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Bilancio 2016: le nuove regole contabili e fiscali

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(1)

regole contabili e fiscali

Bergamo, 27 febbraio 2017

(2)

Regole di transizione

Principi generali

Schemi di bilancio

Costo ammortizzato

Derivati

Altre novità

(3)

Regole di transizione

Principi generali

Schemi di bilancio

Costo ammortizzato

Derivati

Altre novità

(4)

Precedenti Direttive in materia di bilancio d'esercizio e consolidato

Direttiva 78/660 (IV Direttiva) Bilancio d'esercizio

Direttiva 83/349 (VII Direttiva)

Bilancio Consolidato

25 luglio 1978 13 giugno 1983

(5)

Nuova Direttiva in materia di bilancio d'esercizio e consolidato

Direttiva 2013/34 UE

26 giugno 2013

(6)

Entrata in vigore: bilanci con esercizio che inizia dal 1 gennaio 2016

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 136

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139

18 agosto 2015 18 agosto 2015

(7)

Entrata in vigore: bilanci con esercizio che inizia dal 1 gennaio 2016

— Integra e modifica il Codice Civile e il

D.Lgs. 127/91 in materia di bilancio d'esercizio e consolidato

— Apporta modifiche ad altri provvedimenti legislativi per adeguarli alle previsioni della Direttiva 34/2013 o per esigenze di coordinamento:

– D.Lgs. 39/2010 (Revisione Legale) – D.Lgs. 173/97 (Assicurazioni)

– D.Lgs. 38/2005 (Principi contabili Internazionali)

— Nuova disciplina sugli obblighi di trasparenza per le imprese operanti nel settore estrattivo o di

sfruttamento delle aree forestali

(8)

Totale attivo stato patrimoniale ≤ 0,175 mln 0,175 mln -

4,4 mln > 4,4 mln

Ricavi netti delle prestazioni ≤ 0,35 mln 0,35 mln -

8,8 mln > 8,8 mln

Numero medio dipendenti ≤ 5 5 - 50 > 50

Obbligo di redazione del consolidato Esonero dalla redazione del

consolidato

D.Lgs. 139/2015 Piccoli e medi gruppi Grandi gruppi

Totale attivo stato patrimoniale ≤ 20 mln > 20 mln

Ricavi netti delle prestazioni ≤ 40 mln > 40 mln

Numero medio dipendenti ≤ 250 > 250

(9)

Tavolo di lavoro OIC per l'aggiornamento dei principi contabili

L'Organismo Italiano di Contabilità aggiorni i principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nel decreto.

— Tali principi risulteranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni e dei principi in esse contenuti.

— Ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la

necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche.

— Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l'attualizzazione.

D.Lgs. 139/2015 - Comma 3 dell'art. 12 (Disposizioni Transitorie) Relazione Ministeriale

Definito il ruolo "legale" e le funzioni dell'OIC quale istituto nazionale per i principi contabili.

(10)

immobilizzazioni materiali e immateriali

— OIC 10 Rendiconto finanziario

— OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

— OIC 13 Rimanenze

— OIC 14 Disponibilità liquide

— OIC 15 Crediti

— OIC 16 Immobilizzazioni materiali

— OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto

— OIC 18 Ratei e risconti

— OIC 19 Debiti

— OIC 20 Titoli di debito

— OIC 23 Lavori in corso su ordinazione

— OIC 24 Immobilizzazioni immateriali

— OIC 25 Imposte sul reddito

— OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera

— OIC 28 Patrimonio netto

— OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura

dell'esercizio

— OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto

— OIC 32 Strumenti finanziari derivati

(11)

— OIC 2 Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

— OIC 4 Fusione e scissione

— OIC 5 Bilanci di liquidazione

— OIC 6 Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio

— OIC 7 I certificati verdi

— OIC 8 Le quote di emissione di gas ad effetto serra

— OIC 11 Bilancio d'esercizio, finalità e postulati

— OIC 30 I bilanci intermedi

revisionati da OIC nel 2016

— OIC 3 Le informazioni sugli

strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione

— OIC 22 Conti d'ordine

OIC nel 2016

(12)

Nuova categoria di imprese Microimprese: riduzione dei livelli di informativa

Elementi di complessità

Introduzione di nuovi principi generali Principio di prevalenza della sostanza sulla forma

Costo ammortizzato

Hedge accounting (effetti contabili diretti sul patrimonio netto)

Rilevazione di strumenti finanziari derivati al fair value

Adozione di modelli contabili tipici della prassi internazionale

Derivazione rafforzata (operazioni 2016)

Doppio binario (operazioni antecedenti)

Implicazioni fiscali

(13)

Possibili effetti: EBITDA

— Valutazione dell'adeguatezza del piano dei conti

— Aggiornamento dei manuali contabili e processi amministrativi

— Rendiconto finanziario e raccordo tra dati contabili e di tesoreria

— Ricognizione ed analisi degli strumenti finanziari derivati esistenti

— Documentazione ed efficacia delle coperture

— Calcolo del fair value alle date di riferimento (incluso 2015 per i dati comparativi)

— Rideterminazione dei dati storici anche per comparabilità con i dati previsionali e con i dati interinali

— Rivisitazione dei modelli di reporting (reporting package, management presentation e KPI)

PFN Equity

Oneri finanziari

(14)

Possibili effetti: EBITDA

— Budget 2017 e Piano pluriennale secondo i nuovi OIC

— Valutazione degli effetti ai fini della determinazione dei financial covenants

— Eventuale rinegoziazione dei contratti di finanziamento

— Analisi dei contratti di acquisto di partecipazioni con earn-out e meccanismi di aggiustamento prezzo

— Eventuali impatti sui modelli di rewarding e sui premi di risultato

— Eventuali impatti su royalties, provvigioni agenti e premi di fine anno

— Procedure e policy per la gestione delle operazioni di copertura

PFN Equity

Oneri finanziari

(15)

Regole di transizione

Principi generali

Schemi di bilancio

Costo ammortizzato

Derivati

Altre novità

(16)

Applicazione retroattiva

Rettifica del patrimonio netto di apertura

Rideterminazione dell'effetto anche ai fini

comparativi

Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 e declinate nei nuovi principi contabili si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio

2016.

Regola generale [OIC 29.17/20]

(17)

— Le novità relative a costo ammortizzato, attualizzazione e ammortamento dell'avviamento possono non essere applicate per i crediti, debiti e avviamenti preesistenti alla data di prima applicazione [Art. 12, comma 2, Decreto].

Costo ammortizzato Ammortamento

avviamento

Deroghe da Decreto

Attualizzazione

Designazione coperture Scorporo opzione di

conversione (PO)

Esempi di deroghe da principi

Dividendi da controllate

— I principi contabili possono prevedere deroghe all'applicazione retroattiva [OIC 29].

(18)

Applicazione

retroattiva Predisposizione del rendiconto finanziario Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità

Azioni proprie

Schemi di bilancio:

— proventi e degli oneri straordinari

— rapporti con società sottoposte al controllo delle controllanti

Fair value dei derivati e operazioni di copertura attraverso crediti,

debiti e disponibilità in valuta

(19)

Nota Integrativa

La nota integrativa illustra:

a. Le motivazioni alla base del cambiamento di principio contabile.

b. Gli effetti del nuovo principio contabile sulle voci di stato patrimoniale, di conto economico e del rendiconto finanziario dell'esercizio in corso e di quello

precedente.

c. Le motivazioni alla base dell'utilizzo delle facilitazioni concesse dai paragrafi 19 e 20 (dati comparativi non rettificati e applicazione prospettica del cambio di principio).

[OIC 29.25 – 2016]

(20)

Effetti sulle voci di stato patrimoniale

Immobilizzazioni Attivo circolante Fondi per rischi e oneri Debiti Patrimonio netto Saldi al 31 dicembre 2015

(come da precedente bilancio) Derivati di copertura

Derivati speculativi Costo ammortizzato Riclassifica azioni proprie Dividendi da controllate [Altro effetto]

Effetti fiscali

Totale variazioni Saldi al 31 dicembre 2015 (rideterminati con i nuovi principi)

Immobilizzazioni Attivo circolante Fondi per rischi e oneri Debiti Patrimonio netto Saldi al 31 dicembre 2016

(in base ai precedenti principi) Derivati di copertura

Derivati speculativi Costo ammortizzato

Effetti fiscali

Totale variazioni Saldi al 31 dicembre 2016

(in base ai nuovi principi)

(21)

Effetti sulle voci di conto economico

Risultato operativo

(A-B) ante ammortamenti Ammortamenti Risultato operativo (A-B)

Proventi e oneri finanziari

Utile (Perdita) dell’esercizio Saldi al 31 dicembre 2015

(come da precedente bilancio) Derivati speculativi

Costo ammortizzato

Riclassifica oneri straordinari Riclassifica proventi straordinari Dividendi da controllate [Altro effetto]

Effetti fiscali

Totale variazioni Saldi al 31 dicembre 2015 (rideterminati con i nuovi principi)

Risultato operativo

(A-B) ante ammortamenti Ammortamenti Risultato operativo (A-B)

Proventi e oneri finanziari

Utile (Perdita) dell’esercizio Saldi al 31 dicembre 2016

(in base ai precedenti principi) Derivati speculativi

Costo ammortizzato

Riclassifica oneri straordinari

Effetti fiscali

Totale variazioni Saldi al 31 dicembre 2016

(in base ai nuovi principi)

(22)

Effetti sulle voci del rendiconto finanziario

Utile/(Perdita) d’esercizio

Flusso attività operativa

Flusso attività investimento

Flusso attività finanziamento

Variazione disponibilità liquide

Rendiconto finanziario 2015 (come da precedente bilancio)

Totale variazioni Rendiconto finanziario 2015 (rideterminati con i nuovi principi)

Utile/(Perdita) d’esercizio

Flusso attività operativa

Flusso attività investimento

Flusso attività finanziamento

Variazione disponibilità liquide

Rendiconto finanziario 2016 (in base ai precedenti principi)

Totale variazioni Rendiconto finanziario 2016

(in base ai nuovi principi)

(23)

Nota Integrativa

Le tabelle esposte costituiscono esclusivamente un esempio e non sono obbligatoriamente previste dall’OIC 29.

Ogni società, tenendo conto della numerosità e rilevanza delle modifiche, valuterà la

forma espositiva più opportuna per ottemperare alla disposizione del principio.

(24)

Regole di transizione

Principi generali

Schemi di bilancio

Costo ammortizzato

Derivati

Altre novità

(25)

Considerazioni

— La valutazione delle voci deve essere fatta … tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

— Chiaro recepimento del principio generale di prevalenza della sostanza (economica) sulla forma.

— Limitate le circostanze al momento declinate in modo specifico dall'OIC.

— Nella redazione del bilancio …. la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

[Art. 2423-bis, c. 1 - Principi di redazione del bilancio]

(26)

Declinazioni pratiche da parte dell'OIC

L'OIC ha ritenuto utile accompagnare la pubblicazione dei nuovi principi contabili fornendo un quadro d'insieme delle fattispecie con le quali ha provveduto a declinare praticamente il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

OIC 15 e OIC 19 Contabilizzazione dell'effetto da attualizzazione di crediti e debiti sulla base della sostanza

dell'operazione.

OIC 32 Condizioni e modalità di

separazione dello strumento ibrido sulla base delle sue componenti.

OIC 15 e OIC 19

Rilevazione della compravendita di beni in base al trasferimento dei rischi e benefici.

"Ai fini dell'applicazione di questa disposizione ai singoli casi concreti […] in particolare, si

sottolinea come la declinazione pratica del principio di sostanza economica sia effettuata

dalla legge e dai principi contabili nazionali".

(27)

— Data: 31 dicembre 200X.

— Finanziamento di €1.000.000 da parte dei soci a un tasso di interesse pari a 1%.

— Durata del finanziamento 5 anni.

— Tasso di interesse di mercato 5%.

Flussi di cassa

Anno

Tasso contrattuale 1%

Tasso di mercato 5%

Delta flussi da attualizzare

Delta flussi attualizzati

0 1.000.000 1.000.000 - -

1 (10.000) (50.000) 40.000 38.095

2 (10.000) (50.000) 40.000 36.281

3 (10.000) (50.000) 40.000 34.554

4 (10.000) (50.000) 40.000 32.908

5 (1.010.000) (1.050.000) 40.000 31.341

Totale (50.000) (250.000) 200.000 173.179

Contribuzione soci

a patrimonio netto

(28)

— L'introduzione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma porterebbe a contabilizzare le operazioni di leasing secondo il c.d. metodo finanziario.

— Il D.Lgs. 139/2015 non ha apportato modifiche all'art. 2427, c. 1, n. 22) C.C. (che individua l'informativa da riportare in Nota integrativa con riferimento ai contratti di locazione finanziaria), circostanza che presuppone l'adozione del c.d. metodo patrimoniale.

— Il legislatore ha preferito mantenere l'attuale impianto normativo, in attesa che si

definisca il quadro regolatorio internazionale sul leasing e si possa, quindi, riorganizzare la materia in modo complessivo (relazione illustrativa al decreto).

Nessuna novità in tema di contabilizzazione

(29)

Revenue recognition

Linked transactions Area di

consolida- mento

Future ulteriori declinazioni dei principi generali

"…L'individuazione, in futuro, sulla base delle prassi operative, di eventuali nuove fattispecie concrete di applicazione di tali principi generali, comporterà l'integrazione degli standards contabili ora pubblicati. Inoltre, l'attività di revisione dell'OIC 11 Bilancio d'esercizio, finalità e postulati sarà l'occasione per inquadrare a livello più generale i principi della rilevanza e della sostanza economica…"

Debito / Patrimonio

"Ai fini dell'applicazione di questa disposizione ai singoli casi concreti […] in particolare, si

sottolinea come la declinazione pratica del principio di sostanza economica sia effettuata

dalla legge e dai principi contabili nazionali".

(30)

Considerazioni

— Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta.

— Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.

— Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

[Art. 2423, c. 4 - Redazione del bilancio]

— Prevalente dottrina e giurisprudenza già riconoscevano l'esistenza di un principio generale di rilevanza nell'attuale disciplina di bilancio.

— Equivalenza del concetto di rilevanza con il concetto di significatività da principi contabili.

(31)

L'OIC ha ritenuto utile accompagnare la pubblicazione dei nuovi principi contabili fornendo un quadro d'insieme delle fattispecie con le quali ha provveduto a declinare praticamente il principio della rilevanza.

OIC 15 e OIC 19

Possibile non applicazione del costo ammortizzato per i

crediti e debiti con scadenza entro i 12 mesi.

Possibile non applicazione dell'attualizzazione nel caso in cui il tasso di interesse

desumibile dalle condizioni contrattuali non sia

significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

OIC 20

Possibile non applicazione del costo

ammortizzato per i titoli di debito immobilizzati con costi di transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo.

OIC 13 Determinazione del costo delle rimanenze con il metodo dei costi standard, del prezzo al dettaglio, oppure del loro valore costante.

OIC 16

Possibile applicazione dell’aliquota di

ammortamento del 50% nel primo esercizio se la

quota non si discosta significativamente da quella

calcolata a giorni/mesi.

(32)

La clausola di invarianza

(33)

— Possibili alternative:

1 Continuare ad applicare le norme di "derivazione giuridica" contenute nel TUIR generando un doppio binario.

2 Riscrivere le norme del TUIR prendendo atto della mutata realtà di rappresentazione contabile per quasi la totalità dei soggetti IRES.

3 Estendere il principio di "derivazione rafforzata" previsto per i soggetti IAS – adopter anche ai soggetti OIC – adopter.

— La scelta della derivazione rafforzata.

(34)

Considerazioni

— Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

— L'applicazione generalizzata di tale clausola sia ai fatti gestionali del 2016 che alle variazioni patrimoniali emergenti in sede di FTA comporterebbe uno scostamento tra valori contabili e fiscali con creazione del cosiddetto doppio binario.

— Con l'emendamento è stata limitata l'applicazione del principio di invarianza agli

effetti del periodo transitorio che, pertanto, non deve dar luogo a componenti

positivi/negativi di reddito.

(35)

— La disciplina a regime, invece, viene modificata introducendo regole coerenti con le modalità di rappresentazione contabile.

— Si estende la cd. "derivazione rafforzata" dei soggetti IAS-adopter, anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC (fatta eccezione per le micro imprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile), contenuta nel secondo periodo del citato art. 83 del T.U.I.R., in base al quale “valgono, [...] i criteri di qualificazione, imputazione temporale e

classificazione in bilancio previsti dai predetti principi contabili”.

— Tale impostazione trova una sua giustificazione nella constatazione che la quasi

totalità delle divergenze rispetto ai nuovi criteri di bilancio sono di tipo timing destinate a riassorbirsi nei successivi esercizi, facendo così preferire un criterio di invarianza finanziaria che va al di là del singolo esercizio.

— Si applicano, in quanto compatibili, anche tutte le disposizioni di attuazione contenute

nei due regolamenti IAS ossia il Decreto n.48 del 1° aprile 2009 e il Decreto dell'8

giugno 2011.

(36)

Regole di transizione

Principi generali

Schemi di bilancio

Costo ammortizzato

Derivati

Altre novità

(37)
(38)

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento;

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;

7) altre.

Totale.

II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinario;

3) attrezzature industriali e commerciali;

4) altri beni;

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento;

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità costi di sviluppo;

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;

7) altre.

Totale.

II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinario;

3) attrezzature industriali e commerciali;

4) altri beni;

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

(39)

indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) imprese controllanti;

d) altre imprese;

2) crediti:

a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate;

c) verso controllanti;

d) verso altri;

3) altri titoli;

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

Totale.

Totale immobilizzazioni (B);

indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) imprese controllanti;

d) altre imprese imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

d-bis) altre imprese;

2) crediti:

a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate;

c) verso controllanti;

d) verso altriverso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

d-bis) verso altri;

3) altri titoli;

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo strumenti finanziari derivati attivi;

Totale.

Totale immobilizzazioni (B);

(40)

I - Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti finiti e merci;

5) acconti.

Totale

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio

successivo:

1) verso clienti;

2) verso imprese controllate;

3) verso imprese collegate;

4) verso controllanti;

4-bis) crediti tributari;

4-ter) imposte anticipate;

5) verso altri.

Totale.

I - Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti finiti e merci;

5) acconti.

Totale

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio

successivo:

1) verso clienti;

2) verso imprese controllate;

3) verso imprese collegate;

4) verso controllanti;

4- bis) crediti tributari;

4- ter) imposte anticipate;

5) verso altri.verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

5-bis) crediti tributari;

5-ter) imposte anticipate;

5-quater) verso altri;

Totale.

(41)

1) partecipazioni in imprese controllate;

2) partecipazioni in imprese collegate;

3) partecipazioni in imprese controllanti;

4) altre partecipazioni;

5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;

6) altri titoli.

Totale.

IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali;

2) assegni;

3) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante (C).

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

1) partecipazioni in imprese controllate;

2) partecipazioni in imprese collegate;

3) partecipazioni in imprese controllanti;

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

4) altre partecipazioni;

5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo strumenti finanziari derivati attivi;

6) altri titoli.

[7) attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria]

Totale.

IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali;

2) assegni;

3) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante (C).

D) Ratei e risconti. con separata indicazione del

disaggio su prestiti

(42)

A) Patrimonio Netto:

I - Capitale.

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.

III - Riserve di rivalutazione.

IV - Riserva legale.

V - Riserve statutarie.

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.

VII - Altre riserve, distintamente indicate.

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte, anche differite;

3) altri.

Totale.

A) Patrimonio Netto:

I - Capitale.

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.

III - Riserve di rivalutazione.

IV - Riserva legale.

V - Riserve statutarie.

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio Altre riserve, distintamente indicate.

VII - Altre riserve, distintamente indicate Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte, anche differite;

3) strumenti finanziari derivati passivi;

4) altri.

Totale.

(43)

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) obbligazioni;

2) obbligazioni convertibili;

3) debiti verso soci per finanziamenti;

4) debiti verso banche;

5) debiti verso altri finanziatori;

6) acconti;

7) debiti verso fornitori;

8) debiti rappresentati da titoli di credito;

9) debiti verso imprese controllate;

10) debiti verso imprese collegate;

11) debiti verso controllanti;

12) debiti tributari;

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

14) altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) obbligazioni;

2) obbligazioni convertibili;

3) debiti verso soci per finanziamenti;

4) debiti verso banche;

5) debiti verso altri finanziatori;

6) acconti;

7) debiti verso fornitori;

8) debiti rappresentati da titoli di credito;

9) debiti verso imprese controllate;

10) debiti verso imprese collegate;

11) debiti verso controllanti;

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

12) debiti tributari;

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

14) altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti. con separata indicazione dell'aggio

su prestiti

(44)

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

7) per servizi;

8) per godimento di beni di terzi;

9) per il personale:

a) salari e stipendi;

b) oneri sociali;

c) trattamento di fine rapporto;

d) trattamento di quiescenza e simili;

e) altri costi;

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

7) per servizi;

8) per godimento di beni di terzi;

9) per il personale:

a) salari e stipendi;

b) oneri sociali;

c) trattamento di fine rapporto;

d) trattamento di quiescenza e simili;

e) altri costi;

(45)

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

12) accantonamenti per rischi;

13) altri accantonamenti;

14) oneri diversi di gestione.

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

12) accantonamenti per rischi;

13) altri accantonamenti;

14) oneri diversi di gestione.

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A -

B).

(46)

15) proventi da partecipazioni, con separata

indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con

separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata

indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;

17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17+ - 17-bis).

15) proventi da partecipazioni, con separata

indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con

separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e da imprese

sottoposte al controllo di queste ultime;

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata

indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;

17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17+ -

17-bis).

(47)

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

Totale delle rettifiche (18-19).

finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) di strumenti finanziari derivati;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) di strumenti finanziari derivati.

Totale delle rettifiche (18-19).

(48)

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

21) oneri, con separata indicazione delle

minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21).

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E);

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

23) utile (perdite) dell'esercizio.

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

21) oneri, con separata indicazione delle

minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21).

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E);

22)20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

23)21) utile (perdite) dell'esercizio.

(49)

La nota integrativa deve indicare l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali [Art. 2427, c. 1, n. 13)].

— Concetto di straordinario legato alla estraneità della fonte del provento o dell'onere rispetto alle attività ordinarie della società.

— La "straordinarietà" costituisce un sottoinsieme della "eccezionalità".

Considerazioni

L'obiettivo di tale informativa è quello di consentire al lettore del bilancio di apprezzare il risultato economico privo di elementi che, per l'eccezionalità della loro entità o della loro incidenza sul risultato d'esercizio, non sono ripetibili nel tempo.

Alcuni esempi:

— picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti;

— cessioni di attività immobilizzate;

— ristrutturazioni aziendali;

— operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti di aziende o di rami d'azienda, ecc.).

[OIC 12.115]

(50)

Eliminati i conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale.

L'entità deve riportare nella nota integrativa:

— l'importo complessivo degli impegni

— l'importo delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate

— gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili

— gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

[Art. 2427, c. 1, n. 9)]

(51)

Art. 2425-ter - Rendiconto finanziario

Obbligo di redazione del rendiconto finanziario

— Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato

patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa [Art. 2423, c. 1]

Dal rendiconto finanziario risultano:

— l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio

— i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa

— i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività di investimento

— i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività di finanziamento con autonoma indicazione delle operazioni con i soci

[Art. 2425-ter]

(52)

Dalla relazione [sulla gestione] devono in ogni caso risultare:

[…]

5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio [Art. 2428, c. 3, n. 5)]

La nota integrativa deve indicare la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

[Art. 2427, c. 1, n. 22-quater)]

(53)

L'esposizione delle informazioni in Nota Integrativa segue l'ordine delle voci nello stato patrimoniale e nel conto economico [c. 2].

Eliminato in alcuni punti il requisito di apprezzabilità / significatività degli importi, non più necessario a seguito dell'introduzione del principio di "rilevanza".

La nota integrativa deve indicare la proposta di destinazione degli utili o di

copertura delle perdite [c.1, n. 22-septies], fino ad oggi indicata a conclusione della

relazione sulla gestione.

(54)

La determinazione ai fini IRAP

(55)

Considerazioni

— Viene eliminata la sezione straordinaria del conto economico (E20 ed E21)

— La nota integrativa deve indicare l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali [Art. 2427, c. 1, n. 13].

— Tale modifica ha impatto sulla determinazione della base imponibile IRAP e sulle norme nell'IRES che fanno riferimento ai costi/ricavi della gestione caratteristica (es,

determinazione del ROL ai fini della deduzione degli interessi passivi).

— Fanno eccezione e, pertanto, sono considerati esclusi dalla base imponibile i

componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami d'azienda. Tale esclusione vale anche ai fini IRES per la

determinazione del ROL.

— Nell'emendamento per esigenze di semplificazione si è scelto di mantenere la presa

diretta dal bilancio sia ai fini IRAP (che ai fini IRES in relazione a tali componenti).

(56)

— La determinazione della base imponibile IRAP rimane regolata dai principi in essere e dalle interpretazioni ministeriali già fornite e cioè:

 poste, ancorché di natura straordinaria, che rientrano nella base imponibile Irap per effetto del principio di correlazione (trattasi, ad esempio, delle

plus/minusvalenze da cessioni di beni strumentali a seguito di ristrutturazioni o riconversioni produttive che concorrono all'IRAP tanto nel vecchio quanto nel nuovo regime poiché correlate al processo d'ammortamento dei cespiti ceduti)

 plus/minusvalenze da conferimento di aziende (o rami aziendali), irrilevanti ai fini dell'IRAP sino all'esercizio 2015 quali poste di natura straordinaria,

potrebbero continuare ad esserlo negli esercizi successivi per effetto del

principio di neutralità che connota tali operazioni anche ai fini dell'IRAP (tale

principio di neutralità si desume dall'orientamento dell'Agenzia delle Entrate

assunto con le circolari n. 27/2009 e n. 57/2008 in cui si afferma che i maggiori

valori affrancati con l'imposta sostitutiva riguardano anche l'IRAP.

(57)

— La rettifica di errori contabili per mancata imputazione di componenti negativi e positivi nel corretto esercizio di competenza, continuano ad essere irrilevanti non tanto perché appartenenti alla sezione straordinaria, quanto perché rilevano ai fini fiscali nel corretto esercizio di competenza (cfr. Circolare n. 31/E del 2013 e le Istruzioni ai modelli di dichiarazione IRAP).

— I componenti reddituali derivanti dai cambiamenti di principio contabile (ad esempio:

il passaggio del criterio LIFO al criterio FIFO) la cui contropartita, secondo l'OIC 29,

è il patrimonio netto (preferibilmente tra gli utili portati a nuovo), assumono rilevanza

ai fini dell'Irap (come ai fini dell'IRES).

(58)

Regole di transizione

Principi generali

Schemi di bilancio

Costo ammortizzato

Derivati

Altre novità

(59)
(60)

— Le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile.

— I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.

[Art. 2426, c. 1, n. 1) e n. 8) - Criteri di valutazione]

Costo ammortizzato

Criterio di ripartizione temporale dei flussi di un'attività o passività finanziaria.

Tale ripartizione è effettuato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo.

Attualizzazione

Rilevazione iniziale ad un valore attuale calcolato al tasso di mercato se significativamente diverso dal tasso desumibile dalle condizioni contrattuali.

Criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale

(61)

— Data di stipula  1 gennaio 200X

— Data scadenza  31 dicembre 200X+2

— Quota capitale  €100.000

— Commissione di sottoscrizione: €6.000

— Tasso di interesse nominale  5% annuo

T asso d i in ter esse e ffe tti v o

in excel TIR.X

Data Flusso

1 gen 200X €94.000

31 dic 200X (€5.000)

31 dic 200X+1 (€5.000) 31 dic 200X+2 (€105.000)

Trattamento precedente

Commissione

Trattamento attuale

Debito valore nominale costo ammortizzato

imm. immateriali diretta deduzione del debito

Interessi Tasso di interesse

nominale 5%

Tasso di interesse effettivo 7,3%

Ammortamenti €2.000 annui

(possibile opzione) n.a.

TIR

7,3%

(62)

Trattamento precedente

Immobilizzazioni immateriali

Trattamento attuale

Debito

01.01.200X: €94.000 31.12.200X: €95.861 31.12.200X+1: €97.858 31.12.200X+2: € 0 01.01.200X: €100.000

31.12.200X: €100.000 31.12.200X+1: €100.000 31.12.200X+2: € 0 01.01.200X: €6.000 31.12.200X: €4.000 31.12.200X+1: €2.000 31.12.200X+2: € 0

n.a.

Interessi

200X: €5.000 200X+1: €5.000 200X+2: €5.000

200X: €6.861 200X+1: €6.997 200X+2: €7.142

Ammortamenti

200X: €2.000 200X+1: €2.000 200X+2: €2.000

(possibile opzione)

n.a.

(63)

I crediti/debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, e di relativi ricavi/costi, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato.

[OIC 15.44 – OIC 19.52]

L'art. 2426, comma 1, n. 8, prescrive che occorre tenere conto del “fattore temporale”

nella valutazione dei crediti/debiti. In sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato. [OIC 15.41 - OIC 19.48]

Tasso di interesse desumibile da

Tasso di interesse desumibile da

CONTRATTO Vs MERCATO

(64)

Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione similare con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il credito/debito.

Nel determinare il tasso si deve massimizzare l'utilizzo di parametri osservabili sul mercato.

Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali è il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es.: commissioni, pagamenti anticipati e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito/debito), ma non considera i costi di transazione.

Tasso di interesse desumibile da

Tasso di interesse desumibile da

CONTRATTOMERCATO No attualizzazione

CONTRATTO MERCATO Attualizzazione

[OIC 15.9 - OIC 19.10] [OIC 15.11 - OIC 19.12]

(65)

I costi di transazione sono costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario.

I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es.:

consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti.

I costi di transazione non includono premi o sconti sul valore nominale del credito/debito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto e pagati alla controparte.

[OIC 15.19 – OIC 19.20]

I costi di transazione sono portati ad incremento del valore di rilevazione iniziale dei crediti

[OIC 15.34] e sono invece portati a decremento del valore di rilevazione iniziale dei debiti

[OIC 19.44].

(66)

Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria.

[OIC 15.18 – OIC 19.19]

valore nominale

( rettificato per fattore temporale)

flussi di cassa futuri (1 + tasso ) (t)

Σ

costi transazione

+ -

Tasso di interesse effettivo

v al or e di i s c ri z ione

(67)

Definizione del tasso di interesse

desumibile dalle condizioni contrattuali

1 2

Confronto tra il tasso di interesse

desumibile dalle condizioni

contrattuali e il tasso di mercato

3

Definizione valore di 4

rilevazione iniziale

5

Attualizzazione

Calcolo del tasso di interesse effettivo

6

Applicazione tasso di interesse effettivo ai fini

della

contabilizzazione

(68)

— Finanziamento 01/01/2016 € 200.000

— Commissioni addebitate dalla controparte € 5.000

— Costi di transazione verso terze parti € 3.000

— Tasso di interesse nominale 2,0%

— Tasso di interesse di mercato 5,0%

Tasso Interesse desumibile dalla condizioni contrattuali

Flussi di cassa

Data Flusso

01/01/2016 € 195.000

31/12/2016 -€ 4.000

31/12/2017 -€ 4.000

31/12/2018 -€ 4.000

31/12/2019 -€ 204.000

2,67%

Tasso Interesse desumibile dalla condizioni contrattuali Il flusso iniziale al

01/01/2016 considera il

valore nominale del

finanziamento e le

commissioni addebitate

dalla controparte, mentre

non considera i costi di

transazione verso terze

parti

(69)

Tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali

Tasso di interesse di mercato

2,67% 5,00%

(70)

Determinazione del valore attuale dei flussi di cassa futuri

Data Anno Tasso di

mercato Flusso (€) Fattore di sconto Valore attuale (€)

31/12/2016 1 5,0% (4.000) 0,95 (3.810)

31/12/2017 2 5,0% (4.000) 0,91 (3.628)

31/12/2018 3 5,0% (4.000) 0,86 (3.455)

31/12/2019 4 5,0% (204.000) 0,82 (167.831)

Totale (178.724)

(71)

Valore attuale dei

flussi finanziari futuri 178.724

Costi di transazione

(terze parti) (3.000)

Valore di rilevazione

iniziale 175.724

Valore nominale

finanziamento 200.000

Costi di transazione e commissioni da

controparte (8.000)

Flussi finanziari

iniziali 192.000

Delta

16.276

Proventi finanziari *

* Salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura [OIC 15.45 - OIC 19.53]

Attenzione …

Nel caso di crediti/debiti commerciali la differenza tra il valore di rilevazione iniziale attualizzato

e il valore a termine è rilevata a conto economico (provente/onere finanziario) lungo la durata

del credito/debito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. [OIC 15.44 - OIC 19.52]

(72)

Banca 3.000

Data 01/01/2016: Rilevazione iniziale costo ammortizzato Dare Avere

Debiti finanziari @ Proventi finanziari 16.276 16.276

Costi di transazione da terze parti

3.000

Commissioni da controparte Banca 5.000 5.000

Data 01/01/2016: Rilevazione costi di transazione a riduzione del debito

Dare Avere

Debiti finanziari @ Costi di transazione da terze parti 8.000 3.000

Commissioni da controparte 5.000

(73)

Utile 16.276

Conto economico

Proventi finanziari 16.276

(74)

Tasso interesse effettivo Flussi di cassa

Data Flusso

01/01/2016 € 175.724

31/12/2016 -€ 4.000

31/12/2017 -€ 4.000

31/12/2018 -€ 4.000

31/12/2019 -€ 204.000

5,46%

Tasso Interesse effettivo

(75)

Data

Valore contabile del debito

all'inizio dell'esercizio (€)

Interessi passivi calcolati al tasso

di interesse effettivo (€)

Flussi finanziari in

uscita (€)

Variazione valore contabile

debito (€)

Valore contabile del debito alla

fine

dell'esercizio (€)

a b = a X 5,46% c d=b+c e = a + d

01/01/2016 175.724 0 0 0 175.724

31/12/2016 175.724 9.594 -4.000 5.594 181.318

31/12/2017 181.318 9.899 -4.000 5.899 187.217

31/12/2018 187.218 10.222 -4.000 6.222 193.439

31/12/2019 193.439 10.561 -4.000 6.561 200.000

Rimborso 40.276 -200.000

€16.000  interessi contrattuali

€8.000  commissioni e costi

€16.276  effetto attualizzazione

(76)

Il procedimento per determinare il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente:

determinare gli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale aggiungere gli interessi così ottenuti al precedente valore contabile del debito

sottrarre i pagamenti di disponibilità liquide per interessi e capitale intervenuti nel periodo

𝑎𝑎) c) + b)

-

= d) Debito valutato con il criterio del costo ammortizzato

[OIC 19.60]

(77)

Interessi passivi @ Debiti finanziari 9.594 9.594

Data 31/12/2016: Liquidazione interessi al tasso nominale Dare Avere

Debiti finanziari @ Banca 4.000 4.000

(78)

Interessi passivi @ Debiti finanziari 9.899 9.899

Data 31/12/2017: Liquidazione interessi al tasso nominale Dare Avere

Debiti finanziari @ Banca 4.000 4.000

(79)

Interessi passivi @ Debiti finanziari 10.221 10.221

Data 31/12/2018: Liquidazione interessi al tasso nominale Dare Avere

Debiti finanziari @ Banca 4.000 4.000

(80)

Interessi passivi @ Debiti finanziari 10.561 10.561

Data 31/12/2019: Liquidazione interessi al tasso nominale Dare Avere

Debiti finanziari @ Banca 4.000 4.000

Data 31/12/2019: Rimborso capitale Dare Avere

Debiti finanziari @ Banca 200.000 200.000

(81)

Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore:

— a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale

— aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e

— dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un

accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità. [OIC 15.16 –

OIC 19.17]

(82)

Ordinario Facoltativo Obbligatorio Abbreviato Facoltativo Facoltativo Microimpresa Facoltativo Facoltativo Bilancio Ante 01/01/2016 Post 01/01/2016

Crediti e debiti

(sia commerciali sia finanziari)

(83)

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti/debiti se gli effetti sono irrilevanti […]. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti/debiti sono a breve termine (scadenza inferiore ai 12 mesi) [OIC 15.33 – OIC 19.42] oppure quando "[…] i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo". [OIC 15.35 – OIC 19.45]

Attenzione

Il termine di scadenza inferiore ai 12 mesi va considerato dalla data di rilevazione iniziale del credito/debito e non dalla data di bilancio

Attenzione All'utilizzo "sano" del principio della rilevanza

(84)

Attenzione

Presenza di residui costi "capitalizzati" per l'accensione di finanziamenti ante 2016 nel caso di utilizzo della

facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato per tali debiti. [OIC 24.104]

Attenzione

Presenza di costi di transazione e di altri oneri per

crediti/debiti sorti post 2016 nei casi di non applicazione

del criterio del costo ammortizzato in base al principio di

rilevanza. [OIC 15.48 e 58] [OIC 19.57 e 70]

(85)

Regole di transizione

Principi generali

Schemi di bilancio

Costo ammortizzato

Derivati

Altre novità

(86)

derivati

(87)

IAS 39, IAS 32, IFRS 9 E IFRS 13

DERIVATI A FAIR VALUE

OPERAZIONI DI COPERTURA

UTILIZZO DI ALCUNE SEMPLIFICAZIONI ULTERIORI A QUELLE PREVISTE DAGLI IFRS

VALE ANCHE PER BILANCIO ABBREVIATO

(88)

Derivato e fair value

(89)

Fair value cambia come

risposta al cambiamento

delle variabili sottostanti

Nessuno o minimo investimento

iniziale

Regolato ad una data futura E' uno strumento finanziario o altro contratto

che ha le tre seguenti caratteristiche

Rinvio ai "Principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea" [Art. 2426 c.2]

(90)

Il prezzo

che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero

che si pagherebbe per il trasferimento di una passività

in una regolare operazione

tra operatori di mercato

alla data di valutazione

Riferimenti

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