• Non ci sono risultati.

Decisione N del 17 marzo 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Decisione N del 17 marzo 2014"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

COLLEGIO DI ROMA composto dai signori:

(RM) MARZIALE Presidente

(CO) DE CAROLIS Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) LEPROUX Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) OLIVIERI Membro designato da Associazione

rappresentativa degli intermediari

(RM) FERRO LUZZI Membro designato da Associazione

rappresentativa dei clienti

Relatore OLIVIERI GUSTAVO

Nella seduta del 20/12/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata

- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La società ricorrente espone che negli anni 90 - in persona del suo rappresentante legale, sig. Samuel Moses Longiotti - apriva, presso la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, il conto corrente in dollari USA n. 78000018 ed un dossier titoli n. 0400103562. Nel 2008 il sopracitato istituto di credito trasferiva i rapporti all’attuale Banca resistente. Di tale operazione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la società ricorrente non è mai stata informata.

A seguito del suindicato passaggio, le comunicazioni periodiche riguardanti il conto della ricorrente venivano inspiegabilmente effettuate presso la sede della Tre-Sorelle ITL, società che possedeva anch’essa un conto presso l’istituto di credito di cui trattasi, ma in nessun modo collegata con la ricorrente. In data 24.06.2009 il conto corrente n. 78000018 intestato alla ricorrente veniva chiuso per scelta unilaterale dell’istituto di credito, senza

(2)

che il rappresentante della società sapesse alcunché. Nonostante al momento dell’operazione il saldo del conto recasse un saldo attivo, per un ammontare pari a $ 2.329,99, nulla è stato restituito alla parte ricorrente a titolo di rimborso. La ricorrente lamenta inoltre di non avere mai ricevuto le comunicazioni periodiche di cui all’art. 119 del TUB. Nell’estate del 2012 il legale rappresentante della società ricorrente conferiva allo studio legale, che cura il presente procedimento, esplicito mandato al fine di chiudere ogni rapporto contrattuale ancora esistente presso la convenuta. Nel novembre 2012 il procuratore speciale incaricato dalla società informava l’intermediario di aver ricevuto il mandato di cui sopra e all’uopo interrogava lo stesso intermediario sui documenti necessari al fine di definire i rapporti contrattuali detenuti dalla ricorrente. La resistente comunicava che lo svolgimento delle operazioni desiderate richiedeva una procura speciale dettagliata. Tale procura con regolare apostille per Pubblico Notaio, Candida R.

Schmidt, in Nord Carolina in data 4.12.2012, nonché tradotta in Italia ed asseverata presso il Tribunale di Carrara con verbale datato 11.12.2012, veniva preventivamente inoltrata all’intermediario via mail in modo che fossero predisposti tutti i documenti necessari ad effettuare le operazioni da svolgere nel futuro incontro fissato per il giorno 19.12.2013 (all doc. 11 e 12). Tuttavia in tale data non si è potuto procedere alla chiusura, e al contestuale trasferimento presso altra banca, dei conti intestati alla ricorrente; solo in quel momento la ricorrente si avvedeva del fatto che uno dei conti di cui era intestataria (conto corrente n. 78000018) era stato già chiuso nel 2009. In quell’incontro non è stata neppure soddisfatta la richiesta attorea volta ad ottenere tutta la documentazione relativa ai movimenti degli ultimi 10 anni effettuati sui propri conti. In data 02.01.2013 la società ricorrente - tramite lo studio legale di fiducia - formulava un primo reclamo tramite raccomandata in cui, oltre a ribadire le problematiche insorte, riformulava la richiesta documentale relativamente agli ultimi 10 anni; non avendo ricevuto riscontro, in data 23.01.2013 il procuratore della società ricorrente inviava mail di sollecito all’intermediario, il quale rispondeva il giorno seguente affermando “abbiamo cominciato a ricevere dai nostri archivi la prima documentazione, lunedì mattina faccio il punto di quanto pervenuto ed invio il tutto ai nostri organi competenti che le risponderanno in merito”. La stessa risposta veniva fornita a seguito di un ulteriore sollecito dell’1.2.2013. In data 01.03.2013 la ricorrente proponeva nuovamente formale reclamo con il quale chiedeva che venisse fatta chiarezza dei movimenti effettati sui conti di propria pertinenza, sui dividendi maturati sul conto titoli, sia in titoli sia in denaro, ed in riferimento a questi ultimi, di indicare dove fossero stati accreditati dopo la chiusura del conto corrente n. 78000018. Nella sua

(3)

replica del 5.3.2013 la banca evidenziava il tenore generico delle richieste documentali relative al dossier titoli che, per questo motivo, non potevano ottenere un adeguato riscontro. Nulla veniva rappresentato in merito al conto estinto. Inoltre si affermava la messa a disposizione della documentazione richiesta presso la filiale di riferimento (documentazione che non comprendeva le evidenze relative agli interessi maturati sul conto titoli e alla loro destinazione). In data 11.3.2013 la ricorrente, dopo aver contestato la tardività e l’incompletezza della documentazione reperibile in filiale, reiterava la richiesta della documentazione relativa alla movimentazione del deposito titoli “per poter identifìcare con precisione le date di stacco o di maturazione di eventuali operazioni societarie rivenienti dai titoli posseduti dal sig. Longiotti e vedere così dove tali operazioni sono state accreditate/addebitate”; nella stessa missiva si chiedeva la produzione delle evidenze documentali del conto estinto. L’impossibilità di procedere per procura ha costretto il rappresentante legale della società ricorrente a pianificare un viaggio in Italia e in data 17.4.2013 si è riusciti a chiudere i conti correnti aperti negli anni ‘90. La definizione dei rapporti presso la sede della banca ha richiesto l’esibizione da parte del rappresentante legale di un ulteriore documento giurato regolarmente tradotto, nonché asseverato in Italia con verbale del Tribunale di Massa - sez. distaccata di Carrara - datato 14.4.2013, attestante la sua qualità di legale rappresentante della società ricorrente.

Il danno di cui si chiede la liquidazione viene dalla ricorrente quantificato in €. 60.000,00, pari alle perdite subite dalla società per:

a. l’asserita sparizione del conto corrente n. 78000018, con relativa perdita (in quanto mai restituiti) di $2.329,99;

b. il ritardo con cui la convenuta forniva le informazioni richieste;

c. le molteplici spese, anche di carattere legale - sopportate per poter estinguere i rapporti detenuti con la resistente - nelle quali sono incluse le spese per l’attività svolta dal procuratore della società ricorrente, pari ad €. 3.190,00 come da fattura allegata, oltre al costo del viaggio in Italia del rappresentante legale della società, pari ad €. 5.650,88 /$.7.372,37.

La ricorrente ritiene che il comportamento della banca nello svolgimento dei rapporti in essere sarebbe stato in contrasto con i principi generali di buona fede e correttezza e con le norme del TUB in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali e dei rapporti con i clienti. Vengono richiamati in particolare gli artt. 118, 119 e 120-bis del TUB con riferimento alle (mancate) comunicazioni periodiche, alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, nonché al recesso della banca dal rapporto di conto corrente

(4)

78000018. Inoltre, l’istituto creditizio avrebbe violato le normativa riguardate il reclamo, con preciso riferimento alla tempistica di risposta.

La banca resistente, dal canto suo, rileva quanto segue in fatto. La società ricorrente, con lettera datata 2/1/2013, formalizzava una richiesta di documentazione avente ad oggetto gli estratti del dossier titoli intestato alla società relativi agli ultimi 10 anni. Nella stessa comunicazione formalizzava altresì una richiesta di spiegazioni circa il passaggio dei suddetti rapporti da Banca Etruria a Banca Federico del Vecchio. Con successiva lettera del 5/3/2013, la banca resistente riscontrava le richieste della ricorrente, informandola che presso l’Agenzia 1 di Firenze era disponibile copia della documentazione reperita dalla Banca. Nella stessa missiva si segnalava che la titolarità dei rapporti in contestazione era passata da Banca Etruria a Banca Federico Del Vecchio, a seguito della cessione di ramo d’azienda avvenuta tra le due società nel marzo 2008. Con successiva lettera del 1/3/2013 - la cui ricezione da parte della Banca si sovrapponeva all’invio della risposta del 5/3/2013 - la ricorrente, tramite legale, reiterava le richieste già formulate nella precedente sua del 2/01/2013. La scrivente replicava con lettera del 14/5/2013, nella quale si evidenziava primariamente che le richieste erano già state riscontrate con precedente missiva e confermava la disponibilità della documentazione presso la filiale. Contestualmente si dava contezza del fatto che, in data 17/4/2013, i rapporti in essere tra la ricorrente e la Banca venivano chiusi su espressa richiesta del legale rappresentante della società ricorrente.

In diritto, la banca resistente rileva quanto segue. Sulla ritardata consegna della documentazione richiesta, la resistente - alla luce della dinamica cronologica dell’intervenuto scambio di corrispondenza - rileva che la richiesta di documenti veniva formulata con missiva del 2/1/2013 ed evasa con missiva del 5/3/2013 nella quale si comunicava la disponibilità della documentazione presso la filiale, così rispettando il termine di 90 giorni previsto dalla vigente normativa di cui all’art. 119 del TUB.

Contestualmente si invitava la ricorrente a voler fornire più specifici chiarimenti riguardo alla richiesta di informazioni relativa ai “dividendi maturati” sul dossier titoli successivamente alla chiusura del conto corrente n. 78000018.

La resistente ritiene che, quand’anche si volesse attribuire alla suindicata missiva del 2.1.2013 la qualifica di “reclamo”, la contestazione attorea del “notevole” ritardo del riscontro - oltre i 30 giorni - e la conseguente richiesta risarcitoria non appaiono in alcun modo fondate mancando qualsiasi prova del danno e/o del nesso eziologico tra la condotta della Banca ed il danno stesso.

(5)

Per quanto concerne l’asserita mancanza d’informativa in merito al trasferimento dei rapporti di conto corrente in oggetto da Banca Etruria a Banca Federico del Vecchio, la resistente precisa che con lettera del 5/3/2013 venivano fornite tutte le spiegazioni richieste in merito all’intervenuta cessione di ramo d’azienda tra i medesimi Istituti di credito, avvenuta nel corso del 2008. Sul punto la resistente evidenzia che la normativa vigente consente alle banche “di rendersi cessionarie a qualsiasi titolo di una plurarità di rapporti giuridici, senza che sia necessario effettuare la notifica alle singole controparti dei rapporti acquisiti” e senza la previa acquisizione di una specifica autorizzazione da parte della clientela medesima. La conoscibilità dell’operazione di cessione è stata assicurata nel rispetto delle forme di pubblicità contemplate dalla normativa di settore.

La contestazione avanzata da controparte circa la presunta mancata ricezione delle comunicazioni periodiche relative ai propri rapporti bancari intestati alla parte ricorrente appare infondata, oltre che pretestuosa, alla luce del fatto che dalle evidenze documentali in proprio possesso risulta l’avvenuto invio delle comunicazioni relative al dossier titoli all’indirizzo di una casella postale presso Raleigh NC - Stati Uniti d’America, fino alla chiusura di detto dossier, avvenuta nell’aprile 2013.

Le comunicazioni relative al conto corrente n. 78000018 risultano invece essere state trasmesse all’indirizzo della casella postale sopra indicata fino al 30/3/2007.

Successivamente a tale data dette comunicazioni venivano messe materialmente a disposizione del rappresentante legale della società ricorrente (signor Longiotti) presso la Tre Sorelle ITL, società che in quel periodo era dallo stesso amministrata al pari della Colore INC/odierna ricorrente.

Fino ad oggi, salvo errore, non sono state formulate contestazioni aventi ad oggetto la mancata ricezione della rendicontazione periodica; appare quindi piuttosto singolare che, rispetto a rapporti aperti, per stessa ammissione della ricorrente “negli anni 90”, pur non ricevendo mai nessuna comunicazione, la ricorrente abbia inteso formulare le prime contestazioni a oltre 20 anni di distanza.

Sulla mancata chiusura del rapporto intestato alla ricorrente nell’ambito dell’incontro tenutosi presso la filiale in data 19/12/2013, la resistente evidenzia che ciò è dipeso dal fatto che in quella sede sono emerse problematiche in ordine all’estinzione dei rapporti intestati ad un’altra società - Tre Sorelle LDT - amministrata dallo stesso rappresentante legale, la quale ha presentato un autonomo ricorso all’ABF.

Contrariamente a quanto sostenuto da parte attorea, nel corso dell’incontro c’è stata la massima disponibilità da parte della Banca nei confronti del procuratore incaricato dalla

(6)

società ricorrente di curare la definizione dei rapporti bancari, onde risolvere le problematiche emerse in ordine alla posizione delle società dalla stessa rappresentate.

La ricorrente contesta che ci sia stata una “sparizione” del conto corrente n. 78000018 - e del relativo saldo attivo - intestato alla ricorrente,. Dalle evidenze documentali della Banca emerge che il conto corrente de quo veniva chiuso in data 24/6/2009 e che il saldo attivo di detto rapporto, a quella data pari a $ 2.329,99, è stato accreditato sul conto corrente intestato alla società Tre Sorelle LTD, anch’essa amministrata dalla medesima persona fisica (sig. Longiotti).

Quindi, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, è di tutta evidenza che:

- il conto corrente n. 78000018 non è “sparito”;

- il relativo saldo attivo è stato accreditato su di un conto corrente intestato a soggetto amministrato sempre dal signor Longiotti;

- il medesimo signor Longiotti era, ragionevolmente, a conoscenza dell’occorso e non lo ha mai contestato;

- il signor Longiotti ha beneficiato delle somme in contestazione, pertanto, una eventuale condanna della scrivente a restituire dette somme alla ricorrente legittimerebbe la Banca ad agire, nei confronti del medesimo signor Longiotti, ai sensi dell’art. 2041 (arricchimento senza causa).

La richiesta risarcitoria formulata dalla ricorrente - che viene quantificata in € 60.000,00, e che viene ricondotta al “danno subito per la assenta sparizione del conto corrente n.

78000018, con relativa perdita di $ 2.329,99” - appare del tutto priva di qualsivoglia supporto probatorio, nonché oggettivamente eccessiva rispetto all’importo oggetto di contestazione.

La resistente produce infine una rendicontazione dettagliata e documentata dei dividendi maturati in relazione ai titoli depositati sul dossier intestato alla ricorrente e sulla destinazione degli stessi, fornendo così riscontro, in questa sede, alla richiesta attorea volta ad ottenere dettagliate informazioni sulle cedole maturate; richiesta formulata con la comunicazione del 16.5.2013 ( mai pervenuta) e reiterata con lettera del 13.6.2013, nella quale risultano indicati importi per dividendi non coincidenti con le evidenze contabili.

Per quanto concerne la destinazione dei dividendi maturati nel periodo antecedente al 2009 la resistente evidenzia che, in base alle evidenze in proprio possesso, essi risultano accreditati sul conto corrente n.78000025, intestato alla società ricorrente; in relazione a tali accrediti non è mai stata formulata alcuna contestazione.

(7)

La rendicontazione, sia dei dividendi maturati in relazione al dossier successivamente al 2009, sia della vendita dei titoli ivi depositati veniva fornita dalla resistente con e-mail del 9/5/2013, indirizzata tanto alla società ricorrente quanto al procuratore/ rappresentante volontario nel presente procedimento.

Sulla richiesta di rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente per l’attività professionale svolta dal legale - procuratore delle società ricorrenti incaricato della gestione e definizione dei rapporti bancari aperti presso l’intermediario convenuto, nonché odierno rappresentante volontario nei due procedimenti promossi da entrambe le società davanti all’ABF - per la predisposizione di una procura speciale in favore dello stesso legale, per la dichiarazione giurata attestante la qualità di legale rappresentante della COLORE INC del signor Longiotti Samuel Moses e per il viaggio in Italia dal medesimo effettuato, la resistente precisa che le spese derivanti da incarichi professionali non possono essere in alcun modo poste a carico della Banca, la quale risulta in evidente posizione di terzietà rispetto al mandato conferito; dal cliente al proprio legale.

Per quanto riguarda invece le ulteriori spese sostenute dalla ricorrente, la convenuta evidenzia che le stesse sono state sostenute ai fini della produzione della documentazione necessaria alla chiusura dei rapporti intestati alla Tre Sorelle LTD (documentazione che non era in possesso della Banca e che era, comunque, necessario acquisire) e, quindi, alla dimostrazione della legittimazione attiva del signor Longiotti. La suddetta documentazione poteva ben essere trasmessa alla Banca per mezzo del canale postale, dato che la Banca medesima non ha mai espressamente richiesto la presenza del rappresentante legale della società ricorrente. Il legale che assiste la società ricorrente, con lettera del 20/3/2013, ha manifestato l’intenzione del suo assistito di recarsi in Italia per chiudere i rapporti in essere con la Banca. Dal tenore letterale di detta missiva si evince che l’incontro concordato con la Banca, poi effettivamente tenutosi in data 17/04/2013, è stato fissato nell’ambito di un più ampio viaggio in Europa, che lo stesso signor Longiotti stava già pianificando.

Alla luce di quanto precede, la banca resistente chiede dunque che venga dichiarata la infondatezza del ricorso in quanto le irregolarità lamentate dalla società ricorrente non sussistono e comunque non sono tali da giustificare il risarcimento dei danni asseritamente subiti, dei quali non viene fornita alcune prova.

DIRITTO

(8)

Il ricorso è parzialmente fondato e merita di essere accolto nei limiti qui di seguito specificati.

Sebbene la ricostruzione dei fatti fornita dalle parti non sia del tutto coincidente, dai documenti e dalle memorie in atti emerge come la gestione e la successiva chiusura dei rapporti accesi dalla società ricorrente presso la banca resistente abbia presentato diversi profili di criticità ascrivibili, almeno in parte, ad un comportamento negligente dell’intermediario.

Del resto, è proprio quest’ultimo ad ammettere di essere incorso in errore rivolgendosi all’amministratore di altra società, diversa dalla ricorrente ed accreditando sul conto di quest’ultima il saldo di competenza della ricorrente. La circostanza che anche questa seconda società fosse amministrata dal medesimo soggetto non elimina, ma attenua solamente, i disagi che da tale comportamento negligente sono derivati alla odierna ricorrente in occasione della chiusura dei rapporti in essere presso la banca resistente.

Appare altresì verosimile che i ritardi e le inefficienze sopra descritti abbiano arrecato alla società un danno che, seppure in via equitativa, il Collegio ritiene di poter quantificare in complessivi euro 1.200,00.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il parzialmente il ricorso e per l’effetto dispone che l’intermediario corrisponda alla società ricorrente la complessiva somma di euro 1.200,00 a titolo risarcitorio.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

Riferimenti

Documenti correlati

Al riguardo il Collegio evidenzia che il quesito in esame non rientra nella materia della contabilità pubblica, come chiarito dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei

56/2014, siano da includersi tra gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori degli enti locali anche le «spese di accesso» degli

In ordine al quesito n.1, va premesso che l’art.84 comma 3 Tuel consente il rimborso spese di viaggio sostenute dall’amministratore residente fuori del capoluogo

5/AUT/2006 del 17/02/2006 depositata in data 10/03/2006, la Sezione delle Autonomie pronunciatasi in sede di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo,

In quest’ottica, appare chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che

Agli Assessori e ai Consiglieri Provinciali spetta il rimborso per le spese di viaggio, effettivamente sostenute e adeguatamente documentate, in occasione di

Originale delle schede carburante, firmate in calce dal legale rappresentante dalle quali, per ogni singolo rifornimento risulti: importo, intestazione dell’associazione, targa

Sono propenso a credere che l’errore professionale dell’avvocato non sia mai causa della lesione del diritto alla difesa del proprio cliente, mentre quando questo