PAOLA LICCI Cass., sez. un., 2 maggio 2017, n. 10648.
L’IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE E IL MANCATO DEPOSITO DELLA RELATA DI NOTIFICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione tornano, con la pronuncia in commento, ad esaminare la questione relativa all’improcedibilità del ricorso per mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata.
In particolare, prendendo le distanze dal precedente orientamento espresso nel 1998 (Cass. sez. un., 25 novembre 1998, n. 11932, in Giur. It., 1999, 1584) e confermato nel 2009 (Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n.
9005, in Riv. Dir. Proc., 2010, 180 con nota di Auletta, Della Pietra e in Giur. It., 2010, 382 con nota di Vanz), stabiliscono i limiti di operatività della sanzione prevista dall’art. 369 c.p.c., escludendone l’applicazione al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove tale relata risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.
Secondo la posizione giurisprudenziale finora sostenuta l’improcedibilità costituiva la giusta sanzione da comminare ai danni del ricorrente che non avesse dato prova della tempestività della sua impugnazione e, pertanto, della sua ammissibilità. Partendo dal dato testuale dell’art. 369 c.p.c., che prevede che il deposito della sentenza impugnata e della relazione di notifica debbano avvenire a pena di improcedibilità con il deposito del ricorso, la Corte ribadiva l’operatività della sanzione ivi stabilita, senza ammettere eccezioni, neppure nel caso in cui il controricorrente non avesse lamentato la tardività della proposizione del ricorso per cassazione. Né poteva considerarsi attività equipollente a quella di produzione della relazione di notificazione da parte del ricorrente l’eventuale deposito della copia proveniente del controricorrente o la circostanza che nel fascicolo trasmesso dal giudice a quo fosse contenuta copia della relazione di notifica.
Le Sezioni unite oggi, nel confermare che la sanzione dell’improcedibilità non può escludersi né può operare un’interpretazione abrogativa dell’art. 369 c.p.c. senza intervento normativo, chiariscono, invece, che può essere ammessa un’attività equipollente a quella del deposito della relata da parte del ricorrente. In particolare, partendo dall’idea che occorra, in punto di giudizio di cassazione, ricercare un equilibrio tra le regole di accesso all’impugnazione e il diritto a un equo processo, le Sezioni unite riconoscono che il deposito della relazione di notificazione eseguita dal controricorrente vale a produrre i medesimi effetti della produzione imposta al ricorrente, sicchè ove con il deposito dell’atto ex art. 369 c.p.c. sia allegata anche la sentenza completa dell’attestazione di notifica, l’improcedibilità del ricorso non potrà essere dichiarata.
Se il documento è infatti già nella disponibilità del giudice in ragione dell’attività compiuta dalla controparte, tanto vale a raggiungere lo scopo, ovvero la conoscibilità del documento stesso entro determinati e circoscritti limiti di tempo. Non sarebbe invece possibile, ribadisce la Corte, consentire la produzione sine die.
Ove invece si escludesse tale interpretazione più elastica, si finirebbe per rendere la sanzione dell’improcedibilità incongrua, irragionevole e sproporzionata rispetto alla violazione commessa.