• Non ci sono risultati.

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE"

Copied!
78
0
0

Testo completo

(1)
(2)

Comune di MONASTIR

Provincia di CAGLIARI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

OGGETTO: LAVORI DI POTENZIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

- II LOTTO -

COMMITTENTE: COMUNE DI MONASTIR data, 20/04/2010

IL TECNICO Ing. Mario Andretta

(3)

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO ...5

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ...5

ART. 3 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI, ALTRE CATEGORIE DI LAVORO 7 ART. 4 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI...7

ART. 5 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE ...8

ART. 6 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE DEI LAVORI ...8

ART. 7 DIREZIONE DEI LAVORI...9

ART. 8 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI ...9

ART. 9 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE OPERATIVO...10

ART. 10 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL’ ISPETTORE DI CANTIERE...11

ART. 11 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE ...11

ART. 12 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI ...11

ART. 13 RISERVATEZZA DEL CONTRATTO ...12

ART. 14 ELENCO DEGLI ELABORATI DI PROGETTO...12

CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE...14

ART. 15 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO...14

ART. 16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO .15 ART. 17 OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE DEI LL.PP. 15 ART. 18 DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO...16

ART. 19 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE...17

ART. 20 RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA SUI LAVORI - DOMICILIO DELL'IMPRESA ...17

ART. 21 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE ....18

CAPO III - TERMINE PER L’ESECUZIONE ...18

ART. 22 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI...18

ART. 23 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI...19

ART. 24 SOSPENSIONI E PROROGHE ...19

ART. 25 PENALI IN CASO DI RITARDO ...20

ART. 26 PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 20 ART. 27 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE ...21

ART. 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI...21

ART. 29 DANNI DI FORZA MAGGIORE ...22

CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA ...23

ART. 30 PRESTAZIONI IN ECONOMIA - ANTICIPAZIONI DELL'IMPRESA...23

ART. 31 PAGAMENTI IN ACCONTO...23

ART. 32 PAGAMENTI A SALDO ...24

ART. 33 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO...25

ART. 34 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO...25

ART. 35 DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI...25

ART. 36 INVARIABILITÀ DEI PREZZI...26

ART. 37 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ...26

ART. 38 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI ...27

CAPO V - CAUZIONI E GARANZIE...28

ART. 39 CAUZIONE PROVVISORIA...28

ART. 40 GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA ...28

ART. 41 RIDUZIONE DELLE GARANZIE ...29

ART. 42 ASSICURAZIONI A CARICO DELL’IMPRESA...29

CAPO VI - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE ...31

(4)

ART. 43 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE ...31

ART. 44 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI ...31

ART. 45 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI ...32

CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ...33

ART. 46 NORME DI SICUREZZA GENERALI ...33

ART. 47 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO...33

ART. 48 PIANI DI SICUREZZA ...33

ART. 50 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA ...34

CAPO VIII - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ...35

ART. 51 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO...35

ART. 52 VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA ...35

ART. 53 VALUTAZIONE DEI COMPENSI A CORPO...35

CAPO IX - ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L’IMPRESA ...37

ART. 54 INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO ...37

ART. 55 NOMINA DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE...37

ART. 56 ONERI DIVERSIA CARICO DELL'APPALTATORE ...37

ART. 57 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI...43

CAPO X - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE ...44

ART. 58 COLLAUDO TECNICO PROVVISORIO...44

ART. 59 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE ...44

ART. 60 CONTO FINALE - COLLAUDO DEFINITIVO - GARANZIA DELLE OPERE ...44

CAPO XI - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI...46

ART. 61 CONDIZIONI GENERALI ...46

CAPO XII -...53

MODALITÀ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO ...53

ART. 62 NORME GENERALI ...53

ART. 63 SCAVI IN GENERE - COSTITUZIONE DELLE ZONE DI DISCARICA ...54

ART. 64 SCAVI DI SBANCAMENTO O SPLATEAMENTO ... ART. 65 SCAVI A LARGA SEZIONE... ART. 66 SCAVI IN ROCCIA ...56

ART. 67 RILEVATI, RINTERRI, RIEMPIMENTI IN PIETRAME - SISTEMAZIONI A VERDE...56

ART. 68 CAVE DI PRESTITO ...57

ART. 69 TRANSITO STRADALE ...57

ART. 70 ATTRAVERSAMENTO SERVIZI PUBBLICI E AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO..58

ART. 71 COMPOSIZIONE DELLE MALTE... ART. 72 CONGLOMERATI CEMENTIZI ... ART. 73 GIUNTI NELLE STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO... ART. 74 OPERE IN CEMENTO ARMATO E STRUTTURE IN FERRO ... ART. 75 DEMOLIZIONI ... ART. 76 OPERE IN FERRO LAVORATO ...59

ART. 77 INTONACI ... ART. 78 TINTURE E VERNICIATURE... ART. 79 PAVIMENTI... ART. 80 COLLOCAMENTO IN OPERA DI APPARECCHI E MATERIALI FORNITI DALLA STAZIONE APPALTANTE ...59

CAPO XIII - ...59

PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI OPERE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE59 ART. 81 DOCUMENTAZIONE TECNICA DI OFFERTA ...60

ART. 82 DOCUMENTAZIONE TECNICA ESECUTIVA ...60 ART. 83 IMPIANTI ELETTRICI...

(5)

CAPO XIV-...60

NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI ...68

ART. 84 NORME GENERALI ...68

ART. 85 PRESTAZIONI IN ECONOMIA ...68

ART. 86 SCAVI...68

ART. 87 RINTERRI E RILEVATI...71

ART. 88 DEMOLIZIONI ... ART. 89 MURATURE IN GENERE E CONGLOMERATI CEMENTIZI ...71

ART. 90 ACCIAIO PER STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. ...72

ART. 91 LAVORI IN FERRO... ART. 92 INTONACI ... ART. 93 IMPIANTI ELETTRICI... CAPO XV - ...74

NORME PER IL COLLAUDO DEGLI IMPIANTI. ...74

ART. 95 VERIFICA DEL TIPO E DIMENSIONAMENTO DEI COMPONENTI DELL'IMPIANTO E DELLA APPOSIZIONE DEI CONTRASSEGNI DI IDENTIFICAZIONE...74

ART. 96 VERIFICA DELLA SFILABILITÀ DEI CAVI. ...74

ART. 97 MISURA ELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO ...75

ART. 98 MISURA DELLE CADUTE DI TENSIONE. ...75

ART. 99 VERIFICA DELLE PROTEZIONI CONTRO I CONTATTI INDIRETTI ...75

ART. 100 NORME GENERALI COMUNI PER LE VERIFICHE IN CORSO D'OPERA, PER LA VERIFICA PROVVISORIA E PER IL COLLAUDO DEFINITIVO DEGLI IMPIANTI ...76

(6)

Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

L’Appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la realizzazione delle opere indicate nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche, nonché le prestazioni di mano d’opera, la fornitura di materiali e le opere murarie occorrenti per la posa in opera e per l’assistenza alle ditte fornitrici di installazioni o prestazioni non compresi nell’Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso alla cui realizzazione si riferisce l’Appalto.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all’Appaltatore di valutare l’oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell’Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l’Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Fanno parte dell’Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopra citati che potranno essere richiesti all’Appaltatore in corso d’opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente ed anche le eventuali prestazioni di mano d’opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso.

L’Appaltatore prende atto che il Committente si riserva di scorporare dall’Appalto e fare eseguire ad altre Imprese, a suo insindacabile giudizio, parte delle opere oggetto dell’Appalto stesso, senza che per tale motivo l’Appaltatore possa avanzare riserve o chiedere risarcimenti o particolari compensi, salvo quanto disposto dall’articolo 3 del presente Capitolato.

Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell’art. 3 – Misure generali di tutela – del d.lgs. 626/94 e dei documenti allegati.

Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto d'appalto di cui al presente Capitolato verrà stipulato "a corpo" ai sensi dell'art 1 comma 1, lettera m del Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152.

L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

.

L'importo dei lavori posti a base di gara è definito così come segue :

A importo lavori a corpo €. 151.951,80;

B importo lavori a misura €. 0,00;

(7)

Importo lavori a base d’asta €. 151.951,80 C spese speciali per la sicurezza (222/03) € 2.200,00;

________________

Importo totale lavori €. 154.151,80;

Le cifre del prospetto che indicano in linea di massima gli importi presunti delle diverse categorie di lavori, soggetti a ribasso d'asta (con eccezione dei compensi per la sicurezza di cui ai punto C ), potranno variare, in più o in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità o di leggere modifiche nella struttura delle opere, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi di sorta.

L’importo dei lavori a corpo come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Resta quindi inteso che le variazioni di quantità di lavoro rispetto a quelle desumibili nel quadro di incidenza percentuale riportato all’articolo 4 del presente capitolato graveranno sull'Appaltatore il quale è quindi obbligato a eseguire tutte le opere a corpo, così come previsto negli elaborati progettuali, per il prezzo globale offerto in base a suoi calcoli di convenienza e non potrà richiedere al riguardo particolari misurazioni o maggiori compensi.

È espressamente inteso che la somma dell’importo relativo al compenso per la sicurezza è determinata ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 3 Luglio 2003 n. 222), fissata in € 2.200,00, così come non può essere assoggettata a ribasso, non potrà neppure essere aumentata dalla Ditta né in fase di offerta né in altra fase, intendendosi fissa ed invariabile.

Nessuna variazione o addizione ai lavori potrà inoltre essere eseguita dall'Appaltatore senza l'ordine scritto dell'Amministrazione, nel quale dovrà essere citata l'intervenuta superiore approvazione, nel modo indicato dal Regolamento n° 554 approvato con D.P.R. del 21 dicembre 1999, sotto pena dell'applicazione del secondo comma dell'art. 342 della legge LL.PP. 20.3.1895 n°

2248.

Nel caso in cui la D.L. disponesse in corso d’opera di interventi per risolvere aspetti di dettaglio, che comportino eventuali addizioni o sottrazioni rispetto al progetto a base d’appalto, si procederà alla loro contabilizzazione applicando i prezzi unitari contrattuali.

Per eventuali lavori in economia l'Impresa sarà comunque tenuta a fornire materiali, mano d'opera e mezzi d'opera la cui idoneità sarà stabilita insindacabilmente dall'Amministrazione appaltante.

L'importo contrattuale sarà quello che risulterà dall'offerta aggiudicataria, ricadendo a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di cui sopra che si intendono compensati con il prezzo offerto dalla Società.

(8)

Art. 3 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI, ALTRE CATEGORIE DI LAVORO

Ai sensi ed ai soli fini dell'art. 34 (subappalto) della legge n° 109/94 così come modificata dalla legge 216/95 e dalla legge 415/98, degli articoli n° .72, 73, 74 e 141 del Regolamento n° 554/99, per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell’Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche così come richiesto dalle modalità previste dagli artt. 5 e 40 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163:

- categoria prevalente:

OG10 :IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E

CONTINUA importo € 151.951,80

Le ulteriori categorie non sono scorporabili ai sensi dell’art. 18 della Legge 55/90 e ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento approvato con D.P.R. n° 34 del 2000.

Art. 4 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 25, comma 3, della Legge n° 109 del 1994, all’articolo, commi 6,7 e 8 e all’articolo n° 159 del Regolamento Generale, all’articolo 10, comma 6, del Capitolato Generale d’Appalto, sono indicati di seguito. Inoltre, il quadro di incidenza percentuale delle categorie di lavoro costituenti il lavoro di cui trattasi è riportato particolareggiato anche all’interno dell’allegato “computo metrico estimativo”.

LAVORAZIONI OMOGENEE IMPORTO

(€)

INCIDENZA PERCENTUALE (%)

SOSTEGNI E ARMATURE 61.454,75 40,443

LINEE DI ALIMENTAZIONE 42.139,02 27,732

SCAVI, RINTERRI E POZZETTI 48.358,03 31,825

TOTALE LAVORI A CORPO 151.951,80 100,000

(9)

Art. 5 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE

Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera, soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto .

Al Committente compete, con le conseguenti responsabilità:

– provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto;

– provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al Contratto di Appalto;

– nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori;

– nominare il Collaudatore delle opere;

– svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti in particolare lo svolgimento delle pratiche e le relative spese per l’ottenimento, da parte delle competenti Autorità, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;

– le competenze professionali dei progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori e dei Collaudatori;

– nominare il Responsabile dei Lavori (nel caso in cui intenda avvalersi di tale figura);

– nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

– svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti le competenze professionali del Responsabile dei Lavori ed eventuali coadiutori, del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori;

– provvedere a comunicare all’Impresa appaltatrice i nominativi dei coordinatori in materia di sicurezza e salute per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori;

– sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori;

– chiedere all’Appaltatore di attestare l’iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato ovvero di fornire altra attestazione di professionalità oltre ad una dichiarazione relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle Casse edili;

– chiedere all’Appaltatore di attestare la professionalità delle imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto;

– chiedere all’Appaltatore una dichiarazione contenente l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;

– trasmettere all’organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori, la notifica preliminare.

Nel caso in cui il Committente nomini un Responsabile dei Lavori, non viene per questo esonerato dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza.

Art. 6 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Il Responsabile dei Lavori è il soggetto che può essere incaricato dal Committente ai fini della progettazione, o della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera (art. 89 d.lgs. 81/2008).

(È il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. 109/94 e successive modifiche).

Nel caso in cui il Responsabile dei Lavori venga nominato dal Committente, la designazione deve contenere l’indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell’incarico. Il responsabile dei

(10)

lavori assume un ruolo sostitutivo del Committente e assume ogni competenza in merito alla effettiva organizzazione delle varie nomine e dei documenti già indicati, oltre alla verifica della messa in atto delle misure predisposte, con la facoltà di autonome valutazioni per eventuali miglioramenti legati ad aggiornamenti tecnologici.

Il grado di responsabilità che il Responsabile dei Lavori viene ad avere nello svolgimento delle sue mansioni connesse all’attuazione delle direttive del Committente è diretto ed equivalente a quello del Committente.

Art. 7 DIREZIONE DEI LAVORI

Il Committente dichiara di aver istituito un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dell’intervento costituito da un Direttore dei Lavori e da … assistenti con compiti di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.

In particolare il Committente dichiara:

di aver affidato l’incarico della Direzione dei Lavori al ………..iscritto all’Albo de………..dellaProvincia di ……….al n………;

di aver affidato l’incarico di Direttore Operativo al ...…. iscritto all’Albo de …... della Provincia di …... al n. …... ;

di aver affidato l’incarico di Ispettore di cantiere al ...…. iscritto all’Albo de …... della Provincia di …... al n. …... .

Il Committente dichiara inoltre di riconoscere l’operato del Direttore dei Lavori, quale Suo rappresentante, per tutto quanto attiene all’esecuzione dell’Appalto.

Art. 8 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza alle norme contrattuali con funzione, per l’appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall’ufficio della Direzione dei Lavori ed in particolare relativamente alle attività dei suoi assistenti con funzione di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.

In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a:

– accertare che, all’atto dell’inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell’Appaltatore, da parte del Committente, gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in relazione al programma dei lavori;

– vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità al progetto, al contratto ed al programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente l’Appaltatore al rispetto delle disposizioni contrattuali in caso di difformità o negligenza;

– effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantità e qualità dei materiali impiegati ed approvvigionati, avendone la specifica responsabilità dell’accettazione degli stessi;

(11)

– trasmettere tempestivamente, durante il corso dei lavori, ulteriori elementi particolari di progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori; dare le necessarie istruzioni nel caso che l’Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;

– sollecitare l’accordo fra il Committente e l’Appaltatore in ordine ad eventuali variazioni del progetto;

– coordinare l’avanzamento delle opere, la consegna e la posa in opera delle forniture e l’installazione degli impianti affidati dal Committente ad altre Ditte in conformità al programma dei lavori;

– fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni vigenti in materia di costruzioni in conglomerato cementizio armato ed in acciaio;

– svolgere l’alto controllo della contabilizzazione delle opere, provvedendo all’emissione dei certificati di pagamento ed alla liquidazione finale delle opere;

– redigere in contraddittorio con l’Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori ed il verbale di verifica provvisoria dei lavori ultimati;

– redigere la relazione finale sull’andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione;

– assistere ai collaudi;

– controllare e verificare con continuità la validità, ed in particolare al termine dei lavori con gli eventuali aggiornamenti resisi necessari in corso d’opera, del programma di manutenzione, del manuale d’uso e del manuale di manutenzione.

Il Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilità civile e penale per i vizi e le difformità dell’opera derivanti dall’omissione dei doveri di alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell’opera in conformità al progetto.

Art. 9 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE OPERATIVO

Il Direttore Operativo, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all’attività svolta relativamente alla verifica ed al controllo della regolarità e della corrispondenza di quanto realizzato alle clausole contrattuali.

Al Direttore Operativo compete, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare:

– verificare che l’Appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;

– programmare e coordinare le attività dell’Ispettore di cantiere;

– verificare e controllare l’aggiornamento del programma dei lavori, segnalando eventuali slittamenti e difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi al Direttore dei Lavori;

– assistere il Direttore dei Lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti di progetto ovvero esecutivi;

– individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al Direttore dei Lavori adeguate azioni correttive;

– assistere ai collaudi;

– esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e di messa in servizio degli impianti;

– collaborare alla tenuta dei libri contabili;

– …

(12)

Art. 10 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL’ ISPETTORE DI CANTIERE

L’Ispettore di cantiere, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all’attività svolta relativamente alla sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale d’appalto.

All’Ispettore di cantiere compete, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare:

– verificare che la fornitura dei materiali siano conformi alle prescrizioni;

– verificare, prima della messa in opera, che materiali, apparecchiature e impianti abbiano superato i collaudi prescritti;

– controllare l’attività dei subappaltatori;

– controllare la regolare esecuzione dei lavori relativamente alla conformità ai progetti ed alle specifiche tecniche contrattuali;

– garantire l’assistenza alle prove di laboratorio sui materiali;

– garantire l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

– …

Art. 11 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE

Il Coordinatore della sicurezza per la progettazione, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (artt. 90 d.lgs. 81/2008), deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 d.lgs. 81/2008.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

– redigere il piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell’art. 100 d.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’Allegato XV;

– predisporre un fascicolo con le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, che dovrà essere considerato anche all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.

Art. 12 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (art. 90 del d.lgs. 81/2008), è il soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92 del d. lgs. 81/2008 e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 dello stesso decreto.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

– verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

– verificare l’idoneità del Piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento assicurandone la coerenza

(13)

con quest’ultimo e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani operativi di sicurezza;

– organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

– verificare quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;

– segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei Lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;

– sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Art. 13 RISERVATEZZA DEL CONTRATTO

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo.

Art. 14 ELENCO DEGLI ELABORATI DI PROGETTO

TAV. 1 COROGRAFIA

TAV. 2 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIA CRISPI E ZONE LIMITROFE TAV. 3 PARTICOLARI COSTRUTTIVI PALI, ARMATURA, SCAVO E POZZETTI TAV. 4 CLASSIFICAZIONI STRADE NORME UNI

ALL. 1 RELAZIONE TECNICA GENERALE E QUADRO ECONOMICO ALL. 2 CALCOLI ELETTRICI ED ILLUMINOTECNICI

ALL. 3 ELENCO PREZZI

ALL. 4 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ALL. 5 QUADRO INCIDENZA MANODOPERA ALL. 6 SCHEMA DI CONTRATTO

ALL. 7 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

(14)

ALL. 8 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL’OPERA ALL. 9 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

ALL. 10 CRONOPROGRAMMA ALL. 11 PIANO DI MANUTENZIONE

L'Impresa prenderà visione, con le modalità previste nella lettera di invito o sul bando di pubblico incanto, del progetto esecutivo dell'Amministrazione per la formulazione dell'offerta.

L'Impresa, tuttavia, nel formulare l'offerta dovrà procedere alle necessarie verifiche dei calcoli di progetto e dovrà effettuare i necessari sopralluoghi nelle aree di cantiere al fine di verificare le condizioni dei luoghi dove devono essere eseguite le diverse opere ed in particolare delle vie di accesso, della situazione geologica delle aree, della localizzazione degli impianti di produzione dei calcestruzzi, della localizzazione delle discariche dei materiali di scavo non riutilizzati per le lavorazioni di cantiere nonché tutti gli altri elementi che possano contribuire alla determinazione dell'offerta. Per le cave di prestito e le discariche l'Impresa è libera di effettuare la scelta più opportuna tenendo in debito conto le difficoltà ed oneri relativi sia agli scarti di cava che alle distanze, ferma restando l'approvazione da parte della Direzione Lavori.

Gli oneri per le occupazioni temporanee delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori, al di fuori delle aree indicate negli elaborati di progetto da espropriare o da asservire e in occupazione temporanea, saranno a totale carico dell'Impresa, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a tali aree.

(15)

CAPO II -

DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 15 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la situazione fondiaria, le vie d’accesso, la natura geologica del suolo e del sottosuolo, la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per la esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), l'esistenza di adatte discariche, ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono avere influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione ai prezzi dalla stessa offerti.

É altresì sottinteso che l'Appaltatore si é reso conto - prima dell'offerta - di tutti i fatti che possano influire sugli oneri relativi al presente Capitolato nonché su quelli connessi alla esecuzione e manutenzione delle opere fino al collaudo.

In conseguenza, i prezzi offerti, sotto le condizioni del contratto, del presente Capitolato e del progetto esecutivo, si intendono dunque formulati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità , anche di forza maggiore e straordinaria.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto per danni cagionati da forza maggiore.

Nell’accettare i lavori sopra descritti l’Appaltatore dichiara:

di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato i luoghi dove si dovranno svolgere i lavori e di avere accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che le riguardano;

di avere valutato nell’offerta tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sul costo dei materiali della manodopera dei noli e dei trasporti;

di avere esaminato i calcoli considerandoli corretti e comunque tali da non richiedere varianti che possano comportare richieste di maggiori compensi.

L’Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l’esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere alla esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell’arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dal progetto e quindi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente capitolato, tali cioè da richiedere una perizia di variante con eventuale formazione di nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare per iscritto le proprie eccezioni prima di dare corso all’ordine di servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.

(16)

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l’Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del Regolamento n. 554, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

Art. 16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, dev'essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 17 OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE DEI LL.PP.

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.P.R. N.554 del 21/12/1999 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici L.109/94 e successive modificazioni, e al D.Lvo N.163 del 12/04/2006 e s.m.i. per quanto applicabile, alla Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5 e alle condizioni stabilite nel presente Capitolato.

Inoltre nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate da Leggi, Decreti, da regolamenti e circolari, vigenti alla data di esecuzione dei lavori, le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme CEI e i documenti di unificazione ENEL

L'Impresa si impegna inoltre:

a) all'osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria in data 30 marzo 1893, n° 184, e relativo regolamento in data 14 gennaio 1894, n°

19;

b) all'osservanza delle vigenti leggi che regolano l'acquisizione di beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere: legge 25.6.1865 n. 235 e successive modificazioni ed integrazioni, legge 22.10.1971 n. 865, legge 27.6.1974, n° 247, legge 28.1.1977 n°

10, legge 3.1.1978 n° 1, legge n° 350 del 29.3.1980;

c) all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi, di tutte le norme antinfortunistiche, dei regolamenti relativi ai lavori delle donne e dei fanciulli, alle assicurazioni varie degli operai contro infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi, malattie e delle altre disposizioni in vigore, per l'assunzione attraverso gli Uffici Provinciali del lavoro, per l'assunzione

(17)

obbligatoria degli invalidi di guerra, per il pagamento di assegni familiari, ferie, festività , indennità di licenziamento, fondo integrazione salario e di tutte le altre norme esistenti o che potranno intervenire in corso di appalto.

Non si farà luogo all'emissione di alcun certificato di pagamento se prima l'Appaltatore non avrà presentato all'Ufficio di Direzione le polizze di assicurazione sugli infortuni, nonché la prova di essere in regola con gli Istituti Assicurativi. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione dalle rate di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

d) all'osservanza delle norme vigenti sui leganti idraulici e sull'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice, armato, precompresso e delle opere metalliche;

e) all'osservanza delle norme dell'Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.I.) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.) per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche e impianti telefonici;

f) all'osservanza, su richiesta della Direzioni Lavori, delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti consessi tecnici, per quanto riguarda l'impiego di materiali di costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali.

g) all'osservanza delle leggi e regolamenti per le opere idrauliche e marittime.

L'osservanza di tutte le norme indicate in maniera sia esplicita che generica si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, etc., che potranno essere emanate durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego di materiali da costruzione e quanto altro attiene ai lavori.

Art. 18 DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO

Fanno parte del contratto:

1) il presente Capitolato Speciale d'appalto;

2) l'elenco prezzi delle opere a corpo e a misura;

2) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;

3) le leggi ed i regolamenti vigenti al momento dell'appalto in materia di condotta di opere pubbliche;

4) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV

5) il cronoprogramma dei lavori

Qualora prima dell'appalto non siano intervenute variazioni legislative e normative si intendono facenti parte del contratto:

- il codice dei contratti di cui al D.Lvo N.163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

- per quanto applicabile: il D.P.R. N.554 del 21/12/1999 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici L.109/94 e s.m.i.;

- per quanto applicabile: la legge 20 marzo 1865, n.2248 - legge sulle opere pubbliche;

- il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al Decreto N.145 del 19/04/2000;

- il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, e successive varianti e integrazioni.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico e il computo metrico estimativo;

(18)

la tabella di riepilogo dei lavori e la suddivisione per categorie degli stessi riportata all’articolo 4 del presente capitolato; essa ha efficacia, sempre che non riguardi il compenso a corpo dei lavori contrattuali, limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi del subappalto e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui agli articoli 13 e 14 del Capitolato generale d’appalto o delle varianti in corso d’opera di cui all’articolo 25 della legge n. 109 del 1994;

Per ciò che concerne le modalità esecutive è data priorità alle prescrizioni contenute nei seguenti elaborati, nell’ordine in cui si trovano:

1) Elenco prezzi 2) Elaborati grafici 3) Disciplinari

4) Capitolato Speciale d’Appalto

Il contratto d’appalto verrà stipulato nella forma dell’atto pubblico notarile.

Art. 19 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 340 e 341 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell’articolo 94 del regolamento generale.

Art. 20 RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA SUI LAVORI - DOMICILIO DELL'IMPRESA

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.

L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al

(19)

comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 21 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

CAPO III -

TERMINE PER L’ESECUZIONE

Art. 22 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre quarantacinque (45) giorni dalla registrazione del contratto stesso.

2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato "F".

3. È altresì facoltà della Stazione appaltante procedere alla consegna frazionata ai sensi dell’articolo 130 del regolamento n. 554 del 21/12/1999, senza che l’appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione.

4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale l’appaltatore stesso è dichiarato decaduto dall’aggiudicazione, il contratto è risolto di diritto e la Stazione appaltante trattiene la garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

5. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; deve altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

(20)

6. L'appaltatore prima dell’inizio dei lavori deve trasmettere altresì alla stazione appaltante, la dichiarazione di avvenuta bonifica da ordigni bellici, effettuata da Ditta specializzata ed all’uopo autorizzata dalle competenti autorità, sia superficiale che profonda, dell’intera zona sulla quale si svolgono i lavori (sia entro i terreni messi a disposizione dell’Amministrazione per la costruzione delle opere, sia entro i terreni prescelti dall’impresa per le opere provvisionali a suo diretto carico).

Art. 23 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 90 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Il termine previsto può essere sospeso, dopo non meno di 30 giorni, a discrezione della direzione lavori, e rimanere sospeso per non più di 120 giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo l’ordine di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile già indicato.

3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali delle interruzioni di attività del cantiere in occasione di Ferragosto o Natale nonché dei giorni di andamento stagionale sfavorevole prevedibile nella zona.

4. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

Art. 24 SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge.

2. Si applicano l’articolo 133 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d’appalto.

3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del

(21)

responsabile del procedimento.

7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Art. 25 PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale nella misura di 0,3 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori.

2. Qualora l’importo della penale di cui al comma 1 risulti superiore 10% dell’importo contrattuale, esso è ridotto di diritto, in sede di applicazione, a tale minore somma.

3. In ogni caso l’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.

4. L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 26 PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

1. Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori:

• un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione predisposto dall’Ente appaltante con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.

Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

• Un cronoprogramma indicante l’avanzamento finanziario delle varie lavorazioni.

Detto cronoprogramma conterrà l’avanzamento finanziario parziale e progressivo di ogni gruppo di lavorazioni come sopradetto, e del totale delle opere.

2. Il programma dei lavori dovrà contenere:

a) La suddivisione in gruppi esecutivi delle opere appaltate;

b) La data di apertura del cantiere, con l’indicazione degli impianti e mezzi d’opera che verranno impiegati;

c) L’ordine, il ritmo e le modalità di approvvigionamento dei materiali;

d) La dettagliata descrizione, ubicazione ed indicazione della possibile produzione giornaliera di tutti gli impianti e mezzi d’opera previsti da impiegare, ed in particolare degli impianti per la produzione dei calcestruzzi;

e) La provenienza dei materiali per la confezione dei calcestruzzi stessi, con i risultati di prove preliminari eseguiti con detti materiali;

f) Le modalità del trasporto del calcestruzzo dall’impianto di confezione alle varie zone d’impiego;

(22)

3. Il programma dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo 81/2008.

4. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili;

qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

Art. 27 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa amministrazione;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore sui termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a centoventi giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2238, allegato "F" e dell’articolo 119 del Regolamento Generale.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore.

(23)

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Anche in questo caso sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Art. 29 DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali, saranno compensati all'Impresa ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 20 del Capitolato Generale dei LL.PP. sempre che i lavori siano stati misurati ed iscritti in contabilità.

Sono però a carico esclusivo dell'Impresa sia i lavori occorrenti per rimuovere le materie per qualunque causa scoscese nei cavi, sia le perdite, anche totali, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname, baracche ed altre opere provvisionali, da qualsiasi causa prodotte, anche eccezionale, compresi gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensità, nonché le piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.

L'Impresa, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavori, é obbligata ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere, per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.

I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d'opera, come pure le tubazioni, pezzi speciali ed apparecchiature di qualsiasi tipo, nonché eventuali manufatti prefabbricati, sino alla loro completa messa in opera ed a prove e rinterro eseguiti, rimarranno a rischio e pericolo dell'Impresa per qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno più ritenuti idonei dalla Direzione dei Lavori.

In particolare non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove l'Impresa non avesse scrupolosamente osservato quanto esplicitamente prescritto in merito nel presente Capitolato Speciale; in questo ultimo caso l'Impresa sarà tenuta anzi a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali forniti dall'Amministrazione.

(24)

CAPO IV -

DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 30 PRESTAZIONI IN ECONOMIA - ANTICIPAZIONI DELL'IMPRESA

Occorrendo eseguire lavori in economia, l'Impresa é obbligata a fornire gli operai, i mezzi d'opera, utensili e materiali occorrenti.

Le prestazioni per detti lavori verranno ordinate di volta in volta dalla Direzione Lavori e verranno registrate giornalmente su appositi moduli compilati e rilasciati firmati dalla stessa Direzione.

Detti moduli costituiscono l'unico documento sul quale l'Impresa potrà appoggiarsi per la stesura delle fatture e delle liste relative alle prestazioni in parola. Per le prestazioni in economia, di mano d'opera, forniture, materiali, mezzi d'opera, noli e trasporti, l'importo verrà compensato con i prezzi elementari al netto del ribasso d'asta riportati nell'Elenco Prezzi ovvero, in mancanza di questi, dai prezzi determinati dalla Commissione Provinciale Rilevamento Prezzi di Cagliari maggiorati del 26.50% (ventisei e cinquanta per cento) per spese generali, utili d'Impresa ed ogni altro onere.

Per la fornitura di mano d'opera con detti prezzi si intendono in particolare compensati anche l'uso, il deperimento e le perdite degli attrezzi di cui l'Impresa dovrà dotare gli operai, nonché le prestazioni degli assistenti ed ogni altro personale che non prenda parte diretta e materiale all'esecuzione dei lavori.

Per la fornitura di materiali, i prezzi si intendono per i materiali regolarmente posti a deposito in cantiere, protetti nel modo più idoneo per la loro conservazione e poi resi a piè d'opera. Per i trasporti in economia le distanze verranno contabilizzate per gli effettivi percorsi. Per i noleggi, con detti prezzi si intendono compensati inoltre i consumi e le prestazioni di mano d'opera occorrenti per il funzionamento dei mezzi; i tempi di noleggio saranno quelli in cui il mezzo rimane ad intera disposizione dell'Amministrazione nel luogo di impiego per i turni di lavoro.

Qualsiasi prestazione in economia dovrà essere documentata da appositi rapportini firmati dalla Direzione dei Lavori e dalla Impresa nel giorno stesso della effettuazione delle prestazioni.

Qualora invece l'Amministrazione volesse eseguire direttamente le provviste non comprese nel contratto e richiedesse all'Appaltatore l'esborso del denaro occorrente, si applicherà la disposizione contenuta dal Capitolato Generale dei LL.PP., con la corresponsione all'Impresa dell'interesse del 5% annuo sulle somme anticipate.

Art. 31 PAGAMENTI IN ACCONTO

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza raggiungano al netto della ritenuta di cui al comma 2 un importo non inferiore a Euro 35.000,00.

(25)

2. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura : "lavori a tutto il ………" con l’indicazione della data.

Dall'importo complessivo saranno volta per volta dedotti, oltre il ribasso contrattuale:

a) la ritenuta dello 0.50%, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

b) l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti dell'Amministrazione verso l'Impresa per somministrazioni fatte e per qualsiasi altro motivo, nonché la penalità in cui l'Impresa fosse incorsa, per danni ed altri motivi similari.

Per poter riscuotere tali pagamenti l’Appaltatore dovrà produrre periodicamente, durante il corso dei lavori, la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici anche mediante la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all’art. 90 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del loro valore secondo quanto disposto dall'art. 28 del D.M. 145/2000

3. La Stazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato e dell’eventuale certificato per lo svincolo delle garanzie, entro i successivi 30 giorni dalla consegna all’Amministrazione delle relative fatture e della conseguente polizza fideiussoria per lo svincolo delle ritenute di garanzia, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

Analogamente l’ultimo stato di avanzamento viene emesso qualunque sia il residuo credito netto della ditta appaltatrice per i lavori eseguiti.

5. La mancata consegna alla direzione dei lavori dei disegni esecutivi di tutte le opere realizzate, quotate con chiarezza e precisione, predisposti a totale cura e spese dell’impresa in conformità delle prescrizioni del presente Capitolato speciale d’appalto viene considerata inadempienza contrattuale. Ciò perché detta inadempienza non consentirebbe la predisposizione degli atti conseguenti, di competenza della direzione dei lavori, impedendo il puntuale riscontro dimensionale e quantitativo delle diverse categorie di lavoro realizzate rendendo quindi impossibile la compilazione dei documenti contabili prescritti a norma di legge.

Art. 32 PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata l’ultima rata d’acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere.

2. Ai sensi dell’articolo 174 del regolamento di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal responsabile del procedimento entro 20 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.

3. La rata di saldo, ove dovuta, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta approvazione da parte dell’Amministrazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo finale.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge n. 109 del 1994, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 29 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia

Riferimenti

Documenti correlati

178/2020 prevede, infatti, che “per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche

Per evitare che, attraverso la rete di alimentazione, sorgenti di disturbo, quali ad esempio motori elettrici a spazzola, utensili a motore, variatori di

Prima di chiudere, vorrei sottolineare un tema che merita di essere sottoposto a particolare attenzione, cioè la definizione delle differenze tra accesso generalizzato e accesso

€ 176.951,00 relative agli Eredi Sperduto, mentre le passività potenziali segnalati dal responsabile del settore tecnico, ammontanti a complessive € 165.000,00 sono state

Progetto esecutivo degli impianti meccanici ed elettrici relativi all'ampliamento e ristrutturazione della scuola dell'infanzia di Grumo (Comune di San Michele all'Adige).. 2019

DOMANDA  10  ‐  Nel  disciplinare  di  gara  è  indicato  che  occorre  allegare  nella  sezione  B  (Offerta  Tecnica)  l’accordo  di  partenariato 

Rispetto alle lampade a vapore di sodio ad alta pressione presentano inoltre una vita più ridotta (6000- 8000 ore) e sono difficili da parzializzare. Per questi motivi il loro

Nella progettazione degli impianti di illuminazione pubblica e privata(per quanto applicabili) devono essere seguiti i seguenti criteri;.. - Gli impianti realizzati