Novità per gli interventi di recupero e di riqualificazione energetica
nella legge di bilancio 2018
Arianna Zeni
(Dottore commercialista - Gruppo di Studio Eutekne)
Novità della Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017)
Detrazione IRPEF recupero edilizio
Art. 16-bis del TUIR Spese fino al 25/06/2012
• Aliquota 36%
• Limite massimo spesa 48.000 euro
Spese dal 26/06/2012 al 31/12/2018
• Aliquota 50%
Detrazione IRPEF recupero edilizio
Soggetti beneficiari:
• i soggetti IRPEF residenti e non residenti in Italia, ivi comprese le società di persone (ss, snc, sas), le imprese familiari, gli imprenditori individuali, per gli immobili
non rientranti fra i beni strumentali o merce;
• i soci di cooperative a proprietà divisa o indivisa.
Tali soggetti devono:
• possedere l’immobile residenziale oggetto dell'intervento (proprietario, nudo proprietario o titolare di altri diritti reali;
• ovvero detenerlo in base ad un contratto di locazione o comodato;
• ovvero essere familiare convivente con il possessore intestatario dell'immobile o convivente more uxorio che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio;
Detrazione IRPEF recupero edilizio
Invertenti agevolati:
• manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo
• manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali
• ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi
• realizzazione di autorimesse o box auto pertinenziali
• eliminazione delle barriere architettoniche
• adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento
Detrazione IRPEF recupero edilizio
Invertenti agevolati:
• realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico
• bonifica dall'amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici
• realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia (lett. h).
nuovo co. 2-bis dell’art. 16 del DL 63/2013
La legge di bilancio 2018 prevede che è necessario inviare una comunicazione all’ENEA - Adempimento dovuto solo per gli interventi di cui alla lett. h) dell’art.
16-bis del TUIR???
Detrazione IRPEF recupero edilizio
Invertenti agevolati:
• adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali Se realizzati da soggetti IRPEF su immobili residenziali
detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute fino al 31/12/2018, nel limite massimo complessivo di spesa pari a 96.000 euro da ripartire in 10 anni
Detrazione IRPEF recupero edilizio
Invertenti antisismici
Detrazione IRPEF/IRES del 50%, nel limite di spese non superiore a 96.000 euro, da ripartire in 5 anni se:
• procedure autorizzatorie iniziate dopo l’01/01/2017;
• gli edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3, di cui all’OPCM 20/03/2003 n. 3274;
• gli interventi antisismici di cui alla lett. i) dell’art. 16-bis del TUIR devono riguardare costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive;
• le spese sono sostenute dall’01/01/2017 al 31/12/2021.
Detrazione IRPEF recupero edilizio
Invertenti antisismici
L’aliquota della detrazione aumenta:
• al 70% nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell’immobile si riduca sino a determinare il passaggio ad una classe
di rischio inferiore;
• all’80% nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell’immobile a due classi di rischio inferiori (si veda il DM 28/02/2017 n. 58).
Se la classe di rischio non migliora il bonus è del 50%.
Detrazione IRPEF recupero edilizio
Invertenti antisismici
Interventi realizzati sulle parti comuni del condominio:
• detrazione 75% se il rischio sismico dell’immobile si riduce di una classe;
• detrazione 85% se il rischio sismico dell’immobile si riduce di due classi.
Detrazioni (75% e 85%) su un ammontare di spesa non superiore a 96.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Detrazione IRPEF recupero edilizio
Indicazione nel modello REDDITI 2018:
PF quadro RP, sez. III A e sez. III B (righi RP41-RP49)
SP quadro RP, col. 2
Novità riguardano interventi antisismici. Essendo detrazione IRPEF/IRES potrebbe dover essere compilato il modello REDDITI 2018 SC
PF righi RP41-RP49
SP quadro RP, col. 4 e 5
Detrazione per acquisto di edifici ricostruiti
Art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013
Interventi antisismici realizzati:
• nei Comuni in zone a rischio sismico 1,
• da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante
demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, che entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori vendono l’immobile.
All’acquirente delle unità immobiliari spetta la detrazione IRPEF/IRES nella misura del:
• 75% se il rischio sismico dell'immobile si riduce di una classe;
• 85% se il rischio sismico dell'immobile si riduce di due classi.
Detrazione per acquisto di edifici ricostruiti
Art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013 La detrazione:
• è calcolata sul prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita;
• spetta entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
• è ripartita in 5 quote annuali di pari importo;
• si applica alle spese sostenute dall'1.1.2017.
Modello REDDITI 2018:
SC RS150-RS151 (in colonna 2 codici 5 o 6)
Bonus mobili
Art. 16 co. 2 del DL 4.6.2013 n. 63
detrazione del 50% per spese sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2018 Per beneficiare dell’agevolazione per le spese sostenute
nell’anno 2018, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
devono essere iniziati dall’01/01/2017.
Bonus mobili
Soggetti beneficiari
La detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di
mobili interessa soltanto i soggetti che possono beneficiare della detrazione IRPEF per le spese sostenute per interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR (circ. Agenzia delle Entrate
18/09/2013 n. 29, § 3.1).
Bonus mobili
Interventi di recupero
Il bonus mobili è collegato ai seguenti interventi edilizi:
• manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni residenziali
• manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
• ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
• di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.
Bonus mobili
Beni agevolati
Possono beneficiare dell’agevolazione le spese documentate e sostenute dal 06/06/2013 per l’acquisto di:
• mobili nuovi;
• grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+
(A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista
l’etichetta energetica.
Bonus mobili
Limite massimo di spesa 10.000 euro:
• per ogni singola unità immobiliare
• nel corso dell’intero arco temporale che va dal 06/06/2013 al
31/12/2018 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 21.5.2014 n. 11, § 5.7).
Da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.
Bonus mobili
Compilazione modello REDDITI 2018 PF quadro RP, sez. III C, rigo RP57 SP quadro RP, col. 3
N.B.: per le spese sostenute nel 2017 gli interventi edilizi
devono essere iniziati dall’01/01/2016.
Detrazione per la riqualificazione energetica
MOMENTO DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE ALIQUOTA
55%
Fino al 05/06/2013
Dal 06/06/2013 al 31/12/2018 65% (con alcune eccezioni)
Detrazione per la riqualificazione energetica
Aliquote dall’01/01/2018
Momento di sostenimento delle spese Aliquota della detrazione Tipologia di interventi
Dal 06/06/2013 al 31/12/2018 65% Generalità degli interventi
Dall’01/01/2018 al 31/12/2018 50% Acquisto e posa di finestre comprensive di infissi
Dall’01/01/2018 al 31/12/2018 50% Acquisto e posa di schermature solari
Dall’01/01/2018 al 31/12/2018 50% o 65%
o nessuna detrazione
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
Dall’01/01/2018 al 31/12/2018 65% Acquisto e posa di micro-cogeneratori
in sostituzione di impianti esistenti
Anche nel caso in cui gli interventi riguardino le parti comuni di edifici condominiali, in alcuni casi la detrazione è ridotta al 50% per le spese
Tipologia intervento Importo massimo della detrazione Interventi di riqualificazione globale energetica degli edifici
Abbattimento dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale di almeno il 20% rispetto ai valori tabellari 100.000 euro
Riduzione della trasmittanza termica delle pareti opache orizzontali o verticali, compresa la sostituzione di vetri e/o infissi 60.000 euro
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda 60.000 euro
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione o pompa di calore ad alta
efficienza energetica 30.000 euro
Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria 30.000 euro Acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al DLgs. 311/2006 60.000 euro Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili 30.000 euro
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, dotati di specifiche caratteristiche
Nessun limite
Interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa
entalpia 30.000 euro
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti 100.000 euro
Detrazione per la riqualificazione energetica
Art. 14 co. 2-quater del DL 63/2013
interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali
Spese sostenute dall’01/01/2017 al 31/12/2021 Detrazione:
• 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l’involucro dell’edificio “con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”;
• 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed
estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26/06/2015 del Ministero dello Sviluppo economico.
Detrazione per la riqualificazione energetica
Detrazione per la riqualificazione energetica
Lavori antisismici combinati con quelli di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali - Nuova detrazione
Nuovo co. 2-quater.1 all’art. 14 del DL 63/2013 Spese sostenute dall’1.1.2018, nuova detrazione:
• nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3,
• in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal co. 2-quater dell’art. 14 del DL 63/2013 e dal co. 1-quinquies dell’art. 16 dello stesso decreto,
finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
Aliquota:
• 80% se gli interventi determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
• 85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Detrazione per la riqualificazione energetica
Cessione della detrazione
Dall’01/01/2018, le detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute:
• sia nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali;
• sia nel caso di interventi eseguiti sulle unità immobiliari.
La cessione del credito può essere effettuata da tutti i soggetti (sia incapienti che non).
Detrazione per la riqualificazione energetica
Compilazione del modello REDDITI 2018:
PF quadro RP, sez. IV (RP61-RP66) SP rigo RN17, col. Da 9 a 18
SC quadro RS (RS80-RS88)
Bonus verde
Co. 12-15 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205
Dall’01/01/2018 detrazione IRPEF del 36% per le spese documentate relative agli interventi riguardanti:
• la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
• la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Agevolati gli interventi su unità immobiliari ad uso abitativo e sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.
Limite massimo di spesa 5.000 euro per unità immobiliare da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
Pagamenti con strumenti tracciabili.