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NOVITÀ IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DELL’ORIGINE PREFERENZIALE E NON PREFERENZIALE DELLE MERCI

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(1)

F O R L Ì , 1 1 A P R I L E 2 0 1 9

Modulo di formazione internazionale

RELATORI

AVV. TOMMASO FONTI, LL.M.

DOTT.SSA CRISTINA PIANGATELLO

NOVITÀ IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DELL’ORIGINE PREFERENZIALE E NON PREFERENZIALE DELLE

MERCI

(2)

1) GLI ELEMENTI DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE: L’ORIGINE DELLE MERCI: finalità e fonti normative

2) L’ORIGINE NON PREFERENZIALE DELLE MERCI (“MADE IN”) 3) L’ORIGINE PREFERENZIALE DEI PRODOTTI

4) LE NOVITA’ IN MATERIA DI ORIGINE DELLE MERCI:

• Le peculiarità dell’accordo con la Corea del Sud, Canada e Giappone

• Il sistema REX e l’esportatore registrato

• L’informazione vincolante in materia di origine (IVO)

5) LE NUOVE LINEE GUIDA DEL MISE PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI D’ORIGINE DELLE MERCI DA PARTE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

PROGRAMMA

(3)

GLI ELEMENTI DELLA

DICHIARAZIONE DOGANALE

(4)

GLI ELEMENTI DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE

• Con il termine “elementi della dichiarazione doganale” ci si riferisce a:

- La classificazione: rileva ai fini della individuazione dell’aliquota daziaria;

- L’origine: l’origine incide rispetto alla aliquota daziaria rilevata (determinandone, in alcuni casi, una esenzione, in altri una riduzione); e

- Il valore: rappresenta la base imponibile dei beni su cui applicare il dazio – criterio del “valore di transazione”.

• Questi elementi, infatti, sono quelli rilevanti ai fini della

determinazione dell’obbligazione doganale.

(5)

LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLA MERCE - 1

Attribuire la corretta identità alla merce

(6)

Dalla corretta classificazione doganale della merce ne deriva infatti la determinazione:

• Della entità del dazio doganale applicabile e delle modalità di applicazione (ad valorem ovvero specifico);

• Delle eventuali ulteriori misure doganali di politica commerciale (contingentamenti, dazi antidumping, misure di vigilanza e protezione, divieti, ecc.);

• Delle regole da applicare per stabilire l’origine dei prodotti.

LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLA MERCE - 2

(7)

LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLA MERCE - 3

Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno

Harmonized System – Sezione XX

Harmonized System – Capitolo 94 2 cifre

Harmonized System – Voce 9403 4 cifre

Harmonized System – Sottovoce 940360 6 cifre

Nomenclatura Combinata 940360 10 8 cifre

TARIC 940360 10 00 10 cifre

(8)

• In ambito doganale esistono due concetti di origine che perseguono finalità differenti:

- ORIGINE NON PREFERENZIALE - ORIGINE PREFERENZIALE

L’ORIGINE DELLA MERCE - 1

(9)

DUE diverse funzioni

1) Origine NON PREFERENZIALE 2) Origine PREFERENZIALE a) Determinazione della etichettatura di

origine o “Made In”

a) Gestione delle misure restrittive di politica commerciale e tariffaria (dazi antidumping, dazi compensativi, restrizioni quantitative, sorveglianze, divieti, contingenti tariffari etc.)

b) Rilascio dei certificati di origine da parte delle Camere di Commercio (o

a) Abbattimento / Riduzione dei DAZI doganali all’importazione

b) Abbattimento / Riduzione delle misure restrittive di politica commerciale

c) Rilascio dei certificati

EUR1/EURMED/Form A da parte delle

L’ORIGINE DELLA MERCE - 2

(10)

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI ORIGINE DELLE MERCI

• Per avere un quadro della normativa di riferimento:

- Nuovo Codice Doganale dell’Unione Reg. 952/2013 (CDU);

- Nuove DAC: Reg. 2446/2015 (RD) e Reg. 2447/2015 (RE);

- Allegati 22-01 e 22-11 al RD; le Regole di Lista WTO;

- Accordo di Madrid sulle misure di repressione delle false o ingannevoli indicazioni di origine;

- Circolari dell’Agenzia delle Dogane e del Ministero dello Sviluppo Economico;

- Normative estere valide localmente in ciascun Paese.

• La normativa di riferimento, seppur strettamente collegata, è

diversa per quanto riguarda l’origine non preferenziale rispetto a

quella riguardante l’origine preferenziale.

(11)

• Il valore della merce costituisce un elemento della dichiarazione doganale rappresentando la base imponibile per la determinazione dei dazi ad valorem.

• Anche per la determinazione del valore sono stabilite regole uniformi a livello internazionale.

• La normativa internazionale di riferimento (art. VII dell’Accordo GATT e art. 1 dell’Accordo relativo alla attuazione del GATT) stabiliscono, in estrema sintesi, che:

– il valore doganale delle merci è determinato in base al criterio del “valore di transazione” (transaction value), definito come il prezzo effettivamente pagato o da pagare;

– solo qualora non sia possibile utilizzare il suddetto metodo, il valore doganale è determinato in base a cinque criteri alternativi, da utilizzarsi in rigoroso ordine gerarchico.

• Le suddette previsioni sono confluite nei Regolamenti comunitari emanati in

IL VALORE DELLA MERCE IN DOGANA

(12)

L’ORIGINE NON PREFERENZIALE

(13)

DEFINIZIONE NORMATIVA DI ORIGINE NON PREFERENZIALE

Articolo 60 NUOVO CODICE DOGANALE DELL’UNIONE EUROPEA

Acquisizione dell'origine

1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.

2. Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi o territori sono

considerate originarie del Paese o territorio in cui hanno subito l'ultima

trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata,

effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con

la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase

importante del processo di fabbricazione.

(14)

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL’ORIGINE NON PREFERENZIALE

Ci sono due criteri di base che determinano l'origine non preferenziale di un prodotto:

1. PRIMO CRITERIO: prodotti interamente ottenuti in un UNICO Paese o territorio

2. SECONDO CRITERIO: ultima trasformazione o lavorazione

sostanziale

(15)

ORIGINE NON PREFERENZIALE – Primo criterio: Cosa s’intende per prodotti interamente ottenuti in un unico Paese?

a) i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;

d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;

e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;

g) le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;

h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;

(16)

ORIGINE NON PREFERENZIALE Secondo criterio: ultima trasformazione o lavorazione sostanziale

❑ Questo criterio si applica alle merci lavorate in due o più Paesi o prodotte con l'impiego di materiali o componenti non originari nell’UE.

❑ Viene utilizzato, per lo più, per beni industriali (come macchinari o impianti).

❑ In base a questo criterio, un bene è originario del Paese in cui è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, che deve essere:

➢ sostanziale, cioè

→ ha come risultato un prodotto NUOVO, con composizione e proprietà specifiche che prima di tale lavorazione non possedeva oppure

→ rappresenta una fase importante del processo di fabbricazione (>> cambio voce doganale?)

➢ economicamente giustificata

➢ effettuata da un'impresa attrezzata a tale scopo

(17)

ORIGINE NON PREFERENZIALE – Quali sono le lavorazioni sostanziali?

Per ALCUNI prodotti, che sono elencati nell’Allegato 22-01 del Reg. 2446/2015 in base alla loro classificazione doganale, le lavorazioni sostanziali sono quelle indicate dalle regole inserite nell’Allegato 22-01 stesso.

Nell’Allegato 22-01 sono inserite:

✓ regole PRIMARIE, tra cui quelle associate alla voce doganale (prime 4 cifre della nomenclatura) e, talvolta, regole primarie di capitolo (prime 2 cifre della nomenclatura) che possono essere applicate in alternativa a quelle associate alla voce.

✓ regole RESIDUALI riferite ad ogni capitolo (prime 2 cifre della nomenclatura) che fanno riferimento all'origine della maggior parte dei materiali calcolata, secondo i casi, in base al peso o al valore.

Per gli ALTRI prodotti, che non sono elencati nell'Allegato 22-01 del Reg. 2446/2015, è possibile fare riferimento:

Al criterio generale e vincolante dell’ultima trasformazione sostanziale previsto dall’Art. 60 del Codice Doganale dell’Unione;

Oppure

✓ Alle cd. Regole di lista adottate come Posizione comune dall’UE nei negoziati in sede WTO relativi all’armonizzazione delle regole di origine >> non codificate nel Codice doganale e quindi non giuridicamente vincolanti, ma riconosciute

(18)

CRITERI DELLE REGOLE PRIMARIE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE (CONTENUTE NELL’ALLEGATO 22-01 E NELLE REGOLE DI LISTA)

❑ Regola del valore aggiunto

❑ Condizioni relative al processo industriale

❑ Confezione completa

❑ Cambio di capitolo (CC) -> es., da 55 (fibre artificiali) a 58 (tessuti)

❑ Cambio di voce doganale (CTH o change of tariff heading) -> da 1701 (zuccheri grezzi) a 1704 (prodotti a base di zucchero)

❑ Cambio di sottovoce doganale (CTSH o change of tariff subheading) -> da

401211 (pneumatici rigenerati per auto) a 401113 (pneumatici rigenerati

per veicoli aerei)

(19)

CRITERI DELLE REGOLE PRIMARIE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE (CONTENUTE NELL’ALLEGATO 22-01 E NELLE REGOLE DI LISTA)

❑ Cambio dello split all’interno della medesima voce doganale (CTHS o change of tariff heading split) -> da 7228 (c) a 7228 (d) (barre e profilati ricoperti a partire da barre e profilati semplicemente laminati a freddo)

❑ Cambio dello split all’interno della medesima sottovoce doganale (CTSHS o change of tariff subheading split) -> da 8202 39 (a) a 8202 39 (b) (Altre lame di seghe circolari) a partire da Denti e segmenti di denti per seghe circolari)

Regola residuale di capitolo (relativamente ad All- 22-01) -> il Paese di

origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali,

come stabilito in base al peso o al valore dei materiali, a seconda dei prodotti.

(20)

✓Voce doganale presente nell’allegato 22-01 del RD:

Voce doganale: 7303

Designazione delle merci: Tubi e profilati cavi, di ghisa Regola di origine: CTH

(ad esempio, a partire da materia prima classificabile in voce 7201)

✓Voce doganale non presente nell’allegato 22-01 del RD, per la quale trovano applicazione le regole di lista della Posizione Comune dell’UE:

Voce doganale: 8702

Designazione delle merci: Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente

Regola di origine: 45% di valore aggiunto

ORIGINE NON PREFERENZIALE: esempio

(21)

ORIGINE NON PREFERENZIALE: LE REGOLE CONTENUTE NELL’ALLEGATO 22-01

TOLLERANZA GENERALE

Ai fini dell’applicazione delle regole primarie basate sulla modifica

delle classificazioni tariffarie, salvo diversa indicazione di un

capitolo specifico, i materiali non originari che non soddisfano la

regola primaria non devono essere presi in considerazione, a

condizione che il valore totale di detti materiali non ecceda il 10 %

del prezzo franco fabbrica del prodotto finito.

(22)

ORIGINE NON PREFERENZIALE: operazioni minime

Le operazioni seguenti non sono considerate come trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, ai finidel conferimento dell’origine:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;

c) i cambiamenti d’imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) la presentazione delle merci in serie o insiemi o la loro messa in vendita;

e) l’apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;

f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;

g) lo smontaggio o il cambiamento di uso;

h) il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a g).

(23)

ORIGINE NON PREFERENZIALE: regole speciali

Regole speciali per accessori, pezzi di ricambio e utensili

(per le merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della Nomenclatura Combinata)

❑ Pezzi di ricambio essenziali destinati a merci precedentemente immesse in libera pratica

>>> stessa origine delle merci precedentemente importate, se l’impiego non ne cambia l’origine

Ai fini del presente articolo per pezzi di ricambio essenziali si intendono quelli che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a) Costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento di un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che è stato immesso in libera pratica o precedentemente esportato

b) Sono caratteristici di queste merci

c) Sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie

(24)

ORIGINE NON PREFERENZIALE: come si determina l’origine dei prodotti nei casi in cui l’ultima lavorazione non è economicamente giustificata?

Un’operazione di trasformazione o lavorazione effettuata in un altro Paese o territorio non è considerata economicamente giustificata se, sulla base degli elementi disponibili, risulta che lo scopo di tale operazione era quello di evitare l’applicazione delle misure tariffarie o non tariffarie (art. 33 RD, norma antielusiva).

❑ Per le merci che rientrano nell’Allegato 22-01 si applicano le regole residuali di capitolo.

❑ Per le merci che non rientrano nell’Allegato 22-01, se l’ultima lavorazione o trasformazione non è considerata economicamente giustificata si ritiene che le merci abbiano subito la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel Paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del valore degli stessi.

(25)

LA PROVA DELL’ORIGINE NON PREFERENZIALE CERTIFICATO DI ORIGINE

L’origine non preferenziale delle merci viene attestata con il Certificato di Origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente per territorio rispetto alla sede dell’esportatore.

Generalmente tale documento viene richiesto dal cliente estero perché necessario all’espletamento delle formalità doganali di importazione nel Paese di destino.

Per poter compilare correttamente il formulario di richiesta del C.O. è quindi necessario conoscere l’origine (o le origini se multiple) dei prodotti destinati ad essere esportati.

Il certificato deve inoltre recare tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della merce cui si riferisce, in particolare:

- la quantità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli - il tipo di prodotto

- il peso lordo e il peso netto del prodotto

(26)

CORRETTO USO DEL MADE IN

FONTI NORMATIVE

❑ Accordo di Madrid del 14 Aprile 1891, riveduto da ultimo a Lisbona il 31 Ottobre 1958 e ratificato in ltalia con legge n. 676/1967

❑ Disposizioni applicative dell'Accordo di Madrid: DPR n. 656/1968

❑ Legge finanziaria 2004 (n. 350/2003) : art. 4, comma 49

❑ Codice penale: art. 517

❑ Codice del consumo: D. Lgs. n.206/2005

❑ D. Lgs. n. 146/2007 sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori

❑ D.L. n. 135/2009 convertito nella L. n. 166/2009 (D. Ronchi): art. 16

❑ Legge 8 aprile 2010, n. 55 (Reguzzoni-Versace): disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri (non è tuttora applicabile in assenza dell'adozione della normativa di dettaglio)

(27)

ACCORDO DI MADRID

(del 14 aprile 1891 riveduto da ultimo a Lisbona ii 31 ottobre 1958 - ratificato in Italia con legge n. 676/1968 - DISPOSIZIONI APPLICATIVE NAZIONALI: DPR n. 656/1968)

❑ Repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza delle merci.

❑ Le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza sono soggette a fermo all'atto della loro introduzione nel territorio della Repubblica a cura degli uffici doganali che ne danno immediata notizia all'autorità giudiziaria e agli interessati ( Art. 1 DPR n. 656/1968).

❑ E' consentita agli interessati la facoltà di chiedere la regolarizzazione della merce mediante l'asportazione della indicazione falsa o fallace.

❑ Trascorsi 60 giorni dalla comunicazione all'autorità giudiziaria senza che questa abbia disposto il sequestro della merce, gli uffici doganali possono procedere alla restituzione della stessa previamente regolarizzata.

(28)

LEGGE FINANZIARIA 2003

❑ La Legge n. 350/2003 (art. 4, comma 49), a tutela della corretta indicazione dell’origine italiana dei prodotti, stabilisce che l'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione, ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita al sensi dell'art. 517 del codice penale.

❑ E' punito anche il "tentativo".

❑ FALSA INDICAZIONE: la stampigliatura "Made in Italy" su prodotti e merci non originari dell'ltalia ai sensi della normativa doganale europea.

❑ FALLACE INDICAZIONE: anche qualora sia indicata l'origine estera dei

prodotti, l'uso di segni o figure o quant'altro possa indurre il consumatore

a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, incluso l'uso fallace o

fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche

commerciali ingannevoli (recepita nel codice del consumo).

(29)

LEGGE FINANZIARIA 2003

❑ Il funzionario doganale che ravvisi la sussistenza delle fattispecie sopra descritte procede al sequestro delle merci e inoltra la relativa notizia di reato al PM competente, che provvedere a convalidare o meno il sequestro, attivando l'azione penale.

❑ E' sempre ammessa, su istanza di parte, la "regolarizzazione" prevista dall'Accordo di Madrid, che comporta, a seconda dei casi, l'esatta indicazione dell'origine, l'asportazione della dicitura "made in Italy"

ovvero l'asportazione dei segni e delle etichette che inducono a ritenere trattarsi di prodotto di origine italiana.

❑ Tuttavia, la "regolarizzazione", stante la pendenza del procedimento

penale, dovrà essere autorizzata dal magistrato competente ed esplica

effetti solo ai fini del rilascio della merce alla disponibilità della parte

(30)

ART. 517 CODICE PENALE

❑ «Vendita di prodotti industriali con segni mendaci": è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino ad euro 20.000, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, atti a trarre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

❑ E' prevista la pubblicazione della sentenza di condanna.

❑ Per effetto della legge n. 99/2009, il reato è stato inserito tra gli illeciti cui

si rendono applicabili le disposizioni del D. L. vo n. 231/2001 concernenti la

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e degli

enti privatistici per i reati previsti dal codice penale.

(31)

DECRETO N. 135/2009 (DECRETO RONCHI)

L' art. 16, commi 5 e ss., introduce, nel corpo dell'art. 4, comma 49, della Legge n. 350/2003, il comma 49 bis che amplia la casistica della "fallace indicazione di origine ", definendo tale anche:

"l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che ii prodotto o la merce sia di origine italiana al sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati :

➢ da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera

➢ o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto...

ovvero

➢ da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio,

(32)

DECRETO N. 135/2009 (DECRETO RONCHI)

❑ Pertanto, mentre l’art. 4, comma 49 della Legge n. 350/2003 continua a sanzionare penalmente, ai sensi dell'art. 517 c.p., sia tutte le ipotesi di falsa indicazione, che i casi di fallace indicazione che non riguardano prodotti contrassegnati da marchi aziendali (a meno che non si tratti di violazioni alla disciplina delle pratiche commerciali sleali)...

❑ ... il comma 49 bis prevede che nei casi di fallace indicazione di origine su

prodotti contrassegnati da marchi aziendali legittimamente apposti,

qualora le indicazioni sulla effettiva origine estera della merce non

vengano apposte, a cura del responsabile dell'illecito, sui prodotto o sulla

confezione o sui documenti di corredo per il consumatore, si applica la

sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 10 mila ed

il massimo di € 250 mila e si procede alla confisca della merce.

(33)

DECRETO N. 135/2009 (DECRETO RONCHI)

Poiché, in entrambe i casi sopra delineati, le informazioni da rendere dovranno essere "...comunque sufficienti ... ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto", il Ministero stesso ha ritenuto che non sussiste I’obbligo di indicare, sui prodotti posti in vendita sui territorio nazionale (e su quelli presentati in dogana per l'importazione), accanto al marchio, il Paese di fabbricazione o di produzione, ritenendo sufficiente che i prodotti stessi siano accompagnati da una "appendice informativa" (che può assumere anche la forma di cartellino o targhetta applicata sui prodotto o sulla confezione in modo conforme alla prassi del settore ed alle abitudini dei consumatori dei prodotti considerati, ovvero in elementi amovibili come hang- tags o similari), che rechi, a titolo meramente esemplificativo, una delle seguenti diciture:

✓ Prodotto fabbricato in ...

✓ Prodotto fabbricato in paesi extra UE

(34)
(35)

DECRETO N. 135/2009 (DECRETO RONCHI)

❑ L’art. 43 del D.L. 22.06.2012 n. 83 ("Misure urgenti per la crescita del Paese - Potere sanzionatorio in materia di made in Italy"), ha integrato l’art. 4 della legge n.

350/2003, introducendo il comma 49 quater che ha devoluto la potestà sanzionatoria di cui al comma 49 bis alle CCIAA territorialmente competenti.

❑ Con l'occasione è stato confermato quanto già in precedenza affermato dall'Agenzia delle Dogane, in ordine all'applicazione della procedura generale di cui alla legge n. 689/1981, che prevede, in particolare, la contestazione dell'illecito da parte degli uffici doganali e la facoltà della parte di estinguere l'illecito con il pagamento della somma di euro 20.000 (1/3 del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, il doppio del minimo).

(36)

DECRETO N. 135/2009 (DECRETO RONCHI)

"100% made in Italy" - "full made in Italy" — "tutto italiano“

L'art. 16 (commi da 1 a 4) ha altresì introdotto il principio del "prodotto realizzato interamente in ltalia", intendendosi per tale "il prodotto o la merce, classificabile come "made in Italy" ai sensi della normativa vigente e per il quale il disegno, la progettazione, la Iavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sui territorio italiano ".

❑ Viene prevista l'emanazione di decreti ministeriali (a tutt'oggi non avvenuta) per la definizione delle concrete modalità di applicazione del principio sopra delineato.

❑ Viene altresì stabilito che chiunque indebitamente fa uso di un'indicazione di vendita - fin dalla presentazione in dogana per l'immissione in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio - che presenti il prodotto come interamente realizzato in ltalia (quali "100% made in ltaly': "100% Italia: "tutto italiano") in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in ltalia del prodotto, risponde del reato di cui all'art. 517 del c. p., le cui pene sono aumentate fino ad un terzo.

(37)

DECRETO N. 135/2009 (DECRETO RONCHI)

"100% made in Italy" - "full made in Italy" — "tutto italiano“

In merito alla concreta applicazione delle prescrizioni contenute nei commi da 1 a 4 dell'art. 16, 1'Agenzia delle Dogane ha chiarito che la possibilità di apporre, sulle merci prodotte in ltalia (ed eventualmente destinate all'esportazione) le diciture quali

"100% made in Italy", "100% Italia", "tutto italiano" riguarda le merci di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine - già qualificabili, pertanto, come made in Italy - che abbiano subito, sul territorio italiano, tutte le fasi di lavorazione (disegno, progettazione, Iavorazione e confezionamento) tassativamente contemplate dalla norma in esame.

L’Istituto per la Tutela dei Produttori Italiani (I.T.P.I.), organo certificatore del prodotto interamente realizzato in Italia costituito a Fermo, ha elaborato il Sistema di Certificazione “IT01 – 100% Qualità Originale Italiana”, istituendo il marchio collettivo

“100% Made in Italy Certificate“.

(38)

LEGGE N. 55/2010 (REGUZZONI - VERSACE)

Ha istituito un sistema di etichettatura obbligatoria, dei prodotti finiti ed intermedi destinati alla vendita, idoneo non soltanto ad evidenziare il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione, ma anche ad assicurare la tracciabilità dei prodotti.

Il sistema riguarda soltanto il settore tessile, della pelletteria e calzaturiero.

Ai fini della presente Legge (art. 1 comma 4) l’indicazione del marchio d’origine “Made in Italy” può essere apposta esclusivamente su prodotti finiti le cui fasi di lavorazione abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e, in particolare, se almeno due delle fasi di lavorazione previste per ciascun settore siano state eseguite nel territorio medesimo e per le rimanenti fasi sia verificabile la tracciabilità.

Le fasi di lavorazione sono specificatamente indicate per ciascun settore.

(39)

LEGGE N. 55/2010 (REGUZZONI - VERSACE)

❑ Tessile: la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibre naturali, artificiali o sintetiche di importazione;

❑ Pelletteria: la concia, il taglio, la preparazione, l’assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione;

❑ Calzaturiero: la concia, la lavorazione della tomaia, l’assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.

La legge stabilisce che nell’etichetta dei prodotti finiti e intermedi l’impresa produttrice deve garantire il rispetto delle convenzioni siglate in seno all’Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura, nonché fornire in modo chiaro e sintetico informazioni:

➢ sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro;

➢ sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti;

➢ sull’esclusione dell’impiego di minori nella produzione;

(40)

CASISTICA

Confezione "anonima« o con logo dell’azienda (marchio non registrato) o con marchio registrato

APPOSIZIONE MADE IN ITALY STOP IMPORTAZIONE -> Legge350/2003 - Art.

4 comma 49 (art.517 C.P.) -> Legge 676/1967 (Accordo di Madrid)

>> FALSA INDICAZIONE Confezione "anonima"

senza marchio o logo dell’azienda

Prodotto con o senza indicazione dell'origine, con segni, figure, o quant'altro (logo, sito web, styled – designed - conceived in, cartina dell'ltalia, gondola-colosseo, ecc.)

STOP IMPORTAZIONE -> Legge350/2003 - Art.

4 comma 49 (art.517 C.P.) -> Legge 676/1967 (Accordo di Madrid)

>> FALLACE INDICAZIONE Marchio registrato o ologo

(marchio non registrato)

Con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana

Esempi: indirizzo oppure sito internet oppure bandiere o elementi similari (cartina dell'ltalia, gondola, colosseo) oppure styled - designed - conceived in Italy

STOP IMPORTAZIONE (fatta salva la

presentazione della apposita Attestazione)

-> Legge 350/2003 - Art. 4 comma 49 bis

>> USO FALLACE DEL MARCHIO

(41)

CASISTICA

Marchio registrato o logo aziendale (marchio non registrato)

Made in (Paese) evidente oppure

Prodotto importato da (nome, sede importatore)

Prodotto fabbricato in...

Prodotto fabbricato in

Paesi extraUE

Prodotto di provenienza extraUE Importazione

Prodotto importato da Paesi extraUE

Prodotto non fabbricato in Italia (anche con indirizzo, sito internet)

OK IMPORTAZIONE -> Legge 350/2003 - Art. 4 comma 49 bis

100% made in Italy 100% Italia

Tutto italiano

Indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia quale 100% made in Italy, 100% Italia, Tutto italiano, in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione

STOP

IMPORTAZIONE

-> Decreto- legge n.

135/2009 convertito con modificazioni con Legge n. 166/2009

(Art. 16)

>> FALSA ATTESTAZIONE

(42)

CONCLUSIONI

SEBBENE NON ESISTA UNA NORMA CHE ESPRESSAMENTE IMPONGA L’INDICAZIONE DELL’ORIGINE GEOGRAFICA NELL’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI DESTINATI AD ESSERE IMPORTATI ED IMMESSI IN CONSUMO, IL RETICOLO DELLE NORME POSTE A TUTELA DEI CONSUMATORI È COSTITUITO DA MAGLIE TALMENTE STRETTE, CHE OMETTERE O DISSIMULARE LA VERA ORIGINE GEOGRAFICA DEL PRODOTTO SIGNIFICA ASSUMERSI IL CONCRETO E CONSAPEVOLE RISCHIO DI INCORRERE IN UNA DENUNCIA PENALE O IN UNA PESANTE SANZIONE AMMINISTRATIVA E NEL SEQUESTRO DELLA MERCE, CON GRAVI RIPERCUSSIONI DI NATURA COMMERCIALE, NOTEVOLI ONERI E SPESE IMPREVISTE E, ANCORA, CON IL RISCHIO DI DOVER SUBIRE LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA PENALE DI CONDANNA E/O UN PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO.

(43)

L’ORIGINE PREFERENZIALE

(44)

SISTEMA DI SCAMBI PREFERENZIALI DI CUI E’ PARTE L’UNIONE EUROPEA

❑ Accordi bilaterali: ALBANIA AL - ALGERIA DZ - BOSNIA ERZEGOVINA BA - CAMERUN CM- CEUTA E MELILLA EA - CILE CL - CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA PS - COLOMBIA CO - COREA DEL SUD KR- EGITTO EG - EX

REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA MK - GEORGIA GE - GIORDANIA JO - ISLANDA IS - ISOLE FAEROER FO - KOSOVO XK - ISRAELE IL- LIBANO LB - MAROCCO MA - MESSICO MX - MOLDOVA MD - MONTENEGRO ME - NORVEGIA NO - PERU’ PE - SERBIA RS - SIRIA SY - SUD AFRICA ZA - SVIZZERA CH - TUNISIA TN – TURCHIA (carbone e acciaio e per i prodotti agricoli) TR - UCRAINA UA - CANADA CA -GIAPPONE JP - BOTSWANA BW - LESOTHO LS - MOZAMBICO MZ - NAMIBIA NA - SWAZILAND SZ - HONDURAS HN - COSTA RICA CR - PANAMA PA - NICARAGUA NA - EL SALVADOR SV - GUATEMALA GT - ISOLE FIJI - PAPUA NUOVA GUINEA PG - MADAGASCAR MG - MAURITIUS MU - SEYCHELLES SC - ZIMBABWE ZW - altri

❑ Accordi Unilaterali: stipulati dall’Unione Europea, prevedono la concessione di riduzioni o esenzioni daziarie ai prodotti originari di alcuni Paesi terzi nel momento in cui detti prodotti vengono importati in territorio comunitario; obiettivo di tali accordi è di favorire la competitività dei prodotti originari di Paesi meno sviluppati detassando gli stessi al momento dell’importazione nella UE.

➢PTOM (Paesi e territori d’oltremare)

➢Accordi SPG (Sistema delle preferenze generalizzate)

➢ Kosovo

❑ Accordi di Unione Doganale: Turchia - San Marino - Andorra

(45)

CONDIZIONI DEL TRATTAMENTO PREFERENZIALE

Le condizioni essenziali per ottenere il trattamento preferenziale sono:

A) l’acquisizione dell’origine preferenziale dei prodotti esportati / importati in conformità alle regole (ordinarie o speciali) di origine applicabili;

B) il trasporto diretto e documentato dei prodotti dal Paese di origine verso il Paese di importazione che riconosce il trattamento preferenziale;

C) quando previsto, rispetto del divieto di esenzione o rimborso (c.d. “no drawback”);

D) la prova documentale dell’origine preferenziale dei prodotti esportati /

(46)

REGOLE ESSENZIALI DI ORIGINE PREFERENZIALE

Beneficiano del trattamento preferenziale esclusivamente i prodotti:

A) interamente ottenuti nel Paese beneficiario;

B) ottenuti nel Paese beneficiario a partire da materie prime originarie di un Paese terzo ma sufficientemente lavorate;

C) ottenuti nel Paese beneficiario a partire da materie prime di origine preferenziale dell’altro Paese accordista dove i prodotti finiti sono importati (CUMULO BILATERALE)

D) ottenuti nel Paese beneficiario in regime di CUMULO

DIAGONALE O REGIONALE O TOTALE

(47)

PRODOTTI INTERAMENTE OTTENUTI

Si considerano interamente ottenuti nel Paese beneficiario:

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare;

g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

(48)

LAVORAZIONI SEMPRE INSUFFICIENTI A CONFERIRE L’ORIGINE

Si considerano sempre insufficienti a conferire l’origine preferenziale le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b) la scomposizione e composizione di confezioni;

c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;

h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o a tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;

n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);

(49)

LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI RITENUTE SUFFICIENTI - premessa

I prodotti che non sono interamente ottenuti, si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite all’interno di appositi elenchi tecnici allegati ad ogni accordo di libero scambio.

Le condizioni prevedono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano solo a questi materiali.

Sono previste anche regole c.d. di “tolleranza”.

(50)

CRITERI DELLE REGOLE DI ORIGINE

PREFERENZIALE CONTENUTI NEGLI ACCORDI

1) CRITERIO DEL CAMBIO DI VOCE DOGANALE

2) CRITERIO DEL VALORE LIMITE DEI MATERIALI NON ORIGINARI

3) CRITERIO DELL’OPERAZIONE SPECIFICA CHE CONFERISCE L’ORIGINE 4) TALVOLTA SI RICHIEDE RISPETTO DEL DOPPIO CRITERIO

5) SE PRESENTE PIU’ DI UNA REGOLA DI ORIGINE PER LA MEDESIMA CLASSIFICAZIONE DOGANALEL’OPERATORE ECONOMICO POTRA’

SCCEGLIERE DI APPLICARE LA REGOLA A LUI PIU’ FAVOREVOLE.

(51)

LE ALTRE CONDIZONI ACCESSORIE PER OTTENERE LA PREFERENZA

Prova del trasporto diretto delle merci

La prova del trasporto diretto è rappresentata da:

a) Un titolo di trasporto unico per il passaggio dal Paese esportatore attraverso il Paese di transito; oppure

b) un certificato di non manipolazione rilasciato dalle autorità doganali del Paese di transito; oppure

c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento

(52)

ALTRE CONDIZIONI ACCESSORIE PER OTTENERE LA PREFERENZA

Clausola denominata “NO DRAWBACK”

L'esportatore del Paese A di prodotti coperti da una prova

dell'origine è pronto a presentare in qualsiasi momento, su

richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a

comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione o

rimborso per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati

nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi

doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali

materiali sono stati effettivamente pagati.

(53)

❑ Il cumulo è un sistema che consente ai prodotti originari di un determinato Paese di essere ulteriormente trasformati o incorporati ai prodotti originari di un altro Paese, come se fossero originari di quest’ultimo;

❑ Il predetto sistema è presente e si applica, nelle sue varie forme, in tutti gli accordi preferenziali;

❑ Ove siano applicate le stesse regole sull’origine e siano siglati accordi di libero scambio, i Paesi interessati possono cumulare l’origine, per cui le lavorazioni effettuate in uno dei Paesi aderenti al sistema ed aventi ad oggetto prodotti originari di un altro Paese partner, vengono riconosciute sufficienti per l’attribuzione al prodotto finito dell’origine preferenziale del Paese in cui è avvenuta

IL “CUMULO ” DELL’ORIGINE

(54)

IL “CUMULO ” DELL’ORIGINE

Gli accordi possono prevedere le seguenti tipologie di cumulo:

a) il cumulo bilaterale, che si applica tra due Paesi che hanno concluso un accordo di libero scambio ed è limitato ai materiali originari dei due paesi partner. (Esempi: ALS UE Egitto) b) il cumulo diagonale, che si applica tra più di due Paesi, a condizione che abbiano

concluso accordi di libero scambio contenenti norme di origine identiche e disposizioni comuni per il cumulo tra di loro. (Esempio: Convenzione Regionale Pan-Euro-

Mediterranea).

c) il cumulo totale, che consente alle parti di un accordo di effettuare lavorazioni o trasformazioni su prodotti non originari nella zona di riferimento. Tutte le operazioni effettuate nei Paesi partecipanti sono prese in considerazione e si tiene conto di tutte le lavorazioni subìte da un prodotto entro l’ambito territoriale di riferimento anche se i materiali utilizzati non sono originari di uno dei Paesi partner. (Esempio: Il cumulo totale è previsto nell’ALS tra Svizzera e Tunisia).

d) il cumulo ampliato, applicabile dai Paesi SPG, che può essere concesso dalla

Commissione UE, su richiesta di un Paese beneficiario, fra un Paese beneficiario ed un Paese vincolato da un accordo di libero scambio con la UE, purché sia nei confronti

dell’UE che nei reciproci rapporti, i Paesi siano impegnati ad osservare alcune specifiche disposizioni (es, le lavorazioni devono essere superiori a quelle minime).

(55)

ORIGINE PREFERENZIALE: esempio

Voce doganale: 8402

Designazione delle merci: Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

Regole di origine

➢Regola 1

Fabbricazione:

– a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

– in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

➢Regola 2

(56)

PROVE DELL’ORIGINE PREFERENZIALE

Il trattamento preferenziale è concesso a condizione che le merci siano scortate da una delle seguenti prove documentali:

❑ Certificato di circolazione EUR.1 o EUR.MED;

❑ Dichiarazione sostitutiva del certificato EUR. 1 o EUR.MED apposta, a determinate condizioni, all’interno della fattura o packing list secondo una formula precisa;

❑ Certificato di origine FORM A (o dichiarazione sostitutiva) relativamente alle sole preferenze unilaterali concesse all’importazione nella U.E. dei prodotti originari dei Paesi beneficiari del Sistema di Preferenze Generalizzate. Dal 1°

gennaio 2017, il FORMA A gradualmente sostituito da attestazione dell’esportatore S.P.G. registrato (REX);

❑ Certificato di circolazione A.TR., valido solo negli scambi con la Turchia di

prodotti industriali (per i prodotti agricoli e siderurgici si usa Eur 1, in quanto

questi prodotti sono oggetto di accordo preferenziale)

(57)

PROVE DELL’ORIGINE PREFERENZIALE

Il certificato EUR.1 o EUR-MED può essere sostituito da una dichiarazione di origine su fattura, resa da qualsiasi operatore nel caso in cui il valore della spedizione sia inferiore o uguale ad un dato importo stabilito nel relativo accordo:

nella maggior parte dei casi il limite è fissato a 6000,00 Euro, anche se talvolta possono essere previsti limiti inferiori.

Per spedizioni di valore superiore a tale limite stabilito, la dichiarazione di origine su fattura può essere apposta unicamente dai soggetti in possesso dello status di esportatore autorizzato.

La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata all’Agenzia delle dogane competente per territorio in base alla sede dell’azienda esportatrice.

Nel caso in cui l’Agenzia riscontri le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione,

(58)

Dichiarazione sostitutiva in fattura per valore non superiore a 6000 euro

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale . . . .

Luogo e data...

Firma dell’esportatore ………

(59)

Dichiarazione sostitutiva su fattura dell’esportatore autorizzato

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.. . . .) dichiara che, salvo

indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale . . . . . . .

Luogo e data...

Firma dell’esportatore ………

(60)

ORIGINE PREFERENZIALE: nuove procedure per la predisposizione delle prove di origine

Dichiarazioni del fornitore e loro utilizzazione

1. Nel fornire all’esportatore o all’operatore le informazioni necessarie per determinare il carattere originario delle merci ai fini delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l’Unione e alcuni paesi o territori (carattere originario preferenziale), il fornitore può emettere la “dichiarazione del fornitore”.

2. Per ciascuna spedizione di merci è redatta una DICHIARAZIONE del fornitore distinta, tranne nei casi di DICHIARAZIONI A LUNGO TERMINE.

3. La dichiarazione è contenuta nella fattura commerciale relativa a detta spedizione oppure in un bollettino di consegna o in un qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in modo sufficientemente particolareggiato per consentirne l’identificazione.

4. La dichiarazione (relativa ad una singola spedizione) può essere fornita in qualsiasi momento, anche dopo la consegna delle merci.

(61)

Dichiarazione a lungo termine del fornitore (c.d. LONG TERM DECLARATION)

1. Quando un fornitore invia regolarmente spedizioni di merci a un esportatore o a un operatore e si prevede che il carattere originario delle merci di tutte queste spedizioni sia lo stesso, il fornitore può presentare un’unica dichiarazione a copertura di invii successivi di tali merci (dichiarazione a lungo termine del fornitore). La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data della compilazione.

2. La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere redatta con effetto retroattivo per merci consegnate prima della compilazione. Tale dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un

ORIGINE PREFERENZIALE: nuove procedure

per la predisposizione delle prove di origine

(62)

Dichiarazione a lungo termine del fornitore (c.d. LONG TERM DECLARATION)

La dichiarazione di origine del fornitore è il documento che l’esportatore è tenuto a richiedere ai propri fornitori UE per poter calcolare, dichiarare e provare l’origine preferenziale dei prodotti esportati, ai fini dell’emissione di Eur1.

La novità rispetto alla normativa previgente è che il fornitore può inviare ai clienti una dichiarazione a lungo termine con durata massima di 24 mesi, con possibilità di stabilire un periodo di validità della dichiarazione (data di inizio e fine) che potrà coprire periodi passati e futuri.

La dichiarazione a lungo termine riporta quindi tre date: la data in cui la dichiarazione è compilata (data di rilascio); la data di inizio del periodo di validità (data di inizio), che non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore di 6 mesi dopo tale data; la data di termine del periodo (data di termine), che non può essere posteriore a 24 mesi dopo la data di inizio.

ORIGINE PREFERENZIALE: nuove procedure

per la predisposizione delle prove di origine

(63)

Dichiarazione del fornitore per singola spedizione di prodotti aventi carattere originario nell’ambito di un regime preferenziale

Allegato 22-15 Reg. UE 2447-2015

Il sottoscritto dichiara che le merci descritte in questo documento …..…(1) sono originarie ...(2) (AD ES.: UNIONE EUROPEA)e rispondono alle norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con (3) (AD. ES. SVIZZERA) Dichiara (4):

Cumulo applicato con ……….. ( norme del paese / dei paesi)

Cumulo non applicato

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la documentazione giustificativa.

……….(5)

……….(6)

……….(7)

(1) Se le merci interessate sono solo alcune di quelle descritte nel documento, esse devono essere chiaramente indicate e contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente:

“… descritte in questa fattura e contrassegnate ……. sono originarie …………”

(2) La Comunità, lo Stato membro o un Paese partner

(64)

Dichiarazione del fornitore a lungo termine per prodotti aventi carattere originario nell’ambito di un regime preferenziale

Allegato 22-16 reg. UE 2447 / 2015

Il sottoscritto dichiara che le merci di seguito descritte:

……..……..…(1)

………..……..(2)

…….. ……..…

che sono regolarmente fornite a ….…....…(3) sono originarie AD. ES. UNIONE EUROPEA(4) e rispondono alle norme in materia d’origine che regolano gli scambi preferenziali con AD. ES. SVIZZERA (5).

Dichiara (6)

Cumulo applicato con ……….. ( norme del paese / deipaesi)

Cumulo non applicato

La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal …... al ... (7).

Si impegna ad informare immediatamente ………. della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la documentazione giustificativa.

………..(8)

………..(9)

………..(10) (1) Descrizione

(2) Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture (es. numero del modello (3) Nome della società rifornità

(4) La Comunità, lo stato membro o un paesepartner (5) Indicare il paese o i paesi partner interessati

(6) Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei Paesi con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneodell’origine.

(7) Inserire le date. Il periodo non dovrebbe superare i 24 mesi

(65)

Le dichiarazioni ed i certificati di origine preferenziale o non preferenziale possono essere soggetti a controllo sia all’atto del loro rilascio, sia a posteriori nel termine di 3 anni (salvo casi particolari nei quali l’Autorità può andare oltre tale termine).

I controlli effettuati all’atto del rilascio della prova di origine sono normalmente di natura documentale.

Diversamente, i controlli effettuati a posteriori sono spesso accompagnati da accesso amministrativo presso l’impresa esportatrice o importatrice.

Nei casi in cui l’Autorità emette notizia di reato a carico di un esportatore o importatore per ipotesi penalmente rilevanti, l’accesso presso l’impresa esportatrice o importatrice può assumere la forma della perquisizione di uffici, archivi, corrispondenza telematica etc.

ACCERTAMENTO DELL’ORIGINE E RISCHI SANZIONATORI

(66)

ACCERTAMENTO DELL’ORIGINE E RISCHI SANZIONATORI

Se a seguito delle verifiche si dovesse accertare che il certificato di origine è irregolare, ossia emesso senza rispettare i requisiti stabiliti dall’accordo di libero scambio, il certificato di origine preferenziale viene annullato portando una duplice conseguenza:

❑ L’importatore si troverà a dover versare i dazi non versati all’atto dell’importazione e pagare la sanzione qualora sia prevista dalla normativa interna del Paese accordista.

❑ L’autorità doganale emette una denuncia di reato per falso ideologico nei confronti del legale rappresentante dell’azienda esportatrici e dell’eventuale delegato alla firma, per aver violato l’art. 483 del codice penale.

L’emissione di un certificato di origine preferenziale è subordinato ad una dichiarazione che l’esportatore rende davanti ad un pubblico ufficiale, assumendosi la responsabilità della veridicità delle proprie dichiarazioni.

Qualora tali dichiarazioni si dovessero rivelare false, l’esportatore non può addurre la buona fede, dichiarando di non conoscere la normativa relativa all’origine preferenziale.

Nel momento in cui un soggetto rilascia una dichiarazione davanti al pubblico ufficiale afferma, infatti, anche di conoscere la normativa e di rispettarla.

Ciò vale anche per i fornitori che rilasciano la dichiarazione di origine preferenziale.

(67)

L’origine della merce che, nell’ambito degli accertamenti condotti dall’Agenzia Dogane o da altre Autorità, si ipotizza errata o falsa può comportare, a seconda dei casi:

1. La revisione dell’accertamento doganale degli elementi contabili dipendenti dall’origine (ad es. dazio preferenziale, dazio antidumping), con revoca del trattamento preferenziale concesso, recupero delle maggiori imposte e relativi interessi;

2. L’applicazione delle eventuali misure di politica commerciale associate all’origine accertata;

3. L’apertura di un procedimento penale per vari reati ipotizzabili (ad es. falso ideologico, falso materiale, contrabbando, false o fallaci indicazioni di origine sui prodotti) e conseguenti sanzioni penali pecuniarie e/o della reclusione;

ACCERTAMENTO DELL’ORIGINE E RISCHI SANZIONATORI

(68)

INFORMAZIONE VINCOLANTE SULL’ORIGINE (I.V.O.)

❑ E’ lo strumento volto a definire in modo certo ed univoco l’origine - preferenziale o non preferenziale - di un prodotto, sia all’importazione che all’esportazione.

❑ Fonte normativa: articoli 33 e ss. Reg. UE n. 952/2013

❑ Procedura nazionale: Circolare dell’Agenzia delle Dogane n.

8/D del 08/05/2013

(69)

INFORMAZIONE VINCOLANTE SULL’ORIGINE (I.V.O.)

❑ Attraverso tale strumento, le aziende interessate possono ottenere una determinazione certa e condivisa circa l’origine dei prodotti importati o esportati, assicurandosi in questo modo una più agevole e rapida esecuzione delle formalità di sdoganamento.

L’informazione vincolante, una volta rilasciata, impegna le

amministrazioni di tutti gli Stati membri ad attenersi al

contenuto della stessa, riducendo di fatto i tempi e i costi delle

formalità doganali nonché la possibilità che insorgano

contestazioni.

(70)

INFORMAZIONE VINCOLANTE SULL’ORIGINE (I.V.O.)

❑ La richiesta di rilascio di deve essere redatta su un apposito nuovo formulario, reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e indirizzata all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente in relazione al luogo in cui il richiedente è stabilito o in cui l’IVO deve essere utilizzata.

❑ L’IVO viene rilasciata gratuitamente dalla Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali, entro 120 giorni dall’accettazione della richiesta.

❑ Ha una validità di tre anni.

(71)

LE NOVITA’ IN MATERIA DI ORIGINE DELLE MERCI

➢ Negli scambi con i Paesi SPG, dal 1° gennaio 2017 è prevista l’applicazione del Sistema c.d. REX (Registered Exporter System), che prevede l’abolizione del Form A (documento che sostituisce l’EUR.1 per provare l’origine preferenziale delle merci importate nella UE sa Paesi SPG) e la sua sostituzione con dichiarazioni di origine su fattura da parte degli operatori economici riconosciuti come Esportatori Registrati in tali Paesi, in autocertificazione.

Anche gli operatori economici dell’UE che esportano nel quadro del cumulo bilaterale con i Paesi SPG dovranno essere registrati nello Stato membro in cui sono stabiliti.

Per spedizioni di valore inferiore a 6000 euro, non è necessaria tale registrazione.

Periodo transitorio >> i Pasi SPG avranno tempo fino al 2020 per implementare il sistema REX;

nelle more, validità del Form A.

➢ Nell’ambito dell’accordo preferenziale UE-Corea del Sud non è ammesso il certificato Eur1, per cui per esportare verso tale Paese è necessario ottenere lo status di esportatore autorizzato per apporre la dichiarazione di origine preferenziale su fattura (per spedizioni di valore inferiore a 6000 euro, non è necessario lo status di esportatore autorizzato).

(72)

LE NOVITA’ IN MATERIA DI ORIGINE DELLE MERCI

➢ Nell’ambito dell’accordo di libero scambio UE- GIAPPONE (JEFTA) entrato in vigore il 1°

febbraio 2019, non è ammesso il certificato Eur1.

Analogamente a quanto già avviene nell’ambito degli scambi preferenziali tra UE e Canada, gli esportatori unionali che vorranno rilasciare dichiarazioni di origine preferenziale su fattura nell’ambito degli scambi con il Giappone devono registrarsi al sistema REX (Registered Exporter), presentando domanda di registrazione all’ufficio doganale competente territorialmente.

Coloro i quali, invece, hanno già provveduto alla propria registrazione al REX nell’ambito dell’accordo CETA tra Canada e UE, potranno utilizzare automaticamente il proprio numero REX anche per la compilazione di dichiarazioni di origine per prodotti originari dell’UE esportati verso il Giappone.

Anche in tale ipotesi, una dichiarazione di origine può essere compilata da un esportatore che non sia registrato al REX, a condizione che il valore della merce originaria non superi 6.000 €.

Il modello di domanda di registrazione al Sistema REX è rappresentato dall’allegato 22-06 bis del Reg. di Esecuzione 2447/2015 (RE), modificato dal Reg. di Esecuzione 604/2018.

(73)

NUOVI CERTIFICATI DI ORIGINE LE LINEE GUIDA DEL MISE

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato, con nota 62321 del 18 marzo 2019, le linee guida contenente le nuove Disposizioni per il rilascio dei certificati d'origine delle merci da parte delle Camere di Commercio, elaborate d'intesa con Unioncamere.

Dall’ultima edizione delle linee guida (2009) sono intervenuti, tra gli altri, due importanti eventi:

1. entrata in vigore, il 1° maggio 2016, del Codice Doganale dell'Unione (R. 952/13) e delle relative disposizioni attuative, il Regolamento delegato (2446/15) e quello di esecuzione (2447/15) -> eccezioni

La nuova normativa doganale, pur non mutando le precedenti definizioni di origine non preferenziale delle merci, ha inaspettatamente soppresso ogni riferimento alla sua certificazione per l'export, dettagliatamente regolamentata, invece, dagli abrogati Codice Doganale Comunitario e dalle connesse Disposizioni di applicazione.

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