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COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa. dei clienti FATTO

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COLLEGIO DI MILANO composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) TENELLA SILLANI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) ACHILLE Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) BENINCASA Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(MI) GRIPPO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del 17/09/2020

FATTO

Il ricorrente, iscritto all’Albo dei commercialisti da fine 2017/inizio 2018, premesso di essere venuto a conoscenza di segnalazioni del suo nominativo in Centrale Rischi a attraverso alcune visure, riferisce di aver proposto reclamo chiedendone la cancellazione, in quanto non precedute da preventiva comunicazione. Contesta altresì che non è stata

“effettuata da parte dell'Intermediario alcuna segnalazione alla Centrale Rischi di Banca d'Italia. Il comportamento dell'Intermediario non è coerente e trasparente, effettuando segnalazioni a sofferenza presso altre Centrali Rischi e non presso Banca d'Italia”.

Rilevato che tale comportamento ingenera in capo all’intermediario una responsabilità di tipo risarcitorio, chiede a titolo di lucro cessante: € 64.300 pari alla media IRPEF dei redditi nominali medi percepiti dagli iscritti alla CNPADC, come da allegato ufficiale della Fondazione Nazionale dei Commercialisti e revisori contabili; nonché € 25.000 “[…]

relativo all’esercizio abituale della professione di Revisore Legale per il periodo d’imposta 2019”(“I dati statistici disponibili alla data del ricorso si riferiscono al periodo di imposta 2018”); a titolo di danno emergente, “per le somme dovute non a titolo di rimborso del capitale quanto a spese, diritti, onorari, rimborsi ed interessi dovuti”, chiede: € 2.057,25 per la controversia instaurata dalla società X.SPA in relazione al mancato pagamento di alcune fatture relative alla fornitura di software uso professionale; € 729,56 per la

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controversia instaurata da una compagnia telefonica per il mancato pagamento di fatture relative alla fornitura di connessione voce e dati e l'acquisto di alcuni dispositivi elettronici per uso professionale; € 1.238,72 dovuti come da decreto ingiuntivo del Condominio U., ove è residente ed esercita la propria attività professionale, in relazione alle spese condominiali non pagate ed a titolo di rimborso delle spese legali. Domanda, in definitiva, il risarcimento dei danni per un importo totale di € 93.325,53; chiede inoltre € 13.000,00 quali spese per la produzione del presente ricorso, oltre alla cancellazione delle iscrizioni effettuate dall’intermediario. Con comunicazione integrativa del ricorso, allega evidenze fotografiche, comprovanti il danno di immagine subìto “in qualità di libero professionista alle targhe ed al plexiglass, fronte targhe, dello Studio dove si esercita la propria attività subite durante il 2019 derivante anche dall’incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni”; rileva che dalle foto allegate le targhe ed il plexiglass risultano rovinati/imbrattati. Domanda, conseguentemente, “a titolo di danno di immagine professionale” che gli sia riconosciuto un importo pari alla media dei redditi percepiti dai commercialisti nel comune di Milano nel 2019 o secondo equità; afferma, inoltre, che, non avendo percepito redditi da attività professionale nel 2019, non è obbligato ad inviare la dichiarazione dei redditi, che ove fosse dovuta, lo sarebbe unicamente per il possesso di due appartamenti; conclude, quindi, che “la prova mancante della mancata percezione dei redditi non può essere provata per definizione, se non con una dichiarazione dei redditi a zero, che, in quanto a zero, non è dovuta ai sensi di legge” A seguito della ricezione delle decisioni n. 0012600/20 e n. 0012601/20 del 15.07.20 con esito “accoglimento parziale” - verso cui ha peraltro presentato istanza di correzione - relative ai ricorsi promossi nei confronti di due intermediari, con cui chiedeva parimenti la cancellazione di segnalazioni per omesso preavviso e il risarcimento del danno (per voci per gran parte sovrapponibili a quelle del presente ricorso), ad ulteriore integrazione del ricorso, allega la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta dal 2014 al 2019; visura CRIF dalla quale si dovrebbe evincere, a suo avviso, la mancata erogazione di finanziamenti da parte di altri intermediari; altra documentazione relativa alla mancata erogazione di un leasing e di un finanziamento ai sensi del decreto liquidità.

L’intermediario, nelle controdeduzioni, eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per incompetenza per valore, dato che l’importo complessivo richiesto a titolo di risarcimento danni è pari ad € 106.325,53. Nel merito, rappresenta che il cliente aveva sottoscritto il 13.04.2017 un finanziamento per l’importo di € 22.472 da rimborsare in n. 60 rate mensili (xxx040) ed il 07.07.2017 un ulteriore finanziamento per € 10.000 (xxx060);

che a causa dei notevoli ritardi di pagamento, aveva avviato il normale iter di recupero inviando lettere di insoluto e preavviso di segnalazione per entrambe le posizioni (lettera del 12.12.2017); che la posizione era stata quindi affidata a società esterne incaricate per l'attività di esazione domiciliare. Sottolinea che tutte le missive contengono l’informativa ex art. 5 del Codice deontologico e che nella fase precontrattuale il cliente ha dichiarato di esser stato previamente informato in merito; di aver informato tempestivamente il cliente delle conseguenze negative del suo inadempimento, come risulta dalle schermate che tracciano l’invio delle missive del 12.12.2017, che risultano ricevute il 26.12.17. Precisa che le lettere contenenti il preavviso di segnalazione sono state inviate a mezzo servizio postale privato gestito da Fulmine Group, per il tramite di Selecta Service Monitor, società operante a livello nazionale nel settore della stampa e imbustamento di comunicazioni obbligatorie; che detto sistema si basa su un servizio di localizzazione satellitare GPS e appare in linea con quanto previsto dal Ministero delle Comunicazioni; che, come risulta dall’e.c. storico, nei mesi di luglio e di ottobre 2018 il cliente è stato dichiarato decaduto dal

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beneficio del termine per entrambe le posizioni. Afferma, inoltre, che le segnalazioni nei SIC vengono eseguite sulla base di presupposti oggettivi indicati nel Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, (“Provvedimento del Garante” n. 163 del 12 settembre 2019); che nel caso di specie risulta provata la trasmissione, tra il 2017 e il 2018, di svariate comunicazioni di sollecito, almeno due delle quali contenenti il preavviso di segnalazione; che il numero delle comunicazioni e la circostanza che l'esazione è stata affidata a svariate società di recupero del credito lasciano desumere che il ricorrente fosse, inequivocabilmente, a conoscenza della propria morosità e delle conseguenze negative del proprio inadempimento, comprese le segnalazioni nei SIC; che non è pertanto verosimile sostenere che esso abbia ricevuto solo talune comunicazioni (compresi i solleciti), ma non anche quelle contenenti i preavvisi di segnalazione; che lo stesso ABF in più occasioni ha riconosciuto che la numerosità delle missive inviate ed il conseguimento di un accordo transattivo fanno presumere l’avvenuta informativa; che l’invio delle comunicazioni è stato effettuato con il sistema di postalizzazione Selecta e Fulmine, che rispetta i requisiti minimi indicati anche dal Garante per la protezione dei dati personali, per cui la segnalazione è legittima; che, in base alla pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 1642/2019, il risarcimento non è dovuto se la segnalazione risulta illecita per assenza del preavviso, ove l’inadempimento sussista e il cliente si sia rivelato un cattivo pagatore, come nel caso di specie; che la pretesa risarcitoria è infondata e comunque indimostrata; che, in particolare, il danno patrimoniale non è provato, così come il nesso causale; che anche il danno non patrimoniale deve essere provato; che, infine, anche la richiesta di refusione delle spese legali deve essere del tutto rigettata, rilevandosi altresì che non era stata avanzata in sede di reclamo. In considerazione di quanto sopra esposto, chiede di dichiarare il ricorso inammissibile; nel merito, chiede di rigettarlo perché infondato in fatto e in diritto.

Il ricorrente, in sede di repliche, sostiene che le lettere allegate dall’intermediario (dal 5 al 16, estremi compresi) non riportano il codice di tracciamento e che dette missive non sono mai state ricevute; che non risulta evidente la correlazione tra la prova di consegna ed il contenuto di tali lettere, per cui manca il requisito del preavviso di tali segnalazioni nelle Centrali Rischi. Successivamente integra le repliche osservando che “non è presente un codice di tracciamento della lettera nel corpo del messaggio testuale. La banca, con i codici tracciamento forniti, ha potuto recapitare qualsivoglia documento non esistendo alcuna correlazione provata tra il corpo del documento testuale e i relativi codici di tracciamento”.

DIRITTO

Il Collegio deve preliminarmente pronunciarsi in ordine all’eccezione di inammissibilità per incompetenza per valore sollevata dalla parte resistente. In proposito si rileva che il ricorrente ha richiesto come risarcimento dell’assunta illegittimità delle segnalazioni: a) € 93.325,53 a titolo di danno emergente e lucro cessante; b) € 13.000,00 a titolo di spese legali per la presentazione del ricorso, per un importo complessivo di € 106,325,53, somma effettivamente superiore al limite di competenza per valore dell’ABF, fissato a € 100,000 dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (sulla rilevanza delle somme chieste quale refusione delle spese legali, al fine del superamento della competenza per valore, si richiama Collegio di Bologna, n. 21306/18 che a sua volta aderisce alla soluzione offerta dal Collegio di Napoli, decisione n. 5461/2015, secondo cui è “[…] insussistente la

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competenza per valore dell’Arbitro, perché la domanda del ricorrente eccede il limite imposto dall’art. 2, punto 4, della delibera CICR del 29 luglio 2008. Infatti, il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno, nella misura di euro 100.000,00, corrispondente al limite massimo di competenza dell’Arbitro, oltre al rimborso delle spese legali sostenute.

Orbene, va osservato che le norme procedimentali non richiedono alcuna forma di

assistenza legale per presentare ricorso all’Arbitro; tuttavia, è stato ammesso il rimborso delle spese sostenute per l’assistenza legale in casi peculiari, all’esito dell’accertamento

“dell’effettivo sostenimento dell’onere defensionale, della sua funzionalità alla gestione del procedimento, della ragionevolezza e coerenza dell’importo richiesto rispetto al valore e alla complessità della controversia” (Collegio ABF di Milano, decisioni n. 3823/2012 e 2623/2011). Per tale motivo, si tratta di somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno subìto per l’eventuale illegittimo comportamento dell’Intermediario e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del valore della controversia, che appunto ha ad oggetto la “corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo”).

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi preclusa la cognizione della domanda relativa al risarcimento del danno/rimborso delle spese legali e quindi accolta l’eccezione di rito sollevata dall’intermediario, con la conseguenza che il ricorso deve dichiararsi sul punto inammissibile.

Va considerata invece ammissibile la richiesta di cancellazione delle segnalazioni in SIC, previo accertamento dell’illegittimità delle stesse, stante la non stretta unitarietà del petitum posto che tale domanda non pare “strumentalmente ed esclusivamente finalizzata all’esercizio di azioni volte alla condanna dell’Intermediario per importi superiori a 100.000,00”, secondo il criterio delineato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n.

3169/2014, ovvero non ha come scopo esclusivo il successivo esercizio di un’azione risarcitoria, poiché a tale finalità si aggiunge quella di eliminare le segnalazioni pregiudizievoli pro futuro e migliorare le possibilità di accesso al credito (in tal senso, Collegio di Roma, decisione n. 15454/2018).

Con riguardo alle contestate segnalazioni, il ricorrente lamenta l’assenza del preavviso, inteso come necessario requisito formale. In proposito, si ricorda che, trattandosi di segnalazione di tipo negativo in SIC a carico di persona fisica, per consolidata giurisprudenza dell’ABF il preavviso costituisce condizione di validità della segnalazione.

Si ricorda altresì che il Collegio di Coordinamento n. 3089/2012, nella decisione n.

3089/2012 ha stabilito che “il Collegio competente dovrà formare il proprio convincimento circa l’avvenuta recezione del preavviso da parte del Cliente segnalato sulla base di tutti gli elementi di conoscenza dei fatti che gli atti della controversia offrono”. Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’Allegato 1 del nuovo “Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo” (Provvedimento del garante n. 163 del 12 settembre 2019): “è [...] idoneo a garantire l’adempimento dell’obbligo di preavviso di segnalazione del primo ritardo di cui al presente Codice di condotta l’invio tramite vettore con servizio di tracciatura e certificazione dell’avvenuta consegna”. Nel caso di specie, parte resistente ha allegato agli atti due lettere di preavviso (relative ai due finanziamenti stipulati con il ricorrente) altresì depositando evidenze informatiche, sia pure non chiarissime, del loro invio tramite due società che garantiscono un sistema di tracciatura della spedizione e certificazione dell’avvenuta consegna (con riferimento ad uno dei vettori, circa l’avvenuta prova della recezione del preavviso, cfr. Collegio di Roma, decisione n.7994/2020; si veda inoltre Collegio di Milano, decisione n. 1047/2020):

trattandosi di un metodo di spedizione idoneo a certificare in modo certo ed ufficiale il momento della ricezione formale del documento, si deve ritenere raggiunta la prova, anche in via solo presuntiva (laddove non si ritengano chiare le schermature informatiche allegate dall’intermediario). In ogni caso, a risolvere ogni eventuale dubbio circa l’effettiva

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ricezione delle comunicazioni in esame, può richiamarsi il principio pacificamente recepito da questo Arbitro secondo cui in assenza di una specifica imposizione normativa di requisiti di forma per il preavviso, si devono applicare i principi generali previsti dal Codice civile per le dichiarazioni recettizie e le relative presunzioni (Collegio di Coordinamento, decisione n. 3089/2012, già richiamata), con la conseguenza che l’obbligo di preavviso può considerarsi assolto nel caso in cui si ravvisi una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, che induca a ritenere che l’informazione del preavviso sia comunque pervenuta a conoscenza della parte ricorrente (Collegio di Roma, decisione n. 7994/2020;

Collegio di Milano, decisione n. 2087/2018). Nel caso di specie, oltre all’utilizzo di vettori con servizio di tracciatura e certificazione dell’avvenuta consegna, risultano essere stati inviati alcuni solleciti di pagamento (allegati agli atti) all’indirizzo corrispondente a quello indicato nella tracciatura delle lettere di preavviso ed a quello indicato sul modulo del ricorso e sul contratto in atti: ciò può certamente rappresentare, da un lato, una circostanza che ha portato il cliente in contatto con l’intermediario e con la realtà dei suoi pagamenti, per cui si può presumere che parte ricorrente fosse, in ogni caso, informata dell’imminente iscrizione (Collegio di Milano, decisione n. 13554/2019); dall’altro, un elemento che rafforza la presunzione circa il ricevimento del preavviso, posto che appare improbabile che di tutte le comunicazioni inviate, non siano giunte al destinatario proprio quelle contenenti il preavviso, soprattutto stante l’utilizzo di sicuri strumenti di trasmissione. Alla luce di quanto sopra esposto, si deve concludere che le segnalazioni in SIC sono avvenute nel rispetto delle norme procedurali previste, per cui la richiesta di cancellazione delle stesse deve essere respinta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

IL PRESIDENTE

firma 1

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