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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO Determinazione n. 301 del 17 ottobre 2011

Oggetto: Modifica ed integrazione della determinazione n. 37 del 19.02.2011.

Autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di un impianto di trattamento di batterie esauste (operazione di recupero R4) e alla messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non (operazione di recupero R13) in località Sa Bingia Manna, comune di Domusnovas, ai sensi dell’articolo 208 del Decreto Legislativo 152/06.

Società: IN.VE.SA s.r.l., comune di Domusnovas

Il Dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e sue successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” in particolare l’articolo 59, comma 4, che assegna all’amministrazione provinciale la competenza relativa al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non”;

Visto il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 recante “Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”

Visto il Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 recante “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;

Visto il Decreto Ministeriale 24 gennaio 2011, n. 20 “Regolamento recante l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”;

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Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15 luglio 2008, recante “Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l’esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l’esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 47/33 del 20 ottobre 2009 che, a conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 152/06 relativa alla “realizzazione di un sito di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi e non pericolosi e opificio per il trattamento delle batterie esauste nel comune di Domusnovas”, ha stabilito che l’intervento non deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale a condizione che siano recepite nel progetto le prescrizioni elencate nella delibera stessa;

Vista la determinazione n. 37 del 19 febbraio 2010 con la quale è stata rinnovata la determinazione regionale 110/IV del 21 febbraio 2005 di autorizzazione all’esercizio di un impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non, ai sensi dell’art. 210, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 alla società IN.VE.SA. di Fais Antonio & C. - s.a.s.;

Vista la determinazione n. 264 del 12 novembre 2010 con la quale la determinazione n. 37 del 19 febbraio 2010 è stata volturata alla società IN.VE.SA s.r.l.;

Visto il provvedimento unico n. 2 del 3 marzo 2011 rilasciato dallo Sportello Unico Attività Produttive del comune di Domusnovas di autorizzazione “alla realizzazione del nuovo capannone adibito a opificio per il trattamento delle batterie esauste, inversione delle aree adibite a parcheggio con le aree verdi, nuova realizzazione di piazzali e impianto di prima pioggia,

Determinazione n. 301 del 17 ottobre 2011 - Modifica ed integrazione della Determinazione n. 37 del 19.02.2010. Autorizzazione alla

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realizzazione di una nuova fossa Imhoff, diverso orientamento e riduzione della copertura degli spazi adibiti a ricovero mezzi”;

Considerato che con nota pervenuta a questa provincia in data 28 marzo 2011 e assunta al protocollo con il numero 8300 la società IN.VE.SA s.r.l. ha chiesto, ai sensi dell’art. 208 del Decreto Legislativo 152/06, la modifica sostanziale della determinazione n. 37 del 19 febbraio 2010 per l’intervento di realizzazione ed esercizio di un impianto di trattamento di batterie esauste;

Vista la nota prot. 11221 del 27 aprile 2011 con la quale la provincia ha comunicato l’avvio del procedimento ed il nominativo del relativo responsabile ai sensi della Legge n. 241/1990;

Considerato che in data 30 maggio 2011 si è tenuta la conferenza di servizi, indetta con determinazione n. 108 del 4 maggio 2011 e convocata con nota prot. 11883 del 4 maggio 2011, cui sono stati invitati i seguenti soggetti:

-

IN.VE.SA. s.r.l.

- Comune di Domusnovas

- Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale - ARPAS - Dipartimento Provinciale di Carbonia Iglesias

- ASL n. 7

- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio territoriale dell’ispettorato ripartimentale di Iglesias

- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando provinciale di Cagliari - Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna

Considerato che sulla base delle richieste effettuate in conferenza dei servizi e formalizzate con nota prot. 17145 del 28 giugno 2011, la società IN.VE.SA. s.r.l., con nota pervenuta in data 12 luglio 2011 e registrata al protocollo con il n. 18604, ha presentato la documentazione integrativa richiesta;

Determinazione n. 301 del 17 ottobre 2011 - Modifica ed integrazione della Determinazione n. 37 del 19.02.2010. Autorizzazione alla

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Tenuto conto di quanto emerso nel corso della seconda riunione della conferenza di servizi, indetta con determinazione n. 201 del 19 luglio 2011 e convocata con nota prot. 19360 del 19 luglio 2011, tenutasi in data 22 agosto 2011, cui sono stati invitati i medesimi soggetti coinvolti nella prima;

Considerato che con nota pervenuta in data 14 settembre 2011, registrata al protocollo con il n.

23799 e inoltrata con nota prot. 24207 del 19.09.2011 ai soggetti invitati alle conferenza di servizi, la società IN.VE.SA s.r.l. ha comunicato che l’impianto di trattamento delle batterie esauste sarà messo in opera senza l’utilizzo del modulo per il trattamento della soluzione elettrolitica, che sarà inviata a soggetti terzi autorizzati al suo recupero;

Considerato che, a seguito dell’invio della nota di cui al punto precedente, non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti coinvolti;

Considerato che con nota pervenuta a questa Provincia in data 28 marzo 2011 e assunta al protocollo con il numero 8280 la società IN.VE.SA s.r.l. ha chiesto, ai sensi dell’art. 208 del Decreto Legislativo 152/06, la modifica non sostanziale della determinazione n. 37 del 19 febbraio 2010 per l’inserimento di alcuni codici CER di rifiuti speciali pericolosi nell’area già autorizzata e di rifiuti non pericolosi nell’area precedentemente autorizzata in regime di procedura semplificata;

Vista la nota prot. 11225 del 27 aprile 2011 con la quale la provincia ha comunicato l’avvio del procedimento ed il nominativo del relativo responsabile ai sensi della Legge n. 241/1990;

Vista la nota prot. n. 10265 del 15 aprile 2011 con la quale questa amministrazione ha richiesto alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Difesa dell’Ambiente, Servizio SAVI un parere in merito all’intervento;

Vista la nota prot. n. 14013 del 22 giugno 2011, acquisita al nostro protocollo con il n. 16742 del 23 giugno 2011 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Difesa dell’Ambiente, Servizio SAVI ha comunicato che “la modifica, proposta dalla società INVESA s.r.l. in merito

Determinazione n. 301 del 17 ottobre 2011 - Modifica ed integrazione della Determinazione n. 37 del 19.02.2010. Autorizzazione alla

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all’integrazione di nuovi codici CER non costituisce variante sostanziale e quindi non è necessario attivare una ulteriore procedura di verifica”;

Preso atto che con la nota acquisita al nostro protocollo n. 21106 del 8 agosto 2011 la società IN.VE.SA. s.r.l. ha chiesto che al fine di procedere all’emanazione di un’unica appendice fideiussoria, i due procedimenti di modifica sopra descritti siano conclusi in un unico provvedimento;

Visti gli esiti del sopralluogo effettuato in data 27 settembre 2011 dai tecnici dell’amministrazione provinciale;

Considerato che la società IN.VE.SA. s.r.l. ha comunicato che:

-

il rappresentante legale è il signor Antonio Fais;

- la Partita Iva della società è 01909170928;

- è iscritta alla C.C.I.A.A. di Cagliari con Repertorio Economico Amministrativo n. 149873;

-

i Responsabili Tecnici dell'attività sono il Dottor Tullio Liggi e il signor Diego Fais;

Viste la relazioni istruttorie del 4 aprile 2011 e del 28 settembre 2011 redatte dall’ufficio competente;

Ritenuto conseguentemente di poter concedere l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto in oggetto;

Considerato che il presente atto lascia impregiudicata l’adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire;

Ritenuto di far salve eventuali autorizzazioni, prescrizioni, concessioni, nulla osta o quant’altro necessario di competenza di altri enti;

Per quanto di competenza in osservanza delle leggi in materia di gestione dei rifiuti;

Determinazione n. 301 del 17 ottobre 2011 - Modifica ed integrazione della Determinazione n. 37 del 19.02.2010. Autorizzazione alla

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DETERMINA

ART. 1 di autorizzare ai sensi dell’articolo 208 del Decreto Legislativo 152/06 la società IN.VE.SA. s.r.l., con sede nel comune di Domusnovas, all’esercizio di un impianto di messa in riserva (operazione di recupero R13) di rifiuti speciali pericolosi e non per un quantitativo massimo di 350 tonnellate di cui 150 di rifiuti non pericolosi e alla realizzazione e all’esercizio di un nuovo impianto di trattamento di batterie esauste (operazione di recupero R4) per un quantitativo massimo di 5.000 t/anno, come descritti nell’allegato facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 2 che, prima dell’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto di trattamento delle batterie di cui all’articolo 1, siano:

-

completate le procedure di bonifica dei siti contaminati previste dall’articolo 242 del Decreto Legislativo n. 152/2006, in osservanza a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 12 marzo 2003;

-

comunicati alla Provincia il nome del Direttore dei lavori e le date di inizio e fine dei lavori stessi, i quali dovranno essere iniziati entro un anno dalla data del presente provvedimento e non dovranno protrarsi per più di tre anni dalla data d’inizio.

ART. 3 di specificare che i rifiuti ammessi alle operazioni di recupero autorizzate sono i seguenti:

Codice CER Descrizione Operazione di recupero

Area di stoccaggio1 16 02 13 * apparecchiature fuori uso,

contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12

R13 Capannone

esistente

1 localizzata come indicato in allegato

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Codice CER Descrizione Operazione di recupero

Area di stoccaggio 16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse

da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

R13 Piattaforma di

deposito

16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da

apparecchiature fuori uso R13 Capannone

esistente

16 02 16 componenti rimossi da

apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

R13 Piattaforma di

deposito

16 06 01* batterie al piombo R4 – R13 Nuovo fabbricato

Capannone esistente

16 06 02* batterie al nichel-cadmio R13 Capannone

esistente

16 06 03* batterie contenenti mercurio R13 Capannone

esistente 16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03) R13 Capannone

esistente

16 06 05 altre batterie ed accumulatori R13 Capannone

esistente 20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti

contenenti mercurio

R13 Capannone

esistente 20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle

voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

R4 – R13 Nuovo fabbricato Capannone esistente 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da

quelli di cui alla voce 20 01 33

R13 Capannone

esistente 20 01 35* apparecchiature elettriche ed

elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi

R13 Capannone

esistente

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

R13 Piattaforma di

deposito

Determinazione n. 301 del 17 ottobre 2011 - Modifica ed integrazione della Determinazione n. 37 del 19.02.2010. Autorizzazione alla

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ART. 4 di vincolare la validità del presente provvedimento al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a.

gli impianti dovranno essere allestiti e gestiti nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro;

b.

la gestione dei rifiuti non dovrà comportare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo o inconvenienti da rumori e odori;

c.

dovrà essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire i rifiuti ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;

d.

lo stabilimento dovrà essere segnalato da apposito cartello recante gli estremi dell’autorizzazione;

e.

gli impianti dovranno essere dotati di idoneo sistema antincendio;

f.

dovranno essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli eventuali sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti;

g. dovrà essere mantenuta in efficienza la pesa;

h.

la recinzione dovrà essere estesa lungo tutto il perimetro dell’area nella quale sarà realizzato il nuovo fabbricato e dovrà essere di altezza non inferiore a 2 m.

La barriera esterna di protezione dovrà essere realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l’impatto visivo dell’impianto. Dovrà essere garantita la manutenzione nel tempo.

Determinazione n. 301 del 17 ottobre 2011 - Modifica ed integrazione della Determinazione n. 37 del 19.02.2010. Autorizzazione alla

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i.

il conferimento dei rifiuti dovrà essere effettuato adottando criteri che ne garantiscano la protezione durante le operazioni di carico e scarico;

j.

dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri;

k.

i rifiuti non dovranno subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l’ambiente o comprometterne il successivo recupero;

l.

un rivelatore di radioattività in ingresso all’impianto, anche portatile, dovrà consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti;

m.

durante le fasi di movimentazione dei rifiuti dovranno essere rispettate le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro;

n.

è vietata la miscelazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi e tra categorie diverse di rifiuti pericolosi, come previsto all’articolo 187 del D. Lgs. 152/2006;

o.

I contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti dovranno:

1. essere dotati di idonea chiusura per impedire la fuoriuscita dei rifiuti contenuti;

2.

essere dotati di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

3. possedere mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

4.

possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;

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5.

essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni nel caso siano destinati ad essere reimpiegati per una diversa tipologia di rifiuto;

6.

essere contrassegnati da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti il codice C.E.R. e la tipologia del rifiuto contenuto;

7.

essere sottoposti ad ispezioni periodiche per verificarne la tenuta.

Qualora dovesse riscontrarsi un deterioramento dovrà provvedersi all'immediato trasferimento dei rifiuti contenuti in altro recipiente di adeguate caratteristiche;

8.

collocati in aree protette dagli agenti atmosferici e comunque pavimentate.

p.

il serbatoio di stoccaggio dell’acido solforico dovrà essere di acciaio inox o altro adeguato materiale garantito per la resistenza agli acidi, dovrà essere alloggiato in una apposita vasca di contenimento di capacità pari al volume del serbatoio, e dovrà essere garantita una buona ventilazione;

q.

l’area di messa in riserva delle batterie pronte al trattamento individuata all’interno del nuovo fabbricato, dovrà essere delimitata per mezzo di segnaletica orizzontale ben visibile e identificata tramite un cartello recante la dicitura “Messa in riserva R13”, i codici identificativi e le tipologie dei rifiuti ammessi, la quantità massima istantanea autorizzata;

r. l’area di messa in riserva individuata nelle piattaforme di deposito dovrà essere segnalata tramite un cartello recante la dicitura “Messa in riserva R13”, i codici identificativi e le tipologie dei rifiuti ammessi;

Determinazione n. 301 del 17 ottobre 2011 - Modifica ed integrazione della Determinazione n. 37 del 19.02.2010. Autorizzazione alla

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s.

nell’area di messa in riserva non potranno in alcun modo essere effettuate operazioni di disassemblaggio delle batterie;

t.

dovranno essere sempre presenti sostanze da utilizzare per l’assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione delle soluzioni fuoriuscite dagli accumulatori. Ai sensi del Decreto Ministeriale 24 gennaio 2011, n. 20 il quantitativo di sostanza estinguente da tenere a disposizione dovrà essere quantificato nella misura del cinque per cento del volume complessivo di soluzione acida mediamente movimentato nell’arco della giornata lavorativa;

u.

dovranno essere adottate tutte le dovute precauzioni, compresa la manutenzione periodica delle macchine utilizzate, per evitare fenomeni di inquinamento legati alla fase di gestione dell’impianto;

v.

i rifiuti prodotti dalle operazioni di trattamento dovranno essere stoccati secondo con le modalità previste dall’art. 183 del D. Lgs 152/06 per il deposito temporaneo dei rifiuti. Le aree di deposito temporaneo dovranno essere segnalate con apposita cartellonistica recante il codice identificativo e la tipologia del rifiuto;

w.

lo stoccaggio dei materiali derivanti dal processo di trattamento delle batterie al piombo dovrà avvenire esclusivamente all’interno del capannone in cui avverrà il loro trattamento e nelle aree indicate nella pianta del nuovo fabbricato in allegato (figura 5);

x. il tempo di stoccaggio del pastello di piombo non potrà essere superiore a due mesi, dopodichè il materiale dovrà essere inviato agli impianti autorizzati per il recupero, in Sardegna o nella penisola;

Determinazione n. 301 del 17 ottobre 2011 - Modifica ed integrazione della Determinazione n. 37 del 19.02.2010. Autorizzazione alla

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y.

i sacchi di polipropilene contenenti il pastello di piombo destinato al conferimento dovranno essere stoccati in cassoni metallici chiusi ermeticamente e a tenuta stagna;

z.

al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, a conclusione dei lavori e durante gli orari di esercizio dell’impianto, dovranno essere effettuati a cura del gestore i controlli strumentali di cui al punto 6, parte IV, della deliberazione della Giunta Regionale n. 62/9 del 14.11.2008. Qualora gli esiti della verifica dovessero evidenziare un superamento dei limiti, dovranno essere individuati interventi per la riduzione dei livelli di emissioni sonore al fine di garantire il rispetto dei limiti della classe acustica dell’area intervenendo sulle singole sorgenti o lungo le vie di propagazione dalla sorgente al recettore. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica deve essere inviata al competente dipartimento dell’ARPAS e alla Provincia di Carbonia Iglesias. Il Gestore dovrà realizzare, entro 6 (sei) mesi dal rilascio del provvedimento, una campagna di misure di acustica ambientale allo scopo di verifica del rispetto dei valori limite di cui al d.p.c.m. 14 novembre 1997; tali misure dovranno prevedere:

1. il punto del rilievo;

2. l’ora del rilievo;

3. definire la correlazione fra il periodo di misura e le condizioni di esercizio dell’impianto e/o delle sorgenti di rumore più significative;

4. il clima acustico diurno e notturno;

5. la presenza di specifiche caratteristiche del rumore (impulsività, componenti tonali) che lo possono rendere particolarmente disturbante.

Determinazione n. 301 del 17 ottobre 2011 - Modifica ed integrazione della Determinazione n. 37 del 19.02.2010. Autorizzazione alla

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aa. in fase di dismissione:

1.

tutti i materiali derivanti dalle operazioni di disassemblaggio dell’impianto dovranno essere separati per composizione, al fine di favorire il massimo recupero, mentre le parti non recuperabili dovranno essere smaltite a norma di legge;

2.

per quanto riguarda la copertura fotovoltaica, le varie parti dell’impianto dovranno essere separate in base alla composizione chimica in modo da poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei singoli elementi, quali alluminio e silicio, presso ditte che si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi; i restanti rifiuti dovranno essere inviati in discarica autorizzata;

bb.

la società IN.VE.SA s.r.l. ha l’obbligo di tenere, ai sensi dell’articolo 190 del decreto legislativo 152/06, un registro di carico e scarico, con fogli numerati e bollati a termini di legge, su cui dovrà annotare le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Il registro, accompagnato dai formulari di trasporto quando previsti, dovrà essere tenuto con le modalità previste dal predetto disposto normativo nonché dal DM 148/1998 sino alla piena operatività del nuovo sistema SISTRI;

cc.

la società IN.VE.SA s.r.l. dovrà comunicare agli Enti competenti i dati riferiti ai rifiuti trattati nell’anno solare precedente così come previsto dalla Legge n.

70/94, sino alla piena operatività del nuovo sistema SISTRI;

dd.

la società IN.VE.SA s.r.l. dovrà comunicare tempestivamente all’Amministrazione provinciale ogni variazione del nominativo del tecnico responsabile, delle attrezzature e dei dati amministrativi trasmessi ai fini del rilascio del presente provvedimento;

Determinazione n. 301 del 17 ottobre 2011 - Modifica ed integrazione della Determinazione n. 37 del 19.02.2010. Autorizzazione alla

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ee.

è fatto altresì obbligo alla Società IN.VE.SA. s.r.l. di acquisire gli eventuali altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l’attività di gestione dei rifiuti;

ART. 5 di autorizzare altresì la società IN.VE.SA. s.r.l. alle emissioni in atmosfera derivanti dal camino dello scrubber nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a.

L’esercizio dello stabilimento deve essere tale da garantire in tutte le condizioni di funzionamento il rispetto dei valori di emissione e condizioni indicati nella tabella sotto elencata:

emissione Sezione o diametro

camino (cm)

Altezza camino (m)

Durata Emissione ore/giorno

Frequenza Emissione su 24 ore

Sostanza inquinante

Tipo di impianto di abbattimento

(*)

VALORI LIMITE Concentrazione

(mg/Nm3)

E1 50 10 8 DISC

Polveri

SC

10

Pb 5

Ac.

Solforico

5

SC: Scrubber - E1: camino

b.

il Gestore è tenuto a comunicare a questa Amministrazione, all’ARPAS e al Comune la data di inizio e fine installazione dell’impianto presenti nello stabilimento;

c.

il punto di emissione dovrà essere dotato di apposito bocchello di prelievo per l’effettuazione dei campionamenti e dovrà essere reso accessibile al personale di vigilanza e controllo attraverso sistemi di accesso a norma di legge anche per quanto concerne la sicurezza;

d.

il punto di emissione dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica recante la dicitura “E1”;

Determinazione n. 301 del 17 ottobre 2011 - Modifica ed integrazione della Determinazione n. 37 del 19.02.2010. Autorizzazione alla

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e.

l’impianto di abbattimento dovrà essere sottoposto a manutenzione secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore;

f.

i condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumo e polveri, secondo quanto previsto dall’art.3, comma 6, del D.P.R. 322/71, devono essere provvisti ciascuno di fori di campionamento dal diametro di 100 mm; tali fori, devono essere allineati sull’asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione e inviate all’esterno. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni in atmosfera, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l’alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento dovranno avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Le caratteristiche strutturali dei camini dovranno comunque rispettare i regolamenti edilizi comunali e/o le eventuali prescrizioni disposte dall’Amministrazione comunale;

g.

il gestore, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di fine installazione degli impianti, per un periodo continuativo di 10 (dieci) giorni, dovrà effettuare almeno due controlli analitici delle emissioni. La società dovrà comunicare, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo, alla Provincia di Carbonia Iglesias, al Sindaco e all’A.R.P.A.S. territorialmente competenti la data in cui intende dare inizio ai controlli sopracitati. I risultati dovranno essere trasmessi tempestivamente agli Enti di cui sopra, corredati da una relazione

Determinazione n. 301 del 17 ottobre 2011 - Modifica ed integrazione della Determinazione n. 37 del 19.02.2010. Autorizzazione alla

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tecnica, redatta da tecnico abilitato che descriva in dettaglio le modalità di prelievo ed analisi e le condizioni di marcia dell’impianto al momento del prelievo (portata, temperatura, flusso di massa, ecc).

Il termine per la messa a regime degli impianti è stabilito in 10 (dieci) giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio.

L'autorità competente per il controllo effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto.

h.

si dovrà procedere al controllo analitico delle emissioni autorizzate, determinando annualmente, contestualmente alla Portata e alla Temperatura, i parametri indicati nella tabella relativa al quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera di cui alla lettera a) del presente articolo. Dette analisi dovranno essere tempestivamente trasmesse alla Provincia di Carbonia Iglesias, all’A.R.P.A.S. e al Comune. Il Gestore dello stabilimento dovrà segnalare all'Organo di vigilanza, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, le date in cui intende effettuare i prelievi per consentire l'eventuale presenza dei tecnici dei servizi;

i.

per l’effettuazione degli autocontrolli ed analisi di cui alla lettera g), dovranno essere seguite le metodiche vigenti (UNI EN, DM 25.08.00, etc.). Qualora per l'inquinante da determinare non esista una metodica ufficiale, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata. Il campionamento degli inquinanti dovrà essere eseguito nelle condizioni più gravose di esercizio dell’impianto e, qualora non esista una metodologia di riferimento per l’inquinante da ricercare, dovrà essere comunicata, agli Enti interessati, la metodica adottata e previamente concordata con l’Autorità di controllo (ARPAS);

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j.

qualora si verificasse un guasto tale da pregiudicare il rispetto dei limiti, l’Autorità competente dovrà essere informata dal gestore entro le otto ore successive. La stessa Autorità potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o potrà impartire ulteriori prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile;

k.

dovrà essere adottato un apposito registro, con pagine numerate e firmate dal gestore dell’impianto, per l’annotazione di:

-

interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;

-

risultati dei controlli delle emissioni, con l’indicazione della data e dell’orario, nonché delle caratteristiche di marcia dell’impianto;

Tale registro dovrà essere reso disponibile ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dal personale di vigilanza e controllo.

ART. 6 che la società IN.VE.SA. S.r.l. è tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento a integrare l’importo della garanzia finanziaria di ulteriori 240.000,00 € (duecentoquarantamila/00).

Tale garanzia dovrà essere prestata nei modi e nei termini fissati dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 39/23 del 15 luglio 2008 pena la decadenza della presente autorizzazione.

L’efficacia dell’autorizzazione rilasciata è da considerarsi sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate, che dovrà avvenire entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle stesse.

ART. 7 che il presente provvedimento ha validità sino al 18 febbraio 2020. Ai sensi dell’art. 208 comma 12 del D. Lgs 152/06 la domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza.

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ART. 8 che la presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell’attività esercitata nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

ART. 9 che avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al capo dello Stato entro centoventi giorni.

Il Dirigente Ing. Fulvio Bordignon F.to Fulvio Bordignon

Istruttori S. Ortu M. Mannai D. Cani

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