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Analisi normativa. Condividi

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Academic year: 2022

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Il tanto temuto prestito forzoso a carico del settore privato dell’economia sta diventando realtà, infatti, nella bozza del Decreto fiscale si stanno materializzando le disposizioni per il differimento della compensabilità dei crediti Irpef, Ires e Irap fino a dopo la presentazione delle relative dichiarazioni per la parte eccedente i 5.000 euro, come già avviene per i crediti IVA. In pratica, il blocco delle compensazioni fino alla presentazione delle dichiarazioni. In questo modo i legittimi crediti di imposta dei contribuenti resteranno bloccati fino all’autunno dell’anno successivo la formazione.

Analisi normativa

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alle imposte dirette, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni IVA e modelli IVA TR.

La proposta novella modifica i requisiti necessari affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive. In particolare, introducono:

obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5 mila euro annui;

obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.

Quest’ultimo requisito si applicherà anche alle compensazioni dei crediti

effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (es. rimborsi da

modello 730 e bonus 80 euro).

Il testo a fronte, ante e post modifiche, degli articoli

novellati alla bozza di decreto

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Ante modifiche

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 Norme di semplificazione degli

adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e

dell’imposta sul valore aggiunto,

nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni

Post modifiche

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 Norme di semplificazione degli

adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di

modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni

Art. 17 Oggetto

1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

Art. 17 Oggetto

1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso

periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della

dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività

produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di

presentazione della dichiarazione o dell’istanza

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D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 4 agosto 2006, n. 248 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il

contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale

D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con mod.,

dalla L 4 agosto 2006, n. 248 Disposizioni urgenti per il rilancio

economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa

pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale

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Art. 37, commi 49 e 49-bis

Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione

e altre misure di carattere finanziario 49. A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad

utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all’art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate

spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all’art. 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

49-bis. I soggetti di cui al comma 49, che intendono effettuare la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle

attività produttive e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare

esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.

Art. 37, commi 49 e 49-bis

Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione

e altre misure di carattere finanziario 49. A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all’art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all’art. 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

49-bis. I soggetti che intendono effettuare la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito,

all’imposta regionale sulle attività produttive, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare

esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.

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Art. 3

(Contrasto alle indebite compensazioni)

1. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.».

2. All’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

a) le parole «di cui al comma 49,» e le parole «ritenute alla fonte,» sono soppresse;

b) dopo le parole «attività produttive» sono inserite le seguenti «, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta».

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

4. L’Agenzia delle entrate, l’Istituto nazionale previdenza sociale e l’Istituto

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procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nell’ambito di tali procedure, i suddetti Istituti possono inviare all’Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Le procedure di cui al primo periodo e ogni altra disposizione di attuazione del presente comma sono definite con provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle entrate e dai Presidenti dei suddetti Istituti.

5. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49-ter è inserito

il seguente: «49-quater. Qualora in esito all’attività di controllo di cui al comma

49-ter i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli

articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in

tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate

comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al

soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine indicato al

medesimo comma 49-ter. Con comunicazione da inviare al contribuente è

applicata la sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo

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definitivo della sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Le disposizioni di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento adottato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate.».

6. All’articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: “2-ter. Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo di cui all’articolo 49-ter del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».

7. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano alle deleghe di pagamento

presentate a partire dal mese di marzo 2020.

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