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PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: ACCORDO INAIL - GRUPPO RIVA FIRE

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Academic year: 2022

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PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: ACCORDO INAIL - GRUPPO RIVA FIRE

INAIL – Istituto Nazionale per l’ Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con sede legale in Roma alla P.zza Giulio Pastore 6, in persona del Presidente avv. prof. Vincenzo Mungari; e RIVA FIRE SPA, con sede in Milano al V.le Certosa 241, in persona del Direttore delle Relazioni Industriali dott. Pietro de Biasi, anche in qualità di Società capogruppo e controllante:

RIVA ACCIAIO ILVA SPA ILVAFORM

MAGAZZINI CELESTRI INNSE CILINDRI

MUZZANA TRASPORTI ILVA SERVIZI MARITTIMI SANAC

Premesso che:

- che l’INAIL presiede - ex lege - alla gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in attuazione dei principi dettati dagli artt. 3, 32 e 38 della Carta Costituzionale;

- che i compiti dell’Istituto sono disciplinati da atti normativi, in primo luogo dal “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali” emanato con il DPR n. 1124 del 30 giugno 1965 e successive integrazioni e modificazioni;

- che il D.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000 - “Attuazione della delega di cui all’art. 55, comma 1, della legge 144 del 17 maggio 1999, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” ha ridefinito l’assetto normativo della materia attraverso – tra l’altro – la riforma delle tariffe e dei premi, le innovazioni sul piano delle

prestazioni, l’estensione delle tutele dell’assicurazione, la previsione di incentivi ed agevolazioni, oltre che la semplificazione e lo snellimento delle procedure al fine di garantire maggiore speditezza all’azione amministrativa;

- che l’INAIL intende attuare e valorizzare le linee guida della riforma attraverso il confronto con le realtà produttive del Paese, nel rispetto delle reciproche prerogative derivanti dai rispettivi obblighi e dalle diverse finalità e funzioni;

- che RIVA FIRE SPA è la Società capo fila del Gruppo RIVA, il quale ultimo, con una produzione complessiva di acciaio di circa 14,5 milioni di tonnellate, localizzata in 10 differenti paesi, anche extraeuropei, costituisce una realtà industriale che si colloca tra i primi produttori del mondo del settore;

- che il gruppo di rilevanza nazionale ed internazionale occupa attualmente in Italia 20.374 degli oltre 25.000 dipendenti;

- che in particolare lo stabilimento di Taranto, con una produzione potenziale di 10 milioni di tonnellate, nel cui ambito sono occupati – ad oggi- oltre 13.000 dipendenti, nonchè lo stabilimento di Genova, ove all’esito della ristrutturazione in atto, opereranno stabilmente oltre 2000 dipendenti, costituiscono siti strategici per le politiche industriali del Gruppo;

- che soprattutto nelle aree territoriali ove insistono detti siti industriali si è posta all’attenzione la ricerca di una più definita regolamentazione della procedura di accertamento ed indennizzo degli eventi infortunistici e delle patologie professionali denunciate;

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- che tale esigenza è rilevante per entrambe le parti, ai fini di una più puntuale e completa esplicazione dell’azione amministrativa e delle gestione aziendale;

- che è pertanto interesse delle parti pervenire alla individuazione e fissazione di procedure condivise, nel rispetto delle reciproche competenze, che agevolino l’efficacia e tempestività della trattazione dei casi relativi alle denunce degli infortuni e di malattia professionale;

- che l’individuazione di tali procedure favorirebbe l’efficacia dell’azione di monitoraggio e

prevenzione degli infortuni e malattie professionali, con conseguente riduzione dei rischi e dei costi, economici e non, scaturenti da detti eventi;

- che INAIL e RIVA FIRE SPA concordemente ritengono necessario mettere in atto tutte le iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, che potranno essere meglio identificate con riferimento alle peculiari caratteristiche delle singole realtà territoriali e regionali;

- che è altresì utile e opportuno perfezionale l’attività istruttoria,sia sotto il profilo sanitario che sotto il profilo dell’esposizione al rischio dedotto, relativa ai casi di volta in volta oggetto di esame;

- che le parti concordano, infine, sulla necessità che nei limiti e con le modalità previsti dall’ordinamento giuridico, i provvedimenti amministrativi adottati dall’Inail siano

tempestivamente conoscibili da parte dei soggetti che sono direttamente od indirettamente interessati dagli effetti dell’attività dell’Istituto;

tanto premesso

tra INAIL e RIVA FIRE SPA, in proprio e quale controllante le Società del Gruppo Riva, si conviene quanto segue in ordine ai rispettivi obblighi e prerogative nell’ambito del procedimento per l’accertamento e l’eventuale indennizzo degli infortuni e delle malattie professionali di dipendenti e collaboratori del Gruppo.

1.1 fase amministrativa

Al fine di agevolare la completezza, l’efficacia e la tempestività della trattazione delle denunce di infortunio e malattia professionale le parti concordano, nell’ambito del quadro normativo vigente, quanto di seguito indicato.

1.1 Richiesta della denuncia

1.1 a) Gli Uffici INAIL territorialmente competenti, a seguito dell’istanza fatta pervenire dal lavoratore o da suo rappresentante, avranno cura di effettuare tempestiva richiesta (max 1 mese dalla ricezione) all’Azienda datrice di lavoro per la presentazione del modulo di denuncia dell’infortunio e malattia professionale;

1.1 b) Al fine di consentire al datore di lavoro il puntuale invio della denuncia all’INAIL e di favorire così, l’immediato avvio del procedimento amministrativo, l’INAIL stesso si impegna ad illustrare alle parti interessate le modalità dettate dagli artt. 52 e ss del Testo Unico che prevedono, da parte del lavoratore, la tempestiva comunicazione dell’evento professionale al proprio datore di lavoro.

1.1. c) l’Azienda datrice di lavoro curerà la tempestiva comunicazione all’INAIL dei dati previsti dall’art. 53 TU, nonché di ogni ulteriore informazione o documentazione attinente alle circostanze in cui è avvenuto l’infortunio, ovvero occorrente per la valutazione del rischio lavorativo

riguardante la tecnopatia denunciata, ivi compresi eventuali scritti e deduzioni esplicativi;

1.2 Istruzione della pratica

Ove ritenuto opportuno, l’INAIL richiederà all’Azienda, entro gg. 30 dalla trasmissione dei dati in possesso del datore di lavoro, l’ulteriore documentazione o gli approfondimenti giudicati necessari

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per la definizione della pratica in sede amministrativa. L’Azienda riscontrerà la richiesta entro i successivi 30 gg.

1.3 Acquisizione documentazione medica

Nel corso di apposito incontro fissato presso la competente sede territoriale dell’Istituto assicuratore tra i medici INAIL ed il medico competente della Società datrice, nel rispetto della vigente

normativa sulla privacy (D. Lgs. n. 196/2003), i sanitari INAIL esamineranno la documentazione detenuta e prodotta dal medico competente nel corso della riunione, con riferimento alle denunce pervenute a RIVA Fire SpA e/o alle altre Società del Gruppo Riva e/o all’INAIL nei 30 giorni precedenti. I sanitari INAIL potranno richiedere integrazioni, informazioni e chiarimenti utili a favorire la congruità del giudizio finale. La riunione dei sanitari sopra citata, al fine di offrire il necessario supporto di conoscenza circa i rischi connessi all’attività lavorativa di fatto espletata, sarà preceduta dalla relazione tecnica di esperti impiantistici e della sicurezza INAIL e della Riva Fire SpA e Società del Gruppo Riva, che non parteciperanno, se non espressamente invitati per ulteriori chiarimenti, al successivo incontro riservato al personale medico.

Ove sulla base di relazioni tecniche redatte e condivise da esperti impiantistici e della sicurezza di INAIL e RIVA FIRE SPA, fossero congiuntamente evidenziate fonti di pericolosità per la sicurezza dei dipendenti delle Società del Gruppo, le Società si attiveranno, con le misure e modalità ritenute idonee, per eliminare i rischi relativi agli addetti alle prestazioni lavorative in questione.

1.4 Esito del procedimento

La sede competente dell’Istituto comunicherà all’Azienda datrice di lavoro, entro gg. 30 dalla definizione del procedimento amministrativo, l’esito dello stesso. Allo scopo di favorire l’adozione delle idonee misure prevenzionali, l’Inail si impegna a comunicare periodicamente alle singole aziende interessate il numero ed il tipo di malattie professionali riconosciute.

1.5 Accesso

La Riva Fire SpA e Società del Gruppo Riva prendono atto che le istanze di accesso saranno esaminate e trattate secondo quanto previsto dal Regolamento approvato con delibera del CdA n.

5/2000 e che l’INAIL provvederà a comunicare tempestivamente il provvedimento motivato di accoglimento o diniego dell’istanza di accesso, con riferimento alle eventuali ragioni della prevalenza dell’interesse alla riservatezza del lavoratore.

1.6 Protocollo informatico

Le parti concordano in ordine alla opportunità di realizzare gli adempimenti sopra illustrati con il ricorso ai più moderni sistemi di trasmissione dati. A tal fine entro gg. 30 dalla sottoscrizione del presente atto di intesa gli esperti e i responsabili delle sedi INAIL competenti e delle Società del Gruppo promuoveranno incontri per la definizione di protocolli atti ad agevolare la trasmissione, la gestione e l’archiviazione dei dati via internet, compatibilmente con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali contenuta nel D. Lgs 196/2003.

2. fase giudiziale

L’enucleazione di procedure concordate tra l’INAIL e la Riva Fire SpA e Società del Gruppo controllate per il perfezionamento dell’istruttoria e l’individuazione di una tempistica idonea alla definizione della pratica nei termini previsti dall’art. 104 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 è finalizzata all’agevolazione dello svolgimento, da parte dell’Istituto, per la totalità dei casi

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sottoposti al vaglio dello stesso, del ruolo assegnatogli dalla vigente normativa, a vantaggio della tempestività della decisione in sede amministrativa e della eventuale dovuta erogazione delle prestazioni, con prevedibile riduzione del ricorso alle vie giudiziarie.

2.1 Nei casi di ricorso giudiziario avverso provvedimento negativo dell’INAIL, la competente sede territoriale dell’INAIL, a mezzo dei propri uffici amministrativi, provvederà appena possibile e comunque entro 30 gg antecedenti alla prima udienza, anche a mezzo del sito di posta elettronica che le parti all’uopo si comunicheranno, a richiedere al datore di lavoro ogni elemento che dovesse essere considerato utile alla migliore difesa dell’Istituto.

Le parti concordano, altresì, che entro mesi 4 dalla sottoscrizione del presente protocollo sarà effettuata la verifica dello stato di attuazione degli impegni e degli effetti prodotti dalla regolamentazione degli stessi.

Le parti concordano, infine, che eventuali altre tematiche d’interesse comune potranno essere oggetto di successivi confronti a livello regionale e, in caso di problematiche insolute, a livello centrale.

Roma, 11 aprile 2005 RIVA FIRE SPA

Il Direttore delle Relazioni Industriali Dott. Pietro DE BIASI

INAIL Il Presidente

Prof. Avv. Vincenzo Mungari

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