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ANALISI TECNICO-NORMATIVA (Dir. P.C.M. 10 settembre 2008)

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1 ANALISI TECNICO-NORMATIVA

(Dir. P.C.M. 10 settembre 2008)

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Schema di decreto legislativo di attuazione dello Statuto speciale della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste in materia di ordinamento scolastico.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo Lo schema di norma di attuazione formalizza l’impegno, assunto con il protocollo d’intesa in tema di ordinamento scolastico sottoscritto ad Aosta il 25 luglio 2015 dal Ministro dell’istruzione e dall’Assessore regionale all’istruzione della Valle d’Aosta, di armonizzare i principi fissati dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) con le specificità dell’assetto scolastico regionale derivanti dallo Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

L’intervento normativo in esame si articola nella previsione di approvazione, da un lato, di una legge regionale preordinata all’applicazione in Valle d’Aosta della legge 107/2015, dall’altro, di apposite leggi regionali di recepimento dei principi di cui ai futuri decreti oggetto di delega legislativa ai sensi dell’articolo 1, comma 180 e seguenti, della legge 107/2015.

Inoltre, esso prevede l’applicazione, da parte della Regione, delle disposizioni statali in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale scolastico in quanto compatibili con l’assetto degli organici scolastici previsti a livello regionale e ferma restando la possibilità per la Regione di intervenire, relativamente a tale ambito, mediante misure finalizzate ad armonizzare le disposizioni della citata legge 107/2015 con le specificità regionali.

Nell’esercizio delle competenze in materia di istruzione materna, elementare e media previste dallo Statuto speciale, poi, la Regione valorizza il modello pedagogico delle proprie scuole dell’infanzia in quanto funzionali all’alfabetizzazione plurilingue precoce dei bambini.

La norma in esame prevede, in considerazione del carattere bi-plurilingue dell’ordinamento scolastico valdostano e in aggiunta alle prove INVALSI previste dall’ordinamento scolastico statale, una prova di conoscenza delle lingue francese e inglese e la progressiva introduzione, a partire dalla scuola primaria, dell’insegnamento in lingua inglese di discipline non linguistiche con modalità CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Infine, la proposta normativa in esame prevede il completamento degli adattamenti dei programmi alle necessità locali, ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto speciale e della legge attuativa dello Statuto speciale n.196/1978, entro l’inizio dell’anno scolastico 2016/2017.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L’art. 117, secondo comma, della Costituzione prevede, la competenza esclusiva dello Stato sia per quanto riguarda le norme generali sull'istruzione (lettera n)) sia in materia di determinazione

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2 dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lettera m)).

Inoltre, il terzo comma del medesimo articolo 117 della Costituzione demanda la materia dell’istruzione alla legislazione concorrente delle Regioni, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale, nel rispetto dei princìpi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato.

L’ordinamento scolastico della Regione autonoma Valle d’Aosta presenta caratteri peculiari derivanti dallo Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che ai sensi degli articoli 2 e 3, attribuisce alla Regione potestà legislativa primaria in materia di istruzione tecnico-professionale e potestà legislativa concorrente in materia di istruzione materna elementare e media.

Inoltre, gli articoli 39, 40 e 40bis dello Statuto dettano specifiche disposizioni in materia di particolarismo linguistico.

Nel tempo, una molteplicità di leggi regionali in materia di istruzione e le norme di attuazione dello Statuto speciale hanno contribuito a definire un peculiare ordinamento scolastico regionale. Tra queste il DPR 31 ottobre 1975, n. 861, ha stabilito che il personale dirigente, docente ed educativo delle scuole della Valle d’Aosta appartiene ai ruoli regionali e che le spese del relativo trattamento economico siano a carico del bilancio regionale, prevedendo altresì la competenza della Regione in materia di determinazione degli organici e la decisione in merito all’entità delle assunzioni in ruolo.

Con la legge 16 maggio 1978, n. 196, sono state definite le modalità per dare attuazione all’articolo 40 dello Statuto speciale relativamente alle materie da insegnare in lingua francese e agli adattamenti dei programmi di insegnamento nazionali (oggi Indicazioni nazionali del curricolo) alle necessità locali.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L’intervento normativo in esame prevede la possibilità per la Regione di individuare con propria legge le modalità e i tempi per l’applicazione dei principi della legge 107/2015, con particolare riferimento alla completa attuazione del processo di realizzazione dell’autonomia scolastica di cui alla legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche) e al potenziamento delle conoscenze e delle competenze degli studenti, in armonia e coerentemente con le misure previste per il restante territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi generali ed educativi dei diversi ordini e gradi di scuola determinati dal MIUR.

Il medesimo intervento normativo prevede inoltre che l’iter di approvazione degli adattamenti dei programmi di insegnamento nazionali alle necessità locali, oggetto di intesa tra il MIUR e la Regione, sia completato entro l’inizio dell’anno scolastico 2016/2017.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali

La normativa proposta è compatibile con le disposizioni costituzionali di cui all’articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione, ed è rivolta ad armonizzare i principi definiti dalla legge 107/2015, e dai successivi decreti attuativi, con le specificità riconosciute alla Regione autonoma Valle d’Aosta in tema di ordinamento scolastico, secondo quanto stabilito dall’articolo 48bis dello Statuto speciale.

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L’intervento normativo è compatibile con la speciale autonomia riconosciuta alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dai sopracitati articoli dello Statuto speciale.

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3 6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza

sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione Nulla da segnalare.

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L’intervento normativo non comporta rilegificazioni e si esplica necessariamente a livello primario.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter

Non vi sono in Parlamento progetti di legge sulla specifica materia regolamentata, ma è attualmente in corso, sul piano normativo, l’attività di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 107/2015.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza dell’esistenza di giudizi pendenti innanzi alla Corte costituzionale sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 1) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario

La norma non presenta profili in contrasto con l’ordinamento europeo.

2) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto.

Non si è a conoscenza dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

3) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali

Nulla da segnalare.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza dell’esistenza di giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea sul medesimo o su analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da segnalare.

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4 6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto

da parte di altri Stati membri dell’Unione Europea Nulla da segnalare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità,

della coerenza con quelle già in uso

La norma in oggetto non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

Dall’esito della verifica, nulla da segnalare.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

La tecnica della novella legislativa non è stata utilizzata nella predisposizione della normativa in esame.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non si rilevano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Nulla da segnalare.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Nulla da segnalare.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L’intervento normativo in esame si articola nella previsione di approvazione, da un lato, di una legge regionale preordinata all’applicazione in Valle d’Aosta della legge 107/2015, dall’altro, di apposite leggi regionali di recepimento dei principi di cui ai futuri decreti oggetto di delega legislativa ai sensi dell’articolo 1, comma 180 e seguenti, della legge n. 107/2015.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con

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5 correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Nulla da segnalare.

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