Accordo
tra
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
(I.N.A.I.L.)
E
CORTE DEI CONTI
L'istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (di seguito I.N.A.I.L.), con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro-tempore, Dott. Giuseppe Lucibello, nato a ..
...il....
e
la Corte dei Conti, con sede in Roma, in persona del Segretario Generale pro-tempore, Presidente Fabio Viola, nato a Roma il 22/9/1955
congiuntamente definite "Parti"
PREMESSO CHE
La Corte dei conti, nell'ambito della propria missione istituzionale svolge, al pari di altre Istituzioni superiori di controllo, la funzione di external auditor in base a mandati conferiti dalle Agenzie specializzate dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.);
la Corte dei Conti, nell'esercizio di tale funzione è tenuta a valutare, oltre ai profili contabili, anche gli aspetti gestionali degli Enti controllati nonché l’analisi e la valutazione dei piani attuariali di talune Organizzazioni internazionali;
l'INAIL svolge, tra l’altro, un ruolo centrale nell’ambito degli studi attuariali e possiede risorse dotate di specifica professionalità in grado di effettuare verifiche attuariali anche inerenti le assicurazioni per l'assistenza sanitaria;
è interesse delle Parti accrescere il proprio Know how attraverso lo scambio di reciproche esperienze professionali anche in ambito internazionale;
VISTO
L’art. 15 della L. 241/1990 che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
CONSIDERATO CHE
Tra le Parti è stata già sperimentata una proficua collaborazione che si è sostanziata, dall'anno 2015, nell’inserimento, negli audit team della Corte dei Conti, di un gruppo di esperti della Consulenza Statistico-Attuariale dell'INAIL;
la rilevanza delle tematiche oggetto della collaborazione e le prospettive di approfondimento per i prossimi anni evidenziano come opportuna la strutturazione di tale rapporto di collaborazione già instauratosi, mediante la stipula di un accordo tra i due Enti;
TUTTO CIO' PREMESSO VISTO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO
QUANTO SEGUE:
Articolo 1 Oggetto
Con il presente Accordo le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze tecniche e professionali convengono di collaborare al fine di consentire:
1) alla Corte di avvalersi delle peculiari competenze dei professionisti della Consulenza Statistico-Attuariale dell'INAIL;
2) ai professionisti dell’INAIL di acquisire, in un ambito internazionale particolarmente qualificato, esperienze ulteriori ed accrescere la professionalità in ambito statistico-attuariale
Articolo 2
Ambito di collaborazione
La collaborazione di cui al presente accordo si riferisce alle attività di external auditor di natura attuariale affidate alla Corte presso organizzazioni internazionali, quali:
a) Valutazione delle passività dell’ASHI;
b) Valutazione del Repatriation grant e dell’Annual leave;
c) Altre valutazioni di natura attuariale necessarie e previamente sottoposte all’esame del Tavolo di cui all’articolo 3;
d) Pareri sui documenti acquisiti dalla Corte e su quelli redatti dalla Corte stessa (“Rendicontazioni” e “Raccomandazioni”)
Articolo 3
Coordinamento delle attività
Le modalità di svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, compatibilmente con l’espletamento dei lavori istituzionali di entrambe le Parti, saranno soggette al coordinamento e all'indirizzo operativo di un apposito Tavolo al quale partecipano per la Corte dei Conti il Presidente della Sezione Affari Comunitari ed Internazionali, con facoltà di delega, e un Consigliere della medesima Sezione; per l'INAIL il Direttore Generale, con facoltà di delega, e il Coordinatore Generale della Consulenza statistico attuariale.
Il Tavolo ha il compito di:
a) Definire gli obiettivi, le modalità e i tempi di realizzazione delle attività richieste;
b) Promuovere ogni iniziativa ritenuta utile ai fini della valorizzazione dei risultati conseguiti nell’ambito del presente Accordo;
c) Redigere annualmente una relazione sulle attività svolte.
Articolo 4
Oneri finanziari
Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario a carico delle Parti.
Le spese di missione di eventuali collaborazioni ed attività svolte dal personale Inail presso le Organizzazioni internazionali interessate saranno oggetto di rimborso da parte delle stesse.
Articolo 5
Riservatezza e diritto di utilizzazione delle informazioni
Le Parti si impegnano a considerare riservati e a far mantenere riservati dai propri dipendenti, collaboratori e consulenti tutti i dati e le informazioni acquisite per effetto dell'esecuzione del presente accordo.
Ciascuna Parte si impegna, inoltre, a non utilizzare, senza il consenso scritto dell'altra, in tutto o in parte, dette informazioni e dati per fini differenti da quelli previsti dal presente atto.
Articolo 6 Durata
Il presente accordo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per espressa volontà delle parti con apposito scambio di dichiarazioni.
Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente accordo previa comunicazione, da inviarsi con preavviso non inferiore a tre mesi.