi
zioni m olto im p o rtan ti in m ateria di diniego di am m issione al soggiorno, di rinnovo del soggiorno e di allontanam ento dal te rrito rio nazionale.
A nzitutto la decisione relativa alla con
cessione del soggiorno o al diniego di am m issione al soggiorno deve essere a d o ttata en tro sei m esi dalla avvenuta segnalazione della presenza dell'interessato sul te rrito rio nazionale, di cui all’ultim o com m a d ell’a r
ticolo 1.
Vengono in oltre accordati — salvo casi di urgenza — dei term ini p er l’abbandono del te rrito rio nazionale da p a rte deU’interessa- to (15 giorni in caso di diniego di am m issio
ne al soggiorno e u n m ese nei casi di diniego del rinnovo del soggiorno o di allontana
m ento dal te rrito rio nazionale).
Infine, u n 'ap p o sita Comm issione — da isti
tu ire presso il M inistero dell'interno e di
nanzi alla quale l'interessato p o trà farsi as
sistere o rap p resen tare da persone in pos
sesso dei requisiti richiesti all’uopo dalla le
gislazione nazionale — è chiam ata a dare il p arere nel caso dell'adozione dei provvedi
m enti speciali. Ove si tr a tti di diniego di am m issione al soggiorno o di allontam ento p rim a ohe sia au to rizzato il soggiorno, l'in teressato può richiedere il p a re re della Com
m issione di cui sopra.
Ove si tr a tti invece d i diniego del rinnovo del soggiorno o di allo ntanam ento dal te rri
to rio nazionale dopo l'avvenuta autorizzazio
ne al soggiorno, il provvedim ento deve es
sere ad o ttato su parere della Commissione anzidetta.
Gli artico li 10, 11, 12 e 13 del disegno di legge concernono, specificamente, i docu
m enti di espatrio. F ra questi, in deroga al terzo com m a deH’articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 224, figura, accanto al passaporto, la c a rta di identità, con la sola riserva che, p er i m inori di diciotto anni, l'esp atrio è su bo rdinato a ll’assemso d i chi esercita la p a tria p o te stà o la tu tela e, p er gli in te rd e tti o inabilitati, aii'assenso idi chi esercita, risp eltaincnle, la tu te la o la cura
tela.
La d u rata di validità del p assap o rto , sem
p re in stre tta aderenza alle disposizioni co
m unitarie, è stabilita in cinque anni ed il rilascio o rinnovo sia d i ta le docum ento, sia della ca rta di id en tità e sia dei certificati necessari p e r il rilascio o rinnovo dei due docum enti in p aro la h a luogo con esenzione di qualsiasi d iritto o tassa salvo il rim borso del costo dello stam pato.
Infine, l’articolo 14 — nel qu adro del processo di liberalizzazione com unitaria, ed in applicazione della D irettiva n. 64/224/
CEE p ub blicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Com unità europee n. 56 del 4 aprile 1964, e concernente l’attuazione della lib ertà di sta
bilim ento e della libera prestazione dei ser
vizi p er le attiv ità di interm ed iari del com m ercio, dell’in d u stria e dell’artigianato — disciplina il caso dei cittadini degli S tati m em bri che intendano esercitare, nel te rri
torio della Repubblica, il com m ercio degli oggetti preziosi da essi im po rtati, parifican
doli, p e r q uanto concerne la licenza richie
sta ai fini dell’esercizio dell’attiv ità, ai na
zionali.
L’applicazione nel d iritto in terno delle di
rettive com unitarie di cui so pra — o ltre a discendere da u n preciso obbligo del T rat
ta to di Rom a — co stitu irà u n a nuova prova della profonda aderenza dell’Ita lia alla co
struzione della Com unità, che è orm ai una realtà in cui la presenza del nostro S tato si pone in u n a m isura sem pre più operante.
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LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
H anno d iritto al soggiorno perm anente sul te rrito rio della Repubblica i cittadini di uno S tato m em bro della Com unità econom ica europea già stabiliti o che desiderano stabi
lirsi sul m edesim o p e r esercitarvi u n ’attività non subordinata, allorché le restrizioni re
lative a q u esta sono state soppresse negli S tati m em bri della C om unità econom ica eu
ropea in applicazione delle disposizioni del tra tta to istitutivo di tale Comunità.
Analogo d iritto, quale che sia la loro cit
tadinanza, è riconosciuto:
a) al coniuge od ai figli di età inferiore agli anni ventuno dei cittad in i di cui al p re
cedente comma;
b) agli ascendenti e discendenti dei cit
tadini su dd etti e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico.
Ai fimi dal riconoscim ento dei d iritto al soggiorno i cittad in i di cui sopra, possono essere inv itati ad esibire il docum ento in forza del quale sono e n tra ti nel te rrito rio della Repubblica, nonché a p ro vare che sono stabiliti o desiderano stabilirsi su questo ultim o p e r esercitarvi u n a delle attività non subordinate di cui al p rim o comma.
In ogni caso, i cittadin i di cui sopra, entro tre giorni dal loro ingresso in Italia, sono te n u ti a segnalare la loro presenza sul te r
rito rio nazionale all’au to rità di pùbblica si
curezza del luogo dove si trovano, la quale, accertata l’id en tità del dichiarante, gli rila
scia ricevuta conform e a ll’acoluso modello (allegato A).
Art. 2.
Hanno d iritto al soggiorno, sul territo rio della Repubblica, di d u ra ta alm eno uguale a quello del nulla osta al lavoro i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni dei Re
golam enti ad o ttati dal Consiglio dei m ini
stri della CEE in conform ità agli articoli
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48 e 49 del T rattato istitutivo della Com uni
tà econom ica europea.
Tale d iritto si estende, qualunque sia la loro cittadinanza, ai seguenti m em bri della fam iglia del lavoratore:
a) al coniuge ed ai figli m inori di anni ventuno;
b) agli ascendenti e discendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico.
Q ualora il nulla osta al lavoro sia perm a
nente il soggiorno h a la d u rata di anni cin
que ed è prorogabile autom aticam ente.
Ài fini del riconoscim ento del diritto al soggiorno, i lavo ratori possono essere invi
ta ti a p resen tare il docum ento col quale sono en tra ti nel te rrito rio della Repubblica ed il docum ento — vistato dal com petente ufficio provinciale del lavoro — attestan te che di
spongono di u n regolare impiego sul te rri
torio della Repubblica stessa. Questo se
condo docum ento non è richiesto per il ri
conoscim ento del d iritto al soggiorno dei m em bri della fam iglia del lavoratore.
Sono dispensati dalla esibizione dei docu
m enti di cui sopra, ai fini del riconosci
m ento del d iritto al soggiorno:
a) i lavoratori che esercitano u n 'attiv ità su bo rdin ata di d u rata inferiore o p ari a tre mesi: in questo caso il docum ento in forza del quale sono e n tra ti nel te rrito rio della.
R epubblica vale anche p e r il soggiorno;
b ) i lavoratori frontalieri;
c) i lavoratori stagionali, quando il loro co n tra tto di lavoro — vistato da u n rap presen tan te diplom atico o consolare ovve
ro da u n a m issione ufficiale d i reclutam ento di m ano d 'op era — sostituisce il nulla osta al lavoro a norm a delle disposizioni conte
nute neH’articolo 23 parag rafo 1 le tte ra e), del Regolam ento n. 38/64 approvato dal Con
siglio dei m in istri della C om unità econo
m ica europea in d ata 25 m arzo 1964.
Gli anzidetti lavo ratori tu ttav ia — ivi com presi quelli di cui alle lettere a), b ) e c) del com m a precedente — sono ten u ti all'ob- bligo di cui all'ultim o capoverso dell'arti- colo 1.
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LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Art. 3.
H anno d iritto al soggiorno corrisponden
te alla d u ra ta della prestazione i cittadini di uno S tato m em bro della C om unità eco
nom ica europea che desiderano e n tra re nel te rrito rio della Repubblica:
a) p e r p restarv i un servizio;
b) in q ualità di destinatari di u n a pre
stazione di servizi.
Analogo diritto, qualunque sia la loro cit
tadinanza, è riconosciuto:
a) al coniuge ed ai figli di età inferiore agli anni ventuno dei cittad in i stessi;
b) agli ascendenti e discendenti dei cit
tadini su d d etti e del coniuge d i ta li cittad ini che sono a lo ro carico.
Nel solo caso in cui la d u ra ta della pre
stazione sia superiore a tre m esi i cittad in i p red etti possono essere invitati a p ro d u rre il docum ento in forza del quale sono en tra ti nel te rrito rio della Repubblica, nonché a p rovare che sono p re sta to ri o d estin atari di un servizio.
Ove la d u rata della prestazione sia inferio
re o p ari a tre mesi, il docum ento in base al quale l’interessato è entrato nel te rrito rio della R epubblica è valido p er il suo sog
giorno.
R esta ferm o, in ogni caso, p er gli anzidetti cittadini, l’obbligo di cui all'ultim o capover
so d ell’articolo 1.
Art. 4.
I cittadini di uno degli S tati m em bri della C om unità econom ica europea — diversi da quelli elencati negli articoli precedenti — che siano am m essi, a n orm a della vigente le
gislazione, ad esercitare u n ’attiv ità sul te r
rito rio della Repubblica, hanno d iritto a sog
giornare p e r u n periodo di d u rata almeno uguale a quello dell’autorizzazione accorda
ta p er l'esercizio di tale attività.
Art. 5.
II soggiorno p er i cittad in i di uno S tato m em bro della C om unità econom ica euro
pea che si stabiliscono sul te rrito rio della
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Repubblica p e r esercitarvi u n ’attività non sub ordinata h a la d u rata di cinque anni ed è prorogabile autom aticam ente.
Salvo m isure giustificate da m otivi di or
dine pubblico o di pubblica sicurezza rife- rentisi al com portam ento personale dell'in- dividuo, le persone di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 possono soggiornare su tu tto il te rri
torio nazionale.
Nei confronti delle stesse persone non si applica la disposizione di cui al secondo com m a d ell’artioolo 142 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 6.
Alle disposizioni di cui ai precedenti a rti
coli, concernenti l’ingresso o il soggiorno dei cittad in i degli a ltri S tati m em bri della Com unità econom ica europ ea nel territo rio della Repubblica, nonché il lo ro allontana
m ento dal te rrito rio stesso, può derogarsi solo p e r m otivi di ordine pubblico, di p u b blica sicurezza o di sanità pubblica. I prov
vedim enti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere a d o tta ti esclusiva- m ente in relazione al com portam ento p er
sonale deH’individuo.
La sola esistenza di condanne penali non può autom aticam ente giustificare l’adozione di tali provvedim enti.
Le m alattie o inferm ità che possono giu
stificare il rifiuto d ’ingresso o di soggiorno sul te rrito rio della R epubblica sono quelle m enzionate nell’elenco allegato alla presente legge (allegato B).
Le m alattie e le inferm ità che insorgono dopo sei m esi daU’ingresso del cittadino di altro S tato m em bro della C om unità econo
m ica europea nel te rrito rio della Repubblica non possono giustificare l’allontanam ento dal te rrito rio stesso.
La scadenza del docum ento di identità che ha perm esso l'ingresso nel te rrito rio della Repubblica delle persone indicate agli a rti
coli 1, 2 e 3 n on pu ò giustificare il loro al
lontanam ento dal te rrito rio nazionale.
Salvo il caso che vi si oppongano m otivi inerenti alla sicurezza dello -Stato, i motivi
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LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, sui quali si b asa il prov
vedim ento che lo concerne, sono p o rta ti a conoscenza deH’interessato.
Di ogni rap p o rto o denunzia all’au to rità giudiziaria a carico di stranieri deve essere data circostanziata notizia all’A utorità p ro vinciale di p ub blica sicurezza.
Art. 7.
Il provvedim ento di am m issione al sog
giorno o di diniego di am m issione al sog
giorno deve essere ad ottato en tro sei m esi dall’a w e n u ta segnalazione della presenza sul te rrito rio nazionale di cui all’ultim o com m a dell’articolo 1.
Art. 8.
Salvo m otivi di urgenza, il term ine conces
so al cittadin o di u no S tato m em bro della C om unità econom ica europea p e r abbando
n are il te rrito rio nazionale non p u ò essere inferiore a 15 giorni — nel caso di diniego del rinnovo del soggiorno o del provvedi
m ento di allontanam ento dal territo rio del
la Repubblica.
Scaduto il term ine concessogli, l’au to ri
tà di pubblica sicurezza p ro w e d e rà all’av
viam ento dell’interessato alla fro n tiera me
diante foglio di via obbligatorio.
Art. 9.
Il provvedim ento di diniego del rin n ovo del soggiorno o quello di allontanam ento dal te rrito rio della Repubblica della persona già autorizzata a soggiornare su questo stes
so è adottato, salvo m otivi di urgenza, dopo aver sentito il p arere di apposita com m is
sione, dinanzi alla quale l’interessato può fa rsi assistere o rap p resen tare da persona di sua fiducia che dim ostri di possedere i se
guenti requisiti:
a) cittadinanza di uno degli S tati della Com unità econom ica europea e il godim ento dei d iritti civili e politici;
b) bu o n a condotta m orale;
A tti Parlamentari
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c) titolo finale di studio di scuola m edia di secondo grado, di qualsiasi tipo.
La com missione di cui al precedente com
m a è istitu ita presso il M inistero dell'inter
no, è nom inata con decreto del M inistro dell'interno ed è com posta da u n prefetto, che la presiede, da u n questore e da altri tre m em bri, con qualifica n o n inferiore a quella di d irettore di divisione o eq uiparata, desi
gnati, rispettivam ente, dai M inisteri degli affari esteri, del lavoro- e della previdenza sociale e della sanità. Un funzionario della A m m inistrazione dell'interno con qualifica non inferiore a quella di consigliere di l a classe o eq u ip arata adem pie alle funzioni di segretario della commissione.
Su richiesta dell’interessato sono sotto
po sti all’esam e della com m issione il provve
dim ento di diniego di am m issione al soggior
no o quello di allontanam ento dal te rrito rio della Repubblica che intervenga p rim a del
l’am m issione al soggiorno.
L’interessato può, in tal caso, essere am m esso a p resentare personalm ente i p ro p ri mezzi di difesa, a m eno che non vi si op
pongano m otivi di sicurezza dello Stato.
Art. 10.
Il terzo com ma d e ll’articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 224, è sostituito dal seguente:
« La carta d ’id en tità è titolo valido p e r lo espatrio, anche p er m otivi di lavoro, negli S tati m em bri della C om unità econom ica eu
ropea e in quelli coi quali vigono, com unque, p articolari accordi internazionali ».
Art. 11.
Per i m inori degli anni diciotto l’espatrio è subordinato all’assenso del genitore eser
cente la p a tria potestà, o della p erson a che esercita la tutela.
Per gli in terd etti o gli inabilitati, l’espa
trio è subordinato all’assenso di chi esercita, rispettivam ente, la tu tela o la curatela.
Non può respingersi alla fro n tie ra il ti
tolare di regolare docum ento di espatrio —
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rilasciato dalle au to rità italiane — anche se questo è scaduto di validità o quando la cit
tadinanza del titolare m edesimo sia conte
stata.
Art. 12.
A decorrere dall’e n tra ta in vigore della presente legge, la validità dei p assap o rti ri
lasciati ai cittadini italiani p e r recarsi negli S tati m em bri della C om unità econom ica eu
ropea al fine di esercitarvi u n 'attiv ità indi- pendente oppure subo rdinata è stabilita in anni cinque.
Art. 13.
I p assap o rti e le carte d’id en tità concessi o rinnovati ai cittadini che si recano ad eser
citare u n a attiv ità ìndipendente opp-ure su
b o rd in ata su l territo rio di u n altro S tato m em bro della C om unità econom ica europea sono rilasciati con esenzione di qualsiasi di
ritto o tassa, salvo il rim borso del costo dello stam pato.
Le stesse disposizioni si applicano ai do
cum enti e certificati necessari p e r il rilascio o il rinnovo dei docum enti stessi.
Art. 14.
Gli agenti, rapp resentan ti, com m essi viag
giato ri e piazzisti di cui all’articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, qualora siano cittadini di uno Stato m em bro della C om unità econom ica europea, sono ten u ti a m unirsi della sola copia della licenza concessa alla ditta rap p resen tata provando la loro qualità m ediante certifi
cato, rilasciato dalle com petenti au to rità del luogo dove h a sede la ditta.
A tti Parlamentari
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Senato della Repubblica — 1153 LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTIAllegato A
Q U E S T U R A d i ...
R IC E V U T A D I SE G N A L A Z IO N E D I P R E S E N Z A
I l s ig n o r ... n a to a ...
i l ... c itta d in o ( 1 ) ...m u n ito d i (2 ) ...
... r ila s c ia to a ...
in d a ta ... d i p ro fe s s io n e ...
e n tr a to in I ta lia i l ... , o c c u p a to p re s s o ( 3 ) ...
n e l C o m u n e d i ... , in
q u a lità di (4) ... h a s e g n a la to la S u a p re s e n z a su l t e r r it o r io n a z io n a le in d a ta o d ie rn a .
FIR M A D E L D E N U N Z IA N T E
IL Q U E S T O R E
(1) Indicare la cittadinanza.
(2) Indicare gli estremi del passaporto o carta d'identità.
(3) Indicare — trattandosi di attività subordinata — il datore di lavoro e la località esatta ove l’interessato svolge la sua attività.
(4) Precisare — nel caso di lavoratori — se frontaliere, stagionale o se lavo
ratore occupato per un periodo non superiore a tre mesi.
A tti Parlamentari — 12 — Senato della Repubblica — 1153 LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Allegato B
E L E N C O
A) M alattie che possono m e ttere in pericolo la san ità pubblica:
1) m alattie p er le quali è p rescritto un periodo d i quarantena, in
dicate nel regolam ento sanitario internazionale n. 2 del 25 maggio 1951 deirO rganizzazione m ondiale della sanità;
2) tubercolosi dell’ap p arato respirato rio attiva o a tendenza evo
lutiva;
3) sifilide;
4) altre m alattie infettive o p arassita rle contagiose a condizione che nel paese o spitan te esse siano oggetto di disposizioni di protezione p er i cittadini.
B) M alattie ed inferm ità che possono m ettere in pericolo l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza:
1) tossicom ania;
2) alterazioni psicom entali p iù evidenti; stati m anifesti di psicosi d'agitazione, di psicosi delirante o allucinatoria, di psicosi confusionale.