Gli strumen, di pianificazione e
programmazione introdo5 dal D.Lgs. 150/2009 Il Piano e la relazione sulla performance
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Prof.ssa Maria Teresa NARDO
Lezione n. 7, 8, 9 del 20 marzo 2019 e del 26 e 27 marzo 2019
Cosa vuol dire Pianificare/
programmare?
• Programmare significa definire cosa si vuole realizzare (obie%vi), come ci si propone di farlo (mezzi), con quali soluzioni finanziarie, organizza,ve e ges,onali e quando (tempi).
Piano della performance
Prevedere il futuro?
Programmare?
• È arduo e ciò tende a generare un costante
rischio di disallineamento fra aUesa di azione ed
effe5va capacità di risposta delle
Amministrazioni
• … ma è proprio nei momen, di maggiore
turbolenza e incertezza che è indispensabile guidare
l’azione
dell’Amministrazione per evitare il rischio di
procedere in modo improvvisato e
scoordinato.
Impossibile
nella PA!!!
Ciclo delle performance
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Processo integrato e circolare
Pianificare, programmare,
misurare, valutare Per gestire qualsiasi fenomeno è
necessario misurarlo, perché l’elemento che non si misura non
si gestisce e non si migliora
Cosa si può fare
Analisi ambientale Analisi organizzativa
Cosa si potrebbe fare
Documenti della pianificazione e programmazione
Valori, attese (carta dei valori)
Patrimonio di esperienze e conoscenze
Cosa si dovrebbe fare
Le fasi del ciclo
Processo
Analisi dei vincoli esterni
• Contesto economico, sociale, politico e giuridico
Analisi dei vincoli interni
• Personale
• Risorse
• Mezzi finanziari
• Organizzazione aziendale
Pianificazione strategica
Programmazione operativa
Azione (svolgimento della gestione)
Controllo Analisi degli scostamenti
Il sis te m a d i p ia nif ica zion e, pr og ra m m az ion e e c on trol lo
Analisi SWOT Processo
Decreto legisla,vo 150/2009
ART. 10
- PIANO DELLE PERFORMANCE
- RRELAZIONE DELLA PERFORMANCE E BILANCIO DI GENERE
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SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE
PERFORMANCE
Titolo II del D.lgs. n. 150/2009 “Misurazione, valutazione e trasparenza della performance”
Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance,
Il decreto legisla,vo n. 74/2018
Gli obie5vi si ar,colano in:
a) obie%vi generali, che iden,ficano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle a5vità e ai servizi eroga,, anche tenendo conto del comparto di contraUazione di appartenenza, coerentemente con le poli,che nazionali e gli eventuali indirizzi adoUa, dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’ar,colo 8 del decreto legisla,vo 30 luglio 1999, n. 286, e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garan,re ai ciUadini;
b) obie%vi specifici di ogni pubblica amministrazione, individua,, in coerenza con la dire5va annuale adoUata ai sensi dell’ar,colo 8 del decreto legisla,vo 30 luglio 1999, n. 286, nel Piano della performance di cui all'ar,colo 10.”;
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Piano della performance
1. Gli obie5vi di cui al comma 01, leUera a), sono determina, con apposite linee guida adoUate su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli en, territoriali, il decreto di cui al primo periodo è adoUato previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all’ar,colo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli obie5vi di cui al comma 01, leUera b), sono programma,, in coerenza con gli obie5vi generali,
su base triennale e definiD, prima dell'inizio del rispe%vo esercizio, dagli organi di indirizzo poliDco-amministraDvo, senDD i verDci dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenD o i responsabili delle unità organizzaDve
.Gli obie5vi sono definiD in coerenza con gli obie%vi di bilancio indica, nei documen, programma,ci di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla norma,va economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli en, locali e il loro conseguimento cos,tuisce condizione per l'erogazione degli incen,vi previs, dalla contraUazione integra,va. Nelle more dell’adozione delle linee guida di determinazione degli obie5vi generali, ogni pubblica amministrazione programma e definisce i propri obie5vi, secondo i tempi stabili, per l'adozione del Piano di cui all'ar,colo 10, salvo procedere successivamente al loro aggiornamento”.
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Il decreto legisla,vo n. 74/2018
Piano della performance Triennale
Un esempio di diagramma degli obie5vi
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Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività …
Attività n
Obiettivo operativo 1.1
Obiettivo specifico 1
Obiettivo strategico Obiettivo operativo 1.2
Obiettivo operativo 2.1
Obiettivo operativo 2.2
Obiettivo operativo n
Obiettivo specifico 2
Obiettivo specifico n
Definizione degli obie5vi
Ogni obie5vo deve essere:
Chiaro
rivedibile orientato
all’utenza Coerente
con gli
indirizzi strategici
misurabile
raggiungibile
condiviso
armonico con le
risorse disponibili
Chiara defiinizione della struttura organizzativa
Pianificazione/
Programmazione
Assunzione di Responsabilità
Disponibilità delle informazioni Affidabilità dei Sistemi informativi
Coordinamento
Comunicazione
Cultura manageriale
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Elemen& necessari
Qualche riferimento giuridico
Allegato 4/1 (principio applicato della programmazione) D.Lgs n.
118/2011- paragrafo 1- Definizione
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processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le poli6che e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le a8vità e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”
Tale processo “richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni
poli6che e ges6onali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente
PROGRAMMAZIONE: ALCUNE DEFINIZIONI
Il legislatore pone l’accento sull’importanza della formalizzazione del processo di programmazione aUraverso documenD che “devono essere predispos, in modo tale da consen,re ai portatori di interesse di:
a) conoscere, rela,vamente a missioni e programmi di bilancio, i risulta, che l’ente si propone di conseguire nonché i rela,vi stanziamen, di bilancio
b) valutare il grado di effe5vo conseguimento dei risulta, al momento della rendicontazione”.
L’aUendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, di tali documen,, quale “prova dell’affidabilità e credibilità dell’ente” .
(1) 14
Allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011, paragrafo 1- Definizione.
Qualche riferimento giuridico
Allegato 4/1 (principio applicato della programmazione) D.Lgs
n. 118/2011- paragrafo 1- Definizione
CaraKeri qualificanD la programmazione:
a) la valenza pluriennale del processo, che deve essere almeno triennale;
b) la leKura non solo contabile dei documenD nei quali le decisioni poli,che e ges,onali trovano concreta aUuazione, ma anche poli,co-amministra,va e informa,va “occorre dare rilievo alla chiarezza e alla precisione delle finalità e degli obie5vi di ges,one, alle risorse necessarie per il loro conseguimento e alla loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale e ambientale”
.
c) la coerenza e interdipendenza dei vari strumenD della programmazione che implica una “considerazione complessiva e integrata del ciclo di
programmazione, sia economico sia finanziario, e un raccordo stabile e
duraturo tra i diversi aspe5 quan,ta,vi e descri5vi delle poli,che e dei rela,vi obie5vi inclusi nei documen, di programmazione”
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Qualche riferimento giuridico
Allegato 4/1 (principio applicato della programmazione) D.Lgs n. 118/2011- paragrafo 3
Par. 3.2 - Le?ura non solo contabile dei documen6
Par. 3.3 - Coordinamento e coerenza dei documen6 di bilancio
RispeKo dei Tempi
Il D.lgs. n. 74/2017, specificatamente per gli en, locali, all’art. 5, comma 1ter, prevede che, nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione, gli enD
territoriali devono essere comunque definiD obie%vi specifici per consenDre la conDnuità dell’azione amministraDva…gli obie5vi siano programma, “su base triennale e defini,, prima dell’inizio del rispe5vo esercizio, dagli organi di indirizzo poli,co amministra,vo, sen,, i ver,ci dell’amministrazione che a loro volta consultano i dirigen, o i responsabili delle unità organizza,ve”.
L’Art. 10 del D.lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.lgs. n. 74/2017, prevede che per il Piano delle Performance al comma 1-ter sia “adoUato non oltre il termine di cui al c. 1, leUera a), in coerenza con le note integra,ve al bilancio di previsione di cui all’ar,colo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e dei risulta, aUesi di bilancio, di cui all’ar,colo 19 del decreto legisla,vo 31 maggio 2011, n. 91” .
L’art. 4, del D.lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.lgs. n. 74/2017nell’ambito delle fasi di ges,one del ciclo della performance, stabilisce che la “Definizione e assegnazione degli obie5vi che si intendono raggiungere, dei valori aUesi di risultato e dei rispe5vi indicatori tenendo conto anche dei risultaD conseguiD nell’anno precedente, come documenta, e valida, nella relazione annuale sulla performance”.
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CaraKeri qualificanD la programmazione:
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Fonte: DUP 2016/2018 Comune di Genova – Stato aUuazione dei programmi – Sez. opera,va, p. 126.
D.lgs. n. 118/2011 gli en, locali “ispirano la propria ges,one al principio della
programmazione”
EnD locali
A tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione (DUP) ogni anno e il
bilancio di previsione, riferi, a un orizzonte temporale almeno triennale. “Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel DUP,
osservando i principi contabili generali e applica, allega, al decreto legisla,vo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”
Il DUP cos,tuisce, nel rispeUo del principio del coordinamento e coerenza dei documen, di bilancio, il presupposto necessario di tu5 gli altri documen, di programmazione
Art. 151 D.lgs. n. 267/2000 come modificato dal c. 5, art. 74 (Adeguamento dell’ordinamento contabile degli en6 locali) D.lgs. n. 118/2011
Art. 74, c. 5, D.lgs. n. 118/2011.
Allegato 4/1, punto 8, D.lgs. n. 118/2011
Coerentemente con il bilancio di previsione e con il DUP è deliberato il Piano Esecu,vo di Ges,one (PEG) che individua gli obie5vi affida,, ai responsabili dei servizi unitamente alle dotazioni necessarie.
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Al PEG è unificato organicamente il piano della performance di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 150/2009.
Come previsto dal principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/1), il PEG cos,tuisce “un elemento portante dei sistemi di valutazione”.
D.lgs. n. 118/2011, art. 74, c. 18 che modifica l’art. 169 (Piano esecu,vo di ges,one) del D.lgs. n. 267/2000
Art. 169 D.lgs. n. 267/2000, c. 3bis, come modificato dal D.lgs. n. 118/2011
Allegato 4/1, punto 10.1, D.lgs. n. 118/2011.
EnD locali
(1) 19
Fonte: Scheda PEG Comune di Genova 2018-2020 al 31/05/2018, pag. 70.
L’art. 74 del D.lgs.
118/2011, al comma 23,
modificando l’art.
175 del D.lgs. n.
267/2000, introduce il
comma 5-quater e 5-quinquies prevedendo le variazioni al PEG proprio “al fine di favorire il
conseguimento degli obie5vi assegna, ai dirigen,”
Dal DUP al bilancio al PEG
Missione Obie5vi strategici
Obie5vi opera,vi e risorse umane, finanziarie e strumentali
PROGRAMMA 1 PROGRAMMA 2 PROGRAMMA 3
Obie5vi opera,vi e risorse umane, finanziarie e strumentali Obie5vi opera,vi e
risorse umane, finanziarie e strumentali
SeS
SeO
Obie5vi esecu,vi e indicatori, risorse umane, finanziarie e strumentali
Obie5vi esecu,vi e indicatori, risorse umane, finanziarie e strumentali
Obie5vi esecu,vi e indicatori, risorse umane, finanziarie e strumentali
CdR 1 CdR 2 CdR 3
PEG
Allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/211, punto 11 – Piano degli indicatori di bilancio
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“è facoltà di ogni ente introdurre nel proprio piano ulteriori
indicatori rispeUo a quelli comuni previs, dai decre, ministeriali”
Sugli indicatori dispone anche l’ar,colo 18bis del D.Lgs. 118/2011 (modificato dal D.Lgs 74/2017), ove prevede che gli en, adoUano un sistema di indicatori
denominato “Piano degli indicatori e dei risulta6 a?esi di bilancio” misurabili e riferi, ai programmi e agli altri aggrega, del bilancio, costruiD secondo criteri e metodologie comuni. Gli en, locali devono allegare il “Piano degli indicatori” al bilancio di previsione e al consun,vo.
Gli indicatori
• Per sorvegliare l’aUuazione di un
programma e poterne giudicare l’efficacia rispeUo agli obie5vi fissa, bisogna
u,lizzare un insieme di indicatori, da stabilire in an,cipo o all’inizio
dell’esecuzione del programma, in modo da poter raccogliere i da, per,nen,
Sintesi della realtà osservata che permettono di comprendere cosa accade e come stiamo lavorando
Gli indicatori…
• Devono possedere due requisi, :
– Significa,vità, intesa come idoneità dell’indicatore a fornire informazioni rilevan,, chiare e u,li sugli effe5 dell’aUuazione di un obie5vo
– Misurabilità, riferita alla possibilità di quan,ficare l’indicatore.
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Veridicità dei dati
Osservazione…
• La scarsa propensione all’uso di indicatori di impaUo si ricollega:
– Alla difficoltà ad isolare il contributo dell’azione pubblica dai molteplici faUori esogeni che intervengono
nell’economia, nella società, sul territorio
– Alla difficoltà di specificare una finalità “di impaUo” se l’orizzonte temporale è solo annuale
Ma aiutano la programmazione precisando la finalità ul,ma della spesa e spingono gli aUuatori a iden,ficare i nessi causali tra le azioni e gli effe5
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La scelta degli indicatori è spesso influenzata dalla
disponibilità di fonti
informative dei dati di base
In alcuni casi se mancano le fonti per l’adozione di un indicatore è necessario svolgere un lavoro ad hoc per la sua realizzazione e individuare un responsabile del dato
Un esempio
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco
La relazione
La relazione sulla performance è un documento che,
secondo quanto disposto dall’art. 10, comma 1, leUera b) del D.lgs. n. 150/2009, deve essere adoUato entro il 30 giugno di ogni anno e che evidenzia, a consun,vo, con riferimento all'anno precedente, i risulta, organizza,vi e individuali raggiun, rispeUo ai singoli obie5vi
programma, ed alle risorse, con rilevazione degli
eventuali scostamen,, e il bilancio di genere realizzato.
Ai sensi dell’art. 14, comma 4, leUera c) dello stesso decreto, l’OIV, dunque, ogni anno, valida la relazione sulla performance assicurandone altresì la visibilità aUraverso la pubblicazione sul sito is,tuzionale
dell'amministrazione.
Prof.ssa Maria Teresa Nardo 26
Art. 10 del D.Lgs. 150/2009 modificato
“1-bis. Per gli en, locali, ferme restando le
previsioni di cui all’ar,colo 169, comma 3 bis del decreto legisla,vo 18 agosto 2000, n. 267, la
Relazione sulla performance di cui al comma 1, leUera b), può essere unificata al rendiconto
della ges,one di cui all’ar,colo 227 del citato decreto legisla,vo.
Prof.ssa Maria Teresa Nardo 27
La relazione alcuni aspe5
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L’art. 5 del D.lgs. n. 150/2009 come modificato dal 74/2017: “Gli obie5vi sono
defini, in coerenza con gli obie5vi di bilancio indica, nei documen, programma,ci di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla norma,va economica e
finanziaria applicabile alle regioni e agli en, locali e il loro conseguimento cosDtuisce condizione per l’erogazione degli incenDvi previsD dalla contraKazione integraDva”
L’art. 6 prevede al comma 1 che gli OIV “anche avvalendosi delle risultanze dei
sistemi di controllo strategico e di gesDone presen, nell’amministrazione verificano l’andamento delle performance rispeKo agli obie%vi programmaD durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o l’opportunità di interven, corre5vi in corso di esercizio all’organo di indirizzo poli,co-amministra,vo, anche in relazione al
verificarsi di even, imprevedibili tali da alterare l’asseUo dell’organizzazione e delle risorse a disposizione dell’amministrazione.
Le variazioni, verificatesi durante l’esercizio, degli obie5vi e degli indicatori della performance organizza,va e individuale sono inserite nella relazione sulla
performance e sono valutate dall’OIV ai fini della validazione di cui all’art. 14, comma 4, leUera c)”.
In caso di mancata adozione del Piano della performance è faUo divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigen, che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per
omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compi,, e
l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denomina,.
Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'arDcolo 12, comma 1, leKera c), l'erogazione dei
traKamenD e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di
responsabilità amministraDva del Dtolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo
nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance,
l'amministrazione comunica tempes,vamente le ragioni del mancato rispeUo dei termini al Dipar,mento della funzione pubblica
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All’art. 7 D.Lgs. N. 150/2009, come modificato 74/2017, si precisa che “La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta:
a) dagli Organismi indipendenD di valutazione [...];
b) dai dirigenD di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli ar,coli 8 e 9;
c) dai ciKadini o dagli altri utenD finali in rapporto alla qualità dei servizi resi
dall’amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizza,va dell’amministrazione, secondo quanto stabilito dagli ar,coli 8 e 19-bis” (comma 2).
L’art. 19, sulla partecipazione dei sogge5 esterni e interni, stabilisce che “I ciUadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizza,ve, anche comunicando direUamente all’Organismo indipendente di
valutazione il proprio grado di soddisfazione per le a5vità e per i servizi eroga,,
secondo le modalità stabilite dallo stesso Organismo. Ciascuna amministrazione adoUa sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli uten, e dei ciUadini in relazione alle a5vità e ai servizi eroga,, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei des,natari dei servizi, secondo quanto stabilito dall'ar,colo 8,
comma 1, leUere c) ed e). Gli uten, interni alle amministrazioni partecipano al processo di misurazione delle performance organizza,ve in relazione ai servizi strumentali e di supporto secondo le modalità individuate dall’Organismo indipendente di valutazione. I risulta, della rilevazione del grado di soddisfazione dei sogge5 di cui ai commi da 1 a 3 sono pubblica,, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione”.
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Ciclo di programmazione economico-finanziaria e valutazione e partecipazione utenD/ciKadini