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PARTE I LA SICUREZZA SOCIALE IN ITALIA

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(1)

Antonella D’Andrea

(2)

PARTE I

LA SICUREZZA SOCIALE IN ITALIA

(3)

La previdenza sociale nella Costituzione

• Nella nostra Costituzione è stato accolto il principio secondo il quale

• è compito dello Stato rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e

l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art.

3, 2° c, Cost.).

• Tale principio, che trova specificazione in numerose altre

disposizioni della Carta costituzionale (artt. 4, 24, 31, 32, 38),

sta a significare che la liberazione dal bisogno corrisponde ad

un interesse di tutta la collettività.

(4)

La previdenza sociale nella Costituzione

Più in particolare, è previsto dall'art. 38 Cost. che:

• «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e

all'assistenza sociale».

• «I lavoratori hanno diritto a che siano preveduti ed

assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria».

• «Gli invalidi e i minorati hanno diritto all'educazione ed all'avviamento professionale».

• «Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato».

• «L'assistenza privata è libera».

(5)

La previdenza sociale nella Costituzione

• Questa disposizione costituisce il fondamento del nostro sistema di previdenza sociale.

• La tutela di chi, vivendo del proprio lavoro, si viene a trovare in condizioni di bisogno

 non è considerata come un'attività secondaria dello Stato,

 né è affidata alle categorie interessate,

 ma costituisce un'espressione necessaria della

solidarietà di tutta la collettività.

(6)

La previdenza sociale nella Costituzione

• Fondamentale è il 4° c. dell'art. 38 Cost., il quale dispone che la realizzazione del programma previsto debba avvenire ad opera dello Stato, tenuto

 a predisporre gli organi e gli istituti necessari

 e ad integrarli.

• L'intervento dello Stato,

• non può essere limitato alla costituzione degli istituti ed alla disciplina,

• ma deve tendere all’effettiva realizzazione della tutela dei

soggetti protetti, perché questa realizzazione costituisce un

fine fondamentale dello Stato, in quanto corrisponde ad un

interesse pubblico immediato e diretto.

(7)

La previdenza sociale nella Costituzione

• La formulazione letterale del 4° c. dell'art. 38 non contrasta con questa conclusione:

 che lo Stato non sia chiamato direttamente a realizzare i compiti previsti in quell'articolo non vuol dire che quei compiti non siano propri e fondamentali dello Stato;

 vuol dire soltanto che la Costituzione consente un modello organizzativo basato su strutture differenziate, per tipi di tutela e di soggetti protetti e, eventualmente, articolato territorialmente (cfr. art. 5 Cost.).

• L'art. 38 Cost. indica anche la prospettiva secondo la quale

sarebbe dovuta avvenire l'ulteriore evoluzione del sistema.

(8)

La previdenza sociale nella Costituzione

• Dall'esame di tale disposizione, specialmente se condotto alla luce del principio più generale espresso nel 2° comma dell'art. 3 Cost., risulta che tutti i cittadini, in caso di

bisogno, hanno diritto ai mezzi necessari per vivere.

• Ne consegue l'attribuzione di diritti soggettivi all’assistenza sociale

 non solo a tutti i cittadini italiani

 ma anche ai cittadini dell'Unione europea e, a determinate condizioni, agli stranieri, ai profughi e agli apolidi (legge n.

328 del 2000).

(9)

La previdenza sociale nella Costituzione

• I lavoratori, inoltre, hanno diritto a che siano previsti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita quando si verificano

determinati eventi generatori di bisogno.

• L'indicazione di tali eventi, contenuta nel 2° c. art. 38 Cost., non ha valore tassativo. Essa pone, però, un vincolo al legislatore ordinario nel senso che,

1. salvo che per quanto attiene ai requisiti per aver diritto alle prestazioni e ai criteri per determinarne l’ammontare,

2. rende irreversibile l’attribuzione di tale diritto.

• Anzi, non è esclusa la possibilità di un'ulteriore estensione della tutela previdenziale. Infatti, il sistema della previdenza sociale si estende, oramai, a tutte le categorie di lavoratori.

(La espressione “lavoratori” del 2° c. art. 38 Cost. deve essere interpretata in relazione al 1° c. dell'art. 35 secondo il quale: «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni», confermando un principio che già era

stato accolto nel nostro ordinamento (art. 2060 Cod. Civ.).

(10)

La previdenza sociale nella Costituzione

• Più di recente, il sistema previdenziale ha superato anche il tradizionale carattere territoriale che ne limitava l'attuazione al territorio nazionale.

• La Corte cost., in applicazione del principio di

tutela del lavoro italiano all'estero, previsto dal 4°

c. art. 35 Cost., ha esteso la tutela previdenziale anche ai lavoratori italiani all'estero (sent.

369/1985).

• La l. n. 398/1987, di conversione del d.l.

317/1987, ha dettato le condizioni e le modalità

con le quali quella tutela si realizza.

(11)

La previdenza sociale nella Costituzione

• Inoltre, le prestazioni previdenziali devono essere

adeguate anche alle esigenze di vita della famiglia del lavoratore, vista l'innegabile relazione intercorrente tra gli artt. 38 e 36 Cost. e, quindi, tra la garanzia dei

«mezzi adeguati alle esigenze di vita» e quella di una retribuzione proporzionata e sufficiente.

• Questo spiega

1. sia la previsione di alcuni regimi previdenziali speciali (ad es. dirigenti di aziende industriali),

2. sia la tendenza ad agganciare, direttamente o

indirettamente, i livelli dei trattamenti pensionistici

alle retribuzioni o ai redditi goduti durante il lavoro.

(12)

• L'art. 38 Cost. afferma il principio della libertà della previdenza privata, come manifestazione di quella specifica solidarietà che si esprime anche nelle formazioni sociali (art. 2 Cost.).

• Previdenza privata che, come tale, non può essere che libera in quanto volontaria e, soprattutto, destinata esclusivamente alla soddisfazione di interessi privati.

• Peraltro, la previdenza privata deve essere anche «incoraggiata e tutelata» costituendo una forma di risparmio (art. 47 Cost.).

• Ne deriva che, nel disegno costituzionale, il sistema destinato a realizzare la liberazione dal bisogno si articola in due sottosistemi (previdenza pubblica e privata), da ritenere diversi quanto a

funzioni e a regime.

(13)

L'evoluzione della previdenza sociale nella legislazione ordinaria

• I princìpi accolti nella Costituzione hanno trovato riscontro nella legislazione ordinaria. Ma l'evoluzione di quest'ultima non è stata realizzata in modo uniforme e costante,

 sia perché è mancato un disegno completo e razionale,

 sia in ragione dei condizionamenti economici e politici.

• I princìpi contenuti nel 2° c. art. 3 e art. 38 Cost. consentono di individuare gli aspetti della legislazione ordinaria vigente

contrastanti e contraddittori rispetto a quei princìpi.

• Inoltre, le disposizioni costituzionali forniscono un criterio per l'interpretazione della legislazione vigente dal quale non si può prescindere e, come tali, influiscono, sia pure in modo parziale, sull'attuale ordinamento della previdenza sociale.

(14)

L'evoluzione della previdenza sociale nella legislazione ordinaria

• Di questa evoluzione sono espressione:

1. l'istituzione del Servizio sanitario nazionale

2. il sempre più cospicuo intervento finanziario dello Stato

(integrale finanziamento a carico del bilancio dello Stato dell'assegno sociale, gli interventi a sostegno di talune gestioni assistenziali e previdenziali; il passaggio dai sistemi di capitalizzazione a quelli di ripartizione; la continua estensione della tutela previdenziale a categorie di lavoratori non subordinati; l'estensione della tutela di malattia a tutti i cittadini; la previsione dell'assegno sociale per i cittadini ultra65 in disagiate condizioni economiche e per i minorati civili (non vedenti, invalidi civili e sordomuti) che si trovino in disagiate condizioni economiche; la generalizzazione del principio dell'automaticità delle prestazioni; la rivalutazione automatica delle pensioni e l'estensione della tutela infortunistica per eventi dannosi occorsi in ambito domestico).

(15)

L'evoluzione della previdenza sociale nella legislazione ordinaria

3. Per contrastare fenomeni di povertà e di esclusione sociale, il legislatore ha anche predisposto, negli ultimi anni, interventi in favore dei soggetti dotati di risorse economiche insufficienti a garantire la liberazione dal bisogno e per questo ha istituito il Sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge n.

328 del 2000).

I destinatari degli interventi sono:

i cittadini stranieri presenti sul territorio italiano per motivi di lavoro e i loro congiunti

le persone esposte al rischio della marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali, al mantenimento proprio e dei figli,

il cosiddetto «assegno di povertà»;

i nuclei familiari con almeno 3 figli minori, per i quali è previsto un

«assegno ai nuclei familiari numerosi»

le madri cittadine italiane, residenti in Italia, alle quali compete, quando ricorrono determinati requisiti reddituali e in assenza di trattamenti

previdenziali comunque denominati, un «assegno per maternità».

(16)

L'evoluzione della previdenza sociale nella legislazione ordinaria

• Probabilmente, però, il dato più significativo consiste nel fatto che, oramai, le scelte che presiedono al sistema sono soltanto quelle politiche, adottate in sede legislativa, e, come tali, almeno tendenzialmente, indipendenti da valutazioni tecniche di tipo assicurativo e attuariale .

• Da questo si evince che non si tratta più di perseguire il soddisfacimento di interessi privati, garantendone l'equo contemperamento nell'àmbito di una solidarietà parziale e limitata, come quella che si realizza nell'ottica del rapporto di lavoro, ma di realizzare l'interesse pubblico mediante il ricorso ad una solidarietà estesa a tutta la collettività

nazionale (art. 2 Cost.).

(17)

L'evoluzione della previdenza sociale nella legislazione ordinaria

• Sotto la spinta della necessità di fare fronte alle esigenze finanziarie delle gestioni previdenziali, il legislatore

• ha condizionato, anche quando sono stati versati i contributi previdenziali, l'erogazione di alcune prestazioni pensionistiche, o di quote di esse,

all'esistenza di una effettiva situazione di bisogno

• ed ha accollato a chi ne gode parte del costo di

altre prestazioni, qualora il suo reddito superi

certi livelli.

(18)

L'evoluzione della previdenza sociale nella legislazione ordinaria

• Del resto, l'intervento finanziario dello Stato trova,

oramai, il suo unico fondamento nel fatto che a questi è affidato il compito di realizzare la tutela previdenziale (2° c., art. 3, e 4° comma, art. 38 Cost.)

• mentre l'estensione di quest'ultima oltre l'àmbito tradizionale del lavoro subordinato risponde

all'esigenza di garantire a chiunque viva del proprio

lavoro e, comunque, a tutti i cittadini i minimi mezzi di sostentamento al verificarsi di eventi generatori di

bisogno.

(19)

Sicurezza sociale e funzioni sociali dello Stato

• Sulla base delle disposizioni costituzionali, l'attuazione dell'idea della sicurezza sociale

(vale a dire l’intervento pubblico esteso indistintamente a tutti i cittadini in quanto tali, diretta alla tutela di tutte le

fondamentali condizioni di bisogno e non soltanto alla

copertura di determinati rischi, finanziata coi fondi prelevati dal reddito nazionale mediante forme speciali di imposte e tasse),

• trova riscontro in quella attività svolta dallo Stato, che si

determina in relazione al fine di realizzare la protezione dei

cittadini dal bisogno.

(20)

Sicurezza sociale e funzioni sociali dello Stato

• Almeno formalmente, il benessere dei consociati è fine della comunità statuale in ogni sua forma storicamente conosciuta.

• Varia, però, è la rilevanza che a questo fine è stata data e diversi sono i mezzi e gli strumenti con cui si è

cercato di realizzarlo.

• Nei decenni, dallo strumento rudimentale e

insufficiente della beneficenza pubblica si è giunti

all'assistenza e alla previdenza sociale tradizionali che, attraverso un'ulteriore evoluzione, tendono ora a

realizzare la libertà dal bisogno di tutti i soggetti

presenti sul territorio, anche se non cittadini italiani.

(21)

Sicurezza sociale e funzioni sociali dello Stato

• Vale la pena ricordare come assistenza e previdenza siano nate con la stessa motivazione politica:

il mantenimento dell'ordine costituito

I primi interventi di assistenza sociale trovarono, infatti, la loro giustificazione nel timore che l'indigenza «priva di

ogni conforto e recata all'esasperazione» potesse indurre a ribellarsi all'ordine costituito.

Nessun rilievo aveva il soggetto bisognoso e protetto, né poteva accadere diversamente nella logica di una

legislazione che era volta essenzialmente ad eliminare i pericoli politici e sociali costituiti dalle esigenze dei

bisognosi.

(22)

Sicurezza sociale e funzioni sociali dello Stato

• Sulla base di una motivazione politica assai simile era sorta anche la tutela previdenziale.

• In proposito basta ricordare come, in occasione della prima legislazione che, in Europa, istituì un completo sistema di

assicurazioni sociali, e cioè quella tedesca del 1882, Bismarck

avesse fatto dire al suo Imperatore che «i mali della società non si curano solo con la repressione dei conati socialdemocratici, ma insieme con il positivo incremento del benessere dei lavoratori».

• In questa prospettiva, è agevole comprendere come la previdenza sociale dei lavoratori subordinati abbia avuto nel tempo uno

sviluppo più intenso e più rapido dell'assistenza sociale ai cittadini:

1. sia per il sorgere immediato e il progressivo sviluppo di una coscienza di classe;

2. sia per il perdurare, se non per l'acuirsi, della preoccupazione di diminuire la tensione determinata dai nuovi rapporti sociali.

(23)

Sicurezza sociale e funzioni sociali dello Stato

• L'interesse da soddisfare è, ancora, l'interesse pubblico, ma questo non ha più ad oggetto soltanto il mantenimento dell'ordine sociale, né la potenza economica nazionale.

• Esso è direttamente e immediatamente connesso alla soddisfazione dell'interesse del singolo in condizioni di bisogno in quanto

strumentale all'interesse di tutta la collettività affinché tutti i cittadini siano in grado di godere dei diritti civili e politici.

• Della solidarietà di tutta la collettività organizzata (art. 2 Cost) fanno parte

1. non soltanto i cittadini italiani,

2. ma anche gli stranieri che le vicende politiche e la situazione

economica e sociale dei loro Paesi e la globalizzazione del mercato portano ad essere occupate o, comunque, presenti sul territorio italiano.

(24)

Sicurezza sociale e funzioni sociali dello Stato

In passato

l'assistenza sociale assolveva ad una generica funzione di tutela degli indigenti e costituiva espressione di una solidarietà limitata alle disponibilità degli enti

erogatori.

La previdenza sociale, invece, assolveva alla funzione specifica di tutela dei

lavoratori in quanto espressione di una solidarietà imposta esclusivamente ai loro datori di lavoro e, quindi, era limitata sia riguardo ai soggetti protetti che agli eventi previsti.

Corrispondentemente,

1. nell'assistenza sociale, gli assistiti erano titolari di un interesse legittimo

(L’interesse legittimo è una situazione giuridica individuale in cui l’utilità sperata dal titolare di questa posizione dipende dall’intermediazione provvedimentale della P.A.) se non addirittura di un mero interesse;

2. mentre soltanto nella previdenza sociale era riconosciuto ai lavoratori un diritto soggettivo alle prestazioni (Il diritto soggettivo è una posizione giuridica

soggettiva di vantaggio che l’ordinamento attribuisce ad un soggetto,

riconoscendogli determinate utilità in ordine ad un bene, nonché tutela degli interessi afferenti al bene stesso in modo pieno ed immediato).

(25)

Sicurezza sociale e funzioni sociali dello Stato

Sulla base delle disposizioni costituzionali, l'attuazione dell'idea della

sicurezza sociale, (vale a dire l’intervento pubblico esteso indistintamente a tutti i cittadini in quanto tali, diretta alla tutela di tutte le fondamentali

condizioni di bisogno e non soltanto alla copertura di determinati rischi, finanziata coi fondi prelevati dal reddito nazionale mediante forme speciali di imposte e tasse),

ha portato ad un superamento delle concezioni tradizionali tanto della previdenza che dell'assistenza sociale.

Certo, nell'art. 38 della Costituzione viene mantenuta la distinzione tra cittadini e lavoratori, ma distinguere non significa separare.

Peraltro, l'intervento dello Stato alla liberazione dal bisogno corrisponde, oramai, ad un interesse di tutta la collettività e, garantendo l'esistenza

delle condizioni necessarie all'effettivo godimento dei diritti fondamentali, realizza, al tempo stesso, la tutela della personalità umana.

Per questo, si deve ritenere, che quell'intervento riguardi, allo stesso modo e allo stesso titolo, tanto i cittadini lavoratori che i cittadini in genere,

nonché, a determinate condizioni, i cittadini di Stati UE ed i loro familiari, gli stranieri, i profughi, gli apolidi.

(26)

Distinzione tra previdenza e assistenza sociale

• In questa prospettiva, la distinzione tra previdenza e assistenza sociale si riduce alla diversità dell'àmbito e dell'intensità della tutela , giustificata non già da una diversità di fondamento, ma dal diverso modo in cui

l'ordinamento ha valutato le esigenze dei cittadini rispetto a quelle dei lavoratori.

• Nell'evoluzione accennata, infatti, si è giunti alla

realizzazione di una adeguata tutela degli interessi dei cittadini non lavoratori e di altri soggetti non cittadini ritenuti meritevoli di tutela. Anche ad essi è stato

riconosciuto un diritto soggettivo perfetto alle prestazioni quando siano in gioco beni essenziali (es. la salute o le

condizioni minime necessarie per l'effettivo godimento dei

diritti civili e politici).

(27)

Distinzione tra previdenza e assistenza sociale

• La previdenza sociale, destinata a realizzare il fine fondamentale dello Stato di provvedere alle esigenze dei lavoratori conseguenti al verificarsi di eventi generatori di bisogno, connessi o no con l'attività lavorativa, ha

perso, ormai, ogni residuo del modello delle

assicurazioni al quale, all'inizio, era ispirata

per divenire un servizio pubblico.

(28)

Distinzione tra previdenza e assistenza sociale

• Le differenze dei metodi di finanziamento, infatti, non influiscono sulla funzione delle varie forme di tutela, mentre derivano, spesso, da ragioni

storiche e contingenti.

• Del resto, il richiamo ai modi di finanziamento, avviene, in realtà, in funzione esclusiva di una limitazione dei livelli di tutela fin qui realizzati, come mezzo necessario per superare la crisi

finanziaria del settore, nell'ambito del necessario

contenimento della spesa pubblica.

(29)

Finanziamenti dello Stato

• Esclusivamente in questa prospettiva, quella limitazione trova riscontro nell'istituzione, nell'ambito dell'INPS, della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (art. 37, legge n. 88 del 1989) nella quale sono stati riuniti quegli interventi il cui finanziamento era stato posto, in tutto o in parte, a carico dello Stato.

• Ne deriva una distinzione tra i settori dove il

finanziamento è esclusivamente a carico del bilancio dello

Stato , come nel caso del Fondo nazionale per le politiche

sociali (art. 133, d.lgs. n. 112 del 1998 e art. 20, legge n. 328

del 2000), e quelli in cui, sia pure formalmente continua

ad essere a carico delle categorie interessate .

(30)

L’assegno sociale

• L'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche

particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Ha sostituito dal 1996 la pensione sociale.

• Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.

• L’assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è

inesportabile, pertanto non può essere erogato all’estero.

• Il soggiorno all’estero del titolare, di durata superiore a 30 giorni, comporta la sospensione dell’assegno. Decorso 1 anno dalla

sospensione, la prestazione viene revocata.

• L’assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef.

(31)

Il Servizio sanitario nazionale

• Per la tutela della salute, è stata realizzata

l'evoluzione più interessante ed importante del nostro sistema previdenziale.

• Infatti, l'istituzione del Servizio sanitario

nazionale, almeno in linea di principio, realizza il precetto costituzionale in base al quale la

Repubblica tutela la salute come fondamentale

diritto dell'individuo e, al tempo stesso, come

interesse della collettività (art. 32 Cost.).

(32)

Il Servizio sanitario nazionale

• Il Servizio sanitario nazionale è stato istituito dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

• Tale Servizio è costituito dal complesso

delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinate alla promozione, al mantenimento ed al

recupero della salute fisica e psichica di tutta la

popolazione, senza distinzioni di condizioni individuali o sociali, e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini (art. 1, legge n. 833 del 1978),

indipendentemente dal fatto che si trovino

temporaneamente all'estero (Corte cost. n. 309/1999).

(33)

Il Servizio sanitario nazionale

• Si può dire che si tratta di un vero e proprio servizio pubblico.

• In questa prospettiva, il SSN è chiamato a svolgere la funzione di concorrere alla formazione di una moderna coscienza sanitaria. Infatti, è tenuto a provvedere alla

prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie fisiche e psichiche, all'accertamento e alla rimozione dei rischi

presenti negli ambienti di lavoro e di vita, alla riabilitazione.

• Gli interventi di assistenza sanitaria garantiti dal SSN sono

integrati, sotto il profilo dell'assistenza socio-sanitaria, dagli

interventi di servizio sociale realizzati dal sistema integrato

di assistenza sociale di cui alla l. n. 328 del 2000.

(34)

Il Sistema integrato di interventi e servizi sociali

• Nel contesto evolutivo dell'idea di sicurezza

sociale che si colloca la l. n. 328 dell'8 novembre 2000 che prevede un sistema che attribuisce

diritti soggettivi alle persone protette.

• I princìpi generali e le finalità della legge n.

328/2000 confermano che la sicurezza sociale, in attuazione dei principi espressi dall'art. 2 e

dall'art. 3 Cost., è destinata ad operare oltre

l'ambito tradizionale della previdenza sociale.

(35)

Parte II

INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI PER

CONTRASTARE LA POVERTA' E IL RISCHIO DI

MARGINALITA' SOCIALE

(36)

Il principio di universalità come fondamento della tutela

Nella prospettiva segnata dalla idea di sicurezza sociale, era da tempo avvertita l'esigenza di una radicale riforma del sistema assistenziale, che realizzasse

• la razionalizzazione delle misure di intervento già esistenti,

• la loro estensione ai residenti

• garantendo, al tempo stesso, la conoscibilità dei programmi di intervento e la loro immediata esecuzione.

• Tale esigenza è stata, in buona parte, soddisfatta dalla l. quadro n.

328/2000, che

 ha abrogato i tanti provvedimenti che, sin dal 1890, avevano previsto e regolato le varie forme di assistenza sociale e

 ha attribuito diritti soggettivi perfetti ai soggetti protetti e alle loro famiglie.

(37)

Obiettivi l. l. quadro n. 328/2000

• Gli interventi previsti dalla l. quadro n. 328/2000 sono destinati:

1. a contrastare fenomeni di povertà e di esclusione sociale;

2. a valorizzare e sostenere le responsabilità familiari;

3. ad incentivare misure di sostegno per le persone anziane non autosufficienti;

4. a promuovere progetti individuali per le persone

disabili.

(38)

Ripartizione a della competenza e decentramento organizzativo

• La legge cost. n. 3/2001 ha modificato l'art. 117 Cost. e ha ridistribuito la competenza legislativa tra Stato e regioni.

• La nuova ripartizione di questa competenza tende a realizzare

 anche una razionale ripartizione sul territorio degli interventi assistenziali,

 riconfermando i princìpi del decentramento

organizzativo che già è stato attuato per il SSN.

(39)

Decentramento organizzativo

• Gli interventi,

 previsti e coordinati a livello centrale,

 sono gestiti dalle autonomie locali,

 che possono anche demandare alcune funzioni a soggetti privati accreditati (artt. 1e 2, legge n. 328/2000).

• L'estensione dell'ambito soggettivo di questa tutela e

l'intensificazione degli interventi che la realizzano costituiscono adempimenti del dovere di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) e, al tempo stesso, tendono alla realizzazione del diritto alla salute (art.

32 Cost.) e a garantire le condizioni economiche e sociali che

condizionano l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici (art. 3, 2°

comma, Cost.). Diritti civili e politici che trovano inevitabile espressione anche nell'ambito delle formazioni sociali in cui si

realizza la personalità dell'individuo e, in particolare, nella famiglia (art. 29 e segg. Cost.).

(40)

Le finalità del Servizio integrato di interventi e servizi sociali e gli eventi protetti

• Il nuovo sistema assistenziale completa la riforma realizzata con l'istituzione del SSN.

• Infatti, il sistema assistenziale ha applicazione generalizzata al pari della tutela della salute, ed anzi, per numerosi aspetti, ne riproduce le

modalità operative.

• Inoltre, alle competenze dello Stato (art. 9), delle Regioni (art. 8) e degli enti locali (art. 6), si

affiancano, con tratti di novità, quelle affidate ai privati appartenenti al cosiddetto "terzo settore"

(art. 5).

(41)

I Privati del cd. “Terzo settore"

Trattasi degli organismi non lucrativi di utilità sociale (ONLUS) e, cioè:

degli organismi della cooperazione,

delle associazioni,

degli enti di promozione sociale,

delle fondazioni,

degli enti di patronato,

delle organizzazioni di volontariato,

degli enti riconosciuti delle confessioni religiose (art. 5, 1° e 2° c., l.

328/2000).

Gli eventi, per i quali sono previste prestazioni, hanno riguardo a situazioni caratterizzate

dall'inadeguatezza del reddito dei soggetti protetti e

dal bisogno o disagio individuale, familiare o sociale derivanti da difficoltà economiche, sociali ovvero da disabilità (art. 1, 1° c., l. 328/2000).

(42)

Misure previste

• Il legislatore ha previsto

 progetti individuali per le persone disabili;

 misure a sostegno delle responsabilità familiari quali l'assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori e l'assegno di maternità;

 il reddito minimo d'inserimento e il reddito di ultima istanza;

 gli interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema.

• A queste prestazioni, altre se ne affiancano di carattere fiscale e tariffario in favore:

• dei nuclei familiari monoparentali,

• delle coppie di recente formazione con figli,

• delle famiglie immigrate non ancora inserite nel contesto sociale e lavorativo o che si trovano in momentanee, ma rilevanti, difficoltà, economiche (art. 22, legge n. 328/2000).

(43)

I soggetti protetti

Il tratto maggiormente qualificante della nuova disciplina è costituito dall'estensione soggettiva della tutela.

Questa, infatti, si applica:

a tutti i cittadini italiani,

ai cittadini comunitari e ai loro familiari,

a determinate condizioni, agli extracomunitari, ai profughi e agli apolidi (art. 2, 1° c., legge n. 328 del 2000).

La legge prevede un accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi a favore

dei soggetti che versino in comprovate situazioni di povertà estrema,

dei soggetti incapaci, in tutto o in parte, di provvedere alle proprie esigenze, a causa di inabilità di ordine fisico o psichico,

nonché di quelli sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessario l'intervento del Sistema integrato (art. 2, 3° c., legge n.

328 del 2000).

(44)

Le specifiche competenze statali

La legge attribuisce allo Stato i compiti di:

• programmazione degli interventi

• ripartizione delle risorse,

mediante:

 la determinazione dei princìpi e degli obiettivi della politica sociale,

 la programmazione della rete degli interventi,

 la determinazione dei criteri per la ripartizione delle

risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

(45)

Le specifiche competenze statali

A queste competenze, si aggiungono quelle derivanti dall'attuazione dei principi di

sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità,

responsabilità ed unicità dell'amministrazione,

autonomia organizzativa e regolamentare

degli enti locali (art. 1, 3° c., legge n. 328 del

2000).

(46)

Le competenze regionali, provinciali e comunali

• Alle Regioni spetta:

• la programmazione, il coordinamento e l'indirizzo degli

interventi sociali sul territorio, con monitoraggio del livello di attuazione raggiunto (art. 8, legge n. 328 del 2000),

• nonché di attuare il coordinamento delle prestazioni erogate dal Sistema integrato assistenziale con quelle erogate dal SSN.

• Anche le Province concorrono alla programmazione del

Sistema integrato di interventi e servizi sociali, sia pure con le modalità definite dalle regioni.

• Ai Comuni compete la programmazione degli interventi nel

loro ambito.

(47)

La Carta dei servizi sociali

La Carta dei servizi sociali (art. 13, l. n. 328 del 2000) serve a consentirne la più efficace

utilizzazione e, al tempo stesso, a semplificare le procedure di accesso ai servizi sociali che

constano di:

• interventi programmati,

• provvidenze economiche

• servizi sociali

(48)

Le prestazioni: a) i progetti individuali per le persone disabili ed il sostegno domiciliare per le persone non autosufficienti

• La varietà degli interventi corrisponde all'esigenza di tener conto della pluralità di ragioni che

determinano, o possono determinare, fenomeni di povertà e di esclusione sociale (art. 1, l. n. 328 del 2000).

• Esigenza della quale già avevano tenuto conto i

provvedimenti legislativi emanati negli ultimi anni e che avevano previsto prestazioni a favore dei

soggetti dotati di risorse economiche insufficienti

a garantire la liberazione dal bisogno.

(49)

Provvedimenti legislativi emanati negli ultimi anni

Tali prestazioni erano erogate sulla base di progetti pilota e individuavano come destinatari:

i cittadini stranieri presenti sul territorio italiano per motivi di lavoro e i loro congiunti;

le persone esposte al rischio della marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali, al mantenimento proprio e dei figli.

In particolare:

per i soggetti che si trovavano in situazione di marginalità era previsto un

«reddito minimo d'inserimento»;

per i nuclei familiari con almeno 3 figli minori, era previsto un «assegno ai nuclei familiari numerosi»;

per le madri cittadine italiane residenti in Italia, era previsto, ricorrendo a particolari requisiti di reddito con l'assenza di trattamenti previdenziali comunque denominati, un «assegno per maternità», relativamente ai figli nati successivamente al 1° luglio 1999.

(50)

Le prestazioni ulteriori della l. 328/2000

La legge n. 328 del 2000,

 non solo ha confermato, razionalizzandole, le prestazioni delle quali ora è stato fatto cenno,

 ma ha proceduto altresì ad approntarne delle altre.

In particolare, meritano attenzione:

• la previsione di progetti individuali per i disabili con menomazioni fisiche, psiche o sensoriali, al fine di favorirne la piena integrazione sociale e lavorativa;

• la previsione di un sostegno domiciliare per le persone non autosufficienti, al fine di favorirne l'autonomia,

• nonché sostenere i familiari di persone anziane, quotidianamente impegnati nella loro assistenza.

(51)

b) gli interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema

• Nel nuovo sistema assistenziale è previsto anche il

potenziamento degli interventi in favore delle accertate situazioni di povertà estrema, anche con riguardo alle persone senza fissa dimora.

• A tal fine, le organizzazioni non lucrative possono presentare alle Regioni progetti concernenti

 la realizzazione di centri di pronta accoglienza,

 servizi socio-sanitari,

 servizi per l'accompagnamento e il reinserimento

sociale, con il finanziamento del Fondo nazionale per le

politiche sociali.

(52)

Il finanziamento del sistema riformato dell'assistenza

• Al finanziamento del Sistema integrato di interventi e

servizi sociali provvede il Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei

Ministri.

• La legge prevede che le risorse siano ripartite mediante la predisposizione di un apposito regolamento, al fine di

evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione degli stanziamenti disponibili.

• La legge determina, altresì, i princìpi e criteri direttivi ai quali deve essere ispirato il regolamento, con il dichiarato intento di razionalizzare ed armonizzare l'equa

distribuzione delle risorse su tutto il territorio.

(53)

Il finanziamento del sistema riformato dell'assistenza

• La selezione dei soggetti ammessi a godere delle prestazioni erogate dal Sistema integrato di

interventi e servizi sociali è realizzata mediante i meccanismi valutativi approntati dall'indicatore della situazione economica.

• Al Fondo nazionale per le politiche sociali

possono affluire, altresì, le somme derivanti da

eventuali donazioni di privati, enti, fondazioni,

organizzazioni nazionali o internazionali, nonché

organismi dell'Unione europea.

(54)

Le politiche sociali dopo la L 328/2000

• Con la legge 328 del 2000 si è realizzato il passaggio da una

programmazione che utilizzava una prospettiva di tipo government, in cui era il soggetto pubblico a prendere decisioni, a una

prospettiva di tipo governance, in cui il governo si realizza grazie alla mobilitazione di una serie di soggetti (pubblici, di privato sociale e della società civile).

• Il concetto di governance implica, infatti, l’idea che il

raggiungimento di un obiettivo è frutto dell’azione autonoma, ma non isolata, dei diversi attori (Stato, Regioni, Province, Enti locali, Terzo settore e privati) che debbono dare un contributo al processo di attuazione delle politiche sociali.

• La partecipazione attiva dei diversi attori citati è resa possibile dall’avvenuta decentralizzazione, in una logica di governo non più gerarchico, ma declinato territorialmente.

(55)

Le politiche sociali dopo la L 328/2000

• Le moderne politiche sociali, dopo la L. 328 del 2000, si stanno orientando verso quella che è definita Community Care, concetto- guida già presente nei welfare degli altri stati occidentali.

Per community care si intende quel ripensamento del sistema di interventi e servizi sociali in vista della realizzazione di politiche per la comunità e da parte della comunità stessa, cioè orientato alla creazione di una caring society.

• Primo principio della community care è, quindi, la presa in carico della comunità da parte della comunità in tutti i suoi elementi attraverso l’intreccio di questi aiuti informali spontanei.

• Poiché, però, questi aiuti difficilmente si attivano al di là della

cerchia ristretta delle reti più immediate, quali la famiglia, bisogna promuovere anche la partecipazione, che non può più essere

pensata come residuale o integrativa, del privato sociale

(cooperative sociali, associazioni di volontariato e di auto e mutuo aiuto).

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