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Denuncia Ispettorato del lavoro per mancato pagamento Tfr

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Denuncia Ispettorato del lavoro per mancato pagamento Tfr

written by Redazione | 25/06/2019

Il trattamento di fine rapporto tutela il dipendente garantendogli, quando termina un rapporto di lavoro, di avere una certa somma a disposizione.

Il trattamento di fine rapporto, detto anche in modo abbreviato Tfr, costituisce uno dei principali diritti del lavoratore previsti dalla legge italiana. Il Tfr rappresenta anche una caratteristica peculiare del nostro sistema non essendo previsto in tutti i paesi. Lo scopo del Tfr, come vedremo meglio nel prosieguo, è tutelare il dipendente dal punto di vista economico nel momento in cui un rapporto di lavoro viene a cessare. Per questo si prevede che, in quel momento, il dipendente riceva una somma di denaro accantonata annualmente. Ma cosa succede se il Tfr non viene erogato dal datore di lavoro?

Le possibili azioni del lavoratore sono diverse e tra queste troviamo la denuncia ispettorato del lavoro per mancato pagamento Tfr.

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Accantonare e pagare il Tfr è, infatti, un obbligo di legge al quale i datori di lavoro non possono sottrarsi anche perché, dopo un periodo di sperimentazione, non è più prevista nel nostro ordinamento la possibilità di pagare il Tfr direttamente in busta paga mensilmente.

Ma procediamo per ordine.

Trattamento di fine rapporto: cos’è?

Il trattamento di fine rapporto, detto anche per abbreviare Tfr, o con un linguaggio più retrò liquidazione, è una somma di denaro che viene accantonata dal datore di lavoro ogni anno per ciascun dipendente e che viene pagata al lavoratore quando cessa il rapporto di lavoro.

Si tratta tecnicamente di una retribuzione differita, ossia, di una parte di stipendio che anzichè essere pagata mese per mese in busta paga viene messa da una parte e pagata, tutta insieme, alla fine del rapporto di lavoro.

La funzione del trattamento di fine rapporto è di tipo assicurativo- previdenziale. La legge, infatti, si rende conto che la fine di un rapporto di lavoro può lasciare il lavoratore e la sua famiglia senza reddito e, dunque, senza le risorse necessarie a condurre una vita dignitosa.

Il Tfr serve proprio a questo: a tutelare il reddito del dipendente nel periodo che va dalla fine di un rapporto di lavoro all’inizio di uno nuovo.

È chiaro che questa funzione, nella realtà, dipende dai singoli casi specifici. Può accadere che il dipendente, infatti, lasci un posto di lavoro per entrare subito in un altro posto. In ogni caso, si ritroverà questa somma di denaro, tanto maggiore quanto più duraturo è stato il rapporto di lavoro che si è chiuso.

Trattamento di fine rapporto: a quanto ammonta?

La legge [1] prevede che, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per

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13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Facciamo un esempio. La retribuzione annua di Tizio nel 2018 è stata pari a euro 35.000. Dividendo questa somma per 13,5 otteniamo la quota annua di Tfr pari ad euro 2.592,6.

Più o meno, considerando che la gran parte dei contratti collettivi prevede che la retribuzione venga erogata in tredici o quattordici mensilità, l’ammontare annuo del Tfr è pari ad un mese di stipendio lordo.

Con il tempo, però, i prezzi possono aumentare e questa somma accantonata potrebbe perdere di valore. Per questo la legge prevede la rivalutazione del trattamento di fine rapporto. In particolare, con esclusione della quota maturata nell’anno, il Tfr è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Alla fine del rapporto di lavoro il datore di lavoro liquiderà, dunque, la somma delle quote annue accantonate e rivalutate con il meccanismo che abbiamo appena visto.

Trattamento di fine rapporto: qual è la base di calcolo?

Come abbiamo detto, il Tfr si calcola partendo dalla retribuzione annua erogata al dipendente. Ma quali sono le voci della retribuzione che entrano nel calcolo del Tfr?

Ci rientra sostanzialmente tutto ciò che ha natura retributiva. La normativa prevede infatti che, a meno che ci sia una diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua, ai fini del calcolo della quota di Tfr, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

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Vi rientrano dunque:

la paga base corrisposta al dipendente;

l’eventuale superminimo individuale;

i bonus;

il corrispettivo economico dei fringe benefit (ad esempio l’automobile ad uso promiscuo).

Come abbiamo detto i contratti collettivi possono modificare il perimetro delle somme computabili nel Tfr. Ad esempio, un contratto collettivo aziendale che istituisce un premio produzione potrebbe prevedere che lo stesso non si debba computare nel calcolo del Tfr.

Trattamento di fine rapporto: quando deve essere pagato?

La legge afferma che il diritto a percepire il Tfr sorge in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato.

La formula ampia comprende dunque tutte le ipotesi in cui un rapporto di lavoro finisce, indipendentemente dalla motivazione. Vi rientrano dunque:

dimissioni del lavoratore;

licenziamento del dipendente da parte del datore di lavoro;

risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda il termine di pagamento non esiste una regola fissa e rigida.

La legge dice che il diritto sorge quando cessa il rapporto. Dunque, in linea generale, trascorso il tempo necessario a fare i conteggi, il Tfr andrebbe erogato quanto prima dopo la fine del rapporto.

Molti contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono espressamente un termine (a volte di 30 giorni, altre volte maggiore), decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, entro il quale l’azienda deve versare il Tfr all’ex dipendente.

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Mancato pagamento Tfr: che fare?

Ci sono dei casi in cui il rapporto di lavoro cessa ma del Tfr non c’è traccia. Il tempo passa e nulla: l’azienda non eroga il Tfr al suo ex dipendente.

A questo punto il dipendente deve cercare innanzitutto di recuperare la somma in via bonaria.

Sarà dunque necessario predisporre una lettera di diffida per recupero Tfr con cui il dipendente, o di suo pugno o per il tramite di un avvocato, intima alla società di pagare entro una certa data il trattamento di fine rapporto, avvertendola che, in caso di mancato pagamento, dovrà rivolgersi alle vie legali con conseguente aggravio di costi per il datore di lavoro.

Se, nonostante la diffida, l’azienda non si decide a pagare la situazione si complica. In questo caso, infatti, il dipendente dovrebbe avviare la procedura di esecuzione forzata per il recupero coattivo del proprio credito.

Sappiamo tutti, però, quanto sia sconveniente questa procedura che ha tempi molto lunghi e non sempre garantisce l’effettivo recupero di quanto dovuto.

Denuncia Ispettorato del lavoro per mancato pagamento Tfr

Prima di avviare l’esecuzione forzata, il dipendente può provare ad inoltrare una denuncia all’Ispettorato del lavoro per mancato pagamento Tfr.

Occorre premettere che l’Ispettorato nazionale del lavoro è una istituzione pubblica istituita proprio per controllare che i datori di lavoro rispettino tutte le norme di legge poste a tutela dei dipendenti.

Il pagamento del trattamento di fine rapporto rappresenta, senza dubbio, uno dei diritti principali del dipendente e l’Ispettorato può dunque senza alcun dubbio essere chiamato a verificare il rispetto di questo onere da parte delle aziende.

Ma come si inoltra questa denuncia? Innanzitutto occorre verificare qual è la sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio. L’istituzione infatti ha una diramazione territoriale molto capillare, almeno in ogni provincia.

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Individuata la sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro, il dipendente deve compilare una denuncia che contenga:

generalità del denunciante;

dati sul rapporto di lavoro e la sua cessazione;

dati identificativi della società datore di lavoro;

esposizione dei fatti illeciti posti in essere dal datore di lavoro.

Insieme alla denuncia andranno depositati dei documenti.

È utile, ad esempio, depositare l’ultima busta paga con cui sono state liquidate le competenze di fine rapporto e nella quale è assente il pagamento del Tfr.

A questo punto l’Ispettorato del lavoro prende in carico la denuncia che è soggetta ad una istruttoria interna.

Il principale effetto delle denunce presentate all’Ispettorato nazionale del lavoro è l’organizzazione, da parte degli ispettori del lavoro, di un accesso ispettivo.

Gli ispettori, con l’accesso diretto in azienda, cercano di verificare la veridicità delle circostanze dedotte nella denuncia.

Qui sta la forza della denuncia. Le aziende non gradiscono l’accesso degli ispettori i quali, oltre al mancato pagamento del Tfr, potrebbero riscontrare altre irregolarità.

Da ciò discende la forza della denuncia che potrebbe indurre l’azienda a pagare il Tfr.

Mancato pagamento Tfr per trattenuta danni

Occorre chiarire che la situazione è molto diversa se il datore di lavoro non eroga materialmente il Tfr al dipendente perché lo trattiene come compensazione per presunti danni provocati dal dipendente al datore di lavoro.

In questi casi nella busta paga è indicato il Tfr erogato ma dopo viene inserita una trattenuta danni in busta paga che annulla il credito del dipendente relativo al Tfr.

In questo caso, di solito, il dipendente chiede al tribunale l’emanazione di un

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decreto ingiuntivo con il quale ingiungere al datore di lavoro il pagamento del Tfr.

Il datore di lavoro, nella gran parte dei casi, si oppone al decreto ingiuntivo e si apre un processo nel quale occorre verificare se, effettivamente, i danni lamentati dall’azienda sono reali.

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