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Piscaglia Rag. Luca Consulente del lavoro

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Academic year: 2022

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San Mauro Pascoli li 14/01/2014

Ai Signori Clienti Loro indirizzi

Oggetto: LEGGE DI STABILITÀ 2014 IN SINTESI

Sul supplemento ordinario n.87 alla Gazzetta Ufficiale n.302 del 27 dicembre 2013 è stata pubblicata la Legge di stabilità 2014, contenente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, in vigore dal 1° gennaio 2014. La norma si compone di un solo articolo e di 749 commi.

Si riepilogano di seguito le principali disposizioni di interesse per il mondo del lavoro.

DETRAZIONI IRPEF

Co.127 È stato modificato l'art.13 Tuir sulle altre detrazioni spettanti per redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui sono stati variati gli importi e i redditi di riferimento; è inoltre stato abrogato il co.2, che conteneva le maggiorazioni connesse ai livelli di reddito complessivo.

La nuova versione del co.1 dell’art.13 Tuir è la seguente:

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c bis), d), h bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20,000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.

RIDUZIONE PREMI INAIL

Co.128 Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia, su proposta dell’Inail, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, sarà stabilita la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a:

• 1.000 milioni di euro per il 2014;

• 1.100 milioni di euro per il 2015;

• 1.200 milioni di euro a decorrere dal 2016.

• Il decreto definirà anche le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l’attività da non oltre un biennio; rimangono esclusi dalla riduzione i contributi e i premi previsti per apprendisti, domestici, lavoratori accessori, assicurazione casalinghe.

La riduzione dei premi e contributi è applicata nelle more dell’aggiornamento delle tariffe che sarà operato distintamente per singola gestione assicurativa.

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IRAP

Co.132

e 407 Sono state rivisitate le disposizioni in tema di determinazione della base imponibile Irap.

Tra l’altro, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, per chi incrementi il numero di lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato rispetto a quelli con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, sarà deducibile il costo del predetto personale per non più di € 15.000,00 annui per ogni dipendente assunto, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i 2 successivi. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. La deduzione decade a fronte di una diminuzione degli occupati e compete, in ogni caso, purché permanga il medesimo rapporto di impiego.

Sono state riscritte anche le regole sui limiti massimi delle deduzioni e sull’alternatività delle diverse tipologie di benefici.

STABILIZZAZIONE ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Co.133-134 Con le modifiche apportate all'art.7-bis del D.L. n.76/13, sono stati riaperti fino al 31 marzo 2014 i termini per concludere appositi accordi collettivi e, quindi, aderire alla procedura di stabilizzazione degli associati in partecipazione mediante la loro assunzione, con obbligo di far pervenire la documentazione utile all’Inps non più entro il 31 gennaio 2014, ma entro il 31 luglio 2014.

RECUPERO CONTRIBUTO ADDIZIONALE ASPI

Co.135 Dal 1° gennaio 2014, in caso di trasformazione di contratti a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, sarà possibile recuperare la contribuzione aggiuntiva ASpI dell’1,40% dovuta per i contratti a termine non più nei limiti delle ultime 6 mensilità, ma per intero.

FRANCHIGIA TRANSFRONTALIERI

Co.175 Dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti in Italia, concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente € 6.700,00. Non si tratta più di una proroga, ma la disposizione è a regime.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Co.183-184 Sono stati incrementati di 600 milioni di euro gli stanziamenti per il 2014 per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Per il finanziamento dei contratti di solidarietà è stata autorizzata per il 2014 la spesa di 40 milioni di euro e per il finanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività sono destinati, per il 2014, 50 milioni di euro.

Per il 2014, inoltre, è destinata una somma fino a 30 milioni di euro per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI

Co.185 Sono state apportate nuove modifiche al quadro normativo attuale dal quale è stata eliminata la scadenza del 31 ottobre 2013, dando così la possibilità di istituire o adeguare i fondi esistenti senza limite di tempo.

Dal 2014, quindi, in assenza di fondi appositi o idonei, sarà dovuta la contribuzione al fondo di solidarietà residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori, tipologie e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti. In fase di prima applicazione, l’aliquota di finanziamento del fondo è dello 0,5%, ferma restando la possibilità di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro connesse all’utilizzo degli istituti previsti. Dalla data di decorrenza

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dell’eventuale nuovo fondo ad hoc che sarà costituito, i datori di lavoro del relativo settore non saranno più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate e i contributi eventualmente già versati o dovuti al fondo residuale.

Il fondo di solidarietà residuale garantisce la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all’integrazione salariale per una durata non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

Co.186 Per il 2014 l’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di aziende soggette alla Cigs è aumentato nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Tale trattamento sarà perciò aumentato dal 60 al 70% e non più all’80%, come dal 2009 al 2013.

INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE

Co.187 Ai sensi dell’art.9, co.3-ter, del D.L. n.148/93, il Ministero del Lavoro può prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro e ora, dopo l’intervento della Legge di Stabilità, anche incentivi per favorire l’occupazione dei medesimi lavoratori, definiti ai sensi del D.M. Lavoro n.264/13 (lavoratori licenziati, nei 12 mesi precedenti l’assunzione, da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro).

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Co.215 Per favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione, è istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro per il 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con decreto, da emanarsi entro il 31 marzo 2014, saranno stabilite le iniziative, anche sperimentali, volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali può essere compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione, sostenute da programmi formativi specifici.

DETASSAZIONE

Co.413 A causa del minor utilizzo delle risorse previste dalla Legge di Stabilità 2013, sono state ridotte da 440 a 305 milioni di euro le risorse disponibili per il 2014 per l’agevolazione introdotta per le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro per il periodo 1°

gennaio - 31 dicembre 2013.

INDENNIZZI PER AZIENDE COMMERCIALI

Co.490 Prorogato l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale pertanto l'aliquota contributiva aggiuntiva dovuta dagli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'Inps, è perciò prorogata fino al 31 dicembre 2018.

GESTIONE SEPARATA INPS

Co.491 e 744 Con riferimento agli iscritti alla Gestione Separata Inps assicurati presso altre forme obbligatorie o pensionati, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 22% (in luogo del 21%) per il 2014 e al 23,5% (in luogo del 22%) per il 2015. Inoltre, per il 2014, per i lavoratori autonomi non titolari di posizione fiscale ai fini Iva iscritti alla Gestione Separata Inps e non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva passa, come previsto, al

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28,72%; per i collaboratori titolari di posizione fiscale ai fini Iva iscritti alla Gestione Separata Inps e non iscritti rimane fissata al 27,72%.

ADDIZIONALI REGIONALI

Co.509 È stata ulteriormente prorogata al 2015 l’applicazione da parte delle regioni delle disposizioni in materia di addizionali regionali all’Irpef contenute nei co.3, 4, 5 e 6 del D.Lgs.

n.68/11 in tema di:

• limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali se la regione abbia disposto la riduzione dell’Irap;

• aliquote dell’addizionale regionale differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale;

• detrazioni in favore della famiglia mediante maggiorazione delle detrazioni previste dall’art.12 Tuir, nonché misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti Irpef il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consenta la fruizione di tali detrazioni;

• detrazioni dall’addizionale in luogo dell’erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale.

COMPENSAZIONE CREDITI

Co.574 Dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 (quindi già per i crediti 2013 utilizzabili nel 2014), i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a € 15.000,00 annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerga il credito. Per le società soggette al controllo contabile la dichiarazione può essere sottoscritta anche dai soggetti che lo esercitano.

ONERI DETRAIBILI

Co.575-576 Entro il 31 gennaio 2014 saranno adottati provvedimenti normativi per la razionalizzazione delle detrazioni per oneri tenendo conto dell’esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti, con lo scopo di assicurare maggiori entrate per gli anni 2014, 2015 e 2016.

In mancanza dei citati provvedimenti la misura della detrazione prevista al co.1 dell’art.15 Tuir sarà ridotta dal 19% al:

• 18% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013;

• 17% dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.

La disposizione si applica anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall’imposta lorda sia riconducibile all’art.15, co.1 Tuir.

Potrebbe rendersi necessario ripetere i conguagli di fine anno.

RIMBORSI 730

Commi da 586 a 589 Per contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi Irpef da 730 l’Agenzia delle Entrate effettuerà controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a € 4.000,00. Il rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle Entrate, fermi restando i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

Le disposizioni si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014 per i redditi 2013.

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CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

Co.590 Le disposizioni che hanno introdotto il contributo di solidarietà del 3% sul reddito complessivo eccedente € 300.000,00 lordi annui continueranno ad applicarsi fino al 31 dicembre 2016.

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI

Commi da 618 a 624 Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, nonché agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori potranno estinguere il debito con il pagamento:

• di una somma pari all’intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nonché degli interessi di mora;

• delle somme dovute a titolo di remunerazione degli agenti della riscossione.

Restano però dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.

Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione agevolata, dovranno versare in un’unica soluzione le somme dovute. A seguito del pagamento, l’agente della riscossione sarà automaticamente discaricato dell’importo residuo e trasmetterà entro il 30 giugno 2014:

• a ciascun ente interessato l’elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento;

• ai debitori un’informativa, mediante posta ordinaria, sull’avvenuta estinzione del debito.

Per consentire il versamento delle somme dovute e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi e i termini di prescrizione saranno sospesi fino al 15 marzo 2014.

CAMPIONE D’ITALIA

Co.631 Ai fini Irpef, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi, sono computati in euro sulla base del cambio ridotto forfetariamente del 30% anziché del 20%.

Luca Piscaglia Consulente del Lavoro

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