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Sull'istanza di sostituzione  della misura coercitiva

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(1)

TRIBUNALE DI TORINO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

__________________________________________________________________________________________________________________

Proc. n. 30120/2012 R.G. N.R.

Proc. n. 24391/2012 R.G. G.I.P.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI sull’istanza di sostituzione della misura coercitiva presentata nell’interesse di TIZIO

detenuto presso la casa circondariale di Torino difeso di fiducia dall’avv. XXXX del Foro di Torino

v i s t o

il parere del pubblico ministero favorevole all'accoglimento dell’istanza;

r i l e v a t o

- che, immutato il quadro indiziario, la fondatezza del quale è stata comunque confermata dalla intervenuta sentenza di applicazione pena, risultano se non venute meno quantomeno affievolite le esigenze cautelari descritte nel provvedimento applicativo della misura, con specifico riferimento al pericolo di reiterazione di delitti analoghi a quelli oggetto di condanna;

- che, in particolare, l’imputato ha confessato l’addebito ed è addivenuto ad una transazione con la persona offesa, risarcendo il danno di euro 1.550,00, somma comprensiva del danno morale e delle spese sostenute dalla p.o. per presentarsi all'udienza fissata per il riconoscimento, nonché impegnandosi a versare l'ulteriore somma di euro 900,00 ad integrale risarcimento del danno;

- che tale contegno denota l'intervenuta resipiscenza del condannato, che, unitamente considerata al tempo già trascorso in regime cautelare (circa sette mesi), consente di ritenere che le esigenze cautelari di natura special preventiva pur persistenti nella specie possano trovare un’adeguata salvaguardia anche con una misura, pur detentiva, meno grave di quella in atto, segnatamente con quella prevista dall’art. 284 c.p.p.;

- che SEMPRONIA, fidanzata del condannato, con dichiarazione allegata all'istanza della difesa, ha dato la propria disponibilità ad ospitare TIZIO presso l'alloggio assegnatole dall'ATC Torino

- che, allo scopo di fare fronte in modo adeguato ai pericula libertatis sussistenti nella specie, considerato il precedente per evasione (seppure non ostativo alla concessione della misura cautelare degli arresti domiciliari ex art. 284, comma 5 bis, c.p.p., ma comunque indicativo di una propensione a sottrarsi alle prescrizioni connesse a detta misura) e di scongiurare dunque che il condannato vìoli le prescrizioni in materia di arresti domiciliari, appare necessario applicare nei confronti dell’indagato il braccialetto elettronico a norma dell’art. 275 bis c.p.p. e D.M. 2 febbraio 2001, subordinatamente alla manifestazione del consenso da parte dello stesso, da raccogliere a cura della Polizia Penitenziaria; in caso di diniego dell’interessato all’applicazione del braccialetto elettronico, sarà mantenuta la misura della custodia in carcere; la Polizia Penitenziaria dovrà immediatamente trasmettere copia della dichiarazione di consenso o di dissenso dell’interessato all’applicazione del braccialetto elettronico a questo giudice, al pubblico ministero ed alla Stazione dei Carabinieri di Moncalieri territorialmente competente per i controlli; l’ufficiale o l’agente di polizia incaricato di eseguire l’ordinanza dovrà dare immediata comunicazione a questo giudice dell’eventuale impossibilità di dare esecuzione al provvedimento per inidoneità del luogo ovvero per problematiche di natura tecnica;

(2)

TRIBUNALE DI TORINO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

__________________________________________________________________________________________________________________

P.Q.M.

in accoglimento dell’istanza,

SOSTITUISCE

nei confronti dell’imputato summenzionato la misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso l’abitazione di SEMPRONIA presso l'alloggio assegnatole;

DISPONE

che nei confronti dell’indagato summenzionato sia applicato il braccialetto elettronico a norma dell’art. 275 bis c.p.p. subordinatamente all’acquisizione del consenso dello stesso a cura della Polizia Penitenziaria; in caso di diniego all’applicazione del braccialetto elettronico, sarà mantenuta la custodia in carcere;

DISPONE

che la Polizia Penitenziaria trasmetta immediatamente copia della dichiarazione di consenso o di dissenso dell’interessato all’applicazione del braccialetto elettronico a questo giudice, al pubblico ministero ed alla Stazione dei Carabinieri di Moncalieri, territorialmente competente per i controlli;

DISPONE

che la presente ordinanza di sostituzione della misura sia eseguita, previo acquisizione del consenso dell’interessato all’applicazione del braccialetto elettronico, entro il 24 luglio 2013;

IMPONE

all’indagato il divieto di allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari se non dietro autorizzazione della A.G. competente, avvisandolo, in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte, la misura potrà essere sostituita con la custodia in carcere;

AVVISA

l’indagato che ha accettato l’applicazione del braccialetto elettronico che è tenuto a agevolare le procedure di relativa installazione e ad osservare le altre prescrizioni attinenti il dispositivo di controllo; nel caso in cui si rifiuti di applicare il braccialetto elettronico, sarà ripristinata la custodia in carcere;

DISPONE

la traduzione dell’indagato presso il luogo degli arresti domiciliari con scorta a cura della Polizia Penitenziaria;

DISPONE

che l’ufficiale o l’agente di polizia incaricato di eseguire l’ordinanza dia immediata comunicazione a questo giudice dell’eventuale impossibilità di dare esecuzione al provvedimento per inidoneità del luogo ovvero per problematiche di natura tecnica;

MANDA

alla Cancelleria per gli adempimenti di legge e perché copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Direzione della casa circondariale.

Così deciso in Torino il 18 luglio 2013

IL GIUDICE Dott.ssa Alessandra Bassi

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