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per le persone dello Studio Legale NAPOLETANO FICCO & PARTNERS AVVOCATI PENALISTI

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Academic year: 2022

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N

APOLETANO F ICCO & P ARTNERS

00195 ROMA,V G M , .73|20123MILANO,V V M , .52|11932NEWYORK,B 367B L

CODICE DI COMPORTAMENTO per le persone dello Studio Legale

N

APOLETANO

F

ICCO

& P

ARTNERS

– A

VVOCATI

P

ENALISTI

(2)

I

NDICE

1. Premessa 2. Missione

3. Ambito di applicazione e destinatari 4. Principi di condotta generali

4.1. Indipendenza, responsabilità e rispetto della Legge 4.2. Onestà e Correttezza

4.3. Conflitto di interessi 4.4. Segretezza e riservatezza

4.5. Tutela della salute e dell’ambiente 5. Principi di condotta nei rapporti interni

5.1. Rapporti con i collaboratori dello studio e con i praticanti

5.2. Utilizzo di attrezzature, dispositivi e strutture dello Studio, con particolare riferimento agli strumenti informatici

5.3. Salute e sicurezza

5.4. Antiriciclaggio e Anticorruzione 6. Principi di condotta nei rapporti esterni

6.1. Rapporti con i Clienti 6.2. Rapporti con i Fornitori

6.3. Rapporti con terzi, istituzioni, autorità di vigilanza e autorità pubbliche 6.4. Incassi e pagamenti

6.5. Donazioni, sponsorizzazioni, regali ed omaggi 6.6. Concorrenza leale

7. Diffusione del codice e sanzioni 8. Disposizioni finali

(3)

1. P

REMESSA

.

Il presente Codice di Comportamento (di seguito, per brevità, il “Codice”) è stato adottato volontariamente dallo Studio Legale NAPOLETANO FICCO &

PARTNERS –AVVOCATI PENALISTI (di seguito, per brevità, “NF” o lo “Studio”) al fine di favorire un ambiente di lavoro ispirato al rispetto della Legge, alla correttezza e alla collaborazione, che permetta il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutti i collaboratori e professionisti di NF alla realizzazione della propria attività professionale.

Il Codice di Comportamento integra il vigente Codice Deontologico Forense (CDF), approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014, Serie Generale, che qui si intende integralmente richiamato.

2. M

ISSIONE

.

Lo Studio Legale NAPOLETANO FICCO &PARTNERS - AVVOCATI PENALISTI ha sede a Roma e opera su tutto il territorio nazionale.

Lo Studio offre un’accurata assistenza legale, sia giudiziale sia consulenziale, nel settore penale – prevalentemente della tutela dell’ambiente (D.Lgs. n. 152/06), della salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/08), dell’edilizia (D.P.R. 380/01), della tutela del patrimonio, pubblico e privato, della Pubblica Amministrazione nonché del diritto societario e fallimentare – e nel settore Ambientale – prevalentemente nella gestione dei rifiuti, degli scarichi idrici, delle emissioni in atmosfera. In tali settori lo Studio offre accurate analisi di due diligence e assistenza specifica per la responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001.

3. A

MBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

.

I principi e le disposizioni del Codice trovano applicazione nei confronti dei Fondatori dello Studio, degli Avvocati, dei Praticanti legali, dei dipendenti e di tutti coloro che intrattengono con lo Studio rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, sia continuativa sia occasionale, rapporti di consulenza (di seguito, per brevità, i “Destinatari” o “le Persone”).

Tutte le Persone di NF sono tenute ad ispirare la propria attività interna ed esterna, professionale e personale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi, al rispetto dei principi e dei valori espressi nel presente Codice di comportamento e nel Codice Deontologico Forense.

Il Codice esprime i principi fondamentali cui si ispira NF e costituiscono specificazione delle norme contenute nel vigente Codice Deontologico Forense e precisamente: gli obblighi generali di probità, dignità, decoro e indipendenza (Art. 9 CDF), fedeltà (Art. 10 CDF), rapporto fiduciario (Art.

11 CDF), diligenza (Art. 12 CDF), segretezza e riservatezza (Art. 13 CDF), competenza (Art. 14 CDF), che qualificano l’adempimento delle prestazioni lavorative e il comportamento che deve essere tenuto nell’ambiente di lavoro.

4. P

RINCIPI DI CONDOTTA GENERALI

.

(4)

Nella conduzione della professione, tutte le persone di NF devono ispirare la propria attività interna ed esterna, professionale e personale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi, al rispetto dei principi e dei valori generali di condotta.

4.1. Indipendenza, responsabilità e rispetto della legge.

Tutte le Persone di NF devono esercitare la propria attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza. Anche al di fuori dell’attività professionale, tutte le Persone di NF devono osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense (Art. 9 CDF).

Nell’esercizio dell’attività professionale l’Avvocato e il Praticante deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale (Art. 24, II CDF).

Lo Studio ritiene la conformità alla legge e ai regolamenti applicabili alle singole attività un requisito inderogabile nell’esercizio dell’operatività quotidiana. Per questo motivo, ciascun Destinatario è tenuto a conoscere le implicazioni di legge relative alla propria mansione ed è tenuto, altresì, a svolgere la propria attività lavorativa in conformità alla legge con professionalità, diligenza, efficienza, collaborazione e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione e facendosi carico delle responsabilità connesse agli impegni assunti.

4.2. Onestà e Correttezza.

Tutte le Persone di NF devono svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale (Art. 12 CDF).

L’onestà rappresenta uno dei principi fondamentali e imprescindibile nella gestione delle attività dello Studio. In particolare, le Persone di NF devono:

§ rendere nota la propria appartenenza allo Studio nello svolgimento degli incarichi professionali affidatigli e nei rapporti con i Clienti dello stesso;

§ svolgere la propria attività professionale esclusivamente in nome e per conto dello Studio, attraverso e nell’ambito dello stesso nonché a favore dei Clienti della stessa e mai di Clienti personali;

§ conferire nello Studio le loro prestazioni professionali rese nei confronti dei Clienti della stessa;

§ svolgere i compiti affidatigli con la massima diligenza, perseguendo il miglior utile e vantaggio per lo Studio, comportandosi secondo i canoni della deontologia professionale, sia nei confronti dei terzi che verso gli altri.

(5)

Tutte le azioni e le operazioni compiute e i comportamenti tenuti dalle Persone di NF nello svolgimento del proprio incarico devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità, in conformità alle norme vigenti, anche al fine di tutelare il patrimonio e l’immagine dello Studio.

4.3. Conflitti di interesse.

Tutte le Persone di NF sono tenute a perseguire, nello svolgimento del proprio incarico o funzione, gli obiettivi e gli interessi generali dello Studio astenendosi dal compiere attività, comportamenti e atti comunque incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto con NF.

L’Avvocato e il Praticante deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente, l’adempimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale (Art. 24 CDF).

4.4. Segretezza e riservatezza.

L’Avvocato e il Praticante sono tenuti, nell’interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali (Art. 13 CDF).

Nel caso in cui i Destinatari vengano a conoscenza di informazioni non di pubblico dominio, sono tenuti a trattarle con la massima cautela e cura, facendo in modo che le stesse non siano divulgate a persone non autorizzate, sia all’interno, sia all’esterno dello Studio.

4.5. Tutela della salute e dell’ambiente.

Nell’ambito della propria attività, NF si ispira ai principi del rispetto e della salvaguardia della salute e dell’ambiente, nonché di miglioramento della salubrità dei luoghi di lavoro e delle prestazioni ambientali. I Destinatari sono pertanto tenuti ad attuare comportamenti attenti all’igiene e sostenibili, utilizzando le risorse messe a disposizioni dallo Studio secondo criteri volti a minimizzare gli impatti negativi.

5. P

RINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI INTERNI

.

5.1. Rapporti con i collaboratori dello studio e con i praticanti.

(6)

Si deve consentire ai collaboratori di migliorare la loro preparazione professionale e non impedire od ostacolare la loro crescita formativa, compensandone in maniera adeguata la collaborazione, tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio (Art. 39 CDF).

L’avvocato deve assicurare al praticante l’effettività e la proficuità della pratica forense, al fine di consentirgli un’adeguata formazione. Deve inoltre fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l’obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio. L’avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o amicizia. In ultimo, l’avvocato non deve incaricare il praticante di svolgere attività difensiva non consentita (Art. 40 CDF).

Nella gestione dei collaboratori, NF si ispira ai seguenti principi:

• selezionare, assumere, formare, retribuire e, più in generale, offrire pari opportunità di lavoro senza alcuna discriminazione di etnia, razza, sesso, età, orientamento sessuale, handicap fisici o psichici, condizioni fisiche e/o sociali, nazionalità, credo religioso, opinioni, appartenenza politica e/o sindacale;

• adottare, anche per la crescita dei professionisti, criteri basati sul merito, sulla competenza e, comunque, prettamente professionali;

• assicurare la tutela della riservatezza dei professionisti ed il diritto degli stessi a lavorare senza subire illeciti condizionamenti.

Inoltre, nell’esercizio delle proprie attività, tutte le Persone di NF sono tenuti ad evitare:

• di porre in essere molestie, anche di carattere sessuale;

• la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, di isolamento o comunque discriminatorio nei confronti di singoli o gruppi di professionisti e/o dipendenti;

• di creare situazioni di competitività che ostacolano la crescita individuale e la correttezza nei rapporti di colleganza.

5.2. Utilizzo di attrezzature, dispositivi e strutture dello Studio, con particolare riferimento agli strumenti informatici.

Tutte le Persone di NF sono tenute ad evitare di utilizzare gli strumenti informatici, ovvero le attrezzature e i dispositivi elettronici, per finalità contrarie a norme di legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

Ogni Persona di NF è tenuto a:

• custodire, conservare e difendere i beni dello Studio e ad utilizzarli in modo proprio e conforme all’interesse sociale, impedendone ogni uso improprio;

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• evitare di utilizzare tali beni per porre in essere condotte che possano danneggiare, alterare, deteriorare o distruggere i sistemi informatici o telematici, i programmi e i dati informatici dello Studio e/o di terzi, nonché intercettare o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche anche tra terzi;

• evitare l’introduzione abusiva all’interno dei sistemi informatici di NF e/o di terzi, protetti da misure di sicurezza, così come procurarsi o diffondere codici di accesso a sistemi informatici o telematici protetti;

• accedere alle sole risorse informatiche a cui sono autorizzati e sono tenuti a custodire le credenziali e le password di accesso alla rete ed alle diverse applicazioni e le chiavi personali secondo criteri idonei a impedirne una facile individuazione ed un uso improprio, nonché a rispettare le procedure adottate da NF, in merito ai dispositivi antintrusione e antivirus.

• utilizzare esclusivamente software di cui sia stata acquistata regolare licenza d’uso e hanno, altresì, l’assoluto divieto di duplicare abusivamente e, in violazione della specifica normativa in materia di protezione del diritto d’autore, software e/o altri beni digitali coperti da copyright.

5.3. Salute e sicurezza sul lavoro.

Lo Studio si propone di mettere a disposizione risorse organizzative, strumentali ed economiche, con l’obiettivo di migliorare la salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, stabilendo procedure ed istruzioni mirate alla salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori, come parte integrante della propria organizzazione lavorativa.

In particolare, lo Studio ritiene di fondamentale importanza che:

• tutti i professionisti e i lavoratori siano informati, formati e addestrati in merito ai rischi presenti e alle misure di prevenzione e protezione adottate e da adottare;

• sia garantito il rispetto della legislazione vigente e delle norme applicabili in materia di sicurezza e salute sul lavoro;

• si faccia fronte con rapidità ed efficacia a necessità emergenti nel corso delle attività lavorative;

• sia garantito un miglioramento continuo del livello di sicurezza e salute sul lavoro.

5.4. Antiriciclaggio e Anticorruzione.

Tutte le Persone di NF non dovranno in alcun modo essere coinvolte, anche nel privato, in fattispecie proprie del riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Pertanto, si impegnano a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali sia internazionali, in materia di riciclaggio.

Prima di accettare un incarico o di stipulare contratti di qualsivoglia natura e genere, il professionista è tenuto a svolgere le opportune verifiche al fine

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di accertare, per quanto possibile, l’integrità morale e la reputazione della controparte.

In particolare, con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del mandato o del Contratto, il professionista si impegna a rispettare e a far sì che i propri collaboratori rispettino le leggi applicabili, ivi comprese le Leggi Anti-Corruzione. A questo proposito, il professionista deve garantisce di aver impartito e attuato disposizioni ai propri collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché delle condotte contrarie alle Leggi Anti-Corruzione e si obbliga nei confronti dello Studio a mantenere tali disposizioni tutte efficacemente attuate per l’intera durata del Contratto. In particolare, in coerenza con tali normative, si impegna ad astenersi (e a far sì che i propri collaboratori si astengano):

• dall’offrire, promettere, dare o pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, benefici materiali, vantaggi economici, o altra utilità a un Pubblico Ufficiale o un privato,

• dall’accettare o autorizzare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente, vantaggi economici o altre utilità, o le richieste o le sollecitazioni di vantaggi economici o altre utilità da un Pubblico Ufficiale o un privato;

Quando, in entrambi i casi, l’intenzione sia di

• indurre un Pubblico Ufficiale o un privato a esercitare, in maniera impropria, una funzione pubblica o svolgere, in maniera impropria, qualsiasi attività connessa a un business o ricompensarli per averle effettuate;

• influenzare un atto ufficiale (o un’omissione) da parte di un Pubblico Ufficiale o una sua qualsiasi decisione in violazione di un dovere d’ufficio;

• ottenere o assicurarsi un vantaggio improprio in relazione alle attività d’impresa;

• in ogni caso violare le leggi applicabili.

Inoltre, con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del mandato o del Contratto, il professionista dichiara e garantisce

• che il pagamento ricevuto è unicamente il corrispettivo per la prestazione definita e che tali somme non saranno mai corrisposte, direttamente o indirettamente, a un Pubblico Ufficiale o ad un privato o ad uno dei Familiari dei medesimi (per Familiare intendendosi il coniuge, nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, zii e i primi cugini del soggetto interessato e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; e ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l’abitazione) a fini corruttivi o, in ogni caso, in violazione delle leggi applicabili;

• che rispetterà le leggi applicabili, ed in particolare le Leggi Anti- Corruzione e registrerà nei propri libri e registri contabili in modo accurato e corretto l’ammontare ricevuto;

• che nessun Pubblico Ufficiale, che per le funzioni ricoperte possa influenzare o incidere sull’esecuzione delle attività oggetto del

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mandato o Contratto, né suoi Familiari sono o saranno nominati o da esso assunti come dipendenti, consulenti, intermediari o collaboratori;

• che riporterà tempestivamente qualsiasi richiesta o domanda relativa a qualunque indebito pagamento di denaro o di altra utilità ricevute dal Cliente stesso in relazione all’esecuzione del mandato o del Contratto;

• che informerà tempestivamente di qualsiasi criticità anche potenziale.

6. P

RINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI ESTERNI

. 6.1. Rapporti con i clienti.

Tutte le Persone di NF si impegnano a favorire la massima soddisfazione dei Clienti dello Studio fornendo informazioni esaurienti, veritiere ed accurate sui servizi forniti, affinché il Cliente possa assumere decisioni consapevoli.

L’incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell’interesse proprio o della parte assistita, l’incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest’ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse.

L’avvocato, prima di assumere l’incarico, deve accertare l’identità della persona che lo conferisce e della parte assistita. Dopo il conferimento del mandato, l’avvocato non deve intrattenere con il Cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale.

L’avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose. L’avvocato è libero di accettare l’incarico, ma deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di operazione illecita. L’avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti (Art. 23 CDF).

L’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l’assistenza con altro collega in possesso di dette competenze (Art. 26 CDF).

L’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione. Deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale il prevedibile costo della prestazione. Inoltre, l’avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa e, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale (Art. 27 CDF).

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È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. L’obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato. L’avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell’attività svolta (Art. 28 CDF).

6.2. Rapporti con i fornitori.

Nella selezione dei fornitori di beni e/o servizi, tutte le Persone di NF devono attenersi al rispetto dei principi contenuti nel presente Codice di Comportamento al fine di garantire i più alti standard a livello etico nel processo di approvvigionamento.

In tal senso, i potenziali nuovi fornitori devono presentare integrità morale, buon nome e reputazione.

Nei rapporti commerciali intrattenuti con i fornitori, le Persone di NF sono tenute ad agire nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio, evitando di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza e/o potenzialmente idonee a favorire la ricettazione o il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

6.3. Rapporti con terzi, istituzioni, autorità di vigilanza e autorità pubbliche.

Tutte le Persone di NF, nell’intrattenere rapporti con i terzi, le istituzioni, le autorità di vigilanza nonché con le pubbliche autorità, si ispirano ai principi di correttezza, lealtà, veridicità delle dichiarazioni, trasparenza e collaborazione.

Ciascun Destinatario è, pertanto, tenuto a respingere qualsivoglia pressione da parte di soggetti pubblici o privati volta ad ottenere denaro, bene o altra utilità in cambio di un vantaggio da rendersi a favore dello Studio, così come a evitare di promettere e/o offrire indebitamente denaro o altri benefici a soggetti pubblici o privati al fine di far conseguire un indebito vantaggio allo Studio.

Il Destinatario che riceve da parte di un terzo un’offerta o una richiesta di benefici, salvo omaggi di uso commerciale o di modico valore, è tenuto ad informare immediatamente i Fondatori dello Studio.

Inoltre, i Destinatari sono tenuti a prestare la massima collaborazione all’autorità di vigilanza e controllo e alle pubbliche autorità che dovessero richiederla in relazione al loro rapporto con lo Studio e, più in generale, a non interferire illegittimamente nel corretto svolgimento di qualsivoglia attività ispettiva e/o di indagine.

Tale principio generale di comportamento dovrà trovare applicazione, a maggior ragione e con particolare cautela, laddove i Destinatari fossero

(11)

chiamati a rendere davanti all’autorità giudiziaria (e, quindi, sia nella fase delle indagini che in fase dibattimentale), dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questi siano in grado di avvalersi della facoltà di non rispondere.

6.4. Incassi e pagamenti.

È fatto espresso divieto ai tutte le Persone di NF di effettuare o accettare pagamenti in contanti a/da soggetti terzi con cui lo Studio intrattiene rapporti di carattere professionale e/o commerciale oltre le soglie previste dalla normativa vigente.

6.5. Donazioni, sponsorizzazioni, regali ed omaggi.

È vietata qualsiasi forma di regalo che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o che possa apparire come finalizzata ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione delle attività collegabili allo Studio.

Si precisa, inoltre, che sono da ritenere vietati sia i regali promessi od offerti sia quelli ricevuti, dovendosi intendere per “regalo” qualsiasi scambio di dono, di omaggi ed ospitalità, ovvero qualsiasi tipo di beneficio potenzialmente capace di influenzare impropriamente il comportamento o il giudizio altrui.

Deve sussistere un collegamento diretto e facilmente individuabile tra gli omaggi e le ospitalità ricevuti dallo Studio, o da questa offerti, e l’attività o il business (legittimo) dello Studio.

Sia l’offerta sia l’accettazione di omaggi e di ospitalità devono, in ogni caso, essere strettamente limitati sia nel valore sia nella frequenza e non devono presentare alcun carattere che possa mettere minimamente in dubbio la rispettiva liceità.

Gli omaggi e le ospitalità sono sempre vietati qualora siano costituiti da:

• denaro contante o equivalenti (buoni omaggio, assegni, prestiti, azioni);

• omaggi di natura inappropriata o che danneggiano l’integrità e la reputazione dello Studio;

• omaggi ed ospitalità che violano qualunque legge o regolamento vigente.

6.6. Concorrenza leale.

Tutte le Persone di NF, nello svolgimento delle proprie attività, si ispira ai principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti dei Colleghi e degli operatori presenti sul mercato.

7. D

IFFUSIONE DEL CODICE E SANZIONI

.

Lo Studio provvede ad informare tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull’applicazione del presente Codice di Comportamento, raccomandandone l’osservanza; in particolare, provvede a:

(12)

• pubblicizzare il Codice sul sito istituzionale dello Studio;

• interpretare e chiarire, laddove necessario, le disposizioni contenute nel Codice;

• verificare l’effettiva osservanza da parte dei Destinatari;

• aggiornare ed implementare il Codice, in funzione delle esigenze che di volta in volta si manifestano.

Lo Studio considera il rispetto del Codice parte integrante degli obblighi deontologici propri di ciascun professionista derivanti dal rapporto di collaborazione senza vincolo di subordinazione, sia continuativa sia occasionale, che hanno con lo Studio.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice di Comportamento comporta, a carico dei Destinatari responsabili di tali violazioni, l’applicazione dei provvedimenti sanzionatori riportati vigente Codice Deontologico Forense.

8. D

ISPOSIZIONI FINALI

.

Il Codice di Comportamento è approvato dai Fondatori dello Studio.

Eventuali futuri aggiornamenti, dovuti ad adeguamenti normativi o all’evoluzione/modifica dell’attività dello Studio, saranno approvati dai Fondatori e diffusi tempestivamente a tutti i Destinatari.

Il Codice di Comportamento sarà reso disponibile a tutti mediante pubblicazione sul sito internet dello Studio:

• www.napoletanoficcostudiolegale.it.

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