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3 L’organo di revisione negli Enti locali

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3 L’organo di revisione negli Enti locali

3.1 L’introduzione della revisione economico-finanziaria negli Enti locali

Con l’emanazione della Legge 142 del 1990 ci fu un’evoluzione dell’attività di revisione negli Enti locali. Il processo di “aziendalizzazione”, obiettivo principa-le di questa Legge, evidenziò la necessità di dotare anche gli Enti locali di ade-guati sistemi di revisione diversi da quelli fino a quel momento previsti.

Nell’ambito di tale riforma fu istituito l’Organo di revisione economico-finanziaria, anche se questo non rappresentò una vera e propria novità perché an-che prima del 1990 era previsto la figura del revisore dei conti il quale aveva il compito di principale di controllare il conto consuntivo, ma al soggetto in carica non veniva richiesta nessuna qualifica professionale per ricoprire l’incarico, inol-tre i revisori in carica non costituivano un Organo permanete per venivano nomi-nati in autunno quando cominciava il controllo sui conti e finivano il mandato in primavera con il controllo del conto consuntivo.

Con la Legge 142/1990 venne innovato il modello di controllo obbligando gli Enti a nominare soggetti con specifici requisiti professionali e capaci di svolgere il controllo su tutte le attività dell’Ente stesso. All’Organo nominato veniva data la responsabilità di rispondere della veridicità delle proprie attestazioni e di svol-gere i propri compiti con diligenza, per questo avevano la possibilità di accedere a tutti i documenti e le informazione dell’Ente e delle istituzioni a questo collega-te.

Nella Legge, oltre alle numerose innovazioni, vennero riscontrati anche alcuni limiti infatti l’articolo 57 non specificava la collocazione del Collegio dei revisori all’interno del complesso sistema dei controlli dell’Ente e da questo ne derivò un’imprecisa definizione delle funzioni di controllo, delle modalità e dei tempi di svolgimento.

Successivamente a questa Legge si ebbe il d.lgs. 25 febbraio 1995 n.77 , il quale altro non era che un evoluzione della Legge sopra presentata. Questo d.lgs. al Capo VIII definisce in modo preciso le modalità di nomina dei revisori, la com-posizione del Collegio dei revisori, la durata dell’incarico, le cause di

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incompati-bilità e ineligiincompati-bilità, le funzioni e i limiti dell’incarico, la responsaincompati-bilità che grava sui revisori e il loro compenso.

Ad oggi il corpus normativo di riferimento lo si trova nel d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico sugli Enti Locali (TUEL), il quale ha recepito integralmente il d.lgs. sopra citato. Ad oggi quindi la revisione economico-finanziaria è disci-plinata dal titolo VII, tale disciplina è integrata dall’articolo 16 comma 25 del d.l. 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148, che ha abrogato l’articolo 234 del TUEL, il quale attribuiva agli organi consiliari il pote-re di nominapote-re i componenti dell’Organo di pote-revisione, introducendo il meccani-smo estrattivo di nomina.

3.2 Nomina del Collegio o del revisore unico

Secondo l’attuale disciplina la nomina dei revisori dei conti degli Enti locali deve avvenire tramite estrazione da un elenco composto dagli iscritti al Registro dei revisori legali e/o all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che ne facciano richiesta. L’iscrizione all’elenco avviene su base regionale, in rela-zione alla residenza anagrafica dei richiedenti, tenuto conto anche della dimen-sione demografica degli enti locali, che a questo scopo vengono raggruppati in tre fasce:

 Comuni al di sotto di 5 mila abitanti;

 Comuni con popolazione compresa tra 5 mila e 14.999 abitanti, Unioni di Comuni e Comunità montane;

 Comuni con almeno 15 mila abitanti, nonché Provincie.

Il decreto del Ministero dell’interno 15 febbraio 2012, n.23 stabilisce i requisiti di iscrizione che sono l’anzianità e i crediti formativi cosi sviluppati:

 Prima fascia, soggetti con due anni di iscrizione al Registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dieci crediti formativi conseguiti nel periodo 1 gennaio/30 novembre dell’anno precedente alla nomina1;

1.Crediti formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli Enti locali maturati per aver partecipato a corsi e seminari i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preven-tivamente condivisi con il Ministero dell’Interno.

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 Seconda fascia, soggetti con cinque anni di iscrizione, tre anni di espe-rienza maturati come revisore dei conti in un Ente locale e dieci crediti formativi maturati l’anno precedente;

 Terza fascia, soggetti con dieci anni di iscrizione, due incarichi di revi-sione già svolti e dieci crediti formativi conseguiti nell’anno precedente. Nel caso in cui l’Organo di revisione sia collegiale, la carica di Presidente spetta al componente che abbia ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso gli Enti locali.

3.2.1 Accettazione della carica

Criticità rilevata in merito alla normativa è che non viene prevista l’accettazione espressa della carica. Tuttavia l’accettazione si ha con un comportamento con-cludente qualunque, come ad esempio il deposito delle dichiarazioni di inesisten-za di cause ostative.

3.3 Incompatibilità e ineleggibilità

L’affidamento dell’incarico di revisione è subordinato al deposito in segreteria delle dichiarazioni di insussistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di mancato superamento dei limiti di incarico, questo viene regolato dall’articolo 236 del TUEL, rubricato “Incompatibilità e ineleggibilità dei revisori”.

Si ha ineleggibilità quando sussistono cause ostative che rendono nulla ed insa-nabile la nomina, mentre si è nel caso dell’incompatibilità quando si rileva un impedimento che non consente il corretto svolgimento dell’attività di revisione. Il primo comma dell’articolo 236 elenca le cause di ineleggibilità, richiamando le ipotesi perviste dell’articolo 2399, comma 1 del Codice Civile, che sono:

 Interdizione;

 Inabilitazione civile;

 Fallimento;

 Condanna a pene che comportano l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;

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 Rapporto di parentela e di affinità, fino al quarto grado, con componenti dell’organo esecutivo;

 Esistenza di un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita con l’ente nominante o società da questo controllate.

Ai commi 2 e 3 l’articolo 236 del TUEL elenca altre cause impeditive, che hanno come fine ultimo quello di evitare confusione tra soggetto controllante e soggetto controllato, e sono quindi incompatibili alla carica

 I componenti in carica degli organi dell’ente;

 Coloro che nel biennio precedente alla nomina a revisore hanno fatto parte degli organi dell’ente;

 Il segretario e i dipendenti dell’ente presso il quale deve essere fatta la nomina;

 I dipendenti della Regione, della Provincia, della città metropolitana, delle comunità montane e delle Unioni di Comuni compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

Sussiste anche un limite di natura quantitativa, previsto dall’articolo 238 del TUEL, secondo il quale il revisore non può cumulare più di otto incarichi tra i quali un massimo di:

 Quattro in Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti2;

 Tre in Comuni con popolazione compresa tra 5 mila e 99.999 abitanti3;

 Uno in Comuni con popolazione pari o superiore a 100 mila abitanti. Trattando queste cause è logico chiedersi se un revisore in carica presso un Co-mune o una Provincia possa assumere il medesimo incarico presso una società controllata dal Comune stesso, o viceversa.

A risposta di ciò si aprono due pensieri dottrinali, secondo il primo si prende ad oggetto la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, pronunciata il 16 novembre 2005, secondo la quale è legittimo nominare come Presidente del Collegio dei revisori dei conti di un’Amministrazione provinciale un soggetto che contempo-raneamente presiede il Collegio sindacale di una partecipata del medesimo Ente.

2. A questi Comuni vengono equiparate le Comunità montane 3. A questi Comuni vengono equiparate le Provincie

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Secondo l’altro filone di pensiero si prende a riferimento il documento prodotto l’11 febbraio 2009 dalla Commissione area enti pubblici del Consiglio Nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili, il quale rende un interpretazione in base alla quale è ragionevole ritenere incompatibile la carica di revisore dell’Ente locale con la carica la carica di sindaco di società soggetta al controllo dello stes-so Ente.

3.4 Durata e cessazione dell’incarico

Il Collegio resta in carica per un triennio e può essere rinnovato una sola volta. Le cause di cessazione sono stabilite al comma 3 dell’articolo 235 del TUEL, il quale dispone che il revisore cessa dall’incarico:

 Per scadenza del mandato;

 Per dimissioni volontarie o per impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l’incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità;

 Per revoca, decadenza, e per la morte del revisore.

 Per la cancellazione dall’albo professionale.

3.5 Compenso

Il compenso massimo, nulla dice il legislatore su quello minimo, spettante ai re-visori viene stabilito con Decreto interministeriale4 ed è soggetto a aggiornamen-to triennale5. In alcuni casi il compenso base può essere aumentato nei seguenti modi:

 Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione del compenso pari al 50%;

 Se in aggiunta alle funzioni normali vengono assegnate altre funzioni il compenso può aumentare fino ad un massimo del 20%;

 Se i revisori esercitano le funzioni di controllo anche su enti o società

4. Ministero degli Interni e MEF.

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collegate e partecipate si può avere un aumento del 10% per ogni organi-smo fino ad un massimo del 30%.

3.6 Le funzioni dell’Organo di revisione

Le funzioni dell’Organo di revisione sono definite dall’articolo 239 TUEL e dai “Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti Locali” emanati dalla Commissione di studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Com-mercialisti e degli Esperti Contabili e pubblicati a novembre 2011.

Alla luce dell’articolo 239, comma 1, TUEL, si deve distinguere tra:

 Attività di collaborazione, svolta dall’Organo di revisione nella propria funzione di controllo e indirizzo, secondo le disposizioni dello statuto e/o del regolamento dell’Ente. Questa attività si sviluppa nella presentazione di rilievi, considerazioni e proposte, e, alla luce delle modifiche introdotte dal d.l. 174/2012, attraverso la redazione di pareri in materia di strumenti di programmazione economico-finanziaria, bilancio di previsione e docu-menti allegati e variazioni, gestione dei servizi e costituzione o partecipa-zione ad organismi esterni;

 Attività di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, eco-nomica e patrimoniale della gestione diretta e indiretta intesa nel suo complesso. I risultati di questa attività devono essere recepiti ed eviden-ziati nella relazione al rendiconto.

3.7 L’organo di revisione: controlli sugli organismi partecipati

Il documento n.14 dei “Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti locali” tratta i controlli sugli organismi partecipati effettuati dell’Organo di revisione.

Secondo il Documento il controllo dell’Organo di revisione deve essere finaliz-zato in particolare:

 Al rispetto dei vincoli normativi sulla costituzione, organizzazione e ge-stione degli organismi partecipati e del loro mantenimento;

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 Al rispetto del contratto di servizio e degli obiettivi fissati a motivazione dell’esternalizzazione;

 Al rispetto delle regole contabili nei rapporti fra Ente ed organismi parte-cipati;

 Al riflesso delle gestioni indirette sugli equilibri finanziari anche prospet-tici dell’Ente;

 Al rispetto delle regole fiscali;

 Alla circostanza che le operazioni con gli organismi di partecipati non sia-no elusive del patto di stabilità.

In merito alle partecipate l’Organo di revisione ha il compito di verificare sulla loro costituzione e sul loro mantenimento da parte dell’ente controllante, deve ef-fettuare verifiche sulla gestione periodica, deve compiere attività particolari sulle diverse tipologie di organismi partecipati, deve eseguire verifiche sui contratti si servizio e infine deve svolgere verifiche sui limiti, i compensi e sull’interdizione dell’organo amministrativo nelle società non quotate e verificarne gli adempi-menti comunicativi.

3.7.1 Verifiche dell’Organo di revisione sulla costituzione e il mantenimento delle partecipazioni

Tramite queste verifiche viene resa la funzione di collaborazione da parte dell’Organo che si esplicita attraverso pareri sulle proposte di costituzione di so-cietà, di modifiche statuarie e di altre operazioni straordinarie.

Secondo quanto stabilito nel Documento per quanto riguarda il mantenimento delle partecipate l’Organo di revisione deve verificare che queste rispettino l’articolo 146, comma 32, D.L.gs.31 maggio 2010 n.787, secondo il quale:

 I Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti non possono detenere partecipazioni societarie. Rimangono escluse dal divieto le società già co-stituite che al 31 dicembre 2012 avranno conseguito utili negli ultimi tre esercizi.

6. L’articolo 14 è rubricato “Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali.

7. Decreto Legislativo 31 maggio 2010 n.78, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competiti-vità economica”, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni.

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 I Comuni con popolazione da 30.000 a 50.000 abitanti possono detenere una partecipazione societaria;

 I limiti sopra citati non devono essere applicati alle società a partecipazio-ne paritaria o proporzionale costituite da più Comuni la cui popolaziopartecipazio-ne complessiva superi i 30.000 abitanti.

Per quanto riguarda la costituzione della partecipata l’Organo di revisione deve verificare:

 Che la forma societaria, l’entità della partecipazione ed i servizi affidati siano compatibili con le norme statutarie dell’Ente;

 La stessa attività non sia già esercitata direttamente o indirettamente da al-tri organismi partecipati dall’Ente;

 Per la costituzione siano state rispettate le procedure previste dai regola-menti dell’Ente;

 Che le previsioni di business plan siano conciliabili con le previsioni an-nuali e pluriennali dell’Ente;

 Qualora l’Ente locale decida di attribuire diritti di esclusiva abbia effettua-to preliminarmente l’indagine di mercaeffettua-to volta a comprendere se la libera iniziativa economica privata risulti idonea o meno a garantire un servizio idonea ai bisogni della comunità;

 Per gli affidamenti “in house” la società disponga di risorse proprie suffi-cienti per svolgere il servizio;

Per le società con oggetto la gestione di un servizio pubblico locale a rilevanza economica il revisore deve verificare:

 l’adozione della delibera quadro da parte dell’organo consiliare per la ve-rifica della realizzabilità della gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali;

 l’adeguata pubblicità e l’invio all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla Legge 10.10.90 n. 287 di detta delibera;

 che siano previsti nel bilancio annuale e pluriennale dell’Ente gli oneri ed i proventi derivanti dal contratto di servizio o dalla convenzione;

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 che le spese di costituzione siano state inizialmente impegnate dall’Ente;

 il rispetto del contratto di servizio ed ogni eventuale aggiornamento e mo-difica dello stesso secondo modalità definite dallo statuto dell’Ente.

Infine sempre per quanto riguarda la costituzione di società o enti, l’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 3, comma 32, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, deve controllare il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmette-re una trasmette-relazione alla Ptrasmette-residenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - e al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Di-partimento della Ragioneria Generale dello Stato, segnalando eventuali ina-dempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.

3.7.2 Verifiche dell’Organo di revisione sulla gestione periodica.

L’Organo di revisione deve verificare che l’Ente locale richieda ai propri organi-smi partecipati e tenga conto nella propria contabilità della seguente documenta-zione:

 il budget annuale con evidenziati i rapporti finanziari previsti con l’Ente locale;

 i contratti di servizio in modo da verificare il corretto e puntuale inqua-dramento dei rapporti finanziari, economici e fiscali tra le parti;

 una relazione sulla gestione, le semestrali, entro il 30 settembre di ogni anno per verificare che l’andamento gestionale rispetti, o meno, gli equili-bri economici prefissati e gli obiettivi di risultato siano, o meno, conse-guibili;

 i verbali di assemblea e delle decisioni assunte che comportano oneri per l’Ente;

 lo schema di bilancio approvato dall’organo amministrativo prima della riunione dell’assemblea. Nel caso di risultato negativo è necessario esami-nare i riflessi sul bilancio dell’Ente e l’entità della perdita in rapporto al capitale. Nel caso di risultato positivo, occorre esaminare le motivazioni della destinazione dell’utile;

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 una relazione sulla gestione che dovrà essere riassunta nella relazione dell’Organo esecutivo sul rendiconto del Comune.

L’Organo di revisione deve verificare la natura delle erogazioni effettuate dall’Ente in favore dei propri organismi partecipati, la relativa copertura e la cor-retta imputazione contabile. Nel caso in cui l’erogazione sia a favore di società non quotate e non sia effettuata a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse o realizza-zione di investimenti, l’Organo di revisione deve verificare che detta società non abbia registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio o abbia deliberato (anche durante l’anno) la copertura di perdite con utilizzo di riserve disponibili. Al termine dell’esercizio è necessario effettuare la conciliazione fra i crediti ed i debiti riportati nel rendiconto dell’Ente locale con quelli rilevati nel bilancio d’esercizio dell’organismo partecipato, tenendo comunque conto che i diversi principi che regolano la contabilità finanziaria rispetto a quella economica pos-sono portare a sfasature temporali di rilevazione che pos-sono comunque conciliabili nel tempo.

Inoltre l’Organo di revisione dovrebbe controllare che l’Ente locale proceda alla verifica periodica della qualità dei servizi offerti ai cittadini, della soddisfazione degli utenti ed i rapporti di comunicazione con i cittadini.

L’Organo di revisione deve verificare che le operazioni poste in esser con gli Or-ganismi partecipati non siano elusive del patto di stabilità.

3.7.3 Attività particolari dell’Organo di revisione sulle diverse tipologie di organismi partecipati

In relazione alle diverse tipologie di organismi partecipati, l’Organo di revisione dovrebbe attivare le seguenti attività:

 Per le Istituzioni deve porre sotto esame le finalità dell’istituzione quali ri-sultano dallo Statuto comunale e dai regolamenti comunali e da eventuali “indirizzi “ del consiglio dell’Ente stesso, deve esaminare il regolamento generale e i regolamenti “interni” e prendere visione del quadro normativo

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del settore in cui la istituzione opera, deve effettuare un esame del piano dei conti e della contabilità, esaminare l’organigramma e il funzioni-gramma, esaminare il contratto di servizio e la situazione dei contributi as-segnati dall’ente locale, degli eventuali “distacchi” del personale dall’ente locale e delle altre prestazioni reciproche, deve effettuare un controllo del-le scritture contabili, dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, esprimere un parere sul bilancio preventivo ed esaminare e rilasciare un parere sul rendiconto prima della trasmissione all’ente locale con eventua-li proposte tendenti ad ottenere una migeventua-liore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

 Aziende speciali, il revisore deve effettuare un esame degli “indirizzi“ che l’ente locale ha impartito o intende impartire ai sensi della L. 95/95,deve esaminare il piano programma, dei bilanci preventivi e del contratto di servizio con speciale riguardo alle poste che interessano il bilancio dell’ente locale e cioè: contributi e corrispettivi, con particolare riguardo alla copertura dei cosiddetti costi sociali imposti dall’ente locale all’azienda (ad esempio tariffe o servizi non remunerativi), deve richiedere un incontro periodico con i revisori dell’azienda e tenere uno scambio di ogni utile informazione, deve effettuare esame del conto consuntivo, con particolare riguardo ai principi contabili applicati ed a tutte le voci del conto economico e dello stato patrimoniale che interessano l’ente locale, deve esprimere un giudizio in ordine al risultato economico, tenuto conto dell’obbligo di pareggio di bilancio stabilito dalle norme di legge e un pa-rere in ordine alla nomina da parte dell’ente locale dell’ “affiancatore” (società o gruppo di esperti) del collegio dei revisori dell’azienda per la stesura della relazione triennale di cui all’articolo 27 nonies della L. 51/82. I revisori dell’ente locale dovranno valutare la idoneità tecnica e l’esperienza della società o dell’esperto da nominare e valutare le proposte di lavoro.

Qualora esista una funzione di internal auditing aziendale è opportuno che i revisori dell’Ente locale chiedano agli amministratori le informazioni che

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lo stesso ha trasmesso al Consiglio di amministrazione od alla direzione ed al collegio dei revisori dell’azienda.

 Società controllate in “house” e Società strumentali

Per l’adesione o la costituzione di queste società è necessario periodimente verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla Legge quali, ca-pitale interamente pubblico, controllo analogo a quello esercitato dall’ente locale sui propri servizi e attività prevalente in termini di fatturato a favore dell’ente locale socio o della popolazione amministrata dal medesimo8

.

 Per le società partecipate il programma dei controlli dell’Organo di revi-sione dovrà essere impostato tenendo conto del tipo di partecipazione dell’ente locale e precisamente:

a) società controllate (articolo 2459 CC, primo comma); b) società collegate (articolo 2459 u.c.);

c) altre.

L’attività dovrà essere rivolta, in particolare, alle società controllate e quelle a controllo congiunto con altri enti locali. E’ opportuno che l’Organo di revisione dell’ente locale organizzi incontri periodici con i membri dei Collegi sindacali per completare le informazioni anche in or-dine alle eventuali società controllate o collegate con quelle partecipate dall’ente locale, l’Organo di revisione dell’ente locale può chiedere agli amministratori delle società controllate notizie sull’andamento della ge-stione o su determinati affari.

Per queste società l’Organo di revisione:

 istituisce dei flussi informativi periodici al fine di avere contezza dell’andamento della gestione e del budget da coordinarsi, anche mediante incontri con l’organo di gestione dell’organismo parteci-pato;

 esprime il proprio parere sulla richiesta di sottoscrizione di aumen-to di capitale;

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 nel caso di perdita di esercizio, acquisisce tutte le informazioni ne-cessarie sulle motivazioni della perdita, sia nel caso di rinvio o co-pertura con riserve, sia nel caso di richiesta di accollo al bilancio comunale sotto forma di ripiano o sotto forma di ricapitalizzazione e ne riferisce, con apposita Relazione, alla Giunta ed al Consiglio comunale.

3.7.4 Verifiche dell’Organo di revisione sui contratti di servizio

Il contratto di servizio è lo strumento principale della regolazione dell’attività di gestione dei servizi pubblici locali, riguarda tutti i rapporti tra l’ente locale ed il gestore quale che sia la forma.

Il contenuto del contratto di servizio è legato alla natura del servizio svolto, e nel-la parte generale, normalmente troviamo: nel-la natura delle prestazioni che ne for-mano l’oggetto, l’ambito territoriale, l’obbligo di prestare garanzie e coperture assicurative, tempi e modalità della revisione periodica, le modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo da parte

dell’ente locale, tempi e modalità di rendicontazione dell’attività, modalità di de-terminazione delle tariffe all’utenza, eventuali corrispettivi o canoni a favore dell’ente locale, eventuali obblighi dell’ente locale.

Il controllo dell’Organo di revisione dell’ente locale sui contratti di servizio, sia nella fase genetica che nella sua attuazione, rientra senza dubbio nella funzione ad essi attribuita dal TUEL di collaborazione con l’organo consiliare e di vigilan-za sulla attività contrattuale.

3.7.5 Verifiche dell’Organo di revisione: limiti, compensi e interdizione dell’organo amministrativo nelle società non quotate e adempimenti comunicativi

L’Organo di revisione deve verificare che siano state rispettate le norme in meri-to alla composizione, ai compensi ed alle cause di interdizione dei Consigli di Amministrazione delle Società partecipate.

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L’organo amministrativo delle società partecipate totalmente, anche indiretta-mente, da Enti Locali non può essere composto da più di tre componenti elevabi-le a cinque componenti se la società ha un capitaelevabi-le sociaelevabi-le superiore a due milio-ni di euro. Nel caso di società a partecipazione mista, il numero dei componenti designati dal socio pubblico non può essere superiore a cinque. Il compenso lor-do annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consi-glio di amministrazione, delle società a totale partecipazione di comuni o provin-ce e loro controllate, non può essere superiore, rispettivamente, al 70% e al 60% dell’indennità spettante al sindaco o presidente della provincia. Nelle società a totale partecipazione di più Enti Locali i compensi all’organo amministrativo de-vono essere calcolati tenendo conto dell’indennità spettante al rappresentante del socio pubblico che detiene la partecipazione maggioritaria ossia, in caso di parte-cipazioni paritarie, l’indennità di importo maggiore tra le quelle spettanti ai rap-presentanti dei soci pubblici. Nelle società a partecipazione mista di Enti Locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi possono essere elevati in proporzione alla partecipazione dei soggetti “privati” nella misura dell’1% ogni 5% di parte-cipazione dei soggetti privati quando la quota di parteparte-cipazione pubblica è pari o superiore al 50%, oppure del 2% ogni 5% di partecipazione dei soggetti privati quando la quota di partecipazione pubblica è inferiore al 50%. Vengono, inoltre, riconosciuti al presidente e ai componenti dell’organo amministrativo i rimborsi spese e le indennità.

Il compenso degli organi di amministrazione e di controllo nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’art. 1,comma 3, L. 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute in misura totalitaria direttamente e indirettamente dagli Enti Locali è ridotto del 10% a decorrere dalla prima sca-denza del consiglio o del Collegio successiva all’entrata in vigore della norma (art. 6, comma6, Decreto L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122).

Gli incarichi svolti da dipendenti statali nei collegi e negli organi di amministra-zione di società ed enti partecipati non determinano pagamenti extra in quanto

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l’incarico si intende svolto nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza del dipendente e i compensi sono corrisposti direttamente a detta amministrazio-ne e confluiscono amministrazio-nel trattamento economico accessorio della dirigenza o del per-sonale non dirigenziale. Tale divieto si applica agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della norma (art. 6, comma 4, D.Lgs. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122).

Non possono essere nominati amministratori di società a capitale pubblico totale o parziale i soggetti che, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti analoghi in-carichi, abbiano chiuso in perdita per tre esercizi consecutivi, inoltre, per le so-cietà pubbliche che hanno per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali, non possono essere nominati amministratori di società partecipate da Enti Locali co-loro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di ammini-stratore negli Enti Locali,

Infine l’Organo di revisione deve verificare che siano inseriti nell’albo pretorio e sito internet dell’Ente Locale che controlli totalmente o parzialmente società di capitali, gli incarichi di amministrazione nelle stesse società e i relativi compensi, con aggiornamento semestrale dei dati, che sia inserito nel sito istituzionale dell’Ente Locale l’elenco delle società in cui detiene, direttamente e indiretta-mente, quote di partecipazioni anche minoritaria da cui si evincano i collegamen-ti tra l’Ente e l’organismo e le società ovvero tra le società controllate, attraverso una rappresentazione grafica, e sia indicato se le società hanno raggiunto il pa-reggio di bilancio nell’ultimo triennio;

Come ultima cosa l’Ente locale ha l’obbligo, entro il 30 aprile di ogni anno, di comunicare per via telematica o con supporto magnetico al Dipartimento della Funzione Pubblica l’elenco dei consorzi a cui l’Ente partecipa, l’elenco delle so-cietà totalmente o parzialmente partecipate, la ragione sociale, la quota di parte-cipazione, la durata dell’impegno, l’onere che grava sul bilancio dell’Ente, il numero dei rappresentanti dell’Ente negli organi di governo dell’organismo, il trattamento economico relativo a ciascun rappresentante.

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3.8 Le criticità del Documento n.14

Nonostante il fine ultimo del Documento n. 14 sia quello di unificare la normati-va e dare un punto di riferimento da seguire questo non può avvenire completa-mente.

Sicuramente il Documento può risultare utile per capire le funzioni e le attività dell’Organo di revisione, ma a mio avviso può aiutare a capirle solo in generale perché questo Documento non è stato più aggiornato dal momento della sua emanazione nel 2011.

Da quel momento ad ora la normativa è cambiata e si è evoluta, ad oggi assistia-mo ad un bisogno di taglio della spesa e di razionalizzazione delle partecipate e credo sarebbe bene e giusto un aggiornamento del Documento in questo senso.

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