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RINNOVO CONTRATTUALE: VIGILANZA PRIVATA

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Academic year: 2022

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(1)

Contrattuale

RINNOVO CONTRATTUALE:

VIGILANZA PRIVATA

 Ipotesi di accordo del 22 gennaio 2013

In data 22 gennaio 2013 tra ASSIV – Associazione Italiana Vigilanza, AGCI – SERVIZI, FEDERLAVORO E SERVIZI – CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP SERVIZI, FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 6 dicembre 2006 per i dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, scaduto il 31 dicembre 2008.

Si sottolinea che l’Organizzazione sindacale UILTUCS – UIL

ha deciso di non sottoscrivere l’intesa.

(2)

CAMPO DI APPLICAZIONE

La sfera applicativa del CCNL viene estesa anche ai servizi fiduciari.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Le Parti hanno modificato la disciplina della classificazione del personale (art. 31) con particolare riguardo alla parte relativa al ruolo del personale tecnico – operativo, che non prevede più l’indicazione dei livelli Super (a differenza del ruolo del personale amministrativo). In particolare, all’interno della classificazione del personale tecnico – operativo, sono individuate due aree professionali:

 Area 1: livelli 1 e 2;

 Area 2: livelli 3, 4, 5 e 6.

In ciascuna delle suddette aree i livelli di inquadramento (dei quali l’accordo fornisce le relative declaratorie) vengono stabiliti sulla base delle varie professionalità e delle effettive specifiche mansioni.

Gli inquadramenti del personale in essere alla data di entrata in vigore del contratto in esame (22 gennaio 2013), seppur non conformi ai nuovi criteri di classificazione, restano fermi, se di miglior favore, ai soli fini economici.

Rispetto a detti inquadramenti, le differenze tra il precedente trattamento economico del personale già inquadrato, secondo il precedente sistema classificatorio, e quelli previsti dalla presente intesa per i livelli di inquadramento stabiliti dal nuovo sistema, restano acquisite quali trattamenti ad personam non assorbibili, che assorbono per intero anche le indennità di funzione operativa.

Viene precisato, altresì, che il passaggio della guardia giurata:

 dal 6° al 5° livello avviene a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo di permanenza nel 6° livello per la durata di ulteriori 24 mesi;

 al 4° livello avviene dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo di permanenza di 24 mesi nel 5° livello.

I periodi di lavoro svolti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’ipotesi di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, sono utili ai fini dei passaggi di livello.

Indennità di funzione operativa

Inoltre, con riferimento alla classificazione del personale tecnico – operativo, si sottolinea che ai lavoratori inquadrati nel 6°, 5° e 4° livello, che svolgono particolari compiti, spetta un’indennità giornaliera di funzione operativa nelle seguenti misure:

 addetto al coordinamento e controllo di unità operative che impieghino fino a 30 guardie giurate anche presso i siti aeroportuali: euro 3,00;

 operatore di centrale di tipologia B e C allegato E – DM 269/2010: euro 4,50;

 addetto ai servizi di controllo radiogeno presso i siti aeroportuali: euro 2,00;

 responsabile del servizio e/o caposcorta (già capomacchina) nell’attività di trasporto e scorta valori: euro 2,50.

(3)

Tali indennità assorbono, fino a concorrenza, ogni analogo trattamento già in atto e non costituiscono base di computo degli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR.

INCREMENTI RETRIBUTIVI

È previsto un aumento retributivo per il 4° livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, pari ad euro 60,00 complessivi.

Tale somma viene erogata in tre tranches di pari importo:

 euro 20,00 a partire dal 1° febbraio 2013;

 euro 20,00 a partire dal 1° febbraio 2014;

 euro20,00 a partire dal 1° febbraio 2015.

Gli importi degli incrementi retributivi, calcolati redazionalmente, risultano i seguenti:

Livello Parametro Aumenti a partire dal

1° febbraio 2013 1° febbraio 2014 1° febbraio 2015

Q 270 38,57 38,57 38,57

1°S 240 34,29 34,29 34,29

1° 220 31,43 31,43 31,43

2° 200 28,57 28,57 28,57

3°S 183 26,14 26,14 26,14

3° 168 24,00 24,00 24,00

4°S 153 21,86 21,86 21,86

4° 140 20,00 20,00 20,00

5° 132 18,86 18,86 18,86

6° 100 14,29 14,29 14,29

MINIMI RETRIBUTIVI

Gli importi del salario unico nazionale, calcolati redazionalmente, risultano i seguenti:

Livello Parametro Salario unico nazionale a partire dal

1° febbraio 2013 1° febbraio 2014 1° febbraio 2015

Q 270 1.836,89 1.875,46 1.914,03

1°S 240 1.695,23 1.729,51 1.763,80

1° 220 1.599,75 1.631,18 1.662,61

2° 200 1.503,24 1.531,81 1.560,38

3°S 183 1.423,17 1.449,32 1.475,46

3° 168 1.351,31 1.375,31 1.399,31

4°S 153 1.279,96 1.301,81 1.323,67

4° 140 1.218,88 1.238,88 1.258,88

5° 132 1.158,15 1.177,00 1.195,86

6° 100 1.029,48 1.043,76 1.058,05

(4)

Copertura economica

Per evitare gli effetti distorsivi derivanti dall’eventuale eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, come avvenuto in occasione della presente ipotesi di accordo, nell’ottica di garantire un’adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, viene inoltre prevista, a partire dal 1° marzo 2016, l’erogazione a tutti i dipendenti di una copertura economica pari ad euro 20,00 mensili per il 4° livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi.

Tali importi per i vari livelli, calcolati redazionalmente, risultano i seguenti:

Livello Parametro Importo dal 1° marzo 2016

Q 270 38,57

1°S 240 34,29

1° 220 31,43

2° 200 28,57

3°S 183 26,14

3° 168 24,00

4°S 153 21,86

4° 140 20,00

5° 132 18,86

6° 100 14,29

UNA TANTUM

Nei confronti di tutto il personale in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo (22 gennaio 2013), a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1° gennaio 2009 – 31 gennaio 2013), viene corrisposto un importo complessivo a titolo di una tantum pari ad euro 450,00, da erogarsi in tre tranches:

 euro 150,00 a partire dal 1° febbraio 2013;

 euro 150,00 a partire dal 1° febbraio 2014;

 euro 150,00 a partire dal 1° febbraio 2015.

Riguardo tale somma si sottolinea che:

 in caso di inizio del rapporto lavorativo nel periodo 31 dicembre 2008 – 31 gennaio 2013, viene riconosciuta nella misura di euro 9,40 lordi per ogni mese di effettiva permanenza in servizio (sono considerate come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni);

 non è utile ai fini del calcolo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il TFR;

 al lavoratore interessato ad un cambio di appalto, avvenuto nel periodo di erogazione delle suddette rate di una tantum, l’eventuale importo residuo sarà liquidato dall’impresa cessante per intero, in un’unica soluzione, all’atto della risoluzione del rapporto;

 l’una tantum, unitamente agli incrementi contrattuali convenuti, assorbe sino a concorrenza somme eventualmente già corrisposte, a qualsiasi titolo, relativamente al periodo di vacanza contrattuale e al presente rinnovo.

(5)

ORARIO DI LAVORO

Riposo giornaliero

Per non esporre i beni pubblici e privati oggetto di vigilanza a gravi rischi e comunque con esclusione della turnazione ordinaria, al lavoratore potranno essere assegnati per un numero di volte non superiore a 12 nel corso dell’anno solare, riposi giornalieri di durata non inferiore a 9 ore consecutive ogni 24 ore, non più di tre volte al mese pro capite.

In tale ipotesi le ore mancanti al raggiungimento del limite di 11 ore di riposo non godute nell’arco delle 24 ore vanno necessariamente recuperate entro i 60 giorni (in precedenza 30 giorni) successivi; diverse modalità potranno essere definite dalle parti a livello territoriale.

Nel caso in cui il recupero delle suddette ore avvenga dopo i 60 giorni successivi, va corrisposta un’indennità pari al 40% della quota oraria della normale retribuzione (art.

105 CCNL) per ogni ora recuperata oltre il termine.

Sistema 5+1 e sistema 6+1+1

Viene previsto che in presenza di esigenze organizzative, dovute ad eventi particolari e comunque con esclusione della turnazione ordinaria, ove vi fosse la necessità di non poter usufruire del giorno di permesso di conguaglio, il riposo settimanale potrà, senza compensi o maggiorazioni, cadere all’ottavo giorno, purché per ogni periodo di 28 giorni siano usufruiti 4 giorni di riposo.

Flessibilità

In tema di flessibilità (art. 78 CCNL), ferma restando la corresponsione della retribuzione in misura mensile, qualora in applicazione dei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro previsti dal contratto, non si giunga al totale esaurimento dell’intero orario giornaliero di lavoro, si effettuerà il recupero delle quote orarie giornaliere non lavorate nella misura massima di due ore giornaliere (in precedenza un’ora).

Tale recupero:

 dovrà avvenire di seguito a turni ordinari di lavoro;

 non potrà avvenire nei giorni di riposo settimanale e di permesso e andrà effettuato entro e non oltre i due mesi successivi, nella misura massima di due ore giornaliere.

Inoltre, si sottolinea che in caso di turni in orario ordinario non continuativo il servizio non dovrà di norma essere frazionato in più di due turni nell’arco dell’intera giornata lavorativa.

Banca ore

Eventuali prestazioni ulteriori straordinarie (art. 79 CCNL) potranno essere richieste, fatta salva la volontarietà del lavoratore, nel limite di due ore (in precedenza un’ora) per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata, da cumularsi in un monte ore calcolato su base annua.

Eventuali prestazioni entro il limite di un’ulteriore ora potranno essere concordate a livello locale.

(6)

Permessi non fruiti

Le parti hanno modificato la disposizione contrattuale (art. 82 CCNL) stabilendo che, qualora il lavoratore non richieda di usufruire, in tutto o in parte, dei permessi accumulati e/o l’azienda non sia in grado di permetterne, per comprovate esigenze di servizio, la fruizione, lo stesso ha il diritto alla corresponsione

 della quota oraria della normale retribuzione,

 con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario,

 oltre l’ulteriore maggiorazione del 5% a titolo risarcitorio.

CAMBIO DI APPALTO

La disciplina contrattuale relativa alla gestione del cambio di appalto (artt. 25 – 27 bis CCNL) è stata riscritta dalle parti, definendo termini e modalità della procedura da seguire da parte dell’istituto di vigilanza subentrante nell’appalto e/o nell’affidamento del servizio.

SERVIZI FIDUCIARI

Come già anticipato, la sfera applicativa del tradizionale CCNL della vigilanza privata viene estesa ad una serie di attività concernenti la filiera della sicurezza.

Pertanto, il contratto collettivo ricomprende anche i servizi fiduciari, dei quali l’accordo fornisce gli elementi fondamentali per la regolamentazione del rapporto di lavoro, in attesa di una puntuale stesura del testo contrattuale.

Classificazione

I lavoratori sono classificati nel ruolo del personale tecnico operativo nei livelli 1°, 2°, 3°, 4° 5° e 6°, dei quali vengono riportati declaratorie e profili professionali.

Periodo di prova

La durata massima del periodo di prova è fissata in:

 90 giorni di lavoro effettivamente prestato per il 1° e 2° livello;

 60 giorni di lavoro effettivamente prestato per gli altri livelli.

Durante il periodo di prova il rapporto lavorativo può essere risolto in qualsiasi momento dall’una e dall’altra parte senza obbligo di preavviso, e con diritto al TFR ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.

Orario di lavoro

La durata dell’orario normale di lavoro è pari a 40 ore settimanali, distribuito su 5 o 6 giorni alla settimana.

Trattamento economico

L’importo del minimo conglobato per il 4° livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, è pari a:

 euro 870,00 a partire dal 1° febbraio 2013;

 euro 890,00 a partire dal 1° febbraio 2014;

 euro 930,00 a partire dal 1° febbraio 2015.

(7)

Gli importi del minimo conglobato per i vari livelli, calcolati redazionalmente, risultano i seguenti:

Livello Parametro Minimo conglobato a partire dal

1° febbraio 2013 1° febbraio 2014 1° febbraio 2015

Q 270 1.677,86 1.716,43 1.793,57

1° 220 1.367,14 1.398,57 1.461,43

2° 200 1.242,86 1.271,43 1.328,57

3° 168 1.044,00 1.068,00 1.116,00

4° 140 870,00 890,00 930,00

5° 132 820,29 839,14 876,86

6° 120 745,71 762,86 797,14

Anche con riferimento ai servizi fiduciari, per evitare gli effetti distorsivi derivanti dall’eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo e per garantire un’adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, le imprese erogheranno, a partire dal 1° marzo 2016, a tutti i dipendenti, ma senza il riproporzionamento per i diversi livelli di inquadramento, di una copertura economica pari ad euro 20,00 mensili, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi.

Si precisa, inoltre, che sono previste 13 mensilità contrattuali e che il divisore orario è 173.

Assistenza sanitaria integrativa

Viene stabilita una contribuzione di 12,00 euro mensili.

Ulteriori indicazioni

L’accordo prevede l’istituzione di un ente bilaterale e la definizione delle regole di migrazione contrattuale con ad personam assorbibili.

CASSA ASSISTENZA SANITARIA QUADRI “QUAS”

È stabilita l’iscrizione alla QUAS dei quadri compresi nel campo applicativo del presente contratto. La contribuzione obbligatoria annua complessiva è pari a 406,00 euro, di cui:

 350,00 euro a carico del datore di lavoro;

 56,00 euro a carico del lavoratore. 

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