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premesso che  ai sensi dell'art

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Academic year: 2022

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PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA E

L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO PER LA COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELLO SCAMBIO DI

INFORMAZIONI STATISTICHE E DELLA RICERCA

L'Istituto nazionale di statistica (di seguito denominato ISTAT ) con sede in Roma, Via Cesare Balbo, n. 16, C.F. 80111810588. nella persona del Presidente, , domiciliato per la carica presso la sede dell'ISTAT;

e

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (di seguito denominato INAIL ) con sede in Roma, Piazzale Giulio Pastore, n. 6, C.F. 01165400589, rappresentato dal Presidente, , domiciliato per la carica presso la sede dell'INAIL;

premesso che

ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 l'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale (Sistan);

l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 322/1989 affida agli uffici di statistica del Sistan il compito di attuare l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale;

ai sensi del medesimo art. 6 del d.lgs n. 322/1989 e dell'art. 8 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (di seguito Codice di deontologia e di buona condotta ), agli uffici di statistica del Sistan possono essere comunicati da parte di altri enti ed uffici di statistica del Sistema, per l'attuazione del Programma statistico nazionale o per la produzione di informazione statistica strumentale al perseguimenti delle rispettive finalità istituzionali, dati personali;

la direttiva n. 9 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) del 20 aprile 2004 ha definito i criteri e le modalità per la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale;

ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e) , del d.lgs n. 322/1989, l'ISTAT ha come compito istituzionale quello di predisporre le nomenclature per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale, incluse quelle di tipo territoriale, quelle delle attività economiche e delle professioni, e le metodologie di base, aventi carattere vincolante per i soggetti facenti parte del Sistema statistico nazionale;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 1991 ha disposto l'inserimento dell'ufficio di statistica dell'INAIL nel Sistema statistico nazionale;

ai sensi del Regolamento CE n. 177 del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il Regolamento CEE n. 2186/93, è previsto che gli istituti nazionali di statistica provvedano a predisporre e a mantenere aggiornati tali registri;

ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento CE n. 177/2008 e dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681 l'ISTAT è autorizzato a raccogliere negli schedari delle pubbliche amministrazioni le informazioni utili ai fini statistici;

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ai sensi del citato art. 8 della legge n. 681/1996, le modificazioni, le integrazioni e la nuova impostazione della modulistica utilizzata dalle amministrazioni e dagli enti pubblici , contenente informazioni utilizzate per fini statistici, sono concordate con l'ISTAT;

gli articoli 6-bis e 9 del d. lgs. n. 322/1989, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed il " Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale "

contengono disposizioni dirette a garantire la protezione dei dati personali trattati per scopi statistici dai soggetti del Sistan;

l'ISTAT e l'INAIL si avvalgono di sistemi informativi automatizzati per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;

i sistemi informativi di entrambi gli Enti presentano, da un punto di vista tecnico, le caratteristiche necessarie per poter attuare in modo idoneo ed efficace lo scambio di informazioni;

con apposito Protocollo d'intesa, stipulato in data 24 maggio 2005 e scaduto lo scorso 23 maggio, ISTAT e INAIL hanno proseguito la collaborazione, avviata nel 1999, finalizzata allo sviluppo della cultura statistica, all'integrazione dei rispettivi sistemi informativi statistici e alla realizzazione di ricerche di interesse comune;

l'ISTAT e l'INAIL sono interessati a proseguire la suddetta collaborazione.

tutto ciò premesso

convengono quanto segue Art.1

(Oggetto)

Con il presente Protocollo di intesa l'ISTAT e l'INAIL, nell'ambito delle rispettive competenze tecniche e istituzionali, intendono proseguire ed ulteriormente sviluppare il rapporto di collaborazione finalizzato:

al collegamento dei propri sistemi informativi statistici per lo scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, nel rispetto della normativa richiamata nelle premesse;

alla realizzazione di progetti di ricerca concernenti oggetti di interesse comune, definiti dal Comitato di coordinamento di cui all'art. 7;

all'organizzazione di eventi di dibattito, di presentazione di risultati comuni e di divulgazione di pubblicazioni congiunte.

Art.2

(Modalità della collaborazione)

Le Parti definiscono, nell'ambito del Comitato di coordinamento di cui all'art. 7, le modalità del collegamento dei rispettivi sistemi informativi statistici secondo i seguenti criteri

direttivi:

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consentire l'interrogazione reciproca delle basi statistiche e, previo accordo tra le Parti, il trasferimento in linea dei dati statistici stessi;

estendere nel tempo l'accesso alle ulteriori basi statistiche che si renderanno disponibili;

rendere disponibile il collegamento negli orari di servizio previsti da ciascuna delle Parti;

disciplinare la responsabilità delle Parti per eventuali danni diretti e/o indiretti e per i casi di interruzioni del servizio.

Art.3

( Accesso ai dati statistici dell'ISTAT )

L'ISTAT, oltre a mettere a disposizione dell'INAIL il patrimonio informativo contenuto nelle proprie banche dati di diffusione pubblica e nelle pubblicazioni, si impegna ad

effettuare elaborazioni particolari di dati personali nei modi e nei tempi da concordarsi tra le Parti e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art.4

(Elaborazione e fornitura di dati personali)

L'ISTAT, per le proprie esigenze istituzionali, può richiedere all'INAIL, oltre

all'interrogazione in linea delle basi statistiche, l'elaborazione e la fornitura di dati personali nei modi e nei tempi concordati tra le Parti e nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'Ufficio di statistica dell'lNAIL, per trattamenti statistici compresi nel Programma statistico nazionale e per trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può richiedere all'ISTAT dati personali ai sensi della medesima normativa ed in particolare dell'art.8 del Codice di deontologia e di buona condotta .

Art.5

(Segreto statistico e protezione dati personali)

Il trattamento di dati personali connesso al perseguimento degli obiettivi del presente Protocollo è consentito esclusivamente all'ISTAT e all'Ufficio di statistica dell'INAIL.

Nel trattamento dei dati personali le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196, rispettivamente in materia di segreto statistico e protezione dei dati personali, nonché dal Codice di deontologia e buona condotta , con particolare riguardo alle misure fisiche, logiche e organizzative atte a garantire la sicurezza dei dati.

Art.6

(Modulistica amministrativa di interesse statistico)

Ai sensi dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681, il Comitato di coordinamento di cui al successivo art. 7 individua le procedure per la modifica e l'integrazione della modulistica amministrativa utilizzata dall'INAIL, allo scopo di favorire lo sfruttamento a fini statistici delle informazioni raccolte, assicurando in particolare che le relative definizioni e

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classificazioni siano coerenti con quelle utilizzate nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

Art.7

(Comitato di coordinamento)

Per il perseguimento degli obiettivi indicati all'art. 1, é istituito un Comitato di coordinamento composto:

per l'INAIL , dal Direttore Generale e da tre membri da lui designati,

per l'ISTAT, dal Direttore del Dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico scientifico e da tre membri da lui designati.

Con successivo scambio di note ciascuna Parte comunicherà all'altra Parte il nominativo dei membri designati. Ciascuno dei membri potrà farsi sostituire nelle riunioni del Comitato da un proprio delegato.

Il Comitato di coordinamento si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni volta che una delle Parti lo richieda. Il Presidente è scelto, a rotazione annuale delle Parti, tra i componenti del Comitato. Il primo anno la presidenza è attribuita ad un rappresentante dell'ISTAT.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare su invito del Presidente, in qualità di osservatori, funzionari ed esperti in relazione ai temi in discussione.

Il Comitato può costituire gruppi di lavoro cui delegare specifiche funzioni e dei quali potranno far parte tecnici ed esperti esterni.

Il Comitato si avvale di una segreteria composta da un rappresentante per ciascuna Parte.

Il Comitato, oltre ai compiti ad esso affidati ai sensi degli articoli 1, comma 1, lett. b), 2 e 6 del presente Protocollo, provvede a definire tempi e modalità di svolgimento delle iniziative di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) del Protocollo, ferma restando la necessità che per la realizzazione degli eventi di comunicazione sia assicurato il raccordo con l'ufficio della comunicazione dell'ISTAT.

Art.8

( Durata del Protocollo )

Il presente Protocollo, redatto in duplice esemplare, ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere prorogato per uguale periodo di tempo, per espressa volontà delle Parti da manifestarsi almeno 3 mesi prima della scadenza con apposito scambio di note.

Art.9

( Oneri e spese)

Le Parti, ciascuna per quanto di propria spettanza, si fanno carico degli oneri e delle spese derivanti dal presente Protocollo.

Roma,

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Istituto nazionale di Statistica Il Presidente

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Il Presidente

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