• Non ci sono risultati.

RINNOVO CONTRATTUALE: AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "RINNOVO CONTRATTUALE: AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

Contrattuale

RINNOVO CONTRATTUALE:

AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI

 Accordo di rinnovo del 20 giugno 2013

In data 20 giugno 2013, tra ANIASA, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, è stato stipulato l’accordo per il rinnovo del CCNL 18 dicembre 2010 per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio autobus, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate ai servizi di noleggio autoambulanza con conducente, scaduto il 31 dicembre 2012.

DECORRENZA E DURATA

L’accordo ha validità triennale, decorre dal 1° gennaio 2013 e scade il 31 dicembre 2015, sia per la parte economica che per quella normativa.

(2)

INCREMENTI RETRIBUTIVI

Le Parti hanno convenuto un aumento a regime della retribuzione tabellare per il livello C1, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, pari ad euro 105,00 complessivi.

Tale somma viene erogata in tre tranches:

 euro 35,00 con la retribuzione del mese di luglio 2013;

 euro 35,00 con la retribuzione del mese di gennaio 2014;

 euro 35,00 con la retribuzione del mese di gennaio 2015.

Gli importi degli incrementi retributivi risultano i seguenti:

Livello Par. Aumenti a partire dal

Totale 1° luglio 2013 1° gennaio 2014 1° gennaio 2015

Q1 200 46,05 46,05 46,06 138,16

Q2 200 46,05 46,05 46,06 138,16

A1 200 46,05 46,05 46,06 138,16

A2 188 43,29 43,29 43,30 129,87

B1 170 39,14 39,14 39,15 117,43

B2 162 37,30 37,30 37,31 111,91

B3 155 35,69 35,69 35,70 107,07

C1 152 35,00 35,00 35,00 105,00

C2 134 30,85 30,85 30,86 92,57

C3 125 28,78 28,78 28,79 86,35

C4 100 23,02 23,02 23,03 69,08

MINIMI RETRIBUTIVI

I nuovi importi della retribuzione tabellare risultano i seguenti:

Livello Par. Retribuzione tabellare a partire dal

1° luglio 2013 1° gennaio 2014 1° gennaio 2015

Q1 200 1.501,24 1.547,29 1.593,35

Q2 200 1.501,24 1.547,29 1.593,35

A1 200 1.501,24 1.547,29 1.593,35

A2 188 1.411,16 1.454,44 1.497,74

B1 170 1.276,04 1.315,18 1.354,33

B2 162 1.216,00 1.253,30 1.290,61

B3 155 1.163,46 1.199,14 1.234,84

C1 152 1.140,94 1.175,94 1.210,93

C2 134 1.005,82 1.036,67 1.067,54

C3 125 938,26 967,04 995,83

C4 100 750,61 773,64 796,67

(3)

UNA TANTUM

A favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo (20 giugno 2013) è prevista la corresponsione di un importo a titolo di una tantum, pari ad euro 210,00 lordi al livello C1, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali.

Tale importo

 sarà erogato in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di luglio 2013;

 non è utile agli effetti del computo degli istituti retributivi, diretti ed indiretti, sia legali che contrattuali, né del TFR;

 viene proporzionalmente ridotto secondo i mesi di effettivo servizio (sono considerate come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni), nonché in caso di lavoro a tempo parziale.

Gli importi una tantum previsti dall’accordo sono i seguenti:

Livello Parametro Una tantum

Q1 200 276,32

Q2 200 276,32

A1 200 276,32

A2 188 259,74

B1 170 234,87

B2 162 223,82

B3 155 214,14

C1 152 210,00

C2 134 185,13

C3 125 172,70

C4 100 138,16

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA

In merito all’elemento di garanzia retributiva viene stabilito che

 a decorrere dal 1° gennaio 2013,

 per i dipendenti di aziende che non abbiano stipulato accordi di secondo livello alla data del 31 dicembre 2012,

 l’importo annuo erogato in cifra fissa viene elevato ad euro 300,00 lordi (in precedenza euro 250,00), da corrispondersi entro il 31 dicembre 2013.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA PER IL SOLO SETTORE DELL’AUTONOLEGGIO

La norma che disciplina tale indennità viene abolita a partire dalla data di sottoscrizione dell’accordo (20 giugno 2013).

TICKET RESTAURANT/BUONO PASTO

Si conviene che, nei confronti di tutto il personale assunto dalle aziende cui si applica il CCNL, a decorrere dal 1° luglio 2013 il valore del ticket restaurant è pari ad euro 5,29 per ogni giornata di effettiva prestazione.

Qualora, a livello aziendale, sia fornito un servizio di mensa il ticket restaurant non verrà riconosciuto, ferme restando le condizioni di miglior favore in essere a tale livello

(4)

Nelle ipotesi in cui i lavoratori siano comandati a prestare servizio fuori sede (trasferta ex art. 23 CCNL) non è dovuto il buono pasto.

INDENNITÀ VARIE

La contrattazione di secondo livello può intervenire sulla regolamentazione delle indennità varie (art. 44 CCNL).

In particolare, laddove si intervenga per migliorare la produttività, la redditività, la flessibilità attraverso una miglior efficienza organizzativa, si concorda che le indennità percepite contrattualmente dai dipendenti possano essere trasformate su base giornaliera, con l’aggiunta di un minimo di 2,00 euro lorde giornaliere, da erogare in caso di polivalenza o polifunzione legate a mansioni fungibili.

FESTIVITÀ

Si precisa che, a far data dalla sottoscrizione dell’accordo (20 giugno 2013), al lavoratore turnista

 che è programmato di turno nelle giornate considerate festive (art. 25, punto b) del CCNL) e

 che domandi ferie/permessi in tali giornate,

 in caso di accoglimento della richiesta da parte dell’azienda, fatto salvo il godimento del giorno di ferie/permessi,

 va riconosciuto un giorno di riposo compensativo o, alternativamente, il pagamento di 1/26.

MALATTIA ED INFORTUNIO

Con riferimento al trattamento di malattia ed infortunio, il periodo di aspettativa viene innalzato a 18 mesi nei casi di donazioni di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, morbo di Cooley, distrofie muscolari ed altre malattie patologiche degenerative, periodo di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati.

BANCA DELLE ORE

Si conviene di provvedere all’istituzione della banca delle ore nelle aziende del settore ed è prevista la possibilità, nella contrattazione di secondo livello, di regolamentare una baca ore individuale in cui far confluire gli istituti individuati a livello aziendale.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Si conviene la costituzione di una Commissione paritetica per la definizione, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, di una nuova classificazione professionale con relativo adeguamento della scala parametrale.

LAVORO A TEMPO PARZIALE

Le richieste di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, comprendente la clausola di reversibilità, vanno accolte dall’azienda con un limite massimo del 3% del personale assunto a tempo indeterminato full time al momento

(5)

dell’istanza. È stabilita l’esclusione dalla clausola del personale direttivo, ossia quello inquadrato nei livelli A1, A2, Q1 e Q2.

Per le unità produttive con meno di 10 dipendenti con contratto full time a tempo indeterminato, l’esame delle richieste sarà effettuato tra Direzione aziendale e Rappresentanze sindacali.

Il lavoratore con contratto part time a tempo indeterminato può richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno, e l’azienda dovrà concederlo nel caso in cui all’interno del proprio reparto/ufficio è previsto l’inserimento di personale con contratto a tempo pieno, ovvero la sostituzione, per le stesse mansioni o per mansioni professionali equivalenti.

La concessione di tali passaggi potrà avvenire dando precedenza alle lavoratrici madri (con figli entro il 3° anno di età) che ne fanno domanda, nonché al lavoratore affetto da patologia oncologica ed altre malattie patologiche degenerative che abbia trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

La disciplina di tale tipologia contrattuale è riscritta in ragione delle modifiche introdotte dalla Riforma Fornero (Legge n. 92/2012) e dal DL Sviluppo (DL n. 83/2012, convertito nella Legge n. 134/2012).

In tema di successione di contratti di lavoro a termine con lo stesso lavoratore, gli intervalli temporali per la riassunzione sono ridotti a

 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero

 30 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, oltre che nei casi di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali, limitatamente alle ipotesi relative ad un processo organizzativo ed in ogni altro caso individuato dalla contrattazione collettiva.

In ragione delle novità introdotte dal DL Lavoro (DL n. 76/2013), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150/2013 ed in vigore dalla stessa data (vedi AP n.

271/2013), la predetta disciplina è da ritenersi superata, in quanto, tra l’altro, il decreto ha ripristinato gli intervalli temporali minimi tra un contratto e l’altro, vigenti prima della Riforma Fornero, ossia:

 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi;

 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi.

Si ricorda che sono considerate stagionali le attività intensificate nel periodo che va dalla settimana prima della Pasqua al 31 ottobre, con esclusione delle attività meramente amministrative/contabili. All’interno di tale periodo il contratto individuale non potrà avere durata inferiore a 90 giorni.

Soltanto con riferimento al settore del soccorso stradale la stagionalità sussiste anche nel periodo 15 dicembre – 15 gennaio.

Le Parti, nella contrattazione di secondo livello, definiranno forme di assunzione, anche a carattere non continuativo, nel rispetto della durata sopra individuata.

(6)

Ai lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali spetta il diritto di precedenza nell’assunzione a tempo indeterminato, per le stesse mansioni, in presenza dei seguenti motivi:

 siano stati assunti nella stessa azienda e nelle stesse mansioni con almeno 5 contratti stagionali;

 il loro rapporto di lavoro sia cessato da non più di 9 mesi;

 vi sia stata espressa richiesta prima della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.

Infine, si precisa che per quanto non previsto dalla normativa contrattuale, si rinvia alla disciplina legislativa (D.Lgs n. 368/2001 e successive modificazioni ed integrazioni).

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

In attuazione delle previsioni contenute nel Testo unico dell’apprendistato (D.Lgs n.

167/2001), come modificato dalla Riforma del mercato del lavoro (Legge n. 92/2012), viene ridefinita la disciplina dell’apprendistato professionalizzante.

Per i contratti in essere alla data di stipula dell’accordo (20 giugno 2013) trovano applicazione fino alla loro scadenza le disposizioni legislative e contrattuali in vigore alla data di assunzione degli apprendisti.

Condizioni di applicabilità

L’assunzione di ulteriori apprendisti, da parte dell’azienda, è subordinata al mantenimento in servizio di almeno l’80% (in precedenza 70%) degli apprendisti in scadenza nei 36 mesi precedenti (prima 24 mesi).

Sfera di applicazione

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (ovvero 29 anni e 364 giorni) ed il ricorso a tale fattispecie contrattuale è consentito per i livelli A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, C3.

Nel contratto scritto concluso dalle parti vanno indicati: la qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata dell’apprendistato, il piano formativo, il livello di inquadramento, il trattamento economico.

Durata

La durata massima dell’apprendistato è stabilita in:

 30 mesi, per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni proprie del livello C3;

 36 mesi, per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni proprie dei livelli C1, C2, B3, B2, B1, A2, A1.

Si ricorda che il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori va computato interamente nella nuova azienda, purché concernente le stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore ai 12 mesi.

Nel computo della durata rientrano anche i periodi di apprendistato, attinenti le attività da eseguire, svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.

Inquadramento e trattamento economico

Agli apprendisti spettano gli istituti previsti dal CCNL, in quanto applicabili, e per quanto riguarda il trattamento economico, lo stesso è fissata nelle seguenti percentuali della retribuzione globale rispetto al livello di destinazione finale:

(7)

 85% nel 1° anno;

 90% nel 2° anno;

 95% nel 3° anno.

Trattamento normativo

Si ricorda che il periodo di prova dell’apprendista non può essere superiore a quanto stabilito per la figura professionale che tale lavoratore è destinato a svolgere e che lo stesso periodo va calcolato a tutti gli effetti nella durata dell’apprendistato.

L’intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio, nonché degli aumenti periodici di anzianità.

L’apprendista possiede i requisiti di iscrivibilità al Fondo di previdenza complementare di categoria (art. 9 CCNL) e, inoltre, viene iscritto, dalla data dell’assunzione, al Fondo di assistenza vigente nel settore.

Attività formativa

Nel piano formativo individuale (PFI), redatto in base al format allegato all’accordo, viene definita la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, in conformità alla qualifica da conseguire ai sensi del sistema di inquadramento contrattuale.

La formazione professionalizzante non sarà inferiore a 120 ore annue, comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico, e potrà essere svolta tramite la partecipazione a percorsi formativi sia esterni che interni all’azienda anche sul lavoro, in affiancamento.

La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, avverrà nel libretto formativo del cittadino; in attesa della sua piena operatività, l’attività formativa viene attestata mediante il format allegato all’accordo.

Si sottolinea che il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato.

Recesso

Il recesso delle parti dal contratto è possibile mediante un preavviso in forma scritta ai sensi dell’art. 2118 c.c. In caso di mancato esercizio di tale facoltà, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con riconoscimento dell’anzianità di servizio pregressa.

STAGE

Il ricorso a tale fattispecie contrattuale è ammesso nella misura massima del 5% del personale assunto a tempo indeterminato (con l’arrotondamento all’unità superiore) con un minimo di due unità.

Agli stagisti spetta un importo a titolo di rimborso spese, non inferiore ad euro 550,00 lordi mensili, oltre all’erogazione del ticket restaurant, fatti salvi i trattamenti aziendali più favorevoli già eventualmente in atto.

(8)

POLIZZA SANITARIA INTEGRATIVA

A partire dal mese di luglio 2013, il contributo obbligatorio a carico del datore di lavoro va integrato con un valore pari a 8,00 euro mensili (per 12 mensilità) per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.

Di conseguenza, da tale data, l’importo totale obbligatorio a carico del datore sarà complessivamente pari a 22,00 euro mensili (euro 264,00 annuali).

È previsto un incontro delle Parti con l’attuale Ente erogatore delle prestazioni sanitarie per definire le coperture aggiuntive a fronte della maggior contribuzione stabilita.

La polizza è obbligatoria per tutte le aziende cui si applica il CCNL e può essere derogata solo in presenza di accordi aziendali già esistenti di maggior favore in materia; comunque, le polizze esistenti vanno incrementate di un importo equivalente.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

A decorrere da luglio 2013, per il solo personale dipendente dalle imprese esercenti autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovetture sul suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, soccorso autostradale, che aderiscono al Fondo ASTRI, la percentuale di contribuzione a carico delle aziende sarà elevata di un 1%.

Pertanto, dalla suddetta data, la contribuzione sarà pari alle seguenti misure:

 2% a carico dell’azienda;

 1% a carico del lavoratore.

La contribuzione, da erogarsi per 12 mensilità, è calcolata su retribuzione tabellare, indennità di contingenza, un aumento periodico di anzianità ed EDR.

ENTE BILATERALE NAZIONALE

Il versamento dei contributi all’Ente bilaterale rappresenta un obbligo contrattuale ed in caso di mancato versamento possono essere irrogate delle sanzioni.

Le imprese non aderenti alla bilateralità devono corrispondere al lavoratore una quota di retribuzione pari a 2,00 euro lordi mensili (per 12 mensilità), direttamente in busta paga.

Da parte del datore di lavoro vanno comunque garantite al lavoratore le prestazioni ed i servizi erogati dalla bilateralità, dal momento che la stessa costituisce un diritto contrattuale per ogni dipendente. 

Riferimenti

Documenti correlati

“Periodo di Interessi” indica il periodo compreso tra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa) ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi

Per evitare gli effetti distorsivi derivanti dall’eventuale eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, come avvenuto in occasione della presente ipotesi di

“I programmi delle aziende farmaceutiche basati sulla Value Based Health Care, e quindi sull’assistenza fondata sul valore, sviluppati e coordinati in sinergia con il sistema

MESE DI LUGLIO 2013.. DENOMINAZIONE

iii) a seguito dell’inserimento dei dati richiesti, come indicati al punto che precede, il Destinatario dovrà confermare la propria volontà di aderire all’Operazione cliccando

• le manifestazioni di adesione al progetto, redatte secondo il formato in allegato 1 (appendice 2) al presente Avviso di gara e sottoscritte dal legale rappresentante di almeno

Per poter attivare tale servizio si rende necessaria la conoscenza del numero di studenti che desiderano svolgere il ruolo di TUTOR; tale numero dovrà essere superiore a

• al contribuente che sostiene tali spese per familiari non autosufficienti anche se non fiscal- mente a carico. Se più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite