azzetta fHeiale
'
.
A" DEL REGNC D'ITALIA.
Anno 1919 Roma
-Mercoledì, 9 aprile Numero 85
DIREZIONE Si pubblica in Roma tutti i giorni
nonfesAvi ARMINISTRAZIONE
orso
Vittorio Emanuele,
209-Telef, I I-31 Corso VittorioEmanuele,209-Telef. II-31Abt>onarraenti Insex·zioni
In Roma,pressoPAmministrazione: anno L. as: semestreL.s@: trimestreL•fo Annunzi giudiziari . . - · L. O.SO per ogni finea diGolonna e
a adomicilio ed in tutte il Regnos a ses » » ses a a25 Altri avvisi- . . . . . . . , .. . . • O. 80 spazio di lines.
AIPEstero(Paesi dell'Uplone ostale: > SO: » » esi a aSt Dirigerele richieste per leinserzioni emelusivamente alla
9 Ì amantnestr•aedoene deigte Gassette.
SB abbonamentisi prendono presse PAmministrazionee gliUffiel Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertense is gesta si postali e decorrono dal I d'ogni mese. Foglio degli annunzi.
Einstimoreseparato di10pagineo meno in Roma: eent. 25-nel Regno eent. So-arretrato inRoma cent. 30 - nel Regno eeni. 40- alFXsgere sent. BO Se ilgiornalesi compone d'oltre 16pagine, si presso aumentaproporzionatamente
Illmportodei ynglia postali ordinarietelegrafici, emessioinpagamento diassociazioni, o peracquisto di ptintate del giornale, dovrà esseresempre aumentato della
somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. --(R decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).
SOMMARIO.
PARTE UFFICIALE.
T-eggi
edecrett.
Dooreto-legge Luogot.enenziale
n. 456 cite approva la con- venzione per la costruzione inBergano
di unedificio
aduso
degli uffici ditediziari.
Decreto-legge Luogot.enenziato
n. 459 clee aumenta ilfondo
assegnato al Ministerodelle ßnanze,
nell'eserciziofinanzia-
rio1918-919,
per collocamenti ariposo
diautorilà.
Decroto-leggo Luogotenenziale
n. 460 clee apporta variazioni nello stato diprevisione
della spesadelMinisterodetteßnanze poi
fasercizioßnanziario
1918-919.Dooreto-legge Luogotenenziale
n. 491 che aumenta lo stan- xiamento dialcunicapitoli glio
stato diprevisione
dellaspesa del Ministero dell'en/cruo per resercizio
finanziario
1918-919.Dooreto-leggo Luogotenenziale
n.492,
citemodifica
la tabellaorganica
Aallegata
af decretoLuogotenenziale
14 ottobre1917,
n.1732,
per ilcorpo delleguardie
di città e reca al-tresi
disposizioni riflettenti miglioramenti
economiciedi
car-riera
degli agenti
stessi.Decreto-legge Luogotenenzale
n. 4Ð3 chemodißca
la tabella,
organica
per il corpodegli agenti
dicustodia, allegata
al decretoLuogotenenzials
20febbraio 1919,
n.220,
e racealtresidisposizioni riflettenti miglioramenti
economici e di carrieradegli agenti
stessi.Decreto-legge Luogotenenziale
n. 494 cheßssa l'organico
dei varigi'adi
disottufficiale
e militari digruppa,
dell'armadei carabinieri Reali.
Decreto-legge Luogotenenziale
n. 495 concernente lerafferme
ed i relativi
premi
per isottufficiali
e militari di gruppo dei carabinieri Reali.Decreto
Luogomenenziale
n.496chestabilisceleindennità,gior-
naliere di
viaggio
e dipermanenzadacorrispondersi
ai gra- duati edagli agenti
delpersonale
di custodia inviati in ser- vizioternp,raneo fuori
della loro ordinaria residenza.Dooreto
Luogotenenziale
n. 381 concernente il trattamento economico delpersonale
insegnante di ruolo e deisupplenti
dei RR. istituti
nautici,
richiamati alle arma e cessati dal servizio militare durante l'anno scolastico.Decreti
Luogotenenziali
nn. 2131, 207,,312, 366, 384, 385, 386, 387, 388,
889,390,
409, 427 e 439riflettenti
istituzione di R. stazionesperimentale,
everioni in ente morale,applica-
ioni di tassa sul bestiame e
soppressione
diposto
di vice-consolato.
Decreto Ministeriale contenente
modifielte
a2 decretoLuogote-
nenziale 23luglio
1916, n.895,
cite approva le norme rela- tive all'entrata e all'uscita dal Regno.Dóoreto Ministeriale cite
fissa
il prezzo rlilirprirlarione
del ci- trato di calciodell'gercizio
camerate 1.91õ-016.Decreto
Ministeriaie
clee stabilisce le normeperlosvolgimento
dell'attività dell't7nione er7ilizia nazionale infavore
dellelocalità
danneggiate
dafatti
di guerra.Commissione delle
prede:
Ordinanza con laquale
si dic1eia-rano cleiusi i
procedimenti
a carico di 22piroscap
di ban-diera
austro-ungarica
e 37 di bandieragermanica.
Disposizioni diverse.
Ministero del tespro - Direzione
generale
del debitopubblico:
ßinarrimento
di ricevuta - Ministero perl'industria,
il commercio ei)
lavoro : Corsouffeciale
dell'oro - Mediadei consolidati
feegoziati
acontanti nelle Borse delRegno
-Ministero delle finanze:
Disposizioni
nel,personale depen-
dente - Comte
dei
oonti: Pensioniprivilegiate
di guerraliquidata
dallashrione
IV-Ministero
delloposto
e deitelegrafi
: Resoconto sommario delleoperazioni eseguite
dalle Casse dirisparmio postali
a tutto il mese di ottobre 1918.PARTE NON UFFICIALE.
Gronaca della guerra - La Conferenza, per la pace - Cronaca italiana -
Telegrammi Stefani
- Insersioni.PARTE UFFICIALE
LEGGI E DECRETI
finumero 4ös della raccolta
ufficiale
deligleggi
e dei decregg delRegno
contiene siseguente
decreto:TOMASO I)I SAVOIA DUCA DI GENOVA Luogotenente Generale di Sua Maeetà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
eper volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dolPantorità
aNoi delegata
;Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la grazia
egiustizia
ei culti, di concerto
conquelli de1Pinterno, del tesoro
edelle finanze
;Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato
edecretiamo
:Art. 1.
È approvata l'annessa convenzione in data 29 lu- glio 1918, stipulata tra il Afinistero di grasia
egiusti-
zia
ed irappresentanti del
comune odella provincia
di Bergamo per la costruzione in quella città di
unedificio
ad usodegli uffici giudiziari.
Art. 2.
Il
comunedi Dergamo è autorizzat0
acontrarr0
036 GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D' ITALIA
con
unodegli Istituti di cui all'art. 7 della
conven-zione -citata nell'art. 1 del presente decreto,
eper la costruzione dell'edificio,
unmutuo di L. 1.300.000 in deroga alle disposiziont dell'art. 191 (ella legge
comu-nale
eprovinciale, testo unico 4 febbfaio 1915,
n.I18.
Se 11 mutuo sarà contratto
conla Cassa depositi
eprestiti, restano ferme per effettuarne l'operazione,
tutte le modalità stabilíte dalla legge (testo unico) 2 gennaio 1913,
n.453, sulla Cassa predetta.
Art. 3:
Nella parte straordinaria dello stato di previsione
della spesa del Ministero di grazia
egiustizia verrA stanziata per il periodo di 50 anni l'annualità per l'estinzione del mutuò da contrarsi dal
comunedi Bet- gamo; ai -sonsi del precedente art. 2
e.da rimborsarsi al Comune medesimo secondo s.tabiliscono gli articoli
8
e9 della òonvenzione.
Nello stato di previsione dell'entrata sarà iscritto il contributo da corrispondersi dalla provincia di Ber-
gamo in forza dell'art. 2,.comma 2°, della detta
con- venzione.Art. 4.
.L'annessa convenzione
equelle altre che intervenis-
sero
successivamente in dipendenza di questa
sarannoregistrate
conil splo diritto fisso di L. 2,70
Art.,5.
Il
comunedi Bergamo è esonerato dal pagamento
di imposte
etasse dipendenti dalla stipulazione ed
esecuzione della ripetuta convenzione, compresa l'im- posta di ricchezza mobile sui rimborsi.
Gli interessi dei mutui contratti del Comune per i fini di cui alla
annessaconvenzione usufruiranno del- I'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile disposta
dall'art. 16 della legge 11 dicembra 1910,
n.855.
Art. 6.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento
per
essereconvertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del si- gillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle
leggi
edei decreti del Regno d' Italia, mandando
achiunque spetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aRoma, addì 13
marzo1919.
TOMASO DI SAVOIA.
CoLostmo
-Facta
-STRINGHER
--Mn»A.
Visto,
Ilguardasigilli:
FACTA..00NVENZIONS.
L'anno
1918,
nelgiorno
29 del mese diluglio,
tra il Ministero digrazia
egiustizia
e deiculti, rappresentato
dalprocuratore
del Represso il tribunale civilee
penale
diBergamo,
laprovincia di
Ber-gamo,
rappresentata
dalpresidente
dellaDeliutazione provinciale, ing.
cav.Luigi Milesi,
autorizzato con deliberazione 6maggio 1918, approvata
e resa esecutoria nei modi dilegge
ed il comunedi Ber- gamo,rappresentato
dal sindaco avv. conim. Sebastiano Zilioli, come da deliberazione delConsiglio,
comunale di Bergamo, in data29 aprile 1918, approvata
e resa esecutiva nei modi dilegge,
vieneconvenuto e
stipulato quanto
segue:Art. 1.
Il comune di
Bergamo
siobbliga
di costruire in-Bergamo,
nella località dellaFiera,
su area facenteparte de,l
n.271,della
mappa di Bergamo città e dellakuperficie
di mq.3083,
confinanteillotto B dellaplanimetria
della Fieramedesima,
unpalazzo
peruso esclu- sivodegli
ufHeigiudiziari, giusta
ilprogetto
in data 3aprile
1917compilato
daisignori
ai•chitetto comm. Marcello Piacentini einge-
gnerecav.
Luigi Degrossi,
capo dell'ufncio tecnicomunicipale
di Ber.gamo,
approvato
dalConsiglio superiore
dei lavoripubblici
con de•liberazione dol29
gennaio
1918.La costruzione dovrà essere
compiuta
entro ilperiogo
massimodi anni 8 dalla
stipulazione
della pace.Art. 2.
Ilcomune di
Bergamo inoltre,,con
lapresente convenzione,
cedegratuitamente
allo Stato perÏa
costruzione anzidetta l'area disua libera
pt•oprietå
descritta nell'articoloprecedente
con l'auto- rizzazione aprocedere
alla relativa volturao trascrizione neipub-
blici
registri.
14 provincia
diBergamo
a sua volta siobbliga
di oontribuire alle dette spese mediantecorresponsione
di annuo lire diecimila per anni 40 come da deliberazione 16 ottobre 1916 delConsiglio provinciale apirovata
e resa esecutiva nei modi dilegge;
somma questa che intendesi cost devoluta a favore diretto dello Stato ed aparziale sollievp
dell'onere che.esso assume come inappresso.
Art. 3. '
Fermi i
contributi diW
all'articolo cheprecede,
la spesa com-plessiva
a carico dello Statoviene,
di comune accordo fra leparti,
stabilita
neÏ
limite massimo di L.1,300,000 compresi gli impianti
per il riscaldamento e ventilazione dei locali e perladistribuzione
dell'accqua
e della luce elettrica edogni
altra che si rendesse necessaria,
escluse soltantoquelle
per l'arredamento.Art. 4.
Nelcaso in cui le spese di
costruzione,
accessorî edimpianti,
nonraggiungessero
le dette L.1,300,000,
la difl'erenza inmenoandrà
in diminuzione dell'onere dello Stato.Per contro resta
espressamenQ
convenuto chequalsiasi
ecce-denza sulla detta somma
dovrà
essere sostenuta dal comune diBergamo.
Art. 5.
La spesa sostenuta dal Comune per la costruzione del
palazzo
verra desunta dalla
contabilità
finale deilavori,
rivedutadall'Uf-
ficio dëlgenio
civile edapprovata
dal Ministoro del lavoripub-
blici.
Art. 6.
Le costruzioni che man mano sorgeranno sull'area ceduta
daÌ
comune di
Bergamo
allo Stato díverranno immediataproprietà
dello Stato. medesimo ed
11, palazzo dopo
ultimato e collaudato nei modi dilegge
sarà preso in consegna dal Ministero digrazia
egiu-
stizia con tutti i relativi
impianti
ed accessori.Art 7.
La somma di L 1.300.000
che, giusta
l'art.3,
costituiscel'opere
massimo dello Stato per la costruzione delpalazzo
edimpianti
ed accessortverra.chiesta
a mutuo dal Comune alla Cassadepositi
eprestiti
o ad altra Cassa dirisparmio
ordinariapurchè
acondizioniuguali
omigliori
contro lagaranzia
delledelegazioni
del Comune sullasovraimposta fondiaria,,
conammortamento
in 50anni,
stabi- lendosiphe
il mutuo verrà somministrato a rate e secondo l'avan.zamento
dei lavori.Art. 8.
Il
Comune sarà rimborsato dallo Stato delleannualità
cheavra
dovuto versare alla Cassa sovventrice per l'ammortamento del mu- tuo nel modi stabiliti colseguente
art. 9.Qualora
però
dalla contabilità finale dei lavori risultasseacarico dello Stato una spesa inferiore al limite di cui all'art.9,
sulla base di essa si determineranno le.annualità residuali che lo Stato dovràa titolo di rimborso
corrispondere
aLComune.Finchð non sia
approvata
tale contabilità finale dei JaYori l'am- mortamento delle annualità da versarsijn
via di rimbotso dallo Stato al Comune rimane fissato nella sommacorrispondente
all'am- montare dãIIedelegazioni
che il Comune dovrà rilasciare alla Cassadepositi
oprestiti
o ad altro Istituto di credito sovventore., Art. 9.
11, rimborso
della.prima
annualità amrte dello Stato al ComuneGAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D' ITALIA 087
non avrà
luogo
se nonquando,
da certificati dell'Ufficio delgenio civile,
risultinocompiute
le fondazioni.La seconda annualità verrà
rimborsata quando
saranno almeno costruiti i muriperimetrali
fino all'altezza del tetto.Al rimborsa delle annualità successive verrà
provveduto dopo
l'avvenuto collaudo equando
consti dellaperfetta
abitabilità delpalazzo,
delcompletamento
delle opere accessoriepreviste,
nonchèdegli impianti
di cui all°art. 3.Art. 10.
Il Governo del Re si riserva la facoltà di far
sorvegliare
per mezzodell'ingegnere
capo delgenio
civile la esecuzione deilavori,
assumendo a
proprio
carico la spesaall'uopo
necessaria.Art. 11.
La
presente
convenzione saråregistrata
con il solo diritto fisso di L.2,70
e non sarà valida per l'Amministrazione.dello
Stato se nondopo approvata
conlegge.
Fatta in unico
originale, letta, approvata
e sottoscritta ilgiorrio,
mese ed änno che sopra in
Bergamo.
Avv. comm. ßebastiano Zilioli - Sindaco.
Avv.
Ëoberto
G¾sti - Procuratore del Re.Ing. Lteigi
Milesi - PresidenteDeputazione provinciale.
Il numero MO della raccolta
ufficiale
delleleggi
e dei decreti delRegno
contiene ilseguente
decreto:.
TOMABO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
por grazia di Dio
epor volontà della Nazione
RE D'ITALIAIn virtù dell'autorità
aNoi delegata
;Vista la legge 19 dicembre 1918,
n.1908
;Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il
tesoro, di concerto
conquello per le finanze
;Abbiamo'decretato
edecretiamo
:Il limite
mssimo assegnato al Ministero delle finanze, nell'esercizio finanziario 1918-919, delPannualità per
pensioni da oncedersi in dipendenza di collocamento
a
riposo d'autorità, ò aumentato di lire trentamila (L. 30.000).
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per
essereconve:etito in legge, ed andrà in vigore il giorno
stesso della
suapubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi
e
dei decreti del Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato ad Agliò, addl 18
marzo1919.
TOMASO DI SAVOIA.
COLCSimo
--STRINGHER ËEDA.
Visto,
D paardasipini FxcTA.Il numero 400 della raccolta
uffleiale
delleleggi
e dei decreti delRegno
contiene ilseguente
decreto:TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
.VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
eper volontà della Nazione
RE D'
IT'ALIA In svirtù dell'autorità
aNoi delegata;
Vista la legge
19dicembre 1918,
n.1908
;Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto
donquello per·le finanze;
Abbiamo decretato
edecretiamo:
Nello stato di pkevisione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1918-919
sonoapportate le variationi di cui alla unita tabella, fir- mata, d'ordine Noptro, dai ministri proponenti.
Questo decreto parà. presentato al Parlamento por
essere
convertito in legge ed andrà in vigore nel giorno
stesso della
suapubblicazione nella Ga,zzetta, ufficiale
del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi
e
dei decreti del Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato ud Agliè, addì 18
marzo1919.
TOMASO DI SAVOIA.
COLOSIMo
-Stamorsa
-MEDÁ Visto,
Ilguardasigilli:
FAcTA.TABELLA di
maggiori assegnazioni
nello stato diprevisione
dellaspesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1918- 1919.
Cap.
n. 3.Spese d'lifficio (Ministero)
. . . . . . .90,000
-Cap.
n. 10.Spese d'ufdcio (Intendenze)
. . . . ,120,000
-Cap.
n. 12. Indennitàdi viaggio
e disoggiorno
alpersonale dell'gmministrazione
centraleecc.15,000
--Cap.
n. 232.Paghe
alþersonale
ausiliario disorve-glianza
e di scrittura edagli opergi
delle manifatture e deimagazzini
dei tabac-chi,
ecc. . . . . .4,500,000
-Cap.
n. 308.Spese
di indemaniamentoedi ammini- strazione dei beni delle Confraternite ro-mane,ecc. . . . . . . . . . . .
4,000
-4,729,000
---Visto,
d'ordine di S. A. R. ilLuogotenente
Generale di S. M. 11 Re:Il
ministro
del tesoro:STRINdHER.
Il ministro delle
finanze:
MEDA.Il numero 491 della raccolta
ufficimie
delleLygi
e dei decreti delRegno
contiene ilseguente
decreto:TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenehte Generale di Sua Maesti VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
eper volontà della Nazione
RE D' ITALIA
In virtit dell'autorità
aNoi delegata
;Visto il decreto Luogotenziale 12 dicembre
:l8,
n.
1971
;Vista la legge 19 dicembre 1918,
n.1908
;Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per
11 tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo .decretato
edecretismo
:Lo stanziamento dei sottonotati capitoli dello stato
di previsione della spesa del )finistero dell'interno, per l'esereizio.finanziario 1918-919, è aumentato della
sommaper ciascuno di
essiindicata
:Cap.
n. 100. Serviziosegreto.
. . . .800,000
-Cap.
n. 136.Spese
confidenziali per larepressione
del
malandrinaggio,
per la ricerca ed estra- dizionedegli imputati
e conlantati rifu-giatisi
all'estero ei altre inereL & Spe••968 GAZZETTA UFFICIALE OEL REGNO D' ITALIA
ciali servizi di sicurezza
pubblica,
in rela-2ione anche ai
bisogni
determinati dallostato di guerra . . . . . . . . . . . . .
200,000
- Totale . . .1,000,000
-Questo decreto sarà presentato al Parlamento per
essereconvertito in legge ed andra in vigore il giorno
stesso della
suapubblicazione nella Gazzetta utßciale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto ne11a raccolta ufficiale delle leggi
e
dei decreti del Regno d' Italia, mandando
achiunque spetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aRoma, addì 6 aprile 1919.
TOMASO DI SAVOIA.
COLUSIMQ
-STRINGRER.
Visto,
13guardasigilli:
FAcTaIlnumero 402 della raccolta
ufficiale
delleleggi
e dei decretidel
Regno
contiene ilseguente
decreto:TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE III'
per grazia di Dio
eper volontà della Nazione
RE D' ITALIA
In virtù dell'autorità
aNoi delegata
;Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 21 agosto. 1907,
n.690
edel relativo regolamento 20 agosto 1909,
n.66;
Visto il testo unico del regolamento pel corpo delle
,guardie di città 27'giugno 1907,
n.367;
Visto il Nostro decreto 14 ottobre 1917,
n.1732;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei mi-
nistri
eministro dell'inte_rno, di concerto
conquelli
del tesoro, della guerra
edellá marina;
Abbiamo decretato
edecretiamo
: Art. 1.Nella tabella
organica
A per il corpo delleguardie
dicittà,
alle-gata
al Nostro decreto 14 ottobre1917,
n. 1732, sono introdotte lemodificazioni
risultanti dalla tabellaA annessa alpresente
decreto.Art. 2.
Il limite minimo d età per l'ammissione nel corpo delle
guardie
di eittà ó fissatoa 18 annicompiuti.
Art. 3.
Le
guardie
di città sono reclutate:1 per arruolamento
volontario,
apreferenza
tragli
ex-cara-binieri
e militari incongedo illimitato.
A11'arruolamentopotranno
essere ammessi
gli
inseritti di leva anchedopo
la data diapertura
della leva cui devono concorrere;2* per
passaggi
di militari del R. esercito o della R. marina che si trovino alle armi o incongedo
illimitatoprovvisorio
in at-tesa della chiamata alle armi della loro classe.
I ministri della guerra e della marina hanno facoltà di vietare
gli arruolamenti
e ipassaggi
nel corpo delleguardie
di cittàdegli
inscritti edei'
militari anzidetti che siano da adtbirsi o addetti aservizi
speciali.
Art. 4.
I sottuffloiali e
gli appuntati
hannodiritto
allaseguente
inden- nitàgiornaliera
digrado:
Marescialli
maggiori
Maresciallicapi
. . .Marescialli
ordinariRrigadieri
. . , , .Sottobrigadieri
. . .Appuntati
. . . . .. . . . . . . . . .
.L.2,50
...
>2,00
...
>1,50
...»l,15
...
»O,30
Sull'indennità di
grado
sonoconcessi iseguenti
aumentiquadrien-
nali:1° per il
maregeiallo maggiore,
tre aumentiquadriennali
al5°,
al 90ed
al 13° anno digrado, clausuno di L 0,40 al giorno
¡2° per il
maresciallo
capo eordinario,
un aumentoquadrien-
nale al 5° anno di
grado,
di L.0,30
algiorno;
3° per il
brigadiere,
un aumentoquadriennale
al 5° anno digrado,
di L.0,25
algiorno;
4° per 11
sottobrigadiere,
un aumentoquadriennale
al 5° annodi
grado,
di L.0,20
algiorno
;5° per
l'appuntato,
tre aumentiquadriennali,
al5°,
al 9° ed al 13° anno digrado
ciascuno di L.0,20
algiorno.
Art. 5.
11
soprassoldo
di rafferma di L. 100 e di L. 200 annue; di cui alPart. 2 dellalegge
30 dicembre1906,
n.648,
nonchèquello
di L. 100 annue annesso allamedaglia
al merito di servizio istituitapel
corpo delleguardie
dieittà
dall'art. 3 dellalegge
8luglio 1906,
n.
318,
sonosoppressi.
°Art. 6.
Agli agenti
del corpo delleguardie
di cittåche, compiuta
lapri•
ma
forma,
continuino aprestare regolare servizio,
saràcorrisposto
ad
ogni
rafferma che contrarranno e fino allaquarta
compresa un so rassoldoquinquenuale
di L. 200 annue, che sarà mantenuto an-che in caso di
promozione,
menoperquella
diufficiale,
esarà
com-putato agli
effetti dellapensione.
Art. 7.
I
premi'di
L. 500 ciascuno stabiliti per laprima
e seconda raf- forma dall'art. 23 del testo unico delleleggi sugli
ufficiali edagenti
dipubblica
sicurezza 31agosto 1907,
n.690,
sonorispettivamente
elevati a L. 1000.
È
istituito un altropremio
di L. 1000 per la terza rafferma.Art. 8.
L'agente sottoposto
adesperimento,
chepuò
durare da tre mesi ad un anno, in attesa di raferma àsoggetto
a tutte le norme delregolamento pel
corpo; ma ilperiodo
diesperimento
non & compu- tatoagli
effetti deltempo
utile per ilconseguimento del premio
dirafferma,
delsoprassoldo quinquennale
o dell'indennità digrado.
Art. 9.
L'indennità mensileconcessa ai
sottufficiali, appuntati, guardle
edagenti
sedentari del corpo delleguardie
di cittàammogliati
o ve-dovi con
prole
che non usufruiscono dialloggio gratuito
è elevatada L. 20 a L. 40.
Por tutti
gli
ufficiali cheparimenti
non usufruiscanodi alloggio gratuito,
l'indennità mensile à fissata:a)
secelibi,
in L. 30;b)
seammogliati
o vedovi conprole,
in L. 50.Art. 10.
Disposizioni transitorie.
Agli
efetti dell'aumentato numero e misura deipremi
di raf-ferma, si stabilisce
quanto
segue:a) agli agenti,
per iquali
al 1°febbraio 1919 siano maturate tutte lequote
delprimo premio
di L. 500 sarannocorrisposte
altre L. 500;b) agli agenti
per iquali
alla stessa data siano maturatean-che tutte le
quote
del secondopremio
di L. 500 sarannocorrisposte
altre L.1000;
c)
aquelli
che abbianocompiuto
il 16° anno, ma non sorpas- sato da 6 mesi il LO° annocompiuto,
saràcorrisposto
il terzo pre- mio di L.1000;
d) agli agenti
che al l° febbraio 1919 contino 21 opiù
anni di serviziosarannocorrisposte,
adecorrere dalla datasuddetta,
tantequote
dipremio
di L.200 biascunaquanti
sonogli
anni di servizio loro restanti percompiere
il25°,
calcolando le eventuali frazioni di oltre sei mesi come anno intero.Art. 11.
All'entrata in
vigore
delpresente
decreto igraduati
e leguardie
di cittàacquisteranno
diritto alsopressoldo quinquennale
corri-spondente
al numero delle rafferme contratte edagli
aumenti digrado corrispondenti agli
anni di serviziocompiuti
nelgrado
cuisono rivestiti.
Art. 12.
Sino a
che rimarranno ¿q vigoro per gli 'impiegati oivili
emi:
GAZ2ETTA UFFICIALE DEL REGNO D' ITALIA 069
litari dello Stato, anche
gli appartenenti ál
corpo delleguardie
di cittA oontinueranno ad aver dirittoagli
anmentipercentuali sugli attuali assogai,
concessi con decretoLuogotenenziale
10 febbraio1918,
n.' 107, nonchó all'indonnità mensile di caro-viveri di L. 60concessa con decreto
Luogotenenziale
del 6ottobre1918,
n.1503.
Art. 13.
Le
disporizioni
contenute nelpresente
decreto avranno effetto dal 1° tabbraio 1919.Esse
però
nonsiapplieheranno
a coloro che perqualsiasi ragione
abbiano cessato di farparte
del corpo alla data dellapubblicazione
del decreto stesso nella
Gazzetta.ufficiale.
Art, 14.
Il ministro del tesoro é autorizzato ad introdurre nello stato di
previsione
della spesa del Ministero dell'interno le variazioni ne-cessarie per l'attuazione del
presente decreto.
Il
presente
decreto saråpresentato
al Parlamehto per essere convertito inlegge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ulliciale delle leggi
e
dei decreti del Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aRoma, addl 6 aprile 1919.
TOMASO DI SAVOIA.
CCLOSIso
-STRINGHER
- AVIGLIA -DEL BONO.
Visto,
Ilguardasigilli:
FACTA.Tabella A.
Modificazioni alla tabella organica per il Corpo delle guardie di città
Num.
Grado dei
Stipendio Spesa
posti
U//iciali.
Colonnello. . . . . . . . . I
8,000 8,000
- Tenenti colonnelli . . . . . 26,000 12,000
-.Maggiori.
. . . . . . . . . 85,000
40,000 -Capitani
. . . . . . . . . 40 4,000100,000
- Tenenti . . . . . . . . . . 253,300
115,500 - Sottotenenti . . . . . . . . 2ö2,800 70,000
-111
405,500
-Graduati e
guardie.
ßMarescialli
maggiori
. . , , 300 8.50 2.50 11.001,203,500
- Marescialli capt . . . . . . 250 8.25 2.00 10.25935,312
50 Marescialti ordinari . . . . 2008.00 1.50 9.50
693,500
-Brigadieri
. . . . . . . . . 600 7.50 l.15 8 651,894,350
--Sottobrigadieri
. . . .. . . 800 7.00 0.85 7.85 2,292,200 -Appuntati
. . . . . . . .. 2300 6.00 0.30
6,30 5,288,850
- Guardie . . . . . . . . . . 7400 5.50 - 5.5014,855.500
- Allievi. . . . . . . . . . . 300 4.00 - 4.00438,000
-Agenti
sodontari . . . . . . 3506.30 - 6.30
804,825
-i2500
28,106,037
50Totale . . , 126tl
29,811,537
50Annotazioni. - La misura dell'indennità di carica da
corrispon-
dersi al colonnello che
presta
servizio nellacapitalo
èquella
sta-bilita pel questore
dal R. decreto 24giugno 1910,
n. 454.E concessa una insteanità annua di servizio di L. 400 ai tenenti
colonnellie
maggiori,
di L. 350 aicapitani
o di L. 300 ai tenenti esottotenenti delle
guardie
di cittå.Visto,
d'ordine di S. A. R. ilLuogotenente
Generale di S. M. il Re:Il
presidente
delConsiglio
dei ministri e ministrodell'interno:COLOSIMO.
Il ministro del tesoro: STRINGHER.
A num¢>o408 della raccolta
tt/ficta(¢
detteleggi
e dei decreti delRegno
contiene il seguente decreto:TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
eper volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità
aNoi delegata
;Vedute le leggi 30 dicembre 1906,
n.649,
e6 luglio
1911,
n.685;
Veduti il decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1910,
n.
220, ed il regolamento per il corpo degli agenti di custodia, approvato
conR. decreto 24
marzo1907,
n.
150
;Udito'il Consiglio dei ministri;
-
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei mi-
nistri
eministro dell'interno, di concerto
conquello
del tesoro, della guerra
edella marina
;Abbiamo decretato
edecretiamo
:Art, 1.
Nella tabella
organica
per il corpodegli agenti
di custodia alle-gata
al decretoLuogotenenziale
20 febbraio1919,
n.220,
sono in- trodotte le modificazioni risultati dalla tabella annessa alpresento decreto.
Art. 2.
11 limite minimo d'età per
l'ammissione
nel corpodegli agenti
di oustodia é fissatoin 18 annicompiuti.
Art.3.
Gli
agenti
di custodia sono reclutati:1° per arruolamento
Volontario,
aprel'erenza
fragli
ex-cara-binieri, guardie
di città e militari incongedo
illimitato. All'arruo- lamentopotranno
essere ammessigli
inscritti di leva anchedopo
la data di
apertura
della leva a cui devono concorrere;2° per
passaggio
di militari del R. esercito o della R. marina che si trovino alle armi o incongedo
illimitatoprovvisorio
in at tesa della chiamata alle armi della loro classe.I ministri della guerra e della marina hanno facoltà di vietare
gli
arruolamenti e ipassaggi
nel corpodegli agenti
di custodiadegli
iscritti e dei militari anzidetti che siano da adibirsi o addetti aservizi
speciali.
Art. 4.
I
comandanti,
icapiguardia, sottocapi
eguardie
scelte hanno di-ritto alla
seguente
indennitàgiornaliera
digrado
: Comandante, L.2,50.
Capiguardia
di 1^classe,
L. 2.Capiguardia
di26classe,
L.1,50.
Sottocapi
di laclasse,
L.1,15.
Sottocapi
di 2aclasse,
L.0,85.
Guardie
scelte,
L0,30.
Sulle indennità di
grado
sono concessi iseguenti
aumenti qua- driennali:1
pel
comandante, tre aumentiquadriennali,
al 5 , al 9° ed al 13 anno digrado,
ciascuno di L. 0,40 algiorno;
2°
pel capoguardia
di la e 2aclasse,
un aumentoquadriennale,
al 5° anno digrado
di L. 0,39algiorno;
3°
pel sottocapo
di laclasse,
un aumentoquadriennale
al 5*anno di
grado
di L.0,25
algiorno;
4°
pel sottocapo
di 2a classe, un aumentoquadriennale digrado
di L' 0,23 al
giorno;
5° per le
guardie scelte,
tre aumentiquadriennali,
al5°,
al 9°ed al 13° anno di
grado,
claseuno di L.0,20
algiorno.
970 GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D' ITALIA
Art. 5.
II.soprassoldo
di rafferma di L. 100 esdi L..200 annueal
cui al- I'art. 2 dellalegge
80 dicembre190ð,
n. 649 equello
di L. 100 an-nue annesso alla
-medaglia
al-merito di servizio istituitapel
corpodegli agenti
di custodia all'art. 4 dellalegge stessa,
ed il sopras- soldo di .cui all'art. 3 del decretoLuogotenenziale
20febbraio 1919,
n.
220,
sonosoppressi.
Art. 6.
Agli agenti
di custodiache, compilita
laprima ferma,
continuinoa
prestare regolare
servizio saràcorrisposto,
adogni
rafferma che contrarranno e fino allaquarta
compresa, unsoprassoldo quinquen-
nale di L. 200 a,nnue, che sarà mantenuto anclie in caso di pro- mozione e saràcomputato' agli effetti
dellapensione.
Art. 7.
I
premi
di L.500 ciascuno stabiliti per laprima
oseconda raferma dall'art. 2 dellalegge
30dioembre 1906,
n.649,
sonorispettivamente elevati
a L. 1000.È
istituito inoltre un altropremio
di L. 1000 per la terza rafferma.Tall
premi
saranno versati alla Cassapostale
dirisparmio
collemodalità da fissarsi con decreto Ministeriale e saranno
pagati
al-l'agente
al termine del servizio.Art. 8.
L'agente sottoposto
adesperimento,.
chepuò
durare da tre mesi ad un anno, in attesa diraferms,
èsoggetto
a tutte le norme del,regolamento pel
corpo; ma ilperiodo [dì esperimento
non è com-putato agli
efetti deltotapo
utile per ilconseguimento
delpremio
diraiterma,
delsoprassoldo quinquennale,
dell'indennitå digrado
e della concessione della
medaglia
al merito di servizio.Árt.
9.L'indennita
d'alloggio,
di cui all'art. 2 dellaleggo
30 dicembre1906,
n.649,
à elevata da L. 20 a L. 40.Art. 10.
Le nomine al
grado
dicapoguardia
e comandante si conferiscono esclusivamente per titolo di merito.Le
promozioni
di classe neigradi
dicapognardia
e disottocapo- guardia
sono conferite trequarti
peranzianità
ed unquarto
per titolo dimeiito.
Art. 11.
Gli
âgonti
di custodia che allo scadere del limite d'etàfissato da Nostro decreto 20 febbraio1919,
n.220,
non abbianocompiuto
ilnumero di anni di servizio necessario
pel conseguimento
del mas- simo dellaponsione, potranno,
se ancoraidonei,
essere mantenutiin servizio sino al
raggiungimento
delperiodo
ditempo preicritto
per aver titoIo a
liquidare
l'anzidetto massimo.Le
guardie
scelte che usufruiranno di tale trattamento saranno considerate in soprannumero.Art. 12.
Disposizioni transitorie.
Agli
effetti dell'aumentato numero emisuradeipremidirafierma
si stabilisce
quanto
segue:a) agli agenti
iquali
abbiano riscosse in tutto o inparte
lequote
dalprimo premio
di L.500,
sarkcorrisposta,
aquinquennio compiuto,
la differenza sino alraggiungiinento
della somma diL.
1000;
b) agli egenti
iquali
abbiano riscosso ilprimo premio,
e, in tutto o inparte,
lequote
del secondopremio
di L.500,
sarà corri-sposta,
acompiuto quinquennio,
la differenza sino alraggiungi-
mento della somma di L.
2000;
c)
aquelli
che al 1° febbraio1919,
abbianocompiuto
il 16°ma non
superato
di 6 mesi il 20° anno, sarannocorrisposte
L. 3000 detratte le somme che a titolo dipremio
hannogià
riscosse;d) agli agenti
che al 1° febbraio1919, compiono
21 6più
anni diservizio,
sarannocorrisposte,
a .decorrere dalla datasuddetta,
oltre l'aumento dei dueprimi premi,
tantequotedipremidiL.200 ciascuna, quanti
sonogli
anni di servizio loro restantipercompiere
il 25° anno calcolando le eventuali frazioni di oltre 6 mesi come anno intero.
Anche tali
premi
saranno versati alla Cassapostale
dirisparmio
nei modi indicati al
precedente
art. 7..
Art,
13.All'entrata
invigore
delpresentÅ
decretogli agenti
di custodiaacquisteranno
diritto alsoprassoldo quinquennale corrispondente
alnumero delle raferme
contratte
edagli
aumenti digrado
corri-spondenti agli
anni'di
sertiziocompiuti
nelgrado
di cui sono ri- vestiti.Art. 14.
Sino a che rimarranno in
vigore
pergli impiegati
civili e mili-tari dello
Stato,
anchegli appartenenti
al corpodegli agenti
dicu- stodia continueranno ad averdirittoagli
aumentiporcentuali sugli
attualiassegni
concessi con decretoLuogotenziale
10 febbraio1918,
n.
107,
nonchèall'indennità
mensile di caro-wiveri.Art. 15.
Le
disposizioni
contenute nelpresento
decreto avrannoefetto dal lo febbraio 1919. Esseperò
non siapplicheranno
a coloroche,
porqualsiasi ragione
abbiano cessato di farparte
del corpo alla data dellapubblicazione
del decreto stesso nella Gazzettauf- ficiale.
Pure dal
1°
febbraio1919,
avranno efetto ledisposizioni
conte-nute nel
decretò Luogotenenziale
20 febbraio1919, n.220,
menoche pergli agenti
cheabbiano
cessato di farparte
dol cožpo nel mesedi febbraio.
Art. 16.
Il ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di
previsione
della spesa del Ministerodell'interno,
le variazioni ne•cessarie
per,1'attuazione
delpresente
decreto.Art. 17.
Il Governo del Re é autorizzato ad
apportare
alregolamento
24marzo
1907,
n.150,
tutto le modificazioni eiaggiunte
che saranno ricónosciute necessarie.Il
presente
decreto saràpresentato
al Parlamento per essere con-Vertito in
legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nena raccolta ufficiale delle
leggi
edei decreti del Regno d' Italia, manðando
.achiunque spetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aRoma, addl 6 aprile 1919
TOMASO DI SAVOIA'.
COLOSIMo
-STRINGRER
-ÛAVIGLIA
-ÛEL BONO.
Visto, a
guardasigak:
FACTAAssegno giornaliero
Num· '
Spesa
GRADO dei e
posti complessiva
Comandanti . . . . . . . 53 8 50 2 50 11 - 200.750 -
Capiguardia
di la classe . 100 8 25 x - 10 25 374.125 -Capiguardia
di 2a classe . 100 8 - I 50 9 50 346.750 -Sottocapi
dilaclasse . . . 170 7 50 1 15 8 65 536.732 50Sottocapi
di 2a classe. . , 170 7 - 0 85 7 85 487.092 50 Guardie scelte . . . . . , 1800 6 - .0 30 6 30 4 139.910 - Guardie . . . . . . . . . 500 5 50 - 5 50 7.026.250 - Allievi . . . . . . . . . . 200 4 - -- 4 - 292.000 -Totale . . . 6090 13.401610 -
Visto, d'ordine diS. A. R. il
Luogotenente ,Generale
di S. M. 11 Re:Il ministro dell'interno:.COLOSIMO.
Il ministro del tesoro: STRINGHER.