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Area Sviluppo Economico e Turismo Direzione – Prot. Corr. n. 1-17/9-9/ -09

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Area Sviluppo Economico e Turismo Direzione – Prot. Corr. n. 1-17/9-9/ -09

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Il Comune di Trieste, con deliberazione consiliare n. 99 dd. 15 ottobre 2007, nel procedere alla ricognizione delle Società dal medesimo partecipate ai fini dell’applicazione della legge 24.12.2007 n. 244 ( c.d. “finanziaria 2008”) ha evidenziato la propria partecipazione, tra le “società partecipate di mera rappresentanza” alla:

GESTIONE IMMOBILI Friuli Venezia Giulia S.P.A., con capitale sociale costituito da 99.394 da Euro 5,16 cadauna, per un valore complessivo di Euro 512.873, a maggioranza assoluta della Regione Friuli Venezia Giulia, con un peso percentuale pari allo 0,20736%, pari a n° 206 quote, per un valore corrispondente a 1.062,96;

la medesima Legge Finanziaria 2008 all’articolo 3, commi 27, 28 e 29, detta limiti alla costituzione ed alla partecipazione, anche minoritaria, delle amministrazioni pubbliche in società non strettamente necessarie per il conseguimento delle proprie finalità e dispone, tra l’altro, quanto segue:

comma 27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E’ sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza.

comma 28. L’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei preposti di cui al comma 27;

comma 29. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all’ art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27;

considerato che la scadenza per la dismissione delle partecipazioni societarie, originariamente stabilita dalla Finanziaria al 30 giugno 2009, è stata recentemente prorogata al 31 dicembre 2010 (Legge 18 giugno 2009 n. 69, articolo 71) ed ulteriormente modificata limitando la proroga al 30.09.2009 con il Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, in corso di conversione in legge;

atteso che è stata convocata apposita Assemblea Straordinaria per deliberare in merito ad una

proposta di aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione, a’ sensi dell’art. 2441 C.C. e

determinazione del relativo sovrapprezzo;

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dato atto che la quota di partecipazione del Comune di Trieste, di mera rappresentanza, non risulta necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, trattandosi di soggetto deputato alla gestione del patrimonio immobiliare regionale, e richiamato quanto disposto dagli articoli 27 e 29 della Legge Finanziaria 2008 sopraccitata che prevede la dismissione di tali partecipazioni;

ritenuto, pertanto, dar luogo alla dismissione della partecipazione di cui trattasi, e, conseguentemente, di non aderire alla proposta di aumento di capitale, significando che, data l’esiguità del valore della quota dimessa, questa verrà offerta in acquisto ai Soci al miglior prezzo tra il valore nominale di 5,16 Euro/quota ed il valore di patrimonio netto al 31/12/2008 di Euro 9,61/quota e, solo successivamente, sarà attivato un procedimento ad evidenza pubblica;

rilevata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in considerazione dell’esigenza di comunicazione alla Società della decisione comunale;

visti:

l’articolo 3, comma 27, 28 e 29 della Legge 244/2007 e s.m.i.;

l’articolo 42 D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

il vigente Statuto comunale;

D E L I B E R A

di

dismettere – per le motivazioni e considerazioni delineate in premessa – la partecipazione di 206 quote, per un valore corrispondente a 1.062,96 Euro, della Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia S.p.A , significando che, data l’esiguità del valore della quota dimessa, questa verrà offerta in acquisto ai Soci al al miglior prezzo tra il valore nominale di 5,16 Euro/quota ed il valore di patrimonio netto al 31/12/2008 di Euro 9,61/quota e, solo successivamente, sarà attivato un procedimento ad evidenza pubblica;

di dare atto che il controvalore della quota dimessa verrà introitato al capitolo di entrata 2020 del bilancio corrente;

di

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per quanto esposto in premessa.

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