MANCANO TABELLE IN FONDO AL TESTO
Dr. Filippo Pantano
Direttore Generale Iriana Assicurazione
AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI LIQUIDAZIONE DEI DANNI BIOLOGICO E MORALE
I Magistrati del Tribunale di Ravenna addetti al settore civile hanno ritenuto di dover procedere all’attualizzazione e al perfezionamento del sistema di liquidazione secondo il c.d. metodo pisano in atto adottato, secondo una ormai diffusa tendenza giurisprudenziale. I limiti evidenziati dall’attuale sistema liquidativo risiedono nell’eccessiva rigidità del valore unico del punto d’invalidità
determinato per adeguamento monetario del valore medio di liquidazione delle c.d.
micropermanenti secondo le risultanze di una ormai risalente indagine statistica per cui ad un’elevata valorizzazione dell’invalidità micropermanente fa riscontro un’ingiustificata
compressione relativa, pur nell’applicazione di correttivi di carattere equitativo, dei risarcimenti liquidati in presenza di postumi gravi e gravissimi. Al mutamento degli attuali parametri reca supporto l’osservazione delle liquidazioni mediamente praticate presso gli uffici giudiziari presi a riferimento del dibattito dottrinale e dal commento dei pratici, come i valori di riferimento
considerati in sede assicurativa, (non solo nel ramo r.c.a.), intendendosi questi come indici del
“diritto vivente”.
Fermo il potere-dovere del giudicante ad adeguare la liquidazione al caso concreto cogliendone, ove sussiste, ogni ulteriore peculiarità, si ritiene che parametri tipici della liquidazione vadano individuati nella gravità della lesione, con l’adozione di un valore di punto variabile in aumento in ragione del grado di invalidità (mediante aumenti fissi di £. 50.000 per ogni punto d’invalidità a partire dal valore base, per l’anno ’97, di £. 1.050.000, fino al, conseguente, valore massimo di £.
6.000.000), dell’età del danneggiato, quale indice prospettico del pregiudizio subito (con individuazione di sei fasce d’età di cui corrisponde la singola percentuale di liquidazione del risarcimento determinato secondo il precedente parametro della gravità dei postumi:
Anni 1-15 = 100%, 16-30 = 95%, 31-45 = 85%, 46-60 = 75%, 61-75 = 60%, oltre = 40%). Gli importi indicativi così ricavati sono poi adeguati giusta media annuale dei valori monetari rilevati dall’Istat (per gli anni pregressi con decurtazione pari al saggio inflazionistico complessivo del periodo: fonte Osservatorio mensile Sole 24 ore). Restano invariati i valori di liquidazione delle invalidità temporanee (per il ‘97: £ 63.000/die per l’I.T.T., £. 31.500/die per l’I.T.P.).
La quantificazione, come sopra, del danno biologico costituisce parametro per la liquidazione del danno morale, indicativamente in ragione del 50%, tenendosi peraltro conto della maggiore variabilità determinata dalla necessità di ponderare nel caso concreto gli indici penalistici di gravità del reato e delle sue conseguenze a carico dell’offeso.
Nel caso di morte della persona, ai fini del risarcimento del danno morale ai superstiti si determina il risarcimento che sarebbe spettato al de cuius in ipotesi dell’invalidità del 100% (pari quindi al 50% del danno biologico) e sull’importo di riferimento così ottenuto, si determinano le somme in frazione spettanti pro capite ai congiunti (stante l’invalidità del pregiudizio di risarcirsi, senza diretta rilevanza del concorso degli aventi diritto), tenendosi conto, fra l’altro, del grado di prossimità della parentela e dello stato di convivenza o meno (indici già considerati in sede di proposte legislative in materia).
Tagete n. 3-1997 Ed. Acomep