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LA RISERVA NATURALE DELLA VAL DI FARMA: QUALI PROSPETTIVE? IL PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA: SALVAGUARDIA, TUTELA, E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

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(1)

LA RISERVA NATURALE DELLA VAL DI FARMA:

QUALI PROSPETTIVE?

IL PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA:

SALVAGUARDIA, TUTELA, E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(2)

Legge Regionale 05/06/1975 n°65: istituzione del Parco naturale della Maremma Il territorio del Parco si estende nei Comuni di Grosseto, Magliano in Toscana ed Orbetello e comprende i monti dell’Uccellina, il padule della Trappola e la foce

del fiume Ombrone

(3)

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(4)

DAGLI ANNI ’60 AGLI ANNI ‘90 IL DIBATTITO SULLE AREE PROTETTE HA VISTO DUE LINEE DI PENSIERO CONTRAPPOSTE

ORIENTAMENTO ALLA TUTELA

CONTRARIETÀ ALLA ISTITUZIONE

- Aree protette viste come santuari della natura

- Presenza umana tollerata principalmente per fini di ricerca scientifica e studio

- Aree protette viste come insieme di vincoli che limitano o addirittura impediscono lo sviluppo

(5)

POSIZIONI OGGI PREVALENTI SUI CRITERI RELATIVI ALL’ISTITUZIONE ED ALLA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE

TUTELA E

CONSERVAZIONE DEI VALORI AMBIENTALI, DEGLI ECOSISTEMI, DEGLI

HABITAT E DELLA BIODIVERSITÀ

EFFETTO DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO, DI

SVILUPPO ECONOMICO E DI TURISMO SOSTENIBILE

(6)

TUTELA AMBIENTALE E SVILUPPO COMPATIBILE

 L’istituzione dell’area protetta è basata su criteri scientifici partendo da oggettive emergenze ambientali

 Sono presenti specie o habitat inseriti in direttive comunitarie, in liste rosse, in convenzioni internazionali o in normative Italiane

 La conservazione e la tutela sono perseguite attraverso una regolamentazione speciale come punto di partenza per un modello di sviluppo compatibile

 Incentivazione dell’agricoltura basata su prodotti tipici e biologici

 Contestuale sviluppo dell’agriturismo quale attività complementare dell’agricoltura

 Perseguimento dell’Ecoturismo e del turismo di qualità

 Valorizzazione dell’artigianato collegato

 Sviluppo ed incentivazione della didattica ambientale

 Sviluppo ed incentivazione della ricerca scientifica

(7)

STATUTO DEL PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

approvato con D. C. R. n°153 del 09/10/2002 modificato con D.C.R. n°577 del 05/12/2007

Articolo 1 –

L’Ente Parco Regionale della Maremma, istituito con legge regionale n.

24/1994 (oggi legge regionale n. 30/2015), in conformità ai principi generali della legge n. 394/1991, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha per fine la tutela istituzionale delle peculiarità naturali, ambientali e storiche della Maremma, in funzione del loro uso sociale, e per la promozione della ricerca scientifica e dell’educazione ambientale.

L’Ente persegue la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali anche attraverso il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali e la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema, per uno sviluppo sostenibile.

(8)

L. R. 16 MARZO 1994 N°24: ISTITUZIONE DEGLI ENTI PARCO PER LA GESTIONE DEI PARCHI REGIONALI DELLA MAREMMA E DI MIGLIARINO,

SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI articolo 13: Piano per il parco

 hanno valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituiscono i piani paesistici, territoriali e urbanistici di qualsiasi livello ed hanno efficacia di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti ...

articolo 17: Piano pluriennale economico-sociale

+ l’ente promuove iniziative, coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente all’interno del parco e nei territori adiacenti.  Per i fini di cui al precedente comma l’ente adotta un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili 

(9)

L. 06 DICEMBRE 1991 N°394: LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE articolo 12: Piano per il parco - suddivisione del territorio

 il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

 riserve integrali nelle quali l’ambiente è conservato nella sua integrità

 riserve generali orientate nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio 0

 aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in armonia ai criteri generali fissati dall’Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità

 aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento

(10)

Piano del Parco - aree di riserva integrale

Piano del Parco - aree di riserva generale orientata

Piano del Parco - aree di protezione

Piano del Parco - aree di promozione economica e sociale

(11)
(12)

RISERVE DI PROTEZIONE

IL FIUME OMBRONE

RISERVE DI INTERESSE MORFOLOGICO

LA SPIAGGIA DI MARINA DI ALBERESE

RISERVE DI PAESAGGIO

I PRATI PASCOLO

(13)

AREE DI PROTEZIONE

AREE DI PROTEZIONE AREALI

AREE DI PROTEZIONE

AREE FORESTALI

(14)
(15)

L. R. 19 MARZO 2015 N°30: NORME PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO-AMBIENTALE REGIONALE. MODIFICHE ALLA L.R. 24/1994, ALLA L.R. 65/1997, ALLA

L.R. 24/2000 ED ALLA L.R. 10/2010.

articolo 27: Piano integrato per il parco

Il piano integrato per il parco è lo strumento di attuazione delle finalità del parco e comprende, in due sezioni distinte, gli atti di pianificazione e di programmazione previsti dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, della l. 394/1991

I contenuti della sezione relativa alla pianificazione del piano integrato per il parco sono quelli di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, della l. 394/1991. Detta sezione riporta la disciplina statutaria di cui all’articolo 6 della l.r. 65/2014 e contiene altresì la disciplina di cui all’articolo 95 della medesima legge

(16)

articolo 27: Piano integrato per il parco - atti di programmazione a) attua gli obiettivi ed i fini istitutivi del parco;

b) individua e promuove iniziative e attività di soggetti pubblici e privati compatibili con le finalità del parco, con specifico riferimento ai contenuti di cui all’articolo 14, comma 3, della l. 394/1991, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente nel parco, nelle aree contigue e nei territori adiacenti, comprese le iniziative e le attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica. Tali attività sono coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati;

c) riconosce il ruolo anche delle attività agricole e zootecniche ai fini della tutela ambientale e paesaggistica;

d) individua le azioni relative alla didattica, alla formazione ambientale ed all’educazione allo sviluppo sostenibile;

e) può prevedere l’attribuzione di incentivi a soggetti pubblici o privati, con riferimento prioritario agli interventi, agli impianti ed alle opere di cui all’articolo 7, comma 1, della l. 394/1991.

(17)

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