• Non ci sono risultati.

Anno 52 29 luglio 2021 N. 230Parte prima - N. 18REGIONE EMILIA-ROMAGNALEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2021, N.12

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Anno 52 29 luglio 2021 N. 230Parte prima - N. 18REGIONE EMILIA-ROMAGNALEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2021, N.12"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Anno 52 29 luglio 2021 N. 230

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 18

BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2021, N.12

RATIFICA DELL’INTESA INTERREGIONALE TRA LE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA, VENETO E PIEMONTE CONCERNENTE L’ATTRI- BUZIONE DI FUNZIONI AD AIPO IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ CICLISTI- CA E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2001, N. 42 E DELL’ANNESSO ACCOR- DO COSTITUTIVO

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 22 novembre 2001 n. 42 Art. 3 - Modifiche dell’Accordo costitutivo dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), annesso alla legge regionale 22 novembre 2001 n. 42

Art. 4 - Efficacia

Art. 1 Oggetto e finalità

1. La presente legge, in conformità all'articolo 25, com- ma 1, e all’articolo 28, comma 4, lettera h) dello Statuto regionale e all'articolo 21, comma 4, della legge regiona- le 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del- le politiche e del diritto dell'Unione Europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 del- lo Statuto regionale), ratifica l’Intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte concernente l’attribuzione di funzioni ad AIPO in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica. Sulla base di tale intesa sono integrate le funzioni amministrative già eserci- tate dall’Agenzia interregionale per il fiume Po, AIPO, in attuazione della legge regionale 22 novembre 2001, n. 42 (Istituzione dell'Agenzia Interregionale del fiume Po (AI- PO)) e delle leggi regionali istitutive vigenti presso le altre Regioni costituenti l’Agenzia, nonché dell’Accordo costi- tutivo approvato con le stesse.

Art. 2

Modifiche alla legge regionale 22 novembre 2001 n. 42 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 22 novembre 2001 n. 42 è inserito il seguente comma:

“1 bis. L’Agenzia può svolgere altresì, purché compatibili con le funzioni di cui al comma 1, i compiti e le attività rela- tivi alla progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i com- piti e i poteri di autorità espropriante relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche di propria competenza e relative al baci- no idrografico del fiume Po, secondo le modalità individuate in specifici accordi con le Regioni interessate.”

Art. 3

Modifiche dell’Accordo costitutivo dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), annesso alla legge regionale 22 novembre 2001 n. 42 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 dell’Accordo costitutivo dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), annesso al- la legge regionale n. 42 del 2001è inserito il seguente comma:

“2 bis. L’Agenzia può svolgere i compiti e le attività di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche di propria competenza e relative al bacino idrografico del fiume Po, previa stipula di accordi con le Regioni interessate che definiscono, tra l’altro, l’am- montare delle relative risorse assegnate allo scopo.”

Art. 4 Efficacia

1. L’efficacia dell’Intesa e delle conseguenti modifiche alla legge regionale n. 42 del 2001 recante “Istituzione dell’A- genzia Interregionale del fiume Po (AIPO)” e all’annesso

“Accordo costitutivo dell’Agenzia Interregionale per il fiu- me Po” decorre dall’entrata in vigore dell’ultima delle leggi regionali di ratifica dell’intesa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Uffi- ciale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e far- la osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 luglio 2021 STEFANO BONACCINI

(2)

29-7-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 230 2

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 937 del 21 giu- gno 2021; oggetto assembleare n. 3606 (XI Legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 50 del 23 giugno 2021;

- assegnato alla III Commissione assembleare permanente “Territorio, Ambiente, Mobilità”;

- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/2021 del 14 luglio 2021, con preannuncio di richiesta di relazione orale del relatore della Commissione, con- sigliere Matteo Daffadà, nominato dalla Commissione in data 7 luglio 2021;

- approvato dall’Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 21 luglio 2021, alle ore 22:22, atto n. 26/2021.

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Stefano Bonaccini – Direttore responsabile: Giuseppe Pace – Responsabile Redazione: Lorella Caravita

Documento firmato digitalmente da Caravita Lorella

Riferimenti

Documenti correlati

art. Modifica della legge regionale n. 10 - Servizio sanitario regionale - Risorse aggiunti- ve correnti. Modifiche alla legge regionale n. 11 - Lavori d’urgenza e provvedimenti in

di stabilità 2016)), l’Organismo strumentale per gli inter- venti europei della Regione Emilia-Romagna, avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei. L’Organismo

CONTRIBUTI ALLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SOCIALI PER LA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE ED ACQUISTO DI IMMOBILI DESTINATI O DA DESTINARE A

U01511 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE TRASFERITO A SEGUITO DEL

2. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’As- semblea legislativa dettano specifiche indicazioni costituenti best practices affinché nella relazione illustrativa dei

legge Regionale 29 noVemBRe 2019, n.25 RATIFICA INTESA INTERREGIONALE TRA LE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA, VE- NETO E PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

art. entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, gli enti del sistema delle amministrazioni regiona- li di cui all’articolo 1, comma 3 bis, lettera d), della legge

Le osservazioni così formulate dalla Regione sono poi inviate al Governo e alle Ca- mere che ne possono tenere conto in sede di dialogo politico con le istituzioni euro- pee, al