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Licenziamento per diritto alla pensione e limiti di età

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Licenziamento per diritto alla pensione e limiti di età

written by Noemi Secci | 07/01/2019

Maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia e anticipata: il rapporto di lavoro cessa in automatico o ci si può trattenere in servizio?

Hai maturato il diritto alla pensione anticipata? Se sei un dipendente del settore privato, non devi preoccuparti: la tua azienda non può licenziarti per il solo fatto di aver raggiunto i requisiti per il pensionamento. Se sei un dipendente pubblico, invece, la tua amministrazione ha la facoltà (non l’obbligo) di farti cessare dal servizio. Se, però, hai raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia, la tua amministrazione ha addirittura l’obbligo di farti cessare dal servizio, se risulta superato il limite di età ordinamentale; lo stesso vale nel caso in cui tu abbia maturato i requisiti per la pensione anticipata e abbia superato il limite di età previsto dal tuo ordinamento. Anche se sei un dipendente del settore privato e hai raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia puoi essere licenziato: tuttavia, secondo parte della giurisprudenza i lavoratori del settore privato hanno il diritto di trattenersi in servizio sino ai 70 anni e 7 mesi di età, 71 anni dal 2019, anche contro la volontà del datore di lavoro. In questo scenario, complesso e incerto, si

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inseriscono alcuni contratti collettivi che prevedono la risoluzione automatica del rapporto di lavoro al compimento di una determinata età: sono legittimi?

Cerchiamo di fare chiarezza sul licenziamento per diritto alla pensione e limiti di età.

Licenziamento per maturazione dei requisiti della pensione anticipata:

settore privato

Nella generalità dei casi, i dipendenti del settore privato, a differenza dei lavoratori pubblici, non corrono il rischio di essere licenziati per la maturazione dei requisiti della pensione di anzianità, ora pensione anticipata.

Licenziamento per maturazione dei requisiti della pensione di vecchiaia:

settore privato

Il licenziamento per raggiunti limiti di età è possibile, invece, quando risultano maturati i requisiti per la pensione di vecchiaia; sul punto esistono, però, orientamenti della giurisprudenza contrastanti:

taluni in favore del libero recesso dell’azienda, cioè del cosiddetto

“licenziamento ad nutum”, senza causale giustificativa, alla maturazione degli ordinari requisiti per la pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi più 20 anni di contributi nel 2018, 67 anni più 20 anni di contributi dal 2019);

altri invece che ammettano la permanenza al lavoro sino al compimento di 70 anni e 7 mesi (71 anni dal 2019).

Nel dettaglio, se il lavoratore matura i requisiti (anagrafici e contributivi) per accedere alla pensione di vecchiaia, il datore di lavoro può recedere dal contratto, anche in assenza di motivazione, rispettando però i termini di preavviso (anche se sul diritto al preavviso ci sono sentenze della Cassazione contrastanti). Tuttavia, se il lavoratore decide di proseguire l’attività lavorativa fino a 70 anni e 7 mesi di età (sino a 71 anni dal 2019), la tutela contro i licenziamenti illegittimi opera fino al raggiungimento di questo limite di età, secondo quanto previsto dalla legge

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Fornero [1].

Una nota sentenza della Cassazione [2], però, interpreta la previsione normativa considerando l’opzione per il lavoratore di trattenersi in servizio sino a 70 anni e 7 mesi non come un diritto potestativo, ma come una possibilità concessa soltanto dietro accordo col datore di lavoro.

Clausola che prevede il licenziamento automatico per limiti di età

In ogni caso, il lavoratore può essere licenziato per raggiunti limiti di età e non ha diritto al preavviso se esiste un’apposita clausola contrattuale (prevista dal contratto collettivo) che prevede l’automatica risoluzione del rapporto di lavoro al raggiungimento di una determinata età (come recentemente deciso dalla Cassazione [4]); in questo caso non si tratta di un’ipotesi di licenziamento vera e propria, ma dell’espressione della volontà del datore di lavoro di avvalersi di un meccanismo risolutivo previsto in sede di autonomia negoziale. La giurisprudenza maggioritaria, però, non è d’accordo con questo orientamento (minoritario) della Cassazione, in quanto le causali risolutive del rapporto di lavoro sono caratterizzate da tipicità e tassatività, e la risoluzione automatica, prevista dal contratto collettivo, per il raggiungimento di una determinata età, non rientra tra i motivi di licenziamento o di cessazione del rapporto previsti dalla legge [5].

I contratti collettivi che prevedono la risoluzione automatica del rapporto di lavoro a 65 anni di età sono, ad esempio, alcuni ccnl del settore del settore del credito e delle assicurazioni.

Licenziamento per diritto a pensione e limiti di età: dipendenti del settore privato

Riassumendo, un dipendente del settore privato:

non può essere licenziato per il solo fatto di aver maturato i requisiti per la pensione anticipata;

al compimento dei 65 anni, o del diverso limite di età previsto dal contratto

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collettivo, potrebbe essere licenziato (sussistendo l’apposita clausola risolutiva nel ccnl): sul punto, però, gli orientamenti della giurisprudenza non sono concordi; licenziare a una determinata età a causa delle previsioni del contratto collettivo sarebbe possibile solo se è presente la giusta causa, un giustificato motivo oggettivo o soggettivo;

sembrerebbe invece possibile il libero recesso del datore di lavoro a 66 anni e 7 mesi di età, 67 dal 2019 (il requisito aumenterà di 3 mesi ogni biennio), se si possiedono i requisiti per la pensione di vecchiaia (almeno 20 anni di contributi, più un assegno pari a 1,5 volte l’assegno sociale se si è soggetti al calcolo integralmente contributivo), ma anche su questo punto le sentenze della giurisprudenza sono contrastanti: secondo uno degli orientamenti, il lavoratore avrebbe comunque la facoltà di trattenersi al lavoro sino a 70 anni e 7 mesi, 71 dal 2019 (il requisito aumenterà di 3 mesi ogni biennio).

Pensionamento d’ufficio dipendenti pubblici

La situazione è diversa per i dipendenti pubblici [6]: una volta raggiunti i requisiti per la pensione, difatti, l’amministrazione è obbligata a cessarli dal servizio, se è raggiunta anche l’età ordinamentale, ossia l’età prevista per la cessazione dall’ordinamento a cui appartiene il lavoratore. Nel caso in cui l’età ordinamentale non sia raggiunta, ma siano perfezionati i requisiti per la pensione, la cessazione è invece a discrezione dell’amministrazione.

Nel dettaglio, le ipotesi di pensionamento forzato da parte della pubblica amministrazione sono 3:

due obbligatorie, applicabili verso chi ha maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, oppure il diritto alla pensione anticipata, assieme al raggiungimento del limite d’età ordinamentale previsto dai singoli settori d’appartenenza;

una rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, rivolta a chi ha raggiunto i parametri previsti dalla riforma Fornero [7] per la pensione anticipata, senza aver raggiunto il limite d’età ordinamentale.

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Licenziamento per maturazione dei requisiti della pensione anticipata:

settore pubblico

Quest’ultima situazione, tuttavia, presenta delle particolarità: difatti, la circolare sull’argomento della Funzione pubblica [6] chiarisce che, anche qualora il dipendente abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (nel 2018, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), può essere collocato a riposo d’ufficio solo al raggiungimento dei 62 anni d’età (parametro previsto dalla riforma Fornero per percepire il trattamento anticipato senza penalizzazioni).

Nonostante con la Legge di bilancio 2017 siano state definitivamente abolite le penalizzazioni percentuali dell’assegno di pensione anticipata, la disciplina della cessazione unilaterale dal servizio non è stata modificata e resta, pertanto, applicabile solo al compimento del 62° anno d’età. In ogni caso, l’amministrazione per licenziare non ha una discrezionalità piena, ma deve motivare la scelta e attenersi a determinati parametri (ad esempio, la presenza di esuberi).

Licenziamento per raggiunti limiti di età:

settore pubblico

Per quanto riguarda le ipotesi al di fuori della pensione anticipata, proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite d’età ordinamentale (oppure oltre l’età prevista per il trattamento di vecchiaia) è permesso solo per garantire la maturazione dei requisiti contributivi minimi (20 anni di contributi) per l’accesso alla pensione; in ogni caso, non si può superare il settantesimo anno di età (attualmente 70 anni e 7 mesi, in base agli adeguamenti alla speranza di vita).

Per quanto riguarda la determinazione dei periodi utili al raggiungimento della pensione, deve essere considerata tutta l’anzianità contributiva accreditata, non solo quella accantonata presso la gestione previdenziale ex Inpdap; nel caso di contributi versati in diverse gestioni, il dipendente, per valorizzarli tutti senza oneri, ai fini del diritto e dell’ammontare del trattamento, può utilizzare la totalizzazione o il cumulo dei contributi.

Riferimenti

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