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Fatturazione elettronica:
casi, questioni e aggiornamento
Luca Bilancini
(Commercialista, Pubblicista - Gruppo di studio EUTEKNE)
Modifiche art. 6 DM 17.6.2014
“Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.”
DM 28.12.2018 – DM 17.6.2014
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Reverse charge
FAQ Agenzia delle Entrate 27.11.2018 n. 36 Risposta
“Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione,
contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.”
Reverse charge
FAQ Agenzia delle Entrate 27.11.2018 n. 36 Risposta
“Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per
consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati
tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al
Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del
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Detrazione IVA fatture “differite”
Art. 1 co. 1 DPR 100/98
L’art. 14 del DL 23.10.2018 n. 119 ha modificato l’art. 1 co.1 del DPR 23.3.1998 n. 100 che prevede che il soggetto passivo possa esercitare, entro il termine per la liquidazione periodica, “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto
ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.
Detrazione IVA fatture “differite”
Art. 1 co. 1 DPR 100/98
La disposizione fa, quindi, riferimento, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione,
•al momento di effettuazione delle operazioni, e
•alla condizione che le fatture siano ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a tale momento.
Possono dunque essere incluse anche le fatture “differite” ricevute e annotate entro il15 del mese successivo rispetto a quello di
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Detrazione dell’IVA – soggetti passivi “trimestrali”
Art. 1 co. 1 del DPR 100/98
L’Agenzia delle Entrate, in occasione del video-forum organizzato da Italia Oggi il 23.1.2019, ha affermato che i soggetti passivi
trimestrali possono esercitare la detrazione dell’IVA in relazione alle operazioni effettuate nei singoli trimestri (fatta eccezione per il
quarto), a condizione che la fattura sia ricevuta ed annotata entro il 15 del secondo mese successivo.
Prestazioni sanitarie
Estensione del divieto di emissione di e-fattura
Art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018
“Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.”