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ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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Academic year: 2022

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Unità di Staff

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

Quadriennio 2003/2007

REGOLAMENTO ELETTORALE

(2)

(Ambito di applicazione)

Il presente Regolamento disciplina le elezioni dei membri elettivi del Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 2003/2007, secondo quanto previsto ai punti e), f), g), h), i) dell'art. 2.4 comma 2 dello Statuto e all'art.

3.1 del Regolamento Generale d'Ateneo.

Art. 2

(Indizione delle elezioni)

Le votazioni per le elezioni in seno al Consiglio di Amministrazione delle sotto elencate categorie sono indette dal Rettore con apposito provvedimento, che ne stabilisce la data di svolgimento (da attuarsi nel quarto mese antecedente la scadenza del mandato dei membri in carica):

Codice

elezione Categoria Numero di

rappresentanti da eleggere

"e_ord" Professori di prima fascia 2 (*)

"f_ass" Professori di seconda fascia 2 (*)

"g_ric" Ricercatori 2

"h_pers" Personale tecnico ed amministrativo

2

"i_stud" Rappresentanti degli studenti da 3 a 4 (**)

(*) Sia il numero dei professori di prima fascia che quello dei professori di seconda fascia sarà aumentato di una unità nel caso in cui vi fosse in seno al Consiglio di Amministrazione rispettivamente almeno tre o quattro rappresentanti di Enti pubblici e privati che concorrono alle spese di funzionamento dell'Ateneo in base a un contributo annuo non inferiore ad un ammontare stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

(**) Le votazioni della componente studentesca avranno luogo successivamente e si effettueranno nell'ambito delle elezioni generali degli studenti in seno ai vari organi dell'Ateneo.

Lo svolgimento delle elezioni coincide con il primo turno di votazione per le elezioni dei Presidi.

Art. 3

(Durata dei mandati delle varie categorie)

Il mandato dei rappresentanti delle categorie dei professori di prima e seconda fascia, dei ricercatori e del personale tecnico ed amministrativo avrà inizio il 1° ottobre 2003 e terminerà il 30 settembre 2007.

(3)

(Commissione Elettorale Centrale)

Per lo svolgimento delle elezioni delle categorie di cui ai codici "e_ord",

"f_ass", "g_ric", "h_pers" del precedente articolo 2, è nominata dal Rettore apposita Commissione Elettorale Centrale con compiti consultivi e di riscontro delle operazioni di voto, costituita da 4 membri, di cui:

- un professore di prima fascia, con funzioni di Presidente;

- un professore di seconda fascia;

- un ricercatore;

- un funzionario dell'Amministrazione.

La Commissione nomina al suo interno un Vice-Presidente e un Segretario.

Della Commissione non può fare parte nessun candidato.

La Commissione Elettorale Centrale ha il compito di:

- indire assemblee per la presentazione e la discussione delle candidature;

- raccogliere le candidature;

- accertare la regolarità delle votazioni;

- procedere alle operazioni di scrutinio e alla predisposizione e diffusione dei risultati definitivi;

- decidere in merito a eventuali ricorsi.

Art. 5

(Elezioni della categoria "e_ord"- 2 rappresentanti dei professori di prima fascia)

L’elettorato attivo è costituito da tutti i professori di ruolo di prima fascia in servizio alla data di svolgimento delle votazioni.

L’elettorato passivo è costituito dai “candidati professori di ruolo di prima fascia", con avvenuta opzione per il tempo pieno, oppure con l’impegno a tale scelta in caso di nomina.

L’elettore può esprimere una sola preferenza.

Risultano eletti i 2 professori di ruolo di prima fascia che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità prevale l’anzianità di ruolo come professore di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, prevale l’anzianità anagrafica.

Art. 6

(Elezioni della categoria "f_ass"- 2 rappresentanti dei professori di seconda fascia)

L’elettorato attivo è costituito da tutti i professori di ruolo di seconda fascia in servizio alla data di svolgimento delle votazioni.

L’elettorato passivo è costituito dai “candidati professori di ruolo di seconda fascia", con avvenuta opzione per il tempo pieno, oppure con l’impegno a tale scelta in caso di nomina.

(4)

(Elezioni della categoria "g_ric"- 2 rappresentanti dei ricercatori) L’elettorato attivo è costituito da tutti i ricercatori (confermati, non confermati e a tempo determinato con contratto almeno quadriennale) ed assistenti del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di svolgimento delle votazioni.

L’elettorato passivo è costituito dai “candidati ricercatori" (confermati, non confermati e a tempo determinato con contratto almeno quadriennale), con avvenuta opzione per i ricercatori confermati per il tempo pieno oppure con l’impegno a tale scelta in caso di nomina.

L’elettore può esprimere una sola preferenza.

Risultano eletti i 2 ricercatori che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità prevale l’anzianità di ruolo come ricercatore universitario e, in caso di ulteriore parità, prevale l’anzianità anagrafica.

Art. 8

(Elezioni della categoria "h_pers"- 2 rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo)

L’elettorato attivo è costituito da tutto il personale di ruolo e a tempo determinato con contratto almeno quadriennale dei servizi tecnici, amministrativi, ausiliari, bibliotecari e di elaborazione dati, in servizio alla data di svolgimento delle votazioni.

L’elettorato passivo è costituito dai “CANDIDATI” della categoria.

L’elettore può esprimere una sola preferenza.

Risultano eletti i 2 rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità prevale l’anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, prevale l’anzianità anagrafica.

Art. 9

(Esclusione dall'elettorato)

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che si trovino in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli articoli 12, 13, 14 e 17 del D.P.R. 382/80.

Sono altresì esclusi coloro che si trovino sospesi dal servizio anche cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.

Art. 10

(Presentazione delle candidature)

Le candidature devono essere indirizzate al Presidente della Commissione Elettorale Centrale che le raccoglie entro e non oltre il settimo giorno antecedente la data di svolgimento delle votazioni.

Ogni candidatura deve essere presentata per iscritto da almeno 5 elettori e deve essere accompagnata dalla dichiarazione del medesimo, corredata della eventuale opzione di tempo pieno da far valere in caso di nomina. Ogni elettore può sottoscrivere soltanto una presentazione di candidatura.

(5)

(Assemblee pre-elettorali)

Per consentire la presentazione delle candidature, il Presidente della Commissione Elettorale Centrale è tenuto ad indire una o più assemblee per ciascuna categoria e un'assemblea generale per dare la possibilità ai candidati di tutte le categorie di esporre i loro programmi.

Art. 12

(Costituzione dei Seggi)

Le votazioni si svolgono in appositi seggi elettorali costituiti presso uno o più locali delle sedi di Facoltà.

Ciascun elettore può votare indifferentemente presso uno qualsiasi dei seggi indipendentemente dalla propria sede di appartenenza.

Art. 13

(Commissioni di Seggio)

Con apposito provvedimento rettorale sono nominate le Commissioni di seggio.

Ciascuna delle Commissioni è composta da:

4 componenti effettivi di cui:

- un professore di prima fascia con funzione di Presidente;

- un professore di seconda fascia;

- un ricercatore universitario;

- un tecnico-amministrativo.

4 componenti supplenti di cui:

- un professore di prima fascia;

- un professore di seconda fascia;

- un ricercatore universitario;

- un tecnico-amministrativo.

Ciascun Presidente sceglie tra i componenti un Vice-Presidente, che lo sostituisce in caso di temporanea assenza, ed il Segretario.

Durante le operazioni di voto, i componenti di ciascuna Commissione deve garantire la presenza costante di almeno 2 componenti.

Nessun candidato può fare parte delle Commissioni di seggio.

A ciascuna Commissione di seggio sono aggregati tecnici informatici esperti di procedure telematiche.

Art. 14

(Calendario delle elezioni e apertura dei seggi)

La convocazione degli elettori è effettuata almeno sette giorni prima delle votazioni dal Presidente della Commissione Elettorale, il quale comunica

(6)

(Modalità operative per lo svolgimento delle votazioni elettroniche) Ai fini dell'espletamento delle elezioni di cui trattasi, è prevista la procedura del sistema di voto telematico.

Le votazioni avvengono mediante l'utilizzo di un programma informatizzato che assicura l'accertamento dell'identità degli elettori, l'anonimato, la segretezza del voto e lo scrutinio automatico delle preferenze.

Art. 16

(Votazione informatizzata) Le operazioni di voto si svolgono mediante:

a) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista dei votanti della propria categoria di appartenenza;

b) la presentazione della carta d'identità o di altro documento di identificazione; l'identificazione può avvenire anche per attestazione di uno dei componenti del seggio elettorale che conosca personalmente l'elettore;

c) la consegna all'elettore del certificato elettorale nominativo sigillato, contenente i codici segreti per l'accesso al sistema telematico;

d) la firma dell'elettore sul certificato;

e) l'accesso dell'elettore alla postazione di voto, la digitazione dei codici segreti e la possibilità di esprimere la preferenza al videoterminale;

f) la verifica dell'avvenuta votazione mediante apposita stampante del seggio e conseguente annotazione sul registro dei votanti.

Art. 17

(Scrutinio informatizzato)

Immediatamente dopo la chiusura di ciascuna votazione hanno inizio le operazioni di scrutinio consistenti:

a) nell'accertamento della rispondenza fra il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto risultante dagli elenchi cartacei ed il numero risultante dal sistema telematico;

b) nel prelevamento e decodificazione dei voti tramite la procedura informatizzata del sistema, che determina i risultati per ciascuna rappresentanza di categoria.

Ciascuna commissione di seggio redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti del seggio. Nel verbale deve risultare per ciascuna categoria il numero degli elettori che hanno votato, i voti validamente espressi e gli eventuali voti non espressi. I verbali devono essere consegnati al Presidente della Commissione Elettorale Centrale che, avvalendosi degli esperti, procede allo scrutinio definitivo dei voti forniti dal sistema elettorale.

Successivamente il Presidente, preso atto dei risultati, procede per ciascuna rappresentanza di categoria alla proclamazione dei candidati eletti tramite avviso da pubblicare sul sito web dell'Amministrazione, nonché da affiggere all'albo ufficiale dell'Ateneo.

(7)

(Validità delle votazioni)

Le votazioni di cui trattasi, nell'ambito di ciascuna rappresentanza di categoria, sono da ritenersi valide soltanto se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto; in caso contrario le votazioni vanno ripetute.

Art. 19 (Ricorsi)

Eventuali ricorsi devono essere presentati entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati alla Commissione Elettorale che deciderà entro il temine di 3 giorni in via definitiva.

Le decisioni della Commissione Elettorale Centrale sono inappellabili.

I risultati definitivi delle elezioni sono proclamati con decreto rettorale.

Art. 20 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti ed in particolare allo Statuto e al Regolamento Generale d'Ateneo.

Art. 21

(Votazione con il sistema tradizionale)

Nel caso in cui per ragioni tecniche non fosse possibile svolgere nelle date prestabilite le votazioni con modalità elettroniche, le stesse sono svolte con il sistema tradizionale, e gli articoli 15, 16 e 17 sono sostituiti dagli articoli 15/bis, 16/bis e 17/bis di seguito riportati.

Art. 15/bis

(Modalità operative per lo svolgimento delle votazioni con il sistema tradizionale)

Ai fini dell'espletamento delle elezioni di cui trattasi, è prevista la procedura del sistema tradizionale mediante utilizzo di schede cartacee.

Art. 16/bis

(Votazione con il sistema tradizionale: adempimenti degli elettori) Gli elettori devono presentarsi ai seggi muniti di un documento di riconoscimento (badge magnetico, carta d'identità, patente, passaporto, ecc.) e del certificato elettorale, che viene conservato dalla Commissione di seggio.

Qualora l'elettore sia sprovvisto del certificato elettorale, può richiederne il duplicato all'Ufficio 'Unità di Staff".

Gli elettori, dopo l'identificazione, sono invitati dalla Commissione di seggio ad apporre la firma sul registro dei votanti relativo alla propria categoria di appartenenza.

Ricevuta la scheda elettorale relativa alla propria categoria di appartenenza,

(8)

ottenere una seconda scheda elettorale, restituendo quella errata (ripiegata) al Presidente del seggio il quale vi appone l'indicazione "annullata" e provvede successivamente al suo inserimento in apposita busta. Delle schede elettorali annullate al momento della votazione deve farsi menzione nel verbale da redigere a scrutinio avvenuto.

L'elettore può esprimere una sola preferenza. Sono considerate nulle le schede che rechino segni particolari o che riportino espressa più di una preferenza. Delle schede elettorali annullate al momento dello scrutinio deve farsi menzione nel verbale da redigere a scrutinio avvenuto.

La scheda elettorale, opportunamente ripiegata, deve essere riconsegnata al Presidente del seggio, che la inserisce nell'apposita urna.

Successivamente l'elettore ritira dal seggio il proprio documento di riconoscimento.

Art. 17/bis

(Scrutinio con il sistema tradizionale)

Ciascuna Commissione di seggio procede, per ciascuna rappresentanza di categoria, al conteggio dei votanti e allo scrutinio delle schede, che si protrae fino ad operazione compiuta, senza interruzione, verbalizzando tutte le operazioni di voto.

Terminate le anzidette operazioni, ciascun Presidente di seggio invia alla Commissione Elettorale Centrale di cui all'art. 3 i risultati dello scrutinio di ciascuna categoria, unitamente al materiale elettorale.

La Commissione Elettorale Centrale procede, secondo quanto previsto dall'art. 18, ad accertare la validità delle votazioni, a verificare gli scrutini effettuati dai seggi ed infine ad elaborare i risultati definitivi delle votazioni che sono pubblicati all'albo ufficiale dell'Ateneo e sul sito web dell'Amministrazione.

L'operazione di scrutinio è pubblica.

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