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Il decreto-legge 2 marzo 1974, n

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 82 del 26 novembre 1974

Oggetto: Decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (art. 21), concernente "Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali", convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114.

Effetti nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 4 marzo 1974, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 2 maggio 1974 (cfr. allegati nn. 3 e 4 alla circolare n. 47/1974), stabilisce all'articolo 21 il limite minimo di retribuzione giornaliera in L. 1.500, valevole, ai fini contributivi, per tutte le retribuzioni a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1974.

Nell'unire gli stralci delle disposizioni legislative che interessano (cfr. allegati nn. 1 e 2), si impartiscono i seguenti criteri per la pratica attuazione.

La prima conseguenza derivante dal provvedimento che nei casi in cui la retribuzione giornaliera effettiva del prestatore d'opera sia inferiore a L. 1.500, il premio di assicurazione deve essere comunque calcolato su tale importo.

Ove ricorra questa ipotesi, i datori di lavoro devono registrare nei libri paga, oltre alla retribuzione effettiva, la differenza in più fra tale retribuzione e quella minima legale di cui sopra e riportare nella dichiarazione delle retribuzioni (mod. 57 D.L.) il totale delle retribuzioni, comprensivo cioè anche della differenza medesima.

Con apposito volantino (allegato n. 3), che sarà distribuito in un congruo numero della Tipografia dell'Istituto e che le unità operative dovranno accludere alla richiesta della rata premio 1975, i datori di lavoro saranno informati circa l'obbligo e gli adempimenti cui sono tenuti.

Per espressa previsione della norma in esame, il limite minimo di retribuzione giornaliera è operante anche nei confronti delle retribuzioni medie o convenzionali in vigore al 1° gennaio 1974, le quali, se ad esso inferiori, vengono quindi automaticamente elevate. A tale fine, nei casi in cui gli appositi decreti ministeriali abbiano stabilito un salario medio o convenzionale annuo, per verificare se questo sia o meno inferiore al minimo legale, occorrerà dividere il salario stesso per 300 giornate. Ove il salario medio o convenzionale sia fissato per mese, per la verifica suddetta si dovrà dividere il relativo importo per 25.

Restano comunque salvi i differenti procedimenti di calcolo eventualmente previsti da particolari decreti ministeriali.

Ovviamente, tutte le altre disposizioni contenute nei decreti ministeriali conservano la loro validità.

Riguardo ai soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le norme del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, poiché gli imponibili giornalieri fissati con il D.M. 31 ottobre 1970 sono inferiori al limite minimo di L. 1.500, i premi dovranno essere calcolati sulla base di tale importo.

Per l'assicurazione degli artigiani titolari, dei soci di società tra artigiani lavoratori nonché dei familiari coadiuvanti nell'impresa artigiana, l'attuazione delle disposizioni in oggetto comporta l'eliminazione della prima classe di retribuzione di L. 300.000 annue, di cui all'allegato n. 1 della circolare n. 118/1969. Per l'aggiornamento delle posizioni assicurative le Sedi provvederanno a richiedere i premi speciali per l'anno 1975 sostituendo alla classe di retribuzione annua sopra citata quella immediatamente superiore (L.

450.000).

Tale operazione, allo scopo di facilitare la richiesta della differenza di premio relativa all'anno 1974, è opportuno sia evidenziata sul V^ tagliando del mod. 159-DL "scadenzario di periodo assicurativo"

concernente l'anno 1974.

Per i premi "artigiani" liquidati per l'anno 1974 sulla base della soppressa classe di retribuzione convenzionale di L. 300.000 annue dovrà procedersi al loro adeguamento nel contesto degli adempimenti connessi alla regolazione premio 1974, avendo cura di verificare le evidenze risultanti dal V^ tagliando Audit, specie per le posizioni assicurative relative ad aziende artigiane senza dipendenti.

La comunicazione alla ditta artigiana dell'avvenuto aggiornamento dovrà essere fatta come da unito fac- simile (allegato n. 4).

(2)

Per tutte le altre assicurazioni la cui contribuzione e regolata mediante premi special unitari, i premi stessi, se riferiti ad una retribuzione inferiore a L. 1.500 giornaliere, dovranno venire ragguagliati a tale retribuzione.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 21 del citato decreto, il limite minimo di retribuzione giornaliera non si applica agli addetti ai servizi domestici e familiari, per i quali restano in vigore le disposizioni di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403 ed al D.M. 13 agosto 1973 (cfr. circolari nn. 54/1972 e 83/1973).

Per quanto concerne, infine, gli eventuali riflessi della norma in esame sulla liquidazione delle indennità da effettuarsi ai sensi degli articoli 117 e 118 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, si è in attesa di conoscere le decisioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, espressamente interpellato al riguardo, e pertanto si esprime riserva di comunicazioni in merito.

All. n. 4

All. n. 1 alla circ.n. 82/1974

D.L. 2 marzo 1974, n. 30, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 4.3.1974 "Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali".

OMISSIS

Art. 21 (Minimali)

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1974 il limite minimo di retribuzione giornaliera ivi compresa la misura minima giornaliera di tutti i salari medi convenzionali, è elevato per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, a L. 1.500 giornaliere.

Restano ferme, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale per gli addetti ai servizi domestici e familiari, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.

1403.

Sono abrogate, con effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1974, tutte le norme incompatibili con quanto disposto nel primo comma del presente articolo, nonché le prime due classi di contribuzione delle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.

488.

OMISSIS

All. n. 2 alla circ. n. 82/1974

Legge 16 aprile 1974, n. 114, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 2 maggio 1974 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali".

OMISSIS

All'articolo 21 e aggiunto, in fine, il seguente comma:

Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria della assicurazione generale obbligatoria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n.1432.

OMISSIS

All. n. 3 alla circ. n. 82/1974

(3)

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO ALL'ATTENZIONE DEL TITOLARE DELL'AZIENDA

L'art. 21 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, pubblicato nella G.U. n. 59 del 4 marzo 1974, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, pubblicata nella G.U. n. 113 del 2maggio 1974, stabilisce il limite minimo di retribuzione giornaliera di L. 1.500, valevole, ai fini contributivi, per tutte le retribuzioni, ivi comprese quelle medie o convenzionali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1°

gennaio 1974.

Pertanto, nel caso in cui la retribuzione effettiva del lavoratore sia inferiore a L. 1.500 giornaliere, si deve registrare nel libro paga la differenza sino a tale importo.

Nella dichiarazione delle retribuzioni (mod. 57 D.L.), a decorrere da quella relativa all'anno 1974, dovrà essere indicato l'importo complessivo delle retribuzioni, quale risulterà dalla somma tra la retribuzione effettiva e l'eventuale differenza fra quest'ultima e quella minima legale.

All. n. 4 alla circ. n. 82/1974

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO ALLA DITTA ARTIGIANA

...

...

OGGETTO: Decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (art. 21), concernente "Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali", convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114.

La legge indicata in oggetto ha stabilito che con effetto dal periodo di paga corrente dal 1° gennaio 1974 la retribuzione minima giornaliera da valere ai fini contributivi e fissata in L. 1.500.

Pertanto, la prima classe di retribuzione da assumere per la determinazione del premio relativo all'anno 1974 e successivi e quella di L. 450.000. Il premio annuo ammonta a L. ..., salvo che non venga prescelta una classe di retribuzione superiore.

Per la regolazione del premio relativo all'anno 1974, la differenza in più sarà conteggiata e richiesta a parte, alla fine dell'esercizio in corso.

Riferimenti