LA RISERVA NATURALE DELLA VAL DI FARMA:
QUALI PROSPETTIVE?
IL PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA:
SALVAGUARDIA, TUTELA, E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Legge Regionale 05/06/1975 n°65: istituzione del Parco naturale della Maremma Il territorio del Parco si estende nei Comuni di Grosseto, Magliano in Toscana ed Orbetello e comprende i monti dell’Uccellina, il padule della Trappola e la foce
del fiume Ombrone
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DAGLI ANNI ’60 AGLI ANNI ‘90 IL DIBATTITO SULLE AREE PROTETTE HA VISTO DUE LINEE DI PENSIERO CONTRAPPOSTE
ORIENTAMENTO ALLA TUTELA
CONTRARIETÀ ALLA ISTITUZIONE
- Aree protette viste come santuari della natura
- Presenza umana tollerata principalmente per fini di ricerca scientifica e studio
- Aree protette viste come insieme di vincoli che limitano o addirittura impediscono lo sviluppo
POSIZIONI OGGI PREVALENTI SUI CRITERI RELATIVI ALL’ISTITUZIONE ED ALLA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
TUTELA E
CONSERVAZIONE DEI VALORI AMBIENTALI, DEGLI ECOSISTEMI, DEGLI
HABITAT E DELLA BIODIVERSITÀ
EFFETTO DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO, DI
SVILUPPO ECONOMICO E DI TURISMO SOSTENIBILE
TUTELA AMBIENTALE E SVILUPPO COMPATIBILE
L’istituzione dell’area protetta è basata su criteri scientifici partendo da oggettive emergenze ambientali
Sono presenti specie o habitat inseriti in direttive comunitarie, in liste rosse, in convenzioni internazionali o in normative Italiane
La conservazione e la tutela sono perseguite attraverso una regolamentazione speciale come punto di partenza per un modello di sviluppo compatibile
Incentivazione dell’agricoltura basata su prodotti tipici e biologici
Contestuale sviluppo dell’agriturismo quale attività complementare dell’agricoltura
Perseguimento dell’Ecoturismo e del turismo di qualità
Valorizzazione dell’artigianato collegato
Sviluppo ed incentivazione della didattica ambientale
Sviluppo ed incentivazione della ricerca scientifica
STATUTO DEL PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
approvato con D. C. R. n°153 del 09/10/2002 modificato con D.C.R. n°577 del 05/12/2007
Articolo 1 –
L’Ente Parco Regionale della Maremma, istituito con legge regionale n.
24/1994 (oggi legge regionale n. 30/2015), in conformità ai principi generali della legge n. 394/1991, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha per fine la tutela istituzionale delle peculiarità naturali, ambientali e storiche della Maremma, in funzione del loro uso sociale, e per la promozione della ricerca scientifica e dell’educazione ambientale.
L’Ente persegue la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali anche attraverso il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali e la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema, per uno sviluppo sostenibile.
L. R. 16 MARZO 1994 N°24: ISTITUZIONE DEGLI ENTI PARCO PER LA GESTIONE DEI PARCHI REGIONALI DELLA MAREMMA E DI MIGLIARINO,
SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI articolo 13: Piano per il parco
hanno valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituiscono i piani paesistici, territoriali e urbanistici di qualsiasi livello ed hanno efficacia di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti ...
articolo 17: Piano pluriennale economico-sociale
+ l’ente promuove iniziative, coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente all’interno del parco e nei territori adiacenti. Per i fini di cui al precedente comma l’ente adotta un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili
L. 06 DICEMBRE 1991 N°394: LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE articolo 12: Piano per il parco - suddivisione del territorio
il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:
riserve integrali nelle quali l’ambiente è conservato nella sua integrità
riserve generali orientate nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio 0
aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in armonia ai criteri generali fissati dall’Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità
aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento
Piano del Parco - aree di riserva integrale
Piano del Parco - aree di riserva generale orientata
Piano del Parco - aree di protezione
Piano del Parco - aree di promozione economica e sociale
RISERVE DI PROTEZIONE
IL FIUME OMBRONE
RISERVE DI INTERESSE MORFOLOGICO
LA SPIAGGIA DI MARINA DI ALBERESE
RISERVE DI PAESAGGIO
I PRATI PASCOLO
AREE DI PROTEZIONE
AREE DI PROTEZIONE AREALI
AREE DI PROTEZIONE
AREE FORESTALI
L. R. 19 MARZO 2015 N°30: NORME PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO-AMBIENTALE REGIONALE. MODIFICHE ALLA L.R. 24/1994, ALLA L.R. 65/1997, ALLA
L.R. 24/2000 ED ALLA L.R. 10/2010.
articolo 27: Piano integrato per il parco
Il piano integrato per il parco è lo strumento di attuazione delle finalità del parco e comprende, in due sezioni distinte, gli atti di pianificazione e di programmazione previsti dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, della l. 394/1991
I contenuti della sezione relativa alla pianificazione del piano integrato per il parco sono quelli di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, della l. 394/1991. Detta sezione riporta la disciplina statutaria di cui all’articolo 6 della l.r. 65/2014 e contiene altresì la disciplina di cui all’articolo 95 della medesima legge
articolo 27: Piano integrato per il parco - atti di programmazione a) attua gli obiettivi ed i fini istitutivi del parco;
b) individua e promuove iniziative e attività di soggetti pubblici e privati compatibili con le finalità del parco, con specifico riferimento ai contenuti di cui all’articolo 14, comma 3, della l. 394/1991, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente nel parco, nelle aree contigue e nei territori adiacenti, comprese le iniziative e le attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica. Tali attività sono coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati;
c) riconosce il ruolo anche delle attività agricole e zootecniche ai fini della tutela ambientale e paesaggistica;
d) individua le azioni relative alla didattica, alla formazione ambientale ed all’educazione allo sviluppo sostenibile;
e) può prevedere l’attribuzione di incentivi a soggetti pubblici o privati, con riferimento prioritario agli interventi, agli impianti ed alle opere di cui all’articolo 7, comma 1, della l. 394/1991.
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