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Capitolo 3 Documento preliminare all’avvio della progettazione (Dpp)

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Academic year: 2021

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- 104 - 3.1 Premessa

Gli anni Novanta e i primi anni del Duemila hanno visto i legislatori rivoluzionare la normativa sugli appalti introducendo i concetti di “sistema di qualità nei processi

edilizi”, “centralità della programmazione”, ”valenza del progetto in un'opera pubblica”.

Tali concetti stanno però producendo gradualmente un cambio di marcia culturale da parte degli enti pubblici, del personale tecnico, del mondo professionale e delle imprese, assolutamente necessario al fine di far si che le fasi del processo edilizio siano condotte secondo i principi di efficacia ed efficienza dell'azione pubblica nella realizzazione delle opere, in tempi e con costi certi.

In questo quadro, le procedure di verifica e validazione dei progetti di opere pubbliche, rappresentano uno dei mezzi più efficaci di effettiva pianificazione dei controlli che le stazioni appaltanti hanno nella realizzazione degli interventi.

Il “prodotto opera pubblica” è espressione finale di un processo, lungo, complesso e articolato, nel corso del quale, dopo essere stati a monte prefissati (committenza) con puntualità obiettivi e requisiti, vanno costantemente monitorati e ricalibrati (progettista) tutti i parametri che garantiscono la qualità complessiva dell’opera.

Il processo operativo di una realizzazione pubblica deve prevedere una programmazione che assicuri:

¾ continuità di processo tra obbiettivi iniziali e risultati finali;

¾ il rispetto della qualità del progetto, del prodotto, dei costi e dei tempi; ¾ la partecipazione dell’utilizzatore al processo progettuale (affinché possano

essere chiare le esigenze del fruitore stesso);

¾ il supporto specialistico necessario al progettista di tecnici esperti nelle diverse discipline (nell’ottica di una progettazione integrata).

La fase di programmazione (fase in cui ha luogo la redazione del documento preliminare all’avvio della progettazione) gioca un ruolo fondamentale di cerniera tra le fasi successive di progettazione, realizzazione e gestione dell’opera edilizia (fig.1).

Nel sistema delineato dalla Legge n°109/94, il processo edilizio (che si articola su tre livelli: preliminare, definitivo ed esecutivo) e la disciplina ad esso relativa, costituisce

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uno dei punti qualificanti della nuova normativa e fissa criteri espressi in termini qualitativi, che sono particolarmente importanti: il progetto deve garantire qualità

dell'opera, conformità alle norme e soddisfacimento dei requisiti essenziali.

La centralità del progetto si ricollega al fatto che lo stesso costituisce il momento di emersione e di sintesi delle scelte strutturali, ambientali, funzionali, tecnologiche ed economiche sottese all'opera pubblica. Soltanto una puntuale ed esauriente progettazione garantisce l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa di esecuzione dell'opera pubblica. Questo equivale a dire che la progettazione deve risolvere i problemi che sono stati identificati come esigenze di partenza.

Nello spirito della norma, la delineazione delle tre fasi più significative che caratterizzano il processo edilizio, serve oltre che momento di controllo e di verifica dell'attività di progettazione nel suo complesso, ad individuare le fasi nelle quali gli elaborati, avendo raggiunto un determinato grado di compiutezza, possono essere utilizzati al fine di applicare determinate procedure di aggiudicazione o di realizzazione degli interventi. É in questo senso che alla fase principale di progettazione corrispondono tre diversi livelli di attività, in particolare abbiamo:

1) Livello preliminare dell’attività di progettazione: se il Dpp costituisce la “domanda” della committenza, il “progetto preliminare” ne è la “risposta” progettuale. Una delle caratteristiche fondamentali della legge è costituita dalla flessibilità attribuita dal legislatore a questa fase del processo progettuale. È nel progetto preliminare che vengono introdotti gli elementi di controllo degli aspetti qualitativi dell’intervento progettuale, determinando l’entità dell’intervento in termini funzionali, dimensionali, tecnologico-prestazionali e, quindi, economici e verificandone nel complesso la fattibilità, rimettendo anche in discussione le linee programmatorie fin qui avanzate;

2) Livello definitivo dell’attività di progettazione: le indicazioni contenute nel progetto preliminare sono sviluppate ed approfondite nel progetto definitivo, in cui si individuano compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite nel livello preliminare e contenendo, altresì, tutti gli elementi necessari al rilascio delle prescritte

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autorizzazioni ed approvazioni. Una volta acquisiti i necessari nulla-osta o pareri tramite la conferenza di servizi, l'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori consentendo il concreto avvio della procedura espropriativa;

3) Livello esecutivo dell’attività di progettazione: sulla base di quello definitivo, il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto da porre a base di gara. Questo livello deve essere sviluppato ad un punto tale di definizione da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo costituisce, cioè, intermediazione tra chi ha svolto l'attività di progettazione definendone il contenuto, e chi invece deve realizzare l'opera.

L'attività di progettazione dell'opera pubblica è l'espressione in termini spaziali (grafici, tecnici e tecnologici) della domanda del committente quale definita nel documento preliminare all'avvio della progettazione (commi 4 e 5, art. 15, DPR 554/99). Questa attività si estrinseca di norma con disegni, relazioni, abachi, tabelle, specifiche e calcoli che concorrono a definire la forma, la dimensione, le caratteristiche e le modalità di esecuzione dell'opera pubblica; ne individuano i costi in una valutazione comparativa con i costi standardizzati oppure, in attesa di questi, con gli altri interventi previsti nel programma triennale e le relative prestazioni sul piano manutentivo e gestionale.

Definire concretamente le esigenze, individuare le prestazioni qualificanti, rendere

quantificabili gli obiettivi, rappresentano, quindi, le prime indispensabili operazioni per

innescare il processo di definizione del progetto, perseguendo il fine della qualità del prodotto.

In questo quadro, riveste un ruolo fondamentale la committenza, per le responsabilità nella gestione complessiva del processo di attuazione dell’intervento, qualora fosse in grado di rendere prima attuabile, poi fruibile e quindi gestibile tale prodotto.

L’introduzione dei concetti di qualità nella progettazione, ha rappresentato uno dei principali elementi innovatori nel nuovo ordinamento dei lavori pubblici strutturato sulla

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Legge n°109/94 e ha permesso alle Amministrazioni Pubbliche in genere di disporre di nuovi strumenti tecnico-amministrativi per il controllo del progetto e la qualità degli interventi. DOCUMENTO PRELIMINARE ALL’AVVIO DELLA PROGETTAZIONE (Dpp) PROGETTO ESECUTIVO PROGETTO DEFINITIVO PROGETTO PRELIMINARE

Verifica di conformità con le specifiche contenute nel documento preliminare

COLLAUDO IN CORSO D’OPERA DEL PROGETTO

VALIDAZIONE Art. 46, 47 e 48 D.P.R. 554/99 Fase di programmazione Fase di progettazione Operazione da eseguire a progettazione ultimata Operazione da eseguire a realizzazione ultimata LEGENDA DOCUMENTO PRELIMINARE ALL’AVVIO DELLA PROGETTAZIONE (Dpp) PROGETTO ESECUTIVO PROGETTO DEFINITIVO PROGETTO PRELIMINARE

Verifica di conformità con le specifiche contenute nel documento preliminare

COLLAUDO IN CORSO D’OPERA DEL PROGETTO

VALIDAZIONE Art. 46, 47 e 48 D.P.R. 554/99 Fase di programmazione Fase di progettazione Operazione da eseguire a progettazione ultimata Operazione da eseguire a realizzazione ultimata LEGENDA

Figura 1: Il processo edilizio: programmazione, progettazione, realizzazione e gestione dell’opera

La procedura di verifica e validazione dei progetti di opere pubbliche, introdotta dal nuovo ordinamento, rappresenta uno dei mezzi più efficaci di effettivo controllo

pianificato nel processo edilizio che hanno a disposizione le stazioni appaltanti nella

realizzazione degli interventi, in riferimento agli art. 16 e 30 della Legge n°109/94. Solamente con l’entrata in vigore del D.P.R. 554/99, attraverso gli articoli 46, 47 e 48, la disposizione ha trovato una sua coerenza applicativa .

In particolare gli articoli 46 e 47 riguardano le verifiche che devono essere compiute rispettivamente sul progetto preliminare e su quello esecutivo, mentre all’art. 48 sono precisate le modalità delle verifiche stesse e le procedure per l'individuazione degli organismi di controllo esterni nel caso in cui venga accertata la carenza di adeguate figure professionali all'interno dell'amministrazione. Tali verifiche hanno sostanzialmente il

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duplice obiettivo di indagare circa l'adeguatezza dell'opera progettata a soddisfare i requisiti che l'hanno motivata e l'adeguatezza dei documenti di progetto alle normative cogenti ed alle esigenze di completezza e chiarezza necessarie per la sua esecuzione.

L'art.30 della Legge n°109/94, al comma 6, prevede, a carico del Responsabile del

Procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici, il controllo, effettuato

autonomamente o con il supporto di organismi terzi accreditati ai sensi delle UNI CEI EN 45000, del progetto esecutivo prima dell'inizio delle procedure di appalto dei lavori. Il legislatore ha previsto anzitutto la redazione, da parte del Responsabile del Procedimento, del documento preliminare alla progettazione (art. 8 e 15 del DPR 554/99) in cui vengono indicati gli "obiettivi generali da perseguire" e le "strategie per raggiungerli"; tale documento rappresenta dunque il punto di riferimento per la verifica della conformità del progetto esecutivo agli obiettivi dell'amministrazione da parte del soggetto validatore, che dovrà quindi compiere un'analisi sostanziale, e non solo formale, della documentazione progettuale. Il Dpp assume quindi nella fase di metaprogettazione un ruolo fondamentale, perché sintetizza tutte le indicazioni per una corretta stesura del progetto, per la realizzazione e la gestione dell’opera, con l’effetto di raggiungere una visione globale di tutti gli aspetti del progetto, funzionale, tecnologico, economico-gestionale ed operativo.

Secondo l'art. 15 comma 5 del DPR 554/99, il Dpp deve contenere “indicazioni” che riguardano:

a) la situazione iniziale e la possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;

b) gli obiettivi generali da perseguire e le strategie per raggiungerli; c) le esigenze e i bisogni da soddisfare;

d) le regole e le norme tecniche da rispettare;

e) i vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è previsto; f) le funzioni che dovrà svolgere l'intervento;

g) i requisiti tecnici che dovrà rispettare;

h) gli impatti dell'opera sulle componenti ambienta li e nel caso degli organismi edilizi delle attività ed unità ambientali;

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i) le fasi di progettazione da sviluppare e la loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;

j) i livelli di progettazione e gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;

k) i limiti finanziari da rispettare e la stima dei costi e delle fonti di finanziamento;

l) il sistema di realizzazione da impiegare.

Il Responsabile del Procedimento nella redazione del Dpp farà riferimento ai punti sopradetti adattandoli all’opera presa in considerazione ed utilizzandoli come linee guida senza necessariamente approfondirli tutti, bensì andando a sviluppare solo quelli che sono ritenuti essenziali.

Nell’ambito del processo edilizio e relativamente al delicato momento di passaggio dalla programmazione alla progettazione, un’importante innovazione è stata introdotta dal quadro normativo istituzionale, attraverso l’obbligatorietà di elaborare un “documento preliminare” e di redigere un primo stadio di progettazione: il “progetto preliminare”.

Questo livello di elaborazione, che vede la committenza chiamata direttamente in causa, deve essere finalizzato, in particolare, a definire:

a) le ragioni della scelta della soluzione prospettata e l’utilità dell’intervento; b) la fattibilità amministrativa e tecnica;

c) i costi dell’intervento.

È inoltre la sede naturale per partecipare al dialogo che si dovrebbe instaurare tra le competenze interessate alla risoluzione della molteplicità dei problemi e per valutare concretamente la loro soluzione a garanzia della “certa” prosecuzione dell’iter tecnico-amministrativo.

L’innovazione procedurale sta nel fatto che per programmare un’opera pubblica o intervenire su quelle esistenti è obbligatorio che ne sia stato svolto, accertato e verificato il relativo progetto preliminare, che ne sia quindi accertata l’utilità e che ne sia verificata concretamente la fattibilità, sotto i diversi profili: funzionale, tecnologico, economico, tecnico-amministrativo.

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La validazione, rivolta direttamente al miglioramento della qualità ed affidabilità del progetto, appare quindi come il momento di sintesi per l'attività del Responsabile del Procedimento, il vero project manager dell'intervento, tra il documento preliminare e la fase di realizzazione dell'opera pubblica.

Il regolamento attuativo della Legge 109 prevede un nuovo regime di responsabilità e cioè l’obbligatorietà di validare e certificare il progetto esecutivo, in particolare per quanto riguarda la completezza, l’adeguatezza e la chiarezza degli elaborati progettuali (grafici, descrittivi e tecnico-economici).

Il problema risiede nella mancanza della corretta traduzione dell’esecutivo in

“progetto cantierabile”: un elaborato da produrre in maniera concertata con l’impresa che

richiede, da parte del progettista, una specifica cultura della realizzazione, la capacità di interfacciarsi appunto con l’impresa e da parte di quest’ultima un atteggiamento propositivo e non di sterile arroccamento a difesa degli utili che derivano dalle varianti in corso d’opera.

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- 111 - 3.2 Obiettivi

3.2.1 Obiettivi generali

L’obbiettivo principale della presente tesi è quello di contribuire alla progettazione di un intervento che il Comune di Collesalvetti (Li), in qualità di Amministrazione proponente, ritiene necessario in una porzione di territorio ricadente in zona D2 denominata appunto come zona per insediamenti produttivi locali dal P.R.G. vigente.

L’intervento edilizio prevede la costruzione di un complesso che vada ad ospitare al suo interno un archivio, uffici comunali, ed i locali per il deposito e la lavorazione dei materiali a servizio degli operai del Comune, da realizzarsi all’interno del terreno ubicato nel Comune di Collesalvetti in prossimità di Via Napoli, identificato all’Agenzia del Territorio Catasto Terreni al foglio 49, mappale 4, particella 424.

Il terreno di forma triangolare è delimitato a nord dalla suddetta Via Napoli, a sud e ad ovest dalla Ferrovia Pisa-Cecina, mentre ad est è in atto la realizzazione di capannoni ad uso artigianale. La presenza della linea ferroviaria nella parte a sud e ad ovest del terreno, quella del Fosso Fologno all’interno dell’area in prossimità di Via Napoli ed infine la vicinanza ad un depuratore sito a nord-est del terreno, rende ogni tipo di intervento di difficile realizzazione nota la molteplicità dei vincoli gravanti e note le caratteristiche morfologiche del terreno stesso.

Obiettivo dell’Amministrazione comunale è dunque quello di far fronte ad ogni tipo di problematica nell’ottica di poter realizzare un complesso ospitante funzioni utili allo svolgimento delle attività suddette.

È in questo senso che ai fini di poter rendere concreta la realizzazione dell’intervento, il progetto ospiterà al suo interno funzioni, che per la vicinanza al depuratore suddetto, non prevedano presenza di personale nei locali per lo svolgimento delle attività per una durata prolungata. In linea con questo principio l’archivio sarà dunque utilizzato per il solo deposito dei documenti e la loro relativa consultazione e archiviazione.

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Negli uffici, la presenza del personale sarà strettamente legata all’utilizzazione che viene fatta dell’archivio; di conseguenza anche in questi locali si è cercato di ridurre al massimo la prolungata permanenza di impiegati al loro interno.

Anche i locali progettati per il deposito e la lavorazione dei materiali, insistono sull’area nell’ottica che gli operai del Comune debbano comunque spostarsi nel territorio e lavorare quindi anche fuori dalla sede in esame. Questo fa si che anch’essi non si trovino a svolgere in modo continuativo e prolungato le attività richieste dal Comune.

Per quanto riguarda la presenza della linea ferroviaria, a mezzo di variante al P.R.G., in accordo con le Ferrovie dello Stato, è stata tenuta in considerazione una fascia di rispetto di 19 mt anziché 30 come previsto dal P.R.G..

Infine la presenza del Fosso Fologno, che dalle carte tematiche del Piano Strutturale sembra evidenziare una sottoclasse 3b di pericolosità idraulica medio-alta, viene valutata tenendo conto del fatto che il Comune già da tempo si sta impegnando nel realizzare opere idrauliche che impediscano al corso d’acqua di esondare. È in questo senso che il progetto avrà luogo a seguito della realizzazione di suddette opere e terrà conto della distanza di sicurezza fissata pari a 10 mt dalla costruzione al fosso in esame.

3.2.1 Obiettivi particolari

Nonostante l’impiego di nuove tecniche per l’ufficio, la carta resta il principale materiale impiegato per l’archiviazione di documenti. Fino al 1980 l’utilizzo di documenti cartacei è raddoppiato ogni 4 anni1. L’impiego di archivi computerizzati può avere infatti maggiore diffusione all’interno del sistema di comunicazione dell’ufficio come supporto di memorizzazione, mentre le cosiddette informazioni non codificate (lettere, testi, giornali) continuano a costituire volumi cartacei.

Da qui nasce l’esigenza da parte dell’Amministrazione comunale di poter operare una conservazione e una classificazione ordinata dei documenti dando luogo a spazi che come nel caso in esame andrebbero a costituire luogo di deposito e catalogazione di tutto ciò che costituisce informazione cartacea.

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Per quanto riguarda la progettazione delle officine nonché dei locali di lavorazione degli operai del Comune, si è cercato di ricavare per ciascuna attività svolta dal personale, spazi che riguardassero sia la lavorazione che il deposito dei materiali (questo sia che si sia fatto riferimento ai locali per muratori, per elettricisti, per idraulici e per falegnami).

Sia l’archivio che i locali adibiti alle lavorazioni richiedono la dotazione di uffici amministrativi, ufficio del capo operaio e una sala riunioni. Saranno poi indispensabili spazi di servizio quali servizi igienici e spogliatoi.

Per quanto riguarda i locali di lavorazione degli operai è stato preferita la realizzazione di un’opera che fosse strutturata con i suddetti locali posti su un unico livello. Tale soluzione presenta i seguenti vantaggi2:

¾ costi contenuti per ogni mq di superficie; ¾ illuminazione diurna uniforme;

¾ possibilità di resistere a carichi molto pesanti; ¾ adattabilità a terreni difficili;

¾ rischio inferiore di incidenti.

Sin dall’inizio è emersa la volontà da parte dell’Amministrazione comunale di dar luogo ad un edificio che mostrasse caratteristiche di flessibilità d’impiego e che fosse caratterizzato dallo snodarsi di spazi messi tra loro in relazione in modo da esplicare caratteristiche di funzionalità.

È emerso il desiderio di voler privilegiare forme e volumi semplici che tenessero in considerazione la forma del terreno oggetto di studio e che ad esso ben si adattassero tenuto conto anche del contesto insediativo in cui l’opera andava ad essere inserita (l’area è per lo più contrassegnata dalla presenza di capannoni ed edifici di tipo artigianale e produttivo caratterizzati da forme e volumi essenziali).

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3.3 Vincoli e prestazioni attese

Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto dei vincoli di vario genere imposti dalle preesistenze, in conformità agli strumenti urbanistici ed alle normative vigenti in materia, con particolare attenzione ai vincoli imposti dal committente ed alle prestazioni attese dai futuri fruitori degli spazi.

3.3.1 Vincoli programmatori e urbanistici

L’area oggetto di studio è sita nel Comune di Collesalvetti (Li) e come detto precedentemente ricade nella zona D2 denominata appunto come zona per insediamenti produttivi locali dal P.R.G. vigente.

Il terreno in questione rientra nell’UTOE n°12 denominata appunto “Collesalvetti”; suddetta UTOE è caratterizzata da una superficie di 321,8042 ha ed ospita una popolazione di 3365 abitanti. Tale UTOE si pone come obiettivi3 quelli di:

¾ mantenere le caratteristiche della città storica mediante valorizzazione delle architetture e degli spazi aggregativi;

¾ rivalutare percorsi pedonali e storico panoramici;

¾ assicurare il recupero funzionale di parti di edifici per consentire una rivitalizzazione delle attività di vicinato;

¾ incentivare forme di qualificazione e dotazione di servizi ricettivi anche mediante potenziamento delle situazioni preesistenti;

¾ assicurare alla frazione il più possibile un’articolazione viaria circolare; ¾ approfondire il sistema della viabilità ricercando soluzioni adeguate a

consentire che il traffico veicolare assolva ad una più consona funzione di by-pass del centro abitato garantendo un adeguato grado di decongestionamento, di sicurezza e un significativo abbattimento dei livelli di inquinamento ambientale ed acustico;

¾ provvedere all’individuazione di aree idonee all’attuazione di Piani per Insediamenti Produttivi.

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Dall’analisi delle carte tematiche del Piano Strutturale è emersa l’appartenenza del terreno al sistema produttivo; in modo particolare osservando la carta del sistema insediativo del territorio comunale si evidenzia già da una prima analisi superficiale come il territorio risulti marcatamente frazionato in due parti: una parte caratteristica del sistema insediativo, l’altra rappresentante appunto il sistema produttivo. Queste due parti risultano divise dalla S.S. Pisana Livornese (n° 206) che sembra appunto marcare ulteriormente tale suddivisione.

È in questo senso che emerge da un parte un’area che sembra costituire il vero e proprio centro urbano, denso di abitanti, caratterizzato dalla presenza di piccole attività, sede di servizi (quali scuole, impianti sportivi, etc.) e avente un certo patrimonio storico e culturale; dall’altra un’area che si presenta per lo più pianeggiante, costituita da tutta una serie di edifici che vengono classificati come “non determinati” dal Piano Strutturale, altri di costruzione post 1940 (di non particolare pregio storico) ed altri ancora avente funzione prevalentemente produttiva.

Dalle carte tematiche del Piano Strutturale riguardanti le indagini geologiche emerge la caratteristica del terreno oggetto di studio nell’avere bassa pericolosità geomorfologica (classe 2), bassa permeabilità primaria per porosità (classe 1, dalla carta idrogeologica) e pericolosità idraulica medio-alta (classe 34, sottoclasse 3b).

Il terreno come detto nel paragrafo 3.2.1 risulta in generale estremamente vincolato dalla presenza della linea ferroviaria Pisa-Cecina, del Fosso Fologno e di un depuratore posto nelle immediate vicinanze.

Gli strumenti urbanistici programmatori in cui è inquadrato il Comune di Collesalvetti sono:

¾ il P.R.S. (Programma Regionale di Sviluppo) di iniziativa della regione Toscana;

¾ il P.I.T. (Piano di Indirizzo Territoriale) di iniziativa della regione Toscana;

4 Le classi di pericolosità tengono conto delle indicazioni fornite dalla L.R. n°12/2000-PIT- e delle proposte fornite dall’ordine dei Geologi per la modifica della L.R. 5/1995.

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¾ il P.T.C. (Piano Territoriale di Coordinamento) di iniziativa della provincia di Livorno.

Gli obiettivi di riferimento del P.T.C. sono:

a) promuovere un ambiente sano e sicuro, a garanzia della salute dei cittadini; b) favorire l’equilibrio tra l’ambiente naturale e l’ambiente costruito;

c) perseguire lo sviluppo economico migliorando le condizioni per l’occupazione e per la tutela delle risorse naturali (aria, acqua e suolo); d) migliorare l’accessibilità ai centri urbani e la mobilità sul territorio;

e) promuovere l’identità dei territori della Provincia, quale interfaccia mediterranea della Toscana, preservandone i connotati marittimi, urbani e rurali.

L’area di intervento è interessata dai seguenti strumenti urbanistici di cui il Comune di Collesalvetti è dotato:dispone e utilizza per regolare l’assetto del territorio:

¾ P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale), del quale negli anni sono

state approvate alcune varianti;

¾ P.S. (Piano Strutturale), approvato a mezzo di delibera del Consiglio

Comunale n°82 in data 11/07/2003 in conformità5 alla Legge Regionale n°5 del 16/01/1995;

Per regolare l’assetto del territorio il Comune dispone anche di:

¾ Regolamento Edilizio, approvato con deliberazione del C.C. n°161 del

21/12/1998 e modificato con deliberazione del C.C. n°25 del 04/03/1999, n°94 del 23/04/2004, n°139 del 13/09/2005;

¾ Regolamento per la concessione in diritto di superficie e per il trasferimento in proprietà delle aree comprese nei piani di edilizia

economica e popolare, approvato dal C.C. con deliberazione n°90 del 26/05/1995;

¾ Regolamento per la tutela del patrimonio arboreo e arbustivo del territorio,

approvato dal C.C. con deliberazione n°104 del 18/04/1994;

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¾ Regolamento di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti;

¾ Regolamento di zonizzazione acustica6;

¾ Piano energetico comunale.

3.3.2 Norme cogenti e raccomandazioni tecniche

Il progetto dell’organismo richiesto dovrà essere redatto in conformità con le normative vigenti nelle varie materie sottoelencate, per cui si riportano di seguito i principali riferimenti da rispettare.

● Lavori pubblici:

¾ Legge 11 febbraio 1994 n°109 “Legge quadro in materia di lavori

pubblici” (detta legge Merloni) e successive modificazioni: Legge n°216/95

Merloni-bis, Legge n°415/98 Merloni-ter ;

¾ Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n°554

“Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11/2/94 n°109 e successive modificazioni” ;

¾ Decreto del Presidente della Repubblica 19 Aprile 2000 n°145

“Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3 comma 5 della legge 11 febbraio 1994 n°109 e successive modificazioni”;

¾ Decreto del Presidente della Repubblica 21 Giugno 2000 “Modalità per la

redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori, ai sensi dell’ art. 14, comma 11, della legge 11/2/1994 n°109 e successive modificazioni”.

● Sicurezza statica:

¾ Decreto Ministeriale 20 novembre 1987 “Norme tecniche per la

progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento”;

6 ai sensidella Legge 447/95 e della L.R. n°89/98 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. n°67 29/11/2004.

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¾ Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996 “Norme tecniche relative per la

verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”;

¾ Delibera della Giunta Regionale Toscana del 16 giugno 2003 n°604 “Nuova

zonizzazione sismica”;

¾ Ordinanza del Presidente del Consiglio di Ministri n°3274, “Norme

tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici”, con successive modifiche ed integrazioni;

¾ Decreto Ministeriale 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le

costruzioni”.

● Sicurezza sul luogo di lavoro e nel normale utilizzo degli impianti:

¾ Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n°547 “Norme per

la prevenzione degli infortuni”;

¾ Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n°303 “Norme

generali per l’igiene del lavoro”;

¾ Legge 1 marzo 1968 n°186 “Definizioni di realizzazione e costruzione a

regola d’arte degli impianti elettrici”;

¾ Legge 18 ottobre 1977 n°791 “Norme per la sicurezza degli impianti

elettrici”;

¾ Legge 5 marzo 1990 n°46 “Norme per la sicurezza degli impianti”;

¾ Decreto Legislativo 15 agosto 1991 n°277 in materia di “Protezione dei

lavoratori contro rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro”;

¾ Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991 n°447

“Regolamento di attuazione della L 5/3/90, in materia di sicurezza degli impianti”;

¾ Decreto Legislativo 19 settembre 1996 n°626 “Adeguamento alle direttive

89/392/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/269/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CEE e 199/3/CEE, riguardanti il miglioramento durante il lavoro”.

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● Sicurezza in caso di incendio:

¾ Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 “Elenco dei depositi e industrie

pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi”;

¾ Decreto Ministeriale 30 novembre 1983 “Termini, definizioni generali e

simboli grafici di prevenzione incendi”;

¾ Decreto Ministeriale 12 aprile 1996 “Approvazione della regola tecnica di

prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”;

¾ Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di

prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l’esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”;

¾ Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza

antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.

● Accessibilità e fruibilità:

¾ Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978 n°384 “Norme

sull’abbattimento delle barriere architettoniche”;

¾ Legge 9 gennaio 1989 n°13 “Disposizioni per favorire il superamento e

l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;

¾ Decreto Ministeriale 14 giugno 1989 n°236 “Prescrizioni tecniche

necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sorveglianza e agevolata ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”;

¾ Legge Regione Toscana 9 settembre 1991 n°47 “Norme sull'eliminazione

delle barriere architettoniche”;

¾ Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n°503

“Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.

● Benessere:

¾ Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n°547

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¾ Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n°303

“Illuminazione naturale e artificiale”;

¾ UNI EN ISO 717-1: 1997: “Valutazione dell'isolamento acustico in edifici

ed elementi di edificio - Isolamento acustico per via aerea”;

¾ UNI EN ISO 3740:2002: “Determinazione dei livelli di potenza sonora

delle sorgenti di rumore - Linee guida per l'uso delle norme di base”;

¾ UNI EN 12354-2:2002: “Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a

partire dalle prestazioni di prodotti - Isolamento acustico al calpestio tra ambienti”.

3.3.3 Vincoli imposti dal committente e prestazioni attese

L’Amministrazione Comunale di Collesalvetti (Li), in qualità di ente committente, ha richiesto la realizzazione di un edificio ad uso pubblico nel totale rispetto degli obiettivi generali da essa specificati, in particolare in conformità alla normativa vigente, in primo luogo in materia di lavori pubblici, ed agli strumenti urbanistici.

La committenza ha inoltre definito in modo preciso la destinazione d’uso prevista per i locali che interesseranno l’edificio in esame; quest’ultimo infatti dovrà permettere all’Amministrazione comunale di poter ospitare al suo interno funzioni che non sono reperibili altrove o che lo sono in parte e che per questo motivo necessitano di adeguati spazi e attrezzature che assolvano alle funzioni di:

¾ archivio comunale;

¾ locali di lavorazione nonché officine per operai del Comune; ¾ uffici per la gestione sia di archivio che di locali di lavorazione;

¾ spazi di servizio per il personale (servizi igienici, spogliatoi, parcheggi). È emersa l’esigenza da parte dell’Amministrazione di dar luogo ad un edificio che mostri caratteristiche di flessibilità nel tempo e che privilegi soluzioni semplici e funzionali per lo snodarsi delle diverse funzioni.

È richiesta inoltre una particolare attenzione al soddisfacimento delle classi di esigenze della sicurezza (statica, nel normale utilizzo degli impianti e in caso di incendio) e

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dell’accessibilità e fruibilità7, realizzando ambienti funzionali che permettano integrazione, comodità d'uso e di manovra in qualsiasi condizione.

L’edificio, come esposto dal committente, dovrà si poter ospitare chiunque intenda consultare documentazione di archivio o più semplicemente interagire con il personale di uffici, ma nasce per lo più con l’intento di operare un servizio limitato a funzioni interne al personale. Questo significa che l’oggetto edilizio sarà per la maggior parte dei casi frequentato dal personale comunale ed offrirà servizi al pubblico limitati.

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3.4 Classi di esigenze

Secondo la norma UNI 8289:1981, "le classi di esigenze sono…l’esplicitazione di bisogni dell'utenza finale, tenuto conto dei vincoli che l'ambiente naturale pone all'ambiente costruito…la loro individuazione passa attraverso l'analisi dei bisogni da soddisfare, confrontati con i fattori di tipo ambientale, culturale ed economico"8.

Sempre secondo tale norma, possono identificarsi sette classi di esigenze, di seguito definite ed esplicitate, anche in riferimento alla norma UNI 10722-2.

¾ Sicurezza: "insieme delle condizioni relative all'incolumità degli utenti, nonché alla difesa ed alla prevenzione dei danni dipendenti da fattori accidentali, nell'esercizio del sistema edilizio o nell’uso del servizio”.

L’incolumità degli utenti richiede una progettazione accurata degli spazi e dei flussi che in essi si generano. Tuttavia la sicurezza non si limita a soddisfare le solo esigenze degli utenti, ma si preoccupa di garantire anche ai lavoratori ed alla merce presente nell’edificio un adeguato grado di sicurezza contro i furti, per esempio, contro i possibili infortuni sui luoghi di lavoro, contro i rischi derivanti da incendio, etc. Il concetto di sicurezza è ampiamente trattato dalla legislazione vigente; nel paragrafo 3.3.2. riguardante “norme cogenti e raccomandazioni tecniche” sono state elencate le norme cogenti riguardanti l’argomento in questione.

¾ Benessere: “insieme delle condizioni relative a stati del sistema edilizio adeguati alla vita, alla salute ed allo svolgimento delle attività da parte degli utenti". Il concetto di benessere, che rimanda alla percezione di stimoli

sensoriali avvertita dagli utenti/utilizzatori di un’opera, riguarda quindi tutte quelle condizioni che rendono l’ambiente adeguato alla salute ed allo svolgimento delle attività. In fase di progettazione può essere analizzata la disposizione degli ambienti in relazione alle funzioni che in esse vengono svolte, o la collocazione e l’ampiezza delle aperture, oltre che la presenza di eventuali impianti di condizionamento, per garantire i valori richiesti dei

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parametri termoigrometrici. Il benessere, una delle esigenze che è più facile riscontrare nella soddisfazione dei fruitori, può essere:

a) termo-igrometrico (in funzione della temperatura, dell’umidità relativa, della velocità dell’aria);

b) acustico (in funzione dell'isolamento acustico e del tempo di riverberazione);

c) visivo (in funzione della definizione degli spazi, del tipo e livello di sfruttamento della luce naturale anche nell’ottica di evitare abbagliamenti);

d) luminoso (in funzione del livello di illuminamento del pavimento e del piano di lavoro, del fattore di luce diurna e dell’assenza o meno di fenomeni di abbagliamento, a seconda del tipo di locale);

e) igienico - olfattivo (in funzione del numero dei ricambi d'aria e della purezza dell’aria).

¾ Accessibilità e Fruibilità: "insieme delle condizioni relative all’attitudine del sistema edilizio ad essere adeguatamente usato dagli utenti nello svolgimento delle attività ". Questa classe di esigenze è in diretta relazione

con tutti quei fattori connessi al tema della progettazione con superamento di barriere architettoniche, che permettono il completo svolgimento dei servizi cui gli ambienti sono predisposti. Poiché questa esigenza deve essere soddisfatta al massimo livello, cioè permettendo integrazione, comodità d'uso e di manovra in qualsiasi condizione, è necessario rispettare le normative attualmente vigenti, elencate nel paragrafo 3.3.2. relativo alle norme cogenti.

¾ Aspetto: "insieme delle condizioni relative alla fruizione percettiva del sistema edilizio da parte degli utenti". L’aspetto è la classe di esigenze

connessa a tutto ciò che caratterizza l’aspetto percettivo del sistema edilizio da parte degli utenti. Ciò che condiziona la percezione dell’utente può essere per esempio il tipo edilizio stesso con il quale il fruitore ha a che fare, la qualità dei materiali, la soluzione architettonica, la forma, etc. Infatti, dal

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momento che i bisogni dell’uomo non sono solo legati alla capacità di un bene o un servizio di assolvere ad una funzione, ma sono strettamente connessi alla qualità estetica, lo studio della percezione visiva dell’uomo è di fondamentale importanza per trasformare gli ambienti in luoghi di identificazione collettiva. La particolare destinazione d’uso prevista e l’assunzione del fatto che l’oggetto edilizio debba essere frequentato da una quantità di utenti tra loro diversificati per scopi e mansioni comporta un’attenzione specifica a scelte che privilegiano il soddisfacimento degli aspetti funzionali rispetto a quelli puramente estetici. L’edificio oggetto di progettazione dovrà comunque presentarsi:

9 gradevole esteticamente, sia per tecnologia costruttiva che per composizione architettonica dei volumi;

9 di facile lettura, così da rendere semplice e piacevole la fruizione anche da parte di visitatori occasionali; è soprattutto importante che in caso di emergenza siano percepibili nel minor tempo possibile le via di fuga più brevi e sicure.

¾ Gestione: "insieme delle condizioni relative all'economia di esercizio del sistema edilizio ed efficienza del servizio". Questa classe di esigenze, che

rappresenta un elemento importante sull'economia di un'attività, comprende i seguenti elementi, presenti in qualsiasi organismo edilizio, ma spesso sottovalutati in fase di programmazione e progettazione:

a) manutenzione ordinaria preventiva; b) manutenzione straordinaria;

c) pulibilità degli elementi; d) riparabilità degli elementi;

e) sostituibilità parziale o completa degli elementi.

La gestione è una fase che merita una progettazione a parte, come prevede il DPR 554/99: "La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione

di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e

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gestione. La progettazione è informata, tra l'altro, a principi…di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi…ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo"9. Di conseguenza, poiché i costi di gestione per alcune attività sono superiori ai costi di realizzazione, la normativa sottolinea che devono essere utilizzati specifici accorgimenti costruttivi e tecnologici per ridurre questa voce nei costi globali.

¾ Integrabilità: "insieme delle condizioni relative all'attitudine delle unità e degli elementi del sistema edilizio a connettersi funzionalmente tra di loro”.

Questa esigenza deve comprendere l’analisi dei seguenti elementi: a) rapporto con il contesto antropologico e con gli elementi naturali;

b) rispetto dei valori paesaggistici e dei caratteri fondamentali del territorio;

c) legami tra le varie unità ambientali;

d) compatibilità tecnica e funzionale tra i materiali e gli elementi tecnici. Una particolare attenzione a questa classe di esigenze è tra i vincoli imposti dal committente, poiché uno degli obiettivi dell’intervento è l’eliminazione di forme di disgregazione urbanistica allo scopo di rendere omogeneo il tessuto urbano. All’integrabilità rivolge una particolare attenzione anche la vigente normativa in materia di lavori pubblici, come prevede il DPR 554/99: “La progettazione è informata, tra l'altro, a principi

di…compatibilità dei materiali”10.

¾ Salvaguardia dell’ambiente: "insieme delle condizioni relative al mantenimento e miglioramento degli stati dei sovrasistemi di cui il sistema edilizio fa parte". Questa esigenza si deve tradurre in atteggiamenti

progettuali mirati al conseguimento dei seguenti risultati:

9 art. 15 del DPR 554/1999 10 art. 15 del DPR 554/1999

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a) costruire un’opera che preveda sistemi atti alla riduzione di agenti inquinanti;

b) realizzare un'opera che utilizzi materiali riciclabili in fase di smaltimento;

c) contribuire nelle fasi sia di realizzazione che di gestione alla riduzione dello sfruttamento delle risorse terrestri.

Alla salvaguardia dell’ambiente si deve rivolgere una particolare attenzione anche durante la fase progettuale, come il DPR 554/99: “La progettazione è

informata, tra l'altro, a principi di minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento”11.

3.4.1 Sicurezza

Per progettare l’edificio sicuro nell’ottica di garantire l’incolumità dei fruitori (dipendenti e non) e l’integrità dei beni (libri, documenti, attrezzature informatiche, arredi, macchinari, utensili da lavoro, etc.) è necessario il rispetto delle seguenti sottoclassi di esigenze:

1) sicurezza statica;

2) sicurezza sul luogo di lavoro e nel normale utilizzo degli impianti; 3) sicurezza in caso di incendio;

4) sicurezza di cose e/o persone all’interno dell’edificio; 5) sicurezza dei materiali;

6) sicurezza da agenti atmosferici e naturali.

Qui di seguito sono analizzate ad una ad una le sottoclassi sopradette e rispettivamente i requisiti che devono essere soddisfatti.

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Sicurezza statica

In fatto di sicurezza statica è evidente anzitutto il continuo aggiornamento normativo in ragione dell’evolversi delle teorie poste alla base dei calcoli, delle sperimentazioni sui materiali e del costante miglioramento dei requisiti fisici-meccanici dei prodotti.

In generale la sicurezza statica dell’edificio progettato dovrà principalmente esplicarsi attraverso la stabilità della struttura in fase di costruzione e di esercizio dell’opera e attraverso la stabilità della struttura in caso di sisma.

Sicurezza sul luogo di lavoro e nel normale utilizzo degli impianti

¾ Sicurezza degli utenti nell’uso dell’impianto elettrico: il riferimento

normativo per la progettazione degli impianti elettrici dovrà essere la Legge n°46 del 5 marzo 1990 "Norme per la sicurezza degli impianti”, che prevede il soddisfacimento dei seguenti requisiti:

- tutti i componenti dell'impianto dovranno essere a norma, e, una volta realizzati, dovranno essere collaudati al fine di ottenere le relative certificazioni;

- i materiali utilizzati dovranno rispondere alle conformità richieste dalle direttive guida della CEI e UNI, e installati in modo opportuno e meno invasivo possibile per la struttura;

- particolare attenzione dovrà essere apportata nella dislocazione dei quadri e di tutte le apparecchiature utilizzate, garantendo spazi adeguati alle strutture, ma anche il miglior funzionamento possibile degli stessi in sicurezza.

- si dovrà fare in modo di evitare brusche variazioni di tensione elettrica, in relazione della sensibilità delle apparecchiature utilizzate, e garantire un buona gestione dei dati informatici, che richiedono materiali di ottima qualità per garantire una buona velocità di trasferimento dei dati;

- dovranno essere previsti sistemi di controllo, come il posizionamento dei quadri elettrici in modo facilmente raggiungibile dagli addetti alla manutenzione, che provvederanno ad un controllo programmato.

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¾ Sicurezza degli utenti nell’uso dell’impianto di riscaldamento e condizionamento: gli impianti di riscaldamento e condizionamento hanno lo scopo

di fornire ai locali la quantità di calore necessaria per portarli e mantenerli ad una conveniente temperatura, variabile a seconda della destinazione d’uso dei locali stessi. Tale quantità di calore dovrà anzitutto compensare le perdite per trasmissione attraverso le pareti e il soffitto nei locali e poi attuare il riscaldamento/raffrescamento dell’eventuale aria di ventilazione introdotta nei locali stessi.

¾ Requisiti minimi per la sicurezza e la salute dei lavoratori: i progettisti dei

luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

I principi generali di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- valutazione dei rischi per la salute e sicurezza;

- eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico mediante misure e tecniche organizzative e procedurali concretamente attuabili nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni in quanto generalmente utilizzate12;

- riduzione dei rischi alla fonte;

- programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;

12 Tale principio è stato espressamente interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 312/1996, nella quale, in sostituzione del concetto di “massima sicurezza tecnologicamente fattibile”, è stato affermato che il generale dovere di protezione della sicurezza dei lavoratori è soddisfatto, in particolare rispetto a norme che impongono la realizzazione di risultati (minimizzazione del rischio o massimizzazione della sicurezza), attraverso il riferimento “alle misure che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni,

corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti”.

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- sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; - rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

- priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

- limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

- utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

- allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona a seguito della comunicazione e adibizione del medesimo, ove possibile, ad altra mansione;

- istruzioni adeguate ai lavoratori;

- programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi.

Sicurezza in caso di incendio

L'immobile oggetto di studio costituisce anzitutto un luogo di lavoro; per questo motivo occorre far riferimento al Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998, concernente

"Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione e l'emergenza nei luoghi di lavoro", in attuazione di quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo n°626 del 19

settembre 1994.

Lo scopo di tale decreto quello di dettare un regolamento che stabilisca i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indicare le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze, qualora si verifichi.

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La serie delle procedure e delle misure tecniche da applicare a tale scopo prevede i seguenti passaggi:

a) redazione da parte del datore di lavoro del documento di valutazione dei

rischi, che contiene la valutazione del livello di rischio d'incendio,

classificato in una delle seguenti categorie:

- livello di rischio basso: per i luoghi di lavoro o parte di essi in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità, le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di in incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata;

- livello di rischio medio: per i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione è limitata;

- livello di rischio elevato: per i luoghi di lavoro in cui, per la presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio, sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme.

b) identificazione del pericolo di incendio, in funzione dei materiali presenti nei luoghi di lavoro; i materiali che possono costituire pericolo potenziale, poiché combustibili ed infiammabili, sono:

- vernici e solventi infiammabili; - gas infiammabili;

- grandi quantitativi di carta e materiali imballaggio; - materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma;

- vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente

combustibili.

c) adozione di una o più tra le seguenti misure di tipo tecnico intese a ridurre

la probabilità di insorgenza degli incendi:

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- realizzazione di impianti di messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, per evitare la formazione di cariche elettrostatiche;

- realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; - ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri

infiammabili;

- adozione di dispositivi di sicurezza.

d) adozione dei seguenti criteri generali di sicurezza relativi alle vie di uscita

in caso di incendio:

- ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita (percorsi senza ostacoli al deflusso, che consenta agli occupanti di un edificio o locale di raggiungere un luogo sicuro) alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso;

- ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e collocata in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio; - dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano ed il tempo massimo di evacuazione devono essere inferiore ai seguenti valori:

¾ 30 mt e 1’ per aree a rischio di incendio elevato; ¾ 45 m e 3’ per aree a rischio di incendio medio; ¾ 60 m e 5’ per aree a rischio di incendio basso.

- le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro (un posto dove le persone possano ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio);

- i percorsi di uscita in un'unica direzione devono essere evitati per quanto possibile;

- le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti, misurata nel punto più stretto del percorso;

- deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell'edificio;

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- le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso.

e) adozione dei seguenti criteri generali di sicurezza relativi al numero ed alla

larghezza delle uscite di piano (uscita che consenta alle persone di non

essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio, cioè uscita che immetta direttamente in un luogo sicuro, in un percorso protetto che consenta di raggiungere un luogo sicuro o su una scala esterna): - una sola uscita di piano non è da ritenersi sufficiente quando:

¾ l'affollamento del piano è superiore a 50 persone;

¾ nell'area interessata sussistono pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio;

¾ la lunghezza del percorso per raggiungere l'uscita di piano supera i suddetti valori per la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano.

- quando una sola uscita di piano non è sufficiente, il numero delle uscite dipende dall’affollamento (numero massimo ipotizzabile di lavoratori o di altre persone presenti) e dalla lunghezza dei percorsi per raggiungere l'uscita di piano;

- per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere non inferiore al valore ricavato dalla seguente formula:

[

]

0.60 50× = A metri L dove:

A = affollamento del piano

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50 = numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di passaggio.

Se il valore del rapporto A/50 non è intero, va arrotondato al numero intero superiore.

- la larghezza delle uscite deve essere multipla di 69 cm, con tolleranza del 5%;

- la larghezza minima di un’uscita non può essere inferiore a 80 cm (con tolleranza del 2%) e deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario da passaggio e pertanto sufficiente all’esodo di 50 persone nei luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso.

mt MODULI A L 0.60 0.684 minimo 2 1.20 50 USCITA DI VIE LARGHEZZA = = ⇒ = × =

f) adozione dei seguenti criteri generali di sicurezza relativi alle porte

installate lungo le vie di uscita:

- le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano devono preferibilmente aprirsi nel verso dell'esodo;

- le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano possono aprirsi in verso contrario a quello dell’esodo, quando il verso di apertura contrario può determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause;

- tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di autochiusura;

- l'apertura delle porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano nel verso dell'esodo è obbligatoria quando:

¾ l'area servita ha un affollamento superiore a 50 persone; ¾ la porta è situata al piede o vicino al piede di una scala; ¾ la porta serve un'area ad elevato rischio di incendio.

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g) adozione dei seguenti criteri generali di sicurezza relativi ad impianti ed

attrezzature di spegnimento:

- la scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro; - gli estintori portatili devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite e fissati a muro;

- il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai valori indicati nella tabella I dell’allegato III del DM 10/3/1998;

- la scelta del tipo e del numero degli estintori carrellati deve essere fatta in funzione della classe di incendio, livello di rischio e del personale addetto al loro uso;

- quando esistono particolari rischi di incendio che non possono essere rimossi o ridotti, nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi od a protezione di aree ad elevato rischio di incendio, in aggiunta agli estintori occorre prevedere impianti di spegnimento fissi, manuali od automatici; - gli idranti ed i naspi antincendio devono essere ubicati in punti visibili ed accessibili lungo le vie di uscita, con esclusione delle scale, in modo che la loro distribuzione consenta di raggiungere ogni punto della superficie protetta almeno con il getto di una lancia;

- l'installazione di mezzi di spegnimento di tipo manuale deve essere evidenziata con apposita segnaletica.

Sicurezza di cose e/o persone all’interno dell’edificio

La sicurezza di cose all’interno dell’edificio deve essere garantita al fine di far si che l’integrità dell’oggetto edilizio possa essere preservata nel tempo così come tutto ciò che al suo interno lo compone e lo caratterizza.

È in questo senso che ciò che ci prefiggiamo è di conferire nei confronti delle cose una certa sicurezza antifurto nell’ottica del mantenimento e della conservazione delle attrezzature informatiche, dei documenti cartacei, degli arredi, dei macchinari utilizzati per

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le lavorazioni di ogni genere, degli utensili, etc, ed allo stesso modo di garantire agli utenti dell’edificio una certa sicurezza alle intrusioni.

Per far questo sono qui di seguito riportati i requisiti atti al soddisfacimento della sottoclasse in esame:

¾ sicurezza antifurto: l’edificio è dotato di un sistema di recinzione degli spazi sui quali si affacciano i locali di lavorazione e deposito materiali e il locale per il ricovero dei mezzi di trasporto; in questo modo si è cercato di garantire nei limiti del possibile l’intrusione di persone non autorizzate in spazi utilizzati dai soli operai del Comune;

¾ sicurezza alle intrusioni: l’edificio è dotato di ben due locali di portineria che costituiscono un sufficiente filtro tra il personale che lavora all’interno dell’oggetto edilizio e i fruitori esterni;

¾ sicurezza antiproiettile: l’edificio sarà opportunamente studiato in modo che tutti gli infissi possano essere resistenti alle sollecitazioni imposte dall’esterno da soggetti che intendono accedere con violenza all’interno dei locali della struttura.

Sicurezza dei materiali

Per soddisfare questa sottoclasse di esigenze l’opera deve essere concepita e costruita in modo da non costituire una minaccia per l’igiene o la salute degli occupanti o dei vicini, causata, in particolare, dalla formazione di gas nocivi, dalla presenza nell’aria di particelle o di gas pericolosi, dall’emissione di radiazioni pericolose, dall’inquinamento o dalla contaminazione dell’acqua o del suolo, da difetti di evacuazione delle acque, dai fiumi e dai residui solidi o liquidi e dalla formazione di umidità in parti o sulle superfici interne dell’opera.

Il DPR n°246/93 si applica ai materiali da costruzione nei casi in cui essi devono garantire il rispetto di uno o più requisiti essenziali, tra cui quelli sopradetti, relativi alle opere di costruzione.

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Ai fini del regolamento sopra citato è considerato "materiale da costruzione" ogni prodotto fabbricato al fine di essere incorporato o assemblato in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile13.

I prodotti possono essere immessi sul mercato solo se idonei all’impiego previsto. Sono idonei i prodotti dotati di caratteristiche tali da rendere le opere sulle quali devono essere incorporati o comunque installati, se adeguatamente progettate e costruite, conformi ai requisiti essenziali sopra citati, se e per quanto tali requisiti sono prescritti.

I prodotti che recano il marchio CE si presumono idonei all’impiego previsto.

Sicurezza da agenti atmosferici e naturali

Anche in questo caso è necessario tener di conto di quelle che sono le caratteristiche climatiche ed ambientali dell’area sulla quale si va ad operare per poter compiere scelte progettuali che consentano appunto un certo grado di sicurezza da quelli che sono gli agenti atmosferici e naturali del sito.

È in questo senso che dovranno essere assolti i requisiti di:

¾ protezione degli infissi in caso di urti: la scelta di infissi che presentano caratteristiche di resistenza agli urti e a particolari sollecitazioni, garantirà la resistenza dell’edificio dagli agenti atmosferici;

¾ protezione in caso di fulmini: è necessario predisporre adeguate protezioni su edifici, impianti, strutture specialmente se ricorrono particolari condizioni di ubicazione e di destinazione degli stessi. I danni maggiori agli edifici sono dovuti allo sviluppo di calore provocato dalle scariche elettriche che, nella caduta, riscaldano e vaporizzano istantaneamente l’umidità contenuta nelle murature provocando, per effetto del repentino aumento di pressione, l’esplosione di muri, pennoni, alberi, etc. cioè tutti i punti in cui si raccoglie l’umidità. La predisposizione di un parafulmini, quale impianto di protezione, ha lo scopo di intercettare tempestivamente la scarica atmosferica prima che raggiunga la struttura protetta, convogliare la corrente del fulmine, scaricare al suolo la predetta corrente.

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Pertanto il sistema di sicurezza sarà costituito da dispositivi di captazione, organi di discesa e dispersori.14

¾ protezione da esondazione dei corsi d’acqua: l’area oggetto di studio sita nel Comune di Collesalvetti è caratterizzata dalla presenza del fiume Tora e del fosso Fologno che nei periodi invernali, a causa delle più frequenti piogge, possono essere soggetti a esondazione. La carta tematica riguardante la pericolosità idraulica analizzata dal Piano Strutturale, evidenzia un grado medio-elevato di rischio. Questo non consentirebbe chiaramente la realizzazione di alcuna opera nel sito in esame ma sono in corso provvedimenti di bonifica previsti per i suddetti corsi d’acqua che garantiranno la sicurezza dell’area da rischio esondazione.

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Qui di seguito è riportata una tabella riassuntiva che riguarda la classe di esigenza sicurezza e che prende in esame sottoclassi di esigenze e relativi requisiti citati.

Traduzione della classe di esigenze Sicurezza in requisiti

Sottoclasse

di esigenze Requisito Definizione requisito Riferimenti normativi

Stabilità della struttura in fase di costruzione ed esercizio dell'opera

Protezione richiesta per garantire la stabilità della struttura portante e di tamponamento dell'opera nell'intero ciclo di vita

► L. n°1086 del 05/11/71 ► DM 09/01/96

► DM 16/01/96

► Circ.n°252 del 15/10/96

SICUREZZA STATICA

Stabilità della struttura in caso di sisma

Protezione richiesta per garantire la stabilità della struttura portante e di tamponamento dell'opera in caso di sisma

► DM 16/01/96

► Circ.n°65 del 10/04/97

Sicurezza degli utenti nell'uso dell'impianto elettrico

Protezione richiesta per garantire la sicurezza degli utenti nel normale utilizzo degli impianti elettrici

► Legge n°1086/68 ► Legge n°791/77 ► Legge n°46/90 ► DPR n°447/91

Sicurezza degli utenti nell'uso dell'impianto di riscaldamento e condizionamento

Protezione richiesta per garantire la sicurezza degli utenti nel normale utilizzo degli impianti di riscaldamento e condizionamento

► Legge n°46/90 ► DPR n°447/91

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

E NEL NORMALE UTILIZZO

DEGLI IMP

IANTI

Requisiti minimi per la sicurezza e la salute dei lavoratori

Valori minimi richiesti per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

► DPR n°547/55 ► DPR n°303/56 ► DL.vo n°277/91 ► DL.vo n°626/94

Sicurezza antincendio con livello di rischio medio

Protezione richiesta in termini di rilevamento e spegnimento di eventuali incendi: sistema di spegnimento automatico o manuale ► DM 16/02/82 ► DM 30/11/83 ► DM 19/08/96 ► DM 10/03/98 Lunghezza massima delle vie di uscita

Valore massimo della lunghezza delle vie di uscita (30 mt) per consentire l'evacuazione in sicurezza delle persone dall'edificio a luogo sicuro

► DM 30/11/83 ► DM 19/08/96 ► DM 10/03/98

Larghezza minima delle vie di uscita

Valore minimo della larghezza delle vie di uscita (120 cm) per consentire l'evacuazione in sicurezza delle persone dall'edificio a luogo sicuro

► DM 30/11/83 ► DM 19/08/96 ► DM 10/03/98

SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

Classe di resistenza al fuoco

Classe di protezione richiesta per strutture, materiali e componenti in termini di resistenza al fuoco ► DM 16/02/82 ► DM 30/11/83 ► DM 19/08/96 ► DM 10/03/98

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Tabella 1: Traduzione della classe di esigenze SICUREZZA in requisiti

Traduzione della classe di esigenze Sicurezza in requisiti

Sottoclasse

di esigenze Requisito Definizione requisito Riferimenti normativi

Sicurezza antifurto

Classe di protezione richiesta nei confronti delle intrusioni per garantire la sicurezza del materiale di proprietà

► Legge n°16/1985

Sicurezza alle intrusioni

Classe di protezione richiesta nei confronti delle intrusioni per garantire la sicurezza dalla presenza di persone non autorizzate

► Legge n°16/1985

SICUREZZA DI COSE e/o PERSONE

ALL'INTERNO

DELL'EDIF

ICI

O

Sicurezza antiproiettile Classe di protezione richiesta nei confronti della sicurezza

antiproiettile ► Legge n°16/1985

SICUREZZA DEI MATERIALI

Concentrazioni massime di sostanze inquinanti

Valori massimi della concentrazione degli inquinanti presenti nell'aria degli ambienti interni e confinati

► DL.vo n°277/91 ► DPR n°246/93

Protezione degli infissi in caso di urti

Classe di protezione richiesta per garantire la protezione dei

locali da agenti atmosferici ► UNI 7979

Protezione in caso di fulmini

Classe di protezione richiesta per garantire la sicurezza in

caso di fulmini ► CEI 81-1

SICUREZZA DA AGENTI

ATMOSFERICI E NATURALI

Protezione da

esondazione dei corsi d'acqua

Classe di protezione richiesta per garantire la sicurezza dell'area in caso di

esondazione dei corsi d'acqua (del Fosso Fologno e del fiume Tora)

► Sono in corso provvedimenti atti alla sistemazione dei corsi d'acqua affinché l'area, di pericolosità idraulica medio-alta (da PS), sia messa in sicurezza

Figura

Figura 1: Il processo edilizio: programmazione, progettazione, realizzazione e gestione dell’opera
Tabella 1: Traduzione della classe di esigenze SICUREZZA in requisiti
Tabella 3: Principali sorgenti degli inquinanti negli ambienti interni
Tabella 4: Valori minimi di illuminamento artificiale e naturale dei locali progettati
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Riferimenti

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