COMUNE DI LURAS
Pr ovi nci a di OLBI A - TEMPI O
ORIGINALE
VERBALE DIDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 3 Del31-03-22
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022.
L'anno duemilaventidue ilgiorno trentuno delmese dimarzo alle ore 19:00,nella sala delle adunanze della Casa Comunale.
Convocato perDETERMINAZIONE DEL SINDACO.
Con avvisiin iscritto contenentil’elenco deglioggettida trattare,speditidalSindaco e notificati
aiSingoliConsiglieri,come risulta da dichiarazione in atti,siè riunito ilConsiglio,in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Con l’intervento deiSignoriConsiglieri:
AZZENA MAURO P MUSSELLIYLENIA RITA A CABRAS GIOVANNI P LORIGA ANTONIO SALVATORE P TAMPONIMARIA GIUSEPPINA P MENCONIROSARIO P LORIGA GIOVANNA P SCANU ANDREA A PIRISINU CATERINA P USAIGIOVANNI P DEPPERU ROBERTO P SANNA GIAN MARIO P PITTALIS GIUSEPPINA P
ne risultano presentin.11 e assentin.2.
Constatata la legalità dell’adunanza perilnumero degliintervenuti,assume la presidenza ilSignor AZZENA MAURO in qualità diSindaco assistito dalSEGRETARIO Comunale Dott.MeloniMaria Grazia.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso chel’art.1,commi738 dellaleggen.160 del2019 disponechel’impostamunicipale propria(IMU)èdisciplinatadalledisposizionidicuiaicommida739 a783 della medesimaleggen.160.
Visto l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone l’abrogazione a decorreredall’anno 2020,delledisposizioniconcernentil’istituzioneeladisciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplinadell’IMU edellaTASI,fermo restando quelleriguardantilaTARI.
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’IMU approvato in data 30/07/2020 con deliberadelConsiglio comunalen.23.
Visto l’articolo 1,comma748 dellaleggen.160 del2019 ilqualedisponechel'aliquotadi baseperl'abitazioneprincipaleclassificatanellecategoriecatastaliA/1,A/8 eA/9 e perlerelativepertinenzeèpariallo 0,5 percento eilComune,con deliberazionedel consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
l’articolo 1,comma749 dellaleggen.160 del2019 ilqualedisponechedall’imposta dovutaperl’unitàimmobiliareadibitaad abitazioneprincipaledelsoggetto passivo e classificatanellecategoriecatastaliA/1,A/8 eA/9,nonchéperlerelativepertinenze sidetraggono,fino aconcorrenzadelsuo ammontare,euro 200 rapportatialperiodo dell’anno duranteilqualesiprotraetaledestinazione;sel’unitàimmobiliareèadibita ad abitazioneprincipaledapiù soggettipassivi,ladetrazionespettaaciascuno diessi proporzionalmenteallaquotaperlaqualeladestinazionemedesimasiverifica. Considerato chelasuddettadetrazionesiapplicaancheaglialloggiregolarmenteassegnatidagli
istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazionedell’articolo 93 deldecreto delPresidentedellaRepubblica24 luglio 1977, n.616
Visto l’articolo 1,comma750 dellaleggen.160 del2019 ilqualedisponechel'aliquotadi baseperifabbricatiruraliad uso strumentaledicuiall'articolo 9,comma3-bis,del decreto leggen.557 del1993,èpariallo 0,1 percento eicomunipossono solo ridurlafino all'azzeramento;
l’articolo 1,comma751 dellaleggen.160 del2019 ilqualedisponeche,adecorrere dall’anno diimposta2022,ifabbricaticostruitiedestinatidall'impresacostruttrice allavendita,fintanto chepermangataledestinazioneenon siano in ognicaso locati, sono esenti.
Visto l’articolo 1,comma752 dellaleggen.160 del2019 ilqualedisponechel’aliquotadi baseperiterreniagricolièpariallo 0,76 percento eicomuni,con deliberazionedel consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
Considerato chel’articolo 1,comma758,lett.d)dellaleggen.160 del2019 disponechesono esentiiterreniricadentiin areemontaneo dicollinadelimitateaisensidell’articolo 15 dellalegge27 dicembre1977,n.984,sullabasedeicriteriindividuatidallacircolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 allaGazzettaUfficialen.141 del18 giugno 1993.
Rilevato cheilcomunericadenelleareemontanesoprarichiamateeche,pertalemotivo,i terreniagricolisono esentiaifiniIMU.
Visto l’articolo 1, comma 753 della legge n. 160 del 2019, il quale disponeche per gli immobiliad uso produttivo classificatinelgruppo catastaleD l'aliquotadibaseèpari allo 0,86 percento,dicuilaquotapariallo 0,76 percento èriservataallo Stato,ei comuni,con deliberazionedelconsiglio comunale,possono aumentarlasino all'1,06 percento o diminuirlafino al0,76 percento;
l’articolo 1, comma 754 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che per gli immobilidiversidall'abitazioneprincipaleediversidaquellidicuiaicommida750 a 753,l'aliquotadibaseèpariallo 0,86 percento eicomuni,con deliberazionedel consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
l’articolo 1,comma755 dellaleggen.160 del2019,ilqualedisponecheadecorrere dall'anno 2020,limitatamenteagliimmobilinon esentatiaisensideicommida10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazionedelconsiglio comunale,daadottareaisensidelcomma779,pubblicata nelsito internetdelDipartimento dellefinanzedelMinistero dell'economiaedelle finanzeaisensidelcomma767,possono aumentareulteriormentel'aliquotamassima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzionedellamaggiorazionedeltributo periserviziindivisibili(TASI)dicuial comma677 dell'articolo 1 dellalegge27 dicembre2013,n.147,nellastessamisura applicataperl'anno 2015 econfermatafino all'anno 2019 allecondizionidicuial comma28 dell'articolo 1 dellaleggen.208 del2015.Icomuninegliannisuccessivi possono solo ridurrelamaggiorazionedicuialpresentecomma,restando esclusa ognipossibilitàdivariazionein aumento.
Considerato cheilcomunenegliannidal2015 al2019 non sièavvalso dellafacoltàdiapplicarela maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,n.147.
Visto l’articolo 1,comma756 dellaleggen.160 del2019,ilqualedisponecheadecorrere dall’anno 2021 ilComunehalapossibilitàdidiversificarelealiquoteesclusivamente con riferimento allefattispecieindividuatecon decreto delMinistro dell'economiae dellefinanze,chedovevaessereadottato entro il29 giugno 2020.
Considerato cheilsuddetto decreto non èancorastato pubblicato;
cheilDipartimento dellefinanze,con risoluzionen.1/DF del18 febbraio 2020,ha precisato chelalimitazionedellapotestàdidiversificazionedellealiquoteallesole fattispeciechesaranno individuatedaldecreto ministerialedicuialcitato comma756 sarebbe dovuto decorrere solo dall’anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso doveva vigere l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita
applicazionedelPortaledelfederalismo fiscale,delprospetto cheneformeràparte integrante;
chead avviso delDipartimento dellefinanze,ladisposizionechesanciscel’inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazionedeldecreto dicuialcitato comma756.
Ritenuto opportuno introdurrel’aliquotanellamisuradello 0,00‰ perleunitàimmobiliari collabenticlassificatecatastalmentein categoriaF/2,fintanto chenon siano avviatii lavoripereventualirecuperiedilizi,stantel’effettivaimproduttivitàdireddito ditale tipologia di unità immobiliari e del fatto che nella generalità dei casi di tratta di manufatti ubicati in zone impervie, del tutto privi di qualsivoglia opera di urbanizzazione primaria è, perciò, spesso, destinati a permanere nello stato di collabenza.
Richiamata lapropriadeliberazionen.6 del29/03/2021,con cuierano statedeterminateper l’anno 2021 lealiquoted’impostaIMU nelleseguentimisure:
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e a)
relativepertinenze:aliquotaparial4,00‰ – detrazione€ 200,00;
fabbricatiruraliad uso strumentale:aliquotapariallo 0,00‰;
b)
fabbricaticostruitiedestinatidall'impresacostruttriceallavendita,fintanto che c)
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,00‰;
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, diversi da quelli classificati in d)
categoriaD/10:aliquotaparial7,60‰;
fabbricatidiversidaquellidicuiaipuntiprecedenti:aliquotaparial7,60‰;
e)
Considerato chepergarantiregliequilibridibilancio ilcomunedeveapprovarelealiquoteIMU perl’anno diimposta2022.
Visto l’articolo 1 comma743 dellaL.234/2021 in basealquale,limitatamenteall’anno 2022,perlasolaunitàimmobiliareauso abitativo,non locatao datain comodato d'uso,possedutain Italiaatitolo diproprietào usufrutto dasoggettinon residenti nelterritorio dello Stato,chesiano titolaridipensionematuratain regimedi convenzione internazionale con l'Italia,residentiin uno Stato diassicurazione diverso dall'Italia,lamisuradell’impostamunicipalepropriaprevistadall’articolo 1, comma48,dellalegge30 dicembre2020,n.178,èridottaal37,5 percento.
Visto L’articolo 78 comma3 delDL 104/2020 convertito con modificazionidallaL.13 ottobre2020,n.126,in basealqualeperl’anno 2022 l’IMU non èdovutapergli immobilirientrantinellacategoriacatastaleD/3 destinatiaspettacolicinematografici, teatriesaleperconcertiespettacoli,acondizionecheirelativiproprietarisiano anchegestoridelleattivitàiviesercitate.
Visto L’articolo 5-decies,comma1,delDL 146/2021 convertito con modificazionidallaL.
17 dicembre2021,n.215,con ilqualeèstato modificato l'articolo 1,comma741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 precisando che per abitazione principalesiintendel’immobile,iscritto o iscrivibilenelcatasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componentidelnucleo familiareabbiano stabilito ladimoraabitualeelaresidenza
anagraficain immobilidiversisituatinelterritorio comunaleo in Comunidiversi,le agevolazioniperl’abitazioneprincipalein relazionealnucleo familiaresiapplicano perun solo immobile,scelto daicomponentidelnucleo familiare.
Ritenuto perimotivisopraespressididoverapprovareperl’anno 2022 lealiquoteIMU ela detrazioneperabitazioneprincipalenellaseguentemisura:
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e a)
relativepertinenze:aliquotaparial4,00‰ – detrazione€ 200,00;
fabbricatiruraliad uso strumentale:aliquotapariallo 0,00‰;
b)
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, diversi da quelli classificati in c)
categoriaD/10:aliquotaparial7,60‰;
fabbricatidiversidaquellidicuiaipuntiprecedenti:aliquotaparial7,60‰;
d)
areefabbricabili:aliquotaparial7,60‰.
e)
Unitàcollabenticlassificatecon categoriaF/2:aliquotapariallo 0,00‰.
f)
Visto l’articolo 1,comma779 dellaL.160/2019 secondo ilqualelealiquoteeiregolamenti hanno effetto perl'anno diriferimento acondizionechesiano pubblicatisulsito internetdelDipartimento dellefinanzedelMinistero dell'economiaedellefinanze, entro il28 ottobredello stesso anno.Aifinidellapubblicazione,ilcomuneètenuto a inserireilprospetto dellealiquotedicuialcomma757 eiltesto delregolamento, entro iltermineperentorio del14 ottobredello stesso anno,nell'appositasezionedel Portaledelfederalismo fiscale.In caso dimancatapubblicazioneentro il28 ottobre, siapplicano lealiquoteeiregolamentivigentinell'anno precedente.
Vista larisoluzione21 settembre2021 n.7/DF,con laqualeilDipartimento delleFinanze, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al decreto del Ministero dell’Interno di concerto con ilMinistero dell’EconomiaedelleFinanze,del20 luglio 2021,relativo all'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delledelibereregolamentarietariffarieinerentialleentratetributariedei Comuni.
Visto l'articolo 151,comma1,deldecreto legislativo 18 agosto 2000,n.267 chefissail31 dicembrecometermineperdeliberareilbilancio diprevisioneperl'anno successivo;
ildecreto delMinistero dell’Interno del24 dicembre2021,recante“Differimentodel termineperladeliberazionedelbilanciodiprevisione2022/2024 al31 marzo2022”;
l’articolo 3,comma5-sexiesdeciesdelDL 228/2021 convertito con modificazionidalla L. 15/2022, in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsioneriferito altriennio 2022-2024 dapartedeglientilocali,previsto all'articolo 151,comma1,deltesto unico delleleggisull'ordinamento deglientilocali,dicui aldecreto legislativo 18 agosto 2000,n.267,daultimo differito aisensideldecreto delMinistro dell'interno 24 dicembre2021,pubblicato nellaGazzettaUfficialen.
309 del30 dicembre2021,èdifferito al31 maggio 2022.
Visto l’articolo 172 delDlgs267/2000.
Acquisiti sullapropostadellapresentedeliberazione,aisensidell'art.49,comma1,delD.lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario.
Visto ilpareredell’Organo diRevisionedeiconti.
D E L IB E R A
1) Diapprovare,perlemotivazioniespostein premessaequiintegralmenterichiamate,per l’esercizio 2022 leseguentialiquotedell’IMU edetrazioniperl’abitazioneprincipale:
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e a)
relativepertinenze:aliquotaparial4,00‰ – detrazione€ 200,00;
fabbricatiruraliad uso strumentale:aliquotapariallo 0,00‰;
b)
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, diversi da quelli classificati in c)
categoriaD/10:aliquotaparial7,60‰;
fabbricatidiversidaquellidicuiaipuntiprecedenti:aliquotaparial7,60‰;
d)
areefabbricabili:aliquotaparial7,60‰.
e)
Unitàcollabenticlassificatecon categoriaF/2:aliquotapariallo 0,00‰.
f)
2) diprocedereall’inserimento deltesto dellapresentedeliberanell’appositasezionedelPortale delFederalismo Fiscale.
3) didareatto chelapresentedeliberazionecostituisceallegato alBilancio diprevisione2022 ai sensidell’articolo 172 delDlgs267/2000.
VERBALE
Illustra l’argomento la Dott.ssa Maria Giovanna Addis, responsabile del Servizio Finanziario
Preso atto dell’assenza diinterventida parte deiConsiglieriComunali,siprocede con la Votazione
IL CONSIGLIO COMUNALE VISTA la proposta presentata;
Con n°9 VotiFavorevolie n°2 astenuti(UsaiGiovannie Sanna Gianmario),resiper alzata dimano
DELIBERA In conformità della proposta presentata
Con Votazione separata ad esito Unanime ilpresente atto viene reso immediatamente eseguibile aisensidell’Art.134,comma 4 delD.Lgs.n°267/2000.
PARERE:REGOLARITA'CONTABILE (art.3,c.1,lett.b),D.L.10.10.2012 n°174) VISTO con parere Favorevole
IlResponsabile delServizio Addis Maria Giovanna
PARERE:REGOLARITA'TECNICA (art.3,c.1,lett.b),D.L.10.10.2012 n°174) VISTO con parere Favorevole
IlResponsabile delServizio F.to Addis Maria Giovanna
Letto ed approvato,ilpresente verbale viene come appresso sottoscritto
IlPresidente IlSEGRETARIO Azzena Mauro MeloniMaria Grazia
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CERTIFICATO DIPUBBLICAZIONE ED INVIO
La presente deliberazione trovasiin pubblicazione all'Albo Pretorio pergg.15 con decorrenza dal07/04/2022 (art, 124,c.1,T.U.D.Lgs n°267/2000)e contestualmente comunicata aicapigruppo consiliaricon ilN. Prot.(art,125, T.U.D.Lgs n°267/2000).
Luras,lì07/04/2022
IlSegretario MeloniMaria Grazia
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ESECUTIVITA’IMMEDIATA
Immediatamente esecutiva(art,134,c.4,T.U.D.Lgs 18.8.2000 n.267)
Pubblicata all’Albo Pretorio on line delComune (art.32 della L.n°69/2009)pergg.15 dal07/04/2022 IlDIPENDENTE ADDETTO _________________________
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